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Il Caso.it, Sez. Articoli e Saggi - Data pubblicazione 02/12/2020 Scarica PDF

L'ammortamento a rata costante (alla francese): si fa strada il riconoscimento del regime composto

Roberto Marcelli, Consulente Finanziario


1. Premessa.

La giurisprudenza viene gradualmente maturando un esame più attento dei finanziamenti con ammortamento a rata costante: dopo le numerose pronunce degli anni precedenti, tralaticiamente fondate su un passaggio tecnico errato, più recentemente il Tribunale di Roma (Colazingari, 5 maggio 2020), il Tribunale di Torino (E. Astuni, 30 maggio 2019) ed ora la C.A. di Torino (G.P. Macagno, n. 544 del 21 maggio 2020) e, di nuovo, il Tribunale di Torino (E. Astuni, 15 settembre 2020), riconoscono nei menzionati finanziamenti l’impiego del regime composto. Si vengono palesando i vizi riconducibili alla trasparenza (art. 117 TUB), mentre si stenta ancora a cogliere i nessi matematici che si celano nell’oggetto del contratto di finanziamento e, se correttamente analizzati, svelerebbero compiutamente la presenza dell’anatocismo nella pattuizione.

Le più recenti sentenze sopra richiamate - Corte d’Appello e Tribunale di Torino - nei distinti ed esaurienti aspetti complessivamente affrontati, si prestano ad evidenziare talune significative perplessità e criticità dei contratti dei contratti di finanziamento con ammortamento alla francese, trascurate o non compiutamente vagliate nei riflessi che dal piano finanziario si trasferiscono al piano giuridico. I punti salienti delle due sentenze, in parte appaiati sulle medesime argomentazioni e in parte distinti, riportano:

1. Il piano di ammortamento a rata costante (“francese”) prevede che il debitore rimborsi alla fine di ogni anno (o con altra periodicità) e per tutta la durata dell'ammortamento una rata costante posticipata tale che al termine del periodo stabilito di ammortamento il debito sia completamente estinto, sia in linea capitale sia per interessi (G.P. Macagno/E. Astuni).

2. In ogni rata, la quota interessi è calcolata tramite il prodotto fra tasso di interesse e debito residuo al termine di ciascun periodo di ammortamento e la quota capitale rimborsata per differenza tra l’ammontare della rata e gli interessi di periodo; il calcolo degli interessi sul capitale residuo comporta che gli interessi si riducano progressivamente di rata in rata in ragione dell’ammortamento del debito capitale, che – nella invarianza della rata – viene rimborsato per quote capitali crescenti

Deve in primo luogo fugarsi l’equivoco che conduce ad affermare che il metodo di ammortamento “francese” non comporti l’applicazione di interessi composti, ed a ritenere per tale via che esso non produca alcun fenomeno anatocistico: tale scorciatoia, pur tralaticiamente praticata, non è percorribile, in quanto la composizione della rata evidenzia il meccanismo dell’interesse composto (interesse liquidato sul capitale in scadenza). (G.P. Macagno).

3. Dati un capitale C, un tasso di interesse periodale (i) e un numero di periodi di ammortamento (n), la “formula matematica nota nella tecnica finanziaria come sistema francese” – generalmente nota e universalmente usata – calcola l’importo della rata costante idonea a chiudere finanziariamente l’operazione con l’integrale rimborso del debito, come segue: [...]

Poiché il tempo (“n”) è esponente e non fattore, la determinazione della rata costante usa la legge dell’interesse composto. È stato convincentemente osservato che, nell’invarianza delle condizioni del prestito date (capitale, tasso, numero di periodi), è possibile costruire due diversi piani di ammortamento. Il primo, corrente nella pratica (e usato anche nei contratti di mutuo all’odierno esame), calcola la quota interessi, periodo per periodo, sul capitale residuo “iniziale” (i.e. all’inizio di ciascun periodo) e la quota capitale per differenza tra l’ammontare della rata e gli interessi maturati nel periodo. (...) L’altro tipo di piano di ammortamento secondo il “sistema francese” calcola gli interessi, anziché sul capitale residuo, sulla sola quota capitale che viene a scadere, così che ciascuna rata comprenda una quota di capitale e gli interessi maturati su quello stesso capitale, dall’accensione del prestito fino alla scadenza del periodo di ammortamento. (...) Questo secondo piano prevede che gli interessi scadano con il capitale che li ha generati, ma comporta sulle annualità successive alla prima un’evidente “disponibilità” anticipata degli interessi – in senso matematico e non ancora giuridico – nel senso della loro capitalizzazione in funzione del calcolo della quota interessi dovuta a scadenza.

Evidentemente, i due piani di ammortamento, in disparte la diversa – e per così dire speculare – composizione delle rate, per quote interessi e capitale, sono per ogni altro riguardo perfettamente fungibili ed equivalenti dal punto di vista economico e finanziario: - identico è il capitale erogato; - identica è la rata, determinata come sopra, a partire dai dati noti del capitale, del tasso di interesse, del numero di periodi di ammortamento; - identico è per conseguenza il monte-interessi di ammortamento che il capitale è idoneo a produrre’. (E. Astuni)

4. La vera questione è se i due ambiti – interesse composto e anatocismo, così come definito dalla tassativa disposizione contenuta nell’art. 1283 c.c. – siano sovrapponibili ovvero, come ritiene questa Corte, il secondo costituisca un più limitato sottoinsieme del primo, sì che l’applicazione di interessi composti non necessariamente conduca alla violazione del precetto di cui all’art. 1283 c.c.

