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Il Caso.it, Sez. Articoli e Saggi - Data pubblicazione 16/11/2021 Scarica PDF
Frode informatica, rapina impropria e truffa
Micaela Lopinto, Avvocato in BresciaAppunti a margine della sentenza n. 23779 del 16 Giugno 2021 [1]
Sommario: Massima; Riferimenti normativi; Abstract; 1. Premessa: poche righe utili sulla frode informatica. Le origini ed i tratti indispensabili per delineare la fattispecie; 2. Segue: la sentenza della Corte di cassazione, Sez. II, Penale, n. 23779 del 16 Giugno 2021; 3. Rilievi critici. Giurisprudenza.
Parole chiave: truffa, rapina impropria, frode informatica, sussistenza della rapina impropria se il delitto base non è il furto ma la frode informatica o la truffa
Massima
“Presupposto della rapina impropria non è necessariamente un reato di furto seguito da violenza e minaccia, potendo essere costituito anche da qualsiasi reato nel quale vi sia stata una sottrazione della cosa da parte dell’autore del reato, intesa tale sottrazione come qualsiasi atto in base al quale la cosa sia passata dalla vittima all’autore del reato”
Riferimenti normativi
“[Rubrica: Frode Informatica] Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con multa da 51 euro a 1032 euro. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1549 euro se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell’articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 ad euro 3000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell’identità digitale in danno di uno o più soggetti. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall’articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all’aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all’età, e numero 7”.
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“[Rubrica: Rapina] Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, s’impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, è punito con la reclusione da cinque anni a dieci anni e con la multa da euro 927 a 2500. Alla stessa pena soggiace chi adopera violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione, per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta, o per procurare a sé o ad altri l’impunità. La pena è della reclusione da sei a venti anni e della multa da 2000 a 4000: 1) se la violenza o minaccia è commessa con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite; 2) se la violenza consiste nel porre taluno in stato d’incapacità di volere o di agire; 3) se la violenza o minaccia è posta in essere da persona che fa parte dell’associazione di cui all’art. 416 bis; 3 bis) se il fatto è commesso nei luoghi di cui all’art. 624 bis o in luoghi tali da ostacolare la pubblica o privata difesa; 3 ter) se il fatto è commesso all’interno di mezzi di pubblico trasporto; 3 quater) se il fatto è commesso nei confronti di persona che si trovi nell’atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro; 3 quinquies) se il fatto è commesso nei confronti di persona ultrasessantacinquenne. Se concorrono due o più delle circostanze di cui al terzo comma del presente articolo, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell’articolo 61, la pena è della reclusione da sette a venti anni e della multa da euro 2500 ad euro 4000. Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall’articolo 98, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo comma, numeri 3, 3 bis, 3 ter e 3 quater, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall’aumento conseguente alle predette aggravanti”.
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“[Rubrica: Truffa] Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549: 1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare; 2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità; 2-bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all’articolo 61, numero 5. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 7”.
Abstract Ita
Scopo del presente lavoro è quello di evidenziare i rapporti tra il delitto di frode informatica ed i delitti di rapina e truffa a mezzo di una recente pronuncia.
Abstract Eng
This paper focuses on a new interesting judgement, which makes clear the relation among crimes against property. Particularly, It focuses on the articles nos. 628, 640 and 640 ter (italian) criminal code.
1. Premessa: poche righe utili sulla frode informatica. Le origini ed i tratti indispensabili per delineare la fattispecie.
Il delitto di frode informatica è stato introdotto negli anni Novanta al fine di evitare di incidere in modo eccessivo sulla tipicità del delitto di truffa, arrivando a ricomprendere in essa anche condotte che – mancanti dell’elemento della induzione in errore[2], sostituito dalla manipolazione dei sistemi informatici – facevano sorgere non solo dubbi in ordine alla sussistenza di meccanismi analogici vietati, ma rendevano difficile perfino la repressione delle condotte concretamente poste in essere. L’induzione del terzo in errore viene, dunque, sostituita, a livello letterale e dall’attuale art. 640 ter cp, dalla cd. “alterazione” dei sistemi informatici e telematici la cui realizzazione segna il confine tra il delitto tentato ed il delitto consumato. Il delitto si aggrava, come precedentemente indicato nei riferimenti normativi, se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell’identità digitale in danno di uno o più soggetti (dunque con condotte che, perfino nella forma aggravata, sono riconducibili al concetto di furto e di sottrazione). Le indicazioni fornite e l’aggravante riportata non rendono difficile comprendere per quale ragione si sia discusso a livello giurisprudenziale in ordine al rapporto tra il presente delitto e la truffa comune o la rapina, e precisamente, in ordine alla possibilità di considerare la frode informatica o la truffa come “presupposto”, “segmento”, per la configurazione della rapina impropria. Appare, pertanto, opportuno sorvolare su altri elementi generali del reato, soffermando invece l’attenzione sulla relazione esistente tra le condotte tipiche dei delitti di truffa, frode informatica e rapina, per come delineati dalla giurisprudenza, anche al fine di evidenziare alcuni punti di forza ed alcuni punti di debolezza nelle riflessioni emerse sul tema.
