Bancario
Il Caso.it, Sez. Articoli e Saggi - Data pubblicazione 11/05/2021 Scarica PDF
Cenni sulla responsabilità solidale dell'Istituto di Credito e del promotore finanziario con particolare riferimento ai contratti di intermediazione finanziaria
Micaela Lopinto, Avvocato in BresciaBrevi note a margine dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 18154 del 31/08/2020
Sommario: Abstract.; 1.- L'ordinanza della Corte di
cassazione n. 18154 del 31 Agosto 2020; 2.- La responsabilità in solido
dell'Istituto di credito e del promotore finanziario: le motivazioni
dell'ordinanza; 2.1- Segue: una analisi critica delle ragioni poste a sostegno
del mancato riconoscimento della responsabilità solidale; 3.- Una possibile
diversa ipotesi ricostruttiva svincolata dai filoni giurisprudenziali; 4.- La
conclusione della Corte di cassazione: riflessioni riassuntive.
Abstract Ita
Il presente contributo si prefigge l'obiettivo di esaminare il rapporto tra
Istituti di credito e promotori finanziari sotto il profilo dei rapporti
obbligatori esterni e, precisamente, ai fini della individuazione della più
corretta ricostruzione della responsabilità dell'istituto di credito in caso di
stipula di contratti da parte del promotore finanziario.
Abstract
Eng
This paper wants to examine the (external) joint and several obligation between
Banks and financial representatives. Particularly, It will be focusing on the
contractual and non-contractual liability of Banks when financial
representatives draw up contracts.
1.- L'ordinanza della Corte di
cassazione n. 18154 del 31 Agosto 2020.
Al fine di esaminare la specifica questione della responsabilità solidale tra
istituti di credito e promotori finanziari può essere utile ripercorrere i
fatti che hanno dato vita alle argomentazioni dell'ordinanza, qui in commento,
del 31 Agosto 2020, n. 18154. Il caso concreto sottoposto alla attenzione della
Suprema Corte riguardava una domanda risarcitoria presentata da un investitore
nei confronti del promotore finanziario per delle appropriazioni indebite
commesse ai suoi danni e nei confronti dell'Istituto di credito (da ora in
avanti denominato anche "banca"). In primo grado veniva confermata
esclusivamente la responsabilità del promotore finanziario, con decisione passata
in giudicato, e non accolta, per carenza di prove, la medesima domanda
risarcitoria nei confronti della banca. Più precisamente, a fronte di un
contratto, chiamato "richiesta di apertura PRIMACONTO",
l'investitore/ricorrente aveva versato una somma di denaro in contanti.
Successivamente, aveva dapprima chiesto informazioni sull'andamento
dell'investimento, ricevendo un documento che, a detta del promotore, proveniva
dall'istituto di credito e, nella primavera dello stesso anno, aveva chiesto di
potersi riappropriare di alcune somme (da qui la prima citata doglianza
inerente l'appropriazione indebita).
2.- La responsabilità in solido dell'Istituto di credito e del promotore
finanziario: le motivazioni dell'ordinanza.
Soffermando l'attenzione sulla responsabilità solidale, con particolare e -
visto l'intervenuto giudicato sulla responsabilità del promotore finanziario -
necessariamente limitato riferimento all'esclusione della responsabilità
solidale dell'istituto di credito, avvenuta in primo grado, la Corte
territoriale chiarisce che la responsabilità solidale tra promotore e banca
dovrebbe fondarsi sugli artt. 31, terzo comma, TUF e 2049 cc. A parere della
Corte, la responsabilità solidale della banca ex artt. 31 TUF e 2049 cc.[2] si
dovrebbe basare sui seguenti presupposti: <<1. il rapporto di
preposizione tra il suo autore ed il padrone e committente; 2. il rapporto di
occasionalità necessaria tra l'attività dell'autore dell'illecito ed il danno;
3. la commissione di un illecito da parte del preposto>>. Tuttavia, la
stessa Corte, con particolare riferimento al caso concreto, volendo provare ad
offrire una sintesi sempre cercando di ripercorrere in modo fedele le
argomentazioni, chiariva che: 1.- dall'accertamento della responsabilità penale
del preposto non poteva discendere automaticamente ed incondizionatamente la
