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Il Caso.it, Sez. Articoli e Saggi - Data pubblicazione 05/08/2021 Scarica PDF

Le "peripezie" del concorso di persone nel reato. Analisi dei principali orientamenti dottrinali e giurisprudenziali emersi, anche negli ultimi anni, in relazione all'art. 110 CP

Micaela Lopinto, Avvocato in Brescia


Sommario: Abstract; 1. Il concorso di persone nel reato: brevissimi cenni sui profili generali; 2. Il concorso “anomalo”: artt. 116 e 326 cp; 3. Il concorso di persone nei delitti sessuali: artt. 609 bis e 609 octies cp; 4. Il concorso di persone nei delitti di stampo mafioso; 5. Il concorso di persone e la cd. “soggettività ristretta”: artt. 392 e 393 cp, 648 bis e 648ter1 cp; 6. Segue: focus sulla sentenza n. 17235 del 2018; 7. Conclusioni.

       

Abstract Ita

Il presente contributo si prefigge l’obiettivo di riassumere, in modo apparentemente leggero, le principali problematiche sorte in relazione agli usi complessi dell’art. 110 cp. A tal fine si è scelto di fare uso di esempi pratici (giurisprudenza), che consentono di sviscerare tutti i tratti salienti dell’istituto in pochissime righe.

 

Abstract Eng

The following paper wants to sum up, in a seemingly light way, the main doubts arisen by an analysis of the article 110 italian criminal code. To reach this object, after a short discussion about the general profiles, this research will be showing some practical examples (case law) to explain shortly the features of this article.

 

1. Il concorso di persone nel reato: brevissimi cenni sui profili generali

Al fine di fornire in poche righe delle indicazioni fondamentali per la ricostruzione anche dei più controversi rapporti tra fattispecie di parte speciale mono e plurisoggettive ed espansione della tipicità a mezzo dell’art. 110 cp, occorre, in primo luogo, perimetrare la presente indagine, chiarendo che oggetto di analisi saranno esclusivamente le ipotesi di concorso attivo e che, pertanto, non saranno oggetto di attenzione le fattispecie omissive. In secondo luogo, occorre fornire delle indicazioni generali sulla fattispecie, al fine di poter meglio inquadrare alcune questioni problematiche che hanno caratterizzato le più importanti fattispecie di parte speciale.

La scelta di inserire nel codice penale una norma come quella in esame nasce dalla volontà di abbandonare il modello differenziato del Codice Zanardelli, il quale suggeriva una tipizzazione differenziata delle diverse figure di possibile correo, al fine di abbracciare un metodo unitario, incentrato sul coefficiente causale delle condotte atipiche che accedono (teoria della accessorietà) o che danno proprio vita (teoria maggioritaria della fattispecie plurisoggettiva eventuale) ad una fattispecie plurisoggettiva in ragione della combinazione dell’art. 110 cp. con il reato di parte speciale di volta in volta venuto in considerazione[1].La teoria della fattispecie plurisoggettiva eventuale ha il pregio di demolire le critiche mosse dalla dottrina alla teoria della accessorietà (sia essa “minima” o “limitata[2]”, ossia richiedente solamente la sussistenza della tipicità ed antigiuridicità della condotta, o “estrema” e pertanto richiedente anche la punibilità della condotta sussumibile nella fattispecie incriminatrice di parte speciale) concernenti: a.) il rischio di non riuscire ad individuare la fattispecie principale cui accede la condotta atipica accessoria (si pensi al caso delle cd. “condotte frazionate”); b.) l’esigenza di rapportare tale rischio ai cd. reati propri, per i quali sussiste un cd. “presupposto del reato” (da non confondere con il “presupposto di fatto”) consistente nell’esistenza di una posizione qualificata (es. classico, di pubblico ufficiale) in capo all’autore astratto della fattispecie incriminatrice. Più precisamente e con particolare riferimento all’ultimo punto, occorre chiarire che, di fatto, la dottrina e la giurisprudenza sembrano essere propense ad ammettere che la posizione del soggetto dotato di qualifica nei reati propri (cd. intraneus) possa essere considerata interscambiabile con quella del soggetto privo di qualifica che concorre nel reato monosoggettivo (cd. extraneus): in altri termini, oggi si ammette pacificamente che tanto l’intraneus quanto l’extraneus possano porre in essere la condotta tipizzata dalla fattispecie incriminatrice principale; principio questo che tornerà molto utile ai fini della comprensione delle questioni di cui ai § 5 e 6.

 

2. Il concorso “anomalo”: artt. 116 e 326 cp.

Tenendo a mente le linee generali poc’anzi tracciate, occorre scendere ora più nel dettaglio, provando a chiederci se, di fatto, acclarata l’ammissibilità del concorso di persone nelle fattispecie monosoggettive, a prescindere da chi, in concreto, ponga in essere la condotta tipica nell’ambito dei reati propri, si possa incriminare anche chi, all’interno di fattispecie che, invece, nascono già come plurisoggettive, viene considerato dal legislatore come soggetto non punibile (cd. concorso plurisoggettivo improprio).

Tradizionalmente, proprio per non violare la voluntas legis, si ritiene che non possa, in questi casi, essere espansa se non la tipicità, la punibilità del soggetto che per legge, pur inserito nella descrizione delle fattispecie criminose, coopera con l’autore del reato senza tuttavia essere punito. Come quasi in tutti i settori del diritto, tuttavia, ad ogni regola corrisponde una eccezione che la conferma: è il caso, infatti, dell’art. 326 cp, rubricato rivelazione ed utilizzazione di segreti d’ufficio[3]. La norma, infatti, punisce il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o, comunque abusando della sua qualità, rivela notizie di ufficio le quali devono rimanere segrete o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza. La condotta tipica reca il termine “rivelare”, il quale, per ciò solo, implica che l’informazione sia recepita da un altro soggetto che la ascolta. Ebbene, la giurisprudenza, pur trasparendo chiaramente l’intento del legislatore di escludere la punibilità di chi “riceve” l’informazione, ha ritenuto di dover applicare il 110 cp all’art. 326 cp, così trasformando, seppur solo “giurisprudenzialmente”, la fattispecie plurisoggettiva da “impropria” a “propria”.

