Bancario
Il Caso.it, Sez. Articoli e Saggi - Data pubblicazione 22/09/2008 Scarica PDF
Le recenti decisioni dell'Antitrust sulla portabilità dei mutui bancari: più ombre che luci
Aldo Angelo Dolmetta, già Consigliere nella Prima sezione della Corte di Cassazione, già Professore ordinario di Diritto privato nell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.All'inizio di
questo mese di settembre sono diventate pubbliche le risoluzioni adottate
dall'Antitrust nei confronti delle principali banche circa la materia della
c.d. portabilità dei mutui, figura che il patrio legislatore ha da poco
introdotto nel sistema (: «legge Bersani»). L'esito complessivo dei
provvedimenti appare tranchant: il Garante ha sanzionato 23 delle 24 banche
segnalate da Altroconsumo e dispensato pene pecuniarie di tipo esemplare,
perché collocate sulla linea di prossimità con il massimo edittale. Due, in
specie, le pratiche commerciali valutate (ai sensi del codice del consumo)
«scorretta» risposta all'«esigenza della clientela di cambiare la banca che ha
erogato il mutuo»: l'offerta della «soluzione più onerosa della sostituzione
del mutuo piuttosto che la portabilità» (per quasi tutte le indagate); e
l'offerta della «surrogazione attiva ma con oneri a carico del consumatore»
(grosso modo per una metà).
Per questa seconda pratica i provvedimenti dell'Autorità colpiscono senz'altro
nel segno (e ogni somma versata dal cliente integra - è da aggiungere - un
indebito). Il contesto della norma di riferimento, pur di stesura frettolosa e
infelice, fa intendere chiaro che l'operazione di surroga è, per il cliente, a
costo zero: senza distinguo o sottrazione degli oneri notarili. Al punto che
per tale riflesso si poteva pure sperare nell'assenza di tentativi devianti:
ovvero in atteggiamenti responsabili e più maturi degli operatori pratici e dei
loro consulenti.
La luce profusa dai provvedimenti dell'Autorità, peraltro, termina qui. Ad
avanzare sono, invece, delle ombre.
Nell'agire dell'Autorità è facile vedere, così, più indici di approssimatività
(se così si può dire). In merito, bastano poche battute. In un atto (n. 18727)
ci si dimentica addirittura di riprodurre la motivazione dell'illegittimità
della surroga onerosa. Ciascun provvedimento ripete che tutto muove da una
«inchiesta» condotta da Altroconsumo su 40 agenzie («nessuna rispettava appieno
la normativa ... 20 hanno dichiarato di non effettuare la surrogazione, le
altre 20 applicavano spese non previste»): non è spiegato, però, quali fossero
queste agenzie e che rapporto abbiano con la banca volta a volta indagata; né
minore è la perplessità quando, scorrendo la fila dei provvedimenti, si scopre
che di filiali Altroconsumo ne ha visitate almeno un centinaio. E si potrebbe
continuare ...
Non convince, soprattutto, il giudizio formulato per l'altra pratica imputata,
consistente nella c.d. sostituzione del mutuo (anticipata estinzione e
iscrizione di nuova ipoteca): e non solo per il percorso argomentativo svolto,
che invero risulta assai equivoco e fuorviante.
Per ampi tratti, le motivazioni danno l'impressione di stimare esistente un
dovere delle banche di orientare il mercato alla pratica della surroga. Per
buon senso ante omnia si porrebbe, allora, un positivo dovere di offrire un
simile servizio; del resto, fuori da tale logica rimane affatto arduo
comprendere perché mai il Garante insita fortemente sul dovere informativo
delle banche e nel contempo taccia in toto sui suoi contenuti: che notizie
dovrebbe dare la banca non offerente?
Pure, nel corso delle sue motivazioni il Garante non afferma mai l'esistenza di
un dovere di offerta; in modo (implicito, ma) netto ne esclude anzi la presenza
nell'unico caso in cui manda assolta una banca (n. 18735). E nemmeno si profila
l'ipotesi di un dovere di astenersi da ogni servizio diverso dalla surroga. Al
di là della cortina di fumo utilizzata, nei fatti la condanna scende da altri
fattori: le banche avrebbero «inteso acquisire il vantaggio economico derivante
dall'incremento di clientela, perseguendo con altro strumento giuridico la
stessa causa concreta prevista dal legislatore». Un'oscura specie di «frode
alla legge», pare dunque di dover leggere.
Tuttavia, per reggere una simile tesi occorrerebbe la prova puntuale di
un'azione bancaria di sfruttamento compulsivo dell'entrata in vigore della
legge sulla surroga (ma, a parte ogni altro rilievo, in via presuntiva è senza
dubbio più credibile che le banche si siano limitate a comportarsi nello stesso
modo di come facevano prima). Senza contare che la medesima legge sulla
portabilità contempla anche - e pure agevola per situazioni di stampo
consumeristico - la struttura dell'estinzione anticipata del mutuo (:
l'operazione di «sostituzione», insomma).
Ora, che le banche abbiano mostrato, e mostrino, ritrosia di fronte alla
portabilità formata dalla nuova legge è un fatto certo, non discutibile. Ma, a
ben vedere, questo è un altro tema: su cui va a misurarsi l'efficienza del
legislatore. E la normativa predisposta dalla legge Bersani - pur lastricata di
buone intenzioni - è non poco insufficiente sotto il profilo politico e
tecnico. Fingendosi ingenua l'aprirsi di una bagarre «quasi naturale» (nei
fatti insussistente), la legge ha stabilito che l'eventuale offerta di un
servizio di portabilità sarebbe stata di necessità gratuita. Oltre non è
andata: pensando che - partita una banca - in via automatica (le) altre
sarebbero entrate in competizione, così concentrandosi l'offerta non sui
termini del passaggio (da un mutuo all'altro), bensì sui termini sostanziali
del mutuo nuovo. Un calcolo sbagliato, non v'è dubbio; ma anche un disegno
diverso.
Detto con altre parole, l'intervento del Garante viene a operare - per il
successo pratico della portabilità - un illegittimo trasferimento di compiti e
di responsabilità: al legislatore sostituendo, per quest'ultimo verso, le
banche e, per il primo, sé stesso.
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