Bancario
Il Caso.it, Sez. Articoli e Saggi - Data pubblicazione 30/04/2010 Scarica PDF
Le commissioni di massimo scoperto e le soglie d'usura. La cassazione penale ridimensiona la banca d'Italia
Roberto Marcelli, Consulente FinanziarioSommario: 1.
La Sentenza della Cassazione, II Penale, N, 262 del 19/2/10: 1.1 Il contenuto
della Sentenza; 1.2 Svolgimento del processo e Sentenza del Gup presso il
Tribunale di Ascoli Piceno; 1.3 Motivi del ricorso e decisioni della
Cassazione. 2. Le Commissioni di Massimo Scoperto, i tassi soglia e le nuove
Istruzioni della Banca d'Italia: i riflessi della Sentenza; 2.1 Le Commissioni
di Massimo Scoperto: evoluzione; 2.2 I riflessi della Sentenza della
Cassazione: aspetti giuridici, economici e metodologici; 2.3 Le nuove
Istruzioni della Banca d'Italia. 3. Considerazioni finali.
1. LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE, II PENALE, N. 262 DEL 19/2/2010
1.1 Il contenuto della Sentenza
"Le Commissioni di Massimo Scoperto sono un onere che l'utente bancario
sopporta in connessione con l'uso del credito e rappresenta un costo collegato
indiscutibilmente all'erogazione del credito stesso, giacché ricorre tutte le
volte in cui il cliente utilizza concretamente lo scoperto di conto corrente e
funge da corrispettivo per l'onere, a cui l'intermediario finanziario si
sottopone, di procurarsi la necessaria provvista di liquidità e tenerla a
disposizione del cliente. Ciò comporta che, nella determinazione del Tasso
Effettivo Globale praticato da un intermediario finanziario nei confronti del
soggetto fruitore del credito, deve tenersi conto anche delle Commissioni di
Massimo Scoperto, ove praticate.".
1.2 Svolgimento del processo e Sentenza del Gup presso il Tribunale di Ascoli
Piceno
Per la prima volta la Cassazione penale affronta l'esame delle Commissioni di
Massimo Scoperto, vagliando la procedura amministrativa di rilevazione del
Tasso Effettivo globale Medio (TEGM), curato dalla Banca d'Italia, e della sua
conformità al precetto penale disposto dall'art. 644 c.p.
Lo spunto è offerto da un procedimento riguardante due rapporti di c/c bancari
sui quali si contestava l'applicazione, nel periodo compreso fra il '98 e il
'03, di tassi di interesse superiori al tasso soglia, disposto dalla legge
sull'usura 108/96: in particolare, le parti civili rilevavano che il
superamento del tasso soglia era avvenuto applicando in maniera abnorme la
Commissione di Massimo Scoperto (CMS), attraverso un'interpretazione
strumentale della circolare della Banca d'Italia.
Nel corso del procedimento veniva disposta una CTU, con il compito di
verificare l'eventuale superamento del tasso soglia, secondo quattro diverse
metodologie di calcolo:
con la prima metodologia - che includeva le CMS nel calcolo del tasso ai fini
dell'usura1, praticato dalla banca - emergeva il superamento delle soglie
d'usura in alcuni trimestri per entrambi i c/c;
con la seconda metodologia - che adottava una formula di calcolo diversa da
quella indicata dalla Banca d'Italia ma non includeva le CMS - risultavano
alcuni moderati esuberi in un solo c/c;
con la terza metodologia - che adottava la formula indicata dalla Banca
d'Italia ma non includeva le CMS - non risultava alcun esubero;
con la quarta metodologia - che adottava la formula indicata dalla Banca
d'Italia e includeva le CMS secondo le indicazioni fornite dalla stessa
(Bollettino di Vigilanza del 2 dicembre '05) - non risultava alcun esubero.
Nella Sentenza emessa dal Gup del Tribunale di Ascoli Piceno si sosteneva che
le CMS dovevano essere incluse nel procedimento di calcolo del Tasso Effettivo
Medio Globale (TEGM), in quanto il legislatore, ai fini della determinazione
del tasso di interesse usurario, aveva chiaramente indicato che doveva tenersi
conto di tutti quei costi che il contraente era chiamato a sopportare in
relazione al credito accordatogli. Di conseguenza la scelta della Banca
d'Italia di non includere le CMS nella procedura di calcolo del TEGM non poteva
ritenersi vincolante per l'interprete.
Pertanto la Sentenza, trascurando il quarto conteggio e le indicazioni della
Banca d'Italia per l'inclusione delle CMS, condivideva il primo conteggio del
CTU, che includeva le CMS nell'ordinaria formula del tasso di interesse, e
riteneva integrato il fatto, l'elemento oggettivo del reato di usura (per i
trimestri nei quali era stato accertato l'esubero).
Per contro il Gup, pur respingendo la tesi difensiva dell'errore determinato da
ignoranza scusabile della legge penale, con riferimento all'oscurità dei
criteri per il calcolo del tasso soglia, riscontrava, in capo ai funzionari
della banca, la carenza dell'elemento soggettivo: "la minima entità del
superamento del tasso soglia rispetto alle cifre movimentate nei conti, la
episodicità dei superamenti stessi nel corso dei rapporti bancari analizzati
per un lungo lasso di tempo (ben sei anni), la presenza di normativa secondaria
di settore, solo successivamente rivisitata dalla Banca d'Italia, la certezza
rappresentata dalla controprova che, in applicazione della contraddittoria
normativa secondaria di settore, non vi sono stati superamenti, costituiscono granitici
indici fattuali che depongono per la certa insussistenza dell'elemento
psicologico, non potendosi, in loro presenza, ragionevolmente ritenere la
sussistenza della consapevolezza e volontà di porre in essere una condotta
usuraria".
La Sentenza dichiarava di conseguenza il non luogo a procedere, con la formula
"perché il fatto non costituisce reato" per alcuni episodi, e, con la
formula "perché il fatto non sussiste", per altri.
1.3 Motivi del ricorso e decisioni della Cassazione
Alla Sentenza entrambe le parti hanno proposto ricorso in Cassazione, con
distinte argomentazioni che sono risultate tutte respinte.
Più che le argomentazioni riferite alle parti civili, di interesse diverso
dagli aspetti che ci occupano2, di pregnante rilievo risultano invece le
valutazioni espresse dalla Cassazione sulle osservazioni avanzate dai soggetti
prosciolti dall'imputazione con la formula diversa da quella "perché il
fatto non sussiste". Questi ultimi lamentavano infatti, da un lato la
mancanza e manifesta illogicità della motivazione della Sentenza, dall'altro
l'inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale e/o di altre norme
giuridiche.
La manifesta illogicità della Sentenza veniva ricondotta alla circostanza che
il giudice aveva messo a confronto il tasso soglia (TEGM), indicato nel D.M.
del Ministro dell'Economia, sulla base delle rilevazioni effettuate dalla Banca
d'Italia, alla cui formazione non concorrono le CMS, con il TEG praticato dalla
banca, per il calcolo del quale il CTU aveva tenuto conto anche delle CMS.
L'inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale veniva ricondotta
dai ricorrenti alla circostanza che l'art. 644 c.p. è una norma parzialmente in
bianco, nella quale la determinazione concreta del tasso usurario viene
demandata agli organi amministrativi, all'esito di una procedura attraverso la
quale viene determinato il TEGM per ogni categoria di operazioni omogenee. Di
conseguenza la determinazione del tasso usurario non può essere rimessa
all'interprete, che non può forzare i metodi di calcolo demandati per legge
alle autorità amministrative.
Al riguardo la Cassazione osserva che la legge 108/96 stabilisce
dettagliatamente la procedura amministrativa volta ad accertare il tasso
soglia. Già in precedenza la Cassazione (Sentenza n. 200148/03)3 aveva
stabilito che nella circostanza rimettere ad organi amministrativi il contenuto
concreto del precetto penale non viola il principio della riserva di legge in
materia penale, risultando in quest'ultima analiticamente indicati gli elementi
di determinazione del tasso soglia: risulta rimesso al Ministro dell'Economia e
alla Banca d'Italia il solo compito residuale, non di "determinare"
le soglie d'usura, bensì di "rilevare", nel senso di fotografare,
l'andamento dei tassi di mercato.
La Sentenza riconosce, per contro, che, nella circostanza, l'intervento tecnico
comporta delle scelte interpretative attinenti la classificazione nonché gli
oneri e spese da ricomprendere nella rilevazione dei tassi medi effettivamente
praticati nel trimestre. Su tali scelte interpretative, in particolare sulla
Commissione di Massimo Scoperto, si sofferma la Sentenza della Cassazione,
esaminando la definizione che ne viene fornita dalla Banca d'Italia e i
conseguenti riflessi sulle metodologie impiegate per la rilevazione del TEGM.
