Bancario


Il Caso.it, Sez. Articoli e Saggi - Data pubblicazione 28/05/2021 Scarica PDF

L'interesse ad agire e la legittimazione ad agire nel contenzioso bancario. Profili processuali (Art. 100 c.p.c.)

Giampaolo Morini, Avvocato in Lucca


Sommario: 1. L'interesse ad agire: funzione e finalità. 2. La cessazione della materia del contendere. 3. L'interesse ad agire nella giurisprudenza. 4. L'interesse ad agire: le azioni costitutive. 5. L'interesse ad agire nel giudizio di accertamento. 6. L'interesse ad impugnare.

     

1. L'interesse ad agire: funzione e finalità.

È sempre più frequente che le sentenze in materia bancaria si pronuncino in merito all’interesse ad agire a alla legittimazione ad processum, questioni che trovano spesso motivo di discussione nella formulazione delle conclusioni negli atti giudiziaria.

La Corte d’Appello di Firenze, 03 Dicembre 2020. Pres. Riviello. Est. Covini[1], nell’affrontare proprio tali problematiche pare approdare ad una interpretazione garantista e soprattutto di conservazione; si legge infatti: In virtù del principio generale di diritto in materia bancaria, sussiste interesse ad agire dell’appellante a proporre azione di nullità, nonostante la preclusione alla domanda di ripetizione, in quanto finalizzata ad opporre per il futuro alla banca l’inapplicabilità di determinate clausole o prassi.

La questione origina da una richiesta di nullità contrattuale senza quantificazione dell’effetto monetario delle nullità: per il giudice di prime cure la mancata richiesta o quantificazione delle somme per cui era stata avviata l’azione giudiziaria faceva venir meno l’interesse ad agire.

La questione nel diritto bancario è piuttosto ricorrente.

È opinione di chi scrive che chi agisce preventivamente per far dichiarare la nullità parziale o totale di un contratto non debba necessariamente proporre anche una richiesta di accertamento negativo de credito, essendo, l’interesse preliminare, quello di far accertare e quindi dichiarare le nullità eccepite.

Tale richiesta può essere priva di interesse ad agire solamente nell’ipotesi in cui il rapporto sia concluso e non penda tra le parti alcuna obbligazione residua e se anche vi fosse la possibilità di domandare la ripetizione di somme essa fosse comunque prescritta.

Invero far dichiarare nullo un contratto in esecuzione, unitamente allo strumento fornito dall’art. 1460 c.c. (eccezione di inadempimento) rappresenta un valido motivo per interrompere l’adempimento delle obbligazioni eventualmente ancora pendenti senza incorrere nell’inadempimento contrattuale.

Inoltre, sotto il profilo strettamente processuale, risolvendosi la domanda di nullità, in una indagine strettamente documentale, potrebbe essere usato lo strumento di cui all’art. 702 bis cpc, processualmente più economico e più breve.

Dunque, trattando, spesso, il contenzioso bancario, contratti di durata, l’interesse ad agire può avere una prospettiva piuttosto ampia non sempre chiara a chi giudica, tuttavia resta da dire che l’art. 100 esiste, e seppur breve, il suo contenuto è ricco di insidie e merita attenzione e cautela.

È un esempio la Cass. civ. [ord.], sez. VI, 05-09-2018, n. 21646 che in tema di conto corrente bancario, ha precisato che l'assenza di rimesse solutorie eseguite dal correntista non esclude l'interesse di questi all'accertamento giudiziale, prima della chiusura del conto, della nullità delle clausole anatocistiche e dell'entità del saldo parziale ricalcolato, depurato delle appostazioni illegittime, con ripetizione delle somme illecitamente riscosse dalla banca, atteso che tale interesse mira al conseguimento di un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non attingibile senza la pronuncia del giudice, consistente nell'esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime, nel ripristino di una maggiore estensione dell'affidamento concessogli e nella riduzione dell'importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere alla cessazione del rapporto.

Innanzitutto preme citare una recente sentenza, Cass. civ., sez. II, 05-02-2020, n. 2670 che in riferimento alla domanda (o all'eventuale eccezione) di nullità di un contratto, ha chiarito che mentre per le parti contraenti l'interesse ad agire è in re ipsa, in dipendenza dell'attitudine del contratto di cui si invoca la nullità ad incidere nella loro sfera giuridica, il terzo deve dimostrare la sussistenza di un proprio concreto interesse alla declaratoria di nullità.

L'art. 100 c.p.c. stabilisce: per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse.

Si tratta di una previsione di carattere generale già presente nel codice del 1865 all'art. 36 che dovrebbe operare per qualsiasi tipo di processo civile, senza distinzione alcuna.

È, però, anche diffusa l'opinione che tale disposizione ribadisca un principio generale del processo, e non solo di quello civile; e che l'interesse ad agire, oltre che essere un presupposto dell'atto introduttivo di un processo, abbia rilievo — e non solo nella veste dell'interesse a contraddire per il convenuto — per qualsiasi atto processuale, in particolare per la domanda di impugnazione di una sentenza[2].

Per la Cass. civ. [ord.], sez. VI, 18-02-2020, n. 3991, l'interesse all'impugnazione – inteso quale manifestazione del generale principio dell'interesse ad agire e la cui assenza è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo – deve essere individuato in un interesse giuridicamente tutelabile, identificabile nella concreta utilità derivante dalla rimozione della pronuncia censurata, non essendo sufficiente l'esistenza di un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica[3].

L'interesse ad agire è una delle due condizioni dell'azione insieme alla legittimazione ad agire: solo qualora ricorrono i due requisiti si può ritenere sussistente l'azione per cui il giudice ha l'obbligo di provvedere sulla domanda per accoglierla o respingerla.

Ebbene, è necessario non perdere di vista il fatto che la decisione della causa nel merito non comporta la formazione del giudicato implicito sulla legittimazione ad agire ove tale quaestio iuris, pur avendo costituito la premessa logica della statuizione di merito, non sia stata sollevata dalle parti, posto che una questione può ritenersi decisa dal giudice di merito soltanto ove abbia formato oggetto di discussione in contraddittorio (Cass. civ., sez. un., 20-03-2019, n. 7925).

In dottrina è stato osservato che il requisito dell'interesse ha una funzione di economia processuale e serve dunque, ad evitare che si proceda all'esame del merito di domande che non importerebbero alcun mutamento nella sfera soggettiva del richiedente[4].

Invero, l'art. 100 assolve la funzione di bloccare l'esercizio di azioni astrattamente idonee alla tutela dell'interesse, ma al cui accoglimento non conseguirebbe alcun vantaggio obiettivo per la parte5.

Secondo la Cass. civ. Sez. III 24.09.2002 n. 13906, in materia di procedimento civile, l'interesse ad agire o a resistere in giudizio ex art. 100 c.p.c. deve essere apprezzato in relazione all'utilità concreta che dall'eventuale accoglimento della domanda, dell'eccezione o del gravame può derivare al proponente.

