Civile
Il Caso.it, Sez. Articoli e Saggi - Data pubblicazione 22/10/2021 Scarica PDF
Le innumerevoli e problematiche sfaccettature della "teoria dell'evento" nella diffamazione a mezzo web
Micaela Lopinto, Avvocato in Brescia(Breve focus su consumazione, locus commissi delicti, competenza, giurisdizione e necessaria querela)[1]
Sommario: Abstract; 1. Premessa: la teoria della condotta e la teoria dell’evento nella diffamazione a mezzo web; 2. Consumazione del delitto: che ruolo ha la persona offesa?; 3. Segue: la presentazione della querela, il rapporto tra locus commissi delicti e persona offesa, la competenza e la giurisdizione; 4. Riflessioni conclusive e rilievi critici.
Abstract Ita
Il presente contributo si prefigge l’obiettivo di focalizzare l’attenzione sul momento consumativo della diffamazione a mezzo web e, conseguentemente, su locus commissi delicti, competenza e giurisdizione, tenendo conto sia delle pronunce emerse sull’argomento in sede civile sia della necessità di valutare le peculiarità derivanti dalla presentazione della querela da parte della persona offesa.
Abstract Eng
This paper focuses on the most appreciated doctrinal and jurisprudential theory about the “committing” of the crime disciplined by the article no. 595 italian criminal code, which can be committed also surfing the Internet. Particularly, this research wants to reach the goal to sum up the main civil and criminal judgments issued about the “locus commissi delicti” of the crime, which is linked to the action for libel (required by the Italian legal system to punish this crime).
1. Premessa: la teoria della condotta e la teoria dell’evento nella diffamazione a mezzo web.
Intorno alla individuazione dell’effettivo momento consumativo del delitto di diffamazione “on line” o “a mezzo web” che dir si voglia, come è stato già chiarito nel precedente contributo, si sono sviluppate due teorie. Ricapitolandole brevemente, secondo la teoria che legge la diffamazione a mezzo web come delitto di mera condotta, ai fini della perfezione prima e consumazione poi della fattispecie, sarebbe sufficiente l’immissione in circuiti potenzialmente visibili a più persone di un post avente contenuto diffamatorio, senza richiedere anche l’effettiva percezione dell’espressione ingiuriosa da parte di terzi (o, più precisamente e come si avrà modo di sottolineare, da parte della persona offesa, visto che è quest’ultima a dover presentare concretamente la querela e per farlo deve poter avere conoscenza del fatto, molto meglio se “personalmente”, piuttosto che “tramite terzi”, viste le complicazioni che possono derivare dalla scelta di iniziare un procedimento penale, anche il più blando e bagatellare). Secondo una diversa teoria, per contro, il delitto di diffamazione a mezzo web richiede proprio l’effettiva percezione dei commenti lesivi della reputazione della persona offesa; percezione che, ad esempio, quasi tutti gli esponenti della dottrina ed i successivi commentatori[2] hanno escluso in caso di strumento informatico difettoso (si pensi al caso in cui si inserisce il post diffamatorio nella piattaforma ma per problemi tecnici il post non compare online o non risulta visibile; è proprio sulla base di tali considerazioni che sono state affrontate dalla dottrina le tematiche del reato impossibile e, in via deduttiva, partendo proprio dal reato impossibile, del delitto tentato). E’ per tale motivo che è bene, come è stato già chiarito in precedenza, prestare attenzione ad:
a.) idoneità del mezzo a garantire la comunicazione con più persone;
b.) idoneità del mezzo a garantire la percezione (e, quindi, secondo la teoria dell’evento, la consumazione del delitto) del post offensivo (tenendo conto del fatto che, per quanto sia sufficiente ai fini della verificazione dell’evento la percezione del commento diffamatorio da parte di terzi, il delitto è pur sempre punibile soltanto previa querela, pertanto il massimo evento lesivo, l’apice della consumazione, si realizza quando proprio la persona offesa percepisce il post lesivo, indipendentemente dal fatto che la percezione sia avvenuta in “contemporanea” rispetto alla percezione dei terzi o in un secondo momento, mediante connessione successiva dell’offeso ad esempio su facebook, dal momento che la giurisprudenza, pur tenendo conto del fatto che la diffamazione richiede l’assenza dell’offeso, l’ingiuria