La menzionata definizione presenta un'evidente discrasia fra il significato
concettuale dato alle CMS: "corrispettivo pagato dal cliente per
compensare l'intermediario dell'onere di essere sempre in grado di fronteggiare
una rapida espansione nell'utilizzo dello scoperto di conto", ed il
portato operativo: "viene calcolata in misura percentuale sullo scoperto
massimo verificatosi nel periodo di riferimento."4.
Di fatto nella pratica applicazione invalsa nelle banche, in contraddizione con
il significato concettuale, una linea di credito concessa e non utilizzata non
da luogo ad alcuna Commissione, mentre, per una linea di credito utilizzata
solo in parte, la Commissione non è riferita alla parte ancora disponibile,
bensì a quella utilizzata.
Concettualmente le CMS sono connesse alla concessione del credito, che ha una
sua valenza autonoma e distinta dall'erogazione5. Disporre di una linea di
credito, anche se non utilizzata, presenta un proprio valore economico, nella
misura in cui consente all'operatore maggiori gradi di libertà nella gestione
della propria liquidità. Se intesa ed applicata correttamente in questo senso -
per altro già espresso nella precedente Sentenza della Cassazione n. 870/066 -
si poteva anche giustificare una sua esclusione dal calcolo dell'usura, che
viene dalla legge 108/96 riferita all'erogazione del credito7.
La Sentenza della Cassazione, da un lato, basandosi sul valore concettuale
delle CMS ne esclude l'assimilazione all'interesse, dall'altro, con riferimento
all'uso improprio invalso nella pratica operativa, la ricollega direttamente
all'erogazione del credito, "giacché ricorre tutte le volte in cui il
cliente utilizza concretamente lo scoperto di conto corrente".
Ritenendo legittime le perplessità da più parti sollevate - anche dalla
giurisprudenza di merito - in ordine alla conformità al dettato legislativo del
metodo di rilevazione adottato dalla Banca d'Italia (e fatto proprio dal
Ministro competente), nella parte in cui escludeva le CMS dal calcolo del TEG,
la Sentenza perviene alla conclusione che "il chiaro tenore letterale del
comma IV dell'art. 644 c.p. (secondo il quale per la determinazione del tasso
di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a
qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate
all'erogazione del credito) impone di considerare rilevanti, ai fini della
determinazione della fattispecie di usura, tutti gli oneri che un utente
sopporti in connessione con il suo uso del credito. Tra essi rientra
indubbiamente la Commissione di massimo scoperto, trattandosi di un costo
indiscutibilmente legato all'erogazione del credito, giacché ricorre tutte le
volte in cui il cliente utilizza concretamente lo scoperto di conto corrente, e
funge da corrispettivo per l'onere, a cui l'intermediario finanziario si
sottopone, di procurarsi la necessaria provvista di liquidità e tenerla a
disposizione del cliente".
Tale interpretazione, aggiunge la Cassazione, risulta avvalorata dalla
normativa successiva, introdotta dal D.L. 185/08, convertito nella legge
28/1/09 n. 2 che, all'art. 2 bis, 2° comma, precisa che "gli interessi, le
commissioni, le provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che
prevedono un remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva
durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente (...) sono comunque
rilevanti ai fini dell'applicazione dell'art. 1815 del codice civile, dell'art.
644 del codice penale e degli art. 2 e 3 della legge 7/3/96, n. 108".
La disposizione in parola, stabilisce poi la Cassazione, "può essere
considerata norma di interpretazione autentica del 4° comma dell'art. 644 c.p.
in quanto puntualizza cosa rientra nel calcolo degli oneri ivi indicati,
correggendo una prassi amministrativa difforme".
Non trascurabile è la circostanza che sia stata negletta la Circolare di
Vigilanza del 2 dicembre '05. La Sentenza della Casssazione, dopo aver
stabilito che: "nella determinazione del tasso effettivo globale praticato
da un intermediario finanziario nei confronti del soggetto fruitore del credito
deve tenersi conto anche della commissione di massimo scoperto, ove
praticata", ha ritenuto esente da vizi logici e giuridici la decisione
assunta dal Gup, nulla osservando sulla scelta del primo conteggio del CTU.
Dei quattro conteggi curati dal CTU, sia il primo che il quarto conteggio,
adottavano formule di calcolo che ricomprendevano le CMS: il primo conteggio
impiegava l'ordinaria formula dell'interesse (TAEG) - aggregando insieme
interessi, commissioni e spese, e rapportandoli al credito erogato - mentre il
quarto conteggio impiegava la formula di calcolo riportata nelle Istruzioni
della Banca d'Italia (TEG), integrata dalla indicazioni fornite nella
menzionata Circolare di Vigilanza8, per tener conto anche delle CMS.
La Sentenza, che pur in più punti si sofferma sulla procedura amministrativa e
sulle Istruzioni della Banca d'Italia, non riporta alcuna menzione alla
Circolare.
Occorre osservare che il ricorso dei funzionari bancari imputati non sollevava
precipuamente tale aspetto, rilevando semplicemente la discrasia fra la
rilevazione del TEGM, che non ricomprendeva le CMS e il conteggio del CTU fatto
proprio dal Gup, che invece le ricomprendeva; d'altra parte, la menzionata
Circolare di Vigilanza, si colloca al di fuori della procedura amministrativa
dettata dalla legge 108/96 e, sotto più aspetti, esprime, più che un
chiarimento, un'"intrusione" in campi non di precipua pertinenza
dell'Istituto Centrale.
Pur tuttavia sul tale Circolare si poggia la insussistenza, da parte degli
esponenti bancari, della consapevolezza e volontà di porre in essere una
condotta usuraria.
2. LE COMMISSIONI DI MASSIMO SCOPERTO, I TASSI SOGLIA E LE NUOVE ISTRUZIONI
DELLA BANCA D'ITALIA: I RIFLESSI DELLA SENTENZA
2.1 Le Commissioni di Massimo Scoperto: evoluzione
Per oltre tredici anni una prassi amministrativa difforme dal dettato
legislativo ha consentito al sistema bancario di estendere i costi del credito
oltre limiti che la legge aveva dettato in termini oltremodo chiari ed
incontrovertibili. Se non fosse intervenuta la legge 108/96 a porre rigide
limitazioni ai tassi di interesse, la Commissione di Massimo Scoperto sarebbe
rimasta presumibilmente relegata a parte, congiuntamente agli oneri minori9. Le
CMS, escluse dal calcolo dell'usura, dallo storico ottavino (0,125%) applicato
ai conti affidati nei primi anni novanta, sono lievitate sino a decuplicarsi,
estendendosi all'84% dei rapporti di conto ed ad ogni forma di scoperto,
sin'anche di valuta10.
In presenza di tassi di mercato tendenzialmente in flessione, si è determinata
una marcata incidenza delle CMS sul costo complessivo del credito: nei valori
medi rilevati nelle aperture di credito, il rapporto CMS/Interessi è passato da
valori inferiori al 5% dell'inizio degli anni '90, al 16% nel '97 e al 30% nel
'09.
Si è venuto perdendo ogni elemento di rispondenza del prezzo del servizio al
costo sopportato dalla banca11.
L'intermediario gestisce la liquidità necessaria sulla base di previsioni
riferite all'intero aggregato della clientela, compensando le posizioni a
debito con le posizioni a credito e reperendo/impiegando il saldo risultante:
l'esigenza di pronta liquidità per il "sistema banca" è ristretta a
tale saldo, non all'universo dei fidi in essere. Se in passato la pronta
liquidità aveva costi apprezzabili connessi alla necessità di moneta fisica e
agli obblighi di riserva, l'evoluzione subita dalla normativa e
dall'organizzazione del mercato monetario, congiunta alla notevole flessione
dei tassi, rende per le banche l'onere in parola assai modesto: alla
disponibilità non corrisponde più la fisicità e il canale telematico, di
regola, rende il reperimento/impiego dei fondi ai tassi di mercato pressoché
immediato. D'altra parte la disponibilità a erogare prontamente il fido
concesso è frequentemente unita alla prerogativa che la banca si riserva di
revocare, in tutto o in parte, il fido stesso unilateralmente e
immediatamente12: tale circostanza, congiuntamente allo jus variandi,
ridimensiona apprezzabilmente il servizio di pronta disponibilità dei fondi,
tutelando la banca da eventualità che possono rendere inesigibile il credito
e/o che possono far lievitare i costi del servizio13.
A rigore tale onere potrebbe al più trovare giustificazione per fidi molto
elevati, per i quali il reperimento immediato dei fondi potrebbe presentare per
la banca qualche problema, richiedendo parallele forme di "stand by"
o "ever green" presso altri intermediari finanziari. Per la
generalità delle esposizioni correnti, l'incidenza del costo è trascurabile e
può correttamente essere ricompreso nell'insieme di oneri che accompagnano
l'istruttoria, l'aggiornamento della pratica di fido e la contabilizzazione e
gestione della posizione.