Tale fattispecie, definita “anomala” presenta alcuni punti di contatto con un’altra fattispecie “anomala”: l’art. 116 cp. Con il “combinato disposto” degli artt. 326 e 110 cp. si è estesa la tipicità sotto un profilo sia oggettivo che soggettivo, perché di fatto anche la condotta del “recepire intenzionalmente” ha acquisito rilievo penale, ma la stessa cosa accade nell’ipotesi (che, in verità, alla luce della frequenza con cui è riportata nella manualistica, anche monografica, costituisce forse più un caso di scuola[4]) in cui due soggetti decidano di compiere un furto (fattispecie che nasce monosoggettiva e che per la presenza di due correi garantisce l’applicazione del 110 cp.) e poi uno di loro finisca o con il commettere violenza sessuale ai danni della persona da derubare o per commettere una rapina. Nel primo caso, non costituendo per il correo/iniziale ladro lo stupro uno sviluppo logicamente prevedibile del diverso delitto di furto, non si potrà ravvisare, almeno in astratto, il concorso anomalo ex art. 116 cp nel 609 bis cp. Il reato diverso non voluto dal correo e realizzato dall’altro partecipe del patto criminoso non rientra nella sfera di prevedibilità del soggetto “non agente”, pertanto non vi è modo per coinvolgerlo nella fattispecie in esame. Diversamente, qualora i due correi avessero concordato un furto, un eventuale sconfinamento nel delitto di rapina non può essere considerato sviluppo anomalo, non prevedibile, pertanto non ci sono, almeno in astratto, motivi per escludere il 116 cp. In questo caso, al pari di quanto è accaduto per la combinazione dell’art. 326 e 110 cp prima esaminato, sussiste una espansione della tipicità e dell’elemento soggettivo: della tipicità perché si garantisce l’applicazione della fattispecie concorsuale anche in relazione ad un reato diverso da quello programmato; dell’elemento soggettivo perché, nonostante l’apparente rischio di cadere in un caso di “versari in re illicita/responsabilità oggettiva”, il correttivo dello sviluppo logicamente prevedibile consente di espandere il coefficiente psicologico inserendo in sé anche ciò che “è prevedibile che si verifichi”.

 

3. Il concorso di persone nei delitti sessuali: artt. 609 bis e 609 octies cp.

Le considerazioni fin qui espresse consentono di inquadrare con più facilità anche un altro problema, ovvero il problema dei rapporti tra fattispecie incriminatrici che prevedono la stessa condotta tipica ma che sono previste sia in forma monosoggettiva sia in forma plurisoggettiva: è il caso delineato dagli artt. 609 bis e 609 octies cp[5]. Al fine di risolvere il quesito inerente i rapporti tra i due delitti, occorre chiarire immediatamente una questione fondamentale, della quale si offrirà successivamente anche un esempio giurisprudenziale[6]: secondo la tesi maggioritaria e pacificamente accolta, ai fini della integrazione del delitto di violenza sessuale di gruppo è sufficiente la presenza di due soli soggetti. Pertanto, la tesi a mente della quale per la configurazione della tipicità e del reato base occorre la “partecipazione” di un numero minimo di tre persone, previsto per altre specifiche fattispecie plurisoggettive, può dirsi, allo stato, una tesi minoritaria. Volendo esaminare l’orientamento maggiormente accolto, che ammette che la violenza sessuale di gruppo possa essere integrata anche dalla presenza di sole due persone, la chiave per distinguere il binomio 110 e 609 bis cp dall’art. 609 octies cp è racchiusa nel significato che si intende attribuire al concetto di “partecipazione” alla violenza[7].

Al riguardo, può essere utile ricordare il contenuto della recente pronuncia n. 29096 del 2020:“[…]va ricordato che, ai fini della configurabilità del reato di violenza sessuale di gruppo, previsto dall'art. 609-octies c.p., è necessario che più persone riunite partecipino alla commissione del fatto, costituendo tale delitto una fattispecie autonoma di reato necessariamente plurisoggettivo proprio[…].La previsione di un trattamento sanzionatorio più grave si connette proprio al riconoscimento di un peculiare disvalore alla partecipazione simultanea di più persone, in quanto una tale condotta partecipativa imprime al fatto un grado di lesività più intenso sia rispetto alla maggiore capacità di intimidazione del soggetto passivo ed al pericolo della reiterazione di atti sessuali violenti (anche attraverso lo sviluppo e l'incremento di capacità criminali singole) sia rispetto ad una più odiosa violazione della libertà sessuale della vittima nella sua ineliminabile essenza di autodeterminazione”.

La ratio dell’attenzione giurisprudenziale riservata alla contemporanea presenza di più persone (come si è detto e si ripeterà, almeno due) è stata certamente influenzata dagli studi che la dottrina e la giurisprudenza hanno ormai da tempo portato avanti in materia di vittimologia. Più precisamente, si tende a ritenere che la violenza o comunque la contestuale presenza di (almeno) due soggetti al posto di un singolo aggressore sia idonea a ridurre notevolmente la capacità della vittima di rispondere all’aggressione, producendo più facilmente l’effetto, anche psicologico, della sopraffazione, che, giocoforza, conduce ad una facile resa.

Perché tale effetto fisicamente e psicologicamente deleterio si verifichi, non si richiede il compimento da parte di tutti i componenti del gruppo di specifici atti di violenza sessuale, ma si considera sufficiente l’accertamento di un contributo causale da parte del compartecipe (da realizzarsi a livello materiale o morale) alla commissione di un determinato reato, senza neppure ritenere obbligatorio (ai fini della qualificazione del fatto come violenza sessuale di gruppo, si intende) che i componenti del gruppo “assistano” specificamente al compimento dell’atto sessuale senza consenso, dal momento che si tende a considerare sufficiente (e dunque idoneo ad escludere il 110 e 609 bis cp) la loro presenza nel luogo e nel momento in cui detti atti vengono compiuti da (almeno) uno dei compartecipi. La sufficienza della “presenza” sul posto è dettata dalla circostanza dalla sua idoneità ad incidere, rafforzandola, sulla determinazione del soggetto (si è detto, per forza di cose, almeno uno, visto che sono sufficienti due persone per l’art. 609 octies cp) che “forte” della presenza del gruppo (o, comunque, dell’altra persona), agisce sulla vittima.

