Bancario


Il Caso.it, Sez. Articoli e Saggi - Data pubblicazione 28/07/2013 Scarica PDF

I chiarimenti della Banca d'Italia in materia di applicazione della legge antiusura: uno sgarbo alla giurisprudenza

Roberto Marcelli, Consulente Finanziario


Nonostante i chiari pronunciamenti della Cassazione, gli intermediari bancari continuano a fare esclusivo riferimento alle 'Istruzioni' della Banca d'Italia, prestando scarsa considerazione ed attenzione a taluni aspetti di opacità di queste ultime, la cui lettura, più che ispirarsi alla sovraordinata norma di legge e ai principi interpretativi dettati dalla Cassazione, viene spesso preordinata a 'coprire' comportamenti opportunistici.
Si continua ad anteporre la norma amministrativa a quella primaria.
Sul piano civile, assume spesso rilievo discriminante il rapporto costi/benefici, dove, per il primo termine, il rilievo economico è assai modesto (spese di causa, sanzioni della Banca d'Italia, danno di immagine) in rapporto ai benefici che si possono conseguire su un'ampia platea di clienti. Occorre non trascurare la rilevante prerogativa di cui gode l'intermediario bancario: la legge viene interpretata e direttamente applicata ponendo mano nei conti della clientela; l'addebito di interessi oneri e spese determina l'immediato trasferimento patrimoniale dal cliente all'intermediario e, se illecito, sarà il cliente a dover avviare una vertenza per la ripetizione dell'indebito.


Sul piano penale buona fede e favor rei hanno sino ad oggi di fatto arenato i procedimenti di accertamento d'usura. Le 'difformi' Istruzioni della Banca d'Italia hanno per lungo tempo consentito, nel rispetto della forma, di disattendere sostanzialmente l'art. 644 c.p. Nella sentenza della Corte d'Appello di Reggio Calabria n. 10971/10 non si sono ravvisate le condizioni del reato penale, la consapevole volontà di praticare usura, ritenendo sporadici e di scarsa entità i debordi accertati dal consulente tecnico. Non si è disposto alcun accertamento sulla diffusione dell'illecito riscontrato, trascurando la circostanza che i tre istituti bancari coinvolti nel procedimento presentavano sportelli ampiamente diffusi in tutto il territorio nazionale. I debordi in parola, ancorché singolarmente modesti, se estesi alla totalità della clientela, assumono a livello aggregato una dimensione significativa: con rapporti di conto distribuiti su una platea di milioni di clienti, anche in un onere di pochi euro si può ravvisare una volontà preordinata.


Senza una chiara enunciazione normativa, un solido presidio di compliance e un adeguato contrappeso sanzionatorio, i principi di trasparenza e le sollecitazioni a comportamenti di etica sociale non incontrano un propizio terreno di attecchimento. Le stesse regole del mercato dei capitali, in assenza di un'efficiente concorrenza dal lato dell'offerta di credito alla clientela, inducono spinte al profitto che esasperano i comportamenti 'aggressivi' sino al limite di legge ed oltre: con l'indesiderato riflesso di sospingere ai margini del mercato proprio quegli intermediari più cauti e prudenti che cogliendo la discrasia fra norma di legge e disposizione amministrativa, vengono adottando comportamenti più prudenti, a rispetto dell'una e dell'altra.


Dopo le ineludibili pronunce della Cassazione e le modifiche legislative che, nel rispetto delle necessarie esigenze imprenditoriali dell'operatore bancario, hanno definito con maggiore semplicità e trasparenza i termini del rapporto, taluni aspetti di opacità permangono, accompagnati da non trascurabili criticità insorte con le nuove 'Istruzioni' della Banca d'Italia e le modifiche agli assetti commissionali.
E' ormai assodato che anche gli interessi di mora, ancorché non concorrano a determinare il TEGM, sono soggetti al rispetto delle soglie d'usura1. Per essi si pone un problema analogo a quello delle CMS, che sono state rilevate a parte. Il tasso di mora non viene rilevato trimestralmente, né può costituire una Categoria a sé: la legge consente la distinzione in categorie per le operazioni di credito, non per la natura degli interessi. Tuttavia da un decennio i decreti ministeriali, nella medesima opacità che ha contraddistinto l'evidenza a parte delle CMS, continuano a riportare la circostanza che i tassi rilevati non ricomprendono gli interessi di mora per i quali un'indagine campionaria, curata dalla Banca d'Italia nel 2001/02, aveva accertato un tasso collocato 2,1 punti al di sopra del tasso medio rilevato per il complesso del campione rilevato2.


