Bancario
Il Caso.it, Sez. Articoli e Saggi - Data pubblicazione 07/10/2008 Scarica PDF
Criteri e modalità di determinazione del tasso d'usura: ambiguità e contraddizioni
Roberto Marcelli, Consulente FinanziarioSommario. 1. Introduzione: La legge 108/96: principi, parametri oggettivi, compiti tecnici dell'organo amministrativo; 2. Le Istruzioni della Banca d'Italia: determinazione del tasso effettivo medio globale, criteri di rilevazione, individuazione delle categorie; 3. I tassi soglia: considerazioni tecniche: fisiologia e patologia dei tassi di interesse, categorie e criteri di omogeneità, evoluzione dei tassi soglia, confronto con l'esperienza francese, l'evoluzione anomala delle commissioni di massimo scoperto; 4. I tassi soglia: considerazioni giuridiche: la norma penale in bianco, la discrezionalità rimessa alla Banca d'Italia; 4.1 Il limite d'usura e gli interessi di mora: l'intervento della Cassazione e della Corte Costituzionale, l'indicazione della maggiorazione di mora nei decreti e lettera di indirizzo dell'ABI, incongruità e rischi di nullità; 4.2 Il limite d'usura e le Commissioni di Massimo Scoperto: definizione tecnica e criterio anomalo di impiego, la posizione della Banca d'Italia, rilevi ed incongruenze, l'acquiescenza dei decreti del Ministero dell'Economia, diffusione e lievitazione delle Commissioni di Massimo Scoperto, Commissioni e valuta un meccanismo di vessazione diffusa; 5. Le rilevazioni dei tassi bancari curate della Banca d'Italia: un confronto rivelatore di scelte discrezionali e di comportamenti anomali; 6. Sintesi e conclusioni: aspetti evolutivi, aspetti di criticità, esigenza di rimozioni e modifiche, atteggiamento propulsivo della Magistratura.
1. INTRODUZIONE: LA LEGGE N. 108/96
La disciplina introdotta dalla legge 108/96 ha radicalmente modificato
l'assetto normativo civile e penale nel quale si colloca il fenomeno
dell'usura1.
Per gli aspetti che più direttamente interessano le problematiche che ci
occuperanno, assumono rilievo alcuni "passaggi" riportati nella legge
n. 108/96:
"La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre
usurari."
"Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto
delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse
quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito."
"Il Ministro del Tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio Italiano
dei Cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo
di commissioni, di remunerazione a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per
imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e
dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio
Italiano dei Cambi e dalla Banca d'Italia ai sensi degli articoli 106 e 107 del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre
precedente per operazioni della stessa natura."
"La classificazione delle operazioni per categorie omogenee, tenuto conto
della natura, dell'oggetto, dell'importo, della durata, dei rischi e delle
garanzie è effettuata annualmente con decreto del Ministro del Tesoro, sentiti
la Banca d'Italia e l'Ufficio Italiano dei Cambi."
"Il limite, (...) oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è
stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata (...),
relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso,
aumentato della metà."
"Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono
dovuti interessi".
Ispirandosi alla normativa francese, con la legge in esame si è introdotto un
parametro per una valutazione "oggettiva" dell'usurarietà degli
interessi2. Giova osservare come il legislatore abbia voluto stabilire
l'assoluta inderogabilità del limite: quali che siano i soggetti e le
circostanze, oltre il limite, gli interessi sono sempre usurari.
Ai fini dell'usurarietà, il concetto di interesse è onnicomprensivo di ogni
forma di remunerazione, a qualsiasi titolo percepita per l'erogazione del
credito: l'unica eccezione prevista è data dalle imposte e tasse, da riversare
all'Amministrazione finanziaria.
Il Ministro dell'Economia determina, con cadenza annuale, le categorie, entro
le quali classificare le operazioni omogenee e, con cadenza trimestrale, rileva
il tasso effettivo globale medio, cioè il tasso, riferito ad anno,
onnicomprensivo di ogni remunerazione: questo tasso - rilevato per ciascuna
categoria omogenea - aumentato della metà, viene a costituire il limite
d'usura.
La legge ha indicato i criteri di omogeneità ai quali riconoscere, attraverso
le categorie, distinte soglie d'usura, ha individuato nel tasso effettivo
globale medio il valore ordinario, fisiologico del tasso di ciascuna categoria
di operazioni omogenee, ha stabilito il limite entro il quale può essere
aggiunto uno spread per remunerare peculiarità ed aspetti di patologia che
possono intervenire nelle singole operazioni. All'interno di ciascuna
categoria, quale che siano gli elementi che caratterizzano la singola
operazione, è consentito un incremento sino al 50% del tasso ordinario: oltre
tale limite si cade nell'usura.
2. LE ISTRUZIONI DELLA BANCA D'ITALIA
Per la rilevazione del tasso effettivo globale medio, il Ministro dell'Economia
si avvale della Banca d'Italia (e l'Ufficio Italiano dei Cambi, ora integrato
nella stessa Banca d'Italia3) che, a tal fine, ha disposto apposite
segnalazioni trimestrali da parte delle banche e degli intermediari non
bancari.
In considerazione dell'obiettivo perseguito, le Istruzioni della Banca d'Italia
circoscrivono l'ambito della rilevazione alla casistica ordinaria, attuale e
fisiologica, trascurando pertanto sia i fenomeni straordinari o storici, sia
quelli patologici sia, inoltre, i casi nei quali è prevalente la componente
"servizio": tali operazioni risulterebbero infatti distorsive di una
corretta rappresentazione del tasso medio effettivo di mercato praticato al
momento della rilevazione.
Vengono escluse quelle fattispecie che, per finalità e motivazioni particolari,
prevedono valori che si discostano da quelli ordinari di mercato, risultando il
loro impiego rivolto a finalità diversa: è frequente il ricorso a tassi
agevolati per orientare il risparmio verso impieghi che rivestono un
particolare interesse economico o sociale o, per contro, tassi penalizzanti
volti a contrastare comportamenti patologici di morosità e/o di mancato
rispetto dei termini contrattuali: vengono pertanto esclusi i crediti
privilegiati, in sofferenza, revocati, e ristrutturati, come anche gli
interessi di mora e gli oneri previsti per il caso di inadempimento.
Viene inoltre operata una distinzione delle spese: da un lato vengono
ricomprese le spese relative all'istruttoria e revisione del finanziamento,
quelle di chiusura della pratica, le spese di assicurazioni e garanzie imposte
dall'intermediario e ogni altra spesa prevista contrattualmente per
l'operazione di finanziamento, dall'altro si è escluso, oltre alle imposte e
tasse, le spese legali e i recuperi di spese relativi a servizi forniti da
terzi (visure catastali, certificati camerali, spese notarili, spese postali,
ecc..); viene anche escluso il corrispettivo di servizi diversi dal credito,
che verrebbero espletati anche in assenza di un rapporto di finanziamento,
quali le spese di tenuta del conto, quelle connesse con i servizi di incasso e
pagamento e quelle relative ai servizi accessori. La Commissione di Massimo
Scoperto (CMS) è parimenti esclusa dal calcolo dei tassi medi, ma viene
rilevata separatamente.
Per ciascuna categoria di operazioni viene segnalato dagli intermediari:
a) il tasso effettivo globale annuo, espresso su base trimestrale, riveniente
dalla media aritmetica semplice dei tassi effettivi globali relativi ad ogni
singolo rapporto;
b) il numero dei rapporti che hanno concorso alla determinazione del tasso
effettivo globale praticato in media dall'intermediario;
c) la media aritmetica semplice della percentuale della CMS, calcolata solo sui
casi in cui viene applicata;
d) il numero dei rapporti sui quali è stata calcolata la percentuale media
della CMS.
Come detto, il tasso soggetto a rilevazione ai fini della soglia d'usura non è
unitario. La legge, nel rimettere a decreti annuali del Ministro dell'Economia,
l'individuazione di categorie omogenee di operazioni, ne ha qualificato gli
aspetti di distinzione: natura, oggetto, importo, durata, rischi e garanzie
dell'operazione. Solo sulla base di tali caratteri è consentita una distinzione
della soglia d'usura.
Il Ministro dell'Economia è intervenuto più volte modificando ed ampliando la
classificazione.
La Banca d'Italia - sulla base di quanto consentitole dai decreti annuali di
individuazione delle categorie - ha poi ulteriormente differenziato le
operazioni avendo riguardo all'importo e alla durata del finanziamento, alle
garanzie e ai beneficiari in ragione del rischio.
Il quadro tecnico di riferimento si è venuto articolando in un'estesa griglia
di tassi: dalle originarie 7 categorie e 15 tassi medi, si è passati alle
attuali 10 categorie e 20 tassi medi.
Si è in tal modo compiutamente utilizzato gli apprezzabili margini di
flessibilità, consentiti dal dettato normativo, per accompagnare i mutamenti
del mercato del credito: l'aggiornamento trimestrale dei tassi medi di
riferimento ha seguito dappresso le modifiche di tasso intervenute sul mercato,
l'aggiornamento periodico della classificazione delle operazioni in categorie
omogenee ha accompagnato le modifiche evolutive che hanno interessato le varie
forme in cui si articola il credito.
3. I TASSI SOGLIA: CONSIDERAZIONI TECNICHE
Le disposizioni della legge n. 108/96, sono divenute operative a partire
dall'aprile del '97 ed hanno, sin dall'inizio, creato taluni problemi
applicativi ed interpretativi.
Lo sforzo proteso a non coartare il mercato del credito ha indotto a mediare
l'obiettivo della legge, con le variegate esigenze delle strutture
contrattuali, degli equilibri di conto degli intermediari finanziari, delle
problematiche insorte nell'evoluzione del mercato. Il quadro normativo di
riferimento ne è risultato condizionato, confuso, quando non contradditorio con
i superiori principi costituzionali.
Come si rileva l'art. 1 della legge 108/96 prescrive "il limite"
oltre il quale gli interessi sono sempre usurari e all'art. 2 prescrive che il
Ministro dell'Economia rilevi il tasso effettivo globale medio per categorie di
operazioni omogenee.
Vengono pertanto previsti tassi limite differenziati per ciascuna delle
categorie di credito, individuate con specifico decreto annuale del Ministro
dell'Economia, secondo la natura e l'oggetto del credito stesso, l'importo e la
durata, nonché il rischio e la garanzia4.
Le differenziazioni operate nell'individuare le diverse categorie trovan
ragione nelle diverse valutazioni di tasso, ordinariamente espresse dal
mercato, a seconda che si tratti di credito a breve o a medio/lungo termine, a
seconda delle differenti garanzie prestate (carta commerciale, titoli,
ipoteche, ecc..) e del rischio ad esse connesso.
La legge n. 108/96 dispone che il Ministro dell'economia, con l'ausilio della
Banca d'Italia, rilevi il tasso effettivo globale medio, in ragione d'anno, per
ogni categoria. Detta legge pone, inoltre, il tasso limite pari ad una volta e
mezzo il tasso medio rilevato dalla Banca d'Italia.
Le scelte operate nella individuazione delle categorie e classi di importo,
come anche la metodologia impiegata nella rilevazione e calcolo dei tassi,
assumono un rilievo determinante nel calcolo del tasso medio globale. Assai articolate
sono le istruzioni ed i criteri, adottati dalla Banca d'Italia, per la
rilevazione e calcolo dei tassi medi di mercato, rappresentativi delle
condizioni vigenti nel trimestre di riferimento.
La rilevazione della Banca d'Italia circoscrive, per ciascuna categoria,
l'ambito di osservazione alle operazioni ordinarie e correnti, accese nel
trimestre. Anche per gli oneri e spese, il criterio adottato è quello di
ricomprendere le spese ordinariamente ricorrenti nell'operazione e di
escludere, oltre che i recuperi per servizi forniti da terzi, le spese e gli
oneri connessi ad eventi di patologia del credito.