Dunque, l'accertamento dell'interesse ad agire, inteso quale esigenza di provocare l'intervento degli organi giurisdizionali per conseguire la tutela di un diritto o di una situazione giuridica, deve compiersi con riguardo all'utilità del provvedimento giudiziale richiesto rispetto alla lesione denunziata, prescindendo da ogni indagine di merito concernente l'esistenza dell'interesse sostanziale tutelato[5].

Tuttavia vige il principio secondo il quale, dopo la notifica del ricorso per cassazione, è consentita, a norma dell'art. 372 c.p.c., la produzione di un documento dal quale risulti la sopraggiunta carenza d'interesse all'impugnazione (ad es. avvenuta transazione della lite), non può trovare applicazione allorquando l'atto poteva e doveva essere prodotto nella fase di merito, perché anteriore alla conclusione della stessa (Cass. civ., sez. lav., 07-12-2017, n. 29439).

Appare dunque acquisito il principio di quella dottrina[6] che vede nell'ordinamento dominato dal principio iura novit curia, il limite al potere dispositivo delle parti circoscritto all'oggetto del giudizio e del thema probandum, senza poter porre alcun vincolo alla determinazione del contenuto della pronuncia giurisdizionale[7].

Viene dunque negato al riconoscimento della domanda natura di negozio di diritto sostanziale con  efficacia vincolante per il giudice a considerare esistente il diritto oggetto della pretesa giudiziale: si continua a ritenere, infatti, che lo stesso si risolva, a seconda che provenga dal convenuto personalmente o dal suo difensore, in una confessione o in un’ammissione del fatto costitutivo posto a fondamento della domanda attorea, con la conseguente possibilità di una pronuncia di rigetto della stessa, laddove il giudice non la ritenga fondata in punto di diritto[8].

Dunque tutte le volte in cui il convenuto rende nell’ambito dell’interrogatorio formale o mediante un atto personalmente sottoscritto una dichiarazione di riconoscimento della fondatezza in toto della domanda, si avrà confessione di tutti i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio dall’attore: l’effetto sarà la prova piena dei fatti medesimi[9].

Diversamente, tutte le volte in cui il riconoscimento avvenga nel corso dell’interrogatorio libero o provenga dal difensore, si avrà ammissione: l’effetto sarà la non contestazione dei fatti costitutivi e, quindi, la relevatio ab onere probandi a favore dell’avversario, ovvero la prova liberamente valutabile degli stessi[10]. 

In assenza di un’espressa disciplina legislativa sul punto, il fondamento normativo dell’istituto, trova le sue fondamenta nei principi generali volti a regolare il nostro ordinamento processuale, quali il principio dispositivo, il principio dell’immediatezza del giudizio e il principio di economia processuale, ovvero, quando si è voluta attribuire all’atto di riconoscimento natura di negozio giuridico di diritto materiale, nella stessa autonomia privatistica delle parti.

Ebbene, in tema di giudizio di cassazione, è inammissibile per carenza di interesse il ricorso incidentale condizionato allorché proponga censure che non sono dirette contro una statuizione della sentenza di merito bensì a questioni su cui il giudice di appello non si è pronunciato ritenendole assorbite, atteso che in relazione a tali questioni manca la soccombenza che costituisce il presupposto dell'impugnazione, salva la facoltà di riproporre le questioni medesime al giudice del rinvio, in caso di annullamento della sentenza (Cass. civ., sez. trib., 22-09-2017, n. 22095).

All’atto di riconoscimento è stata, quindi, attribuita, natura esclusivamente processuale, natura di negozio giuridico sostanziale, natura di negozio unilaterale di accertamento.

Nonostante le diverse attribuzioni, tuttavia, sotto il profilo degli effetti, è sempre stata affermata l’attitudine del riconoscimento a determinare integralmente il contenuto della pronuncia giudiziale di merito: il giudice in presenza del riconoscimento, dovrebbe necessariamente emettere una sentenza di accoglimento della domanda attorea, salva la possibilità di verificare l’esistenza di una norma giuridica astratta applicabile al caso concreto, la liceità della causa del contratto dedotto in giudizio e l’esistenza dell’interesse ad agire.

Infatti, la parte che propone ricorso per cassazione, deducendo la nullità della sentenza per un vizio dell'attività del giudice lesivo del proprio diritto di difesa, ha l'onere di indicare il concreto pregiudizio derivato, atteso che, nel rispetto dei principi di economia processuale, di ragionevole durata del processo e di interesse ad agire, l'impugnazione non tutela l'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma mira ad eliminare il concreto pregiudizio subito dalla parte, sicché l'annullamento della sentenza impugnata è necessario solo se nel successivo giudizio di rinvio il ricorrente possa ottenere una pronuncia diversa e più favorevole a quella cassata (Cass. civ., sez. I, 09-08-2017, n. 19759)[11].

Tale ultima impostazione, non è rimasta esente da critiche, da parte di chi ha inteso negare autonoma rilevanza alla figura del riconoscimento della domanda, attribuendogli efficacia meramente probatoria; in quest'ottica, l’assenza nel nostro ordinamento processuale, di un’espressa previsione legislativa volta a disciplinare il riconoscimento della domanda (a differenza di quanto accade nel sistema tedesco), il potere dispositivo delle parti sull’oggetto del giudizio, non potrebbe spingersi sino all’integrale determinazione, in fatto e in diritto, del contenuto della pronuncia giudiziale, nemmeno a fronte del riconoscimento della domanda da parte del convenuto.

Di fronte alle problematiche di effettività della tutela giurisdizionale e di efficienza del processo civile, si è riproposta la questione relativa alla necessità di individuare, anche de iure condendo, un’equilibrata estensione dell’autonomia privata nella conformazione della vicenda processuale, nei limiti in cui ciò non collida con lo scopo, pur sempre sotteso all’attività giudiziale, della giusta composizione della controversia[12].

Di fatto, il riconoscimento della domanda, ove non riconducibile alla fattispecie confessoria in quanto non compiuto dalla parte personalmente, verrebbe a far parte di quell’ampia categoria di comportamenti processuali[13] che, presupponendo la mancata contestazione dei fatti ex adverso dedotti, portano alla pacificità degli stessi, in ragione della vigenza, all’interno del nostro ordinamento, di un generale principio di non contestazione[14].

Principio la cui operatività, ormai da tempo riconosciuta dalla dottrina[15] e dalla giurisprudenza maggioritaria[16], pur in assenza di un espresso riferimento normativo, è stata confermata dal Legislatore, il quale, con la Legge 69/2009, nel riformare il testo dell’art. 115 c.p.c., ha sancito il dovere per il Giudice di porre a fondamento della propria decisione non solo le prove proposte dalle parti, ma anche i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita[17].

Ciò, dovrebbe portare a ritenere non contestato come fatto non bisognoso di prova, chiaramente operando il principio di non contestazione quale strumento di selezione del thema probandum[18], in applicazione di un più generale principio di economia processuale e di autoresponsabilità delle parti nell’allegazione dei fatti in giudizio[19].

Il riconoscimento della domanda da parte del procuratore alle liti rappresenterebbe, quindi, la più esplicita forma di non contestazione delle pretese avversarie, cui conseguirebbe, in applicazione del disposto dell’art. 115 c.p.c. e del principio di economia processuale, la pacificità di tutti i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio dall’attore.