2. Segue: la sentenza della Corte di cassazione, Sez. II, Penale, n. 23779 del 16 Giugno 2021.
Il caso concreto
Il sig. X era imputato per il delitto di rapina impropria (art. 628 comma secondo cp), in quanto, al fine di assicurarsi il possesso delle cose sottratte e/o l’impunità, aveva adoperato violenza e sferrato pugni alla spalla sinistra della vittima, che rovinava a terra, immediatamente dopo aver sottratto (locuzione che subito richiama la rapina impropria) dalla macchinetta cambiamonete, collocata presso una tabaccheria della quale la vittima era titolare, delle monete che aveva ottenuto introducendo nella macchinetta delle banconote false da 50 euro (truffa o frode informatica, a seconda di come si voglia qualificare a livello giuridico la macchinetta).
Le critiche alla qualificazione del fatto come rapina impropria
Pur avendo lo scritto l’intento di offrire una rielaborazione delle motivazioni della sentenza e non una sua pedissequa trasposizione con la tecnica del virgolettato, è indispensabile, ai fini dell’indagine, riportare letteralmente la posizione della difesa:“[…]il difensore lamenta […] la qualificazione del reato per mancanza di un elemento essenziale, e cioè la sottrazione del bene, posto che l’introduzione di cartamoneta palesemente falsa, ma tuttavia in grado di ingannare l’apparecchio che eroga il cambio, non costituiva aggressione diretta al bene, in realtà conseguito attraverso l’azione mediata di induzione in errore della persona offesa che compie un atto dispositivo del proprio patrimonio tramite l’apparecchio da lei stessa predisposto.[Inoltre]la Corte di appello aveva omesso [di considerare] che il reato di rapina appare concretizzabile nel solo caso in cui la violenza sia stata esercitata al fine di assicurarsi il profitto di un bene ottenuto attraverso un furto […]”. Ebbene, le questioni risultano essere riconducibili a due grandi macrocategorie:
1. Qualificazione giuridica del fatto concreto;
2. Possibilità di considerare segmento del reato complesso di rapina anche un delitto diverso dal furto.
Specificando meglio la portata del primo profilo, si può osservare come le questioni più spinose, che in parte richiamano le problematiche classiche in materia di consumazione e tentativo di rapina impropria di cui si avrà modo di discutere, a mò di focus di approfondimento teorico, nelle conclusioni, richiedano di fornire una risposta alle seguenti domande:
1.) in linea generale, se possa dirsi configurabile la rapina impropria quando l’agente che ottiene la spontanea consegna del denaro mediante artifizi o raggiri (se ricondotta questa ipotesi astratta al caso concreto in esame, il carattere spontaneo dovrebbe ricollegarsi all’uso della banconota falsa, a mezzo della quale si sono ottenute monete) e successivamente adoperi violenza al fine di resistere alle richieste della persona offesa o se, per contro, in tali circostanze, debba ritenersi sussistente solamente la truffa in concorso con altro delitto a base violenta (la pronuncia in commento riporta l’esempio della violenza privata);
2.) nel dettaglio e con riferimento al caso concreto, quale sia la più corretta qualificazione giuridica nel caso in cui l’impossessamento delle monete si sia verificato non attraverso una spontanea dazione da parte della persona offesa, quanto piuttosto attraverso l’alterazione del funzionamento del sistema informatico, che integra la diversa (rispetto alla semplice truffa, precedentemente richiamata) fattispecie disciplinata dall’art. 640 ter cp.
