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Il Caso.it, Sez. Articoli e Saggi - Data pubblicazione 13/06/2011 Scarica PDF
Soglie d'usura: prime riflessioni sui parametri di determinazione
Roberto Marcelli, Consulente FinanziarioSommario: 1. Premessa: il recente D. L. 70/11. 2. I criteri di rilevazione stabiliti dalla legge 108/96. 3 I tassi soglia: evoluzione e confronto. 4. Considerazioni tecniche. 5. Un equilibrio fra temperamento e rafforzamento delle soglie d'usura. 6. Considerazioni finali.
1. Premessa: il recente D.L. 70/11
Il Governo ha approvato il 13 maggio u.s. un provvedimento volto a modificare
le regole di determinazione delle soglie d'usura.
L'apprezzabile discesa dei tassi determinatasi in questi ultimi anni ha
compresso, per talune categorie di credito, il valore assoluto dello spread
compreso tra il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), rilevato trimestralmente
dalla Banca d'Italia, e la soglia, posta al 50% sopra tale tasso.
Non tutte le categorie di credito hanno subito una flessione del TEGM,
parallela e corrispondente a quella riscontrata sul mercato finanziario. Tassi
apprezzabilmente bassi, prossimi a quelli del mercato finanziario, si
riscontrano per i mutui e per il leasing immobiliare. La contrazione dei
relativi spread ha sollevato timori di un razionamento del credito: uno scarto
del TEGM inferiore a due punti percentuali non sembra consentire la copertura
dei rischi delle fasce marginali di clientela che, pur solvibili, presentano
una minore affidabilità.
Per superare tale criticità, il Governo è intervenuto con un generale
ampliamento dello spread, esteso a tutte le categorie di credito. E' stato
modificato il metodo di calcolo del tasso soglia, riducendo dal 50% al 25% lo
spread percentuale e aggiungendo un margine fisso di 4 punti percentuali; viene
in tal modo posto un minimo al divario fra il TAEG e la soglia d'usura. Nel
contempo viene anche fissato in 8 punti il divario massimo fra il TEGM e la
soglia1.
Rispetto al precedente sistema di calcolo, sino ad un valore del TEGM del 16%,
la soglia d'usura risulta aumentata, significativamente per i tassi più bassi,
e via via in misura ridotta per i tassi più elevati. Sopra il valore del TEGM
del 16%, invece, il nuovo sistema di calcolo conduce a valori della soglia più
bassi del precedente: il punto di indifferenza fra il precedente criterio e
quello vigente è posto in corrispondenza della soglia del 24% (TEGM del 16%).
Ai tassi correnti il limite di 8 punti, posto al divario fra il TEGM e la
soglia d'usura, esercita una scarsa limitazione. Nell'ultima rilevazione della
Banca d'Italia (riferita al periodo di applicazione 1 aprile 2011 - 30 giugno
2011) il TEGM è risultato compreso fra un minimo del 2,79% per i Mutui a tasso
variabile ed un massimo del 17,39% del Credito revolving (fino a 5.000). A parte quest'ultima
categoria, con il nuovo sistema di calcolo, si riscontra una generale
lievitazione delle soglie d'usura.
Il provvedimento adottato risulta generale e indifferenziato. All'ampliamento
dello spread operativo delle categorie di credito caratterizzate da tassi di
mercato apprezzabilmente bassi, si accompagna una lievitazione dello stesso
anche per categorie con tassi più elevati.
Le categorie nelle quali si concentra il credito al consumo e alle piccole
imprese richiedono una più attenta protezione: per tali operatori il limite di
8 punti allo spread operativo, su un valore medio dei tassi già
apprezzabilmente elevato, appare un presidio lasco, suscettibile di liberare
ulteriori margini di crescita dei tassi che non trovano giustificazione alcuna
né nei costi della raccolta, né nelle spese d'istruttoria, né tanto meno nel
'range operativo' necessario all'intermediario per un'efficiente distribuzione
del rischio di credito.
La discesa dei tassi degli ultimi anni ha ingenerato una restrizione del
menzionato 'range operativo' solo per particolari categorie di credito: per
altre categorie invece si è riscontrata, nel corso di questi anni, una scarsa
elasticità ai tassi di mercato, che ha permesso la formazione di vere e proprie
rendite finanziarie 'abusive'.
Il credito al consumo in particolare già riscontra, in rapporto ai tassi medi
dell'area euro, un costo apprezzabilmente maggiore. Il Vice Direttore Generale
della Banca d'Italia, in un intervento in Commissione parlamentare, ha avuto
modo di riferire che, alla fine del '06, il tasso medio del 9,6% risultava
superiore di 1,8 punti rispetto alla media dell'area euro.
Il provvedimento del Governo, uniforme e generalizzato a tutte le categorie di
credito - in assenza di una funzione calmieratrice assolta da un efficiente
mercato del credito - è suscettibile di amplificare forme improprie di oneri
finanziari, alla stregua di una celata tassazione: più incisivamente colpisce
le fasce deboli e più dipendenti dal credito, consumatori e piccole imprese.
La modifica introdotta induce per altro, sul piano penale, un significativo
effetto retroattivo, esplicando un generale 'favor rei' sui numerosi
procedimenti di usura che - dopo la ferma posizione assunta in tema di
commissioni di massimo scoperto dalla recente Cassazione penale (sentenza n.
12028/10) - vedono seriamente pregiudicata la posizione di taluni esponenti
bancari.
Per una corretta valutazione dei criteri e parametri da impiegare nella
costruzione di un sistema di tassi sui quali stabilire i limiti d'usura, non si
può prescindere da un'attenta disamina dell'evoluzione delle soglie d'usura dal
'96 ad oggi e delle criticità e discrasie emerse. Si rende altresì opportuno
valutare il livello di concorrenza conseguito nei vari comparti del credito, la
dimensione, in ciascuno di essi, del 'range operativo' necessario
all'intermediario per un'efficiente allocazione e gestione del rischio di
credito, considerando le distinte connotazioni e finalità che caratterizzano il
credito alle piccole imprese e al consumo. Un significativo punto di
riferimento, seppur relativo ad una diversa realtà di mercato, può essere
offerto dalla Francia che, con modalità non molto dissimili da quelle adottate
in Italia, ha introdotto sin dal 1966 le soglie d'usura e che, più
recentemente, nel corso degli anni 2000, le ha in parte rimosse e in parte
modificate.
2. I criteri di rilevazione stabiliti dalla legge 108/96
La legge 108/96 ha modificato sostanzialmente il concetto di usura: in una
nuova e più ampia accezione si è inteso presidiare, oltre alle forme classiche
in cui si esplicita il fenomeno, anche forme di usura che perseguono,
attraverso l'esercizio legale del credito, interessi diversi e opposti al
progresso dell'economia nazionale2.
Le disposizioni della legge n. 108/96 sono divenute operative a partire
dall'aprile del '97 ed hanno, sin dall'inizio, creato problemi applicativi ed
interpretativi.
L'art. 2 prescrive che il Ministro dell'Economia rilevi il tasso effettivo
globale medio per categorie di operazioni omogenee, il quale maggiorato del 50%
costituisce 'il limite' oltre il quale gli interessi sono sempre usurari.
Vengono pertanto previsti tassi limite differenziati per ciascuna delle
categorie di credito, individuate con specifico decreto annuale del Ministro
dell'Economia, 'tenuto conto della natura, dell'oggetto, dell'importo, della
durata, dei rischi e delle garanzie'3.