A meno che la veridicità degli stessi non risultasse smentita dalle risultanze istruttorie comunque acquisite al processo[20] e salvo il caso in cui il giudizio verta su diritti indisponibili: nel qual caso, il comportamento non contestativo della parte e, quindi, il riconoscimento della domanda, dovrebbe fungere da mero argomento di prova ai sensi dell’art. 116 c.p.c.[21]

   

2. La cessazione della materia del contendere.

Appare inevitabile, nel trattare l'interesse ad agire nel processo civile, valutare le ipotesi di cessazione della materia del contendere; la dichiarazione della cessazione della materia del contendere è conseguita al riconoscimento della domanda da parte del convenuto solo in quanto accompagnato da atti di soddisfazione del diritto oggetto di giudizio.

È stata dichiarata la cessazione della materia del contendere nel caso dell’intervenuto provvedimento dell’ente previdenziale che, in pendenza del giudizio instaurato ai fini dell’accertamento del diritto alla pensione di invalidità, abbia riconosciuto fondata la pretesa dell’assicurato ed abbia disposto le conseguenti misure attuative[22].

Quest'ultimo indirizzo si contrappone a quelle pronunce che, in ragione dell’autonomia del procedimento giurisdizionale rispetto al procedimento amministrativo, negano l’idoneità dell’accoglimento dell’istanza dell’amministrato in tale ultima sede a produrre la cessazione della materia del contendere nel giudizio civile, potendo l’amministrazione, in sede di autotutela, revocare il provvedimento emanato[23].

Non mancano poi i casi, in cui è stato ritenuto sufficiente, per la dichiarazione della cessazione della materia del contendere, il solo riconoscimento della domanda avversaria, pur in assenza di un’effettiva attività di realizzazione del diritto controverso[24]

Solitamente, la dichiarazione di cessazione della materia del contendere viene pronunciata in presenza di un riconoscimento della domanda accompagnato da atti di soddisfazione del diritto controverso.

La soddisfazione del diritto oggetto di giudizio, è prodromica alla dichiarazione della cessazione della materia del contendere, può per esempio derivare: dal pagamento di quanto dovuto da una delle parti[25], sempre che il pagamento elimini ogni ragione di contrasto tra le parti, cosa che non avviene, per esempio, qualora il soggetto obbligato al pagamento contestualmente non rinunci alla domanda di accertamento negativo del credito[26]; dalla definitiva reintegra nel possesso, nelle more di un procedimento possessorio[27]; dall’annullamento della delibera assembleare impugnata e dalla sua sostituzione con una diversa che elimini ogni ragione di contrasto, in conformità a quanto disposto dall’art. 2377 c.c.[28]; dalla dichiarazione di cui all’art. 547 c.p.c., intervenuta nel corso del giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo ex art. 548 c.p.c.[29] 

Per la Cass. civ. [ord.], sez. II, 12-04-2019, n. 10357, nel caso in cui la sentenza di appello impugnata con il ricorso per cassazione sia stata annullata dal giudice a quo in accoglimento di un'opposizione di terzo proposta ai sensi dell'art. 404 c.p.c., il permanente interesse alla decisione del ricorso per cassazione sul merito della statuizione va verificato all'esito dell'eventuale passaggio in giudicato della sentenza di accoglimento dell'opposizione di terzo.

È l’evento di carattere sostanziale dal quale deriva la realizzazione del diritto vantato dalla controparte a determinare, purché unito al riconoscimento della fondatezza della domanda attorea, in quanto solo in questi termini idoneo all’effettiva eliminazione di ogni contrasto tra le parti, quel venir meno dell’interesse ad agire e a contraddire che si ritiene rappresenti uno dei presupposti imprescindibili per la pronuncia dichiarativa della cessazione della materia del contendere[30].

Si tenga, peraltro, presente che la giurisprudenza focalizza la distinzione tra riconoscimento della domanda accompagnato dalla realizzazione del diritto controverso e semplice riconoscimento della domanda soltanto quanto si trova a decidere della sussistenza dell’interesse ad impugnare in capo al convenuto che abbia espressamente riconosciuto la fondatezza della pretesa avversaria.

Si sostiene, infatti, che l’appello proposto contro una sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere per riconoscimento dell’altrui domanda sia ammissibile, tra l’altro, solo se l’impugnante non abbia posto in essere atti volti alla soddisfazione della pretesa avversaria[31], questione della quale meglio si darà conto nel prosieguo.

Con riferimento a questa prima ipotesi, del riconoscimento della domanda accompagnato all’atto di realizzazione sostanziale del diritto controverso, pertanto, sembra ragionevole condividere quanto sostenuto dall’orientamento giurisprudenziale citato.

Peraltro la sussistenza dei due fattori, riconoscimento e soddisfazione del diritto dedotto in giudizio, implicando il venir meno della pretesa attorea, può correttamente portare alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere[32].

Vi sono inoltre casi in cui la cessazione della materia del contendere viene dichiarata sulla base del solo riconoscimento della domanda attorea, senza che nel frattempo si sia verificato alcun atto di soddisfazione del diritto dedotto in giudizio[33].

Nonostante la dottrina abbia orientamenti diversi, l’orientamento giurisprudenziale attualmente prevalente assegna senza dubbio alla declaratoria di cessazione della materia del contendere natura prettamente processuale.

Infatti, la Cass. Sez. Un. 1048/2000  chiarendo che la pronuncia di cessazione della materia del contendere: a) ha natura autonoma e non è equiparabile né a un’ipotesi di estinzione del giudizio per rinuncia agli atti, né a un’ipotesi di rinuncia all’azione; b) risponde all’esigenza di definire il giudizio in presenza di un sopravvenuto venir meno dell’interesse delle parti a una decisione sulla domanda giudiziale; c) non integra una pronuncia di merito; d) costituisce un’ipotesi di estinzione del processo, da pronunciarsi con sentenza su istanza delle parti o anche d’ufficio, ogni qualvolta sia venuto meno l’interesse ad agire; e) non è assolutamente idonea al passaggio in giudicato.

SCALA, rileva, altresì, a sostegno della tesi secondo la quale al riconoscimento della domanda non seguito dall’attuazione del diritto dovrebbe conseguire una sentenza di accoglimento della domanda stessa e non la pronuncia di cessazione della materia del contendere, che in tal senso sembrerebbe essersi espresso, in casi specifici, anche il legislatore [34].

Infatti, nel caso in cui, intervenuto il riconoscimento della domanda, in assenza di atti negoziali idonei a sostituire gli effetti costitutivi, modificativi, impeditivi propri della sentenza di accoglimento della pretesa attorea si pervenisse ad una pronuncia di cessazione della materia, a prescindere dalla natura attribuitale, la ragioni della parte istante risulterebbero irrimediabilmente pregiudicate[35].

Nei giudizi che hanno ad oggetto il mero accertamento di un diritto, il sopravvenuto riconoscimento della domanda sembrerebbe esaurire il bisogno di tutela giuridica dell’attore potendo pervenire, in concreto, ad un’utile pronuncia di cessazione della materia del contendere.