Appare chiaro, pertanto, che il concetto di partecipazione viene inteso dalla giurisprudenza in senso ampio. Si richiede, in altri termini, che sia possibile accertare processualmente il compimento, da parte di un singolo soggetto, di una attività tipica di violenza sessuale, ovvero di una attività che, al di fuori del contesto di “gruppo”, potrebbe integrare gli estremi dell’art. 609bis cp e, che, inserita nel contesto di “gruppo”, consente di espandere la tipicità/offensività “[…]a qualsiasi condotta partecipativa, tenuta in una situazione di effettiva presenza non da mero "spettatore", sia pure compiacente, sul luogo ed al momento del reato, che apporti un reale contributo materiale o morale all'azione collettiva[…]”.

Ancora, si possono riportare alcuni passaggi della sentenza n. 3348 del 29.01.2004, Cass. Pen. Sez. III, udienza del 13.11.2003, la quale, nell’evidenziare la funzione espansiva della tipicità del concetto di “partecipazione”, per come prima intesa e dunque idonea a consentire un frazionamento della commissione della condotta tipica di violenza sessuale ex art. 609 bis cp rendendo possibile una sua interpretazione estensiva all’interno di un contesto “collettivo”, consente di confermare il carattere minoritario della tesi del numero minimo di tre persone.

Più precisamente, è stato affermato che:“[par. 3.3 della sentenza poc’anzi richiamata] sulla questione del numero minimo di partecipanti necessario per configurare la “partecipazione da parte di più persone riunite ad atti di violenza sessuale”, richiesta dalla norma incriminatrice in esame, questa Corte Suprema ha costantemente affermato che il reato di cui all’art. 609 octies cp è configurabile anche nel caso di condotta tenuta da due persone riunite[…].La questione è stata risolta nello stesso senso (sufficienza di due persone soltanto) dalla giurisprudenza formatasi in relazione ai delitti di rapina, estorsione, i quali prevedono una aggravante nelle ipotesi nelle quali gli stessi siano stati commessi da più persone riunite[…]. Quanto al reato di rissa, previsto dall’art. 588 cp […], la giurisprudenza più recente richiede la partecipazione di almeno tre contendenti […]. Nei delitti associativi (art. 416 cp), poi, il numero minimo di partecipanti è fissato in tre dallo stesso testo normativo […]. In dottrina, per il delitto di cui all’art. 609 octies cp, qualche autore ha posto in rilievo che la norma incriminatrice fa espresso riferimento al concetto “gruppo”, comunemente impiegato per indicare una pluralità di elementi superiore a due, sicché ha considerato “preferibile” una interpretazione che [considera opportuna] la necessaria partecipazione di almeno tre persone agli atti di violenza di cui all’art. 609 bis cp. Tale interpretazione è stata altresì riconnessa alla caratterizzazione ideologica della norma “volta a rimarcare l’autonomo e più accentuato disvalore dell’art. 609 octies in confronto all’art. 609 bis cp”. […] Questo collegio, però, ritiene di dover ribadire l’orientamento fin qui espresso, sul rilievo che il concetto di pluralità, presupposto dell’espressione “più persone”, sussiste anche nel caso di partecipazione a due persone soltanto […]”.

Acclarato il concetto di tipicità della violenza sessuale di gruppo e compreso quando la stessa può dirsi configurata, anche sotto il profilo del numero minimo dei partecipanti, al fine di escludere il concorso nell’art. 609 bis cp, occorre domandarsi (e da qui ci si potrà ricollegare al successivo paragrafo, in materia di associazione di stampo mafioso), se di fatto sia configurabile anche un concorso esterno nel delitto plurisoggettivo di violenza sessuale.

Al riguardo appare opportuno prima dar conto della risposta positiva fornita dalla giurisprudenza e poi della risposta, lievemente meno possibilista, offerta da una parte della dottrina. Più precisamente, i supremi giudici hanno avuto a più riprese modo di ribadire la possibilità di configurare non solamente il concorso eventuale di persone ex art. 110 cp nella fattispecie monosoggettiva di violenza sessuale, bensì anche il concorso esterno nel delitto plurisoggettivo di violenza sessuale di gruppo“[…](si pensi, ad esempio, ad un soggetto che abbia soltanto determinato l’agente o gli agenti alla commissione della violenza sessuale, ovvero abbia fornito una qualsiasi agevolazione preparatoria materiale senza essere poi presente sul luogo del delitto)[8]. In casi siffatti viene reso un contributo per così dire “atipico” alla realizzazione del reato, poiché il concorrente non realizza l’azione tipica della fattispecie plurisoggettiva. Nessun ostacolo a tale ricostruzione interpretativa sembra possa derivare dalla previsione dell’attenuante della minima partecipazione di cui al 4° comma dell’art. 609 octies cp[…].E’ stata evidenziata, in proposito […], una incompatibilità logica tra il riferimento anche alla fase della “preparazione” e la configurazione della violenza di gruppo come una convergenza di condotte contestuali. Tale incongruenza […] non appare sufficiente a dedurre che l’art. 609 octies cp non abbia una sostanziale autonomia strutturale e funzionale rispetto all’istituto generale del concorso di persone e finisca col riprodurre lo stesso fenomeno. Più congruente appare ritenere, invece, che la minima partecipazione prevista al 4° comma dell’art. 609 octies cp: - nella fase meramente preparatoria a quella strettamente esecutiva della violenza, possa esplicarsi soltanto con riferimento alle ipotesi di concorso ex art. 110 cp considerate compatibili con la fattispecie necessariamente plurisoggettiva. Alla fase esecutiva, comunque, svoltasi senza l’intervento del cooperatore, devono avere partecipato pur sempre almeno due persone riunite; - nella fase esecutiva, sia rivolta a differenziare il livello delle responsabilità in rapporto non soltanto a caratteristiche peculiari della partecipazione soggettiva al fatto (eventuale soggezione psicologica di un partecipe rispetto all’altro o agli altri agenti) ma anche a condotte di partecipazione assolutamente marginali e non percepibili dalla vittima […]”.

Parte della dottrina, tuttavia, analizzando il comma quarto dell’art. 609 octies cp, ricorda come la norma consenta di porre in discussione la configurabilità del concorso esterno nella violenza sessuale di gruppo[9]. Più precisamente, occorrerebbe interrogarsi maggiormente sul significato che si intende offrire a tale norma (che trova forti collegamenti con l’art. 114 cp) e chiedersi se la stessa non funga da strumento per minimizzare le ipotesi di concorso esterno. L’ammissibilità del 110 nell’art. 609 octies cp può dirsi, quindi, pacifica a livello giurisprudenziale, ma oggetto di interessanti riflessioni a livello dottrinale. 