D'altra parte risulterebbe distorsivo comprendere nel valore medio elementi di
costo che attengono alla patologia: si avrebbe un improprio incremento del
parametro di riferimento, il tasso effettivo globale medio. E' tuttavia
corretto che, se tali elementi di costo non devono rientrare nella
determinazione del valore medio di riferimento, devono, al contrario, essere
ricompresi nel calcolo del tasso da porre a confronto con il tasso d'usura
riveniente dal valore medio accertato sul mercato.
La patologia si differenzia dalla norma per il venir meno del carattere di
omogeneità: lo spread dal tasso medio di mercato costituisce la misura del
livello di patologia insito nell'operazione. Nella fattispecie patologica
entrano elementi non compresi in quella fisiologica: è proprio la misura di
tali elementi che consente di apprezzare la presenza o meno dell'usura. Ponendo
all'interno del tasso medio di riferimento elementi di patologia, si
vanificherebbe l'obiettivo, in quanto, anziché contenere i tassi anomali,
limitandoli e tenendoli accostati a quelli ordinari di mercato, si indurrebbe
un accostamento del tasso fisiologico a quello patologico.
Vanno pertanto tenuti distinti i criteri caratterizzanti il tasso di interesse
dell'operazione, indicato dal comma 4 dell'art. 644 c.p., dai criteri
metodologici indicati dalla Banca d'Italia nelle Istruzioni per la rilevazione
del tasso effettivo medio globale. La palese distonia fra quanto indicato nelle
Istruzioni, con riferimento agli oneri e spese, e quanto inequivocabilmente
disposto dal 4° comma dell'art. 644 c.p., trova ragione nel ruolo stesso di
punto di riferimento svolto dal tasso effettivo globale medio.
Un'analoga discordanza - dettata presumibilmente da esigenze statistiche di
rilevazione - si riscontra nel calcolo indicato dalla Banca d'Italia nelle
Istruzioni agli intermediari finanziari per le operazioni di apertura di
credito in c/c e di anticipazione e sconto. Si richiede infatti di determinare
il tasso effettivo globale secondo la formula:
tasso = (Interessi x 36.500)/Numeri + (Oneri x 100)/Accordato
Gli interessi vengono tenuti distinti da oneri e spese, i primi vengono
rapportati al credito (Numeri/36.500 = Credito medio), i secondi al fido: non
si impiega un unico aggregato, da rapportare al credito, come si dovrebbe
presumere dal 4° comma dell'art. 644 c.p.
Il tasso effettivo globale medio è stato individuato assumendo, fra le diverse
metodologie di calcolo, quella ritenuta più idonea a rappresentare il valore
espresso dal mercato.
Occorre per altro osservare che il tasso effettivo globale medio censito dalla
Banca d'Italia è un tasso annuale, calcolato però su base trimestrale, cioè, in
altri termini, gli interessi trimestrali vengono implicitamente moltiplicati
per quattro. Considerata la diffusa pratica bancaria di capitalizzazione
trimestrale degli interessi, il dettato normativo che dispone la rilevazione
trimestrale del tasso effettivo, riferito ad anno, avrebbe dovuto indurre la
Banca d'Italia ad adottare la formula di passaggio, da trimestre ad anno: (1 +
tm)4, anziché tm x 4: per un'esposizione di 100 al tasso annuo del 10%, con
pagamento trimestrale, alle fine dell'anno gli interssi effettivamente
addebitati risultano pari a 10,38 e non 10.
Per le operazioni ricomprese nelle categorie apertura di credito in c/c,
anticipazione e sconto, come anche per tutte le altre categorie, nella
determinazione del tasso da porre a confronto con la soglia di usura, si devono
necessariamente prendere a riferimento i termini indicati dall'art. 644 c.p.:
i) tasso di interesse, comprensivo di commissioni, remunerazione a qualsiasi
titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione
del credito, con l'ausilio di quanto riportato nell'art. 2 della legge n.
108/96; ii) tasso effettivo, in ragione d'anno.
Poiché la legge ha disposto l'aggiornamento trimestrale della soglia, su
analogo periodo va condotta la verifica, determinando l'effettivo tasso di
interesse, in ragione d'anno.
Ordinariamente, per le aperture di credito e le anticipazioni in c/c, gli
interessi vengono addebitati trimestralmente: occorre pertanto determinare
l'ammontare complessivo degli interessi - nell'accezione prevista dal 4° comma
dell'art. 644 c.p. (interessi + commissioni + spese) - contabilmente imputati
al trimestre e porre tale ammontare in rapporto con il credito medio utilizzato
nel corso del trimestre stesso, secondo le usuali formule dell'interesse; il
tasso ottenuto su base trimestrale va poi riportato finanziariamente alla base
annuale.
Il calcolo riportato nella tabella corrisponde al valore del TAEG (tasso annuo
effettivo globale), introdotto dalla legislazione europea per il credito al
consumo, recepito nell'ordinamento italiano dalla legge 142/92, impiegato dalla
Banca d'Italia nella rilevazione dei tassi attivi delle banche e definito dal
D.M. 8/7/92 del Ministro dell'Economia come "il tasso che rende uguale, su
base annua, la somma del valore attuale di tutti gli importi che compongono il
finanziamento erogato dal creditore alla somma del valore attuale di tutte le
rate di rimborso".
Sia per le aperture di credito che per le anticipazioni la formula sopra
riportata risulta di pratica applicazione: un esempio può essere di aiuto. Se
l'ammontare di interessi, commissioni e spese imputati al trimestre ammonta a 10 e lo scoperto medio di conto, nel trimestre, è pari a 400, dalla formula sopra riportata si ottiene un tasso annuo, su base
trimestrale, del 10% (10/400 x 365/92): questo è il tasso annuo, il cui
pagamento però è distribuito in quattro momenti dell'anno, in ciascuno dei
quali si viene a pagare il 2,5%. Poiché sugli 10, che vanno
ad incrementare alla fine del trimestre il credito, maturano ulteriori
interessi nei successivi trimestri dell'anno, il tasso effettivo che si viene a
corrispondere, in ragione d'anno, è pari al 10,38% [ = (1 + 2,5%)4-1 ]
del credito utilizzato nel trimestre5. In altri termini risulta
finanziariamente equivalente pagare il 10% con 4 pagamenti trimestrali del 2,5%
e pagare, in unica soluzione, a fine anno il 10,38%6.
Il tasso effettivo globale medio, rilevato dalla Banca d'Italia, è
l'espressione unitaria, sintetica, di una distribuzione di tassi, distribuita
all'interno di ciascuna categoria omogenea. Maggiore è il ventaglio delle
categorie nel quale è suddiviso l'universo del credito, maggiore è l'omogeneità
delle operazioni all'interno di ciascuna categoria: in altri termini,
all'ampliarsi dello spettro delle categorie considerate si riduce la
dispersione, intorno alla media, dei tassi relativi alle operazioni poste
all'interno della categoria.
Nell'intero universo del credito i tassi risultano assai diversificati: si va
da valori minimi per i mutui a tasso variabile - per i quali, le spese
risultano più contenute in rapporto all'ammontare e all'incidenza temporale, i
rischi sono meglio presidiati da ipoteche immobiliari e la concorrenza, grazie
a forme di standardizzazione, ha maggiori possibilità di esplicarsi - a valori
apprezzabilmente elevati nei prestiti personali e nel credito al consumo, dove
le spese di istruttoria e gestione sono, proporzionalmente all'importo del
credito, più elevate, il rischio di insolvenza più ampio e lo stesso mercato
più vischioso e, di riflesso, meno efficiente. Nel corso dell'ultimo anno i
tassi effettivi globali medi si sono distribuiti dal 5% - 6%, per la categoria
dei mutui, al 16% - 17%, per le categorie del credito al consumo, con un
rapporto prossimo a 1:3.
Un tasso soglia unico, per l'intero universo, per non escludere forme diffuse
di credito, avrebbe richiesto uno spread sul tasso medio ben superiore al 50%,
inducendo un limite assai lasco per talune forme di credito e assai rigido per
altre. La previsione di categorie omogenee, ciascuna con un proprio tasso medio
di riferimento, nel ridurre notevolmente la dispersione intorno alla media,
consente di comprendere, entro la spread del 50%, la parte fisiologica delle
operazioni della categoria.
Non sono disponibili dati relativi alla forma ed ampiezza della dispersione
intorno alla media dei tassi in ciascuna categoria considerata nell'indagine
curata dalla Banca d'Italia; tuttavia la distribuzione dei tassi su una griglia
di 20 tipologie assicura un significativo livello di omogeneità delle
operazioni all'interno di ciascuna categoria e classe di importo: di riflesso
la dispersione dei tassi dovrebbe risultare apprezzabilmente contenuta e il
rispetto della soglia più agevole.
Il principio posto dalla legge appare chiaro: individuato il tasso medio
fisiologico, ordinariamente impiegato nelle distinte forme di credito, viene
individuato un "range" del 50%, posto al di sopra di tale tasso,
entro il quale remunerare peculiarità ed aspetti di patologia che possono
caratterizzare la singola operazione. Il legislatore è stato particolarmente
attento alle esigenze di equilibrio dei costi degli intermediari: l'esperienza
francese, a cui si è ispirata la legge n. 108/96, prevede un "range"
del 33%: la maggiore diversificazione territoriale della realtà creditizia
italiana e la maggiore cautela e attenzione alle fasce marginali di operatori
economici, hanno suggerito un intervallo di variabilità più ampio, nonché una
distribuzione su una più estesa griglia di categorie. Da più parti è stata
sottolineata la tipicità della piccola e media imprenditoria italiana,
particolarmente dipendente dalla funzione creditizia, che, accanto ad esigenze
di tutela da forme anomale di credito, richiede, nel contempo, una maggiore
sensibilità ed attenzione a non pregiudicare e limitare oltre misura i
meccanismi del libero mercato del credito7.
Per ciascuna categoria di credito, agli intermediari finanziari è consentito di
impiegare tassi di credito compresi entro la volatilità definita dal limite,
per distribuire intorno alla media, i tassi richiesti ai propri clienti in
funzione dell'affidabilità, delle circostanze territoriali e di settore
dell'attività, nonché della solidità patrimoniale e reddituale degli stessi: ad
esempio, per le aperture di credito in c/c (» 5.000),
attualmente (I trim. '08), con un tasso effettivo globale medio del 9,84%, la
soglia si colloca al 14,76%.
Entro il range di tasso, che si dispiega dal valore corrispondente al Prime
Rate (7% circa), posto al di sopra del costo della raccolta, sino al 14,76%,
gli intermediari finanziari possono gestire il credito, distribuendo il tasso
di interesse in funzione del rischio e delle altre peculiarità associate a ciascun cliente finanziato8.
L'architettura sottesa ai principi della legge 108/96 individua un intervallo
entro il quale collocare le operazioni della categoria, distribuendo il tasso,
fra il Prime Rate e valori prossimi alla soglia, in funzione delle peculiari
criticità di ciascuna operazione. Oltre il limite fissato la criticità diviene
eccessiva, l'erogazione del credito diviene inefficiente ed il tasso coerente
con tale criticità risulta usurario.
L'ampiezza dell'intervallo varia da categoria a categoria, essendo funzione del
tasso medio, e si modifica anche nel tempo al variare dei tassi di mercato.