la presenza dell’offeso, ha pacificamente considerato sussistente la diffamazione ed escluso l’ingiuria quando c’è contestualità tra percezione dei terzi e percezione dell’offeso. Consapevoli della sussistenza delle due tesi, i giudici hanno optato per la seconda tesi. Infatti, “è pacifica in giurisprudenza (Cass., Sez. V, Sentenza n. 31677 del 19 maggio 2015, depositata il 21 luglio 2015, Rv. 264521; Cass., Sez. I, Sentenza n. 16307 del 15 marzo 2011, depositata il 26 aprile 2011, Rv. 249974) l’affermazione secondo cui, in tema di diffamazione via internet (tanto con riferimento ai quotidiani online, quanto alle espressioni pubblicate sui social), l'inserimento di frasi offensive o di immagini denigratorie nella rete telematica dà luogo ad un reato di evento che si consuma nel momento e nel luogo in cui i terzi percepiscono l'espressione ingiuriosa. Tuttavia, quando non è noto il luogo in cui le espressioni inserite nella rete telematica sono state percepite da terzi, interviene il criterio suppletivo di cui all’art. 9, comma 1, c.p.p., ovvero il luogo in cui è stata tenuta parte della condotta, che coincide con quello in cui l'agente ha caricato le informazioni diffamatorie sul sito web. Nel caso in cui non sia noto nemmeno il luogo di inserimento dei dati sul web, si farà ricorso al criterio suppletivo di cui all'art. 9, comma 2 c.p.p., cioè al luogo di residenza, domicilio o dimora dell'indagato, ovvero ancora al criterio suppletivo di cui all’art. 9, comma 3, c.p.p. Va precisato che il luogo nel quale risultano immesse nel web le espressioni ritenute lesive dell’altrui reputazione viene in considerazione, quale criterio di riferimento, qualora manchi l’effettiva percezione della notizia trattandosi di reato tentato”. Dall’esame del brano appena riportato si evince subito la stretta connessione tra questi tre elementi:
1. Teoria dell’evento;
2. Consumazione;
3. Individuazione del locus commissi delicti.
Proviamo, allora, ad esaminare meglio questo rapporto che, pur apparendo semplice per come qui esposto, è stato in realtà frutto di una innumerevole quantità di contrasti ed è stato capace di mettere in difficoltà anche i più esperti della materia; infatti, soltanto di recente, anzi, si potrebbe dire proprio tra il 2020 ed il 2021, si è giunti ad una soluzione soddisfacente, valorizzando anche i risvolti processuali e, dunque, il ruolo assunto dalla persona offesa che presenta la querela.
2. Consumazione del delitto: che ruolo ha la persona offesa?
Pur aderendo alla tesi che qualifica il delitto di diffamazione a mezzo web come delitto di evento, la semplice constatazione secondo la quale, ai fini della punibilità del delitto è necessario procedere alla presentazione della querela rende difficile, come accennato, soffermarsi soltanto sulla “avvenuta percezione delle espressioni ingiuriose da parte dei terzi”, specie se si parte dal presupposto che il delitto può giungere a consumazione anche mediante social network come facebook che, si sa, consentono di “scegliere” con quante persone comunicare, quando si decide di scrivere un post. E’ proprio tenendo conto di tali aspetti che si vogliono, in questa sede, esplicitare delle affermazioni già espresse nel precedente contributo (si rinvia alla nota 1), proponendo quattro ipotesi pratiche:
a.) Tizio scrive un post su facebook e “mette la privacy”, permettendone la percezione solamente a Sempronio;
b.) Tizio scrive un post su facebook e “mette la privacy”, permettendone la percezione a Sempronio, Mevio, Caio e pure Mevietto e Caietto minori e la persona offesa non ha modo di connettersi per vedere il post, non è nell’elenco di amici e nessuno le riferisce il fatto;
c.) Tizio scrive un post su facebook e “mette la privacy”, permettendo la visione del post diffamatorio a Sempronio, Caio, Mevio e, connettendosi, lo vede anche la persona offesa, che è inclusa nella ristretta cerchia;
d.) Tizio scrive un post su facebook e non “mette la privacy”, permettendo la visione del post diffamatorio a tutti gli amici, tra cui anche la persona offesa, ma solo la persona offesa e pochi amici sono in grado di comprendere la portata offensiva del post che, per un estraneo, non assume invece nessun particolare significato lesivo della reputazione altrui poiché manca la conoscenza di fatti o elementi che rendano tale l’offesa invece contenuta nello scritto via web.