 

4. Il concorso di persone nei delitti di stampo mafioso.

Le problematiche fin qui delineate, seppur nel modo più sintetico possibile, rendono evidente l’esigenza di affrontare più nello specifico il problema dei rapporti tra 110 cp e 416 bis cp o 416 ter cp. In questa sede si vogliono dare per scontate le precisazioni fornite dalle sentenze Mannino, Demitry, Carnevale e Dell’Utri[10], ammettendo pacificamente il concorso esterno nell’associazione mafiosa ogniqualvolta vi sia un contributo causale idoneo a rafforzare l’associazione criminosa sia nei momenti di fibrillazione sia nei momenti meno critici per la stessa.

Tale precisazione consente di comprendere per quale motivo, prima della modifica normativa intervenuta nel 2014, si riteneva che lo scambio voti-favori, non rientrante nella originaria formulazione dell’art. 416 ter cp[11] e, dunque, non idoneo ad integrare la fattispecie dello scambio elettorale politico-mafioso, potesse essere considerato una ipotesi di concorso esterno in associazione mafiosa, ai sensi degli artt. 110 e 416 bis cp, al fine di evitare di mandare esente da pena chi, di fatto, avesse concorso al raggiungimento del risultato criminoso ma mediante modalità atipiche.

 Fino all’intervento normativo risolutore si era ritenuto di poter chiudere un occhio sulle diversità strutturali della fattispecie, ammettendo comunque una incriminazione a titolo di concorso in associazione mafiosa: più precisamente, si era evidenziato che effettivamente il reato di cui all’art. 416 ter cp costituisce esempio dei cd. reati di pericolo di mera condotta a differenza dei reati di danno/evento nel cui genus si inserisce l’art. 416 bis cp. La diversità strutturale, tuttavia, non inficia la possibilità di addebito della fattispecie concorsuale: la sola circostanza secondo la quale effettivamente la tipicità non possa essere integrata dall’art. 416 ter cp per mancanza del segmento aggiunto nel 2014 esclude alla radice ogni ostacolo e nulla vieta di classificare il contributo (atipico ex art. 416 ter cp) alla stregua di un contributo idoneo a cagionare il diverso reato di evento di cui al 416 bis cp, trattandosi, anche in questo caso di un contributo che non integra la condotta tipica, bensì (volendo riesumare la teoria dell’accessorietà) accede ad essa[12].

 

5. Il concorso di persone e la cd. “soggettività ristretta”: artt. 392 e 393 cp, 648 bis e 648ter1 cp.

A questo punto della brevissima indagine, chiarito quando c’è e quando non c’è il concorso di persone nel reato, può essere utile domandarsi cosa accada quando, effettivamente, le fattispecie con cui lo stesso deve relazionarsi siano qualificabili come di mano propria. La risposta all’implicito quesito sul se possa o meno applicarsi il 110 cp è: dipende. Tradizionalmente si tende a definire “reato proprio esclusivo o di mano propria” quel reato che richiede esplicitamente che la condotta tipica possa essere realizzata solamente dal soggetto dotato della specifica qualifica richiesta dalla norma, contrariamente rispetto alla regola generale illustrata nel 1§. Riguardo a tale ipotesi delittuosa i problemi principali ineriscono al concorso materiale e non a quello morale. Più precisamente, perfino il reato proprio esclusivo o di mano propria ammette il concorso morale, ma, di regola, non ammette il concorso materiale per i motivi poc’anzi accennati. La recente giurisprudenza, chiamata a regolare i rapporti tra esercizio arbitrario delle proprie ragioni ed estorsione[13], ha qualificato l’esercizio arbitrario come reato proprio, pur tuttavia ha ammesso che un terzo possa concorrere nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, ma a condizione che il contributo atipico sia posto in essere da un soggetto che contribuisce alla realizzazione della pretesa creditoria senza mostrare altri interessi connessi al soddisfacimento del credito[14]. Le recenti Sezioni Unite, forse, si può provare con un po' di cautela ad affermare, lasciano intendere l’esistenza di un “tertium genus[15]” di reati propri esclusivi o di mano propria: la categoria che consente di aprire la fattispecie ai contributi materiali che agevolano senza incidere sulla tipicità principale, o meglio senza vantare pretese cumulative rispetto a quelle del creditore principale[16]. La portata della pronuncia è più ampia rispetto a quella di due anni prima, in materia di rapporti tra l’art. 648 bis cp e l’art. 648ter1 cp. Abbandonata la tesi del privilegio dell’autoriciclaggio che vedeva la condotta successiva alla commissione del reato presupposto come post factum non punibile, ci si è domandati se, effettivamente, fosse possibile per un terzo concorrere nel delitto di cui all’art. 648ter1. Più precisamente, anche in questo caso si pose il problema di qualificare la fattispecie incriminatrice come “solo” propria o anche di mano propria ai fini della ammissibilità del concorso di persone ex art. 110 o 117 cp.

 

6. Segue: focus sulla sentenza n. 17235 del 2018.

Al fine di meglio chiarire alcune considerazioni espresse nel precedente paragrafo, si vuole in questa sede porre l’accento su una significativa sentenza del 2018, risolutiva del prima esposto contrasto in materia di concorso in autoriciclaggio. La Corte incardina il proprio ragionamento, partendo dalla qualificazione giuridica della condotta posta in essere dall’extraneus, da intendersi come il soggetto che non ha commesso, né concorso a commettere, la fattispecie delittuosa non colposa che funge da cd. “reato presupposto”, qualora lo stesso abbia inciso causalmente, in misura rilevante (pur dovendo tener conto dei cospicui orientamenti dottrinali che dequotano l’art. 114 cp a norma tacitamente abrogata), nella condotta di autoriciclaggio posta in essere dall’intraneus. Da questo punto di vista la sentenza offre una ricca ricostruzione delle posizioni dottrinali emerse sul tema, precisando che “[…] parte della dottrina, pur senza esprimere in proposito certezze […] ha ammonito che sarebbe paradossale ammettere che il riciclatore possa rispondere di concorso in autoriciclaggio. La parte assolutamente dominante della dottrina ha, invece, risolto il dubbio (pur se sulla base di giustificazioni dogmatiche disomogenee) nel senso che l’extraneus che concorre con l’autoriciclatore risponde (non di concorso in autoriciclaggio, bensì) di riciclaggio. La disamina che segue darà conto degli orientamenti emersi in seno alle dottrine più autorevoli. Un orientamento, premesso che la limitazione del perimetro della nuova incriminazione corrisponde – sul piano sistematico – al venir meno del cd. privilegio dell’autoriciclaggio, che trovava la sua fonte nelle clausole di riserva degli artt. 648 bis e 648 ter cp. e permette di risolvere le questioni connesse alle ipotesi di realizzazione in forma plurisoggettiva del reato di autoriciclaggio, ritiene che colui che, non avendo concorso nel delitto-presupposto, contribuisca alla realizzazione delle condotte tipizzate dall’art. 648 ter1 cp., risponderà del reato di riciclaggio ovvero di quello contemplato dall’art. 648 ter cp[…]”.