Con un'entità dei crediti in sofferenza, nell'aggregato globale, intorno al 5%,
vi sarebbero attualmente, almeno teoricamente, margini per coprire, con lo
spread di tasso distribuito fra il prime rate della banca e il tasso soglia, le
perdite conseguenti ai mancati esiti del credito erogato. Tuttavia il credito
presenta un'ampia gamma di configurazioni, con realtà assai diversificate
territorialmente e settorialmente, e in congiunture sfavorevoli la griglia dei
tassi soglia può divenire inidonea, risolvendosi in una gabbia di limitazioni
che, oltre ad alimentare la diversa e più perniciosa usurarietà criminale,
potrebbe indurre significativi riflessi sullo stesso sviluppo economico.
Negli anni 2000, con l'introduzione dell'Euro e la riduzione dei tassi, senza
un'adeguata diversificazione per categorie ed importo, il limite del
tasso-soglia sarebbe risultato oltremodo stringente.
La flessione dei tassi a breve, intervenuta tra il 2000 e il 2004 non ha
sortito un significativo effetto di riduzione delle soglie di usura: al
flettere dei tassi su livelli bassi, il limite di soglia, per talune categorie,
ha manifestato una certa inelasticità per la difficoltà stessa
dell'intermediario a distribuire economicamente oneri e rischi in una fascia
sempre più ristretta di tassi. Dalla fine del 2000 al 2004, mentre il tasso
Euribor si è più che dimezzato, passando dal 5% circa a valori prossimi al 2%,
le aperture di credito e le anticipazioni hanno segnato, nello stesso periodo,
una modesta flessione: il
tasso soglia è sceso per le prime dal 15,63% al 13,89%, per le seconde
dall'11,43% all'8,75%.
Il tasso effettivo medio globale e, di riflesso, il tasso soglia, si
distribuiscono in maniera assai diversificata nelle 20 categorie contemplate
nei decreti ministeriali. Particolarmente accentuato risulta il divario del
tasso soglia fra le anticipazioni e sconti commerciali effettuati dalle banche
e quelli effettuati da intermediari non bancari.
I tassi impiegati dagli intermediari non bancari sono risultati mediamente
doppi rispetto a quelli praticati dalle banche: di riflesso anche le soglie di
usura sono risultate assai più ampie. Negli ultimi anni il divario, in termini
assoluti, si è ridotto, pur rimanendo in termini relativi apprezzabilmente
alto.
Ampio è anche il divario fra i tassi medi riferiti alle aperture di credito in
c/c e quelli riferiti alle anticipazioni e sconti.
All'interno di una stessa categoria, la variabilità del tasso, in funzione
dell'importo erogato, ha raggiunto valori prossimi al 100% del valore medio:
le spese di istruttoria del credito rendono assai ampio il divario fra prestiti
di modesto importo e prestiti di importo più elevato.
Come evidenziato in precedenza, la griglia dei tassi medi rilevati dal
Ministero dell'Economia è stata più volte modificata, accompagnando
l'evoluzione dei tassi del mercato del credito.
L'introduzione di più classi di importo per talune categorie ha consentito di
temperare gli effetti della metodologia impiegata nella rilevazione dei tassi.
La metodologia impiegata dalla Banca d'Italia nella rilevazione dei dati
influisce apprezzabilmente nella determinazione del valore medio: l'adozione
della media aritmetica, in luogo di quella ponderata, attribuendo pari
considerazione ad importi di finanziamento sia modesti che elevati, riflette un
valore medio globale tendenzialmente maggiore: di norma i tassi praticati
risultano discendenti al crescere dell'importo finanziato9.
Come è noto le disciplina introdotta dal legislatore si è ampiamente ispirata a
quella francese che già dal 1966 ha introdotto una griglia di tassi-soglia:
quest'ultima si differenzia da quella italiana, sia per il numero più limitato
delle classi di riferimento (n.13), sia per il valore della soglia, posta ad un
terzo al di sopra del tasso medio globale. Occorre per altro osservare che la
griglia dei tassi soglia francesi, prevista inizialmente per la generalità
delle imprese e per le persone fisiche, più recentemente è stata circoscritta
alle imprese individuali e alle persone fisiche.
Seppur con le diversità strutturali che caratterizzano le distinte griglie dei
tassi, dal confronto emerge un valore della soglia più alto in Italia che in
Francia: l'accostamento dei tassi, che si riscontra negli anni più recenti, può
essere presumibilmente ricondotto ai maggiori tassi medi di finanziamento che
caratterizzano le imprese individuali e le persone fisiche.
Assai più marcato, invece, è il divario che si riscontra, fra Italia e Francia,
nelle Commissioni di Massimo Scoperto: in Francia, tale onere viene calcolato
mensilmente, per valori compresi intorno allo 0,06 - 0,08%, per un'incidenza
trimestrale che non supera lo 0,25%, contro valori italiani pari a tre volte10.
La cospicua crescita del divario, riscontrabile negli anni più recenti,
evidenzia il crescente impiego in Italia delle CMS in funzione integrativa del
tasso di interesse, non riscontrandosi alcuna relazione né con l'importo del
fido accordato, né con debordi e sconfinamenti che possono accrescere il
rischio dell'intermediario.
4. I TASSI SOGLIA: CONSIDERAZIONI GIURIDICHE
La legge non indica né i criteri di calcolo, né le modalità di raccolta dei
dati, né i parametri di individuazione dei caratteri qualificanti le categorie
omogenee. Viene in tal modo attribuito un ampio potere discrezionale
all'autorità amministrativa, alla quale è rimessa la valutazione di parametri
tecnici che influenzano in maniera determinante l'entità del tasso-soglia11.
Autori diversi hanno sollevato critiche e perplessità, ravvisando le
circostanze di una norma penale in bianco, in quanto il decreto ministeriale
che completa la legge non assume esclusivamente una valenza tecnica, ma ha
anche un carattere discrezionale. "Dalla cospicua giurisprudenza
costituzionale in materia di riserva di legge e norma penale in bianco, emerge
il principio in base al quale il totale rinvio al regolamento o all'atto
amministrativo da parte della legge penale, ai fini della individuazione degli
elementi essenziali del fatto tipico, determina una palese violazione del
principio costituzionale della riserva di legge in materia penale e tale
affermazione non investe solo i casi in cui il soggetto attivo sia determinato
per rinvio ad una fonte secondaria, ma anche le fattispecie, di gran lunga più
numerose, nelle quali è la condotta ad essere individuata per relationem con
rinvio ad una fonte regolamentare amministrativa "12.
Sul tema è intervenuta nel 2003 la Cassazione che ha respinto l'eccezione di
illegittimità costituzionale dell'art. 644 c.p. per violazione dell'art. 3, 25
e 41 della Costituzione in quanto ha ritenuto che la legge 108/96 fissa
"limiti e criteri analitici e circoscritti al punto da rappresentare
vincoli sufficienti a restringere la discrezionalità della pubblica
amministrazione nell'ambito di una valutazione strettamente tecnica e, come
tale, da ritenersi idonea a concorrere, nel pieno rispetto del principio della
riserva di legge in materia penale, alla precisazione del contenuto della norma
incriminatrice.".
Le perplessità al riguardo non sono state fugate dalla sentenza: il dispiego
della discrezionalità amministrativa, successivamente alla sentenza in parola,
è risultato ampio, diffuso e, di fatto, esteso anche alla Banca d'Italia.
La legge n. 108/96 ha demandato al Ministro dell'Economia sia la rilevazione
trimestrale del tasso globale medio, sia la classificazione annuale delle
operazioni per categorie omogenee e questi, a sua volta, nei decreti annuali,
ha delegato, all'art. 2, alla Banca d'Italia, di rilevare i dati, "avendo
riguardo, ove necessario per le categorie di cui all'art. 1, anche all'importo
e alla durata del finanziamento, nonché alle garanzie e ai beneficiari in
ragione del rischio". La Banca d'Italia, nella Tabella delle rilevazioni,
ha utilizzato tali margini di delega, differenziando ulteriormente i tassi medi
globali, ma - presumibilmente per fornire un quadro completo e coerente della
realtà del mercato del credito - ha anche modificato e introdotto categorie non
pienamente contemplabili nei caratteri di legge. Infatti:
a) Il decreto del 23/9/96 prevedeva la categoria "Altri finanziamenti e
breve e a medio/lungo termine". Questa categoria non è riportata nella
Tabella di rilevazione dell'ottobre/dicembre '96 (di applicazione dal 2/4/97 al
30/6/97), che invece introduce la differenziazione delle operazioni di
anticipazione e sconti delle banche da quelle effettuate da altri operatori non
bancari. Tale carattere di differenziazione non risulta precipuamente
contemplato nella norma di legge, né può essere compreso nei margini tecnici di
rilevazione sopra indicati, assegnati dal Ministro dell'Economia alla Banca
d'Italia13. Né si ravvisano precetti che possano legittimare un diverso
trattamento fra intermediari bancari e intermediari non bancari14.
b) A partire dal 18/9/03 il decreto annuale di classificazione delle operazioni
introduce un'unica categoria per "Credito finalizzato all'acquisto
rateale" e "credito revolving e con utilizzo di carte di
credito": la Tabella della Banca d'Italia di rilevazione
dell'aprile/giugno '03 (di applicazione dall'1/10/03 al 31/12/03) - e tutte le
Tabelle successive - riportano un'unica categoria "Credito finalizzato
all'acquisto rateale e credito revolving".
c) A partire dalla rilevazione gennaio/marzo '04 (di applicazione dall'1/7/04
al 30/9/04), la categoria Mutuo viene sostituita da due distinte categorie
"Mutui con garanzia reale a tasso fisso" e Mutui con Garanzia reale a
tasso variabile", introducendo in tal modo una distinzione in funzione
della natura del tasso praticato.
Le forzature normative sopra illustrate, se da un lato palesano le difficoltà
incontrate dalla Banca d'Italia nel coordinare una rilevazione congruente con
l'articolata struttura del mercato, dall'altro evidenziano atti amministrativi
che appaiono travalicare il circoscritto e definito ambito tecnico assegnato
dalla legge distintamente al Ministero dell'Economia e alla Banca d'Italia.
Ampie perplessità insorgono sulla circostanza che i margini di discrezionalità,
impiegati dalla Banca d'Italia e recepiti nei periodici decreti del Ministero
dell'Economia, siano propriamente aderenti e congruenti con il dettato
legislativo e il principio costituzionale dianzi richiamato15.
4.1 Il limite di usura e gli interessi di mora
Dal quadro delineato appare chiaro che con la legge 108/96 si è individuato un
limite entro il quale ricomprendere ogni forma di remunerazione del credito, a
prescindere dalla natura corrispettiva, compensativa o risarcitoria, degli
interessi16. Il dettato normativo assume una portata assoluta: "limite
oltre il quale gli interessi sono sempre usurari". Né il riferimento al
"corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità",
riportato nel nuovo articolo 644 c.p., può far escludere gli interessi che
assolvono una funzione risarcitoria. Una tale interpretazione vanificherebbe
completamente il presidio posto dalla legge 108/96, potendo, per tale via,
essere agevolmente eluso il limite.
La legge non contempla alcuna deroga, né prevede alcuna differenziazione
connessa alla funzione assolta dall'interesse. La classificazione richiamata
dalla norma rinvia ad aspetti qualificanti il credito: prodotti finanziari
diversi presentano prezzi diversi, che riflettono i differenti elementi di
costo, di rischio e di garanzia: in questo senso il leasing non può essere
assimilato ad un mutuo, un anticipo su fatture non può essere assimilato ad un
fido a revoca17. Ai diversi prezzi/tassi che il mercato esprime per le
differenti forme di credito, la normativa assegna distinte soglie d'usura.