La menzione della rilevazione campionaria, sin dalla prima comparsa nel decreto ministeriale del marzo '03, ha determinato una certa confusione, apparendo come un viatico a rimedio della palese discrasia fra la norma di legge, che assume una portata assoluta, e le 'Istruzioni' della Banca d'Italia, che dovendo perseguire la rilevazione statistica di un dato fisiologico di mercato, escludono espressamente la mora, ma che sono gravate nel contempo dall'onere dell'art. 3 comma 2° che dispone che gli intermediari, al fine di verificare il rispetto del limite d'usura, "si attengono ai criteri di calcolo delle 'istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura emanate dalla Banca d'Italia".
L'enunciato del decreto va coordinato e subordinato al disposto della legge 108/96: la disposizione ministeriale fa riferimento ai criteri di calcolo, non può certo riferirsi ai criteri di inclusione, stante la chiara formulazione dell'art. 644 c.p. comma 4 sulle poste da includere nella verifica.
Non si vede come possa prevedersi una specifica soglia per gli interessi di mora senza porsi in contrasto con il dettato normativo che dispone la soglia per il tasso di interesse, a qualunque titolo convenuto, sia esso corrispettivo, compensativo o moratorio: la diversificazione del tasso soglia, prevista dalla legge per le differenti categorie, è riferita, come detto, alla natura del credito, non dell'interesse. D'altra parte, lo spread dal tasso medio di mercato rilevato dalla Banca d'Italia Ð ancor più nel valore ampliato dal D.L. 13 maggio 2011 n. 70, convertito nella legge 106/11 Ð nello spirito della legge è volto a coprire le componenti di patologia del rapporto creditizio.


L'intermediario bancario, entro il valore medio del tasso fisiologico e il margine superiore della soglia d'usura può compiutamente remunerare il proprio servizio e ammortizzare sofferenze e dubbi esiti del credito accordato. Già con la revoca del fido, dal 1/1/10 si determina il passaggio del credito dalla categoria 'Aperture di credito' alla categoria 'Scoperto senza affidamento', e la conseguente lievitazione della soglia prossima al 30%. Creare un'ulteriore categoria dei crediti in sofferenza, cioè operatori economici che si trovano in condizioni di difficoltà economica e finanziaria, e prevedere per questi una diversa e più alta soglia non sembra contemplato né contemplabile nelle categorie previste dalla legge n. 108/963.
L'ABI, all'epoca dell'indagine richiamata dal decreto ministeriale, sulla base di 'prime autorevoli interpretazioni della dottrina'4, aveva indirizzato le banche associate ad adottare, per la mora, un sofisticato criterio, successivamente mutuato dalla Banca d'Italia per la CMS: soglia per la mora pari al 2,1% maggiorato del 50%, cioè 3,15 punti sopra il tasso praticato, sempre che il debordo non sia compreso nel margine fra il tasso soglia e il tasso corrispettivo. L'indicazione dell'ABI non sembra essere stata seguita dalla banche più prudenti, che hanno valutato con attenzione le pronunce nel frattempo espresse dalla Cassazione e dalla Corte Costituzionale5.


Certamente la mora deve costituire una penalizzazione, a presidio di comportamenti volti al rispetto delle condizioni contrattuali: se il tasso praticato è già prossimo alla soglia, non residuano spazi consentiti per introdurre una penalizzazione. Comunque già con la revoca del fido, come accennato, si determina un cospicuo innalzamento della soglia: entro questo limite può trovare adeguata capienza la penalizzazione del tasso mora.
Le incertezze e perplessità che hanno accompagnato l'applicazione del tasso di mora e più in generale il rispetto dei limiti d'usura risultano ulteriormente alimentate dagli speciosi chiarimenti recentemente dati dalla Banca d'Italia (29/5/13 e 3/7/13, cfr. Appendice) in merito all'usura sopravvenuta, a seguito della decisione dell'ABF n. 1796 del 3/4/13, e in merito all'applicazione della legge antiusura, a seguito presumibilmente della Sentenza ultima della Cassazione n. 350/13 in tema di mora.
In quest'ultimo chiarimento si puntualizza che:
i) i tassi soglia non sono fissati dalla Banca d'Italia ma determinati da un automatismo stabilito dalla legge, a partire dai tassi medi di mercato rilevati trimestralmente dalla Banca d'Italia e pubblicati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
ii) la verifica dell'usurarietà dei tassi applicati ai singoli contratti e le conseguenti valutazioni, sotto l'aspetto civile e penale, sono rimesse all'Autorità giudiziaria;
iii) la Banca d'Italia, attraverso le 'Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura' e i connessi chiarimenti pubblicati sul sito, fornisce agli intermediari i criteri tecnici da seguire per segnalare in modo corretto e omogeneo i TEG applicati, utilizzati per l'individuazione delle soglie trimestrali. I Decreti ministeriali che aggiornano i tassi soglia dispongono che gli intermediari verifichino l'usurarietà dei tassi applicati sui singoli contratti sulla base degli stessi criteri tecnici;