Al fine di meglio dirimere la questione si è scelto di evidenziare il rapporto di specialità che sussiste tra le norme in esame[17]. Al riguardo si è precisato che il raffronto tra le due fattispecie deve essere realizzato non tanto guardando le condotte tipiche, quanto ponendo l’accento sulla qualifica soggettiva dell’autore del delitto. Ciò in quanto le condotte che integrano la fattispecie di cui all’art. 648 ter1 cp rispecchiano in pieno le condotte delineate dagli artt. 648 bis e 648 ter cp, pertanto, nel valutare il rapporto di specialità tra le norme, occorre tener conto, più che delle condotte tipiche, delle qualità rivestite dai soggetti agenti, distinguendo tra chi ha commesso il reato presupposto e chi non lo ha commesso.

“Sulla base di queste considerazioni, ed in particolare tenuto conto del reciproco atteggiarsi delle tre disposizioni in oggetto, troverebbe conferma la conclusione che la condotta di colui che, non avendo concorso alla commissione del delitto-presupposto, fornisce un contributo causale all’autoriciclatore non integrerà una fattispecie di concorso ex art. 117 cp, dando bensì luogo – sussistendone i requisiti – ad un’ipotesi di riciclaggio (ovvero di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita)”.

“Altro orientamento ritiene che l’autoriciclaggio può costituire un illecito penale a condizione che sia commesso dall’autore del reato-fonte, la cui qualifica “marca” il disvalore della fattispecie, tanto da richiedere una stretta connessione tra titolare della stessa ed esecutore del reato; si sarebbe, pertanto, in presenza di un cd. “reato di mano propria”, in cui l’individuazione del soggetto qualificato (…) si presenta (…) come vettore insostituibile di tipicità e componente decisiva del nucleo di disvalore del fatto. D’altro canto, come risaputo, nei reati di mano propria, la distribuzione dei ruoli, in caso di esecuzione plurisoggettiva, non ammette deroghe: la personale esecuzione dell’intraneus è condizione essenziale perché possa consumarsi l’offesa al bene giuridico”.

Appurato, pertanto, il significato di reato di mano propria, si possono evidenziare gli aspetti che scaturiscono automaticamente da tale qualificazione e, precisamente: “[…] - autore della condotta tipica dovrà essere l’autore (o il concorrente) del/nel reato-fonte dell'inquadramento dell'autoriciclaggio come reato di mano propria: - autore della condotta tipica dovrà essere l'autore (o il concorrente) del/nel reato-fonte. Il limite minimo della partecipazione è dato dalle ipotesi di coautoria (o di esecuzione frazionata[18]), nel senso che la fattispecie concorsuale potrà ritenersi integrata anche quando l'autore del reato-fonte abbia posto in essere un frammento costitutivo della "complessa" azione tipica; - specularmente, il reato di riciclaggio potrà essere commesso da "chiunque" non rivesta la qualità di autore o coautore del reato-fonte; - il precipitato più rilevante di una simile ricostruzione è che la condotta di mera messa a disposizione del provento nelle mani del terzo, perché la reimpieghi, sarà destinata a restare penalmente irrilevante (come lo era prima della novella). In una tale evenienza, infatti, sarà il terzo estraneo a realizzare compiutamente l'illecito, del quale risponderà a titolo di riciclaggio o di reimpiego, non anche l'autore (o il concorrente) del/nel reato-fonte, non punibile in forza della clausola di sussidiarietà. Può, al contrario, ritenersi minoritario l'orientamento per il quale, costituendo l'autoriciclaggio un "reato proprio", ed ammettendo i reati propri la realizzazione anche da parte di un terzo sprovvisto della qualifica soggettiva tipica, sarebbe configurabile il concorso nel reato di autoriciclaggio, a norma degli artt. 110 o 117 c.p., a seconda che il terzo extraneus abbia, o meno, consapevolezza della qualifica posseduta dall'intraneus; in tal modo, peraltro, “colui che ieri era autore di riciclaggio diviene oggi un concorrente in auto riciclaggio, come tale destinatario di una sanzione penale più mite[19]”.

     

7. Conclusioni.

A chiusura di questo excursus di esempi e sentenze in materia di concorso di persone si può affermare che: a.) il concorso “c’è” nelle fattispecie monosoggettive e nelle fattispecie plurisoggettive; b.) “non c’è”, di regola, nelle fattispecie plurisoggettive improprie, rappresentando l’art. 326 cp una eccezione; c.) “dipende” nei reati propri di mano propria, per i quali è sempre stato ammesso il concorso morale ma solo di recente, con sentenza del 23 ottobre 2020, n. 29541, i supremi giudici hanno mostrato delle aperture più precise per il concorso materiale, che richiederanno un successivo lavoro di analisi casistica.



[1] Tra tanti, F. MANTOVANI, Diritto penale, Wolters Kluwer, Cedam, pp. 502 - 507; G. FIANDACA – E. MUSCO, Diritto penale – parte generale, 2014, Zanichelli, p. 516 e ss.