L'art. 644 c.p. individua anche cosa ricomprendere nel valore degli interessi
da raffrontare con il limite di usura. Il criterio non può essere modificato o
sviato dalle indicazioni date dalla Banca d'Italia agli intermediari finanziari
per la rilevazione dei valori medi di mercato. Queste ultime perseguono la
finalità di individuare, per ciascuna categoria prevista, un valore
fisiologico, medio di mercato, da fornire al Ministero dell'Economia per la
rilevazione dei tassi che, aumentati della metà, vengono a costituire il tasso
soglia. Seppur concettualmente accostati, rispondono ad esigenze distinte18: un
rigido criterio di omogeneità alla metodologia impiegata per la rilevazione dei
valori medi di mercato può condurre a travisare le precipue finalità perseguite
dalla legge n. 108/96.
La commistione fra i due concetti ha indotto per gli interessi di mora - come
anche per le Commissioni di Massimo Scoperto - dubbi, confusioni e apprezzabili
condizionamenti nella determinazione del valore del tasso da raffrontare alla
soglia d'usura: il chiaro portato del dettato normativo ha evitato che venisse
travisato lo spirito della legge.
Sin dalla prima rilevazione dei tassi del marzo '97, le Istruzioni della Banca
d'Italia, nel ribadire che "Ai sensi della legge il calcolo del tasso deve
tener conto delle commissioni, remunerazioni di qualsiasi tipo e delle spese,
escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito"
nei criteri di rilevazione dei tassi medi - nell'obiettivo di rappresentare più
fedelmente possibile i fisiologici tassi di mercato - si dava indicazione agli
intermediari di escludere gli interessi di mora.
L'indicazione dell'esclusione, nelle Istruzioni della Banca d'Italia, ha
prestato il fianco a pretestuose tesi di omogeneità di metodo, volte a
sottrarre arbitrariamente, dal computo del tasso d'usura, gli interessi di
mora19. L'equivocità e confusione è risultata ancor più accresciuta dalla
circostanza che il decreto del Ministero dell'Economia, relativo alla
pubblicazione dei tassi d'usura; riporta all'art. 3, comma 2: "Le banche e
gli intermediari finanziari, al fine di verificare il rispetto del limite di
cui all'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, si attengono ai
criteri di calcolo delle istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo
globale medio ai sensi della legge sull'usura emanate dalla Banca
d'Italia.".
Lo stato di incertezza si è protratto sino al '00, quando la Suprema Corte di
Cassazione, con sentenza 2/4/00 n. 5286, così si è espressa sugli interessi di
mora: "Non v'è ragione per escluderne l'applicabilità anche nell'ipotesi
di assunzione dell'obbligazione di corrispondere interessi moratori risultati
di gran lunga eccedenti lo stesso tasso soglia: va rilevato, infatti, che la
legge 108 del 1996 ha individuato un unico criterio ai fini dell'accertamento
del carattere usurario degli interessi (la formulazione dell'art. 1, 3° comma,
ha valore assoluto in tal senso) e che nel sistema era già presente un
principio di omogeneità di trattamento degli interessi, pur nella diversità di
funzione, come emerge anche dall'art. 1224, 1° comma, del codice civile, nella
parte in cui prevede che se prima della mora erano dovuti interessi in misura
superiore a quella legale "gli interessi moratori sono dovuti nella stessa
misura. Il ritardo colpevole, poi, non giustifica di per sé il permanere della
validità di un'obbligazione così onerosa e contraria al principio generale
posto dalla legge,,.20
La Corte Costituzionale, l'anno successivo, chiamata ad esprimersi nei giudizi
di legittimità costituzionale, sollevati dalla legge 24/01 (Interpretazione
autentica della legge 108/96), ha precisato, seppur in un obiter dictum, che:
" Va in ogni caso osservato - ed il rilievo appare in sé decisivo - che il
riferimento, contenuto nell'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 394 del 2000,
agli interessi "a qualunque titolo convenuti" rende plausibile -
senza necessità di specifica motivazione - l'assunto, del resto fatto proprio
anche dal giudice di legittimità, secondo cui il tasso soglia riguarderebbe
anche gli interessi moratori.,,.21
Le menzionate sentenze avevano posto termine alla querelle
sull'assoggettabilità o meno del tasso di mora ai limiti d'usura: il tasso
medio rilevato dalla Banca d'Italia - che continuava ad essere determinato
senza ricomprendere gli interessi di mora - maggiorato del 50%, costituiva la
soglia d'usura per ogni forma di interesse, a qualunque titolo pattuito o
riconosciuto, ivi compreso l'interesse di mora.
Ma, a partire dal marzo '03, un'altra fonte di polemiche e confusione veniva
sollevata da un'ambigua indicazione introdotta nei decreti del Ministero
dell'Economia. Questi, mentre individuano all'art. 1 la Tabella dei tassi medi
determinati ai sensi dell'art. 2 della legge n. 108/96, in separato articolo
(art. 3, 4° comma) - oltre che nella premessa del decreto - menzionano
un'indagine campionaria effettuata dalla Banca d'Italia nel III trimestre '01,
dalla quale è emerso che la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi
di ritardato pagamento è risultata pari a 2,1 punti percentuali.
Nei mesi successivi l'ABI, Associazione Bancaria italiana, prendendo spunto
dalla menzionata indicazione, indirizzava alle proprie associate una nota nella
quale sottolineava che: "In merito a tale importante chiarimento
normativo, prime autorevoli interpretazioni della dottrina hanno espresso un
orientamento positivo, evidenziando come il tasso soglia degli interessi
moratori vada quindi oggi determinato nella percentuale prevista per gli
interessi corrispettivi, maggiorata di 2,1 punti percentuali, aumentata della
metà.".
Nel parere della prof.ssa Severino di Benedetto, unito alla nota, a supporto
dell'interpretazione suggerita, si sostiene l'avviso che la citata indagine,
condotta ai fini conoscitivi su un campione di intermediari, non assume un
valore meramente statistico, ma riveste una valenza di più ampia portata
sottolineata dall'espresso richiamo del decreto ministeriale. Da detto
richiamo, in mancanza di altra indicazione, si fa discendere l'individuazione
di uno specifico tasso soglia per gli interessi moratori, dato dalla somma del
tasso medio, individuato dalla Banca d'Italia per gli interessi corrispettivi,
e della maggiorazione di 2,1 punti percentuali, il tutto aumentato del 50%.
Nel parere si affronta anche l'eventualità che la maggiorazione della mora
superi il valore di 2,1 punti maggiorato del 50%, cioè 3,15 punti, e si
sostiene che la circostanza non è sufficiente a configurare l'usura se
l'interesse corrispettivo, incrementato del maggior margine di mora, rimane
comunque inferiore alla soglia d'usura. Tale costrutto verrà ripreso e proposto
dalla Banca d'Italia per le Commissioni di Massimo Scoperto nella nota del
2/12/05.
Appare evidente come le argomentazioni risultino assai labili e la tesi sia in
contrasto con il dettato normativo che dispone la soglia per il tasso di
interesse, a qualunque titolo convenuto, sia esso corrispettivo, compensativo o
moratorio. La diversificazione del tasso soglia per le differenti categorie,
riportate nel decreto del Ministero dell'Economia, è prevista dalla legge n.
108/96 con riferimento alla natura del credito, non dell'interesse. Con
l'interpretazione fornita dall'ABI si verrebbe surrettiziamente ad introdurre
una differenziazione di soglia in funzione del titolo della remunerazione a cui
si riferisce, introducendo una ulteriore classificazione, non consentita dal
dettato normativo e non prevista negli appositi decreti del Ministro
dell'Economia.
Le critiche e perplessità costituzionali sollevate dalla dottrina, che ha
ravvisato nel rinvio all'atto amministrativo circostanze di una norma penale in
bianco, verrebbero ulteriormente avvalorate, in tal caso, dal rilievo che,
sulla base di una stima campionaria della Banca d'Italia - a ciò non demandata
né dalla legge, né dal Ministro dell'Economia - si fa discendere un'ulteriore
soglia di legge sulla base di un carattere non previsto tra quelli
espressamente indicati dalla legge.
Si osserva, per altro, che tale rilevazione ha riguardato una quota limitata
dell'universo di riferimento (10%) e risulta circoscritta temporalmente al III
trimestre del '01. Non risulta vi siano stati aggiornamenti, né si può ritenere
che il valore del parametro censito - maggiorazione per i casi di ritardato
pagamento - sia caratterizzato da una particolare stabilità nel tempo, da farlo
ritenere attendibile per il periodo precedente, dal '97 al '01, e per il
periodo successivo, dal '01 in poi.
La circostanza che l'indicazione della mora continui ad essere riportata nei
decreti trimestrali del Ministro dell'Economia, induce gli intermediari ad
adottare comportamenti in linea con le indicazioni prospettate nella menzionata
nota dell'ABI.
Le rilevazioni dei tassi attivi effettuate dalla Banca d'Italia fanno presumere
che le indicazioni fornite dall'ABI abbiano trovato ampio seguito nel sistema
bancario. Considerato che la legge n. 108/96 sanziona, oltre alla dazione,
anche la promessa di interessi usurari, gli intermediari finanziari dovrebbero
prestare maggiore attenzione nel prevedere contrattualmente, per la mora,
maggiorazioni che portino l'interesse al di sopra della soglia d'usura:
verrebbe ad essere trascinata nella nullità la stessa quota parte di interessi
corrispettivi, ancorché inferiore alla soglia d'usura.
L'intermediario bancario, entro il valore medio del tasso fisiologico e il
margine superiore della soglia d'usura può compiutamente remunerare il proprio
servizio e ammortizzare sofferenze e dubbi esiti del credito accordato. Creare
una categoria dei crediti in sofferenza, cioè operatori economici che si
trovano in condizioni di difficoltà economica e finanziaria, e prevedere per
questi una diversa e più alta soglia non sembra contemplato né contemplabile
nelle categorie previste dalla legge n. 108/96 e appare contrario allo spirito
stesso della legge.
La magistratura penale ha più volte sottolineato come l'art. 644 c.p. preveda
due distinti criteri per la qualificazione dell'interesse usurario, uno
oggettivo e l'altro soggettivo.
"Per quel che concerne la tutela penale, la pattuizione strumentale di
interessi moratori di importo elevato può rientrare nell'ambito della
fattispecie di usura prevista dal 3° comma dell'art. 644 c.p. (la c.d.
"usura residuale) che in questo caso potrebbe trovare applicazione molto
più frequentemente di quanto si è ipotizzato all'atto della sua introduzione
(...) l'interpretazione logica conduce a ritenere che la norma debba applicarsi
anche ad ipotesi in cui il tasso fissato dai contraenti è superiore al limite
di legge. Il caso degli interessi moratori pattuiti ad un tasso eccessivo ed
altresì superiori ad un determinato tasso-soglia si attaglia perfettamente a
questa eventualità, proprio perché si è visto come gli interessi moratori esulino
tendenzialmente dal sistema delle rilevazioni trimestrali"22
Le significative prese di posizione della Magistratura penale permettono anche
di meglio circostanziare la "difficoltà economica e finanziaria",
presupposto dell'imputabilità ex art. 644, 3° comma: "(...) Ne discende,
in primo luogo, l'esigenza di definire i contenuti di tale stato di bisogno
(...) la giurisprudenza ha riconosciuto con sempre maggiore ampiezza, passando
da una interpretazione restrittiva, che lo limitava alle sole esigenze di
carattere alimentare legate alla sopravvivenza del soggetto, ad una concezione
più aderente alla realtà del costume e dei rapporti economici, che lo riconosce
in ogni stato di difetto di liquidità che induca un soggetto ad accettare
l'applicazione di interessi oggettivamente iniqui (...) le cause che
determinano il ricorso al credito usurario si sostanziano in un difetto di
liquidità, che può assumere diversa consistenza, ricorrendo, ad esempio,
nell'esigenza di denaro liquido per far fronte ai pagamenti di routine, in
contingenze negative di mercato, in momenti di crisi aziendale più consistenti,
nella necessità di capitale per iniziative economiche reputate fondamentali, e
così via."23.
