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Il Caso.it, Sez. Articoli e Saggi - Data pubblicazione 18/12/2019 Scarica PDF

Ammortamento alla francese: gradualmente i vizi vengono emergendo

Roberto Marcelli, Consulente Finanziario


La sentenza della Corte d’Appello di Campobasso n. 412 del 5 dicembre 2019.

   

La sentenza in argomento, sul solco tracciato da precedenti pronunce, riconosce la illegittimità del piano di ammortamento ‘alla francese’ rilevando che il metodo comporta ‘la restituzione di interessi con una proporzione più elevata, in quanto contiene una formula di matematica attuariale, giusta la quale l’interesse applicato è quello composto e non già quello semplice (previsto dall’art. 821, comma terzo, c.c.). .[1]

Il contratto di finanziamento riporta di regola il tasso espresso come TAN ma l’ordinamento, prima ancora del TAN, prescrive l’indicazione del prezzo ex art. 1284 c.c.: ciò che rileva è pertanto il tasso che esprime, in ragione d’anno, gli interessi pattuiti. Il TAN, che rappresenta il parametro impiegato nell’algoritmo di calcolo, sortisce di regola un valore del monte interessi diverso se impiegato in regime semplice o in regime composto, ma solo nel regime semplice esprime il monte interessi in ragione d’anno, mentre nell’alternativo regime composto esprime un monte interessi affetto dal una lievitazione esponenziale con il tempo. [2]

Con la nuova formulazione dell’art. 120 TUB rimane definitivamente rimossa la discrasia fra il TAN riportato in contratto e la rigorosa aderenza al prezzo del tasso indicato dall’art. 1284 c.c. Con l’esplicito divieto di produzione di interessi su interessi maturati, a parte la peculiare procedura prevista per i finanziamenti in conto corrente, non sembra siano leciti casi nei quali il TAN impiegato non rivesta la corretta funzione proporzionale del prezzo. La norma non regola il TAN ma il tasso del finanziamento ex art. 1284 c.c.; l’art. 117 TUB prevede: ‘il tasso di interesse e ogni altro prezzo ...’.[3]

Si osservi che, sul piano finanziario, da solo, il TAN non consente di individuare univocamente il montante al termine del finanziamento, né il montante individua, da solo, il TAN impiegato.[4] Sul piano giuridico, in considerazione dei principi sottesi agli artt. 821 c.c. e 1284 c.c., il contratto di finanziamento che, ad esempio, preveda un TAN del 10%, senza altra specificazione, presuppone alla scadenza decennale un montante in regime semplice di € 2.000: venuta meno la deroga all’art. 1283 c.c. prevista dalla Delibera CICR 9 febbraio 2000 e considerata la nuova formulazione dell’art. 120 TUB, l’eventuale previsione di un montante in regime composto di € 2.594  risulta illecita; nell’attuale assetto dell’ordinamento, un monte interessi di € 1.594 non può prescindere dall’indicazione in contratto di un TAN in regime semplice del 15,94%.

Si è osservato che il divieto di anatocismo stabilito dall’art. 1283 c.c. si riferisce alle modalità di calcolo degli interessi e non all’entità degli medesimi, potendo il mutuante ottenere lo stesso risultato variando il tasso di interesse. La criticità dell’anatocismo nei finanziamenti, sotto questo aspetto, si risolve in un mero problema di trasparenza pattizia:[5] per un finanziamento decennale con rimborso in unica soluzione di capitale ed interessi, prevedere un TAN del 10% in regime composto o un TAN del 15,94% in regime semplice conduce al medesimo risultato economico, ma solo quest’ultimo costituisce l’effettivo prezzo, espressione economica del costo in ragione d’anno al quale va incontro il mutuatario.

In un finanziamento con ammortamento alla francese il valore della rata risulta diversa se calcolata in regime semplice o composto: se si impiega il tasso ex art. 1284 c.c. in una formula attuariale composta, il valore della rata risulterà maggiorata, condizionando, attraverso i vincoli del piano di ammortamento, le imputazioni a pagamento degli interessi e a rimborso del capitale. Corrispondentemente il TAN riportato in contratto, se impiegato in regime composto, non esprime il corretto rapporto proporzionale del prezzo ex art. 1284 c.c. Da qui la contraddizione fra il tasso riportato in contratto, che deve esprimere in ragione semplice l’onere posto a carico del mutuatario, e la costruzione del piano di ammortamento che - ancorché applichi il tasso contrattuale, quale parametro di calcolo (TAN), riferito in ragione semplice, al debito residuo – esprime, attraverso il roll over dei rimborsi, una complessiva obbligazione accessoria maggiore di quella riveniente dal regime semplice.[6] Come riporta la sentenza in esame, ‘il tasso nominale di interesse pattuito letteralmente nel contratto non si può maggiorare con il piano di ammortamento, poiché il calcolo dell’interesse, nel piano di ammortamento, deve essere trasparente ed eseguito secondo le regole matematiche dell’interesse semplice.

