Sovraindebitamento
Il Caso.it, Sez. Articoli e Saggi - Data pubblicazione 14/02/2023 Scarica PDF
L'accesso alle banche dati nelle procedure di sovraindebitamento
Astorre Mancini, Avvocato del Foro di Rimini, Cultore della materia presso la Cattedra di Diritto Fallimentare all'Università degli Studi di Milano - BicoccaCircolare del Tribunale di Pistoia 10 febbraio 2023[1], pres. Barbarisi
Sovraindebitamento – OCC costituiti nel distretto del tribunale – Autorizzazione all’accesso alle banche dati ex art. 15 l. 3/2012 – Provvedimento generale e preventivo del tribunale – Ammissibilità
Tenuto conto che l’art. 15 comma 10 l. 3/2012 non è stato abrogato dal Codice della Crisi, nel rispetto dei principi di economia processuale e di maggiore efficienza delle procedure di soluzione delle crisi da sovra indebitamento, il tribunale può rendere, in favore degli OCC costituiti nel distretto, l'autorizzazione generale e preventiva ad accedere ai dati contenuti nell'anagrafe tributaria, compresa la sezione prevista dall'articolo 7, sesto comma, del d.p.c.m. 29 settembre 1973, n. 605, nei sistemi di informazioni creditizie, nelle centrali rischi e nelle altre banche dati pubbliche.
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La circolare in rassegna resa dal Tribunale di Pistoia è certamente opportuna e va nel senso di consentire all’OCC, e per esso al Gestore della crisi, di svolgere un proficuo lavoro di indagine riguardante la situazione patrimoniale e reddituale del ricorrente, fin dalle prime fasi successive alla nomina del professionista.
In vigenza del CCII gli operatori hanno notato, fin da subito, che il disposto dell’art. 15 c.10 l. 3/2012, che prevede l’autorizzazione del giudice in favore degli OCC ad accedere alle banche dati, non risulta trasfuso in alcuna disposizione del nuovo Codice, nelle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento.
Alcuni hanno ritenuto che tale mancanza fosse da porre in correlazione con il venir meno, nelle procedure negoziali di sovraindebitamento, della formale attestazione del Gestore circa la veridicità dei dati forniti e la fattibilità del piano, divenuta facoltativa ai sensi dell’art. 65 c.3 CCI, mantenuta ferma solo in particolari fattispecie, quali i) la falcidia dei creditori privilegiati con la c.d. dichiarazione di incapienza, ii) la speciale previsione della prosecuzione del mutuo ipotecario, oltre alla particolare attestazione di carenza di attivo nella liquidazione controllata, ex art. 268 c.3 CCII, per cui non sarebbe più richiesta una rigorosa indagine riguardante la situazione patrimoniale e reddituale del ricorrente, ma solo una valutazione della “completezza ed attendibilità” della documentazione prodotta dallo stesso debitore.
Fatto è, che l’unico aggancio normativo nelle procedure di sovraindebitamento, attinente ai poteri di indagine, risulta essere quello contenuto nel terzo comma dell’art. 49 CCII, dettato in tema di apertura della liquidazione giudiziale, il cui possibile richiamo nelle procedure di sovraindebitamento si fonderebbe sull’art. 65 c.2 CCII, nei limiti di compatibilità, norma che autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del c.p.c., 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari; 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi; 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla l. 30 luglio 2010, n. 122; 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti; 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
Tra i primi, il Tribunale di Salerno, con la decisione 2 novembre 2022, ha aperto la procedura di liquidazione controllata accordando al liquidatore l’accesso alle banche dati, richiamando espressamente proprio l’art. 49 c.3 CCII, in forza del rinvio operato dall’art.65 c.2 CCII.
Altri tribunali hanno statuito nel medesimo senso, sempre in sede di apertura della procedura di liquidazione controllata (Tribunale di Bologna 29 novembre 2022, Tribunale di Forlì 2 gennaio 2023), mentre Tribunale di Mantova 12 gennaio 2023, in questa Rivista, oltre alla predetta autorizzazione accordata al liquidatore una volta aperta la liquidazione controllata, ha ritenuto applicabile a detto procedimento anche l’art. 42 CCII, che consente di acquisire d’ufficio la documentazione prevista da tale norma, necessaria ai fini del vaglio iniziale dei presupposti di legge per l’apertura della procedura, ”trovando applicazione le norme sul procedimento unitario (nei limiti della compatibilità) in virtù del richiamo operato dagli artt. 65 co. 2 e 270 co. 5 all’art. 42 CCI”.
