Bancario


Il Caso.it, Sez. Articoli e Saggi - Data pubblicazione 28/02/2009 Scarica PDF

L'intervento dello Stato per salvare le banche: la scelta degli «ibridi»

Aldo Angelo Dolmetta, già Consigliere nella Prima sezione della Corte di Cassazione, già Professore ordinario di Diritto privato nell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.


A quanto pare, il Governo ha deciso di accantonare, almeno per ora, l'idea di entrare in modo diretto nel capitale delle banche, che era la via programmata in un primo tempo e che tuttora resta disponibile sul piano delle norme; e di imboccare invece la strada degli ibridi di patrimonio, solo successivamente ipotizzata con separato intervento legislativo: e con regole per nulla armoniche, quanto ai contenuti della disciplina, rispetto a quanto previsto per la soluzione primigenia. Così riportano le notizie di stampa, pure segnalando che le prime emissioni potrebbero vedersi tra fine marzo e inizio aprile.
Sul piano tecnico, la natura degli ibridi di patrimonio è tale da porli lungo un asse generico: dal polo dell'obbligazione verso il polo dell'azione. Nel concreto, la legge (art. 12 legge c.d. anticrisi) esige che gli ibridi emessi dalle banche, e sottoscritti dal Ministero dell'economia, rientrino nella «computabilità degli strumenti finanziari nel patrimonio di vigilanza». Il rinvio va, così, alle istruzioni emanate dalla Banca d'Italia. E da queste si desume che, al di là di varianti volta a volta adottabili, tali strumenti devono possedere due caratteristiche di base, pur con approssimazione così riassumibili: l'idoneità ad assorbire (per linea capitale e interessi) le perdite patrimoniali della banca emittente; la rimborsabilità dietro richiesta della medesima (e dietro consenso di BankItalia).


Come si vede, la fisiologia della durata di un simile intervento si preannuncia, per sé, tutt'altro che breve. Non si può non mettere in evidenza allora che, dallo scoppio dell'attuale crisi, le Autorità comunitarie insistono nel predicare la necessità che il sostegno statale si contenga in termini rigidamente transitori. Ma il riscontro di questo profilo nella legge italiana lascia perplessi.
Certo, le norme pongono un limite massimo per l'avvio delle operazioni (fine 2009): ma ciò, al di là della scontata eventualità di proroghe, nulla rivela sulla dimensione effettiva degli intrapresi salvataggi. Né può stimarsi di peso lo «sforzo» legislativo di fissare come «obiettivo» un termine decennale: più che di scadenza, si tratta di mera ipotesi di lavoro; la prescrizione è posticcia: perché agganciata all'entrata in vigore della legge e non alla partenza dei singoli aiuti.


Da quest'angolo visuale l'intervento a mezzo ibridi non appare migliore di quello per sottoscrizione azionaria. Per gli ibridi, anzi, la legge prevede (in più) un'eventualità sconcertante: il diritto della banca emittente di convertire gli ibridi dello Stato in «azioni ordinarie» detenute dal medesimo. L'effettivo ricorrere di un simile caso fa uscire l'operazione dal contesto degli attuali interventi di sostegno e accresce il rischio, sul piano pratico, di una portata temporale di sostanza indefinita.


Anche perché la conversione degli ibridi in azioni ordinarie dà allo Stato un ruolo di capitano di impresa. A conferma, proprio, del carattere extravagante del caso: l'ambito proprio degli interventi «salvabanche» varati dal Governo tra ottobre e gennaio dà al sostegno natura «non invasiva». In effetti gli ibridi, non diversamente dallo strumento azionario, non danno diritto di voto né (pare) altri diritti amministrativi.
Per altro verso, ciò indebolisce il diritto dello Stato all'effettiva percezione della retribuzione corrispettiva per l'aiuto dato. Secondo la legge, il compenso può dipendere dalla «disponibilità di utili distribuibili»: «in tal caso la delibera con la quale l'assemblea decide sulla destinazione degli utili è vincolata al rispetto delle condizioni di remunerazione degli strumenti finanziari». E pure qui, per la verità, si rimane perplessi. La tutela dello Stato pare perseguita con il «condizionamento legale»: l'assemblea capricciosa, che nei fatti nega gli utili, è invalida. Ma il problema resta: chi avrebbe il potere di impugnare una simile delibera?


Ciò posto, in punto di ibridi restano ancora opportune due note. L'articolazione della loro disciplina si fissa su momenti convenzionali: molto è rimesso al concreto gli accordi raggiunti tra Ministero e singole banche o ABI (come inclusi nell'apposito protocollo di intenti); per contro, nell'intervento azionario domina la ben più tradizionale idea di una sorta di «procedimento» controllato e valutato dall'Autorità. L'altra nota rileva invece un tratto di unitarietà tra l'intervento per azioni e quello per ibridi. Pure quest'ultimo persegue unicamente lo scopo della stabilità sistemica delle banche. Nessun peso effettivo è dato - a livello di legge, perlomeno - al sistema finanziario, quale realtà servente l'economia reale. Se le norme parlano di eventuali «impegni» della banca sostenuta, gli stessi sono comunque in toto riservati all'autonomia del protocollo di intenti: per esistenza e spessore, come per qualità e quantità.


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