responsabilità del preponente (banca) e ciò anche sulla base dei principi
civilistici che governano le obbligazioni solidali; 2.- la responsabilità
indiretta del preponente (banca) nei confronti dei terzi (investitori) per
l'attività posta in essere dal promotore finanziario richiede non solo che essa
sia stata agevolata o resa possibile dal suo inserimento nell'attività
d'impresa, ma anche che sia stata realizzata nell'ambito ed in coerenza con le finalità
in vista delle quali l'incarico era stato conferito, in maniera tale da far
apparire al terzo in buona fede che l'attività posta in essere per la
consumazione dell'illecito rientrasse nell'incarico affidato dalla banca
mandante; 3.- nel caso in esame, non era possibile ritenere che l'investitore
potesse in buona fede pensare che l'attività posta in essere dal promotore
finanziario potesse dirsi rientrante nell'incarico conferito dalla banca, dal
momento che lo stesso investitore/ricorrente non aveva mai ricevuto alcun
estratto conto da parte dell'istituto di credito e che le stesse modalità
anomale di versamento delle somme da investire
Le argomentazioni fornite dalle Corti, in ordine alla insussistenza, nel caso
di specie, del nesso di occasionalità necessaria su cui fondare l'addebito
solidale, pur essendo, nel complesso, condivisibili, possono comunque prestarsi
ad alcune considerazioni critiche che in questa sede si cercherà di esporre in
pochi punti. La ricerca spasmodica del predetto nesso causale sembra, a tratti,
confondere i confini tra responsabilità dei "padroni e committenti"
di stampo contrattuale (art. 1228 cc.) e responsabilità dei "padroni e
committenti" extracontrattuale[3]. Brevemente e ripercorrendo i principali
elementi distintivi tra le due norme, la prima effettivamente richiede un cd.
"nesso di occasionalità necessaria" ma è ancorata ad una componente
soggettiva "semioggettiva" perché il "padrone" (termine
arcaico quanto il codice) risponde delle condotte dell'"ausiliario"
solamente qualora, effettivamente, l'ausiliario versi in dolo o colpa grave. La
seconda, per contro, è pacificamente riconosciuta come forma di responsabilità
oggettiva pura, basata sul nesso causale (nonché su quello che viene definito
spesso in giurisprudenza, anche in ambito extracontrattuale, come di
"occasionalità necessaria") ma che prescinde dalla componente
soggettiva correlata alla condotta dell'ausiliario. Pertanto, come
correttamente statuito, la considerazione che la condotta posta in essere dal
promotore sia penalmente rilevante e dunque dolosa non assume rilievo ai fini
dell'indagine, in termini escludenti o ricostruttivi del nesso, se la
responsabilità, per stessa ammissione delle Corti, in ragione degli articoli
richiamati, si incardina nelle maglie della responsabilità oggettiva
extracontrattuale, la quale richiede semplicemente, ai sensi dell'art. 2049
cc., che <>.Il carattere doloso della condotta del promotore, impostando
la responsabilità in termini puramente oggettivi, deve essere letto come
fattore neutro. Meno condivisibili si mostrano, invece, le argomentazioni
riassunte nei punti "2. e 3." dell'elenco fornito nel precedente
paragrafo. Appare piuttosto difficile affermare che l'intera operazione posta
in essere dal promotore non rientri nell'ambito dell'incarico conferito dalla
banca. L'art. 1228 cc. effettivamente presuppone una partecipazione all'obbligazione
assunta dal committente nei confronti, in questo caso, dell'investitore, da
parte dell'ausiliario. La responsabilità solidale in questo caso, infatti, è
espressione di una "causalità condivisa" tra committente/banca ed
intermediario. L'art. 2049 cc., qui oggetto di interesse, per contro,
differisce sotto il profilo dell'apporto causale in quanto non presuppone un
effettivo concorso attivo o omissivo di ambo le parti (padrone e preposto)
nella ricostruzione del nesso causale[4]. Sottolineare tale circostanza è utile
per spiegare più facilmente per quale ragione spesso le condotte truffaldine
abbiano acquisito rilievo nella prassi giurisprudenziale, in termini di