Il fronte di opposizione alla prassi bancaria di generalizzato impiego delle
CMS, per aliquote abnormi, su ogni conto risultante a debito anche per un solo
giorno, si è venuto notevolmente accrescendo. La Magistratura è venuta
assumendo nel tempo orientamenti giurisprudenziali sempre più attenti alle
circostanze di nullità delle CMS, risultando, per altro, commisurate al credito
utilizzato, in luogo dell'affidato.
Il legislatore è intervenuto recentemente con il menzionato D.L. 185/08,
convertito nella legge n. 2/09, successivamente integrato dal D.L. 78/09,
convertito nella legge n. 102/0914. Tuttavia il provvedimento, pur enucleando
le forme estreme di iniquità della Commissione, ne viene a radicalizzare,
anziché rimuovere, l'uso diffuso. Lungi dal portare chiarezza e trasparenza, il
provvedimento ha introdotto un nuovo assetto regolamentare nel quale la
Commissione commisurata all'utilizzo massimo dello scoperto viene
esplicitamente legittimata, seppur edulcorata e irregimentata; viene altresì
integrata da una seconda commissione commisurata al fido, indipendente
dall'utilizzo che di questo ne fa il cliente.
Incertezze, esigenze ed equilibri del precario quadro congiunturale sembrano
aver esercitato interferenze e pressioni nella stesura del testo di legge. Il
provvedimento appare la risultanza di un confronto fra sistema bancario e
legislatore nel tentativo di ritrovare un equilibrio - nel più generale
contesto di crisi sistemica che ha interessato il mondo finanziario in questi
ultimi anni - fra l'esigenza di non pregiudicare la delicata funzione di
intermediazione del credito, l'impellente necessità di sostenere le imprese e
la tutela e protezione dell'utente bancario.
Così la prassi delle Commissioni sul Massimo Scoperto è stata consentita e, con
un passaggio di legge, è divenuta legittima, non più censurabile dalla
Magistratura. La circostanza ricorda d'appresso le vicende che hanno portato
alla restaurazione dell'anatocismo trimestrale.
Più specificatamente, attraverso una formulazione contorta, sotto le spoglie di
una dichiarata nullità delle CMS, il menzionato articolo prevede deroghe che,
di fatto, introducono ex lege:
la Commissione di Massimo Scoperto, commisurata al saldo risultante a debito
per periodi pari o superiori a trenta giorni e in presenza di fidi;
una seconda Commissione, indicata dalla legge come "Corrispettivo per il
servizio di messa a disposizione delle somme", indipendente dall'effettivo
utilizzo, predeterminata e commisurata all'importo e alla durata del fido
accordato.
La diatriba se commisurare la commissione al fido concesso o all'ammontare
massimo utilizzato, viene dalla legge superata prevedendole entrambe. O meglio,
la norma sembra prospettare il contrario, prevedendo varie circostanze di
nullità, ma alla fine, con l'usuale patto tra le parti - all'occorrenza
prontamente recepito nel contratto di adesione sottoposto alla clientela15 -
risulta legittimamente applicabile sia la Commissione sul massimo importo
utilizzato, sia il corrispettivo sul fido accordato16.
Nel 2° comma dell'art. 2 bis della legge n. 2/09 si prevede l'inclusione delle
CMS nella verifica della soglia d'usura. Il comma in parola si limita a
stabilire che le CMS commisurate all'utilizzo assumono rilievo ai fini
dell'usura, senza fare menzione al corrispettivo commisurato al fido, che invece
non dipende dall'effettivo utilizzo. Il richiamo all'art. 1815 c.c. sembra
chiarire che, ancorché tale articolo sia collocato nel Capo dedicato al mutuo,
trovi applicazione anche ai finanziamenti in conto corrente.
Quanto accaduto alle CMS dopo la legge 108/96 non può non collegarsi alle
perplessità e contrarietà a norme amministrative di controllo dei costi del
credito, espresse più volte dall'Istituto Centrale, sia in sede di stesura
della legge antiusura che successivamente17. Per evitare che una limitazione
troppo stringente del costo del credito, ne privasse l'accesso agli
imprenditori marginali, alimentando in tal modo l'usura criminale, sono stati
diffusamente impiegati margini di flessibilità, che risultano talora eccedere
gli stessi limiti disposti dalla legge.
L'esclusione, per lungo tempo, delle CMS dal computo del tasso d'usura non è il
solo aspetto che ha destato perplessità: la distinzione fra credito erogato da
intermediari bancari e intermediari non bancari - attenuata solo nella più recente
riclassificazione - non sembra rispondere alle prescrizioni della legge 108/96,
che informa i principi di omogeneità delle categorie alla natura, all'oggetto,
all'importo, alla durata, ai rischi e alle garanzie. Ancor più sembra stridere
con il dettato dell'art. 3 della Carta Costituzionale. Un determinato tasso, se
applicato dalla banca può costituire reato, se applicato da un altro
intermediario può non costituire reato: non è certo questo lo spirito della
legge, che vuole proteggere l'utente del credito dall'usura, indipendentemente
dal soggetto che la pratica.
Il marcato divario, che si è venuto a determinare fra le soglie d'usura degli
intermediari bancari e degli altri intermediari, ha per altro favorito lo
sviluppo di finanziarie di estrazione bancaria, verso le quali è stata
indirizzata la clientela più marginale.
Le soglie d'usura, rilevate sulla base delle nuove Istruzioni emanate dalla
Banca d'Italia lo scorso agosto, ricomprendono le CMS, la remunerazione del
fido e ogni altra spesa e sono divenute operative a partire dal 1 gennaio 2010.
I valori delle soglie - a seguito delle modifiche intervenute nella metodologia
- hanno subito un apprezzabile incremento, riflettendo nel valore limite, il
marcato divario fra tassi attivi e tassi passivi, oltre che l'eccessivo gravame
di oneri e spese connesse all'erogazione del credito (Cfr. Allegato 1). Pur
tenendo conto dei crescenti oneri di vigilanza imposti alle banche, i tassi
medi praticati appaiono apprezzabilmente discosti da quelli relativi alla raccolta:
nei confronti europei l'Italia si caratterizza per l'elevata onerosità dei
servizi bancari, per la scarsa rispondenza, sia della qualità al compenso
richiesto, sia di quest'ultimo al costo sopportato dall'intermediario.
L'incidenza dei tassi di interesse e degli altri oneri e spese, risulta
apprezzabilmente più significativa per le piccole imprese e le persone fisiche,
che più dipendono per i finanziamenti dal sistema bancario, patiscono una
maggiore asimmetria informativa e scarsi margini negoziali. I presidi posti
dalle soglie d'usura, se da un lato proteggono questa fascia di operatori da
un'eccessiva onerosità del costo del credito, dall'altro possono precludere,
agli operatori marginali, l'accesso al credito. La soglia d'usura pone pertanto
un delicato equilibrio, dove gli effetti virtuosi e perversi sono connessi in
un particolare rapporto di trade-off, reso complesso e multi-variegato in
funzione della diversificazione geografica e di settore economico, oltre che
dimensionale.
La Banca d'Italia, oltre ai tassi rilevati ai sensi della legge dell'usura,
effettua altre rilevazioni, per fini diversi e con modalità differenti: tra
queste vi è anche un'apposita rilevazione trimestrale dei tassi attivi e
passivi praticati dalle banche.
Quest'ultima risulta assai dissimile dalla rilevazione ai fini di usura:
censisce solo le operazioni riferite a clienti con esposizione superiore a 75.000 e rileva sia i tassi in essere, sia quelli del periodo di
rilevazione. La rilevazione dei tassi attivi comprende la mora, le CMS e le
altre spese connesse al finanziamento, escludendo quelle relative a servizi
diversi e impiega la formula: t(%) = (competenze x 365)/Numeri computistici.
Tali aspetti rispondono compiutamente al dettato del 4° comma dell'art. 644
c.p. Pertanto indicazioni di particolare interesse possono ricavarsi dal loro
confronto con le soglie d'usura rivenienti dai decreti ministeriali. 18
Un primo aspetto che emerge dalla rilevazione dei tassi attivi è la graduale
riduzione del tasso medio al crescere della classe di fido.
La tendenza flettente del tasso medio - che si riscontra passando dalla classe
dimensionale "125.000" alla classe
dimensionale "di 25 mil.ni", fa inferire,
per classi dimensionali inferiori a 125.000 tassi medi più elevati.
Dal confronto dei tassi soglia con i tassi attivi si può inferire il delicato equilibrio che viene a svolgere il tasso soglia.