Nel primo caso (che, già ictu oculi, consente di esaltare i benefici derivanti dall’apprezzabile ed apprezzata teoria dell’evento) si potrebbe dire che manca proprio l’elemento della comunicazione con più persone (almeno due, aderendo alla tesi che non conteggia il soggetto agente/autore del reato) pertanto nella (scolastica, in questo caso e quindi non reale) ipotesi in cui si fosse in un processo, non dovrebbe stupire la scelta della formula assolutoria dell’insussistenza del fatto. Il secondo caso, invece, diventa già molto più interessante. A prescindere dalla sussistenza di “ricettori” della notizia minori di età, i ricettori Sempronio, Mevio e Caio rendono evidente la sussistenza dell’elemento della comunicazione con almeno due persone. Tuttavia, le problematiche possono porsi sotto due punti di vista: sussiste il dolo della lesione della reputazione della persona offesa se il soggetto agente “mette la privacy”? Fornire una risposta perentoria al quesito è impossibile senza esaminare le peculiarità del caso concreto; occorrerà un esame svolto case by case. In astratto, ad ogni modo, richiedendo la fattispecie un dolo generico e la sufficienza della comunicazione con almeno due persone, non sussistono ostacoli alla configurazione del delitto neanche sotto il profilo dell’elemento soggettivo. Quanto al momento consumativo, in linea astratta, la percezione del commento da parte dei terzi (Sempronio, Mevio e Caio) aderendo alla teoria dell’evento in senso stretto (la quale consente di affermare che il delitto si considera consumato al momento della percezione delle espressioni ingiuriose da parte dei terzi) dovrebbe dirsi effettivamente perfezionato e consumato. Pur tuttavia, se nessuno dei tre adulti parla e neppure i minori (i più incoscienti, che, di fatto, potrebbero più facilmente “farsi scoprire”) lasciano trapelare nulla, la persona offesa potrebbe avere difficoltà ad avere conoscenza del delitto ed a presentare querela. L’esempio richiederebbe un esame del caso concreto approfondito, ma consente di evidenziare l’enorme difficoltà nel conciliare aspetti teorici ed aspetti pratici nella risoluzione dei contrasti interpretativi, tema che si avrà modo di approfondire nei prossimi §. Il terzo caso, sotto il profilo della esigenza di “conciliazione” appena esposta, rende evidente la possibilità di attribuire rilievo alla coincidenza tra “teoria dell’evento”, “consumazione” e “locus commissi delicti”, poiché il momento della connessione della persona offesa al social network e della percezione dell’offesa garantisce una coincidenza tra apice della consumazione (l’evento lesione della reputazione acquisisce il suo massimo rilievo nel momento in cui, dopo o contestualmente rispetto alla percezione dei terzi in generale, l’espressione viene percepita dalla persona offesa che presenterà la querela) ed esigenze processuali (tutte le ipotesi di diffamazione di cui all’art. 595 cp. sono punibili soltanto a querela, pertanto è impossibile non tener conto anche di questo fattore; che senso avrebbero reati che poi non possono mai essere puniti o che richiedono costantemente l’ausilio di terzi per la loro punibilità?). L’ultima ipotesi è, seppur in termini lievemente diversi dall’esempio riportato, emersa in concreto ed è stata oggetto di una sentenza, già richiamata tra le note del precedente contributo e, precisamente, la n. 16712 del 2014, che qui per comodità si intende ricordare, nella quale si legge che:“[…]la Corte di appello […] ha ritenuto che il [X] ha in modo implicito, ma univoco, affermato che il successore nella sua funzione di comando era subentrato soltanto per dette qualità negative ponendole, quindi, in collegamento funzionale con un fatto concreto e, quindi, determinato. I giudici di secondo grado hanno, altresì, affermato la sussistenza dall'aggravante dell'utilizzo del mezzo di pubblicità, tenuto conto che [si era verificata] la pubblicazione della frase indicata nell'imputazione sul profilo del social network facebook.