Aggiunge inoltre l’estensore: ‘il divieto di produzione di interessi su interessi è fissato dall’art. 1283 c.c., ai sensi del quale è ammesso soltanto dal giorno della domanda giudiziale o per l’effetto di convenzione posteriore alla scadenza degli interessi stessi (sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi)’ La dottrina prevalente ritiene che il divieto di pattuizione implicito dell’art. 1283 c.c. sia esteso ad ogni tipologia di interessi pecuniari e che il requisito di interessi scaduti, esigibili e dovuti per almeno sei mesi costituisca la sola condizione, sine qua non, di producibilità degli interessi su interessi.[7] In questo senso si è espressa la dottrina e appaiono altresì attestarsi le posizioni assunte dalla Cassazione che ha ritenuto di precisare che il divieto di anatocismo integra una deroga al principio di naturale fruttuosità del denaro e, in quanto tale, si riferisce all’obbligazione di interessi in generale, a nulla rilevando la distinzione tra corrispettivi, compensativi o moratori:  ‘In realtà, ed ancorché la formulazione testuale della norma sull’anatocismo potrebbe in effetti consentire una simile interpretazione (la sfera di applicabilità dell’art. 1283 c.c. limitata al solo ambito degli interessi primari esigibili), a noi pare tuttavia che essa ponga una disciplina destinata ad applicarsi a tutte le diverse tipologie di interessi pecuniari e che, dunque, l’art. 1283 c.c. individui nel requisito che gli interessi siano scaduti una condicio sine qua non di producibilità degli interessi su interessi’.[8]

Il giudice della Corte d’Appello ha per altro rilevato che ‘la rata del mutuo con rimborso frazionato è stata calcolata, nel caso in esame, con la formula c.d. interesse composto, non prevista nella parte letterale del medesimo contratto, il che comporta la crescita progressiva del costo’, ritenendo, altresì che ‘non è condivisibile l’affermazione secondo cui l’ammortamento alla francese non nasconda sorprese per il mutuatario, ma, al contrario, è più oneroso in termini di interessi applicati che non corrispondono al tasso di interesse pattuito.’ Appare evidente il richiamo alla violazione dell’art. 1195 c.c. (effetto sorpresa):[9] anche volendo prescindere dalla natura anatocistica del regime finanziario composto - divenuta ancor più ineludibile con il nuovo testo dell’art. 120 TUB, 2° comma - per scongiurare ogni effetto ‘sorpresa’, si imporrebbe comunque, nel testo del contratto, la precisazione del regime finanziario composto adottato nel piano di ammortamento, che conduce ad una lievitazione del monte interessi.[10]

All’effetto sorpresa si accompagna l’indeterminatezza. Nella sentenza in parola si osserva: ‘Nel caso de quo, quindi, il tasso effettivo del mutuo andava applicato con la regola dell’interesse semplice, per la quale detto interesse è la differenza, alla fine del rapporto, tra l’importo rimborsato e quello prestato. Tale regola non è stata rispettata, in quanto il maggior costo sopportato dai mutuatari per il contratto di mutuo per cui è causa accerta la coesistenza in uno stesso contratto di due differenti tassi, con la determinazione di un’assoluta incertezza su quale dei due tassi convenuti sia effettivamente quello convenuto ed applicabile. E’ dunque un sistema per dichiarare nella parte comprensibile del contratto un tasso minore di quello successivamente esplicitato numericamente nel piano di ammortamento’.

Di tal che il giudice della Corte d’Appello ha ritenuto in conclusione che ‘correttamente il giudice di primo grado ha proceduto all’applicazione del tasso legale sostitutivo per effetto combinato degli artt. 1418, 1346 e 1284 c.c.’.