Le differenziazioni operate nell'individuare le categorie trovano ragione nelle
diverse valutazioni di tasso, ordinariamente espresse dal mercato, a seconda
che si tratti di credito a breve o a medio/lungo termine, a seconda delle
differenti garanzie prestate (carta commerciale, titoli, ipoteche, ecc..),
dell'importo e del rischio connesso.
Per la rilevazione del tasso effettivo globale medio, il Ministro dell'Economia
si avvale della Banca d'Italia che, a tal fine, ha disposto apposite
segnalazioni trimestrali da parte delle banche e degli intermediari non
bancari.
In considerazione dell'obiettivo perseguito, le Istruzioni della Banca d'Italia
circoscrivono l'ambito della rilevazione alla casistica ordinaria e
fisiologica, trascurando fenomeni straordinari, storici o patologici: tali
operazioni risulterebbero infatti distorsive di una corretta rappresentazione
del tasso medio effettivo di mercato praticato al momento della rilevazione.
Per ciascuna categoria di operazioni viene segnalato dagli intermediari:
a) il tasso effettivo globale annuo, espresso su base trimestrale, riveniente
dalla media aritmetica semplice dei tassi effettivi globali relativi ad ogni
singolo rapporto;
b) il numero dei rapporti che hanno concorso alla determinazione del tasso
effettivo globale praticato in media dall'intermediario;
c) l'importo erogato medio nei rapporti che hanno concorso alla determinazione
del tasso effettivo globale, calcolato come media aritmetica semplice degli
importi erogati in ogni singolo rapporto.
Nell'ampia accezione prevista dal 4° comma dell'art. 644 c.p., tutti gli
elementi di costo, funzionali all'operazione di credito, concorrono a formare
l'interesse. La norma ha espressamente escluso solo le imposte e tasse. Occorre
invece tenere distinti eventuali oneri che non attengono precipuamente al
credito, ma remunerano il distinto servizio prestato indipendentemente dalla
circostanza che si tratti di rapporto di finanziamento.
3. I tassi soglia: evoluzione e confronto
Il legislatore del '96 e il Ministero dell'Economia nei Decreti Ministeriali
hanno prestato una particolare attenzione alle esigenze di equilibrio dei costi
sopportati dagli intermediari in rapporto alla dispersione del rischio di
credito.
D'altra parte si è più volte sottolineato la tipicità della piccola e media
imprenditoria italiana che, accanto ad esigenze di tutela da forme anomale di
credito, richiede, nel contempo, una maggiore sensibilità ed attenzione a non
pregiudicare e limitare l'accesso al mercato del credito. Considerata la
debolezza finanziaria del tessuto imprenditoriale nazionale, lo stesso sviluppo
economico è condizionato da un consistente e corretto rapporto con
l'intermediario creditizio.
L'esperienza francese, cui si è ispirata la legge n. 108/96, prevede uno spread
limitato al 33% del TEGM ed un numero inferiore di categorie. La maggiore
diversificazione territoriale e settoriale della realtà creditizia italiana e
la maggiore cautela e attenzione alle fasce marginali di operatori economici ha
suggerito, per evitare eccessivi limiti all'accesso al credito, un intervallo
di variabilità più ampio, nonché una distribuzione delle soglie su una più
estesa griglia di categorie4.
Il divario territoriale e settoriale induce un'apprezzabile dispersione dei
tassi: la griglia dei tassi soglia se troppo stringente può risolversi in una
gabbia di limitazioni che frenerebbe lo sviluppo, ponendo in difficoltà le
imprese, oltre ad alimentare la diversa e più perniciosa usura criminale.
Negli anni 2000, con l'introduzione dell'Euro e la marcata riduzione dei tassi,
le soglie d'usura hanno subito variazioni assai diversificate, da categoria a
categoria, riflettendo un differente grado di concorrenza e, di riflesso, una
diversa elasticità ai tassi del mercato finanziario5.
1. La flessione dei tassi a breve ha sortito, per le aperture di credito e le
anticipazioni, un modesto effetto di riduzione delle soglie di usura: al
flettere dei tassi su livelli segnatamente bassi, il limite di soglia, per tali
categorie, ha manifestato una moderata elasticità. Dalla fine del 2000, mentre
il tasso Euribor ha mostrato una notevole volatilità, scendendo dal valore
iniziale del 5% allo 0,71% negli ultimi mesi del '09, i valori medi di mercato
e le relative soglie d'usura delle aperture di credito e delle anticipazioni
hanno subito variazioni contenute, presentando, nei valori delle soglie,
rispettivamente una flessione dal 15,29% al 12,77% per le aperture di credito e
dall'11,03% al 7,91% per le anticipazioni.
Il confronto con i dati francesi evidenzia, per le aperture di credito, tassi
più alti. Il divario tra le soglie si mantiene elevato sino al 2005: dopo tale
data il confronto diviene scarsamente omogeneo, per l'esclusione delle società
dalla rilevazione francese.
2. Occorre osservare che il tasso medio italiano, fino a tutto il 2009, non
ricomprende le Commissioni di Massimo Scoperto che, come è noto, hanno avuto
un'incidenza non trascurabile sul costo del credito.
Anche in Francia tali Commissioni sono state rilevate a parte e non sono
ricomprese nella soglia d'usura, ma la loro misura risulta significativamente
più bassa di quella italiana. In Francia, tale onere viene calcolato
mensilmente, per valori compresi intorno allo 0,06% - 0,08%, per un'incidenza
annuale che non supera lo 0,80%, contro valori italiani nel periodo considerato
pari a due/tre volte6.
3.Nel periodo osservato, si è assistito ad un notevole divario fra i tassi
praticati dalle banche e quelli praticati dalle finanziarie. I tassi praticati
da queste ultime sono risultati pressoché doppi di quelli bancari. La
distinzione, che aveva sollevato serie perplessità7, è stata finalmente rimossa
nel 2010. Una forma di elusione si era venuta determinando con la creazione di
finanziarie di estrazione bancaria verso le quali veniva indirizzata la
clientela più marginale. La recente unificazione delle due categorie ha portato
ad un immediato allineamento delle finanziarie ai tassi praticati dalle banche.
4. I mutui, a tasso fisso e a tasso variabile, presentano nell'andamento
storico un significativo accostamento ai tassi praticati sull'Euribor e sul
mercato degli Swap, segnalando un'apprezzabile maturità del mercato, che
risente di un adeguato livello di concorrenza, in grado di indurre
significativi effetti di calmiere. Un analogo andamento è riscontrabile anche
nel leasing immobiliare.
Nel confronto con la Francia si riscontrano, considerando anche il diverso
spread, tassi sostanzialmente prossimi sino al 2009, mentre negli ultimi due
anni una marcata flessione, soprattutto nei mutui a tasso variabile, ha portato
la soglia italiana su valori apprezzabilmente bassi. Ciò può aver determinato
criticità nell'erogazione di tale forma di credito.
5. I prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e il credito
finalizzato all'acquisto rateale (revolving), partendo da valori
significativamente elevati dell'inizio '00, dopo una prima fase di flessione,
hanno segnato una pressoché sistematica stabilizzazione. L'incidenza delle
spese fisse penalizza le classi di importo minore, tuttavia il divario fra le
classi, nel corso degli ultimi anni, si è apprezzabilmente ridotto.
6. Anche nel credito personale, dopo una prima fase di assestamento, si
riscontra una sostanziale stabilità dei tassi su valori apprezzabilmente
elevati. I dati delle soglie italiane non si discostano da quelli francesi,
nonostante il più marcato spread8.