Nella Tavola della pagina seguente sono riportati i tassi attivi rilevati per
tali crediti, per fido globale accordato, rispettivamente inferiore a 125.000 per i crediti a revoca e inferiore a 250.000 per crediti autoliquidanti: nei primi si è colta la punta della regione con il massimo tasso, nei secondi quella
dell'Italia Meridionale19.
Mentre per importi di fido elevato, il valore medio dei tassi attivi è assai discosto dal valore soglia, per i fidi inferiori a 125.000, le criticità della soglia divengono
significative per il Meridione e in particolare per talune regioni.
Un'eccessiva compressione della soglia rischia di sottrarre flussi finanziari a
tali zone, dove l'indice di sofferenze è maggiore, sospingendo gli operatori
marginali verso forme di usura criminale.
2.2 I riflessi della Sentenza: aspetti giuridici, economici e metodologici
Dopo la legge n. 2/09, la Sentenza in esame, seppur tardivamente, interviene a
ripristinare un regime di legalità rimasto per lungo tempo disatteso. Le
ripercussioni, per i rapporti passati, non saranno trascurabili: meno incisive
sul piano penale, risulteranno apprezzabili sul piano civile.
Sul piano penale i numerosi procedimenti avviati nei confronti di esponenti
bancari, con l'introduzione delle CMS nel calcolo del TEG, troveranno, in più
casi, sciolto il consistente nodo dibattimentale connesso con l'elemento
oggettivo, con l'accertamento del tasso d'usura.
Per contro, sotto l'aspetto soggettivo, le motivazioni avanzate dal Gup del
Tribunale di Ascoli Piceno, prospettano circostanze, ricorrenze ed elementi
quantitativi di esubero dai tassi soglia che - anche in una stretta
applicazione del portato letterale dell'art. 644 c.p. - si riscontrano
frequentemente nelle condizioni di conto applicate dalle banche nell'ultimo
decennio.
A parte sporadici casi di intermediari bancari, le cui condizioni praticate nel
corso degli anni risultano assai discoste dai limiti dell'art. 644 c.p., la
parte prevalente delle banche si è attenuta alle indicazioni riportate nella
Circolare della Banca d'Italia, rispettando il dettato del 2° comma dell'art. 3
dei Decreti Ministeriali: "Le banche e gli intermediari finanziari, al
fine di verificare il rispetto del limite di cui all'art. 2, comma 4, della
legge 7 marzo 1996, n. 108, si attengono ai criteri di calcolo delle
"istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi
della legge sull'usura" emanate dalla Banca d'Italia".
Per tali intermediari, il ricorrere di circostanze analoghe a quelle considerate
nella Sentenza del Gup di Ascoli Piceno - riconosciuta dalla Cassazione
correttamente impostata e congruentemente motivata - li preserverà
significativamente da possibili ripercussioni penali. Degli elementi presi in
considerazione nella menzionata Sentenza, la "minima entità" e
"l'episodicità" del superamento del tasso soglia possono al più
costituire elementi attenuanti, mentre dirimenti appaiono proprio la presenza
delle indicazioni della Banca d'Italia e la menzionata prescrizione del 2°
comma dell'art. 3 dei Decreti Ministeriali, che vengono a costituire
"granitici" elementi, che avvalorano l'insussistenza della
consapevolezza e volontà di porre in essere una condotta usuraria.
Se gli esponenti bancari potranno essere preservati, per i rapporti passati, da
responsabilità penali, per carenza dell'elemento soggettivo del reato, per i
rapporti futuri dovranno farsi carico di una più attenta responsabilità. La
chiarificazione apportata dalla Cassazione esaurisce, in buona parte, ogni
margine soggettivo di errore e scusabilità. "L'attività bancaria nel suo
complesso, quale comprensiva dell'esercizio del credito e della raccolta del
risparmio(si veda in particolare il D.L.vo n. 385/93) risulta disciplinata in
modo tale da configurare non solo una delle tante forme di esercizio di
impresa, già di per sé sottoposto a particolari forme di controllo, ma
soprattutto, proprio in quanto riservata in via esclusiva agli istituti di
credito ed in conformità al dato (spesso trascurato) della tutela costituzionale
del risparmio di cui all'art. 47 Cost. predisposta a favore della collettività,
un 'servizio' per il pubblico con tipiche forme di autorizzazione, di vigilanza
e di 'trasparenza'; ne deriva che i profili di responsabilità nell'espletamento
di tale attività vanno individuati e, ove sussistenti, sanzionati in conformità
all'elevato grado di professionalità richiesto.". (Cassazione, Sez. I
Civile, Sentenza m. 2058 del 23/2/00)
Sul piano civile la Sentenza in parola è suscettibile di generare un'ulteriore
ondata di ricorsi alla Magistratura, già ricolma dell'ampia messe di vertenze
anatocistiche che - a distanza di oltre un decennio dalle note Sentenze della
Cassazione del '99 - ancora occupano ed impegnano i Tribunali.
Nel corso di oltre un decennio, ad un insieme non trascurabile di rapporti
bancari sono state praticate condizioni di conto prossime ai limiti di soglia,
stabilito per gli interessi dai decreti ministeriali e indicato per le CMS
dalla Circolare della Vigilanza del dicembre '05. Per questi rapporti, a
seguito dell'orientamento espresso dalla Cassazione, le condizioni praticate
risulteranno usurarie, suscettibili di rimborsi significativi, in funzione
della durata, dell'entità, dello scoperto e delle aliquote di CMS praticate.
Nella determinazione dell'importo dei rimborsi, una rilevanza non trascurabile
assumerà il tasso di sostituzione che verrà impiegato nei trimestri nei quali
si riscontra l'usura.
Successivamente alla legge 106/96, l'interpretazione autentica fornita dalla
legge 24/01, aveva precisato: "Ai fini dell'applicazione dell'art. 644 del
codice penale e dell'art. 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono
usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento
in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo,
indipendentemente dal momento del loro pagamento.".
Conseguentemente, se l'accertamento di condizioni debordanti la soglia d'usura
è riscontrabile all'atto del contratto, posto in essere dopo l'entrata in
vigore della legge 108/96, si ritiene conseguente l'applicazione dell'art. 1815
c.c. e l'annullamento degli interessi.
Se, al contrario il superamento della soglia interviene successivamente al
momento del contratto, sia perché il contratto è precedente all'entrata in
vigore della legge 108/96, sia in conseguenza di successive riduzione dei
valori soglia, si ritiene applicabile la riduzione del tasso di interesse al
valore corrispondente al tasso soglia di volta in volta rilevato20.
Dottrina e giurisprudenza hanno ritenuto applicabile detti principi non
soltanto al contratto di mutuo, ma a tutti i contratti di credito21.
Un problema interpretativo si pone quando il superamento della soglia
interviene, non a seguito della riduzione della stessa, bensì a seguito della
variazione delle condizioni praticate dalla banca. Per i contratti bancari, che
a norma dell'art. 118 del T.U.B. D. L. 385/93 prevedono la facoltà della banca
di variare unilateralmente, previa comunicazione, il tasso di interesse e le
altre condizioni, una parte della giurisprudenza ritiene che la valutazione
dell'usurarietà vada effettuata, non con riferimento alla pattuizione
originaria, ma al momento di ogni singola variazione intervenuta nel corso del
rapporto.
Anche nella circostanza che la riduzione sia limitata al valore della soglia, i
recuperi possono assumere valori apprezzabili, sino ad un massimo di oltre il
30% delle competenze addebitate.
Nella Tavola qui di seguito riportata, sono indicati, distintamente per ciascun
trimestre, sino a tutto il '09, la percentuale di recupero massimo delle
competenze addebitate, che si consegue nel caso in cui le condizioni praticate
dall'intermediario siano state poste al limite, pari a 1,5 volte il TEGM e le
CMS rilevati dalla Banca d'Italia.
L'effettivo recupero dipenderà altresì dalla formula di calcolo impiegata nella
verifica del rispetto delle soglie d'usura, risultando di fatto disconosciuta
la metodologia indicata dalla Banca d'Italia nella menzionata Circolare del
'05, che attraverso l'introduzione di un'ulteriore soglia per le CMS, mirava a
temperare un impiego sconsiderato di tale commissione.
Nella perizia richiamata in Sentenza - nel primo conteggio, fatto proprio dal
Gup - in un stretta applicazione letterale dell'art. 644 c.p., il CTU ha
rapportato semplicemente l'intero aggregato di interessi, commissioni e spese
al credito medio concesso nel trimestre, impiegando l'usuale formula
finanziaria (TAEG).
Non esistevano, al momento della perizia, algoritmi diversi e riconosciuti, né
poteva il CTU arbitrariamente integrare o modificare quello impiegato nelle
Istruzioni della Banca d'Italia.