Le peculiarità insite nell’architettura del piano di ammortamento a rata costante (alla francese) rimangono talmente complesse e celate nell’algoritmo di costruzione, che non solo lasciano il mutuatario ignaro dell’abuso subito, ma rendono anche scarsamente accessibile avvedersi della regola di equivalenza finanziaria che presiede e governa il contratto: : ne è prova la serie innumerevole di pronunce che dall’interesse semplice applicato al debito residuo, hanno travisato la regola di equivalenza intertemporale che governa il piano, negando il regime composto che, al di là della forma, produce la lievitazione esponenziale del monte interessi. [11]

Il regime composto, nelle modalità prospettate nei manuali di matematica finanziaria, viene dagli intermediari sopravanzato, senza essere mai menzionato. Nel contratto viene esplicitato esclusivamente l’importo della rata, senza l’indicazione del criterio di determinazione, accreditando implicitamente l’impiego del regime semplice.  Nella libera pattuizione rimessa alle parti, unitamente al tasso e alle scadenze, viene riportato l’importo del finanziamento iniziale e della rata costante, con al più la precisazione dell’andamento discendente della quota interessi e ascendente della quota capitale corrisposte, come riportato nella generica definizione data dalla Banca d’Italia. Le criticità dell’algoritmo di calcolo impiegato rimangono di fatto celate ed hanno consentito un indisturbato impiego del regime composto, ormai diffuso alla gran parte dei finanziamenti in essere sul mercato del credito: con la rilevante implementazione intervenuta nelle norme di trasparenza e con la rimozione della deroga all’art. 1283 c.c. unita alla nuova formulazione dell’art. 120 TUB, le criticità sono divenute assai stridenti, allargandosi dal piano della trasparenza, correttezza e buona fede, al piano della stessa legittimità.

Le indicate criticità dell’anatocismo vengono ad essere traguardate sul piano della correttezza, buona fede e trasparenza, nella misura in cui l’effetto anatocistico, ravvisabile nell’evoluzione esponenziale degli interessi, possa essere ermeneuticamente ricondotto alle carenze ed omissioni ravvisabili nella formulazione contrattuale, in particolare all’equivoco significato che può essere attribuito al tasso espresso dal TAN riportato in contratto, nella sua duplice funzione, di parametro di impiego nell’algoritmo di calcolo e di misura del prezzo ex art. 1284 c.c.[12]

L’evoluzione normativa di maggiore rigore nell’equilibrio e diligenza informativa dei contratti di adesione non ha indotto mutamenti di rilievo nella stesura dei contratti relativi ai finanziamenti a rimborso graduale: reiterando modelli pattizi resi ormai obsoleti e superati dai nuovi più stringenti presidi di correttezza e trasparenza, è mancata una revisione critica e, altresì, un’attenta riflessione sui nessi fra la scienza finanziaria e i principi di diritto che vengono gradualmente riformandosi, per cogliere una sintesi che meglio riconcili i principi inalterabili della scienza finanziaria, con la necessaria flessibilità dei principi giuridici, chiamati a mediare opposte esigenze e temperare omissioni, carenze e squilibri che frequentemente pervadono il mercato del credito.

La diffusa giurisprudenza, che si è reiteratamente occupata dei finanziamenti a rimborso graduale, in particolare dei piani di ammortamento alla francese, non sembra abbia fornito convincenti soluzioni ai pregnanti dubbi, perplessità e criticità che insorgono quando le regole della matematica finanziaria vengono ad interagire con i principi che governano il diritto: all’evidenza, la nutrita giurisprudenza di questi ultimi anni manifesta una coazione a ripetere labili argomentazioni e nessi logici intrisi spesso di opacità e pregiudizio.[13]



[1] Cfr. Trib. Cremona, N. Corini 28 marzo 2019; Trib. Roma, A. Zanchetta, 29 maggio 2019; Trib. Massa, Provenzano 13 novembre 2018 e 7 febbraio 2019; Trib. Napoli n. 1558, 13 febbraio 2018; Trib. Lucca n. 763/18; Trib. Ferrara n. 287/18. In precedenza, Trib. Bari, Sez. Rutigliano 29/10/08; Trib. Larino, Sez. Termoli n. 119/12; Trib. Ferrara 5/12/13; Trib. Isernia 28/7/014.