[…]Così che il discorso giustificativo con il quale la Corte di appello ha sostenuto che la individuazione univoca del militare tacciato di essere [sono omesse in questa sede le offese] fosse possibile soltanto da parte di una ristretta cerchia di soggetti rispetto alla generalità degli utenti del social network ed, in particolare, soltanto dai [soggetti] appartenenti alla [XXX], appare contraddittorio con le suddette affermazioni. Del resto, affermare che l'imputato non ha indicato il nome del suo successore, nè la funzione [professionale] in cui era stato sostituito, nè alcun riferimento cronologico non sembra tenere conto adeguatamente dell'avverbio "attualmente", che all'evidenza si riferisce al presente, usato nella frase, nè della qualificazione di "collega" collegata al termine "defenestrazione". D'altro canto, ribadito che ai fini della integrazione del reato di diffamazione è sufficiente che il soggetto la cui reputazione è lesa sia individuabile da parte di un numero limitato di persone indipendentemente dalla indicazione nominativa, i giudici di secondo grado non hanno adeguatamente indicato le ragioni […] per le quali il limitato il numero delle persone in grado di identificare il soggetto passivo della frase a contenuto diffamatorio determini l'esclusione della prova della volontà del [X] di comunicare con più persone in grado di individuare il soggetto interessato. Ed invero, il reato di diffamazione non richiede il dolo specifico, essendo sufficiente ai fini della sussistenza dell'elemento soggettivo della fattispecie la consapevolezza di pronunciare una frase lesiva dell'altrui reputazione e la volontà che la frase venga a conoscenza di più persone, anche soltanto due […][3]”. Esaminati questi quattro “casi pratici”, occorre ora soffermarsi più nel dettaglio sulle questioni più squisitamente processuali.
3. Segue: la presentazione della querela, il rapporto tra locus commissi delicti e persona offesa, la competenza e la giurisdizione.
Abbracciata ormai in via definitiva, almeno al 2020/2021, la teoria dell’evento, occorre ora comprendere quali siano le difficoltà processuali. Come si è già indicato precedentemente nel brano riportato, il delitto si consuma nel momento e nel luogo in cui i messaggi sono percepiti da terzi. Ebbene, occorre allora domandarsi, tenendo in questa sede conto solo delle posizioni realmente valide (e non, ad esempio, di quelle che fanno leva su criteri di difficilissima applicazione come quello del luogo in cui si trova il server in cui il provider ospita la notizia) e dando per assodata la coincidenza tra momento “percettivo” e momento “consumativo” delle espressioni, quale luogo debba concretamente prendersi in considerazione, anche ai fini della competenza e della giurisdizione[4]. Le tesi che, a parere di chi scrive, appaiono maggiormente soddisfacenti, sono quella del secondo percettore della notizia (in ipotesi di uso di social network come facebook, che consentono il più delle volte di verificare l’orario di accesso ai social, agevolato dai “like” e dalla funzione “registro attività”, anche al fine di decidere se avviare o meno un procedimento penale con un dispendio di energie minimo e con strumenti poco invasivi della sfera personale dei soggetti interessati) e quella del luogo in cui la persona offesa ha avuto accesso alla piattaforma o ha semplicemente visitato il sito contenente espressioni offensive della sua reputazione. Anzi, tra le due tesi, quella preferibile è, probabilmente, proprio quella che si concentra sulla persona offesa in relazione alla quale l’evento si consuma al momento e nel luogo dell’accesso o della visione dei messaggi diffamatori, momento e luogo facilmente verificabili sia per scegliere l’ufficio competente sia perché, insieme, giustificano (lasciando, al riguardo, pochi dubbi) il radicamento della giurisdizione del giudice italiano (il quale, non a caso, è munito di giurisdizione nel momento in cui l’evento lesivo si verifica nel territorio italiano, cosa che certamente accade quando la vittima dell’illecito percepisce l’espressione ingiuriosa). Quindi, riepilogando la persona offesa quando percepisce i messaggi, in un solo colpo, consuma l’evento, radica la giurisdizione italiana ed individua l’ufficio competente. Solo qualora non sia noto il luogo in cui sono state percepite da terzi/persona offesa le espressioni diffamatorie ha senso valutare l’applicabilità di altri criteri (come già indicato nel primo §, in questi casi “[…] interviene il criterio suppletivo di cui all’art. 9, comma 1, c.p.p., ovvero il luogo in cui è stata tenuta parte della condotta, che coincide con quello in cui l'agente ha caricato le informazioni diffamatorie sul sito web. Nel caso in cui non sia noto nemmeno