Sovraindebitamento
Il Caso.it, Sez. Articoli e Saggi - Data pubblicazione 24/02/2022 Scarica PDF
La difesa tecnica nel sovraindebitamento
Astorre Mancini, Avvocato del Foro di Rimini, Cultore della materia presso la Cattedra di Diritto Fallimentare all'Università degli Studi di Milano - BicoccaTribunale di Roma 23 dicembre 2021. Est. Vitale.
Sovraindebitamento - Accesso alle procedure - Difesa tecnica ex art. 82 c.p.c. - Obbligatorietà - Esclusione
Va respinta l’eccezione di nullità del piano del consumatore per asserita carenza di difesa tecnica ex art. 82 c.p.c., tenuto conto che la l. 3/2012 non prevede l’obbligatorietà di detta difesa ed attraverso l’OCC si garantisce al debitore la piena tutela di quel diritto di difesa di cui è espressione l’art. 82 c.p.c., tenuto anche conto della prescritta indipendenza del gestore della crisi.
La giurisprudenza torna sul tema della obbligatorietà della difesa tecnica nelle procedure di sovraindebitamento, peraltro, in fattispecie del tutto peculiare decisa dal tribunale romano.
Nella vicenda un creditore opponente eccepiva la nullità insanabile del Piano del Consumatore per carenza della difesa tecnica del debitore, ai sensi dell’art. 82 c.p.c., avendo questi depositato istanza di omologa assistito da un avvocato qualificatosi solo come Gestore della Crisi.
Il giudice di Roma ha osservato che la l. 3/2012 non impone necessariamente la difesa tecnica e comunque nel caso concreto il debitore si era rivolto ad un OCC che aveva nominato un avvocato dotato delle necessarie competenze tecnico-professionali, in grado di assolvere al ruolo di garante del corretto funzionamento e del buon esito della procedura, per cui “la normativa ex lege 3/2012 attraverso l’OCC garantisce la piena tutela di quel diritto di difesa di cui è espressione l’art. 82 c.p.c.”.
Il giudice ha richiamato anche la futura vigenza dell’art. 68 del Codice della Crisi, dettato in tema di Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore, che espressamente sancisce che “non è necessaria l’assistenza di un difensore”, disposizione spiegata nella Relazione Illustrativa con l’osservazione per cui ”l’assistenza prestata dall’OCC, considerata l’elevata qualificazione dei professionisti di cui l’organismo si avvale, rende superflua la difesa tecnica”.
Nello stesso senso del Tribunale di Roma si è pronunciato Tribunale di Torino 7 dicembre 2019, est. Pellegri, in questa Rivista, che ha statuito nei medesimi termini osservando che l’istituzione degli OCC rappresenta un’evoluzione rispetto al rapporto professionale avvocato-cliente e garantisce la piena tutela del diritto di difesa di cui è espressione l’art. 82 c.p.c.
L’orientamento espresso dai tribunali di Roma e Torino è tendenzialmente maggioritario, ma la giurisprudenza ha dato conto anche di due diversi approcci.
In senso contrario, Tribunale di Mantova 12 luglio 2018, est. De Simone, in questa Rivista, in situazione analoga di un piano del consumatore opposto da un creditore, ha statuito l’inammissibilità della domanda di omologa in accoglimento dell’eccezione di nullità del ricorso per assenza di difesa tecnica, osservando che “non sussistono ragioni per derogare alla previsione generale dell’art.82 terzo comma c.p.c., che stabilisce che davanti al Tribunale le parti stanno in giudizio a ministero di un difensore, salvo che la legge disponga altrimenti”, sul presupposto che, a seguito dell’opposizione di un creditore, appare “evidente il carattere contenzioso della controversia, essendo le parti portatrici di interessi contrapposti, tanto che provvedimento di questo giudice, adottato nel merito, avrebbe natura decisoria”.
In una posizione intermedia, in precedenza, Tribunale di Vicenza 29 aprile 2014, est. Limitone, in questa Rivista, aveva ritenuto necessaria la difesa tecnica del debitore poichè: i) la proposta è una domanda giudiziale con il fine di comporre una crisi finanziaria, e si è in presenza di interessi contrapposti; ii) il ricorso è introduttivo di una procedura; iii) la procedura si svolge davanti ad un tribunale; iv) e presenta fasi potenzialmente contenziose.
Il giudice vicentino, tuttavia, aveva altresì affermato che “l’assistenza di un legale, con specifico mandato di tutela degli interessi della parte, contrapposti ad altri, può non essere necessaria (finché non si aprano fasi contenziose in senso stretto), se nell’OCC che concretamente presenta la domanda (che auspicabilmente sarà composto da diversi professionisti, con competenze tecniche diversificate) vi sia anche un legale, che se ne faccia carico, curando tutti gli aspetti tecnici della stessa”.
Va chiarito, peraltro, che la difesa tecnica, ove ritenuta necessaria, si impone per la sola fase giurisdizionale, avviata con il deposito in tribunale della domanda di omologa, non anche nella preventiva fase di nomina del gestore, rientrante nell’alveo della volontaria giurisdizione; inoltre, è fuor di dubbio la necessità di assistenza legale in caso di reclamo, ed in generale nei subprocedimenti di natura prettamente contenziosa che il giudice è chiamato a risolvere, eventualmente, durante la procedura di omologazione dell’accordo o del piano del consumatore.
L’obbligatorietà della difesa tecnica ha posto il quesito circa l’applicabilità della disciplina del gratuito patrocinio in favore del sovraindebitato, tenuto conto che soggetti incapienti od a basso reddito sono tra i fruitori della l. 3/2012. In dottrina prevale l’orientamento circa la possibilità di accedere al gratuito patrocinio, proprio in ragione della ritenuta necessità della difesa tecnica (così Tribunale di Torino 16 novembre 2017, est. Marino, in questa Rivista).
Riguardo, infine, la liquidazione del patrimonio ex art. 14-ter l. 3/2012, in dottrina si è sostenuto la necessità di difesa tecnica stante la presenza in detta procedura di “fasi fisiologicamente inclini a divenire contenziose, in virtù di pronunce di inammissibilità, decisioni di merito, contestazioni, re- clami” (S.Leuzzi, La liquidazione del patrimonio dei soggetti sovraindebitati fra presente e futuro, in questa Rivista, marzo 2019).
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