Nell'agosto '09, con le nuove Istruzioni, la Banca d'Italia ha introdotto
nell'algoritmo di calcolo sia le CMS che la remunerazione per la messa a
disposizione dei fondi22. In tale algoritmo, tuttavia, si viene a stabilire una
diversa aggregazione di interessi e CMS, i primi rapportati al credito, le
seconde, congiuntamente alle altre spese e remunerazioni, rapportate
all'accordato. Nella differenziazione dei rapporti, l'Organo di vigilanza ha
ritenuto di dare rilievo distinto e separato alle due classi di costo.
Appare pertanto corretto e congruente con l'evoluzione intercorsa nella
normativa secondaria che, nella verifica del rispetto delle soglie d'usura,
anche per i periodi precedenti, si impieghi l'algoritmo della Banca d'Italia,
ricomprendendo le CMS nel secondo termine del rapporto, come integrato nelle
nuove Istruzioni dell'agosto '09. L'impiego del TAEG o di un diverso algoritmo
di calcolo risulterebbe arbitrario, difforme dalla scelta operata dal
competente organo tecnico-amministrativo.
La Sentenza della Cassazione si è soffermata diffusamente sulla procedura
amministrativa a cui fa rimando il precetto penale, considerando anche le nuove
Istruzioni di calcolo dei tassi per la determinazione delle soglie d'usura. La
censura operata dalla Cassazione ha riguardato la sola esclusione delle CMS,
non l'algoritmo di calcolo impiegato dalla Banca d'Italia nelle
"Istruzioni", che risulta rientrare nella discrezionalità attribuitale
dalla norma penale parzialmente in bianco.
Certamente, anche impiegando la formula impiegata dalla Banca d'Italia nelle
nuove Istruzioni di Vigilanza, non si potrà pervenire a confronti omogenei:
permarrà la discrasia che, mentre la formula del TEG calcolata per la verifica
d'usura dovrà ricomprendere le CMS, il TAEG di riferimento, che è stato
pubblicato, volta per volta, dal Ministero dell'Economia, non include dette
Commissioni. L'apprezzabile divario imputabile alla disomogeneità è
suscettibile di creare nuove iniquità, questa volta in direzione opposta, con
incrementi del contenzioso ed ulteriore deterioramento dell'immagine
dell'operatore bancario.
Tali circostanze e valutazioni suggeriscono un'attenta riflessione sulla
possibilità che, alla luce dell'orientamento assunto dalla Cassazione, la Banca
d'Italia possa procedere a ricostruire le serie storiche dei TEGM,
ricomprendendo nella formula di calcolo le CMS, riportate in calce alla tabella
pubblicata trimestralmente dai Decreti ministeriali. I dati trasmessi dalle
banche nel corso del tempo potrebbero consentire di ricostruire, seppur con
algoritmi di stima ed apprezzamento, i valori storici dei TEGM, comprensivi
nella seconda frazione della formula dei valori delle CMS. La ricostruzione porterebbe
ad una lievitazione dei TEGM storici, tali da ridimensionare apprezzabilmente
il potenziale contenzioso insito nella menzionata Sentenza della Cassazione.
Rientrando l'algoritmo di calcolo nella valutazione tecnica, rimessa dalla
legge 108/96 all'organo amministrativo, una sua revisione, nel rispetto delle
indicazioni prospettate dalla Sentenza, potrebbe essere realizzata attraverso
un apposito intervento del Ministero dell'Economia.
2.3 Le nuove istruzioni della Banca d'Italia
Nelle nuove Istruzioni per la rilevazione delle soglie d'usura, la Banca
d'Italia ha preferito mantenere ed integrare la formula del TEG già utilizzata
in precedenza, in luogo di impiegare la formula del TAEG prevista da Direttive
europee, decreti ministeriali e norme bancarie23.
Si viene a determinare un divario fra il costo del credito calcolato sulla base
degli ordinari principi finanziari (TAEG) e il costo del credito misurato con
la formula del TEG, nella misura in cui il credito utilizzato si discosta dal
fido.
Sia per il cliente che per la banca, più che il TEG, assume un rilievo
assorbente il valore del TAEG, che costituisce specularmente per l'uno il costo
per l'altra il ricavo.
Il mantenimento della formula del TEG nelle Istruzioni per la rilevazione delle
soglie d'usura è stato dettato dalla necessità di non generare tassi soglia
molto elevati, derivanti da conti di "liquidità" con utilizzo medio
molto ridotto rispetto all'affidamento.
Con il correttivo posto nell'algoritmo, si è introdotta per i conti affidati
una sorta di franchigia: gli oneri connessi al credito non sono suscettibili,
da soli, di determinare forme d'usura. Al contrario, con l'ordinaria formula
del TAEG, un modesto utilizzo del fido, appesantito da tali oneri, condurrebbe
facilmente a tassi superiori a qualsiasi soglia.
Per un fido interamente utilizzato, il TAEG coincide con il TEG: al decrescere
del credito utilizzato rispetto al fido concesso, il TAEG tende a sopravanzare
il TEG, raggiungendo multipli dello stesso quando il credito utilizzato scende
su valori molto bassi rispetto al credito accordato.
Certamente nei casi di modesto e modestissimo utilizzo del fido, risulterà
assai stridente il divario tra il valore del TAEG e del TEG. Con le modifiche
introdotte viene, in qualche modo, ridimensionato il servizio di gestione della
liquidità, rimesso implicitamente alla banca con l'apertura di credito: ora
l'operatore economico, per non incorrere in onerose penalizzazioni di costo,
dovrà prestare una maggiore attenzione alle proprie esigenze di liquidità,
ragguagliando continuamente alle stesse il fido richiesto alla banca.
Nel nuovo assetto che si è venuto determinando, dopo l'intervento legislativo
del gennaio '09, integrato dal provvedimento dell'agosto dello stesso anno, per
la banca risulta conveniente applicare la remunerazione commisurata al fido, in
luogo delle CMS commisurate al massimo utilizzo nel trimestre.
Ad esempio, con una soglia d'usura del 12,77%, anche con una Commissione sul
Massimo Scoperto dell'1,25% trimestrale, la riduzione del tasso di interesse
indotta dal rispetto della soglia, porterebbe - rispetto alla remunerazione
pari allo 0,50% del fido - a tassi effettivi annui significativamente inferiori
con il ridursi del margine di utilizzo: il divario comincia a divenire apprezzabile
al di sotto del 50% di utilizzo del fido.
Come emerge dalla tabella sopra riportata, una remunerazione pari allo 0,50%
del fido comporta un beneficio generalmente maggiore di quanto la banca
percepirebbe con la Commissione di Massimo Scoperto. Occorre tuttavia
considerare che l'attuale remunerazione dello 0,50% commisurato al fido, è
onnicomprensiva di ogni costo collegato al credito concesso: diversamente con
la Commissione sul massimo scoperto, il testo della legge n. 2/09 lascerebbe
margini per altre spese collegate al fido.
Non molte banche si sono orientate - per i conti affidati - verso la
tradizionale Commissione di Massimo Scoperto, con il dovuto correttivo
introdotto dalla legge n. 2/09. La generalità degli istituti bancari ha fatto
ricorso, con le più singolari terminologie, a forme di remunerazione per la
messa a disposizione dei fondi, per lo più posizionate su valori assai prossimi
al massimo consentito dello 0,50% trimestrale.
Appare alquanto anacronistico, con l'Euribor al di sotto dell'1%, un prelievo
annuo del 2,16% (tasso equivalente allo 0,50% trimestrale), ancor prima
dell'erogazione del credito, per un servizio di pronta liquidità che, con
l'informatizzazione dei mercati, presenta per la banca un costo assai modesto.
Né ci si può attendere, con gli attuali condizionamenti al trasferimento dei
conti, forme di concorrenza che possano calmierare tale costo.
La rilevazione sull'applicazione delle CMS, curata dalla Banca d'Italia lo
scorso settembre, ha posto in luce criticità, incertezze interpretative,
carenza di trasparenza e scarsa comparabilità: un ulteriore provvedimento
legislativo è stato auspicato e proposto al Ministero dell'Economia.
3. CONSIDERAZIONI FINALI
Nel modello di conduzione bancaria, varato negli anni '90, incentrato sulla
crescita dimensionale e rivolto esclusivamente all'efficienza organizzativa,
produttiva ed economica, gli obiettivi di budget hanno fatto spesso premio
sulle esigenze ed interessi della clientela. La fidelizzazione della clientela
è stata perseguita e conseguita surrettiziamente con lacci e laccioli che solo
recentemente, con mirati provvedimenti legislativi, si viene tentando di
sciogliere.
Nel passaggio dalla concezione pubblicistica dell'attività bancaria alla
concezione privatistica, sono stati acquisiti apprezzabili margini di
efficienza economica e di confronto con gli operatori internazionali, ma si
sono sacrificati a tali obiettivi aspetti di rilievo che hanno seriamente
pregiudicato gli stessi interessi pubblici protetti. La peculiare funzione di
collegamento fra risparmio e sviluppo, giustifica la speciale disciplina posta
a protezione e tutela dell'attività bancaria, ma, nel contempo, rende più
aberranti comportamenti che ostacolano e travisano la stessa funzione a cui è
preposto l'intermediario bancario e finanziario.