mantenimento della responsabilità solidale, anche quando sono state poste in
essere dai promotori addirittura in epoca anteriore all'insorgenza del rapporto
di preposizione con l'istituto di credito[5]. Ed è questa la ragione per la
quale si è ritenuto di dover sottolineare l'assoluta irrilevanza, in sede
extracontrattuale, della componente soggettiva della condotta dell'ausiliario,
nella quale, tra l'altro ed in aggiunta, ben può mancare anche il carattere
collusivo doloso o consapevole dei danni che con la propria condotta si
arrecano alla banca/intermediario. Il carattere truffaldino e quindi fortemente
doloso delle condotte penalmente rilevanti ed anteriori perfino al rapporto di
preposizione non è bastato, in buona parte delle sentenze che affrontano tale
tematica, al fine di evitare un addebito solidale anche a carico dell'istituto
di credito. E ciò in ragione del fatto che il nesso di "occasionalità
necessaria" altro non è che un nesso causale per ricostruire il quale si
richiede semplicemente che la condotta del promotore sia stata anche solo
"agevolata" dalle incombenze demandategli dal
"padrone/banca". La sufficienza della sola "agevolazione"
trova ulteriore conferma nella considerazione (pacificamente accolta in
giurisprudenza) secondo la quale la responsabilità ex art. 2049 cc. può trovare
applicazione anche nelle ipotesi di mancata individuazione dell'autore della
condotta illecita, qualora risulti configurabile un rapporto di preposizione,
nonché nelle ipotesi in cui l'incaricato/preposto abbia agito all'insaputa del
padrone/committente. Pur tuttavia, occorre ricordare come, nonostante le argomentazioni
qui esposte, aggiuntive rispetto a quelle presentate dal ricorrente, delle
quali si può avere contezza attraverso l'esame dell'ordinanza, sia stato
ritenuto interrotto il nesso di occasionalità necessaria dal carattere anomalo
del comportamento dell'ausiliario.
3.- Una possibile diversa ipotesi ricostruttiva svincolata dai filoni
giurisprudenziali.
Prendendo atto della soluzione offerta dalla Corte, che, occorre chiarirlo e
sottolinearlo, è avallata anche dalla giurisprudenza più recente[6] al fine di
ricostruire ugualmente la responsabilità solidale dell'istituto di credito ed
al fine di garantire un più cospicuo ristoro all'investitore - dimenticando,
per forza di cose, per un momento sia i dettagli di nicchia del caso concreto
sia alcuni filoni giurisprudenziali emersi sul tema - si può osservare come si
sarebbe potuto provare a leggere il rapporto tra "promotore, banca ed
investitore" in modo differente, andando ad individuare una doppia azione
processuale: una necessariamente contrattuale da parte dell'investitore che fa
valere il proprio rapporto con il promotore, dettato dalla stipula del
contratto denominato "richiesta di apertura PRIMACONTO" ed una
contrattuale da contatto sociale (volendo mantenere le stesse coordinate tenute
dalla giurisprudenza prima dei mutamenti imposti dalla legge Gelli-Bianco in
ambito medico) esistente tra investitore e banca, che consente all'investitore
di agire ai sensi dell'art. 1228 cc. nei confronti di promotore e banca in
solido, idonea a coprire anche le cd. "condotte anomale" del
promotore. Un sistema simile è stato utilizzato in ambito medico[7] quando si è
reso opportuno chiarire che, in ragione del contratto di spedalità stipulato
tra paziente e struttura sanitaria, tra medico curante ed operante nella
struttura e paziente si viene ad instaurare un contatto sociale, con
responsabilità addebitabile in capo al medico, in solido con la struttura, ai
sensi dell'art. 1228 cc. Applicando tali coordinate al rapporto trilatero
"promotore-banca-investitore" si può provare ad affermare che la
seconda azione prospettata prende le mosse dalla considerazione secondo la
quale: 1. sussiste un contratto tra investitore e promotore (analogo al
contratto di spedalità tra struttura sanitaria e paziente); 2. sussiste pur sempre
un contatto tra investitore e banca (analogo al contatto che esiste tra medico
e paziente); 3. sussiste pur sempre un rapporto tra banca e promotore,