In altri termini, il tratto critico, ancora una volta, nonostante gli accesi dibattiti siano stati notevolmente affievoliti dalle, forse non sempre cristalline, come si avrà modo di evidenziare in nota, Sezioni Unite del 2012, sarebbe rappresentato dal momento in cui, concretamente, si verifica la sottrazione, segmento indispensabile per dirimere ogni questione inerente al delitto di rapina e per sancirne la sua configurabilità. Il punto è stato evidenziato dalla difesa con una argomentazione suggestiva, ma, come si vedrà meglio a breve nonché nelle conclusioni, facilmente contestabile: secondo la visione del difensore, la condotta di impossessamento posta in essere dall’imputato, proprio perché avvenuta successivamente alla erogazione delle monete, non potrebbe essere qualificata come “sottrazione” richiesta ex art. 628 cp., in particolare comma secondo, bensì dovrebbe essere valutata, più precisamente, come acquisizione di un bene ottenuto tramite l’alterazione di un sistema informatico. Dunque, come frode informatica ex art. 640 ter cp. Si vuole anticipare subito in questa sede che la visione prospettata, di fatto, “inverte” erroneamente il sistema dello “sviluppo logicamente prevedibile” del concorso anomalo e, così facendo, inverte anche gli stessi meccanismi logici posti alla base dei criteri risolutivi dei conflitti tra norme, secondo i quali, al più, il delitto più grave contiene in sé il delitto meno grave e non viceversa. Pur non essendo qui in discussione il rapporto tra norme alla luce dei criteri risolutivi dei conflitti, è pur sempre vero che apparirebbe illogico affermare l’insussistenza della sottrazione adducendo come giustificazione l’acquisizione del bene ottenuto mediante alterazione informatica, dal momento che la vicenda lascia comunque intendere esistente una forma di “sottrazione” (momento qualitativamente e cronologicamente distinto dall’impossessamento e, da solo, già sufficiente ex art. 628 comma secondo cp.) che, a seguito dell’uso della violenza per garantirsi l’impunità, si “evolve”, arricchendosi del dettaglio della base violenta e diventa indiscutibilmente rapina impropria. La tesi, pertanto, pur essendo pregevole ed indiscutibilmente creativa nell’intento di assicurare al cliente una pena minore, incontra il limite della sequenza logica e cronologica dei segmenti che compongono il reato complesso.
Le motivazioni della pronuncia
La Corte di cassazione, al fine di fornire una risposta soddisfacente ai due quesiti collegati precedentemente indicati e coerentemente con le critiche poc’anzi esposte ad alcune specifiche argomentazioni della difesa, ha richiamato un precedente giurisprudenziale, a mente del quale “l’uso della violenza o della minaccia da parte di uno dei concorrenti nel reato di truffa per assicurare a sé o ad altri la percezione del profitto cui eran destinati gli artifizi o raggiri posti in essere, o comunque per guadagnare l’impunità [circostanza questa, dunque, assolutamente parificata alla prima] può essere ritenuto sviluppo logico e prevedibile della condotta finalizzata alla commissione della truffa e, se realizzato, comporta la configurabilità nei confronti dei concorrenti del concorso anomalo ex art. 116 cp. nel reato di rapina”. Conseguentemente e fornendo la soluzione definitiva al primo dei due quesiti prospettati, una eventuale truffa o una frode informatica, se si qualifica la macchinetta come sistema informatico utile ex art. 640 ter cp, non esclude la qualificazione della rapina, la quale, in ipotesi di uso ex post di violenza o minaccia al fine di assicurarsi il profitto o l’impunità di uno dei due delitti, ben può dirsi configurata.
Passando ora al secondo quesito, non occorre, per poter ipotizzare la sussistenza della rapina, che il segmento del reato complesso cui si riconduce il binomio sottrazione-impossessamento sia esattamente un furto ex art. 624 cp, potendo, a tal fine, essere sufficiente anche una truffa o una frode informatica, posto che entrambe presuppongono una condotta riconducibile al concetto di “sottrazione”, primo segmento propedeutico alla realizzazione del secondo segmento rappresentato dall’impossessamento, indispensabile ai fini della consumazione del delitto di furto, ma anche sufficiente, isolatamente considerato, perfino a considerare consumata e non solamente tentata la rapina impropria, qualora ad essa sia seguita la violenza o la minaccia richieste dalla fattispecie (al fine di garantirsi l’impunità).