il luogo di inserimento dei dati sul web, si farà ricorso al criterio suppletivo di cui all'art. 9, comma 2 c.p.p., cioè al luogo di residenza, domicilio o dimora dell'indagato, ovvero ancora al criterio suppletivo di cui all’art. 9, comma 3, c.p.p. Va precisato che il luogo nel quale risultano immesse nel web le espressioni ritenute lesive dell’altrui reputazione viene in considerazione, quale criterio di riferimento, qualora manchi l’effettiva percezione della notizia trattandosi di reato tentato”). Questa scelta, ormai confermata al 2020, ci si chiede se possa essere valida solo per il diritto penale o se, per contro, la stessa non possa dirsi valida anche per le cause civili. Ebbene, la risposta al quesito è, fortunatamente e con grande convenienza a livello processuale per tutte le parti in causa/processo, positiva. Anzi, si può affermare che la centralità della “vittima” emerge sia nel momento in cui la stessa acquisisce la veste di parte attrice/ricorrente, sia nel momento in cui la stessa acquisisce la veste di persona offesa. Prima, infatti, che si risolvessero i contrasti interpretativi nel diritto penale, optando per la centralità “dell’evento percepito dalla vittima”, nel settore civile, a mezzo delle SSUU n. 21661 del 13 Ottobre 2009[5], si era già ribadita la centralità del luogo di domicilio/residenza del danneggiato; luogo che perfino nelle pronunce precedenti rispetto alle SSUU 2009 era sempre stato ritenuto meritevole di considerazione ed analisi.
4. Riflessioni conclusive e rilievi critici.
L’excursus di pronunce, fili conduttori sia civilistici sia penalistici e tesi dottrinali qui riportato impone di svolgere delle riflessioni conclusive più approfondite e di taglio squisitamente penalistico. La teoria dell’evento ha rappresentato un fondamentale filo conduttore nella risoluzione di tutte le questioni più complesse: ha permesso di capire con estrema (e spesso sottovalutata) “facilità” quando il delitto è tentato e quando è consumato; ha consentito di concentrare l’attenzione processuale civilistica e penalistica sul danneggiato ai fini della individuazione degli organi competenti. In altri termini, la teoria dell’evento, se posta in relazione alla figura dell’offeso, al luogo in cui si esplica la vita di relazione dell’offeso, o si connette o prende visione l’offeso, risolve a catena ogni questione problematica, riducendo ai minimi termini gli sforzi ed il dispendio di energie processuali. Le uniche questioni su cui la giurisprudenza (e, con lei, tutti gli operatori del diritto che costituiscono la sua naturale e logica premessa) si dovrebbe forse meglio ancora soffermare riguardano il binomio “comunicazione con più persone – utilizzo dei social network o piattaforme web”, al fine di meglio comprendere quando effettivamente sussiste il fatto e quando no, senza scomodare le pur sempre delicate indagini inerenti all’elemento soggettivo. Si sono, in questa sede, provate a prospettare quattro tesi, con un lessico anche volutamente leggero, quasi ironico, ma che in verità, nasconde una esigenza di approfondimento delle diverse sfaccettature dell’elemento della comunicazione (alla luce delle reali criticità emergenti dal tessuto sociale) che si collega a doppio filo con la responsabilità del gestore del blog in presenza di strumenti di fidelizzazione e di filtri “pre – inserimento” dei messaggi sulle piattaforme web per le quali è stato stipulato il contratto di hosting. Si potrebbe obiettare che un conto è la responsabilità del singolo, la quale non è mai stata messa in discussione neppure quando ancora mancava perfino la distinzione tra hosting attivo ed hosting passivo, un conto è la responsabilità della peculiare figura del gestore del blog, che rende complessa, come si è già avuto modo di affrontare nel precedente contributo, perfino la ricostruzione di un effettivo obbligo di sorveglianza[6] (per non parlare delle difficoltà discendenti dalla costruzione di una posizione di garanzia, ad umile parere di chi scrive alleggerite post Vannini[7]). Eppure il metodo è lo stesso: uso di filtri selettivi, uso delle privacy (o, più genericamente, strumenti di limitazione della comunicazione). Pertanto, si intende concludere il presente lavoro con un quesito aperto: quanto “pesano”, sotto un profilo penale, questi ostacoli volontariamente apposti alla comunicazione con più persone?.