4.2 Il limite di usura e le Commissioni di Massimo Scoperto
Nella tecnica bancaria la Commissione di Massimo Scoperto viene definita come
la remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a
favore del cliente. Quando la banca concede un fido deve, di riflesso,
predisporre disponibilità finanziarie, indipendentemente dall'effettivo
prelevamento. La CMS è di norma riferita all'apertura di credito in c/c, ma
viene anche impiegata nel c/c bancario per i c.d. "affidamenti
occasionali", cioè a dire scoperti e sconfinamenti senza fido. La natura
della Commissione presuppone pertanto il riferimento al fido accordato, o
meglio, alla parte non utilizzata del fido: nel caso di utilizzo parziale,
dovrebbe essere previsto l'interesse corrispettivo per la parte utilizzata e la
Commissione per la residua somma tenuta a disposizione. In tale accezione la
Commissione andrebbe a remunerare, non il finanziamento, bensì il servizio di
pronta disponibilità a provvedere alle mutevoli necessità finanziarie del
cliente nell'ambito del fido concesso. Anche in tali circostanze il servizio
prestato dalla banca è direttamente funzionale all'erogazione del finanziamento
e la relativa remunerazione, si ritiene, non possa essere esclusa dai costi
"a qualsiasi titolo collegati all'erogazione del credito".
Nella pratica operativa, tuttavia, gli intermediari bancari usano commisurare
la CMS, non all'importo affidato, ma allo scoperto massimo di conto
verificatosi nel periodo di riferimento: con tale metodologia di calcolo è
indubbio che la CMS viene ad assumere appieno la configurazione di una
componente aggiuntiva del costo del finanziamento. D'altra parte, per il
servizio di mera disponibilità del credito, non si giustificherebbero
Commissioni che, frequentemente, raggiungono valori nell'ordine dell'1,25% -
1,85% trimestrali, la cui incidenza risulta, di norma, ben superiore al 5% -
7,7%, in ragione d'anno: operatori bancari esteri, che impiegano tale
commissione nella sua propria funzione tecnica, commisurano il costo di tale
servizio su valori compresi entro lo 0,25% trimestrale (Cfr. il dato della
Francia).
Al riguardo la Corte di Cassazione (n.11772/02) ha puntualmente precisato:
"o tale commissione è un accessorio che si aggiunge agli interessi passivi
- come potrebbe inferirsi anche dall'esser conteggiata, nella prassi bancaria,
in una misura percentuale dell'esposizione debitoria massima raggiunta, e
quindi sulle somme effettivamente utilizzate, nel periodo considerato - che
solitamente è trimestrale - e dalla pattuizione della sua capitalizzazione
trimestrale, come per gli interessi (...), o ha una funzione remunerativa
dell'obbligo della banca di tenere a disposizione dell'accreditato una
determinata somma per un determinato periodo di tempo, indipendentemente dal
suo utilizzo, come sembra preferibile ritenere anche alla luce della circolare
della Banca d'Italia dell'1/10/96 e delle successive rilevazioni del c.d. tasso
soglia, in cui è stato puntualizzato che la commissione di massimo scoperto non
deve essere computata ai fini della rilevazione dell'interesse globale di cui
alla legge n. 108/96 ed allora dovrebbe essere conteggiata alla chiusura
definitiva del conto".
L'uso anomalo della CMS, richiamato dalla sentenza della Cassazione, tende
ormai ad essere generalizzato a tutti i conti correnti bancari, con aliquote
che, negli ultimi anni sono lievitate in misura significativa, qualificando
sempre più la loro funzione di integrazione dell'interesse. Non sono mancate
perplessità e censure. Il Tribunale di Milano, con la sentenza del 4/9/02, ha
ritenuto illegittima la clausola delle CMS nel c/c sostenendo che "il
supposto rapporto obbligatorio o patto contrattuale deve ritenersi nullo per
totale mancanza di una causa giustificatrice poiché la remunerazione della
utilizzazione della somma messa a disposizione dalla banca consiste negli
interessi corrispettivi e tali interessi dovranno essere calcolati, nella
misura a titolo convenuto, sulla somma concretamente utilizzata e per tutto il
periodo di tempo in cui la somma è stata utilizzata"24.
Occorre per altro rilevare che i contratti posti in essere dagli intermediari,
indicano la misura e la periodicità, ma non la modalità di conteggio: questa
può variare apprezzabilmente. La modalità ormai generalizzata - la più semplice
e conveniente per l'intermediario - è quella di calcolare l'aliquota di CMS sul
massimo saldo dare del trimestre, a prescindere dalla durata del picco di
esposizione. Il criterio della sequenza debitoria ininterrotta della durata di
più giorni è rimasta solo nei manuali e nelle definizioni della Banca d'Italia:
negli estratti conto, anche per un solo giorno, viene calcolata la CMS25.
La Banca d'Italia non ha ritenuto di assecondare la prassi impiegata dalla
generalità del sistema bancario: rimanendo accostata alla definizione che ne
viene data nella tecnica bancaria - quale servizio distinto che precede
l'eventuale erogazione del credito, oltre che per la natura particolare che la
commisura, non al tempo, ma all'importo dell'esposizione - nelle Istruzioni per
la rilevazione del tasso effettivo globale medio, prescrive che non venga
compresa nel tasso di interesse, ma rilevata separatamente curandone la media
sulle operazioni alle quali viene applicata.
Rimane alquanto stridente la circostanza che, mentre da un lato si definisce la
Commissione di Massimo Scoperto come la remunerazione per il servizio di fido
accordato dalla banca, dall'altro tale remunerazione viene ragguagliata, non al
fido o alla parte non utilizzata di questo, ma al massimo scoperto: un fido,
anche elevato, se non utilizzato non comporta alcun onere per il cliente. La
circostanza poi che la Commissione sia commisurata all'importo massimo di
scoperto ma non al tempo, non preclude tecnicamente la possibilità di
comprenderla nel tasso effettivo: nella rilevazione statistica dei tassi
attivi26, la Banca d'Italia rileva l'intero aggregato delle competenze
addebitate al cliente rapportandole all'esposizione.
L'evidenza della Commissione, riportata in calce alla Tabella dei tassi
effettivi globali medi, pubblicata trimestralmente dal Ministro dell'economia,
ha sollevato significative perplessità e complicazioni nelle verifiche di
rispetto della soglia d'usura.
I dubbi operativi sollevati e i rischi reputazionali per il sistema bancario,
connessi ad un eventuale supero dei limiti normativi, ha indotto la Banca
d'Italia ad intervenire con una nota del 2/12/05, suggerendo agli intermediari
uno schema operativo per valutare l'impatto dell'applicazione delle Commissioni
di Massimo Scoperto sulle condizioni complessivamente praticate27. In tale
schema, del tutto simile a quello suggerito dall'ABI per la mora, per la
verifica del rispetto delle soglie di legge si richiede:
i) il calcolo del tasso in concreto praticato - sommando gli interessi
rapportati ai numeri debitori e gli oneri in percentuale dell'accordato - e il
raffronto di tale tasso con la relativa soglia di legge;
ii) il confronto tra l'ammontare percentuale della C.M.S. praticata e l'entità
massima della C.M.S. applicabile (cd. C.M.S. soglia), desunta aumentando del
50% l'entità della C.M.S. media pubblicata in calce alle Tabelle trimestrali.
Peraltro - si fa presente nello schema - l'applicazione di Commissioni che
superano l'entità della "C.M.S. soglia" non determina, di per sé,
l'usurarietà del rapporto, che va invece desunta da una valutazione complessiva
delle condizioni applicate. A tal fine, per ciascun trimestre, l'importo della
C.M.S. percepito in eccesso va confrontato con l'ammontare degli interessi
(ulteriori rispetto a quelli in concreto praticati) che la banca avrebbe potuto
richiedere fino ad arrivare alle soglie di volta in volta vigenti
("margine"). Qualora l'eccedenza della Commissione rispetto alla
"C.M.S. soglia" sia inferiore a tale "margine" è da
ritenere che non si determini un supero delle soglie di legge.
Lo schema suggerito - si riporta nella nota della Banca d'Italia - è conforme
ad "alcuni" recenti orientamenti giurisprudenziali; inoltre, assume
un valore squisitamente indicativo ed orientativo, precisandosi - nella stessa
nota - che rimane ferma la competenza esclusiva della magistratura nella
valutazione dei casi concreti.
Al riguardo occorre rilevare che lo schema suggerito, oltre che di applicazione
complessa e farraginosa, si presta a perplessità, incongruenze e critiche, sia
sotto l'aspetto tecnico che sotto l'aspetto giuridico. Infatti, allo schema
proposto possono essere sollevati significativi rilievi:
a) l'aliquota di Commissione di Massimo Scoperto è rilevata sulla media delle
posizioni rientranti in categorie diverse, per le quali vengono rilevati
distinte soglie di interessi. In tal modo, per talune categorie previste dal
decreto ministeriale, si porrebbero distinte soglie di interesse ma un'unica
soglia per le Commissioni di Massimo Scoperto. Non vi è alcun elemento che
possa far ritenere che categorie diverse per natura, importo o garanzia,
risultino invece omogenee per la Commissione di Massimo Scoperto: al contrario,
considerato l'uso integrativo dell'interesse che ne viene fatto, è presumibile
che l'aliquota della commissione risulti diversa in funzione della categoria e
della classe di importo.
b) all'interno di una stessa categoria, l'aggregato delle operazioni di
riferimento per il calcolo della Commissione non coincide con quello impiegato
per gli interessi, in quanto la media dell'aliquota delle Commissioni è
calcolata solo sul sotto-aggregato di operazioni che presentano un effettivo
addebito: per la categoria "aperture di credito in c/c", ad esempio,
viene considerato il tasso medio su tutte le operazioni della categoria, mentre
la Commissione viene calcolata solo sulla media delle operazioni per le quali
vi sia stato un addebito. Pertanto il valore medio delle CMS, risultante
dall'Indagine della Banca d'Italia, non rappresenta l'incidenza media delle
Commissioni per la categoria considerata, bensì la media sulle operazioni che
presentano tale costo.
Il criterio adottato dalla Banca d'Italia di calcolare la media della
Commissione solo per le operazioni per le quali è stata effettivamente pagata
può risultare coerente con la definizione data dalla tecnica bancaria. Ma l'uso
generalizzato a tutto il sistema bancario è diverso, risultando la Commissione
una mera integrazione dell'interesse: quand'anche la si volesse calcolare
separatamente dagli interessi, il calcolo della media aritmetica andrebbe
correttamente effettuato su tutte le operazioni della categoria - ivi comprese
quelle a Commissione nulla - e conseguentemente il valore medio risulterebbe
apprezzabilmente più basso.
c) l'incongruenza relativa al calcolo della media conduce, a parità di costo
del credito, definito nei termini dell'art. 644, 4° comma, a differenti
conclusioni, in merito alla usurarietà o meno, a seconda delle componenti che
determinano il costo stesso. Un esempio può essere di ausilio: se per la
categoria "apertura di credito in c/c" la soglia d'usura del tasso di
interesse è pari al 10%, l'applicazione di un tasso di interesse all'11%, senza
alcuna CMS, risulta usurario, mentre l'applicazione di un tasso di interesse
del 10% e di una CMS trimestrale dell'1% non risulterebbe usuraria - secondo le
indicazioni fornite nella nota della Banca d'Italia - se la C.M.S. media
rilevata nel trimestre fosse dello 0,75% (soglia 0,75%*1,5=1.125%). Si osserva
che, in questa seconda circostanza, il tasso di interesse, definito nei termini
dell'art. 644, 4° comma, in ragione d'anno, risulterebbe marcatamente più
elevato, risultando per altro la Commissione calcolata sullo scoperto massimo e
non medio e su base trimestrale e non annuale, (ben maggiore del 14,00%)28. E'
evidente il discrimine: l'usurarietà verrebbe a dipendere dalla composizione e
natura degli oneri posti a carico del debitore, anziché dall'ammontare
rapportato al credito.
d) la legge 108/96 dispone una soglia d'usura, distinta per ciascuna delle
specifiche categorie omogenee individuate annualmente dal Ministro
dell'Economia, tenuto conto della natura, dell'oggetto, dell'importo, della
durata, dei rischi e delle garanzie, riferite alle operazione di credito.