L'Organo di Vigilanza, proteso a presidiare la stabilità dell'intermediario, ha
esplicato sostanziali interventi volti a rafforzare la patrimonializzazione
degli intermediari bancari, ma ha rivolto deboli misure ed inefficaci richiami
ad un più corretto e trasparente rapporto con il cliente: nel corso degli anni,
nel trade-off efficienza/trasparenza, anche i rapporti con la clientela sono
stati asserviti alla stabilità dell'intermediario, perseguita sotto il profilo
economico, trascurando e logorando oltre misura il rapporto fiduciario
banca-cliente, costruito nei decenni precedenti.
Si è venuti assistendo ad un diffuso e preordinato abuso del diritto: nel
rispetto più o meno formale dei limiti di legge, si sono venuti a perseguire
obiettivi del tutto difformi da quelli per i quali la legge ha riconosciuto
speciali diritti all'intermediario bancario.
Quando poi il legislatore del '96 ha posto limiti operativi e presidi penali ai
tassi bancari di remunerazione del credito, grazie a provvedimenti
amministrativi di dubbia chiarezza, si è potuto liberamente operare con forme
surrogatorie di remunerazione, per lo più riconducibili alle Commissioni di
Massimo Scoperto, oltre ad una proliferazione di spese di scarso contenuto
funzionale.
La chiara ed inequivocabile formulazione dei limiti dell'usura, introdotta
dalla legge 108/96, è risultata completamente stravolta nella pratica
operativa, sino a prevedere una Commissione soglia, distinta e separata dalla
soglia d'interesse, come se i due oneri non attenessero congiuntamente allo
stesso credito.
L'art. 2 bis della legge n. 2/09, nell'articolato quanto contorto testo
approvato, più che una ponderata mediazione fra stabilità dell'intermediario e
tutela del cliente, sembra esprimere un sofferto confronto fra rapporti di
forza: negli aspetti sostanziali non risulta scalfita la posizione dominante
dell'operatore bancario nel rapporto negoziale con il cliente: al contrario si
consolida, con l'introduzione della liceità di forme surrettizie di
remunerazione, la cui dimensione rimane avulsa da concrete giustificazioni di
servizio.
Assai debole appare l'intervento calmieratore operato con il D.L.
"anticrisi" (185/08) che ha ricondotto al 2% la percentuale annua
massima di commissione. In Francia, dove viene impiegata un'analoga commissione
sul massimo scoperto, la misura media comunicata dalla Banca di Francia lo
scorso 30 giugno '09, è risultata dello 0,06% mensile, corrispondente allo 0,7%
annuale, contro un valore dello 0,65% trimestrale, corrispondente al 2,6%
annuale, comunicato negli stessi giorni dalla Banca d'Italia.
Come in altre recenti vicende che hanno interessato i rapporti fra Banca e
clientela, l'impiego distorto delle prerogative speciali riservate
all'intermediario bancario non ha riguardato casi singoli e sporadici, bensì ha
assunto - come nel caso dei titoli Argentina, Cirio, Parmalat e, da ultimo, gli
swap - le connotazioni generali di una "mattanza".
I tribunali sono, da lungo tempo, ricolmi di vertenze, avanzate da operatori
economici e privati cittadini, che richiedono, nei rapporti bancari, un
puntuale rispetto dei principi normativi, bancari e finanziari. Troppo spesso i
comportamenti dell'operatore bancario occupano ed impegnano la Magistratura,
chiamata - non per singoli accadimenti ma per circostanze generalizzate - a
surrogare e colmare carenze istituzionali.
Nel corso dell'ultimo decennio rilevante è risultato l'intervento surrogatorio
della Magistratura: la cura e l'attenzione mostrata dalla giurisprudenza
all'equilibrio e correttezza dei rapporti fra banca e cliente si è
apprezzabilmente accresciuta.
Più volte il legislatore è intervenuto a correggere e modificare assetti
contrattuali e posizioni giurisprudenziali. Tuttavia tali interventi, nel
confronto e tensione fra opposte esigenze, hanno determinato talora confusioni
e spunti di conflittualità ulteriore: il ripristino dell'anatocismo
trimestrale, ad opera del D. Lgs. n. 342/99 e della successiva Dilibera CICR
9/2/00, nonché l'articolata struttura di determinazione delle soglie d'usura,
introdotte con la legge 108/96 e l'intervento integrativo operato dalla legge
n. 24/01, come anche il menzionato intervento operato sulle C.M.S. con il
recente art. 2 bis della legge n. 2/09 e il successivo provvedimento
legislativo n. 102/09, non sembrano aver apportato concreti elementi di
riequilibrio.
L'opera surrogatoria della Cassazione inevitabilmente interviene tardi, spesso
a distanza di molti anni, quando prassi scorrette e comportamenti impropri
risultano radicati e diffusi all'intero sistema, con rimarchevoli ripercussioni
sul corpo sociale e lo sviluppo economico del paese.
Solo più recentemente la Banca d'Italia ha avviato un deciso indirizzo di
vigilanza volto a ristabilire comportamenti informati all'etica, rispetto e
trasparenza nei rapporti con la clientela: iniziative ed interventi vengono
gradualmente incidendo nell'assetto organizzativo e normativo degli
intermediari bancari.
Si avverte l'esigenza di principi e valori che devono essere acquisiti nella
cultura bancaria: più che intrusivi interventi di regolamentazione, si avverte
l'esigenza di un'emancipazione dell'intermediario bancario verso forme di
compliance che pervadano ed informino le scelte aziendali, in una responsabile
consapevolezza della funzione pubblica assolta.
1) Nella Sentenza della Cassazione si impiega impropriamente il termine TEG per
riferirsi al tasso calcolato ai fini della verifica dell'usura. Di fatto la
verifica è stata curata dal CTU impiegando l'usuale formula del TAEG, diversa
da quella del TEG, indicata dalla Banca d'Italia nelle Istruzioni per la
rilevazione dei Tassi Effettivi globali Medi ai sensi della legge sull'usura
(Cfr. Tribunale di Ascoli Piceno, Sentenza n. 117 del 9/7/09, depositata il
23/7/09, A. Panichi).
2) Le parti civili lamentavano che, una volta esclusa la sussistenza
dell'errore sul fatto, appariva illogica e contraddittoria l'esclusione
dell'elemento soggettivo dal momento che gli imputati, in piena consapevolezza,
avevano applicato i tassi usurari.
La Cassazione, con riferimento alla natura della sentenza di proscioglimento ex
art. 425 c.p.p., ha ribadito come la regola di giudizio, che governa la
sentenza di non luogo a procedere emessa dal Gup all'esito della fase
dell'udienza preliminare è quella inerente alla prognosi di non evoluzione in
senso favorevole all'accusa del materiale probatorio raccolto. Solo una
prognosi di inutilità del dibattimento relativa alla evoluzione, in senso
favorevole all'accusa, del materiale probatorio raccolto - e non un giudizio
prognostico in esito al quale il giudice pervenga ad una valutazione di
innocenza dell'imputato - può condurre ad una sentenza di non luogo a
procedere.
La Cassazione non ha ravvisato, nella motivazione della sentenza, alcun vizio
di illogicità o di contraddittorietà per il fatto che il Gup ha escluso la
configurabilità dell'errore di diritto scusabile. "Infatti se la
sussistenza di un errore di diritto scusabile esclude sempre il dolo in testa
all'agente, esonerando il giudice da ogni ulteriore approfondimento in ordine
all'elemento soggettivo del reato, una volta escluso l'errore scusabile, non
per questo viene meno il dovere di verificare in concreto la sussistenza
dell'elemento soggettivo. Nella fattispecie, tale verifica è stata puntualmente
effettuata dal Gup, con argomentazioni prive di vizi logici che sfuggono ad
ogni censura in questa sede.".
3) La Sentenza richiamata ha respinto l'eccezione di illegittimità
costituzionale dell'art. 644 c.p. per violazione dell'art. 3, 25 e 41 della
Costituzione ritenendo che la legge 108/96 fissa "limiti e criteri
analitici e circoscritti al punto da rappresentare vincoli sufficienti a
restringere la discrezionalità della pubblica amministrazione nell'ambito di
una valutazione strettamente tecnica e, come tale, da ritenersi idonea a
concorrere, nel pieno rispetto del principio della riserva di legge in materia
penale, alla precisazione del contenuto della norma incriminatrice.".