Tuttavia, laddove si attribuisca a tale pronuncia natura di merito, essa produrrebbe gli stessi effetti di una sentenza di accoglimento della domanda attorea non giustificando il ricorso ad una forma di conclusione atipica del processo, in presenza di una valida alternativa espressamente prevista dalla Legge[36].

Diversamente, qualora si decidesse di attribuire natura di decisione di rito, la conclusione del processo con una dichiarazione di cessazione della materia del contendere, non essendo idonea al passaggio in giudicato, esporrebbe l’attore al rischio di future contestazioni e il convenuto al pericolo di essere nuovamente citato in giudizio per l’accertamento di una nuova configurazione del rapporto controverso[37].

Per quanto detto, si deve concludere che, in presenza del riconoscimento della domanda da parte del convenuto, non accompagnato da atti di realizzazione del diritto oggetto di giudizio, il Giudice non sia in alcun modo legittimato a dichiarare la cessazione della materia del contendere, ma debba pronunciarsi necessariamente nel merito, con una sentenza che tendenzialmente, o necessariamente sia di segno positivo per l’attore.

 

3. L'interesse ad agire nella giurisprudenza.

La giurisprudenziale, ha più volte affermato che l'interesse ad agire è una condizione dell'azione consistente nell'esigenza di ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice[38].

Una interessante pronuncia del T. Milano, 15-02-2019 può aiutare a comprendere la complessità dell’istituto in esame: L'interesse ad agire, previsto quale condizione dell'azione dell'art. 100 c.p.c., con disposizione che consente di distinguere fra le azioni di mera iattanza e quelle oggettivamente dirette a conseguire il bene della vita consistente nella rimozione dello stato di giuridica incertezza in ordine alla sussistenza di un determinato diritto, va identificato in una situazione di carattere oggettivo derivante da un fatto lesivo, in senso ampio, del diritto e consistente in ciò che senza il processo e l'esercizio della giurisdizione l'attore soffrirebbe un danno, sicché esso deve avere necessariamente carattere attuale, poiché solo in tal caso trascende il piano di una mera prospettazione soggettiva assurgendo a giuridica ed oggettiva consistenza, e resta invece conseguentemente escluso quando il giudizio sia strumentale alla soluzione soltanto in via di massima o accademica di una questione di diritto in vista di situazioni future o meramente ipotetiche.

È chiaro che l'interesse ex art. 100 va considerato con riferimento al solo vantaggio che l'istante si è ripromesso nel proporre la domanda, e non anche in relazione a qualsiasi altro vantaggio prospettato dal ricorrente[39].

In materia di procedimento civile, l'interesse ad agire o a resistere in giudizio ex art. 100 c.p.c. deve essere apprezzato in relazione all'utilità concreta che dall'eventuale accoglimento della domanda, dell'eccezione o del gravame può derivare al proponente[40].

La Cass. civ., sez. II, 24-01-2019, n. 2057 ricorda ancora una volta che l'interesse ad agire deve essere concreto ed attuale e richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per l'attore, senza che siano ammissibili questioni d'interpretazioni di norme, se non in via incidentale e strumentale alla pronuncia sulla domanda principale di tutela del diritto ed alla prospettazione del risultato utile e concreto che la parte in tal modo intende perseguire.

L'interesse ad agire consiste quindi nella necessità, quale sua proprietà essenziale, che l'azione sia volta all'ottenimento di un risultato giuridicamente utile al fine di evitare il pregiudizio dell'attore relativamente a quel diritto che viene dedotto in causa e non ad altri diversi diritti di cui lo stesso attore sia o possa divenire in futuro titolare o per i quali possa avere necessità di contraddire.

Tale utilità non deve necessariamente essere considerata come immediata utilità finale del provvedimento richiesto, in quanto può consistere anche in una semplice utilità strumentale, quale il fatto che il rapporto controverso venga rimesso in discussione[41].

L'interesse ad agire ha carattere attuale quando trascende il piano di una mera prospettazione soggettiva dell'agente assurgendo ad una consistenza giuridicamente oggettiva.

Così, si rinviene la sua caratterizzazione nella necessità di una decisione del giudice che non si limiti ad un'affermazione di puro principio, di massima o accademica, ma che sia invece idonea ad accertare, costituire, modificare o estinguere una situazione giuridica direttamente ed effettivamente incidente sulla sfera patrimoniale dell'agente[42].

Diversamente, non sussiste interesse per il ricorrente a proporre censure avverso il mancato espletamento di prove richieste dalla controparte e tese ad escludere la validità di un documento che il giudice del merito, con pronunzia immune da censure, aveva ritenuto irrilevante ai fini della decisione.

L'interesse ad agire, previsto quale condizione dell'azione dall'art. 100 c.p.c., con disposizione che consente di distinguere fra le azioni di mera iattanza e quelle oggettivamente dirette a conseguire il bene della vita consistente nella rimozione dello stato di giuridica incertezza in ordine alla sussistenza di un determinato diritto, va identificato in una situazione di carattere oggettivo derivante da un fatto lesivo, in senso ampio, del diritto e consistente in ciò che senza il processo e l'esercizio della giurisdizione l'attore soffrirebbe un danno.

Da ciò consegue che esso deve avere necessariamente carattere attuale, poiché solo in tal caso trascende il piano di una mera prospettazione soggettiva assurgendo a giuridica ed oggettiva consistenza, e resta invece escluso quando il giudizio sia strumentale alla soluzione soltanto in via di massima o accademica di una questione di diritto in vista di situazione future o meramente ipotetiche[43].

Ad esempio è stato ritenuto il difetto di interesse ad agire, in caso di azione tesa ad accertare, in vista di eventuali postumi indennizzabili, il nesso di causalità tra infortunio e prestazione di lavoro: il processo può infatti essere utilizzato solo a tutela di diritti sostanziali e deve concludersi con il raggiungimento dell'effetto giuridico tipico, cioè con l'affermazione o la negazione del diritto dedotto in giudizio, onde i fatti possono essere accertati dal giudice solo come fondamento del diritto fatto valere in giudizio e non di per sé e per gli effetti possibili e futuri che da tale accertamento si vorrebbero ricavare, dovendosi rilevare che la natura lavorativa dell'infortunio non costituisce una questione pregiudiziale al diritto alla rendita, bensì uno degli elementi costitutivi del diritto medesimo[44].

Alla luce dei principi sopra espressi, è stato inoltre escluso l'interesse per i proprietari di un immobile, che avevano ottenuto dal giudice ordine di demolizione di opere abusive eseguite dal proprietario di un immobile confinante, ad agire per la dichiarazione di nullità della vendita del suo immobile stipulata dal confinante al fine di sottrarsi all'esecuzione dell'ordine di demolizione, giacché detta vendita non poteva in alcun modo pregiudicare l'esecuzione coattiva del provvedimento del giudice, avendo il giudicato efficacia anche nei confronti degli aventi causa dalle parti del processo, e dunque inutile si rivelava il nuovo giudizio[45].