[2] Tra tanti: V. MUSACCHIO, Diritto penale – parte generale, Key, 2017, pp. 415 e ss.; G. FIANDACA – E. MUSCO, Diritto penale – parte generale, 2014, Zanichelli, p. 516 e ss.; G. MARINUCCI – E. DOLCINI, Manuale di diritto penale – parte generale, Giuffré, 2015, p. 453 e ss. A. NAPPI, Manuale di diritto penale – parte generale, Giuffré, 2010, p. 974 e ss; F. MANTOVANI, Diritto penale, Wolters Kluwer, Cedam, pp. 499 e ss. Ancora ed anche sulla distinzione tra presupposto di fatto e presupposto del reato: DAVID BRUNELLI, Il diritto penale delle fattispecie criminose – Seconda edizione, Giappichelli, Torino, 2013, pp. 65 e ss. e 151 e ss.

[3] Per una definizione generale del delitto: L. DELPINO – R. PEZZANO, Manuale di diritto penale, parte speciale, XXIII, Simone, 2016, pp. 110 e ss. Sul punto si può svolgere una precisazione che ha base giurisprudenziale recente: “In tema di rivelazione di segreti d’ufficio, ai fini della sussistenza del concorso nel reato dell’“extraneus”, è necessario che questi non si sia limitato a ricevere la notizia, ma abbia istigato o indotto il pubblico ufficiale ad attuare la rivelazione, non essendo sufficiente ad integrare il reato la mera rivelazione a terzi della notizia coperta da segreto. Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 34928 del 23 luglio 2018 (Cass. pen. n. 34928 del 2018)”. Ulteriori massime sono disponibili al seguente indirizzo web: https://officeadvice.it/codice-penale/articolo-326/. In passato, la possibilità, giurisprudenzialmente avvertita, di ammettere la punibilità ex art. 110 cp. nei confronti del destinatario/ricettore della notizia era stata affermata con sentenza n. 5842 del 17/01/2011 (dep. 16/02/2011).

[4] Volendo riportare, sul punto, solo un “riferimento ufficiale”, escludendo la dottrina:https://www.gazzettaufficiale.it/atto/corte_costituzionale/caricaArticolo?art.versione=1&art.codiceRedazionale=20C00214&art.idArticolo=3&art.idSottoArticolo=0&art.dataPubblicazioneGazzetta=2020-09-30&art.progressivo=0 (Tribunale di Firenze, Prima sezione Penale, Giudice dott. Franco Attinà, “[…]e'  si'  vero  che  quest'ultimo  comporta  l'attribuzione all'imputato di un reato piu' grave di quello da  lui  voluto,  sulla base - oltre che  della  sussistenza  di  un  nesso  causale  tra  la condotta posta in essere e il diverso evento  realizzatosi  -  di  un coefficiente di prevedibilita' in concreto di tale diverso evento  da parte di chi ha voluto solo il reato meno grave; e dunque e' vero che il concorso anomalo postula l'assenza del dolo, anche solo eventuale, rispetto al piu' grave evento realizzatosi, in quanto ove  tale  dolo sussistesse - si configurerebbe un normale concorso  di  persone  nel reato;   tuttavia   il   citato   minor   coefficiente    psicologico (prevedibilita' dello sviluppo piu'  grave  poi  concretizzatosi)  si innesta comunque necessariamente su una  componente  dolosa  e  cioe' sulla rappresentazione e volizione del reato meno grave[…]”.

[6] Si rinvia, inoltre, nonostante sia lontano nel tempo, ad un lavoro di M. N. MASULLO, Nuove prospettive (e nuovi problemi) nella tutela della libertà sessuale: la violenza di gruppo, Cass. Pen., Fasc. 10, 1997, p. 2917. Ancora, nonostante anche in questo caso si sia lontani dai primi tempi dello scritto: BARTOLOMEO ROMANO, Il rinnovato volto delle norme contro la violenza sessuale: una timida riforma dopo una lunga attesa, in Dir. Famiglia, fasc. 4, 1996, p. 1610. L’autore, infatti, nel dare conto delle novelle normative che portarono alla unificazione degli atti di libidine violenti ex art. 521 cp e della violenza carnale ex art. 519 cp, chiarisce che: “la scelta di unificare le figure appena richiamate costituisce uno dei punti qualificanti della riforma, in quanto, mediante essa, ci si prefiggeva di tutelare ulteriormente il soggetto passivo [l’obiettivo era infatti quello di evitare la penosa sofferenza di dover accertare il tipo di atto sessuale posto in essere, ovvero quando sussisteva la violenza carnale e quando sussisteva l’atto di libidine]”. La scelta di porre l’accento sulle sofferenze che la vittima era ed è costretta ad affrontare costituisce senza dubbio una delle ragioni poste alla base della scelta di considerare esistente la violenza di gruppo anche in presenza di sole due persone riunite.

[7] Per un approfondimento mirato del concetto di partecipazione: E. LAROTONDA, La partecipazione alla violenza di gruppo – Nota a Cassazione Penale, 20 Febbraio 2018, n. 16037, sez, III, Diritto&Giustizia, fasc. 66, 2018, p. 4.

[8] Escludono, altresì, la rilevanza, ai fini integrativi della violenza di gruppo, delle mere condotte preparatorie anche G. FIANDACA – E. MUSCO, op. cit., pp. 259 e ss.

[9] Sul punto: G. FIANDACA – E. MUSCO, Diritto penale – parte speciale, Zanichelli, Vol. II, Tomo I, 3° Ed, p. 259 e 260.

[10] Si riportano, in questa sede, alcuni passaggi salienti delle quattro sentenze citate: Mannino "È configurabile il concorso esterno nel reato di associazione di tipo mafioso nell'ipotesi di scambio elettorale politico-mafioso, in forza del quale il personaggio politico, a fronte del richiesto appoggio dell'associazione nella competizione elettorale, s'impegna ad attivarsi una volta eletto a favore del sodalizio criminoso, pur senza essere organicamente inserito in esso, a condizione che: a) gli impegni assunti dal politico, per l'affidabilità dei protagonisti dell'accordo, per i caratteri strutturali dell'associazione, per il contesto di riferimento e per la specificità dei contenuti, abbiano il carattere della serietà e della concretezza; b) all'esito della verifica probatoria ex post della loro efficacia causale risulti accertato, sulla base di massime di esperienza dotate di empirica plausibilità, che gli impegni assunti dal politico abbiano inciso effettivamente e significativamente, di per sé e a prescindere da successive ed eventuali condotte esecutive dell'accordo, sulla conservazione o sul rafforzamento delle capacità operative dell'intera organizzazione criminale o di sue articolazioni settoriali", in https://www.archivioantimafia.org/sentenze2/mannino/mannino_cassazione.pdf. Demitry “È configurabile il concorso esterno nel reato di associazione mafiosa per quei soggetti che, sebbene non facciano parte del sodalizio criminoso, forniscano – sia pure mediante un solo intervento – un contributo all’ente delittuoso tale da consentire all’associazione di mantenersi in vita, anche limitatamente ad un determinato settore, onde poter perseguire i propri scopi (nella specie, è stato ritenuto configurabile il concorso esterno rispetto alla condotta di un soggetto che ha svolto una attività di intermediazione tra un capo camorrista e un magistrato per influire sull’esito di un processo penale a carico del primo)”. Full text disponibile all’indirizzo:https://www.giurisprudenzapenale.com/wp-content/uploads/2013/09/concorso-esterno-Demitry-SU-16_1994-.pdf.