In sintesi, dall'andamento delle soglie nel corso del quindicennio in rassegna
si riscontra un generale effetto di contenimento dei tassi, manifestatosi
soprattutto nel primo periodo.
Si rileva tuttavia una diversa reattività ai tassi del mercato finanziario, che
appare rispecchiare connotazioni proprie alle singole categorie di credito e al
diverso livello di concorrenza operante nei distinti segmenti del mercato.
Mutui e leasing immobiliari hanno riflesso una più marcata reattività ai tassi
del mercato finanziario: la concorrenza ha esercitato un apprezzabile effetto
di calmierazione. Il livello particolarmente ridotto, toccato più recentemente
dal tasso medio, può aver generato forme di razionamento del credito per i
limitati margini di tasso rivenienti dalla soglia, insufficienti a coprire il
diverso merito di credito dei prenditori marginali.
Le altre categorie di credito non hanno riflesso un'analoga reattività ai
tassi. Dopo i primi anni di flessione e assestamento i tassi medi delle varie
categorie, e le relative soglie, non hanno presentato rilevanti modifiche.
4. Considerazioni tecniche
Nell'intero universo del credito i tassi risultano assai diversificati:
nell'ultima rilevazione, relativa al periodo di applicazione 1/4/11 - 30/6/11,
i tassi effettivi globali medi si sono distribuiti dal 2,79% al 17,39%, con un
rapporto pari a 1:6. Si riscontrano valori minimi per i mutui a tasso
variabile, per i quali le spese risultano più contenute in rapporto
all'ammontare e all'incidenza temporale, i rischi sono meglio presidiati da
ipoteche immobiliari e la concorrenza, grazie anche a forme di
standardizzazione e trasferibilità, ha maggiori possibilità di esplicarsi.
Valori apprezzabilmente elevati si riscontrano invece nei prestiti personali e
nel credito al consumo, dove le spese di istruttoria e gestione sono,
proporzionalmente all'importo del credito, più elevate, il rischio di
insolvenza più ampio e lo stesso mercato più vischioso e meno efficiente.
Un tasso soglia unico, per l'intero universo, per non escludere forme diffuse
di credito, avrebbe richiesto uno spread sul tasso medio ben superiore al 50%,
inducendo un limite assai lasco per talune forme di credito e assai rigido per
altre. La previsione di categorie omogenee, ciascuna con un proprio tasso medio
di riferimento, nel ridurre notevolmente la dispersione intorno alla media,
consente di comprendere, entro lo spread del 50%, la parte più fisiologica
delle operazioni della categoria.
Per ciascuna categoria di credito, agli intermediari finanziari è consentito di
impiegare tassi di credito compresi entro il margine definito dal limite, per
distribuire intorno alla media, i tassi richiesti ai propri clienti in funzione
dell'affidabilità, delle circostanze territoriali e di settore dell'attività,
nonché della solidità patrimoniale e reddituale degli stessi: ad esempio, per
le aperture di credito in c/c (5.000), attualmente (II trim.
'11), con un tasso effettivo globale medio del 9,09%, la soglia si colloca al
13,63%: una volta coperto il costo della provvista, le spese di gestione e il
margine imprenditoriale, rimane a disposizione un range operativo di oltre 6
punti, a cavallo della media, per distribuire il tasso su una gamma
differenziata di rischio.
Entro il range di tasso, che si dispiega dal valore corrispondente al Prime
Rate (6% circa), posto sopra il costo della raccolta, sino al Top Rate del 13,67%,
gli intermediari finanziari possono gestire il credito, distribuendo il tasso
di interesse in funzione delle peculiari criticità di ciascuna operazione9.
L'ampiezza dell'intervallo che discende dalle soglie d'usura varia da categoria
a categoria, essendo funzione del tasso medio, e si modifica nel tempo al
variare dei tassi di mercato.
Ogni categoria di finanziamento presenta specifici costi di istruttoria e
gestione, un proprio rischio fisiologico al quale è associato un tasso medio di
equilibrio ed un livello di dispersione intorno alla media, diverso da
categoria a categoria. Il mutuo immobiliare, ad esempio, presenta un rischio e
una dispersione moderata, mentre i crediti personali e il credito revolving
presentano un rischio ed una dispersione apprezzabilmente più elevati. Le spese
fisse per questi ultimi risultano percentualmente più elevate in rapporto
all'ammontare del credito che generalmente risulta moderato e contribuiscono
apprezzabilmente a far lievitare il tasso medio, soprattutto se la durata del
finanziamento è modesta.
La determinazione della soglia, attraverso uno spread espresso in termini
esclusivamente percentuali del tasso medio, amplia il 'margine di operatività',
al crescere dei tassi di mercato, con una scarsa connessione funzionale con la
dispersione dei tassi intorno alla media. In tali circostanze, se vengono a
mancare adeguati livelli di concorrenza, può risultare favorita la lievitazione
dei tassi per effetto della rincorsa del tasso medio sul tasso soglia.
Al contrario uno spread espresso in termini di punti di interesse, indipendente
dalla media rilevata, consentirebbe di fissare il 'margine di operatività'
disponibile per l'intermediario in funzione della necessaria dispersione dei
tassi sopra il tasso medio di categoria. Un rialzo dei tassi si rifletterebbe
sul tasso medio, ma non indurrebbe un ampliamento del margine in parola.
In generale una probabilità media di inadempienza intorno al 5% è ritenuta
alta: in tale circostanza, volendo assicurare il completo recupero di capitale,
interessi e margine di intermediazione, si renderebbe opportuno un premio al
rischio di circa 5 - 6%. "Ma è soprattutto nei confronti dei clienti che,
per l'assenza di fonti certe di reddito o di garanzie, presentano una più alta
probabilità di non essere in grado di rimborsare il credito, che il meccanismo
dei tassi soglia provoca effetti perversi. Quando la probabilità media di
inadempienza di un portafoglio si colloca su livelli molto alti, ad esempio,
del 5 per cento (un prestito ogni 20 non viene rimborsato), si è in presenza di
un mercato che può funzionare in termini economici, ma che è di fatto messo al
bando dalla legge 108. Il premio per il rischio che una banca dovrebbe
applicare su 20 prestiti di durata annuale e di eguali dimensioni per
recuperare la perdita totale del capitale e degli interessi su uno di essi è
infatti di circa 6 punti percentuali; uno scostamento di 6 punti dalla media
diventa illegittimo se il tasso medio scende sotto il 12 per cento." (G.
Carosio, Vice Direttore Generale della Banca d'Italia, intervento in
Commissione permanente giustizia, sul tema 'Prevenzione dell'usura e evoluzione
dei mercati creditizi', 27 marzo 2007).
I 6 punti menzionati si riferiscono all'extra-premio, non al premio per il
rischio. Più che dal valore medio, lo scostamento va misurato dal Prime Rate:
in tale intervallo l'intermediario distribuisce il rischio del prenditore. La
dimensione del margine operativo è commisurata alla dispersione dei tassi
intorno alla media della categoria e classe, compresa fra il Prime Rate,
previsto per la migliore clientela - necessario a coprire il costo della
raccolta, le spese di gestione e il margine dell'intermediario - e il Top Rate
costituito dalla soglia d'usura. Il Prime Rate dipenderà dalla natura del
credito, dalla scadenza e dalle spese di istruzione e gestione: per i
finanziamenti in conto, ad esempio, si colloca nell'intorno dei 3 - 4 punti
sotto la media; minore sarà invece il divario nei finanziamenti garantiti e per
i crediti di importo elevato, maggiore per i crediti al consumo, più onerosi
nell'istruttoria e gestione.