L'accertamento dell'interesse ad agire, inteso quale esigenza di provocare l'intervento degli organi giurisdizionali per conseguire la tutela di un diritto o di una situazione giuridica, deve compiersi con riguardo all'utilità del provvedimento giudiziale richiesto rispetto alla lesione denunziata, prescindendo da ogni indagine sul merito della controversia e dal suo prevedibile esito[46].

Il principio, secondo il quale il creditore che abbia ottenuto una pronuncia di condanna nei confronti del debitore ha esaurito il suo diritto di azione e non può, per difetto di interesse, richiedere ex novo un decreto ingiuntivo contro il medesimo debitore per lo stesso titolo e lo stesso oggetto, trova deroga nei casi in cui la domanda di condanna rivolta al giudice, nella preesistenza di altro ed analogo titolo giudiziale, non mira alla duplicazione del titolo già conseguito, ma è diretta a far valere una situazione giuridica che non ha trovato esaustiva tutela, suscettibile di conseguimento di un risultato ulteriore rispetto alla lesione denunziata[47].

Quanto alla modalità nello specifico, la sussistenza dell'interesse ad agire viene verificata astrattamente con la valutazione dell'obiettivo finale e cioè del bene della vita cui tende il richiedente, a prescindere dalle allegazioni ed argomentazioni, fondate o meno, poste come presupposto della domanda giudiziale: l'interesse ad agire è indipendente dalle tesi che si sostengono e sussiste nel caso in cui accogliendo l'istanza derivi per l'istante il conseguimento di un vantaggio[48].

 

4. L'interesse ad agire: le azioni costitutive.

Secondo la dottrina, nelle azioni costitutive, in quanto azioni tipiche, l'interesse è incorporato dal legislatore nell'azione stessa, senza che ci sia spazio per la verifica dell'esistenza dell'interesse[49]; pertanto, in relazione alle azioni di condanna, l’interesse ad agire sembra non avere alcuna rilevanza[50].

Per altra parte della dottrina, tuttavia il principio espresso non è assoluto, in quanto sussistono casi in cui, pur sussistendo tutte le condizioni per l'accoglimento della domanda, manca proprio quell'utilità che attiene all'interesse ad agire[51].

La dottrina minoritaria ha però osservato che riguardo alle azioni di condanna vi sono casi in cui sorgono problemi di utilità del provvedimento di condanna[52].

Infatti, l'interesse ad agire ha autonoma rilevanza se si considera che l'azione di condanna è anche titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale ed accerta con autorità di giudicato la sussistenza del credito[53] .

La Giurisprudenza[54]ha espresso il principio secondo il quale il creditore che abbia ottenuto una pronuncia di condanna nei confronti del debitore ha esaurito il suo diritto di azione e non può, per difetto di interesse, richiedere ex novo un decreto ingiuntivo contro il medesimo debitore per lo stesso titolo e lo stesso oggetto trova deroga nei casi in cui la domanda di condanna rivolta al giudice, nella preesistenza di altro ed analogo titolo giudiziale, non mira alla duplicazione del titolo già conseguito, ma è diretta a far valere una situazione giuridica che non ha trovato esaustiva tutela, suscettibile di conseguimento di un risultato ulteriore rispetto alla lesione denunziata[55].

Il principio secondo il quale il creditore che abbia ottenuto una pronuncia di condanna nei confronti del debitore ha esaurito il suo diritto di azione e non può, per difetto di interesse, richiedere ex novo una pronuncia di condanna contro il medesimo debitore per lo stesso titolo e lo stesso oggetto, trova infatti deroga solo nei casi in cui la domanda di condanna rivolta al giudice, pur nella preesistenza di altro e analogo titolo giudiziale, non risulti diretta alla duplicazione del titolo già conseguito, ma faccia, per converso, valere una situazione giuridica che non ha trovato esaustiva tutela, suscettibile di conseguimento di un risultato ulteriore rispetto alla lesione denunciata.

Sussiste quindi interesse a promuovere un'azione di condanna nel caso in cui si sia ottenuto un provvedimento di liquidazione degli onorari del c.t.u. perché questo, benché titolo esecutivo, non è idoneo ad ottenere l'iscrizione di ipoteca giudiziale[56].

L'interesse ad agire torna invece ad essere rilevante nelle azioni atipiche, rispetto alle quali non c'è alcuna valutazione compiuta dal legislatore circa la meritevolezza dell'interesse, e nelle azioni cautelari, dove il requisito in esame è ravvisabile nel c.d. periculum in mora[57].

 

5. L'interesse ad agire nel giudizio di accertamento.

L'interesse ad agire assume ruolo determinante nelle azioni di accertamento, in quanto deve rispettare la regola generale, secondo cui il provvedimento giudiziale richiesto deve importare utilità pratica concretamente tangibile e giuridicamente rilevante.

Le azioni di accertamento non sono proponibili se sono volte soltanto all'accertamento o alla contestazione di un fatto, diversamente sono proponibili quando mirano all'accertamento della sussistenza di un diritto o di un'altra posizione soggettiva, ovvero mirano all'accertamento di uno status, dal cui riconoscimento derivi, in virtù di una norma, l'attribuzione al soggetto di determinati diritti[58].

È stato sottolineato in giurisprudenza, che l'interesse ad agire con un'azione di mero accertamento non implica necessariamente l'attuale verificarsi della lesione d'un diritto o una contestazione, essendo sufficiente uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto giuridico o sull'esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti, costituendo la rimozione di tale incertezza un risultato utile, giuridicamente rilevante e non conseguibile se con l'intervento del giudice[59]

L'incertezza deve essere oggettiva, e dunque non può essere riconducibile ad una mera condizione psicologica dell'attore, ma deve consistere in unaimpossibilità o difficoltà a ravvisare la regula agendi del caso di specie.

Poiché l'interesse ad agire nelle azioni di mero accertamento sussiste quando la contestazione che altri faccia del diritto dell'attore sia attuale e determini uno stato di oggettiva incertezza, deve escludersene la sussistenza allorquando l'accertamento richiesto al giudice riguardi un fatto incontestato ovvero solo una componente della fattispecie costitutiva del diritto, ma non il diritto stesso[60].

È stato inoltre ritenuto inammissibile, per difetto di interesse ad agire, l'azione intesa al mero accertamento di un fatto, giacché il diritto di difendersi in giudizio di cui agli artt. 24 e 111 Cost. può esercitarsi solo davanti alla prospettazione di un determinato diritto o interesse giuridicamente protetto, sì da consentire all'avversario di conoscere precisamente i punti da discutere, ossia il bene della vita chiesto dall'attore ed il danno che per lo stesso avversario deriverebbe dall'accoglimento della domanda[61].

L'incertezza deve essere inoltre attuale, nel senso che la domanda deve attenere ad un diritto o ad un obbligo già esistente, e non a venire o estinto[62].

La giurisprudenza ha inoltre sostenuto che l'incertezza, possiede i requisiti dell'oggettività e dell'attualità quando risulta da concrete molestie, da atti o da fatti esteriori[63].