iv) le 'Istruzioni' della Banca d'Italia sono costantemente aggiornate per tener conto dell'evoluzione della normativa in tema di contratti bancari e dell'innovazione finanziaria. Tali Istruzioni possono costituire una metodologia di riferimento per la valutazione dei casi concreti condotta dalla magistratura ma non ne vincolano le decisioni.
Nell'ambito di tali precisazioni di contorno la Banca d'Italia assume una definita posizione in merito agli interessi di mora:
'In ogni caso, anche gli interessi di mora sono soggetti alla normativa anti-usura. Per evitare il confronto tra tassi disomogenei (TEG applicato al singolo cliente, comprensivo della mora effettivamente pagata, e tasso soglia che esclude la mora), i Decreti trimestrali riportano i risultati di un'indagine per cui 'la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali'. In assenza di una previsione legislativa che determini una specifica soglia in presenza di interessi moratori, la Banca d'Italia adotta, nei suoi controlli sulle procedure degli intermediari, il criterio in base al quale i TEG medi pubblicati sono aumentati di 2,1 punti per poi determinare la soglia su tale importo.'
Non vi è chi non possa notare un'apprezzabile discrasia con la norma di legge e le pronunce in materia espresse dalla Cassazione, analogamente a quanto espresso nel precedente chiarimento relativo all'usura sopravvenuta.


Pur nell'ovvia considerazione che la verifica dell'usurarietà è rimessa all'Autorità giudiziaria, che le 'Istruzioni' della Banca d'Italia attengono alla rilevazione del tasso medio di mercato e che assumono rilievo in sede di verifica per l'espresso richiamo che ad esse fa il Decreto ministeriale, appare assai stridente la posizione assunta in materia di tassi di mora, con i debiti riflessi di emulazione indotti nei comportamenti bancari. Poiché la previsione legislativa non contempla una specifica soglia per i tassi di mora, ma li considera alla stregua dei tassi corrispettivi e compensativi, avvalendosi di una rilevazione parziale e vetusta la Banca d'Italia adotta un criterio analogo alle CMS soglia della Circolare del 2/12/05, privo di ogni sostegno normativo, giurisprudenziale e dottrinale.
Si tiene infine a precisare che le 'Istruzioni' della Banca d'Italia vengono costantemente aggiornate per tener conto dell'evoluzione del mercato creditizio, con buona pace della riserva di legge, se tali 'Istruzioni' a norma dell'art. 3, comma 2° dei Decreti Ministeriali, devono conciliare la rilevazione del TEGM con la verifica del limite d'usura.



APPENDICE: I TESTI DEI CHIARIMENTI DELLA BANCA D'ITALIA (29/5/13 e 3/7/13)
Usura sopravvenuta
L'Arbitro Bancario Finanziario, organismo indipendente di cui la Banca d'Italia cura il funzionamento, è intervenuto con alcune recenti decisioni sul tema del superamento del tasso soglia anti usura che sopravvenga nel corso del rapporto con il cliente.
Da ultimo il Collegio di Napoli, con decisione n. 1796 del 3 aprile 2013 pubblicata sul sito internet dell'ABF, ha stabilito, con riguardo al caso di una carta di credito con rimborso rateale, che il superamento sopravvenuto del tasso soglia comporta sul piano civilistico l'inopponibilità al cliente dei tassi eccedenti tale limite, con conseguente sterilizzazione dei relativi interessi.
Per far sì che i tassi effettivamente applicati risultino contenuti entro i limiti previsti dalla legge, i decreti ministeriali con i quali vengono trimestralmente pubblicati i tassi soglia stabiliscono che gli intermediari debbano far riferimento ai medesimi criteri previsti dalle "Istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura" emanate dalla Banca d'Italia.
Per un approfondimento sulla disciplina antiusura è possibile consultare la sezione Vigilanza, voce «Contrasto all'usura»
Roma, 29 maggio 2013

