Sovraindebitamento
Il Caso.it, Sez. Articoli e Saggi - Data pubblicazione 17/11/2019 Scarica PDF
Sovraindebitamento: ancora sulla cancellazione delle formalità pregiudizievoli ex art. 13 l. 3/2012
Astorre Mancini, Avvocato del Foro di Rimini, Cultore della materia presso la Cattedra di Diritto Fallimentare all'Università degli Studi di Milano - BicoccaE’ nota la tendenza dei giudici di merito e di legittimità, chiamati a regolare le procedure di sovraindebitamento, a fare applicazione degli orientamenti giurisprudenziali consolidati negli ultimi anni con riferimento alle procedure “maggiori” (fallimento, concordato preventivo ed accordo di ristrutturazione), in relazione alla mancanza di norme espresse contenute nella legge 3/2012, ovvero a “vuoti” normativi della stessa.
Ad onor del vero l’accostamento è costante e ripetuto con riferimento alla disciplina del concordato preventivo; a titolo esemplificativo, anche recentemente Cass. 2019/17834 ha statuito l’applicabilità, agli accordi di composizione della crisi da sovraindebitamento, del principio in base al quale nel concordato preventivo è possibile proporre la dilazione del pagamento dei creditori privilegiati o con prelazione, equiparandoli ai chirografari, ai fini del voto, per la perdita derivante dalla dilazione e dunque per la parte del credito in tal modo non interamente soddisfatta.
In termini generali la S.C. ha sancito l’ammissibilità dell’applicazione analogica alle procedure di sovraindebitamento delle norme in tema di concordato preventivo [1]; il legislatore del nuovo CCI ha poi codificato tale lettura giurisprudenziale nell’art. 74 quarto comma CCI che in riferimento al Concordato Minore (oggi accordo di ristrutturazione del sovraindebitato), quale norma di chiusura del sistema ha previsto per legge il rinvio alle norme del Concordato Preventivo, in quanto compatibili.
Non di rado tuttavia la giurisprudenza, chiamata a decidere fattispecie in tema di sovraindebitamento, ha ritenuto di riferirsi alle norme che disciplinano la procedura maggiore, ovvero il fallimento, come nel caso dell’ordine di cancellazione dei gravami sui beni immobili [2].
Così una recente decisione di merito ha statuito che il terzo comma dell’art. 13 l. 3/2012, per il quale “il giudice, sentito il liquidatore e verificata la conformità dell'atto dispositivo all'accordo o al piano del consumatore […] ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento e delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione”, non consente al giudice di autorizzare lo svincolo delle somme e la cancellazione delle trascrizioni e iscrizioni prima che l’atto dispositivo sia compiuto, atteso che la norma, laddove fa riferimento alla “conformità dell’atto dispositivo all’accordo” e allo “svincolo delle somme” assume come presupposto della disciplina la circostanza che l’atto dispositivo sia già stato posto in essere [3].
La pronuncia si segnala dunque per la ritenuta applicabilità analogica dell’art. 108 secondo comma l. fall. alle procedure di sovraindebitamento, norma che, come noto, dispone che l’ordine giudiziale di cancellazione avvenga “una volta eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo”.
Con riferimento alla nomina del liquidatore ex art. 13 l. 3/2012, tuttavia, detta equiparazione analogica appare tutt’altro che scontata, ove si consideri che la norma non opera alcun richiamo del predetto art. 108 l. fall. ed il criterio della “conformità dell’atto dispositivo all’accordo” ben può applicarsi all’atto solo programmato e non ancora eseguito.
Gli effetti pratici del diverso approccio ermeneutico non sono irrilevanti: l’esperienza professionale non di rado si trova innanzi ad accordi di composizione omologati che prevedono la vendita di un bene immobile non ancora esecutato, nell’ambito di proposte c.d. chiuse, ovvero ad offerente predeterminato, il quale ha necessità di accedere a mutuo ipotecario che la banca tuttavia intende erogare alla stipula contestualmente alla cancellazione dei precedenti gravami iscritti.
Il richiamo alle disposizioni della legge fallimentare, dunque, non è così pacifico in riferimento ai poteri ed alle facoltà del liquidatore nominato ex art. 13 l. 3/2012: la stessa giurisprudenza di merito ha osservato che i poteri di detto liquidatore sono regolati in via esclusiva dal citato art. 13 l. 3/2012, non trovando applicazione, a titolo esemplificativo, l’art. 107 sesto comma l. fall. prevedente la facoltà di subentro nella procedura esecutiva in corso [4].
Ciò si dica essendo ben consapevoli del diverso atteggiarsi dei poteri del liquidatore nominato nell’ambito della procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter l.3/2012, essendo ivi espressamente previsto, per la vendita dei beni, l’obbligo di esperimento delle procedure competitive nonchè la facoltà del liquidatore di subentrare nelle procedure esecutive pendenti, in stretta analogia con l’art. 107 sesto comma l. fall.