[2] Per una corretta disamina delle condizioni contrattuali è fondamentale tenere distinto il concetto di prezzo, espresso dal tasso ex art. 1284 c.c., dal concetto di TAN che trova la sua origine ed impiego nella scienza finanziaria. Nella scienza finanziaria il TAN assume contorni definitori non propriamente coincidenti con quelli impiegati sul piano giuridico dal tasso ex art. 1284 c.c. e le risultanze operative non sempre risultano sovrapponibili. Nella matematica finanziaria il TAN esprime il parametro da impiegare nei calcoli, che può essere declinato vuoi in regime semplice, vuoi in regime composto. Nei calcoli finanziari il TAN é il riferimento parametrico annuale – nel significato numerico di interesse per il capitale unitario (o preferibilmente per 100) e per l’intervallo unitario di un anno - che prescinde dai tempi di pagamento, dal regime finanziario adottato e, naturalmente, dagli eventuali oneri, commissioni e spese annessi. Il TAN, da solo, senza l’indicazione dell’algoritmo di calcolo, non consente di calcolare l’ammontare degli interessi e non necessariamente si identifica con il prezzo ex art. 1284 c.c. Occorre pertanto distinguere il prezzo del finanziamento ex art. 1284 c.c. dal parametro espresso dal TAN impiegato nell’algoritmo di calcolo, rispondendo i due tassi a funzioni non propriamente coincidenti: dopo la rimozione della deroga all’art. 1283 c.c., intervenuta con le modifiche all’art. 120 TUB, e il divieto posto all’impiego del regime composto ‘con capitalizzazione’, il TAN riportato in contratto, nella duplice funzione di parametro di  calcolo e prezzo ex art. 1284 c.c., deve esprimere un identico rapporto proporzionale, in ragione d’anno, dell’obbligazione accessoria all’obbligazione principale. Il TAN, se impiegato nella capitalizzazione degli interessi, perde la funzione di misura del prezzo in quanto la lievitazione esponenziale del monte interessi è realizzata dall’algoritmo di calcolo che prescinde dal valore del TAN.

[3] Solo nel glossario dei termini tecnici della Banca d’Italia si riporta: ‘Il TAN indica il tasso di interesse (ossia il prezzo), in percentuale e su base annua, richiesto da un creditore sull’erogazione di un finanziamento. Nell’Allegato 3 delle Norme di Trasparenza la Banca d’Italia definisce il ‘Tasso di interesse nominale annuo’ come il ‘Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l’interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato’.

[4]

[5] Già nel ’92 A. Nigro riconduceva l’anatocismo all’interni della tematica della trasparenza in ‘La legge sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari: note introduttive, in Dir. Banc., 1992, I, p. 421).

[6] Chi, come asserito anche da taluni matematici, rileva nell’ammortamento alla francese l’impiego del regime composto, riscontrando tuttavia l’assenza della produzione di interessi su interessi, si arresta alla semplice prima evidenza, palese e banale, ma parziale e, per ciò stesso, fuorviante se si omettono gli ulteriori riflessi matematici che si riversano sul piano esegetico. La disamina va proseguita oltre, constatando la lievitazione esponenziale del monte interessi, rispetto al regime semplice, e riconducendola al roll over dei rimborsi, che amplifica il valore medio di periodo dell’obbligazione principale, convertendo sul piano operativo in primari, gli interessi secondari ricompresi nel valore della rata indicata in contratto, preordinatamente calcolati in regime composto. Rimane alquanto arduo cogliere l’accorgimento matematico sottostante: in altro dire, il tasso riportato in contratto è impiegato in regime composto per conseguire, inclusa nella rata, un’obbligazione accessoria maggiore di quella che un corretto impiego, in termini proporzionali, del medesimo tasso ex art. 1284 c.c., produce nel regime semplice: rimane inconferente che l’obbligazione accessoria, una volta maggiorata – fra le varie alternative consentite dal rispetto dei vincoli del piano - sia poi distribuita, in ragione semplice, sull’obbligazione principale  maggiorata dal roll over.