Chiarimenti in materia di applicazione della legge antiusura
1. La legge n. 108/1996 ha introdotto un limite ai tassi effettivi sulle operazioni di finanziamento, il cui superamento determina un caso di usura. I tassi soglia non sono fissati dalla Banca d'Italia ma determinati da un automatismo stabilito dalla legge, a partire dai tassi medi di mercato rilevati trimestralmente dalla Banca d'Italia e pubblicati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Dal 14 maggio 2011 il limite è pari al tasso medio segnalato dagli intermediari aumentato di 1/4, cui si aggiungono quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali. In precedenza la soglia era pari al tasso medio aumentato del 50 per cento.
2. La verifica dell'usurarietà dei tassi applicati a singoli contratti e le conseguenti valutazioni, sotto l'aspetto civile e penale, sono rimesse all'Autorità giudiziaria.
La Banca d'Italia:
- emana le Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali (TEG) medi, che tengono conto delle caratteristiche tecniche delle diverse operazioni di finanziamento;
- effettua la rilevazione trimestrale, verificando, in tale sede, che gli intermediari rispettino il limite delle soglie di usura; poiché la rilevazione raccoglie dati aggregati per intermediario, categoria e classe di importo, le verifiche trimestrali riguardano dati medi, non riferiti alle singole operazioni;
- nell'ambito dei controlli effettuati presso gli intermediari dagli ispettori di vigilanza, verifica la funzionalità delle procedure di calcolo del TEG e di segnalazione trimestrale, sulla base delle regole previste nelle Istruzioni. Eventuali disfunzioni procedurali sono comunicate agli organi aziendali, cui vengono richiesti i necessari interventi correttivi. L'attuazione di tali interventi determina la restituzione delle somme eventualmente indebitamente percepite; gravi carenze organizzative e procedurali sono sanzionate sulla base delle norme del Testo Unico Bancario;
- nel corso delle verifiche di trasparenza, controlla che le tabelle con i tassi soglia siano correttamente esposte e pienamente accessibili alla clientela;
- esamina gli esposti, secondo le linee guida indicate sul sito internet(1), fermo restando che non può pronunciasi nel merito delle controversie, anche quando riguardino i tassi applicati;
- provvede a segnalare all'Autorità Giudiziaria gli aspetti di possibile rilevanza penale riscontrati nell'esercizio dell'attività di vigilanza.
3. La rilevazione svolta dalla Banca d'Italia sui tassi effettivi globali medi distingue due tipologie di crediti:
- per i finanziamenti a utilizzo flessibile sono rilevati i TEG praticati nel trimestre per tutti i conti in essere anche se si tratta di contratti stipulati in precedenza. Le forme tecniche che ricadono in questa fattispecie sono le aperture di credito in conto corrente, gli anticipi su crediti e sconto di portafoglio commerciale, il factoring e il credito revolving. I TEG applicati per tali operazioni sono sensibili alle variazioni di mercato, fermo restando quanto disposto dalla legge in materia di variazioni contrattuali unilaterali. La Banca d'Italia ha dato indicazione agli intermediari di condurre una verifica trimestrale sul rispetto delle soglie vigenti in ciascun periodo per tutti i finanziamenti di tale tipo in corso;