avvalorato dalla circostanza secondo la quale il promotore finanziario
"spende" (ma il termine è generico e non è riferito allo schema del
mandato) il nome della banca (non a caso, il promotore aveva presentato un
documento all'investitore, asseritamente proveniente dalla banca). Ne consegue
che l'investitore ben può presentare doglianza connessa alla violazione dei
doveri protettivi che l'istituto di credito ha, in linea generale, nei suoi
confronti, improntati ai principi di buona fede, pur non prendendo la banca
materialmente parte alle operazioni poste in essere dal promotore e pur non
essendo parte contrattuale, con conseguente responsabilità solidale di
quest'ultima unitamente al promotore ai sensi dell'art. 1228 cc. Non si tratta,
in altri termini, solamente di una responsabilità oggettiva ancorata al solo
nesso causale/di occasionalità necessaria, bensì della violazione di un
principio generale di trasparenza e buona fede, dettato dagli obblighi di
protezione che discendono dal contatto con l'istituto di credito e che
legittimano una responsabilità solidale per le condotte poste in essere dal
promotore anche laddove le stesse appaiano poco "ortodosse", specie
nel momento in cui quest'ultimo operi facendo esplicito riferimento a
comportamenti (rectius esibizione di documenti presentati all'investitore) che
automaticamente lasciano intendere esistente un coinvolgimento dell'istituto di
credito o comunque che evidenzino l'esistenza di un rapporto tra quest'ultimo e
lo stesso promotore agente. Letto il caso in questi termini, con una
responsabilità sorretta non solo da un nesso di occasionalità necessaria,
sufficiente ai fini del 2049 cc., bensì anche da doveri discendenti da una
regola generale di buona fede, è più facile ipotizzare anche una domanda
presentata dall'investitore nei confronti dell'intermediario/banca ai sensi
dell'art. 1228 cc., in ragione del contatto esistente tra promotore e banca e
del contratto stipulato tra promotore e investitore che vede, pertanto, i due
soggetti legati in solido. L'azione, conseguentemente, può legittimare la
stessa banca ad agire in regresso nei confronti del promotore, qualora sia
stata costretta a corrispondere all'investitore l'intera somma. A supporto
della predetta ricostruzione si pone anche il carattere doloso (e, dunque,
penalmente rilevante) della condotta del promotore, utile (e necessario) ai
fini dell'inquadramento della responsabilità ex art. 1228 cc.[8]
4.- La conclusione della Corte di cassazione: riflessioni riassuntive.
A conclusione della presente indagine, nonostante le critiche esposte ed il
tentativo di fornire una ricostruzione puramente teorica che, per ciò solo,
volutamente esula dai filoni giurisprudenziali consolidati, appare opportuno
dare atto della soluzione offerta dalla Suprema Corte. La stessa ricorda
l'assunto, già statuito in precedenza da altro collegio, secondo il quale
l'intermediario (banca, nel nostro caso) risponde per i danni arrecati a terzi
dai promotori finanziari nello svolgimento delle incombenze loro affidate
purché il fatto illecito del promotore sia legato da un nesso di occasionalità
necessaria con l'esercizio delle mansioni alle quali è adibito.
Conseguentemente, un eventuale comportamento doloso, penalmente rilevante (come
è accaduto anche nel caso concreto oggetto della ordinanza in commento) del
preposto (promotore, in questo caso) non è idoneo ad interrompere il nesso di
cd. occasionalità necessaria tra l'esercizio delle incombenze ed il danno, a
condizione che non possano ritenersi esistenti condotte del promotore
"particolari", che sfuggono alle normali logiche dell'incarico, che
possono essere idonee ad escludere la responsabilità dell'istituto di credito.
Chiarito tale dato, la Suprema Corte ha ricordato come le norme invocate nei
precedenti gradi di giudizio (artt. 31 TUF comma terzo e 2049 cc.) siano idonee
a configurare la responsabilità solidale per gli eventuali danni arrecati a
terzi nello svolgimento delle incombenze affidate ai promotori finanziari,
anche nell'ipotesi in cui venga accertata la responsabilità in sede penale[9].