4) La menzionata discrasia fra il servizio prestato e la metodologia di calcolo
della Commissione non era passata inosservata alla Suprema Corte di Cassazione
la quale già nel 2002 (n.11772/02) aveva puntualmente precisato: "o tale
commissione è un accessorio che si aggiunge agli interessi passivi - come
potrebbe inferirsi anche dall'esser conteggiata, nella prassi bancaria, in una
misura percentuale dell'esposizione debitoria massima raggiunta, e quindi sulle
somme effettivamente utilizzate, nel periodo considerato - che solitamente è
trimestrale - e dalla pattuizione della sua capitalizzazione trimestrale, come
per gli interessi (...), o ha una funzione remunerativa dell'obbligo della
banca di tenere a disposizione dell'accreditato una determinata somma per un
determinato periodo di tempo, indipendentemente dal suo utilizzo, come sembra
preferibile ritenere anche alla luce della circolare della Banca d'Italia
dell'1/10/96 e delle successive rilevazioni del c.d. tasso soglia, in cui è
stato puntualizzato che la commissione di massimo scoperto non deve essere
computata ai fini della rilevazione dell'interesse globale di cui alla legge n.
108/96 ed allora dovrebbe essere conteggiata alla chiusura definitiva del
conto".
5) Cfr. Ferro Luzzi, Ci risiamo a proposito dell'usura e della commissione di
massimo scoperto, in Giur. Comm. ,I, 2006; Ferri, Apertura di credito, in Enc.
Dir., I, Milano 1958.
6) La sentenza richiamata, con riferimento alle CMS, aveva avuto modo di
precisare la funzione di "remunerazione accordata alla banca per la messa
a disposizione di fondi a favore del correntista indipendentemente
dall'effettivo prelevamento della somma".
7) Il 2° comma dell'art. 2 bis del D.L. 185/08, convertito nella legge n. 2/09,
coglie tale distinzione, circoscrivendo solamente agli oneri e spese dipendenti
dall'effettiva durata dell'utilizzo dei fondi le poste da ricomprendere nel
calcolo dell'usura. La Banca d'Italia, tuttavia, nelle nuove Istruzioni per la
rilevazione dei tassi ai fini dell'usura, rimanendo aderente alla funzione
operativamente svolta nel tempo da tale remunerazione, ricomprende sia le CMS
che la remunerazione per il fido, nel calcolo del TEG.
8) Con uno schema complesso e farraginoso, in tale nota si propone di
confrontare l'aliquota delle CMS applicate con il valore soglia riveniente
dall'aliquota delle CMS, riportata in calce alla Tavola dei tassi pubblicata
nei D.M del Ministero dell'Economia, maggiorata del 50%, aggiungendo
l'eventuale esubero da tale soglia, agli interessi da porre in confronto con la
soglia d'usura, dedotta dai predetti decreti.
Lo schema suggerito, a parte la surrettizia introduzione di una soglia per le
CSM, non prevista dalla legge, presenta vistose incongruenze, sotto l'aspetto
sia tecnico che giuridico. Tra l'altro, lo schema conduce, a parità di costo
del credito, definito nei termini dell'art. 644, 4° comma, a differenti
conclusioni, in merito alla usurarietà o meno, a seconda delle componenti che
determinano il costo stesso. Un esempio può essere di ausilio: se per la
categoria "apertura di credito in c/c" la soglia d'usura del tasso di
interesse è pari al 10%, l'applicazione di un tasso di interesse all'11%, senza
alcuna CMS, risulta usurario, mentre l'applicazione di un tasso di interesse
del 10% e di una CMS trimestrale dell'1% non risulterebbe usuraria - secondo le
indicazioni fornite nella nota della Banca d'Italia - se la C.M.S. media
rilevata nel trimestre fosse dello 0,75% (soglia 0,75%*1,5=1.125%). Si osserva
che, in questa seconda circostanza, il tasso di interesse, definito nei termini
dell'art. 644, 4° comma, in ragione d'anno, risulterebbe marcatamente più
elevato (ben maggiore del 14,00%). E' evidente il discrimine: l'usurarietà
verrebbe a dipendere dalla composizione e natura degli oneri posti a carico del
debitore, anziché dall'ammontare rapportato al credito.
9) La legge 108/96 ha modificato sostanzialmente il concetto di usura: in una
nuova e più ampia accezione si è inteso presidiare, oltre alle forme classiche
in cui si esplicita il fenomeno, anche forme di usura che perseguono,
attraverso l'esercizio legale del credito, interessi diversi e opposti al
progresso dell'economia nazionale. La Suprema Corte di Cassazione così si è
espressa nella sentenza n. 20148 del 18 marzo 2003: "(...) E' noto come, a
seguito della riforma del 1996, la fattispecie incriminatrice delineata
dall'art. 644 c.p., sia stata caratterizzata dalla determinazione legale
dell'interesse usurario e dal correlativo abbandono di quell'etereo parametro
rappresentato dall'approfittamento dell'altrui stato di bisogno, iscritto nella
originaria struttura del reato quasi come un elemento indicatore di una
condizione di "minorata difesa" sul piano economico atta a perturbare
una effettiva libertà di autodeterminazione del soggetto; al tempo stesso, ne è
risultata espunta, dalla ipotesi di base, l'altrettanto vaga nozione di
condizione di "difficoltà economica o finanziaria" tipizzante la
fattispecie di usura impropria di cui all'art. 644 bis c.p., aggiunto all'art.
11 quinquies, comma 2, del d.l. n. 306 del 1992 e poi abrogato dall'art. 1,
comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108. Nella attuale formulazione, dunque,
la eliminazione dell'estremo dell'abuso e della correlativa condizione dello
stato di bisogno rappresenta indubbiamente l'aspetto di maggior risalto
scaturito dalla riforma, posto che, agli effetti della rilevanza penale, ciò
che conta è l'oggettivo superamento della soglia oltre la quale l'interesse o
il vantaggio promesso o dato viene ad assumere - secondo una valutazione legale
tipica - il carattere usurario. Una scelta legislativa dunque dalla quale
traspare l'evidente intento di delineare la disciplina della usura in chiave
tendenzialmente oggettiva, caratterizzando la fattispecie come una violazione
del rapporto di adeguatezza delle prestazioni, secondo parametri predefiniti ed
obiettivi che necessariamente non possono non tener conto delle leggi di
mercato e del variabile andamento dei tassi che da esse conseguono. Attraverso
l'abbandono del tradizionale requisito per così dire soggettivistico
dell'abuso, e la sua sostituzione con il rilievo del tutto prevalente che nella
struttura della fattispecie finisce per assumere il requisito - tutto economico
- della sproporzione tra la prestazione del mutuante e quella del mutuatario,
la prospettiva della tutela sembra dunque essersi spostata dalla salvaguardia
degli interessi patrimoniali del singolo e, se si vuole, dalla protezione della
personalità del soggetto passivo, verso connotazioni di marcata
plurioffensività, giacchè accanto alla protezione del singolo, vengono
senz'altro in gioco anche - e forse soprattutto - gli interessi collettivi al
corretto funzionamento dei rapporti negoziali inerenti alla gestione del
credito e alla regolare dei mercati finanziari".
10) La distorsione è arrivata ad addebitare le Commissione anche quando la
banca finanzia momentanei scoperti di conto, impiegando le stesse disponibilità
del cliente, in precedenza versate, già introitate, ma non ancora riconosciute
come "valuta" nel conto del medesimo: in tali circostanze il credito
è solo apparente.
11) Nell'intervento del Governatore all'Assemblea ordinaria dell'ABI
dell'11/7/07, le CMS è stata definita: "un istituto poco difendibile sul
piano della trasparenza e dell'efficienza, tanto che alcune banche lo hanno già
soppresso". Oltre che sul piano della trasparenza e dell'efficienza,
l'istituto è divenuto poco difendibile anche sul piano giuridico: diversi
Tribunali hanno censurato l'impiego delle CMS, per assimilazione agli
interessi, per assenza di causa, per indeterminatezza della funzione di
calcolo.
12) L'art. 1845 c.c. prevede che il recesso sospenda immediatamente l'utilizzo
del credito, ma che la banca debba concedere un termine di almeno quindici
giorni per la restituzione delle somme utilizzate; di fatto, il "salvo
patto contrario" previsto nel 1° comma dell'articolo, ha consentito alle
banche di inserire la previsione contrattuale di recesso in qualsiasi momento,
anche con comunicazione verbale, ancorché l'apertura di credito sia concessa a
tempo indeterminato e con l'obbligo del correntista, mediante preavviso di un
giorno, alla restituzione del credito.
13) Tale forma di finanziamento, tipica del sistema italiano, è tra le più
onerose per l'impresa e costituisce il 30% dei finanziamenti erogati dal
sistema bancario, contro il 10% degli altri paesi.
14) Ulteriori disposizioni concernenti i contratti bancari.
