Civile


Il Caso.it, Sez. Articoli e Saggi - Data pubblicazione 17/09/2021 Scarica PDF

La confisca per equivalente non è né sanzione principale né accessoria. Brevi note a margine della sentenza n. 8538 del 2020

Micaela Lopinto, Avvocato in Brescia


Sommario: Abstract; 1. Il caso; 2. Le considerazioni in diritto: i criteri Engel sono pacificamente accolti ancora oggi; 3. La soluzione di diritto; 4. Conclusioni.

     

Abstract Ita

Il presente contributo si prefigge l’obiettivo di esaminare una recente pronuncia con la quale si è ribadita la natura penale della confisca per equivalente e, allo stesso tempo, si è ribadita la diversità della confisca per equivalente rispetto alle sanzioni, siano esse principali o accessorie.

 

Abstract Eng

The following paper wants to sum up the main points of a new judgment, which remembers the confiscation by equivalent is of a criminal nature and is considered different from sanctions/penalties (both principal or accessory).

   

1. Il caso.

Il tribunale di X applicava la pena di anni uno e mesi 8 di reclusione con la concessione del beneficio della sospensione condizionale ed ordinava la confisca per equivalente dei beni del ricorrente fino alla concorrenza di tale valore. Il difensore proponeva ricorso, articolandolo, nei limiti di quello che qui interessa, in due principali motivi di censura:

 a.) secondo la difesa la confisca per equivalente avrebbe natura di sanzione accessoria, non rientrerebbe nella categoria degli “effetti penali”;

b.) conseguentemente non avrebbe potuto essere disposta, dal momento che era stata riconosciuta la sospensione condizionale della pena che inibisce l’esecuzione delle pene accessorie.

 

2. Le considerazioni in diritto: i criteri Engel sono pacificamente accolti ancora oggi.

La Corte, di fronte alla deduzione del ricorrente a mente della quale si dovrebbe parificare la confisca per equivalente ad una “sanzione accessoria”, ricorda che la natura della confisca per equivalente è stata oggetto di una pronuncia della Corte Costituzionale con la quale si è affermato che si tratta di una misura che attinge beni non intrinsecamente pericolosi e che non sono in rapporto di diretta pertinenzialità con il reato per cui si procede, il che esclude la riconducibilità dell’istituto alla categoria delle misure di sicurezza attribuendole non solo natura ablatoria bensì anche sanzionatoria e particolarmente afflittiva. Pur tuttavia, l’attribuzione di una natura “eminentemente sanzionatoria” non si è tradotta nella totale equiparazione rispetto alle “pene principali”. La diversità emerge nel momento in cui si considera che, a differenza delle pene principali/sanzioni ordinarie, la confisca in questione trova applicazione anche in sede esecutiva.

A diversa soluzione era, tuttavia, giunta la sentenza n. 38857 del 2016, con la quale, contrariamente a quanto statuito nella pronuncia in commento, si era riconosciuta la omogeneità concettuale e contenutistica tra le sanzioni penali principali e la confisca per equivalente.

Il panorama giurisprudenziale, per contro, appare più omogeneo nel momento in cui si precisa che la confisca diverge completamente rispetto alle pene accessorie. La stessa pronuncia, infatti, nel rinviare a diversa giurisprudenza, chiarisce che “si è affermato infatti che la confisca per equivalente differisce dalle pene accessorie perché persegue lo scopo di ripristinare la situazione economica del reo, qual era prima della violazione della legge penale, privandolo delle utilità ricavate dal crimine commesso e sottraendogli beni di valore ad esse corrispondenti senza esplicare alcuna funzione preventiva, diversamente da quanto accade per le pene accessorie e le misure di sicurezza, compresa la stessa confisca diretta del prezzo o profitto del reato […] si tratta dunque di uno strumento ablatorio ripristinatorio di carattere afflittivo, applicabile anche in sede esecutiva pur non essendo catalogabile tra le pene accessorie”.

 

3. La soluzione di diritto.

Effetti afflittivi e ratio dell’istituto hanno spinto a chiarire che per prevenire la commissione di illeciti le Sezioni Unite hanno aderito alla tesi della natura punitiva della confisca per equivalente, disciplinata dall’art. 322 ter cp. Così facendo, le Sezioni Unite hanno attribuito a questa “proteiforme” confisca la natura di “sanzione”, ma, di fatto, sui generis perché svincolata sia dalla colpevolezza dell’autore sia dalla gravità della condotta.

Pertanto, la pronuncia in commento ha chiarito che la confisca per equivalente: “a.) non [è] assimilabile ad una misura di sicurezza in quanto non si riferisce a cose “pericolose” in sé, sicché non è retroattiva; b.) non [è] assimilabile ad una sanzione accessoria, dato che è assente la funzione preventiva tipica di tali misure; c.) non [è] assimilabile alla sanzione principale in quanto non è definita in proporzione alla gravità della condotta ed alla colpevolezza del reo, e piuttosto che “affliggere”, mira a “ripristinare” la situazione patrimoniale preesistente alla consumazione del reato”.

La confisca per equivalente, quindi, è una sorta di tertium genus; ha natura eminentemente afflittiva ma non è sanzione principale perché difetta “la funzione repressiva della pena” nonché il collegamento con colpevolezza e gravità dell’offesa; ha natura di quasi sanzione ma non è neanche sanzione accessoria, perché non ha “la funzione preventiva” che è propria di questa categoria di sanzioni ancillari. Inoltre, dulcis in fundo, ha un quantum da confiscare non graduabile, bensì “fisso” perché non è sottoposto ad accertamento del profitto e prezzo del reato e possiede carattere obbligatorio.

 

4. Conclusioni.

La Corte conclude asserendo che “a tale inquadramento della confisca per equivalente come presidio ripristinatorio autonomo rispetto alle sanzioni (principali ed accessorie) ed alla identificazione del relativo statuto, che ne prevede la obbligatorietà e la assenza di discrezionalità nella definizione del quantum, consegue la inapplicabilità della sospensione condizionale, che pacificamente investe solo le sanzioni strictu sensu intese”.  A conclusione di questa analisi dei punti salienti della sentenza in commento, non può che sottolinearsi il bisogno o di un intervento legislativo o di uno sforzo maggiore di definizione dei contorni della confisca per equivalente, poiché è evidente che i criteri Engel rappresentano solamente l’inizio di un ragionamento che, tuttavia, non è ancora giunto a sua piena conclusione. Pertanto, o si aderisce alla tesi del “tertium genus sanzionatorio” o si rende opportuno un lavoro di definizione normativa degli effetti sostanziali, ma soprattutto processuali della confisca in questione. A parere di chi scrive, anche al fine di dirimere eventuali futuri contrasti in una materia così lungamente dibattuta come quella in esame, potrebbe essere sufficiente aderire alla tesi del tertium genus di sanzione, senza scomodare un intervento legislativo, anche al fine di consentire una più facile previsione delle pronunce e degli effetti della applicazione di una misura che, come più volte ripetuto, per la sua particolare valenza afflittiva, ha perfino imposto un intervento europeo.


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