L'adozione di un tetto ai tassi praticati, determinato dallo stesso tasso medio
di mercato, aumentato di uno spread percentuale, in assenza di margini di
flessibilità, può generare incongruenze e discrasie di vario tipo.
a) Fissando uno spread percentuale sul tasso medio rilevato, al modificarsi dei
tassi, come detto, si amplia o si restringe l'intervallo entro il quale gli
operatori bancari possono distribuire i tassi per remunerare il diverso rischio
di credito connesso al finanziamento. Una significativa riduzione dei tassi,
come quella intervenuta in questi ultimi anni, riducendo oltremisura il margine
operativo a disposizione dell'intermediario, può indurre un'eccessiva selezione
e razionamento del credito, con esclusione delle iniziative ed investimenti a
maggior rischio, non sufficientemente coperti dal tasso, seppur in presenza di
condizioni di solvibilità. Alternativamente e/o congiuntamente può risultare
alterata la distribuzione dei tassi in funzione dell'affidabilità della
clientela; i maggiori premi delle iniziative a più alto rischio, impediti dal
vincolo della soglia, vengono ridistribuiti sui tassi delle rimanenti
iniziative della classe.
b) Per surrogare le carenze dei tassi sulla copertura dei margini di rischio,
possono essere richieste garanzie integrative, spesso estese senza particolari
limiti, discriminando per questa via le nuove imprese e quelle individuali, più
fragili patrimonialmente.
c) Gli operatori economici possono venir indirizzati verso categorie di credito
che, anche se meno adatte alle caratteristiche dell'investimento e alle
esigenze dell'operatore stesso, presentano soglie di tasso più elevate.
d) per talune categorie di credito, meno esposto alla concorrenza, il tasso
soglia rilevato trimestralmente può assumere una funzione di riferimento per la
fissazione dei nuovi tassi, così da determinare una lievitazione del tasso
soglia indotta unicamente dalla politica di accostamento dei tassi praticati a
quelli soglia.
e) lo sfasamento temporale che interviene fra il momento della rilevazione dei
tassi di mercato (TEGM) e il trimestre di applicazione delle soglie d'usura, in
situazioni di accentuata volatilità dei tassi, può determinare turbative ad una
costante erogazione del credito.
Queste distorsioni sono state riscontrate in Francia, nel corso dei primi anni
2000, dove tuttavia il presidio all'usura era più stretto, marcato da un minore
spread percentuale sul tasso medio di mercato pari allo 0,33%, dispiegato
altresì su un numero di categorie e classi assai inferiore a quello italiano.
Valutando maturo il livello di informazione e concorrenzialità, conseguito dal
mercato, il legislatore francese ha rimosso pressoché totalmente, per le
imprese, i vincoli di tasso. Si è mantenuto il limite d'usura in taluni
finanziamenti in conto alle imprese, oltre che al settore del credito al
consumo, dove i margini di informazione e concorrenza rimangono contenuti e le
protezioni ed i presidi ai tassi assumono pregnanti valenze umane e sociali10.
Dopo i provvedimenti legislativi del '03 e '05 si sono riscontrati significati
miglioramenti nell'accesso al credito, soprattutto da parte delle piccole
imprese e di quelle di recente avviamento, per le quali l'affidabilità
creditizia e le garanzie sussidiarie risultano più modeste.
Nel dettagliato Rapporto curato dalla Banca di Francia al Parlamento nel '06,
si rileva come la deregolamentazione e la riduzione del rigore dei vincoli
d'usura, può essere efficientemente perseguita soltanto sui segmenti del
mercato del credito che presentano caratteristiche di elevata concorrenzialità.
Nello stesso Rapporto si sottolinea altresì che le considerazioni cui si
perviene nell'analisi dei finanziamenti alle imprese, non sono estendibili alle
persone fisiche e al credito al consumo. Altri criteri, oltre a quello
economico, devono essere opportunamente considerati: solidarietà, costo umano
dell'esclusione dal credito, sovra-indebitamenti. Una specifica riflessione
deve essere curata per i finanziamenti dell'abitazione e per i piccoli
prestiti.
L'esperienza francese non può essere sic et simpliciter trasposta in Italia: i
margini di concorrenza presentano, in buona parte del mercato del credito
nazionale, apprezzabili carenze. L'esperienza degli ultimi anni ha mostrato
che, in assenza di un'efficiente concorrenza, la trasparenza e l'informazione
rimangono armi spuntate: senza un rigido presidio normativo, si va incontro a
fenomeni di abuso di posizione privilegiata e dominante.
In Italia le soglie d'usura non sono così stringenti come in Francia.
L'ampiezza dello spread è maggiore e un apprezzabile contenimento del vincolo è
indotto dalla presenza di n. 25 categorie e classi di importo. Il sistema di
parametrizzazione delle soglie ha in sé elementi di auto-equilibrio: un
accumulo di operazioni accostate al limite di soglia - indicatore, in talune
circostanze, di prossimità del razionamento del credito - più facilmente
favorisce l'innalzamento della soglia stessa. L'effetto tuttavia risulta più
modesto per tassi bassi e si attenua ulteriormente se la categoria è meno
omogenea e le differenze territoriali e settoriali disperdono i tassi
all'interno della categoria stessa.
Nel corso del quindicennio di applicazione delle soglie d'usura, il Ministero
dell'Economia e la Banca d'Italia, hanno significativamente ampliato il numero
delle categorie e delle classi, liberando in tal modo gradi di libertà nella
gestione dei tassi.
Il Ministro dell'Economia è intervenuto più volte a modifica ed ampliamento
della classificazione.
La Banca d'Italia - sulla base di quanto consentito dai decreti annuali di
individuazione delle categorie - ha poi ulteriormente differenziato le
operazioni avendo riguardo all'importo e alla durata del finanziamento, alle
garanzie e ai beneficiari in ragione del rischio11.
Il quadro tecnico di riferimento si è venuto articolando in un'estesa griglia
di tassi: dalle originarie 7 categorie e 15 tassi medi, si è passati alle
attuali 11 categorie e 25 tassi medi.
Si è in tal modo ampiamente utilizzato il potere discrezionale a disposizione
dell'autorità amministrativa, per accompagnare i mutamenti del mercato del
credito. Da un lato l'aggiornamento trimestrale dei tassi medi di riferimento
ha seguito dappresso le modifiche di tasso intervenute sul mercato del credito,
dall'altro l'aggiornamento periodico della classificazione delle operazioni in
categorie omogenee ha accompagnato le modifiche evolutive che hanno interessato
la segmentazione del mercato del credito.
La previsione di un'ampia griglia di tassi assicura un significativo livello di
omogeneità delle operazioni all'interno di ciascuna categoria e classe di
importo: di riflesso la dispersione dei tassi risulta apprezzabilmente più
contenuta e con lo spread del 50% si abbraccia una quota maggiore di
dispersione dei tassi, agevolando in tal modo la gestione degli stessi nel
rispetto delle soglie.
Non sono disponibili dati relativi alla forma ed ampiezza della dispersione
intorno alla media dei tassi in ciascuna categoria considerata nell'indagine
curata dalla Banca d'Italia; si può tuttavia, in via di larga massima, stimare
che l'estensione, dalle n. 15 tipologie di credito del '96 alle n. 25 tipologie
del '11, equivale, in termini di spread, ad un incremento nell'ordine di oltre
1/312.