Tale considerazione nasce dalla constatazione a mente della quale occorre
assimilare le condotte poste in essere dal promotore alla stregua veri e propri
"strumenti" dell'intermediario/banca dei quali questi si avvale per
lo svolgimento delle proprie attività. La Corte, su tali basi e necessariamente
ribadendo i limiti legali imposti alla propria funzione, constata come in primo
grado si sia accertata l'assenza di un nesso di occasionalità necessaria tanto
da rendere inopportuna la configurazione della responsabilità solidale. Non
manca di ribadire, al riguardo, come, in relazione a casi analoghi, sia stato
spesso affermato che <<[...]in tema di contratti di intermediazione
finanziaria - al fine di escludere la responsabilità solidale
dell'intermediario per gli eventuali danni arrecati ai terzi nello svolgimento
delle incombenze affidate ai promotori finanziari, non è sufficiente la mera
consapevolezza da parte dell'investitore della violazione da parte del
promotore delle regole di comportamento poste a tutela dei risparmiatori, ma
occorre che i rapporti tra promotore ed investitore presentino connotati di
anomalia, se non addirittura di connivenza o di collusione in funzione elusiva
della disciplina legale>>. Pur tuttavia, nessuna delle argomentazioni può
reggere in assenza di prove certe e, dunque, di accertamento del predetto nesso
tra la condotta posta in essere dal promotore e l'incarico conferito: ne
consegue che non è possibile far discendere la responsabilità solidale del
terzo intermediario/banca dalla sola responsabilità penale del promotore,
ovvero dall'unico dato, conferente ai fini dell'addebito solidale all'istituto
di credito, pacificamente accertato. L'assenza di nesso di occasionalità
necessaria, dettato dal carattere autonomo della condotta del promotore, ha
assunto carattere assorbente. Ne è conseguito il rigetto del ricorso.
[1] L'ordinanza è stata pubblicata su "Foronews" - Foro Italiano, www.foroitaliano.it,
consultato nel mese di Dicembre 2020. E', inoltre, accessibile a tutti,
pubblica e visibile per esteso sul sito www.laleggepertutti.it,
consultato in data 13/03/2020. Sul punto anche Corte di cassazione, sez. I, 31
Agosto 2020, n. 18153 del 2020, Pres. Genovese, Est. Nazzicone, in IlCaso.it,
Sez. Giurisprudenza, 24134 - pubb. 08/09/2020 (Diritto dei Mercati Finanziari).
[2] Art. 31 D.L.vo 24 Febbraio 1998, n. 58 comma terzo:
[3] Art. 2049 cc; sul tema, anche A. TENCATI, "Il conto corrente bancario
- i contratti tra banche e clienti", Settembre, 2018, pp. 154 e ss.
[4] Prova ne è la giurisprudenza che ha interessato l'azione di rivalsa della
struttura sanitaria sul medico in ipotesi di condotta imputabile al medico in
via esclusiva; sul punto: M. LOPINTO, Regresso e rivalsa della struttura
sanitaria in ipotesi di danno cagionato dal medico in via esclusiva post legge
n. 24 del 2017, in Ilcaso.it.
[5] Cass. n. 12448 del 2012 e precisamente, Sentenza della Corte di cassazione
civile, Sez. III, n. 12448 del 19 Luglio 2021, in Riv. Giustizia Civile, 2012,
I, pp. 2297.
[6] Si legga, a titolo esemplificativo, la sentenza della Corte di cassazione,
Sez. I, n. 22956 del 10 novembre 2015, in De Jure, data di consultazione
27/01/2021.
[7] Al riguardo, si rinvia alla lettura della storica sentenza n. 589 del 1999,
la quale fornisce una ottima rielaborazione sistematica dei principali
orientamenti dottrinali emersi sul tema: indirizzo internet www.camera.it/temiap/2014/10/15/ODC177-550.
[8] La responsabilità da "contatto sociale", nonostante la
rielaborazione offerta in questa sede, non costituisce un elemento nuovo
nell'ambito dei rapporti negoziali con i promotori finanziari. Un esempio di
applicazione della teoria di confini tra "contratto" e
"torto" nell'ambito dei contratti di intermediazione finanziaria è
offerto dalla sentenza della Corte di cassazione n.1453 del 05/11/2018, la
quale, pur non proponendo una ricostruzione analoga a quella qui esposta,
giustifica il rapporto esistente tra promotore, SIM ed investitore alla stregua
del predetto contatto ed applica così l'art. 1228 cc.).
[9] Si rinvia, sul punto, alle teorie inerenti i rapporti tra rilevanza penale
ed incidenza civile dei rapporti negoziali. A titolo esemplificativo e non
esaustivo, si ricordino le teorie pan civilistiche ed autonomistiche emerse sul
tema. Sul rapporto tra autonomia del diritto penale ed ordinamento, tra tanti,
anche R. BORSARI, Diritto penale, creatività e co-disciplinarietà - Banchi di
prova dell'esperienza giudiziale, Padova, University Press, I° Ed., 2013, in
particolare, pp. 62 e ss., consultabile in full text all'indirizzo https://discrimen.it/.
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