[7]A dimostrazione che il debito per interessi non si configura come una qualsiasi obbligazione pecuniaria dalla quale derivi la produzione dei frutti civili costituiti dagli interessi del capitale (art. 820, 3° comma, c.c.), sotto forma di interessi corrispettivi (art. 1282 c.c.) o moratori (art. 1224 c.c.), si osserva che l’obbligazione pecuniaria che originariamente abbia ad oggetto il pagamento di interessi rimane tale sempre (persino dopo l’estinzione dell’obbligazione di pagamento del capitale: v. Cass., sez. un., 9653/01, id., Rep. 2001, voce Opere pubbliche, n. 739), con la conseguenza ineluttabile che ulteriori interessi (anatocistici) potranno decorrere (sugli interessi originari) sempre alle condizioni e nei limiti di cui all’art. 1283 c.c.’ (Trib. Roma 12 gennaio 2007). Puntualizza R. Razzante: ‘L’anatocismo, (...)  è assolutamente possibile, lecito e corretto, ma solo se praticato in ossequio alle regole di cui all’art. 1283 del nostro codice civile. Questo prevede che si possano chiedere gli interessi su interessi “scaduti” (particolare, quest’ultimo, spesso dimenticato dai commentatori), cioè che sono già dovuti in virtù di un rapporto concluso per un certo periodo, se ( e solo se) è stata proposta idonea domanda giudiziale – cioè si è fatta istanza ad un giudice per il riconoscimento, in via monitoria, di detta capitalizzazione e delle somme che ne derivano –, ovvero se si è stipulata apposita “convenzione posteriore” alla loro scadenza’, aggiungendo altresì: ‘Inutile precisare che intendiamo per “concluso” anche un rapporto continuativo che prevede diverse e periodiche “chiusure contabili”, perché di questo e non di altro si dovrebbe parlare se non si vuole essere fuorviati nell’esame di questo meccanismo tecnico’. (R. Razzante, La Cassazione ha "tumulato" l’anatocismo, filodiritto.it, 13 febbraio 2006).

[8] C. Colombo, L’anatocismo, Giuffré, 2007, pag. 79, dove sul punto si richiama altresì Cass. n. 3500/86, Cass. n. 3805/04; Cass. n. 17813/02; Cass. n. 11097/04 e in dottrina, A. Nigro, L’anatocismo nei rapporti bancari: una storia infinita?, in Diritto Bancario, 2001; D. Sinesio, Il recente dibattito sull’anatocismo nel conto corrente bancario: profili problematici, in Dir. E giur. 2000.

[9] Nell’ammortamento alla francese, nelle modalità nelle quali è espresso l’enunciato pattizio, risulta assai frequente riscontrare a posteriori lo stupore e sorpresa della clientela retail che, dopo aver pagato per più anni le rate del mutuo, realizza di aver pagato prevalentemente interessi e costata un debito residuo eccessivamente elevato; non ne comprende la motivazione, riconducibile effettivamente ai maggiori esborsi rispetto al regime semplice: questa ‘sorpresa’ palesa una modesta emancipazione finanziaria ma, al tempo stesso, denuncia un sostanziale vizio del consenso, riconducibile all’originaria carenza di informazione e alle ermetiche peculiarità enunciative e di calcolo del regime finanziario composto, impiegato senza essere specificatamente convenuto in contratto. Senza una puntuale e circostanziata esplicitazione in contratto del regime finanziario e del sistema di calcolo degli interessi, la rilevante deroga alla proporzionalità degli interessi al capitale e al tempo, che induce un ricarico degli interessi non più su una funzione lineare ma esponenziale – quand’anche fosse consentita dall’ordinamento - nelle pregnanti omissioni informative che si riscontrano nell’enunciato del contratto, può ben configurare una significativa e sostanziale ‘sorpresa’ del debitore, come vizio negoziale ex art. 1195 c.c.

[10] Osserva Maccarone: ‘Risulta corretto considerare che il tasso nominale di interesse pattuito letteralmente nel contratto di mutuo non può assolutamente essere maggiorato nel piano di ammortamento, né può il piano di ammortamento mascherare tale artificio, poiché il calcolo dell’interesse deve essere trasparente ed eseguito secondo regole matematiche dell’interesse semplice. Rispetto al cd. ammortamento alla francese, il cui utilizzo nella prassi non può produrre un uso in quanto, e perché, comporta la restituzione degli interessi in misura più elevata, e in quanto contiene una formula matematica attuariale, grazie alla quale l’interesse applicato è quello composto e non quello semplice.(A. Maccarone, Capitalizzazione trimestrale degli interessi nei mutui, I contratti, n. 3/2009).