 

6. L'interesse ad impugnare.

In dottrina, c'è una divisione tra chi ritiene che l'interesse ad impugnare non ha rilevanza autonoma ma è assorbito dall'elemento oggettivo della soccombenza[64] e chi, invece, sostiene che l'interesse in esame gioca un ruolo autonomo[65].

In tale ultimo caso, la soccombenza formale costituisce solo un indizio dell'interesse ad impugnare, riferito al vantaggio che ciascuna parte, anche se formalmente vittoriosa, può conseguire dalla riforma della sentenza o di un capo di essa[66].

In giurisprudenza si ritiene che l'interesse ad agire deve sussistere anche nella fase di impugnazione e va desunto dall'utilità giuridica che l'impugnante consegue con l'accoglimento dell'impugnazione[67]: il principio enunciato nell'art. 100 c.p.c., secondo cui per proporre una domanda o per contraddire ad essa è necessario avervi interesse, si estende anche ai giudizi di impugnazione nei quali, in particolare, l'interesse ad impugnare una data sentenza o un capo di questa va desunto dall'utilità giuridica che dall'eventuale accoglimento del gravame possa derivare alla parte che lo propone, e si ricollega pertanto ad una soccombenza sostanziale della parte nel precedente giudizio, correlata agli effetti pregiudizievoli che derivano nei suoi confronti dalle statuizioni contenute nella sentenza, idonee a formare il giudicato[68].

Inoltre, principio enunciato nell'art. 100 c.p.c., secondo il quale, per proporre una domanda o per contraddire ad essa, è necessario avervi interesse, si estende anche ai giudizi di impugnazione, nei quali, in particolare, l'interesse ad impugnare una sentenza o un suo capo va desunto dall'utilità giuridica che, dall'eventuale accoglimento del gravame, possa derivare alla parte proponente, e si ricollega, pertanto, ad una soccombenza, anche solo parziale, nel precedente giudizio, in difetto della quale l'impugnazione è inammissibile; è diritto - dovere del giudice, investito di una determinata domanda, accertare se tale interesse sussiste o meno nel caso concreto, prescindendo dalle richieste, eventualmente difformi, delle parti, con la conseguenza che, ove le parti, come nella specie, diano atto dell'intervenuta cessazione della materia del contendere, non possano subordinare una pronuncia in tal senso ad alcuna condizione[69].

Per la Cass. civ., sez. III, 29-05-2018, n. 13395, in tema di impugnazioni, l'interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c. postula la soccombenza nel suo aspetto sostanziale, correlata al pregiudizio che la parte subisca a causa della decisione da apprezzarsi in relazione all'utilità giuridica che può derivare al proponente il gravame dall'eventuale suo accoglimento[70].

L'interesse ad impugnare, che nasce dalla soccombenza e che dell'interesse ad agire è la proiezione sul piano dei successivi gradi di giudizio, si identifica nel concreto pregiudizio che da una determinata pronuncia può derivare alla parte, onde difetta di interesse a proporre ricorso per cassazione la parte che attraverso tale impugnazione non potrebbe conseguire alcun risultato giuridicamente e concretamente utile[71].

Quando il provvedimento del giudice non si risolve in una decisione di merito che riconosca o neghi l'esistenza del diritto azionato, ma si limiti alla mera dichiarazione di estinzione del processo, l'interesse ad impugnare deve essere determinato non in base al dato formale della soccombenza, intesa come rapporto tra contenuto della decisione e domanda della parte, ma con riferimento all'effetto pratico della decisione impugnata ed in relazione al pregiudizio che può essere arrecato alla parte dal passaggio in giudicato di tale decisione[72]

L'interesse ad agire, necessario anche ai fini della impugnazione della sentenza, va desunto ed apprezzato in relazione all'utilità giuridica che l'eventuale accoglimento del gravame può arrecare alla parte che lo propone e non può consistere in un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica, del tutto priva di riflessi pratici; ne consegue che, in materia di controversie elettorali, è inammissibile l'impugnazione proposta avverso sentenza dichiarativa della decadenza per incompatibilità rispetto ad una data carica elettiva, allorché l'impugnante risulti essersi dimesso dalla stessa carica[73].

La soccombenza, che determina l'interesse ad impugnare, deve essere valutata, oltre che alla stregua del dispositivo della sentenza, anche tenendo conto delle enunciazioni contenute nella motivazione, soltanto se queste siano suscettibili di passare in giudicato in quanto presupposti logici necessari della decisione; pertanto è inammissibile l'appello, proposto dal convenuto vittorioso, avverso la sentenza di primo grado che abbia respinto la domanda dell'attore ritenendolo carente d'interesse ad agire, atteso che l'indagine a tal fine condotta dal giudice è limitata a stabilire se l'attore medesimo possa eventualmente conseguire, attraverso l'instaurato procedimento, il vantaggio che si era ripromesso, non richiedendosi invece alcun esame nel merito della controversia, suscettibile di passare in giudicato[74]

L'interesse ad impugnare non è altro che una species dell'interesse ad agire ex art. 100 e, come tale, deve essere concreta e attuale e deve consistere in un'utilità pratica, diretta ed immediata, che l'interessato può ottenere con il provvedimento richiesto al giudice.

La richiesta di riforma della sentenza impugnata deve assicurare all'impugnante, direttamente o indirettamente, il bene della vita che egli ritiene essergli sottratto, negato o disconosciuto[75].

Dato che l'interesse ad impugnare va apprezzato in relazione all'utilità concreta che, dall'eventuale accoglimento del gravame, può derivare alla parte che lo propone, esso non può consistere in un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica, non avente riflessi pratici sulla decisione adottata: il ricorso per regolamento di giurisdizione è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, allorché, successivamente alla sua proposizione e nelle more del procedimento di cassazione, il giudice amministrativo abbia, nel relativo giudizio, pronunciato sentenza di primo grado[76].

L'interesse ad impugnare deve essere attuale e permanere sino al momento della decisione: è pertanto inammissibile, per difetto di tale interesse, il ricorso per cassazione con cui - sul rilievo che la pronuncia di primo grado era una sentenza costitutiva e che, in forza di essa, non si poteva procedere ad esecuzione forzata prima del formarsi del giudicato - ci si dolga dell'omessa pronuncia, da parte del giudice d'appello, della domanda di accertamento negativo della efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, allorché sul titolo non vi sia più discussione, per essere stata la condanna, pronunciata dal tribunale, al pagamento delle somme oggetto di revocatoria fallimentare confermata in appello e poi in cassazione[77].

L'interesse ad agire, necessario anche ai fini dell'impugnazione della sentenza, va apprezzato in relazione alla utilità concreta che, dall'eventuale accoglimento del gravame, può derivare alla parte che lo propone; onde non può consistere in un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica, non avente riflessi pratici sulla decisione adottata[78].

Deve dunque ritenersi inammissibile l'impugnazione se la parte appellante, vittoriosa sul capo di sentenza impugnata, vuole conseguire in via esclusiva la modificazione della motivazione della pronuncia impugnata e l'impugnazione stessa tenda non alla rimozione di un danno effettivo, ma a soddisfare esigenze teoriche di correttezza formale.