[1] Il presente contributo nasce dall’idea di completare alcuni singoli e circoscritti aspetti ed arricchire di particolari un precedente contributo, di portata più ampia, cui si rinvia: “Brevi cenni sui reati “a mezzo web”: individuazione dell’elemento oggettivo ed analisi del dolo”, in ilCaso.it, indirizzo internet: https://blog.ilcaso.it/news_1091
[2] Volendo limitarsi, in questa sede, a citare un solo due riferimenti bibliografici on line, tralasciando il cartaceo: “La diffamazione a mezzo internet nei più recenti orientamenti giurisprudenziali”, in www.altalex.com, 05/07/2016, indirizzo internet consultato il 20/10/2021,https://www.altalex.com/documents/news/2016/06/27/diffamazione-a-mezzo-internet-nei-piu-recenti-orientamenti-giurisprudenziali, in cui si riporta il medesimo esempio (quasi scolastico per la sua diffusione tra gli autori) anche con rinvio ad altra giurisprudenza con nota 31 o, ancora, O. FIORIANA, “Tutela dell’onore e internet: tra vecchi problemi e tentativi di riforma”, 26/05/2020, pp. 36 e ss., con particolare riferimento alla nota 110, full text disponibile al seguente indirizzo internet, consultato in data 20/10/2021, https://iris.unige.it/retrieve/handle/11567/1009267/436000/phdunige_3249798.pdf.
[3] Sentenza pubblica, accessibile a tutti e visibile per esteso, ex multis, su www.penale.it, consultato in data 19/10/2021. Nota alla predetta sentenza, dalla quale emerge la centralità della persona offesa, che sarà oggetto di approfondimento nei successivi §, di S. TURCHETTI, Diffamazione su facebook: comunicazione con più persone e individuabilità della vittima,8/05/2014,in https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/3007-diffamazione-su-facebook-comunicazione-con-piu-persone-e-individuabilita-della-vittima, consultato in data 22/10/2021.
[4] S. SEMINARA, Locus commissi delicti, giurisdizione e competenza nel cyberspazio, relazione al Convegno “Presi nella rete – Analisi e contrasto della criminalità informatica”, Pavia, 23 novembre 2012, full text del lavoro, con particolare riferimento alle pp. 2 e ss., disponibile al seguente indirizzo internet, consultato in data 21/10/2021, https://www.flamminiiminuto-chiocci.it/public/pubblicazioni/Giurisdizione_italiana_per_diffamazione_internet_dall_estero.pdf.
[5] Il problema dell'individuazione del giudice del luogo ove è sorta l'obbligazione risarcitoria ha costituito un interessante e profondo terreno di scontro dottrinale e giurisprudenziale, che qui si intende brevemente ripercorrere a mezzo della pronuncia citata, partendo dalle tesi iniziali che valorizzavano, coerentemente con la penalistica teoria della condotta, il luogo di diffusione della notizia, per poi giungere alle più recenti tesi che, basandosi sul luogo del domicilio del danneggiato, ben si conciliano con la penalistica teoria dell’evento. Dunque, la giurisprudenza più risalente, esclusa la localizzazione dell’evento dannoso soltanto nel domicilio del titolare del diritto di cui si lamenta la lesione, pur ritenendo comunque utile una valutazione preventiva sia di tale luogo sia di quello di “massima verificazione dell’evento dannoso”, sosteneva l’importanza di porre l’accento sulla diffusione dell’evento su tutto il territorio nazionale, e, in coerenza con l’art. 25 Cost. (e con il principio di determinatezza), di ancorare la competenza ad un luogo certo ed individuabile in base ad un criterio oggettivo unico (ovvero quello di pubblicazione del periodico). Il predetto principio è stato poi esteso (almeno in un primo momento) anche all’ipotesi di lesione alla reputazione conseguente alla diffusione di una trasmissione televisiva. Più precisamente, in questo caso, si è ritenuto di dover far coincidere il luogo nel quale sorge l’obbligazione risarcitoria con il luogo in cui hanno sede gli studi televisivi nei quali viene diffuso il programma e dunque la notizia diviene pubblica, pertanto si è esclusa l’applicazione dell'art. 30, comma 5, della legge 