- per i finanziamenti con un piano di ammortamento predefinito (credito personale, credito finalizzato, leasing, mutui, prestiti contro cessione del quinto e della pensione, altri finanziamenti) viene rilevato il TEG relativo ai nuovi contratti stipulati nel trimestre. Per questa tipologia di crediti la verifica sul rispetto delle soglie è compiuta solo al momento della stipula del contratto, in cui la misura degli interessi è stabilita.
4. I TEG medi rilevati dalla Banca d'Italia includono, oltre al tasso nominale, tutti gli oneri connessi all'erogazione del credito.
Gli interessi di mora sono esclusi dal calcolo del TEG, perché non sono dovuti dal momento dell'erogazione del credito ma solo a seguito di un eventuale inadempimento da parte del cliente.
L'esclusione evita di considerare nella media operazioni con andamento anomalo. Infatti, essendo gli interessi moratori più alti, per compensare la banca del mancato adempimento, se inclusi nel TEG medio potrebbero determinare un eccessivo innalzamento delle soglie, in danno della clientela.
Tale impostazione è coerente con la disciplina comunitaria sul credito al consumo che esclude dal calcolo del TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) le somme pagate per l'inadempimento di un qualsiasi obbligo contrattuale, inclusi gli interessi di mora.
L'esclusione degli interessi di mora dalle soglie è sottolineata nei Decreti trimestrali del Ministero dell'Economia e delle Finanze i quali specificano che "i tassi effettivi globali medi (...) non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento".
In ogni caso, anche gli interessi di mora sono soggetti alla normativa anti-usura. Per evitare il confronto tra tassi disomogenei (TEG applicato al singolo cliente, comprensivo della mora effettivamente pagata, e tasso soglia che esclude la mora), i Decreti trimestrali riportano i risultati di un'indagine per cui "la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali". In assenza di una previsione legislativa che determini una specifica soglia in presenza di interessi moratori, la Banca d'Italia adotta, nei suoi controlli sulle procedure degli intermediari, il criterio in base al quale i TEG medi pubblicati sono aumentati di 2,1 punti per poi determinare la soglia su tale importo (cfr. paragrafo 1).
5. La legge n. 108/96 fissa un criterio oggettivo ma molto generale per la valutazione della liceità dei tassi applicati.
La Banca d'Italia, attraverso le "Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della Legge sull'usura" e i connessi chiarimenti pubblicati sul sito, fornisce agli intermediari i criteri tecnici da seguire per segnalare in modo corretto e omogeneo i TEG applicati, utilizzati per l'individuazione delle soglie trimestrali. I Decreti ministeriali che aggiornano i tassi soglia dispongono che gli intermediari verifichino l'usurarietà dei tassi applicati sui singoli contratti sulla base degli stessi criteri tecnici. Le Istruzioni della Banca d'Italia sono costantemente aggiornate per tenere conto dell'evoluzione della normativa in tema di contratti bancari e dell'innovazione finanziaria.
Tali Istruzioni possono costituire una metodologia di riferimento per la valutazione dei casi concreti condotta dalla magistratura ma non ne vincolano le decisioni.
Considerazioni analoghe valgono per le decisioni dell'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), assunte secondo diritto e in piena autonomia rispetto alla Banca d'Italia.
Roma, 3 luglio 2013