1. Sono nulle le clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di
massimo scoperto se il saldo del cliente risulti a debito per un periodo
continuativo inferiore a trenta giorni ovvero a fronte di utilizzi in assenza
di fido. Sono altresi' nulle le clausole, comunque denominate, che prevedono
una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a
favore del cliente titolare di conto corrente indipendentemente dall'effettivo
prelevamento della somma, ovvero che prevedono una remunerazione accordata alla
banca indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da
parte del cliente, salvo che il corrispettivo per il servizio di messa a
disposizione delle somme sia predeterminato, unitamente al tasso debitore per
le somme effettivamente utilizzate, con patto scritto non rinnovabile
tacitamente, in misura onnicomprensiva e proporzionale all'importo e alla
durata dell'affidamento richiesto dal cliente e sia specificatamente
evidenziato e rendicontato al cliente con cadenza massima annuale con
l'indicazione dell'effettivo utilizzo avvenuto nello stesso periodo, fatta
salva comunque la facolta' di recesso del cliente in ogni momento.
L'ammontare del corrispettivo onnicomprensivo di cui al periodo precedente non
puo' comunque superare lo 0,5 per cento, per trimestre, dell'importo
dell'affidamento, a pena di nullita' del patto di remunerazione. Il Ministro
dell'economia e delle finanze assicura, con propri provvedimenti, la vigilanza
sull'osservanza delle prescrizioni del presente articolo..
2. Gli interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti dalle clausole,
comunque denominate, che prevedono una remunerazione, a favore della banca,
dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del
cliente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono comunque rilevanti ai fini dell'applicazione
dell'articolo 1815 del codice civile, dell'articolo 644 del codice penale e
degli articoli 2 e 3 della legge 7 marzo 1996, n. 108. Il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, emana disposizioni
transitorie in relazione all'applicazione dell'articolo 2 della legge 7 marzo
1996, n. 108, per stabilire che il limite previsto dal terzo comma
dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono usurari,
resta regolato dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto fino a che la rilevazione del tasso
effettivo globale medio non verra' effettuata tenendo conto delle nuove
disposizioni.
3. I contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto sono adeguati alle disposizioni del presente
articolo entro centocinquanta giorni dalla medesima data. Tale obbligo di
adeguamento costituisce giustificato motivo agli effetti dell'articolo 118,
comma 1, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui
al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.
15) Da oltre 50 anni le Norme Bancarie Uniformi presidiano e tutelano
l'operatore bancario attraverso contratti uniformi a cui il cliente non può che
aderire. Con il "salvo che" o il "salvo patto contrario",
previsto nelle norme di legge - e il declamato intento di voler rispettare la
libera volontà delle parti, al più richiamandosi alla trasparenza a tutela del
contraente più debole - sono passate indisturbate, nei contratti bancari,
rilevanti vessazioni.
16) Un'indagine curata successivamente ha accertato una frangia di banche,
seppur modesta, che hanno colto tempestivamente questa doppia opportunità.
17) Serie e circostanziate preoccupazioni erano state sollevate sui riflessi
che la legge avrebbe sortito sull'assetto del credito. Lo stesso Governatore
della Banca d'Italia, ma anche autorevoli esperti del settore, avevano
paventato effetti distorsivi che sarebbero potuti derivare dal provvedimento.
E' noto che, con l'ampia eterogeneità di rischio del credito che caratterizza
sia il territorio che i comparti produttivi del paese, uno stretto limite al
tasso di interesse è suscettibile di emarginare dal credito un ampio numero di
imprese, alimentando in tal modo le diverse e più gravi forme di usura
criminale.
19) Nella Circolare n. 139 del giugno '04, la Banca d'Italia definisce le
menzionate categorie di credito.
Rischi a revoca. Vi confluiscono le aperture di credito in conto corrente
concesse per elasticità di cassa - con o senza una scadenza prefissata - per le
quali l'intermediario si sia riservato la facoltà di recedere indipendentemente
dall'esistenza di una giusta causa.
Rischi autoliquidanti. Vi confluiscono le operazioni caratterizzate da una
fonte di rimborso predeterminata. Si tratta di finanziamenti concessi per
consentire alla clientela l'immediata disponibilità di crediti non ancora
scaduti vantati nei confronti di terzi e per i quali l'intermediario segnalante
ha il controllo sui flussi di cassa. Vi rientrano pertanto: anticipi s.b.f.;
anticipi su fatture e documenti commerciali; anticipi per operazioni di
factoring; prestiti contro cessione di stipendio; operazioni di credito a
titolo definitivo.
20) "Nell'ipotesi in cui gli interessi originariamente pattuiti al di
sotto del tasso soglia dell'usura superino tale limite nel corso del rapporto,
pur non applicandosi la norma di cui all'art. 1815 c.c., il tasso deve essere
ridotto al limite dell'usura (cioè al tasso soglia) per effetto del meccanismo
di integrazione legale del contratto di cui all'art. 1339 c.c.". (Trib.
Bologna, Sentenza 19/6/01, in Corriere Giuridico 2001.
21) Cfr. Inzitari, Il mutuo con riguardo al tasso soglia, Atti del Convegno di
Bergamo, 13 novembre '98; Porzio, La disciplina generale dei contratti bancari,
in I contratti delle banche, a cura di Angelici, Belli, Greco, Porzio, Farina.
22) In questo senso le Istruzioni della Banca d'Italia sono andate oltre il
disposto legislativo n. 2/09 che prevede solo per le CMS l'inclusione nel TEG:
"Gli interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti dalle clausole,
comunque denominate, che prevedono una remunerazione, a favore della banca,
dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del
cliente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono comunque rilevanti ai fini dell'applicazione
dell'articolo 1815 del codice civile, dell'articolo 644 del codice penale e
degli articoli 2 e 3 della legge 7 marzo 1996, n. 108.
23) Il TAEG è stato introdotto come tasso di riferimento per le operazioni di
credito al consumo. La legge 142/92, nel recepire la Direttiva 87/102/CEE in
materia di credito al consumo, definisce all'art. 19 il TAEG, Tasso Annuo
Effettivo Globale.
Nel Testo Unico Bancario, al Capo II del Titolo VI dedicato al Credito al
Consumo, all'art 122 si riprende la definizione del TAEG e viene regolata, agli
artt. 123 e 124 l'indicazione del menzionato tasso nella Pubblicità e nei
Contratti.
Per oltre un decennio, in assenza della Delibera del CICR - a cui l'art. 122 del
TUB demandava di stabilire le modalità di calcolo del TAEG - hanno continuato a
trovare applicazione, ai sensi dell'art. 161, commi 2 e 5, del TUB, il
menzionato art. 19, comma 2, L. n. 142/92 e il Decreto del Ministro del Tesoro
8 luglio '92 (successivamente integrato, a seguito del D. Lgs n. 63/00 di
recepimento della Direttiva del credito al consumo 98/7/CE, dal Decreto del
Ministro dell'Economia 6 maggio '00).
Nel marzo del '03, sulla base dei poteri attribuiti al CICR dagli artt. 116/119
del T.U.B., sono state dettate le prime disposizioni in materia di trasparenza
delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e
finanziari. Nelle disposizioni, rivolte alla generalità degli utenti bancari,
viene introdotto - limitatamente ai mutui ed altri finanziamenti - l'ISC
(Indice Sintetico di Costo), con un significato ed una metodologia di calcolo
del tutto analoghi al TAEG (Tasso Annuo effettivo Globale) richiamato dalla
normativa per l'aggregato più ridotto dei fruitori del credito al consumo. Con
le nuove disposizioni emanate dalla Banca d'Italia lo scorso 29 luglio '09,
l'ISC viene sostanzialmente abbandonato, privilegiando l'impiego del secondo
termine, TAEG (si continuerà ad impiegare il termine ISC esclusivamente per i
conti correnti, quale espressione monetaria, non del tasso, ma del costo),
esteso ad anticipazioni bancarie e aperture di credito offerte a clienti al
dettaglio.
Il TEG, diversamente dai precedenti indicatori, viene impiegato per la
rilevazione dei tassi effettivi ai fini della determinazione delle soglie
d'usura.
Mentre il TAEG è riferito al credito ed assolve una funzione di indicazione di
costo globale, informazione da portare ex ante a conoscenza dell'utilizzatore,
il TEG é, invece, il tasso effettivo globale, su base annuale, segnalato ex
post dagli intermediari finanziari alla Banca d'Italia, ai fini della
determinazione delle soglie d'usura previste dalla legge 108/96.
Dall'aggregazione statistica dei TEG segnalati dagli intermediari, viene
determinato il TEGM, Tasso Effettivo Globale Medio, per ciascuna delle
categorie indicate dal Ministro dell'Economia: tale valore, aumentato della
metà, viene a costituire la soglia d'usura, oltre la quale si applicano le
sanzioni previste dall'art. 644 c.p.
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