3. Rilievi critici.
La soluzione offerta dalla Corte, come già a più riprese indicato, arricchisce di nuove interessanti sfumature, confermandone le soluzioni, l’annosa questione della sufficienza o meno della sola sottrazione ai fini della configurazione della rapina impropria, risolta con una pronuncia delle Sezioni Unite del 2012[3]. Si potrebbe sostenere che, in verità, il problema in passato si sia posto solamente in relazione alla configurabilità o meno del tentativo di rapina impropria in ipotesi di mancato completamento della condotta sottrattiva, non vertendosi in dubbio in ordine alla consumazione del delitto qualora la sottrazione sia stata completata e ad essa sia seguita la violenza o minaccia al fine di garantirsi l’impunità, posto che solo il furto richiede anche l’impossessamento ai fini della consumazione ma non anche la rapina impropria. Eppure la questione non è mai stata, in verità, limitata solamente a tali profili. Un inciso della sentenza delle SSUU del 2012[4], infatti, aveva lasciato intendere che il momento sottrattivo ed il momento di impossessamento fossero non già due momenti distinti, come ha successivamente avuto modo di evidenziare la giurisprudenza, ad esempio, con sentenza n. 11135 del 2017, bensì come due momenti concepibili in modo unitario. Fu proprio quel passaggio (richiamato in nota, per non appesantire il testo), molto probabilmente, ad aver mantenuto in vigore alcuni dubbi in ordine al momento consumativo, tradottisi in frequenti errori nella prassi applicativa. Ebbene, l’approdo fornito da quella virtuosa, e successiva rispetto alle Sezioni Unite, giurisprudenza che ha definito i concetti di sottrazione ed impossessamento[5] come qualitativamente e sostanzialmente distinti, ha permesso di risolvere con estrema facilità anche la questione della sufficienza o meno della frode o della truffa a monte ai fini della configurazione della rapina impropria a valle, soluzione apprezzata ed apprezzabile anche tenendo conto del fatto che la fattispecie rappresenta un reato complesso, composto, in aggiunta ad altri segmenti, dal binomio “sottrazione-impossessamento” tipico del furto, ma, di fatto, rinvenibile anche nella frode informatica o, più in generale, nella truffa. Ebbene, nonostante la coerente argomentazione offerta dalla Corte sul tema, può essere utile evidenziare come la frode informatica richieda, tuttavia, all’organo giudicante uno sforzo di qualificazione dei singoli segmenti di condotta maggiore rispetto a quello richiesto per il furto che, sin dal semplice dato empirico rappresentato dall’articolarsi in concreto delle condotte materiali, è di intuitiva comprensione, a differenza della frode che richiede, in molti casi, uno studio del tipo e del funzionamento del sistema telematico o informatico di volta in volta oggetto di attenzione. Pur essendo pacifico che il delitto si considera consumato una volta avvenuta la predetta alterazione e tentato quando questa alterazione è solo in procinto di verificarsi, occorre pur sempre indagare funditus, dopo aver analizzato il tipo di meccanismo che sorregge il sistema, anche il modo in cui si è realizzata l’alterazione. L’indagine, dunque, è doppia: di studio del sistema; di studio della alterazione del sistema. Secondo ed ultimo profilo critico può essere rappresentato dalla circostanza secondo la quale, di fatto, il delitto di rapina è un reato complesso ex lege, legislativamente previsto. E’ il legislatore ad averlo “composto” a mezzo della fusione del furto e della violenza o minaccia. Può sostituirsi un segmento di delitto complesso legislativamente previsto? La risposta non fatica ad essere positiva, se ci si ferma al tenore letterale della norma, la quale punisce, indistintamente e senza richiamare expressis verbis il delitto di furto, chi sottrae e si impossessa, ovvero chi pone in essere segmenti che appartengono certamente alla condotta di cui all’art. 624 cp, ma che non faticano a riscontrarsi anche in altre ed affini fattispecie. Ad ogni modo, qualora si ritenesse indispensabile proprio il furto, la sequenza logica frode-rapina impropria non troverebbe comunque ostacoli, stante la già evidenziata considerazione a mente della quale l’aggravante della frode informatica, consistente nel furto o sottrazione della identità digitale, contempla chiaramente il nome del delitto “da sostituire”. Pertanto, aderendo ad una interpretazione letterale, non si fatica ad accogliere benevolmente la decisione della Corte.