Tuttavia, è evidente che, nella giurisprudenza richiamata, i poteri di indagine richiamati sono quelli accordati al liquidatore in sede di apertura della procedura, mentre l’OCC, e per esso il Gestore della crisi nominato, resta comunque privo di una norma che lo autorizzi a richiedere fin da subito l’accesso alle banche dati, nella fase immediatamente successiva alla istanza di nomina pervenuta dal debitore ed alla designazione del Gestore.
L’autorizzazione del giudice toscano è meritevole di segnalazione perché rinvia direttamente all’art. 15 c.10 l. 3/2012, ritenuto ancora vigente, mentre nelle citate pronunce di merito il richiamo è agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155- sexies delle disposizioni di attuazione del c.p.c., richiamati dall’art. 49 CCII in tema di poteri di indagine del curatore, disposizioni ritenuti non applicabili dalla circolare in rassegna.
Il tribunale di Pistoia osserva, infatti, che “l'assenza di un fascicolo prima della predisposizione e del deposito di una proposta di soluzione della crisi da sovraindebitamento impedisce di ritenere applicabile il disposto dell'art. 155 sexies disp. att. cod. proc. civ., mancando il giudice assegnatario della procedura (id est delegato) deputato al rilascio dell'autorizzazione ivi prevista”, né reputa “percorribile l'applicazione analogica dell'art. 492 bis cod. proc. civ., diversi essendo i presupposti per l'accesso alle banche dati da parte degli OCC rispetto a quelli richiesti dalla norma citata (fra tutti, assenza di titolo esecutivo e di un atto di precetto notificato)”.
Il tribunale pistoiese opta, quindi, per la diretta applicazione dell’art. 15 c.10 l. 3/2012, sul presupposto che tale norma attiene al funzionamento dell’OCC, la cui disciplina non sarebbe stata modificata dal nuovo Codice, anche considerato che l'art. 2, c.1, lett. t) CCII definisce detti Organismi come disciplinati dal decreto ministeriale 24 settembre 2014, n. 202 ss., di fatto operando un espresso richiamo alla disciplina previgente.
Le perplessità della disposizione adottata dal Tribunale di Pistoia attengono essenzialmente a due profili.
Il primo riguarda il fatto che l’accesso alle banche dati non riguarda strictu sensu il funzionamento dell’OCC, inteso come struttura istituzionale regolamentata dal citato d.m. 2014/202, venendo in evidenza, piuttosto, la questione irrisolta dell’accesso a dati sensibili, e dunque della privacy del debitore.
Il secondo muove dalla considerazione che il Codice ha regolamentato l’intera materia, per cui appare, forse, irragionevole ipotizzare che l’accesso alle banche dati da parte del Gestore trovi una disciplina al di fuori dello stesso Codice, dovendosi ritenere implicitamente abrogato quanto previsto in proposito dalla vecchia legge speciale.
La soluzione adottata dal Tribunale di Pistoia è stata, peraltro, già fatta propria dal Tribunale di Genova con la decisione 7 novembre 2022, in questa Rivista, che ha reso analoga autorizzazione proprio sulla base della ritenuta perdurante vigenza dell’art. 15 l. 3/2012, tenuto conto che “nessuna disposizione del Codice della Crisi (in particolare, si veda l’art. 389) ha abrogato l’art. 15 c.10 L. 3/2021, che disciplinava le modalità di accesso dei professionisti designati nelle vesti di gestori della crisi quali OCC alle banche dati pubbliche: accesso, assolutamente indispensabile al gestore della crisi per poter verificare lo stato patrimoniale e reddituale dei ricorrenti alle procedure di sovraindebitamento”.
Come già osservato, la pronuncia in oggetto ha, comunque, il pregio di andare incontro alla necessità del Gestore di accedere alle banche dati già nelle prime fasi di indagine, in specie nelle procedure negoziali (ristrutturazione dei debiti del consumatore e concordato minore), nelle quali l’esatto accertamento della natura e dell’ammontare dei debiti, anteriormente all’apertura della procedura, è funzionale ai fini del giudizio preliminare di ammissibilità della proposta formulata.
[1] Segnalazione del dr. Andrea Ferri, commercialista in Bologna. La decisione è in corso di pubblicazione su questa Rivista.
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