Secondo lo schema suggerito dalla Banca d'Italia, si introdurrebbe surrettiziamente,
per una medesima operazione, oltre ad un tasso soglia, calcolato in ragione
d'anno e distinto per importo, una Commissione soglia, calcolata in ragione
trimestrale e senza distinzione d'importo, di durata, di rischio e di garanzia.
Sul piano giuridico le perplessità, che tale circostanza solleva, sono più che
ampie.
La legge 108/96 stabilisce i criteri di classificazione delle operazioni
creditizie e demanda al Ministro dell'Economia, sentita la Banca d'Italia, di
rilevare trimestralmente il tasso effettivo globale medio. Questi, con proprio
decreto, volta per volta, attribuisce alla Banca d'Italia il compito della
rilevazione e pubblica trimestralmente la Tabella dei "tassi effettivi
globali medi, riferiti ad anno, praticati dalle banche e dagli intermediari
finanziari, determinati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 7 marzo
1996, n. 108, relativamente al trimestre corrente". In detta Tabella sono
riportati solo i tassi medi rilevati per le distinte categorie: le CMS non sono
contenute nella Tabella. Il puntuale riferimento della Tabella all'art. 2,
comma 1, della legge 108/96, non sembra lasciare spazi interpretativi per
riferimenti a valori posti al di fuori della menzionata Tabella, ancorché il
decreto precisi nello stesso articolo, che i tassi della Tabella non sono
comprensivi della eventuale CMS eventualmente applicata, la cui percentuale
media è riportata separatamente in nota alla Tabella medesima29.
I rilievi e le osservazioni sopra esposte sono state colti da numerosi giudici,
che, non condividendo le indicazioni prospettate dalla Banca d'Italia,
richiedono ai C.T.U. la determinazione del tasso di interesse applicato
dall'intermediario, nei termini previsti dal 4° comma dell'art. 644 c.p.,
confrontando lo stesso esclusivamente con i tassi effettivi globali medi,
riportati nella Tabella pubblicata dal Ministro del Tesoro, maggiorati del 50%.
Nel corso degli ultimi anni, gli intermediari finanziari hanno diffusamente
introdotto la Commissione nei rapporti di conto ed accresciuto apprezzabilmente
la relativa aliquota: in presenza di tassi di mercato in flessione, si è così
determinata una marcata incidenza di tale componente nel costo complessivo del
finanziamento. Il pregnante rilievo assunto non può certo essere trascurato
nella verifica del rispetto del tasso soglia.
Occorre infine sottolineare un risvolto implicito, spesso di entità modesta, ma
di ampia diffusione. Venendo la Commissione commisurata, non al tempo, bensì
alla massima esposizione, si possono determinare palesi effetti di iniquità,
vessazione e usura. Con il criterio ormai pressoché generalizzato di addebitare
le CMS anche per un solo giorno di scoperto, l'effettivo tasso di interesse,
nei termini previsti dal 4° comma dell'art. 644 c.p., può arrivare a valori
assurdi, ben al di sopra della soglia d'usura.
Nella Tavola sono riportati i tassi effettivi, calcolati in ragione d'anno, che
rivengono dall'applicazione delle CMS, per differenti periodi di scoperto.
Anche in presenza di abituali scoperti, essendo le CMS calcolate sulla punta di
utilizzo massimo, la loro incidenza sul costo del credito si amplifica
significativamente - nella misura indicata nella Tavola - per la parte
eccedente il credito medio, in funzione diretta con il divario fra utilizzo
massimo e utilizzo medio e in funzione inversa con il numero di giorni per i
quali permane tale divario: in tali circostanze, seppur limitatamente a tali
giorni l'incidenza del costo del credito può tecnicamente superare ampiamente
la soglia d'usura, anche se nel tasso riferito all'intero trimestre, potrebbe
risultare all'interno del limite.
Il fenomeno risulta altresì accentuato dalle condizioni di "valuta",
ordinariamente previste nelle norme che regolano i rapporti di conto corrente.
Risultano così frequenti i casi nei quali, anche per i diversi giorni valuta
che la banca trattiene nei versamenti di assegni, si determinano scoperti di
breve momento per i quali, aggiungendo, agli ordinari interessi, l'intera
aliquota di Commissione, si determina un tasso ai fini dell'usura marcatamente
superiore alle soglie consentite: spesso sono importi modesti, ma frequenti e
diffusamente estesi alla generalità dei conti.
La distorsione può arrivare all'addebito della Commissione anche quando la
banca finanzia momentanei scoperti di conto, impiegando le stesse disponibilità
del cliente, in precedenza versate, già introitate30, ma non ancora
riconosciute come "valuta" nel conto del medesimo: in tali
circostanze il credito è solo apparente.
Le irregolarità e incongruenze descritte impongono una pronta riconduzione
delle CMS agli ordinari canoni di calcolo previsti dalla tecnica bancaria,
ridimensionando tale onere alla misura del servizio prestato.
5. LE RILEVAZIONI DEI TASSI BANCARI CURATE DALLA BANCA D'ITALIA
La Banca d'Italia, oltre ai tassi rilevati ai sensi della legge dell'usura,
effettua altre rilevazioni, per fini diversi e con modalità differenti: tra
queste vi è anche un'apposita rilevazione trimestrale dei tassi attivi e
passivi praticati dalle banche.
Come si rileva i criteri di rilevazione risultano assai dissimili. Inoltre la
rilevazione ai fini di usura considera tutte le operazioni, mentre quella dei
tassi attivi censisce solo le operazioni riferite a clienti con esposizione
superiore a 75.000 e rileva sia i tassi in essere, sia quelli del periodo di
rilevazione. Occorre poi osservare che i tassi rilevati ai sensi della legge
dell'usura vengono corretti in corrispondenza delle variazioni del tasso di
rifinanziamento della B.C.E.
Tuttavia la rilevazione dei tassi attivi comprende la mora, le CMS e le altre
spese connesse al finanziamento, escludendo quelle relative a servizi diversi e
impiega la formula: t(%) = (competenze * 365)/Numeri computistici. Tali aspetti
rispondono compiutamente al dettato del 4° comma dell'art. 644 c.p. Pertanto
indicazioni di particolare interesse possono ricavarsi dal loro confronto con
le soglie d'usura rivenienti dai decreti ministeriali.
Nella Tavola che segue sono riportati i tassi attivi rilevati per tali crediti,
per fido globale accordato, rispettivamente inferiore a 125.000 per i crediti a revoca e inferiore a 250.000 per crediti autoliquidanti: nei primi si è colta la punta della
regione Calabria, nei secondi quella dell'Italia Meridionale.
Si rileva come i tassi nazionali medi rilevati sulle operazioni a revoca in
essere siano abbastanza prossimi al tasso di usura e, in particolare, quelli
della Calabria risultino, per taluni trimestri, superiori ai tassi soglia
riportati nella Tabella del Ministero dell'Economia. Analoghe risultanze
emergono dalle operazioni autoliquidanti, seppur con la precisazione che in tale
categoria di operazioni, oltre alle anticipazioni, sconti di portafoglio e
operazioni di factoring, confluiscono anche i prestiti contro cessione di
stipendio31.
Considerando che nella determinazione dei tassi attivi, censiti nel campione
della Banca d'Italia, sono ricomprese le CMS, la mora ed altre penalità, valori
medi prossimi e superiori ai limiti d'usura, lasciano ritenere che le banche,
nella verifica dell'usura, fanno riferimento alla Tavola pubblicata dal
Ministro dell'Economia solo per i tassi di interesse, operando un distinto
confronto per i valori della mora e delle CMS ai valori riportati separatamente
nel decreto, secondo le indicazioni e la metodologia prospettate dall'ABI e
dalla Banca d'Italia.
La tendenza flettente del tasso medio - che si riscontra passando dalla classe
dimensionale "« 125.000" alla classe
dimensionale "di 25 mil.ni", fa inferire,
per classi dimensionali inferiori a 125.000 tassi medi
apprezzabilmente più elevati.
Risultando il tasso a cui viene erogato il credito segnatamente minore per
importi più elevati, la metodologia di aggregazione, impiegata nella
rilevazione dei tassi ai fini dell'usura - media aritmetica su definite classi
di importo - ha un apprezzabile impatto sul tasso effettivo globale medio: una
diversificazione delle categorie in esame in 3 o 4 classi di importo - come
praticato nel Credito per acquisto rateale e nel Leasing - condurrebbe nella
zona di usura i finanziamenti marginali delle classi più elevate, mentre
alzerebbe la soglia stessa per le classi minori. L'osservazione assume rilievo
per la menzionata discrezionalità implicita rimessa all'organo tecnico, in tema
di norma penale.
6. SINTESI E CONCLUSIONI
Esula dalle problematiche affrontate nel documento ogni valutazione
sull'opportunità e validità della legge n. 108/96 nella lotta all'usura,
risultando la disamina circoscritta agli aspetti applicativi.
In oltre dieci anni di applicazione i principi perseguiti dalla legge n. 108/96,
hanno subito talune forzature e adattamenti ad opera di atti amministrativi la
cui legittimità ha sollevato significative perplessità da parte della dottrina.
Sul piano operativo interpretazioni, calcoli e artifizi che travisavano lo
spirito della legge, hanno incontrato un fermo presidio nell'Autorità
giudiziaria.
Nonostante i ripetuti interventi delle Supreme Corti e l'intervento
interpretativo dello stesso legislatore, permangono difficoltà operative nel
conciliare i principi dettati dalla legge con la variegata e mutevole casistica
del mercato del credito.
Il dettato normativo pone agli interessi un limite assoluto e ne fornisce una
definizione inequivocabile e perentoria. Sotto questo aspetto non sembrano
sussistere margini di flessibilità interpretativa.
Nel contempo, sia attraverso l'individuazione delle categorie omogenee, sia
attraverso la metodologia di rilevazione dei tassi medi, la cui individuazione
è stata rimessa al Ministero dell'Economia, si è teso a contemperare la
mutevole realtà del mercato del credito con il rispetto dei principi stabiliti
dalla legge. L'incremento del numero delle categorie e l'introduzione di classi
di importo hanno esteso apprezzabilmente la griglia dei tassi di riferimento,
accompagnando e adattando i tassi-soglia alle mutevoli realtà del mercato.
La disamina tecnica e giuridica sviluppata nel documento evidenzia le rilevanti
problematiche insorte in dieci anni di applicazione.
Per due aspetti, di pregnante rilievo economico - tasso di mora e Commissioni
di Massimo Scoperto -, sono occorsi anni di diatriba giuridica prima che gli
orientamenti giurisprudenziali trovassero sedimentazione. Dopo i ripetuti
richiami della Cassazione, non vi è alcun dubbio sulla loro riconduzione ai
limiti della soglia d'usura. Tuttavia ampie perplessità ed incertezze sono
insorte sulle modalità operative.