Carnevale, “Una volta delineati i connotati del contributo richiesto all'estraneo, appare altresì evidente che non è riconducibile, all'interno dello spettro delle condotte punibili di concorso eventuale, la sola "contiguità compiacente" o "vicinanza" o "disponibilità" nei riguardi del sodalizio o di suoi esponenti, anche di spicco, quando a siffatti atteggiamenti non si accompagnino positive attività che abbiano fornito uno o più contributi suscettibili, secondo i parametri prima accennati, di produrre un oggettivo apporto di rafforzamento o di consolidamento sull'associazione o anche su un suo particolare settore.

Occorre, in altre parole, il compimento di specifici interventi indirizzati a questo fine. Ciò che conta, infatti, non è la mera disponibilità dell'esterno a conferire il contributo richiestogli dall'associazione, bensì l'effettività di tale contributo, e cioè che a seguito di un impulso proveniente dall'ente criminale il soggetto si è di fatto attivato nel senso indicatogli”, in https://www.diritto.it/folder_sentenze/magistratord/sent_carnevale.pdf.

Dell’Utri, “non rileva accertare perché l'agente abbia agito nel modo rilevante ex art. 110 e 416 o 416 bis cp, essendo al contrario "sufficiente e decisivo dimostrare, con ragionamento completo e logico, quello che le Sezioni Unite hanno definito il 'doppio coefficiente psicologico', ossia quello che deve investire, perché possa dirsi sussistente il reato, il comportamento dell'agente e la natura di esso come contributo causale al rafforzamento dell'associazione”, in https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/1472-la-sentenza-della-cassazione-sul-caso-dell-utri-una-prima-guida-alla-lettura.

[11] L’attuale art. 416 ter cp. chiarisce che: “Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all’art. 416 bis cp o mediante le modalità di cui al terzo comma dell’art. 416 bis in cambio dell’erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell’associazione mafiosa è punito…”. La norma, prima dell’intervento normativo della l. n. 62/2014, così recitava: “Scambio elettorale politico-mafioso. La pena stabilita dal primo comma dell’articolo 416 bis cp si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416 bis cp in cambio della erogazione di denaro”.

[12] Su questo particolare aspetto e per un approfondimento mirato sul delitto di scambio elettorale politico mafioso a tutto tondo: G. AMARELLI, La riforma del reato di scambio elettorale politico-mafioso – Una più chiara graduazione del disvalore delle condotte di contiguità mafiosa?, in Diritto penale contemporaneo, www.penalecontemporaneo.it; A. MANUNTA, Brevi note sul nuovo scambio elettorale politico mafioso, 2014, in Giurisprudenza Penale, www.giurisprudenzapenale.com.

[13] Si riporta un passaggio saliente della sentenza n. 29541 del 2020, relativo ai rapporti tra estorsione ed esercizio arbitrario: al quesito "se il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone e quello di estorsione si differenzino tra loro in relazione all'elemento oggettivo, in particolare con riferimento al livello di gravità della violenza o della minaccia esercitate, o, invece, in relazione al mero elemento psicologico, e, in tale seconda ipotesi, come debba essere accertato tale elemento" le SSUU hanno risposto che “sin da epoca risalente, la giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto che il criterio differenziale tra i delitti di cui agli artt. 629 e 393 c.p. consiste nell'elemento intenzionale, in quanto nel primo l'intenzione dell'agente è di procurarsi un ingiusto profitto, mentre nel secondo il reo agisce per conseguire un'utilità che ritiene spettargli, nonostante che il suo diritto sia contestato o contestabile, senza adire l'Autorità giudiziaria[…]. Ponendosi sulla scia di questo pur risalente insegnamento, in epoca successiva l'orientamento prevalente di questa Corte ha distinto i delitti di cui agli artt. 393 e 629 c.p. essenzialmente in relazione all'elemento psicologico: nel primo, l'agente persegue il conseguimento di un profitto nella convinzione ragionevole, anche se in ipotesi infondata, di esercitare un suo diritto giudizialmente azionabile; nell'estorsione, invece, l'agente persegue il conseguimento di un profitto nella consapevolezza di non averne diritto”. Al riguardo, occorre, tuttavia, dare conto dell’esistenza di una significativa pronuncia della Sesta Sezione, n. 58087 del 13/09/2017, Di Lauro, Rv. 271963, in materia di sequestro di persona a scopo di estorsione.

Secondo la Corte, il criterio discretivo tra sequestro di persona ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alla persona (posto in essere in concorso con il sequestro di persona) deve essere individuato non tanto nel grado di intensità della violenza adoperata, quanto nel fine perseguito dal suo autore (conseguimento del profitto ingiusto) in un caso, nell’altro, nella realizzazione arbitraria di pretese che possono essere oggetto di contenzioso giudiziale. Un diverso orientamento, per contro, ha preferito porre l’accento sulla materialità del fatto. Secondo questa diversa visione, nell’ambito dell’esercizio arbitrario di cui all’art. 393 cp., la condotta violenta o minacciosa è finalizzata all’ottenimento della “soddisfazione” di un diritto legittimo (che, tuttavia, viene “azionato nel modo sbagliato”), pertanto la stessa è soltanto una condotta accidentale, utilizzata come mezzo di realizzazione di una pretesa che avrebbe dovuto trovare accoglimento in altra sede e con altri mezzi e, soprattutto, con bel altre modalità. Ne discende che una manifestazione di violenza proporzionata rispetto al carattere “accidentale” che connota questo tipo di reato rischia di sconfinare nel “profitto ingiusto” che caratterizza il sequestro a scopo di estorsione, specie se la violenza in questione, pur essendo riferibile all’esercizio del diritto, assume connotazioni che sono estorsive e ricattatorie.