[11] La Banca d’Italia, nella sua funzione istituzionale di organo tecnico al servizio della Pubblica Amministrazione, svolge anche una nutrita assistenza alla Magistratura, con incontri di formazione e aggiornamento, oltre a rapporti costanti e continuativi con le principali sedi di Tribunale. Tuttavia, attenta prevalentemente alla sua funzione istituzionale di stabilità del sistema bancario, intesa frequentemente in conflitto di interesse con la concorrenza del mercato, assegnata prevalentemente all’AGCM, la Banca d’Italia, nelle prestazioni professionali, come nelle indicazioni tecniche, appare ormai protesa a svolgere un ruolo di Super ABI, con indubbie commistioni e orientamenti volti a tutelare più la stabilità patrimoniale degli intermediari bancari che la tutela degli operatori che accedono al mercato del credito. Le asfittiche condizioni di concorrenza in cui versa il mercato, creano un cuscinetto di salvaguardia nel quale vengono alimentate nutrite rendite di posizione, con tassi e condizioni di credito, apprezzabilmente al di sopra di quanto si riscontra negli altri paesi della Comunità Europea. Assai acuto e pervasivo è al riguardo il rilievo mosso recentemente da A.A. Dolmetta: Il vigente sistema in materia (: art. 5 TUB) non tutela la stabilità in quanto tale del singolo ente creditizio, ma solo quella «complessiva» del relativo mercato. E pure erige a principi ordinanti dell’operatività di queste imprese «efficienza» e «competitività`» del mercato, nonché´ «sana e prudente gestione» delle medesime, «trasparenza delle condizioni contrattuali» e infine «correttezza dei rapporti con la clientela» (art. 127 TUB). (...) Giustificare, in termini aperti come pure criptici, soluzioni negoziali favorevoli all’impresa bancaria, perché´ protezionistiche della stabilità della stessa, significa premiare – e dunque incoraggiare per il futuro – dilettantismi manageriali e submanageriali (se non altro); significa premiare – e quindi sollecitare – la presenza di prassi distorte e di rendite di posizione (secondo una gamma di comportamenti davvero ampia: dagli spostamenti arbitrari delle valute, ancora oggi non di rado praticati, all’applicazione tout court di oneri economici non contrattualizzati). Significa, ancor prima che deprimere la concorrenzialità del mercato, turbare la regolarità dello stesso: l’impresa, il cui comportamento irrispettoso delle regole non incontra sanzioni adeguate, si procura un vantaggio rispetto alle altre, così` pure innescando un «effetto trascinamento» di queste ultime verso l’irregolarità. La stabilita `dell’ente dovrebbe essere frutto della efficienza dello stesso. La stabilità in quanto tale – in quanto disgiunta dal risultato dell’efficienza, cioè – sta nel prevenire le crisi. Sta dunque, e in sintesi, non nello scaricare sulla domanda l’inefficienza dell’offerta, quanto invece nell’efficienza della cura preventiva di quest’ultima’ (A.A. Dolmetta, Efficienza del mercato e “favor naturalis” per le imprese bancarie, Riv. Dir. Civ. n. 5/2018).

[12] Il regime finanziario viene a costituire una metrica per esprimere il prezzo del finanziamento. Nel regime semplice il tasso esprime l’effettivo esborso per interessi, mentre nel regime composto il tasso viene a ricomprendere le modalità di pagamento. Per il professionista che opera nel mercato finanziario il tasso composto esprime la sintesi del rendimento offerto dall’investimento. Per il mercato del credito l’operatore retail che vi accede, nella modesta educazione finanziaria, rimane più tutelato se il prezzo espresso dal tasso corrisponde all’importo effettivo da corrispondere, accompagnato dalle modalità di pagamento. Le due metriche sul piano operativo risultano equivalenti, la prima, più sintetica, rimane funzionale alle esigenze dell’operatore professionale, la seconda, scomposta nelle due componenti, rimane taylor made sull’emancipazione finanziaria dell’operatore retail: a questa seconda metrica fanno riferimento gli artt. 821 e 1284 c.c.

[13] Rif. bibliografici: R. Marcelli, A. Valente, 5 Ammortamento alla francese: equivoci e pregiudizi /10/2019, ilcaso.it; R. Marcelli, ‘L’ammortamento alla francese e all’italiana: le conclusioni della giurisprudenza risultano confutate dalla matematica’, 2019, in www.assoctu.it; R. Marcelli, A.G. Pastore, A. Valente, ‘L’ammortamento alla francese. Il regime composto e l’anatocismo: la verità celata’, in Il Risparmio, N. 1/19; R. Marcelli, A. G. Pastore A. Valente, Ammortamento alla francese. Il regime composto e l’anatocismo: il genus finanziario e la species giuridica’, in I contratti, n. 6/2019; R. Marcelli, Ammortamento alla francese e all’italiana: le conclusioni della giurisprudenza risultano confutate dalla matematica, 2019 in assoctu.it; R. Marcelli, L’ammortamento alla francese: nella rata si annida l’anatocismo, 2019, in assoctu.it.; R. Marcelli A.G. Pastore, A. Valente, ‘TAN, TAE TAEG nei finanziamenti a rimborso in unica soluzione e nei finanziamenti a rimborso graduale’, in pubblicazione In Banca, Borsa e Titoli di Credito


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