Anche in Italia, in una fase discendente dei tassi, la presenza delle soglie
d'usura può aver generato, nonostante la maggiore ampiezza dello spread e la
più ampia distribuzione delle soglie nelle 25 categorie e classi di
riferimento, le disfunzioni e discrasie riscontrate in Francia.
Forme di razionamento del credito possono aver interessato principalmente i
mutui e i leasing immobiliari, che maggiormente hanno subito una contrazione
dei tassi. La pressione della concorrenza ha presumibilmente esercitato una
contrazione del tasso medio, che è disceso sotto quello francese: risulta
concreto l'effetto di calmierazione di una proficua concorrenza.
Anche le altre disfunzioni indicate sono in qualche misura presenti. Nei
finanziamenti bancari si riscontra un accresciuto ricorso a garanzie
integrative: i dati della Banca d'Italia ne segnalano un apprezzabile
incremento.
Per buona parte delle rimanenti forme di credito gli attuali scarsi livelli di
concorrenza, non sembrano giustificare una riduzione del presidio. Un eccessivo
e generalizzato allentamento delle soglie è suscettibile di produrre un
trascinamento dei tassi praticati verso il tasso soglia, con margini abusivi di
rendita finanziaria a danno di imprese e consumatori. Per il credito al consumo
in particolare, l'eventuale concentrazione e troncamento sul tasso soglia della
distribuzione dei tassi, appare più indicativo di tale fenomeno che di forme di
razionamento del credito stesso.
5. Un equilibrio fra temperamento e rafforzamento delle distinte soglie
d'usura
L'esigenza di porre una soglia ai tassi di interesse si pone principalmente per
quei segmenti del mercato del credito nei quali la concorrenza è assente o
labile e non consente al mercato stesso di esprimere un efficiente prezzo di
equilibrio.
Accanto all'esigenza di ripristinare adeguati margini di operatività per le
categorie di credito che, esposte alla concorrenza, hanno maggiormente subito,
dalla discesa dei tassi, una contrazione dello spread sul tasso medio, si
ravvisa un'esigenza altrettanto significativa di continuare a presidiare
opportunamente le forme di credito meno esposte alla concorrenza.
Le categorie di finanziamento che già beneficiano di un'adeguata maturità della
concorrenza e non subiscono pertanto particolari influenze di trascinamento del
tasso medio verso la soglia d'usura, non pongono particolari problemi di
presidio: una volta garantita la trasparenza e la tutela dell'equilibrio nei
rapporti negoziali, il limite della soglia può essere anche apprezzabilmente
discosto, volta ad assolvere esclusivamente una funzione residuale, di presidio
a casi estremi, più prossimi alla patologia dell'usura criminale. Diversa è la
situazione per le categorie di credito che, per vischiosità del quadro dei
rapporti, per asimmetria informativa e debolezza contrattuale, restano precluse
alla concorrenza e, senza un accorto limite del tasso soglia, potrebbero subire
un'ascesa del costo a valori esorbitanti il ventaglio dei tassi necessari
all'intermediario per distribuire il credito, distinguendo e coprendo i rischi
connessi alle iniziative finanziate e al diverso merito di credito dei
prenditori.
Per il credito al consumo si pone poi un problema di temperare e moderare
l'utilizzo, attraverso il credito, di redditi futuri, caricati di oneri che si
discostano notevolmente dall'ordinario costo. Una maggiore trasparenza,
un'adeguata pausa di riflessione ed un corretto equilibrio dei rapporti, oltre
alla soglia d'usura, possono congiuntamente evitare al consumatore di pregiudicare
la qualità della propria vita e dei rapporti familiari e sociali: oltre limiti
già fisiologicamente alti, l'erogazione del credito, più che benefici, crea
drammi umani e problemi sociali13. Un razionamento del credito non appare il
rischio maggiore.
Più che un criterio generalizzato a tutte le categorie, appare più funzionale
modulare e graduare il parametro in rapporto alla tipicità, caratteristiche e
protezione necessaria a ciascuna forma di credito14.
Uno spread espresso in termini di punti di interesse, indipendente dalla media
rilevata e differenziato per le categorie di credito, consentirebbe di fissare
il 'margine di operatività' disponibile per l'intermediario in funzione della
necessaria dispersione dei tassi sopra il tasso medio di categoria. Un rialzo
dei tassi si rifletterebbe sul tasso medio, ma non indurrebbe un ampliamento
del margine in parola15. Per altro si attenuerebbe l'effetto di trascinamento
del tasso medio verso il tasso soglia16.
Nel modulare e graduare lo spread espresso in termini di punti percentuali,
appare opportuno assegnare considerazione e rilievo alle garanzie reali e
personali richieste, la cui dimensione risulta spesso multipla del credito
concesso17. D'altra parte la garanzia richiesta dall'intermediario è una sorta
di utilità che integra l'interesse richiesto: appare coerente con l'art. 644
c.p. una specifica distinzione ad essa riferita.
Volendo mantenere il riferimento ai tassi medi di mercato rilevati dalla Banca
d'Italia, le considerazioni dianzi riportate suggeriscono uno spread in punti
percentuali fisso18, differenziato però in tre distinti comparti: 1.
finanziamenti con garanzia immobiliare, 2. finanziamenti con garanzia
mobiliare, 3. altri finanziamenti e credito al consumo.
Disponendo uno spread fisso, rispettivamente di 4, 5 e 6 punti percentuali, per
le categorie rientranti nei menzionati comparti, si conseguirebbe un margine
operativo consono alla diversa dispersione dei tassi all'interno dei distinti
comparti, recuperando un più attento rigore e presidio all'ascesa dei tassi19.
Seppur con uno spread fisso di 6 punti percentuali, la soglia del 3° comparto
risulta la più stringente: in esso si concentra il credito al consumo e alla
piccola impresa, dove maggiori appaiono i rischi di un ingiustificato innalzamento
dei tassi e un trascinamento del tasso medio sul tasso soglia.
Con riferimento all'ultima rilevazione della Banca d'Italia, l'assetto dei
parametri differenziati, nella misura riportata nella tabella, rispetto al
precedente assetto legato allo spread del 50% del valore medio, induce un
innalzamento non trascurabile delle soglie d'usura per la generalità del
credito erogato alle imprese, mentre tempera moderatamente le soglie d'usura
previste per il credito al consumo. Lo spread fisso sopra riportato, si colloca
sostanzialmente in una via intermedia fra la soglia precedente e quella
introdotta con il D.M. 70/11, più prossima alla prima per il credito al
consumo, più prossima alla seconda per il credito alle imprese.
Occorre tuttavia osservare che gli attuali tassi del mercato finanziario si
collocano su livelli assai bassi, su valori che costituiscono dei minimi
storici. In un eventuale rialzo dei tassi, il menzionato assetto di parametri
differenziati è suscettibile di temperare apprezzabilmente le soglie d'usura
soprattutto per il comparto del credito al consumo.
Nell'eventualità di un'ascesa media dei tassi del 3%, l'impiego dei parametri
fissi, limiterebbe particolarmente le soglie d'usura più elevate, contenendo
l'eventuale effetto di trascinamento del tasso medio verso il tasso soglia20,
senza pregiudizio di rilievo per l'accesso al credito, risultando immutato il
divario fra tasso medio e tasso soglia. Per il comparto relativo al credito al
consumo l'effetto di presidio risulterebbe maggiore sia al precedente sistema
di parametri dell'usura, sia rispetto a quello introdotto con il D.L. 70/11.