Per far valere quale motivo di appello un vizio di nullità relativa che abbia inficiato il giudizio di primo grado, riflettendosi sulla validità della relativa sentenza, è necessario, in considerazione del disposto di cui all'art. 157 cpc, che la parte interessata lo abbia dedotto tempestivamente nella prima istanza o difesa successiva all'atto ritenuto invalido, ovvero alla notizia di esso, e che non abbia, quindi, rinunciato tacitamente ad eccepirlo, così implicitamente sanandolo, poiché, in caso contrario, il relativo motivo di impugnazione è da ritenersi inammissibile per carenza di interesse, fermo restando peraltro, che, anche quando non si sia verificata la preclusione a far valere la suddetta nullità processuale, è necessario che la parte impugnante indichi specificamente quale sia stato il pregiudizio arrecato alle proprie attività difensive dalla invocata invalidità[79].

La Cass. civ. [ord.], sez. III, 08-06-2017, n. 14279 ha precisato che: Poiché l'interesse ad impugnare con il ricorso per cassazione discende dalla possibilità di conseguire, attraverso il richiesto annullamento della sentenza impugnata, un risultato pratico favorevole, è necessario, anche in caso di denuncia di un errore di diritto ex art. 360, n. 3, c.p.c., che la parte ottemperi al principio di autosufficienza del ricorso (correlato all'estraneità del giudizio di legittimità all'accertamento del fatto), indicando in maniera adeguata la situazione di fatto della quale chiede una determinata valutazione giuridica, diversa da quella compiuta dal giudice a quo, asseritamente erronea[80].

Poiché il principio contenuto nell'art. 100 c.p.c. - secondo il quale per proporre una domanda o per resistere ad essa è necessario avervi interesse - si applica anche al giudizio di impugnazione, l'interesse ad impugnare una sentenza, o un capo di essa, si ricollega ad una soccombenza, anche parziale, nel precedente giudizio, intesa in senso sostanziale e non formale.

Ne consegue che è inammissibile l'impugnazione se la parte appellante, vittoriosa sul capo di sentenza impugnato, voglia conseguire in via esclusiva la modificazione della motivazione della pronuncia impugnata e l'impugnazione stessa tenda non alla rimozione di un danno effettivo, ma a soddisfare esigenze teoriche di correttezza formale[81].

Per la Cass. civ., sez. trib., 27-01-2017, n. 2047: È inammissibile, per difetto d'interesse, il ricorso con il quale si deduca il vizio di omessa pronuncia relativamente ad una domanda proposta dalla controparte, in quanto non è configurabile al riguardo una soccombenza del ricorrente, che non può subire alcun concreto pregiudizio da una siffatta carenza di decisione.

La soccombenza del convenuto ed il suo conseguente interesse ad impugnare la sentenza sono da escludere nel caso in cui l'absolutio ab instantia sia avvenuta per effetto di declaratoria di nullità o inammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, ancorché pronunciata d'ufficio, senza sollecitazione del convenuto medesimo, il cui interesse all'impugnazione potrebbe configurarsi solo qualora egli avesse formulato tempestiva domanda riconvenzionale chiedendo a sua volta l'esame del merito.

Infatti, posto che l'interesse a proporre impugnazione ha origine e natura processuali e sorge dalla soccombenza, connessa ad una statuizione del giudice "a quo" capace di arrecare pregiudizio alla parte, la quale, proprio col mezzo dell'impugnazione, tende a rimuovere il pregiudizio stesso, non può ipotizzarsi una situazione di pregiudizio per il convenuto nel fatto che il giudice "a quo", ravvisando un ostacolo processuale all'esame della domanda, ne riconosca la soggezione a siffatta situazione ostativa, anziché esaminarla nel merito.

Né rileva in contrario la considerazione che, di fronte ad una dichiarazione di nullità o di inammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, l'attore potrebbe reiterare la domanda in un nuovo processo, atteso il carattere meramente eventuale di tale comportamento[82].

 La soccombenza del convenuto e il suo conseguente interesse ad impugnare la sentenza sono da escludere nel caso di declaratoria di nullità dell'atto introduttivo del giudizio, ancorché pronunciata d'ufficio senza sollecitazione del convenuto medesimo, atteso che l'interesse di quest'ultimo va riferito alla sua posizione di soggetto passivo rispetto alla pretesa dell'attore che circoscrive e condiziona il tema litigioso, sicché quell'interesse deve ritenersi totalmente soddisfatto da una sentenza che, sia pure per ragioni processuali, comunque "non accoglie" la domanda, a meno che lo stesso convenuto non avesse tempestivamente formulato domanda riconvenzionale chiedendo a sua volta l'esame del merito[83].

I provvedimenti consequenziali - giusta quanto affermato dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato - si caducano automaticamente e indipendentemente dalla loro impugnazione solo se hanno carattere meramente esecutivo degli atti presupposti annullati, ovvero se fanno parte di un unico procedimento amministrativo e tra gli atti presupposti e quelli consequenziali vi è un loro collegamento così stretto nel contenuto e nel modo di operare da far ritenere che quelli successivi siano in uno stretto rapporto di derivazione dai precedenti.

Sempre al riguardo, infine, la clausola di stile, secondo cui con l'atto indicato nell'epigrafe del ricorso è impugnato ogni atto consequenziale al provvedimento espressamente indicato, è formula idonea a includere nell'impugnazione atti ed effetti consequenziali all'annullamento dell'atto principale esclusivamente nel caso in cui gli stessi non siano dotati di loro autonomia sotto il profilo soggettivo, oggettivo e degli effetti che ne sono derivati[84].

Il principio secondo il quale l'impugnazione di un atto presupposto, di per sé lesivo dell'interesse del ricorrente, esenta il destinatario dall'onere di impugnare l'atto consequenziale, attesa la sua automatica caducazione per effetto dell'eventuale annullamento dell'atto precedente, trova applicazione (secondo la giurisprudenza del Cons. Stato) solamente quando i provvedimenti consequenziali hanno carattere meramente esecutivo degli atti presupposti annullati, ovvero fanno parte di un unico procedimento amministrativo e tra gli atti presupposti e quelli consequenziali vi è un collegamento così stretto nel contenuto e nel modo di operare, da far ritenere che quelli successivi siano in uno stretto rapporto di derivazione dai precedenti.

Analogamente, la clausola di stile, secondo cui con l'atto indicato nell'epigrafe del ricorso è impugnato ogni atto consequenziale al provvedimento espressamente impugnato, è formula idonea ad includere nell'impugnazione atti ed effetti consequenziali all'annullamento dell'atto principale, esclusivamente nel caso in cui gli stessi non siano dotati di loro autonomia, sotto il profilo soggettivo, oggettivo e degli effetti che ne sono derivati[85]



[2] Attardi, Interesse ad agire, in Digesto civ., X, Torino, 1993

[3] Nella specie la suprema corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto dalla parte vittoriosa che lamentava l'erronea pronuncia della compensazione delle spese di lite, nonostante la sua mancata costituzione nel giudizio di appello.