Giurisprudenza
Corte di cassazione a Sezioni Unite n. 34952 del 2012;
Cassazione Penale, 8 marzo 2017 n. 11135;
Corte di cassazione, Sez., II, Penale, 23779 del 16 Giugno 2021;
[1] Pur avendo il presente commento ad oggetto una pronuncia (pubblica; il cui testo è liberamente visibile in rete su molteplici siti e riviste di settore, pertanto ci si esime in questa sede dall’indicare i riferimenti) di diritto penale, si vuol segnalare qui in nota un contributo approfondito ed aggiornato al 2021 utile ai fini di un miglior inquadramento delle principali questioni emerse nell’ambito del diritto civile (bancario): Rivista Diritto Bancario – Dottrina e Giurisprudenza Commentata, Gennaio-Marzo 2021, con particolare riferimento al contributo di L. MUTTINI, Frodi informatiche e responsabilità della banca: i nuovi orientamenti dell’Arbitro Bancario Finanziario, Fasc. I, Sez. II., p. 41 e ss.: https://rivista.dirittobancario.it/sites/default/files/pdf_c/muttini.pdf.
[2] Non sono mancati autori che hanno considerato (o direttamente o richiamando il pensiero di altri autori nelle proprie opere), pur in assenza di una locuzione precisa in tal senso inserita nel corpo della disposizione, implicitamente sussistente il requisito della induzione in errore della vittima anche nella fattispecie della frode informatica.
[3] Le teorie sono state riassunte in un precedente scritto cui si rinvia, in quanto di facile e veloce lettura: “Tipicità e delitto tentato nell’ottica della rapina impropria – Dal binomio tentato furto/tentata rapina impropria delle Sezioni Unite 2012 alle pronunce del 2017”, in Riv. Diritto.it, Novembre 2017,https://www.diritto.it/tipicita-delitto-tentato-nellottica-della-rapina-impropria/.
[4] Ci si riferisce ad un passaggio particolare della sentenza a Sezioni Unite n. 34952 del 2012. Prima di esaminarlo, se ne vuole riportare un altro: “[…] Alla tesi della configurabilità del tentativo di rapina impropria anche nel caso in cui non venga portata a compimento la sottrazione della cosa mobile altrui si muove, principalmente, la critica di trascurare il dato testuale il dato testuale del capoverso dell’art. 628 cp., che sarebbe esplicito nel richiedere che violenza e minaccia siano utilizzate dopo la sottrazione.[… Tuttavia] lo stesso dato testuale suggerisce, ponendo in alternativa la finalità di assicurarsi il possesso e quello di procurarsi l’impunità, che quest’ultima finalità può sussistere anche senza previa sottrazione”. Chiarito questo aspetto, può ricordarsi il passaggio “singolare”, foriero di incomprensioni: “[la norma in esame punisce la violenza o la minaccia] anche se queste vengono poste in essere per assicurarsi l’impunità e, pertanto, il legislatore ha voluto che fossero punite non come tali […] ma con riferimento all’attività criminosa per la quale il reo intendeva assicurarsi l’impunità, attività la quale, pur se sintetizzata nel termine “sottrazione”, non può non comprendere tutte le fasi in cui essa in concreto si manifesta, e quindi da quella iniziale del tentativo di impossessamento a quello finale dell’impossessamento della cosa che ne è oggetto” (full text della pronuncia in https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/upload/1347569462REINA-1.pdf).
È proprio tale ultimo inciso, probabilmente, ad aver fatto sorgere le maggiori perplessità e ad aver generato confusione in ordine alla configurabilità della rapina impropria tentata o consumata. La stessa è ben considerabile come consumata se anche solamente la sottrazione è completata, non rilevando come sia avvenuto lo spossessamento; non è, pertanto, solo tentata perché manca l’elemento dell’impossessamento che, nonostante il passaggio evidenziato, non rileva in verità nella rapina impropria ai fini della consumazione. Pertanto la logica è questa: il tentativo di sottrazione, con successiva violenza o minaccia per garantirsi l’impunità, dà vita ad una fattispecie tentata; la sottrazione completata (indipendentemente dal successivo e cronologicamente diverso segmento dell’impossessamento), con successiva violenza o minaccia per garantirsi l’impunità, dà vita ad una rapina impropria consumata e non solo tentata, come si è stati spesso portati a pensare, probabilmente a causa del passaggio sottolineato.
[5] Ex multis, Cassazione Penale, 8 marzo 2017 n. 11135: “E sebbene nella maggior parte dei casi "sottrazione" e "impossessamento" avvengono in una continuità temporale che può rendere difficile distinguerli, non sempre è così: come nell'esempio classico del ladro che, trovandosi su un camion in corsa, getta sulla strada alcune merci (consumando così la sottrazione), affinché in seguito esse vengano raccolte e fatte proprie dai suoi complici (così conseguendo solo allora l'impossessamento)”.
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