Un presidio più incisivo all'effetto di trascinamento del tasso medio verso il
tasso soglia - che risulta esplicarsi in particolare nel 3° comparto, dove si
concentra il credito al consumo e quello alle piccole imprese - richiederebbe,
senza abbandonare il riferimento al TEGM rilevato dalla Banca d'Italia, un
limite aggiuntivo posto al TEGM del comparto, in funzione, del tasso Euribor
(e/o Eurirs).
Il 1° comma dell'art. 2 della legge 108/96 potrebbe essere integrato prevedendo
che 'i valori medi derivanti dalla rilevazione', oltre ad essere 'corretti in
ragione delle eventuali variazioni del tasso ufficiale di sconto successive al
trimestre di riferimento', vengano anche 'corretti, per il 3° comparto,
rispetto al parametro massimo pari a 5 volte l'Euribor 6 mesi [ o meglio max
(Euribor 6 mesi; Eurirs 5 anni)], rilevato il mese precedente.
L'introduzione di questo secondo limite, specifico per il menzionato comparto,
avrebbe l'effetto, nell'eventualità di eccessivi scostamenti dai valori del
mercato finanziario, di temperare i valori estremi, accostando questi ai valori
medi.
6. Considerazioni finali
La posizione dominante che le banche hanno sul mercato del credito, le
connotazioni oligopolistiche che spesso pervadono la formazione del mercato, la
modesta penetrazione degli operatori esteri, impediscono il dispiegarsi della
concorrenza e determinano - in più segmenti del mercato - tassi elevati, più
accostati all'utilità marginale dell'operatore che al costo della raccolta del
prestatore. Senza la presenza delle soglie d'usura, ciò indurrebbe rilevanti
pregiudizi all'espansione degli investimenti, una lievitazione dei costi e dei
rischi generali d'impresa, un tasso più elevato di fallimenti, con pregiudizio,
in ultima istanza, dello stesso sviluppo economico. Per altro verso, verrebbero
oltremodo appesantite le condizioni economiche del settore Famiglie, con
accrescimento del livello di indebitamento e, di riflesso, l'insorgenza di
problematiche umane e sociali.
L'incidenza dei tassi di interesse e degli altri oneri e spese risulta
apprezzabilmente significativa per le piccole imprese e le persone fisiche,
che, non potendo accedere al mercato finanziario, più dipendono per i
finanziamenti dal sistema bancario, patendo una maggiore asimmetria informativa
e scarsi margini negoziali.
Per altro, i presidi posti dalle soglie d'usura, se da un lato proteggono
questa fascia di operatori da un'eccessiva onerosità del credito, dall'altro
possono precludere, agli operatori marginali, l'accesso al credito.
Un libero e perfetto mercato del credito non abbisogna di limiti e controlli:
il prezzo espresso dal mercato si viene a commisurare al costo della provvista,
alla natura del credito e del rischio dell'iniziativa finanziata, senza oneri
impropri. Nel processo evolutivo di maturazione di un efficiente mercato del
credito, la presenza di limiti ai tassi tutela gli operatori economici più
deboli, ma può divenire per contro fonte di distorsioni e pregiudizio per lo
stesso funzionamento del mercato, con un danno maggiore per gli stessi
operatori economici. Una diffusa letteratura in materia segnala i pregnanti
rischi finanziari ed economici che possono derivare da eccessivi
condizionamenti ai tassi del credito, che possono sopravanzare i benefici che
con la normativa si intendono perseguire21.
La soglia d'usura deve essere posta su valori sufficientemente accostati ai
valori espressi dal mercato per evitare l'acquisizione di rendite 'abusive' a
carico di imprenditori e consumatori, ma al tempo stesso deve essere
sufficientemente discosta per non condizionare il libero svolgimento del
mercato del credito e consentirne l'accesso ad ogni iniziativa economicamente
efficiente. Il mercato deve poter esprimere tassi che variano entro margini
idonei ad allineare il costo del credito al rischio dell'iniziativa finanziata,
sino a quel valore massimo tendenziale di rischio oltre il quale il costo
stesso del finanziamento pregiudica l'investimento. "Sul piano della
teoria economica, la correlazione tra rischio e rendimento non ha un andamento
sempre crescente. Oltre un certo livello, nessun aumento di tasso può
compensare l'aumento del rischio, anzi l'onerosità del tasso aggrava il rischio
in una spirale perversa. La curva di offerta dei prestiti - che raffigura la
quantità di credito offerta dagli intermediari in funzione del prezzo a cui il
finanziamento viene erogato - diviene a quel punto anelastica, insensibile al
tasso". (G. Berionne, Usura e Disciplina penale del credito, CSM,
Frascati, 1997)
La soglia d'usura pone pertanto un delicato equilibrio, dove gli effetti
virtuosi e perversi sono connessi in un particolare rapporto di trade-off, reso
complesso e multi-variegato in funzione della diversificazione geografica e di
settore economico, oltre che dimensionale.
La complessità e delicatezza delle soglie d'usura mal si presta ad un vaglio in
sede di conversione del D.L. 70/11: circoscrivendo l'intervento di modifica ai
mutui e alle operazioni di leasing immobiliare, per risolvere il problema
contingente, sembrerebbe più opportuno posporre una revisione più ampia e
meditata, dopo un'accurata analisi delle segnalazioni raccolte dalla Banca
d'Italia in questo lungo periodo di applicazione della legge 108/96.
Le soglie d'usura, applicate negli ultimi quindici anni, hanno esercitato
un'indispensabile ed apprezzabile tutela a favore di imprenditori e
consumatori, sopperendo agli effetti di calmierazione di un efficiente mercato
del credito.
A differenza della Francia, il più ampio spread e l'estesa griglia di categorie
nella quale si distribuiscono le soglie d'usura italiane, hanno consentito di
mantenere un equilibrio fra la tutela da un'eccessiva onerosità del credito e
un'adeguata distribuzione dei tassi in funzione del rischio di credito del
prenditore.
Il Ministro dell'Economia e la Banca d'Italia, in uno stridente contrasto con
la riserva di legge in materia penale, hanno gestito le criticità e discrasie
che sono venute emergendo nel periodo, accompagnando con frequenti
riclassificazioni, le modifiche evolutive intervenute nel mercato del credito.
Più recentemente tuttavia, per talune forme di credito, l'apprezzabile
riduzione del tasso medio, ha eccessivamente contratto i margini di copertura
dei costi in funzione del rischio del prenditore, generando una sospinta
selezione e razionamento del credito stesso.
Il Governo è intervenuto prontamente con un Decreto legge, rimuovendo la
criticità con un'estensione dello spread generalizzato ed uniforme a tutte le
categorie. Ciò appare in contrasto con la palese necessità di mantenere un
presidio ai tassi praticati dagli intermediari, soprattutto per le forme di
credito alle quali si rivolgono consumatori, artigiani e piccoli imprenditori.
Le forme di credito cui più frequentemente accedono consumatori e piccoli
imprenditori, caratterizzate da tassi apprezzabilmente elevati, non hanno avuto
rilevanti benefici dalla flessione dei tassi riscontrati sui mercati
finanziari: vengono, ciò nonostante, a subire un ingiustificato allentamento
dei presidi d'usura.
Appare più idoneo un provvedimento di modifica dei parametri di determinazione
delle soglie d'usura, che contemperi l'esigenza di allargare i margini di
operatività delle categorie di credito a tasso più basso - per le quali la
concorrenza ha manifestato in questi ultimi anni un'apprezzabile funzione
calmieratrice - con l'opposta esigenza di preservare i presidi d'usura per le
forme di credito i cui tassi si collocano su valori eccessivamente discosti da
quelli riscontrabili sul mercato finanziario.