La presenza, nei decreti ministeriali, di indicazioni e precisazioni a latere
della Tabella dei tassi rilevati ai fini della determinazione della soglia
d'usura, ha determinato confusione e ambiguità, inducendo comportamenti
non sempre uniformi e coerenti con il dettato normativo. Tali indicazioni sono
apparse una scelta poco felice, dettata dall'impossibilità di travalicare i
limiti "tecnici" rimessi dalla legge al Ministero dell'Economia.
L'indicazione data dall'ABI nel '03 sul tasso di mora e, all'unisono, quella
della Banca d'Italia del '05 sulle CMS, non sembrano rispondere compiutamente
al dettato normativo. Tali indicazioni, poste al di fuori di un contesto
legislativo che affidi a detti Istituti margini discrezionali al riguardo,
appaiono ancor più stridenti se si considera la funzione di indirizzo e
rappresentanza dell'ABI e la tradizionale "moral suasion" della Banca
d'Italia, storicamente esercitate dai due Istituti - ai diversi livelli e nei
rispettivi ambiti funzionali e di competenza - riconosciuti e loro assegnati
dall'ordinamento bancario.
Rimangono inconsistenti e fuorvianti tesi e argomentazioni che, discostandosi
dai principi dettati dalla legge, si fondano su interpretazioni e collegamenti
ai decreti ministeriali o, ancor più singolarmente, sui criteri di rilevazione
dettati agli Intermediari finanziari dalla Banca d'Italia per la rilevazione
del tasso effettivo globale medio.
Né si può ritenere che il rispetto di esigenze di mercato e di equilibrio del
credito possano giustificare interferenze che travalicano il dettato
legislativo e depotenziano sostanzialmente i principi stessi della legge.
Risulta così frustrata ogni aspirazione di certezza, risultando affidate
all'interpretazione le poste da comprendere nell'interesse da sottoporre a
verifica di usura, la formula da impiegare, il parametro da assumere a
riferimento32. L'ambiguità delle indicazioni riportate nei decreti, non
trovando soddisfacente risoluzione nelle dichiarate "opinioni" della
Banca d'Italia, rimettono tali aspetti alla discrezionalità interpretativa,
sottoposta al vaglio del pubblico ministero33. Ma con ciò si ripropone, con
maggiore evidenza, quella violazione della riserva in materia penale, che la
legge voleva evitare "nell'introdurre e delineare una rigida
"griglia" di previsioni e di principi, affidando alla normazione
secondaria null'altro che un compito di "registrazione" ed
elaborazione tecnica di risultanze, al di fuori di qualsiasi margine di
discrezionalità".(C. Cass. Sez. Pen. n. 20148/03)34.
I bilanci degli intermediari bancari evidenziano come i ricavi si sono
progressivamente spostati dagli interessi in senso stretto alle commissioni e
spese per i servizi prestati: tra questi vi sono le CMS, raddoppiate nel corso
di pochi anni. Si pone l'esigenza di rimuovere queste forme celate di
interesse, riconducendo la Commissione di Massimo Scoperto alla sua forma
canonica di impiego, correlata e commisurata allo specifico servizio prestato.
La legge 108/96 ha modificato sostanzialmente il concetto di usura: in una
nuova e più ampia accezione si è inteso presidiare, oltre alle forme classiche
in cui si esplicita il fenomeno, anche forme di usura che perseguono,
attraverso l'esercizio legale del credito, interessi diversi e opposti al
progresso dell'economia nazionale35.
Si pone un'esigenza di maggiore trasparenza e chiarezza nei criteri,
metodologie e parametri demandati all'organo amministrativo, entro il precipuo
ambito funzionale, nel rispetto dei principi posti dalla legge e, più in
generale, dall'ordinamento costituzionale. Una revisione del tasso effettivo
globale medio, che meglio aderisca al dettato della legge, se da un lato
porterebbe ad una lievitazione del valore medio di riferimento, dall'altro
eviterebbe, in buona parte, equivoci e perplessità negli accertamenti penali
che da più parti vengono sollecitati: in rispetto poi dei criteri di massima
trasparenza, un'attiva partecipazione delle parti interessate agevolerebbe un
più diffuso consenso, superando obiezioni e pregiudizi che alimentano spesso il
ricorso alla Magistratura penale.
Roma 1 marzo '08
1) La legge 108/96 ha completamente riscritto l'art. 644 c.p. e l'art. 1815
comma 2 c.c., abrogando l'art. 644 bis c.p. relativo all'usura impropria.
2) Rimane comunque, con una funzione residuale, anche la sanzione per quei
contratti di credito nei quali gli interessi risultano sproporzionati rispetto
alla prestazione, anche se inferiori al limite, quando il debitore si trova in
condizione di difficoltà economica o finanziaria.
3) L'intervento dei due Istituti, chiamati a collaborare con il Ministero
dell'Economia, era stata ripartito in base al settore di vigilanza: la Banca
d'Italia rilevava i tassi praticati dalle banche e dagli intermediari
finanziari iscritti nell'elenco ex art. 107 T.U.B., l'UIC, invece, quelli
praticati dagli intermediari iscritti nell'elenco di cui all'art. 106 T.U.B.
4) Di fatto il decreto annuale del Ministro dell'Economia riporta solamente le
categorie omogenee individuate sulla base della natura e dell'oggetto,
disponendo nel contempo che la Banca d'Italia, per dette categorie, nella
rilevazione tenga conto, ove necessario, anche dell'importo, della durata,
della garanzia e dei beneficiari in ragione del rischio.
5) Si osserva che è ininfluente il fatto che si consideri il I o il IV
trimestre dell'anno solare, dovendo il tasso riferirsi ad un anno di credito,
quale che sia la data di inizio dell'utilizzo.
7) Il sistema bancario ha visto, nell'introduzione delle soglie d'usura, una
forma surrettizia di amministrazione dei tassi creditizi. La Banca d'Italia si
è sempre espressa criticamente nei riguardi del provvedimento per i suoi
riflessi sulla libera esplicazione del mercato, potendo determinare effetti
distorsivi e impedendo l'accesso al credito alle fasce marginali, più esposte
all'usura.
8) Dovendo contenere entro tale limite l'interesse a qualunque titolo
percepito, la maggiorazione ricompresa nel tasso di mora previsto nel caso di
mancato pagamento alla scadenza, dovrà necessariamente assottigliarsi per i
crediti concessi a tassi prossimi al tasso limite. Questo, se da un lato può
costituire un apprezzabile problema per il venir meno del presidio a
comportamenti elusivi dei termini contrattuali, dall'altro evita di
sovraccaricare eccessivamente tassi di remunerazione già marcatamente discosti
dal tasso medio e dal costo della raccolta e di incorrere, in circostanze di
difficoltà economica o finanziaria del cliente, in quegli elementi di sproporzione
previsti dal 3° comma dell'art. 644 c.p.
9) Anche per la Commissione di Massimo Scoperto, la rilevazione circoscritta
alle sole operazioni alle quali viene applicata, induce effetti distorsivi
nella valutazione complessiva del tasso di riferimento: all'interno di una
stessa categoria, vengono rilevati i tassi per tutte le operazioni in essa
compresa, mentre Viene rilevata la Commissione solo per le operazioni alle
quali è stata effettivamente applicata. Qualora la Commissione fosse stata
compresa nell'interesse, la media sarebbe risultata estesa anche alle
operazioni con Commissione nulla, riflettendo, nel valore aggregato, un tasso
più basso.
10) Il diverso sistema di computo non assicura una completa confrontabilità dei
valori.
11) "(...) perché sulla sua precisione riposa essenzialmente la
determinatezza delle fattispecie incriminatici, sol che si consideri che le
condotte punibili disegnate nelle ipotesi-base, non contengono altra nota
caratterizzante il disvalore se non quella del superamento di tale
soglia." (G. Locatelli, Osservazioni alla nuova legge antiusura., in Il
fisco, 1996. (Cfr. anche A. Caverna - L. Lotti, Per una legge dalla struttura
complessa.).
12) M. Fedele, Tasso soglia ex l. 108/96 e interessi moratori, profili penali.
Cfr. sul tema G. Viciconte, Nuovi orientamenti della Corte Costituzionale sulla
vecchia questione delle norme "in bianco", in Rivista italiana di
diritto e procedura penale, 1991; G. Sellaroli, Riflessi penali della
giurisprudenza civile; F. Mucciarelli, Commento alla legge 108/96.
13) Occorre per altro rilevare che, mentre per gli intermediari finanziari
assoggettati alla vigilanza della Banca d'Italia la rilevazione è estesa alla
generalità degli stessi, per quelli iscritti all'elenco dell'art. 106 del
T.U.B., l'UIC ne ha curato una rilevazione solo campionaria.
14) Riportando la Tabella pubblicata dal Ministro dell'Economia, per la stessa
operazione, due tassi effettivi medi globali, per il terzo che pone in essere
operazioni della specie si porrebbe l'individuazione del limite oltre il quale
si configura l'usura. In tali circostanze, a seconda del limite prescelto,
emergerebbe una discriminazione, a danno o a favore degli intermediari bancari.
15) Un ulteriore problema si pone con le operazioni che non sono immediatamente
ricomprese in nessuna delle categorie individuate dal decreto dell'Economia e
che, di riflesso, la collocazione e l'usurarietà discendono dalla chiave
interpretativa adottata, con il conseguente venir meno del principio di
legalità e certezza del diritto.
16) Si usa operare sostanzialmente due forme di distinzione degli interessi:
a) secondo la fonte, si distinguono gli interessi usuali, che trovano la fonte
negli usi, gli interessi legali che trovano la fonte nella legge, gli
interressi negoziali che trovano la fonte in un titolo negoziale; in
particolare se quest'ultimo è un contratto vengono indicati come interessi
convenzionali.
b) secondo la causa, si distinguono in interessi che assolvono una funzione
remunerativa e interessi che assolvono una funzione risarcitoria.
Assolvono una funzione remunerativa sia gli interessi corrispettivi che quelli
compensativi. I primi sono gli interessi riconosciuti a titolo di remunerazione
delle disponibilità di denaro affidate nel tempo. I secondi sono gli interessi
riconosciuti, a titolo equitativo, per compensare il creditore del mancato
godimento di un bene già consegnato e non ancora pagato; in questa seconda
accezione rientrano anche gli interessi per il mancato godimento di
risarcimenti ed indennità in attesa di liquidazione.
Gli interessi moratori assolvono invece una funzione risarcitoria in quanto
costituiscono una liquidazione del danno per il ritardo nel pagamento dei
debiti di denaro (art. 1224 c.c.).
17) La rilevazione effettuata dalla Banca d'Italia ha inserito due forme spurie
di differenziazione: la prima, per le anticipazioni e sconti comm.li, relativa
al finanziatore, se bancario o non bancario, la seconda, relativa ai mutui, se
a tasso fisso o tasso variabile. Tali differenziazioni, non riportate nel
decreto annuale di definizione delle Categorie, sono recepite nella Tavola dei
tassi ai fini d'usura, pubblicate trimestralmente dal Ministero dell'Economia.
18) "Le Istruzioni della Banca d'Italia potranno tutt'al più costituire un
punto di riferimento, il quale sarà tanto più favorevole e avrà tanto più
possibilità di essere adottato dal giudice, quanto più conterrà indicazioni e
metodologie di calcolo credibili e fedeli allo spirito della legge." M.
Cerase. L'usura riformata: primi approcci a una fattispecie nuova nella
struttura e nell'oggetto di tutela, Cassazione Pen. 1997, p. 2604.