Chiarito che se c’è violenza accidentale nell’esercizio di un diritto c’è esercizio arbitrario e quando, invece, c’è violenza eccessiva accompagnata da una modalità estorsiva c’è sequestro a scopo di estorsione, occorre dare conto dell’esistenza di un ulteriore orientamento, che si pone quasi alla stregua di un “sottotipo” di quello poc’anzi esposto.

Secondo questa visione più di dettaglio, si potrebbe configurare il delitto di estorsione in tutte le ipotesi in cui la condotta minacciosa o violenta, anche se finalisticamente orientata al soddisfacimento di un preteso diritto, assuma le sembianze di una prevaricazione della capacità volitiva del soggetto passivo. Per contro, si resterebbe nell’ambito dell’esercizio arbitrario tutte le volte in cui la condotta non sia costrittiva bensì solo “persuasiva”.                 

La Corte su questo particolare aspetto si è ampiamente dilungata. In particolare, la stessa ha chiarito che le dottrine più in voga, pur ammettendo l’esistenza di tratti comuni tra estorsione ed esercizio arbitrario, tendevano a distinguerli sulla base dell’elemento psicologico (ingiusto profitto nell’estorsione, esercizio di un preteso diritto negli artt. 392 e 393 cp.).

“Altra dottrina ha successivamente ritenuto che l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni richiede il fine di esercitare un preteso diritto azionabile e l'estorsione la coscienza e volontà di conseguire un profitto non fondato su alcuna pretesa giuridica; nel medesimo senso, la dottrina più recente afferma che il criterio discretivo tra estorsione ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni si fonda sulla finalità perseguita dall'agente: nell'esercizio arbitrario il soggetto attivo, supponendo di essere titolare di un diritto, agisce con lo scopo di esercitarlo, mentre nell'estorsione l'agente è consapevole di conseguire un ingiusto profitto". Evidenziate le ricostruzioni dottrinali, occorre ora dare conto della posizione espressa dalle Sezioni Unite.

“Queste Sezioni Unite ritengono che il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone e quello di estorsione si differenzino tra loro in relazione all'elemento psicologico. La materialità dei reati di esercizio arbitrario delle proprie ragioni e di estorsione non appare esattamente sovrapponibile […] poichè soltanto ai fini dell'integrazione della fattispecie tipica di estorsione è normativamente richiesto il verificarsi di un effetto di "costrizione" della vittima, conseguente alla violenza o minaccia, queste ultime costituenti elemento costitutivo comune ad entrambi i reati (art. 392 c.p.: "mediante violenza sulle cose"; art. 393 c.p.: "usando violenza o minaccia alle persone"; art. 629 c.p.: "mediante violenza o minaccia"): all'uopo occorre, secondo la dottrina più recente, "che vi sia un nesso causale tra la condotta e la situazione di coazione psicologica che costituisce, a sua volta, l'evento intermedio tra la condotta stessa e l'atto di disposizione patrimoniale che arreca l'ingiusto profitto con altrui danno.[…]La coazione psicologica si risolve, essenzialmente, nella compressione della libertà di autodeterminazione suscitata dalla paura del male prospettato".

[14]Testualmente, la sentenza dispone che: “il concorso del terzo nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone è configurabile nei soli casi in cui questi si limiti ad offrire un contributo alla pretesa del creditore, senza perseguire alcuna diversa ed ulteriore finalità".

[15] A conferma del pensiero qui espresso da chi scrive: F. AGNINO, Estorsione ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni: il giudice nomofilattico traccia il sentiero (ma il passo dell’interprete continua ad essere incerto) – Nota a Cass. Pen., 16 Luglio 2020, n. 29541, Sez. Unite, in Ilpenalista,it, 18 Novembre 2020.

[16] Per un confronto rispetto ai pensieri dottrinali emersi negli anni precedenti: A. LAURINO, Estorsione, ragion fattasi ed intensità della violenza nella giurisprudenza della suprema corte, Cass. Pen., Fasc. 9, 2012, p. 317.

[17] Rapporto di specialità che ha ispirato la soluzione del concorso apparente di norme, di cui si è scelto di dar conto nella nota 19, nonostante esuli dai contorni della presente indagine.

[18] Si richiama, al riguardo, il § 1.

[19] La ricostruzione offerta riguarda il rapporto tra concorso di persone nel reato di mano propria. Occorre, tuttavia, per ragioni di completezza, pur esulando il tema dalla presente indagine, che per dirimere i rapporti tra autoriciclaggio e riciclaggio la dottrina e la giurisprudenza hanno fatto largo uso anche di altri strumenti.

Precisamente, si è provato a risolvere il problema della “condotta del terzo” a mezzo del cd. concorso apparente di norme.

La Corte, al riguardo, ha ricordato le posizioni dottrinali elaborate in relazione al terzo extraneus. Precisamente, ha fatto riferimento all’ipotesi in cui il terzo ponga in essere una condotta che è astrattamente sussumibile nell’ambito della fattispecie di riciclaggio, ma che, allo stesso tempo, potrebbe essere sufficiente a configurare un contributo causalmente significativo se posto in relazione alla fattispecie di autoriciclaggio, della quale si è “macchiato” l’autore del delitto non colposo-presupposto.

In questo caso e, dunque, in presenza di condotte che possono essere idonee ad integrare ambo le fattispecie, nei termini poc’anzi delineati, si è chiarito che “[…]in capo al terzo extraneus, dovrà (e potrà) essere risolto in base agli ordinari criteri che consentono, se applicabili nel caso di specie, di risolvere nel senso dell'apparenza il concorso di norme”; pur in difetto di un rapporto di specialità strutturale tra le due fattispecie ed in assenza di clausole di sussidiarietà che regolino le reciproche interferenze, dovrebbe ritenersi che l'art. 648-bis c.p., reato più grave che incorpora l'intero disvalore oggettivo e soggettivo del fatto, esaurendolo, assorba, nei confronti del terzo extraneus, il meno grave autoriciclaggio[…]”.


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