Tra le varie soluzioni tecniche praticabili, tale obiettivo può essere più
efficacemente perseguito, abbandonando completamente lo spread proporzionale al
valore medio e mantenendo lo spread percentuale introdotto dal D.L. n. 70/11,
differenziandone tuttavia la misura in tre valori, 4, 5 e 6 punti percentuali,
distribuiti nelle categorie previste nei D.M. del Ministero dell'Economia,
raccolte in tre corrispondenti comparti, in funzione delle garanzie che
accompagnano il finanziamento e integrano l'utilità espressa dall'interesse.
Tale criterio consentirebbe nell'immediato di allentare i vincoli di soglia
alle categorie che più hanno subito la flessione dei tassi intervenuta sul
mercato finanziario, lasciando sostanzialmente invariato il vincolo di soglia
per le categorie che meno hanno beneficiato della flessione dei tassi.
Ma, soprattutto in una futura fase di rialzo dei tassi, i parametri di spread
fissi ma differenziati conseguirebbero un apprezzabile temperamento degli
effetti del rialzo sul credito al consumo e alla piccola impresa, senza
pregiudizio per la corretta allocazione del credito, conservando un margine di
operatività differenziato, consono ad un'adeguata distribuzione dei tassi in
funzione del rischio dell'iniziativa finanziata.
Volendo poi predisporre un più rigido presidio al credito al consumo e alle
piccole imprese, dove minore si palese un mercato concorrenziale, la previsione
di un limite al TEGM, commisurato all'Euribor (e/o all'Eurirs), contrasterebbe
più efficacemente il trascinamento del tasso medio verso il tasso soglia, che
più facilmente si realizza in tali forme di credito.
L'articolazione dei parametri previsti a presidio dei tassi praticati nelle
specifiche categorie di credito, se attentamente calibrati entro ampi limiti
che consentano un corretto dispiegamento del mercato del credito, non
configurano una forma surrettizia di amministrazione dei tassi creditizi.
Assumono invece una significativa funzione surrogatoria di un'efficiente
concorrenza, contrastando un drenaggio abusivo di risorse, non commisurate al
costo del credito, con riflessi di immediata incidenza nello sviluppo
produttivo e nell'equilibrio dei rapporti fra credito e consumo. Nei comparti
del mercato creditizio, autoregolamentati da una proficua concorrenza, i limiti
imposti divengono ininfluenti e laschi, più propri ad una funzione residuale di
presidio a forme di patologia del credito.
Non si può, da ultimo, rilevare la ritrosia ed imbarazzo che si incontra a
calare nell'usura bancaria canoni ermeneutici tradizionalmente propri all'usura
criminale. La norma penale ha accostato, in maniera poco consona con la diversa
natura, l'usura bancaria all'usura criminale: appare opportuno ripristinare una
più corretta distinzione delle diverse fattispecie. L'usura bancaria palesa
ontologica distanza, sul piano empirico e criminologico, con il corrispondente
fenomeno attribuibile alla criminalità 'comune', specie organizzata. Sostenere
che l'usura 'comune' e l'usura 'bancaria' sono fenomeni ontologicamente
differenti (e che pertanto necessitano di una risposta differenziata), non
significa in alcun modo escludere che l'esercente una legale attività di
credito possa macchiarsi del reato d'usura: significa, semplicemente, che
l'usura è altro dall'eccesso nelle condizioni di credito, il quale ultimo può
ben assumere rilievo giuridico, ma non nell'ambito di una fattispecie penale di
usura." (Cfr. R. Borsari, Il delitto di usura 'bancaria' come figura
'grave' esclusa da benefici indulgenziali. Profili critici, in. Riv. Trim. dir.
Pen. econ. 1/2/09).
Una soluzione può essere ricercata circoscrivendo e limitando il presidio
penale e rafforzando nel contempo sanzioni e provvedimenti posti nell'ambito
dell'opera di presidio degli obblighi di compliance realizzata dall'Organo di
Vigilanza, attraverso la previsione di processi decisionali definiti e
trasparenti che individuano e responsabilizzano i centri decisionali.
Appare altresì auspicabile considerare i vincoli posti agli intermediari
autorizzati come 'soglie al credito', distinguendoli dalla soglia d'usura, che
più propriamente caratterizza l'attività criminale, condotta in ambiti,
modalità e circostanze del tutto dissimili. L'accostamento dei due fenomeni
induce pensieri e pregiudizi che non possono essere avallati nell'ordinamento
giuridico, da un'assimilazione terminologica.
1) Al punto d) del 5° comma dell'art. 8 del D.L. 13 maggio 2011, n. 70 è
riportato: "all'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, le parole
'aumento della metà' sono sostituite dalle seguenti: 'aumento di un quarto, cui
si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza
tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti
percentuali".
2) "...giacché accanto alla protezione del singolo, vengono senz'altro in
gioco anche - e forse soprattutto - gli interessi collettivi al corretto
funzionamento dei rapporti negoziali inerenti alla gestione del credito e alla
regolare gestione dei mercati finanziari." (C. Cass. Sez. Pen. n.
20148/03).
3) Il decreto annuale del Ministro dell'Economia riporta solamente le categorie
omogenee individuate sulla base della natura e dell'oggetto, disponendo nel
contempo che la Banca d'Italia, per dette categorie, nella rilevazione tenga
conto, ove necessario, anche dell'importo, della durata, della garanzia e dei
beneficiari in ragione del rischio.
4) La Banca d'Italia si è sempre espressa criticamente nei riguardi del
provvedimento per i suoi riflessi sul libero esercizio del mercato, potendo
determinare effetti distorsivi ed impedendo l'accesso al credito alle fasce
marginali, più esposte all'usura.
(*) Il tasso di decadimento è pari al rapporto fra l'ammontare del credito
entrato in sofferenza nel trimestre e l'ammontare del credito inizialmente non
in sofferenza.
5) La metodologia impiegata dalla Banca d'Italia nella rilevazione dei dati
influisce apprezzabilmente nella determinazione del valore medio: l'adozione
della media aritmetica, in luogo di quella ponderata, attribuendo pari
considerazione ad importi di finanziamento sia modesti che elevati, riflette un
valore medio globale tendenzialmente maggiore: di norma i tassi praticati
risultano decrescenti al crescere dell'importo finanziato.
(*) Il tasso di decadimento è pari al rapporto fra l'ammontare del credito
entrato in sofferenza nel trimestre e l'ammontare del credito inizialmente non
in sofferenza.
6) Il diverso sistema di computo non assicura una completa confrontabilità dei
valori.
7) Non appariva infatti funzionale e rispondente alle prescrizioni della legge
108/96, che informa i principi di omogeneità delle categorie alla natura,
all'oggetto, all'importo, alla durata, ai rischi e alle garanzie. Ancor più
stridente appariva la menzionata distinzione in rapporto al dettato dell'art. 3
della Carta costituzionale. Un determinato tasso, se applicato dalla banca
costituiva reato, se applicato da un altro intermediario non costituiva reato:
palese risultava la discrasia con lo spirito della legge, il cui intento è la
protezione dell'utente dall'usura, indipendentemente dal soggetto che eroga il
credito.
8) I dati dell'ultimo anno non sono omogenei con i precedenti.