L’art. 1283 c.c. vieta, infatti, la produzione di interessi su interessi scaduti ed è questa l’unica fattispecie ivi regolata. In altri termini, si ha anatocismo per gli effetti dell’art. 1283 c.c. soltanto se gli interessi maturati sul debito nel periodo X si aggiungono al capitale, andando così a costituire la base di calcolo produttiva di interessi del periodo X+1 e così via ricorsivamente. (G.P. Macagno).

4 bis. Nel fraseggio dell’art. 1283 c.c., la produzione di nuovi interessi (c.d. secondari, anatocistici) trova la propria fonte nell’inadempimento all’obbligo di pagare gli interessi c.d. primari alla scadenza prevista (“interessi scaduti”) e rappresenta l’oggetto di una nuova autonoma obbligazione: nuovo debito per interessi che la legge, in generale, vieta di assumere. Se si considera che “i crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro producono interessi di pieno diritto, salvo che la legge o il titolo stabiliscano diversamente (art. 1282 c.c.), esce evidente che il divieto di anatocismo specificatamente contraddice questa regola, postulando un debito per interessi, bensì “scaduto”, e quindi “esigibile” (art. 1282 c.c.) per essere verificata la scadenza del termine di adempimento (e ogni altra condizione) che le parti hanno previsto in contratto, ma incapace di produrre a sua volta interessi (anatocistici) “se non dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti per sei mesi”. La più ampia applicazione giurisprudenziale del divieto di anatocismo nell’ultimo ventennio, ossia la dichiarazione di nullità della clausola del c/c bancario che prevede la chiusura trimestrale del c/c “anche solo saltuariamente debitore”, ha allargato il significato di “interessi scaduti”, al di là della pura e semplice “esigibilità”, intendendo “scaduto” – e quindi improduttivo di nuovi interessi ex art. 1283 c.c. – l’interesse che ha esaurito il periodo di maturazione, è stato liquidato con la chiusura contabile e annotato a debito, ancorché la banca possa non essere in grado di esigerne il pagamento immediato, ciò che dipende dalla presenza (o assenza) di un fido sul c/c e dal saldo di chiusura.

Si intenda “l’interesse scaduto” ai fini dell’art. 1283 c.c. come “esigibile” oppure come interesse che ha esaurito il periodo di maturazione, si calcoli l’interesse sul capitale residuo o sulla quota capitale che viene a scadenza, comunque il tempo di maturazione e di esigibilità della quota interessi coincidono, secondo la periodicità delle rate prevista nel contratto (mensile, trimestrale, annuale o per ipotesi ultra-annuale). Non si dà quindi, nel piano di ammortamento redatto con metodo francese, il caso di interessi corrispettivi “scaduti” e nondimeno produttivi di interessi ulteriori, salvo il caso della mora, peraltro ammesso dall’art. 3 delibera CICR 9.2.2000 (vigente al tempo in cui i contratti de quibus sono stati conclusi). (E. Astuni).

La capitalizzazione composta prevista nella formula di calcolo del sistema francese, al fine di calcolare la rata costante che consente la chiusura finanziaria dell’operazione, secondo i dati del problema (capitale, tasso periodale, periodi), appare quindi estranea al campo dell’art. 1283 c.c. (E. Astuni).

5. La capitalizzazione composta nei contratti di credito è quindi del tutto eterogenea rispetto all’anatocismo ed è solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all’altra in esecuzione del contratto concluso tra loro; è, in altre parole, una forma di quantificazione di una prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale dato.

Pur ritenendosi sufficienti tale considerazioni, va precisato altresì, a fronte della obiezione di parte appellante che ravvisa comunque nel mutuo con ammortamento francese una sorta di anatocismo occulto o surrettizio, con artificioso aumento del tasso di interesse pattuito ex art. 1284 c.c., che - anche in concreto - non si verifica la situazione di pregiudizio che in via preminente fonda il divieto di anatocismo, ossia il rischio di crescita indefinita e incalcolabile ex ante del debito d’interessi dal lato del debitore: gli interessi corrispettivi sono infatti conosciuti o conoscibili ex ante sulla base degli elementi contenuti nel contratto e non sono esposti a una crescita indefinita, poiché la loro produzione cessa alla scadenza del periodo di ammortamento. Questo rende il debito per interessi perfettamente determinato, salva l’eventuale variabilità del parametro. (G.P. Macagno).

6. Da ultimo, la censura risulta infondata anche sotto il profilo del mancato rispetto dell’art. 821 c.c., norma che si limita a prevedere che gli interessi-frutti civili “si acquistano giorno per giorno, in ragione della durata del diritto”: la disposizione si limita a prevedere che i frutti crescano con progressione giornaliera e non prescrive affatto che tale progressione sia aritmetica (interesse semplice) anziché geometrica (interesse composto). Neppure da questa norma, in definitiva, può ricavarsi un divieto di utilizzo della formula dell’interesse composto e neppure una “preferenza” legislativa per il metodo dell’interesse semplice. Il motivo è pertanto infondato, anche in relazione a tale profilo, e deve essere respinto. (G.P. Macagno).


Segue nell'allegato.


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