6 agosto 1990 n. 223, secondo la quale, per i reati di diffamazione attraverso trasmissioni consistenti nell'attribuzione di un fatto determinato, il foro competente è determinato dal luogo di residenza della persona offesa. Ciò premesso, occorre tuttavia ricordare che “l'orientamento ora indicato [è stato fortemente criticato ed] ha formato oggetto di riesame, in un primo momento, con riferimento all'ipotesi di offesa della reputazione realizzata con l'utilizzazione di un sito o un new group internet (Cass. n. 6591/2002), rispetto alla quale, essendo inutilizzabile il criterio del luogo di prima pubblicazione, sono stati anche esclusi sia quello dell'immissione della notizia diffamatoria nella rete […] sia quello dell'accesso del primo visitatore (perché di difficilissima se non impossibile individuazione), e, per entrambe le ragioni esposte, anche quello del luogo in cui è situato il server (che può essere collocato in qualsiasi parte del mondo) in cui il provider alloca la notizia. Non potendosi, inoltre, neppure ritenere che la lesione della reputazione possa verificarsi in tutti i luoghi in cui è avvenuta la diffusione della notizia, perché l'individuazione del giudice competente sarebbe conseguentemente rimessa all'assoluta libertà dell'attore, invece di essere ancorata ad elementi oggettivi predeterminati, come richiesto dall'art. 25 Cost., l'esigenza di fissazione di un criterio unico e certo di determinazione del luogo ove sorge l'obbligazione risarcitoria conseguente la lesione della reputazione con notizie diffuse in internet è soddisfatta con l'indicazione come competente del giudice del luogo di domicilio del soggetto che è stato effettivamente (e non solo potenzialmente) danneggiato, perché, essendo il domicilio la sede principale degli affari e degli interessi, in tale luogo si sono principalmente verificati gli effetti pregiudizievoli dell'offesa alla reputazione.[…]Ritengono queste sezioni unite, […]che la competenza in tali casi debba essere del giudice del luogo di domicilio (o della sede della persona giuridica) o, in caso sia diverso, anche del giudice della residenza del danneggiato.[…]“in conclusione, nell'ordinamento (nel quale accanto alle norme di provenienza nazionale coesistono norme provenienti da fonti normative o negoziali internazionali) appare essere contenuto un principio generale che, in caso di squilibrio delle posizioni sostanziali delle parti, utilizza il foro del danneggiato o, comunque, della parte debole, come misura riequilibratrice e pertanto autorizza l'interprete, nel caso dubbio a preferire analoga soluzione”.
Testo reale e per esteso della pronuncia delle SSUU civili, in questa sede a tratti testualmente citata, a tratti rielaborata, libero in rete; ex multis, sito web www.aduc.it, https://www.aduc.it/generale/files/file/allegati/CASSCIV_Ordinanza13_10_2009n21661.pdf, consultato in data 19/10/2021. Massima ufficiale su www.ilcaso.it, indirizzo web consultato il 22/10/2021, http://www.ilcaso.it/sezioni-unite-cassazione/cassazione-sezioni-unite-civili.php?id_cont=sez-un-civ-tutte&p=6.
Analizza le Sezioni Unite, esaltando la figura della persona offesa anche D. BIANCHI, Danno ed internet – persona, impresa e pubblica amministrazione, Gruppo 24Ore, 2013, pp. 92 e ss., la qual afferma che “[…] dal danno concepito come “danno-evento”, consistente nella lesione in sé del valore costituzionalmente garantito […]si è passati a concepire il danno come “danno-conseguenza” ove il risarcimento ha ad oggetto il pregiudizio, anche di natura non patrimoniale, conseguente alla lesione”, ponendo questo concetto, pilastro della responsabilità civile, in relazione al passaggio dal “luogo di diffusione” al “luogo di percezione” dell’offesa.
[6] Si rinvia ai passaggi della sentenza n. 12546 del 2018 esaminata nel precedente contributo ed alla nota 1 del presente scritto.
[7] Ci si riferisce alla sentenza n. 9049 del 2020.
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