1) Con applicazione dell'art. 1815 c.c. a tutti gli interessi, sia corrispettivi che moratori, nel caso il tasso di mora superi la soglia vigente all'epoca della pattuizione: "L'art. 1815, comma 2°, c.c. esprime un principio giuridico valido per tutte le obbligazioni pecuniarie e a seguito della revisione legislativa operata dall'art. 4 della legge 7/3/96 n. 108 e dalla legge 28/2/01, n. 24 - di conversione del D.L. 29/12/00 n. 394 - esso prevede la conversione forzosa del mutuo usurario in mutuo gratuito, in ossequio all'esigenza di maggiore tutela del debitore e ad una visione unitaria della fattispecie, connotata dall'abbandono del presupposto soggettivo dello stato di bisogno del debitore, a favore del limite oggettivo della 'soglia' di cui all'art 2, IV comma, della stessa legge n. 108/96 (É). Diversamente da quanto dedotto nella motivazione della sentenza impugnata, la sanzione così stabilita dell'abbattimento del tasso di interesse applicabile si applica a qualunque somma fosse dovuta a titolo di interesse, legale o convenzionale, sia agli interessi corrispettivi che agli interessi moratori, con la solo esclusione del caso in cui i rapporti contrattuali presupposti dall'applicazione degli interessi fossero già esauriti alla data dell'entrata in vigore della legge n. 108/96 (cfr. Cass. Civ., n. 5324/2003).". (Corte d'Appello Venezia, Sez. III Civ., Presid. G. Silvestre, 18 febbraio '13, n. 342).
2) Art. 3, 4° comma: "I tassi effettivi globali medi di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento. L'indagine statistica condotta nel 2002 ai fini conoscitivi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi ha rilevato che, con riferimento al complesso delle operazioni facenti capo al campione di intermediari considerato, la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali.".
3) "Per quel che concerne la tutela penale, la pattuizione strumentale di interessi moratori di importo elevato può rientrare nell'ambito della fattispecie di usura prevista dal 3¡ comma dell'art. 644 c.p. (la c.d. "usura residuale) che in questo caso potrebbe trovare applicazione molto più frequentemente di quanto si è ipotizzato all'atto della sua introduzione (É) l'interpretazione logica conduce a ritenere che la norma debba applicarsi anche ad ipotesi in cui il tasso fissato dai contraenti è superiore al limite di legge. Il caso degli interessi moratori pattuiti ad un tasso eccessivo ed altresì superiori ad un determinato tasso-soglia si attaglia perfettamente a questa eventualità, proprio perché si è visto come gli interessi moratori esulino tendenzialmente dal sistema delle rilevazioni trimestrali" (Giudice Fabrizio Vanorio della Procura della Repubblica di Palermo, Atti della relazione, I reati dell'usura: la struttura della fattispecie, le tecniche d'indagine ed i rapporti fra autorità inquirenti e le banche, tenuto al Seminario organizzato da ABI e Consiglio Superiore della Magistratura in Roma nei giorni 1-2 marzo 2005). "(...) Ne discende, in primo luogo, l'esigenza di definire i contenuti di tale stato di bisogno (...) la giurisprudenza ha riconosciuto con sempre maggiore ampiezza, passando da una interpretazione restrittiva, che lo limitava alle sole esigenze di carattere alimentare legate alla sopravvivenza del soggetto, ad una concezione più aderente alla realtà del costume e dei rapporti economici, che lo riconosce in ogni stato di difetto di liquidità che induca un soggetto ad accettare l'applicazione di interessi oggettivamente iniqui (...) le cause che determinano il ricorso al credito usurario si sostanziano in un difetto di liquidità, che può assumere diversa consistenza, ricorrendo, ad esempio, nell'esigenza di denaro liquido per far fronte ai pagamenti di routine, in contingenze negative di mercato, in momenti di crisi aziendale più consistenti, nella necessità di capitale per iniziative economiche reputate fondamentali, e così via." (Audizione dei magistrati della procura circondariale presso la pretura di Roma alla Commissione Antimafia, in: www.liberliber.it/biblioteca/i/italia/verbali_antimafia_xi_legislatura/html/violante02/48_00.htm.
4) Il riferimento è al parere della prof.ssa Severino di Benedetto che non ha incontrato alcun seguito in dottrina.
5) "Non v'è ragione per escluderne l'applicabilità anche nell'ipotesi di assunzione dell'obbligazione di corrispondere interessi moratori risultati di gran lunga eccedenti lo stesso tasso soglia: va rilevato, infatti, che la legge 108 del 1996 ha individuato un unico criterio ai fini dell'accertamento del carattere usurario degli interessi (la formulazione dell'art. 1, 3° comma, ha valore assoluto in tal senso) e che nel sistema era già presente un principio di omogeneità di trattamento degli interessi, pur nella diversità di funzione, come emerge anche dall'art. 1224, 1° comma, del codice civile, nella parte in cui prevede che se prima della mora erano dovuti interessi in misura superiore a quella legale "gli interessi moratori sono dovuti nella stessa misura. Il ritardo colpevole, poi, non giustifica di per sé il permanere della validità di un'obbligazione così onerosa e contraria al principio generale posto dalla legge" (Cassazione n. 5286/00).
La Corte costituzionale, chiamata ad esprimersi nei giudizi di legittimità costituzionale sollevati dalla legge n. 24/01 (Interpretazione autentica della legge 108/96), ha precisato, seppur in un obiter dictum, che: " Va in ogni caso osservato Ð ed il rilievo appare in sé decisivo Ð che il riferimento, contenuto nell'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 394 del 2000, agli interessi "a qualunque titolo convenuti" rende plausibile Ð senza necessità di specifica motivazione Ð l'assunto, del resto fatto proprio anche dal giudice di legittimità, secondo cui il tasso soglia riguarderebbe anche gli interessi moratori." (Corte Cost. n. 29/02).
Anche l'art. 1, comma 1, D.L. 394/00, di interpretazione autentica dell'art. 644 c.p., riconduce alla nozione di interessi usurari a quelli convenuti 'a qualsiasi titolo', e la relazione governativa che accompagna il decreto fa esplicito riferimento a ogni tipologia di interesse, 'sia esso corrispettivo, compensativo o moratorio'.



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