9) Dovendo contenere entro tale limite l'interesse a qualunque titolo
percepito, la maggiorazione ricompresa nel tasso di mora previsto nel caso di
mancato pagamento alla scadenza, dovrà necessariamente assottigliarsi per i
crediti concessi a tassi prossimi al tasso limite. Questo, se da un lato può
costituire un apprezzabile problema per il venir meno del presidio a
comportamenti elusivi dei termini contrattuali, dall'altro evita di
sovraccaricare eccessivamente tassi di remunerazione già marcatamente discosti
dal tasso medio e dal costo della raccolta e di incorrere, in circostanze di
difficoltà economica o finanziaria del cliente, in quegli elementi di
sproporzione previsti dal 3° comma dell'art. 644 c.p..
10) Più recentemente, il 1° aprile scorso, un'ulteriore modifica, introdotta
nel credito al consumo, è volta ad uniformare maggiormente le soglie delle
diverse tipologie utilizzate, introducendo per contro una più puntuale
distinzione di importo.
11) Autori diversi hanno sollevato critiche e perplessità, ravvisando le
circostanze di una norma penale in bianco, in quanto il decreto ministeriale
che completa la legge non assume esclusivamente una valenza tecnica. Sul tema è
tuttavia intervenuta nel 2003 la Cassazione che ha respinto l'eccezione di
illegittimità costituzionale dell'art. 644 c.p. per violazione dell'art. 3, 25
e 41 della Costituzione ritenendo che la legge 108/96 fissa "limiti e
criteri analitici e circoscritti al punto da rappresentare vincoli sufficienti
a restringere la discrezionalità della pubblica amministrazione nell'ambito di
una valutazione strettamente tecnica e, come tale, da ritenersi idonea a
concorrere, nel pieno rispetto del principio della riserva di legge in materia
penale, alla precisazione del contenuto della norma incriminatrice.".
12) Ipotizzando interpolazioni con curve normali e supponendo parametri di
costruzione semplificati, con il passaggio da una a tre tipologie, si coglie
una dispersione pari ad una stardard deviation doppia.
13) E' ampiamente mostrato in letteratura che i comportamenti dei consumatori
non sono improntati a principi di razionale massimizzazione della loro
situazione finanziaria, anche quando dispongono delle informazioni necessarie.
Le conseguenze sono talora non trascurabili sul piano dell'emarginazione e dei
costi sociali (Al riguardo si veda: John Y. Campbell, Howell E. Jackson,
Brigitte C. Madrian e P. Tufano, "Consumer Financial Protection, Jurnal of
Economic Perspectives", 2011; Agarwal, Sumit, J. Driscoll, X. Gabaix e D.
Laibson, "The Age of reason: Financial Decisions over the Liffe Cycle and
Implications for Regulation", Bookings Papers on Economic Activity, n. 2,
2009).
14) Una maggiore articolazione delle modalità di determinazione delle soglie
d'usura non comporta alcun problema di trasparenza e informazione, potendo le
soglie stesse essere direttamente inserite nei Decreti trimestrali del
Ministero dell'Economia.
15) Per conservare comunque una minima proporzionalità dell'ampiezza del
margine al tasso di riferimento, potrebbe essere conservata, accanto allo
spread assoluto, un modesto spread percentuale.
16) In particolari segmenti del credito al consumo, privi di concorrenza,
caratterizzati da asimmetria informativa, vincolati da rapporti negoziali e di
maggiore dipendenza dal credito, l'effetto di trascinamento del tasso soglia
sul tasso medio assume una pregnante rilevanza: in tali circostanze la
soluzione più radicale è il riferimento ad un tasso esogeno. Per evitare
completamente l'effetto di trascinamento del tasso medio verso il tasso soglia,
occorre sganciare il secondo dal primo, così che un accostamento al tasso
soglia non venga ad alimentare un innalzamento del tasso medio, che poi viene
impiegato per determinare il nuovo tasso soglia. Questo effetto distorsivo
della lievitazione del tasso soglia può essere evitato assumendo a riferimento
tassi esterni, correlati ma non dipendenti dai tassi di finanziamento. Si
potrebbe assumere a riferimento il tasso Euribor o il tasso di rifinanziamento
della BCE, per i finanziamenti legati ai tassi monetari e un benchmark di
riferimento analogo - tassi Eurorirs o BTP decennali - per i finanziamenti a
più lungo termine, stabilendo, categoria per categoria, uno spread assoluto.
17) Ciò potrebbe segnalare uno scadimento dello stesso processo di selezione
del credito, rimesso più alla garanzia prestata che alla qualità
dell'iniziativa finanziata. L'intermediario non è un Monte dei Pegni, nel quale
la garanzia esaurisce e assorbe completamente la scelta del finanziamento,
senza alcuna condivisione delle sorti del prenditore. Nell'allocazione del
credito l'intermediario, nei limiti propri al ruolo al quale è preposto, deve
farsi carico della responsabilità e rischio dell'iniziativa imprenditoriale
selezionata e finanziata: il piano industriale, il know how e la capacità
imprenditoriale devono costituire le migliori condizioni di garanzia, di sviluppo
e, conseguentemente, di ritorno economico.
18) In questa direzione sono volte talune proposte di riforma delle soglie
d'usura per il credito al consumo in Francia. 'Il souffirait de passer d'un
système de majoration par coefficient (aujourd'hui de 1,33) à un taux de marge
fixe du nuveau tel qu'il existait au moument de sa mise en ouvre soit entre 5
et 7 points selon la catégorie de prets'. (Michel Philippin, Malendettement et
accessibilité au credit, Rapport moral sur l'argent dans le monde 2008, pag.
224).
19) Per una più circostanziata calibrazione dei parametri sarebbe
indispensabile disporre di informazione di maggiore dettaglio sulla
distribuzione delle curve dei tassi nelle diverse categorie e classi.
20) Un presidio più incisivo all'effetto di trascinamento del tasso medio sul
tasso soglia, senza abbandonare il riferimento al TEGM rilevato dalla Banca
d'Italia, richiederebbe un vincolo aggiuntivo posto al TEGM stesso, in
funzione, dei tassi Eurirs associabili ai comparti indicati. Il 1° comma
dell'art. 2 della legge 108/96 potrebbe essere integrato prevedendo che 'i
valori medi derivanti dalla rilevazione', oltre ad essere 'corretti in ragione
delle eventuali variazioni del tasso ufficiale di sconto successive al
trimestre di riferimento', vengano anche 'corretti rispetto a parametri massimi
commisurati all'Eurirs rilevato sul mercato per determinate scadenze (posti, in
termini molto ampi, pari, ad esempio, a 2 volte l'Eurirs a 12 anni, a 3 volte
l'Eurirs a 6 anni, a 5 volte l'Eurirs a 3 anni, rispettivamente per i tre
compari indicati). L'introduzione di questo secondo livello di vincoli -
eventualmente introdotto per il solo credito al consumo nel quale più incidente
appare l'effetto di trascinamento del tasso soglia sul tasso medio - avrebbe
l'effetto, nell'eventualità di eccessivi scostamenti dai valori del mercato
finanziario, di temperare i valori estremi, accostando questi ai valori medi.
21) Contrari ad una regolamentazione dell'usura che impedirebbe transazioni
mutualmente vantaggiose: Baudassé e Lavigne ' Pourquoi et comment légiferer sul
l'usure?", Revue d'Economie Financière, n. 58,2000; Blitz e Ling,
"The Economics of Usury Regulation", Journal of Political Economy,
1965. Favorevole per gli effetti sociali svolti da una regolamentazione: K.
Avio "An Economic Rationale for Statutory Interest Rate Ceillings",
Review of Economics and Business, 1973.
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