19) L'esclusione dal tetto d'usura degli interessi di mora veniva giustificata
con il fatto che non hanno una funzione di prestazione per l'erogazione del
credito, ma una funzione cautelativa, che dispiega efficacia solo nel caso di
inadempimento del debitore. Da parte di taluni si è sostenuto che gli interessi
moratori, avendo natura di penale possono al più, ai sensi dell'art. 1384 c.c.,
essere ricondotti a equità dal giudice: in questa circostanza il tasso d'usura
verrebbe utilizzato come parametro di raffronto. Da parte di altri si è anche
sostenuto che, tra le clausole che possono assumere carattere vessatorio, salva
la prova contraria, ricorrono quelle che impongono al consumatore, in caso di
inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di
denaro a titolo di risarcimento, clausole penali o altro titolo equivalente,
d'importo manifestamente eccessivo (art. 1469 bis, n. 6).
20) Con ulteriore sentenza dello stesso anno (n.14889/00) la Cassazione
stabiliva anche, con riferimento ad un contratto di mutuo, che la pattuizione
degli interessi moratori a tasso divenuto usurario a seguito della legge 108/96
è illegittima e comporta la sostituzione di un tasso diverso da quello divenuto
ormai usurario, limitatamente alla parte di rapporto a quella data non ancora
esaurito. Nella sentenza viene altresì stabilito il principio in forza del
quale il giudice, in virtù dell'art. 1421 c.c., ha il potere di rilevare
d'ufficio la nullità della clausola relativa agli interessi usurari, anche se
la pattuizione è anteriore alla legge 108/96.
21) Anche la Relazione che accompagnava la legge 28/2/01, n. 24, di conversione
del D.L. 29/12/00, n. 394 - nel chiarire, in rapporto ad un contratto di
prestito, che l'eventuale usurarietà è riportata al momento della conclusione
del contratto - richiamava il tasso di interesse, sia esso corrispettivo,
compensativo o moratorio.
22) Giudice Fabrizio Vanorio della Procura della Repubblica di Palermo, Atti
della relazione, I reati dell'usura: la struttura della fattispecie, le
tecniche d'indagine ed i rapporti fra autorità inquirenti e le banche, tenuto
al Seminario organizzato da ABI e Consiglio Superiore della Magistratura in
Roma nei giorni 1-2 marzo 2005.
23) Audizione dei magistrati della procura circondariale presso la pretura di
Roma alla Commissione Antimafia, in: www.liberliber.it/biblioteca/i/italia/verbali_antimafia_xi_legislatura/html/violante02/48_00.htm.
24) Cfr.: in Banca, borsa 2003, con nota di Inzitari.
25) Le clausole riportate nei contratti non riportano il meccanismo di calcolo,
né la funzione che la giustifica.
26) Cfr. Bollettino Statistico della Banca d'Italia III trimestre 2007.
27) Da un'interogazione del 20/12/06, presso la VI Commissione permanente, si
evince che la nota fu disposta a seguito di una richiesta del Ministero -
sollecitata a questo dall'ABI - di precisare la metodologia di calcolo
utilizzata per determinare la commissione di massimo scoperto soglia.
28) Le istruzioni della Banca d'Italia, mentre per gli interessi dispongono la
rilevazione del tasso applicato in ragione d'anno, per le Commissioni di
Massimo Scoperto dispongono che "il calcolo della percentuale va
effettuata rapportando l'importo della commissione effettivamente percepita
all'ammontare del massimo scoperto sul quale è stata applicata.". Le
banche comunicano l'aliquota di commissione applicata trimestralmente.
Pertanto, in ragione d'anno, per la CMS l'incidenza è ben maggiore a quattro
volte l'aliquota comunicata, registrando anche l'incremento derivante
dall'effetto di capitalizzazione trimestrale, sia di interessi che di
Commissioni, che si riflette sulle CMS stesse; così come gli interessi, in
ragione d'anno, risultano incrementati, non solo dalla capitalizzazione
trimestrale degli stessi, ma anche da quella riveniente dalle CMS.
29) Come anche, in separato articolo del decreto, si fa riferimento
all'indagine statistica campionaria effettuata dalla Banca d'Italia e
dall'Ufficio Italiano dei cambi, negli anni precedenti, che ha valutato la
maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è
pari a 2,1 punti percentuali.
30) Le strutture informatiche impiegate rendono pressoché immediato l'introito
di un assegno, a prescindere dalla piazza di emissione e di incasso.
31) Nella Circolare n. 139 del giugno '04, la Banca d'Italia definisce le
menzionate categorie di credito. Rischi a revoca. Vi confluiscono le aperture
di credito in conto corrente concesse per elasticità di cassa - con o senza una
scadenza prefissata - per le quali l'intermediario si sia riservato la facoltà
di recedere indipendentemente dall'esistenza di una giusta causa.
Rischi autoliquidanti. Vi confluiscono le operazioni caratterizzate da una
fonte di rimborso predeterminata. Si tratta di finanziamenti concessi per
consentire alla clientela l'immediata disponibilità di crediti non ancora
scaduti vantati nei confronti di terzi e per i quali l'intermediario segnalante
ha il controllo sui flussi di cassa. Vi rientrano pertanto: anticipi s.b.f.;
anticipi su fatture e documenti commerciali; anticipi per operazioni di
factoring; prestiti contro cessione di stipendio; operazioni di credito a
titolo definitivo.
32) In tali circostanze si viene ad alimentare la tesi che, in considerazione
delle difficoltà tecniche connesse all'applicazione della legge 108/96,
risulterebbe invocabile l'istituto dell'art. 5 c.p., come configurato dalla
Corte Costituzionale nella nota sentenza 364/88. Tali difficoltà porterebbero a
superare quanto espresso dalla Cassazione Penale nella sentenza n. 36346/03:
"L'errore di diritto scusabile, ai sensi dell'art. 5 c.p. è configurabile
soltanto in presenza di una oggettiva ed insuperabile oscurità della norma o
del complesso di norme aventi incidenza sul precetto penale. Ne consegue che
non è scusabile l'errore riferibile al calcolo dell'ammontare degli interessi
usurari sulla base di quanto disposto dall'art. 644 c.p. trattandosi di
interpretazione che, oltre ad essere nota all'ambiente commerciale, non
presenta in sé particolari difficoltà".
33) "A fronte di una sistemazione giurisprudenziale dei contratti bancari
non priva di coerenza e, talora obtorto collo, accettata tendenzialmente dalle
parti, profili di particolare e aggiungerei incandescente confronto tra i
contraenti, che talora investono anche degli organi giudicanti, si pongono sul
piano processuale in specie oggi avanti ai giudici di merito.
Il rischio è che oggi troppo spesso le tutele accordate nella fase della
trattazione e della istruzione processuale non abbiano la stessa efficacia che
sembrerebbe necessitata per un pieno estrinsecarsi delle tutele normativamente
accordate già in sede sostanziale.
La vicenda, per certi versi, ha del nuovo; per lunga pezza infatti, i diritti
"nuovi" sono nati proprio nel processo, ed in particolar modo nella
fase cautelare (anche alla luce di una assai timida attività legislativa,
incapace di tradurre in leggi istanze di tutela tuttavia già impellenti nel corpo
sociale). Da qui la nascita giurisprudenziale, ad esempio, del diritto alla
salute come diritto al farmaco o alla cura alternativa se pur non riconosciuta
dagli organi sanitari nazionali, di alcune forme pur limitate di tutela della
convivenza di fatto, dei diritti del minore, eccc...
Ma oggi, al contrario, da una parte la legislazione, nei suoi ormai molteplici
centri di produzione, l'Unione Europea piuttosto che il Parlamento Nazionale o
Regionale, oltre alla tradizionale produzione regolamentare oggi anche delle
Autorità, manifesta una rinnovata capacità di intercettare esigenze sociali; ed
è nel processo, però, che i "nuovi" diritti faticano a trovare
udienza. E questo per tante e diverse ragioni, per l'elevato numero delle
controversie, per il tempo oggi occorrente per ottenere una decisione, per le
spese da sostenere e già soltanto da anticipare per il giudizio, per un'idea
dell'istruttoria talora barocca ed un concetto ad esempio dell'onere della
prova spesso non sufficientemente temperato dall'uso delle presunzioni iuris
tantum a favore della parte oggetto della maggiore tutela, strumenti questi
forse non sufficientemente conosciuti dai nuovi legislatori, che spesso si
limitano ad una proclamazione del nuovo diritto sostanziale senza preoccuparsi
di tutelarlo specificamente nelle fasi giudiziali, così, peraltro, da favorire
indirettamente una tensione alla resistenza, al non spontaneo adeguamento alla
nuova realtà per il tramite di una resistenza proprio in campo giudiziale; e,
peraltro, i riti differenziati, o le misure cautelari, che altra volta invece
accompagnano le nuove fattispecie legali si connotano in genere per una pessima
fattura normativa, per una talora difficile compatibilità con la struttura
processuale, conducono comunque a non lievi difficoltà di applicazione.
La verità è che, se oggi in pratica coesistono almeno due diritti privati, uno
tra soggetti paritari retto dal consenso, ed uno tra parti diseguali, tra
contraente forte e contraente debole, retto da regole normative coercitive, il
processo sembra invece rimasto fenomeno soggetto ad una moltitudine di riti ma
culturalmente unico, anche nelle espressioni di tutela più alte e
concettualmente è assai faticoso adeguarlo ad una realtà ed a esigenze nuove,
che necessitano di nuovi strumenti di tutela; e, allo stato, il ruolo
giurisprudenziale chiamato a sopperire a tali lacune normative riesce talora
solo con grandi difficoltà a raggiungere soluzioni soddisfacenti, spesso
faticando anzi anche nell'applicazione e nell'adattamento degli strumenti
tradizionali messi a disposizione dalle leggi processuali. Prof. Fabio
Santangeli.La Cassazione tra banche e risparmiatori. Una riflessione sulle
tutele sostanziali e processuali. Spunti da una relazione tenuta in Acireale
all'incontro organizzato dall'Associazione Forense ACESE il 17 luglio 2006, sul
tema "Contratti bancari: gli orientamenti della Corte di Cassazione".
34) Si pone inoltre anche un problema di individuazione delle responsabilità,
presentando gli intermediari bancari modelli organizzativi assai variegati in
funzione della dimensione e delle connotazioni della specifica attività
creditizia svolta. Escluso il riferimento alla rappresentanza legale, che
assume rilievo in sede civile, occorre far riferimento alle puntuali istruzioni
che la Banca d'Italia, a norma dell'art. 53 del T.U.B. ha dettato in tema di
organizzazione amministrativa, contabile e di controllo. Di norma, più che al
Presidente e/o al Consiglio di Amministrazione, le decisioni sulla politica dei
tassi, vengono assunte da organi posti ad un livello semi-apicale. Per le
banche di maggiore dimensione si tratta spesso di Comitati che coinvolgono i
responsabili di più Settori e Divisioni, da quella commerciale a quella di
controllo. Per le strutture di minor dimensione la decisione è posta in capo ad
un singolo organo, spesso il Direttore Generale. Alla struttura periferica, di
norma, viene rimessa esclusivamente una valutazione sull'eventuale riduzione da
praticare - o sottoporre ad un superiore organo - rispetto ad un assetto di
tassi che viene spesso già previsto dal sistema informativo. Nello stesso
sistema informativo viene frequentemente inserita un'apposita routine di
verifica del rispetto del tasso soglia, gestita dall'organo di controllo.
35) "(...) giacché accanto alla protezione del singolo, vengono senz'altro
in gioco anche - e forse soprattutto - gli interessi collettivi al corretto
funzionamento dei rapporti negoziali inerenti alla gestione del credito e alla
regolare gestione dei mercati finanziari." (C. Cass. Sez. Pen.
n.20148/03).
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