Resta però fermo che, malgrado i diversi poteri del liquidatore, sia l’art. 13 l. 3/2012 che l’art. 14 novies l. 3/2012 per l’ordine di cancellazione dei gravami pongono come unica condizione la “conformità dell’atto dispositivo all’accordo”, non anche l’avvenuta esecuzione della vendita, per cui non si comprende perché debba ipotizzarsi un’interpretazione in stretta analogia con le norme fallimentari.
Di ciò da conto anche il Consiglio Nazionale del Notariato che sul punto della cancellazione delle formalità ex art. 13 l. 3/2012 ha manifestato le medesime perplessità [5].
Nel nuovo Codice della Crisi lo scenario normativo non sembra mutare.
E’ pur vero che, come già osservato, il CCI innova la disciplina prevedendo l’applicazione alle procedure di sovraindebitamento delle disposizione dettate per il concordato preventivo, in quanto compatibili, e tra queste troviamo l’art. 119 CCI che per le vendite in esecuzione del concordato rimanda a sua volta all’art. 222 CCI che espressamente dispone che il giudice ordina la cancellazione dei gravami “una volta eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo”. Tuttavia, le modalità di liquidazione dei beni risultano disciplinate espressamente nella sezione dedicata alla Liquidazione Controllata del Sovraindebitato, ed in specie all’art. 279 CCI – in tema di cancellazione delle formalità sui beni – che riprende letteralmente la disposizione dell’attuale art. 13 l. 3/2012, disponendo che “il giudice, su istanza del liquidatore e verificata la conformità degli atti dispositivi al programma di liquidazione, autorizza lo svincolo delle somme, ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento e delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché di ogni altro vincolo”.
Appare chiara la scelta del legislatore, nell’ambito della nuova disciplina, di porre due diversi criteri ai fini della cancellazione delle formalità pregiudizievoli, ciò che dovrebbe indurre la giurisprudenza ad una lettura orientata dell’attuale art. 13 l. 2/2012 [6].
[1] In tal senso Cass. 3 luglio 2019 n. 17834, est. Terrusi, in parte motiva ha chiarito che, in riferimento alle procedure di sovraindebitamento, “non è seriamente contestabile l'accostamento all'istituto concordatario, che postula che si debbano estendere all’accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento i principi che la giurisprudenza di questa Corte ha enucleato in relazione al possibile contenuto della proposta concordataria, col solo limite, naturalmente, della compatibilità”.
[2] Ancorchè la decisione sia stata resa in fattispecie di liquidazione del patrimonio, già il Tribunale di Firenze con la pronuncia 17 gennaio 2018 aveva osservato che riguardo l’art. 14 novies l.3/2012 “la logica è la medesima che è alla base del disposto degli artt 51 e 107 comma sesto l. fall.”.
[3] Si tratta di Tribunale di Rimini 2 agosto 2019, in corso di pubblicazione in questa Rivista.
[4] In tal senso, lo stesso Tribunale di Rimini 27 giugno 2019, in questa Rivista.
[5] Il Consiglio Nazionale del Notariato con lo Studio n. 61/2012-1 ha osservato che “non appare chiaro se l’autorizzazione allo svincolo delle somme e l’ordine di cancellazione del pignoramento debbano essere precedenti o successivi al compimento dell’atto da parte del liquidatore. Probabilmente, sembra ammissibile che nella prassi si verifichino entrambe le ipotesi: una valutazione ex ante da parte del giudice consentirebbe, infatti, di porre in essere un atto immediatamente efficace, in quanto avente ad oggetto dei beni rispetto ai quali è già stato disposto lo svincolo delle somme e la cancellazione del pignoramento e delle altre formalità pregiudizievoli. E’, tuttavia, possibile che la verifica di conformità dell’atto dispositivo all’accordo debba in determinati casi riguardare atti che siano già stati concretamente posti in essere. In tal caso, tenuto conto del fatto che l’atto dispositivo di un bene pignorato è valido, ancorché inefficace, l’ordine sopravvenuto di cancellazione del pignoramento varrebbe a conferire efficacia sopravvenuta all’atto posto in essere dal liquidatore”. Il contributo completo può essere estratto dal sito www.notariato.it
[6] Tribunale di Ancona 16 luglio 2019, in www.ilcaso.it, in una pronuncia resa in tema di meritevolezza del consumatore, si è espresso “in conformità alle indicazioni della Cassazione, a favore di un’interpretazione storico-evolutiva delle norme, privilegiando l’intenzione del legislatore per come esplicitata nell’enunciazione della nuova disciplina, atteso che l’attività ermeneutica non può dispiegarsi ora per allora, ma all’attualità. Per un’ulteriore anticipazione delle norme del CCI nell’interpretazione della disciplina vigente, cfr. altresì Cass. 2019/2657. Ne consegue che anche nel regolamentare la fattispecie qui in esame, deve preferirsi la lettura delle norme vigenti maggiormente coerente con l’evoluzione normativa”.
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