[4] Luiso, Appunti di diritto processuale civile, Parte generale, Pisa, 1989, 164

5 Lombardi, Interesse ad agire, 740; Sassani, Interesse ad agire, 2; Id., Note sul concetto di interesse ad agire, Rimini, 1983

[5] Cass. civ. Sez. II 28.10.1993 n. 10708.

[6] LIEBMAN, Lezioni di diritto processuale civile, Milano, 1951, ID., L’azione nella teoria del processo civile, in Riv. dir. proc., 1950, p. 47 ss. Ad oggi, la dottrina è ormai concorde nell’ammettere che l’autonomia privata possa legittimamente giungere alla conclusione di negozi giuridici con effetti non solo dispositivi, ma anche dichiarativi: sul punto, DI PAOLO, voce Negozio di accertamento, cit., p. 54 ss.; GIORGIANNI, voce Accertamento (negozio di ), cit., p. 277 ss.; BETTI, voce Negozio giuridico, cit., p. 214-215; é, invece, ancora controverso se il negozio di accertamento abbia ad oggetto il diritto (in questo senso, CARNELUTTI, Note sull’accertamento negoziale, in Riv. dir. proc., 1940, I, p. 4 ss.) o il fatto costitutivo del diritto stesso (in questo senso, GIORGIANNI, voce Accertamento, cit., p. 277 ss.).

[7] Diversamente, da Chiovenda il riconoscimento è la dichiarazione del convenuto che la domanda è giuridicamente fondata, CHIOVENDA, Istituzioni, cit., I, p. 16 ss.; ID., L’azione nel sistema dei diritti, ora in Saggi di diritto processuale civile, I, Roma, 1930. Anche per Costa, il riconoscimento dell’azione è la dichiarazione fatta dal convenuto che la domanda proposta dall’attore è giuridicamente fondata COSTA, Contributo alla teoria dei negozi giuridici processuali, Bologna, 1921, p. 99 ss.. COSTA, Contributo alla teoria dei negozi giuridici processuali, Bologna, 1921, p. 99 ss..25. Per Costa è necessario stabilire la differenza tra riconoscimento e confessionein aperta contraddizione con chi, pur dando ampia valorizzazione all’istituto del riconosci mento, giunge a considerarlo come species del genus confessione, in quanto confessione che si estende ad esaurire tutto l’elemento di fatto giuridicamente rilevante (MESSINA, Contributo alla teoria della confessione in Scritti Giuridici, III, Milano, 1948, p. 46 ss.), ovvero in quanto comprensivo della confessione sintetica dei fatti (CARNELUTTI, La prova civile, cit., p. 160 ss.). Anche Betti, come Chiovenda, a livello sistematico, individua nel riconoscimento della domanda un limite imposto dalle parti ai poteri del giudice (BETTI, Diritto processuale civile italiano, Roma, 1936, p. 301 ss..). Quindi, con riferimento all’oggetto, il riconoscimento si riferisce “all’intero fondamento di fatto della ragione affermata” (BETTI, Diritto processuale civile italiano, cit., p. 414 ss.), ove per ragione si intende l’affermazione enunciata nella domanda giudiziale, volta a richiamare e a rappresentare nel processo quella che è la concreta situazione di diritto secondo l’apprezzamento unilaterale della parte (BETTI, Diritto processuale civile italiano, cit., p. 67 ss..). Dunque il riconoscimento deve essere distinto dalla confessione, la quale ha ad oggetto soltanto uno o più fatti singoli e non contiene, al contrario del riconoscimento, alcun apprezzamento pratico della concreta situazione giuridica pienamente concorde con quello della parte avversaria. Sul punto, il pensiero di Betti nettamente si differenzia da quello di Chiovenda, il quale attribuisce al riconoscimento la stessa efficacia limitativa dei poteri del giudice individuata da Betti, ma non ne cerca il fondamento nella relevatio ab onere probandi.

[8] ATTARDI, Riconoscimento, cit., p. 482 ss.; ID., Le nuove disposizioni sul processo civile, Padova, 1991, p. 482 ss.; ID., Le ordinanze di condanna nel giudizio ordinario di cognizione di primo grado secondo la legge di riforma, in Giur. It, 1992, p. 67 ss.; SALVANESCHI, L’interesse ad impugnare, cit., p. 202 ss.; SCALA, La cessazione, p. 234 ss., il quale precisa che una declaratoria della cessazione della materia del contendere potrebbe bensì aversi solo nel caso in cui al riconoscimento della domanda si accompagni il compimento di atti di soddisfazione del diritto oggetto del giudizio.

[9] CARRATTA, Il principio di non contestazione nel processo civile, Milano, 1995 p. 526 ss.

[10] A seconda che si accolga o meno la ricostruzione dell’ammissione come allegazione conforme a quella dell’avversario e, quindi, come presupposto per il raggiungimento della pacificità sui fatti in discussione (CARRATTA, op. cit. p. 526 ss.).

[11] Nella specie, in un giudizio regolato dall'abrogato d.leg. n. 5 del 2003, il ricorrente si era limitato a dedurre l'avvenuta lesione del suo diritto di difesa, a seguito dell'istanza di fissazione dell'udienza contenuta nella comparsa di risposta della controparteparte, senza indicare quale attività processuale gli fosse stata preclusa per effetto della detta istanza,

[12] CAPONI, Autonomia privata e processo civile: gli accordi processuali, in Riv. trim. dir. Proc.. 2008, fasc. 3S, p. 99 ss. In realtà, già sul finire degli anni ’70, vi è stato chi ha nuovamente auspicato l’introduzione nel nostro ordinamento, de iure condendo, quanto meno per i giudizi di condanna vertenti su diritti disponibili, di una specifica disciplina del riconoscimento della domanda, in presenza del quale il giudice dovrebbe pronunciarsi con un provvedimento conforme e latu sensu sommario, volto a garantire il pronto conseguimento e la stabilità degli effetti esecutivi: la diffusa contrarietà alla piena operatività di tale istituto nel processo civile, infatti, sarebbe il frutto di una sopravvalutazione del valore della cognizione piena ed esauriente e del processo come strumento principalmente tendente al pieno accertamento dei diritti, nonché dell’esasperazione della funzione pubblicistica della giurisdizione civile (PROTO PISANI, PROTO PISANI, Dell’esercizio dell’azione, in Commentario al Codice di Procedura Civile, diretto da Allorio, I, Torino, 1976 c. 1927 ss.).

[13] Quali l’ammissione esplicita delle allegazioni avversarie, la prospettazione di una linea difensiva incompatibile e contrastante con la volontà di negarne la fondatezza, la contestazione generica delle circostanze di fatto affermate dalla controparte o il mero silenzio sul punto

[14] DE VITA, voce Non contestazione (principio di), in Digest. Civ., Aggiornamento, Torino, 2010, p. 832 ss.

[15] ARRATTA, Il principio della non contestazione, cit., p. 1; CIACCIA CAVALLARI, La contestazione nel processo civile, Milano, 1993, p. 2 ss.; VERDE, voce Prova(Dir. proc. civ.) in Enc. Dir., XXXVII, Milano, 1988, p. 613 ss.; ID., Norme inderogabili, tecniche processuali e controversie di lavoro, in Riv. Dir. Proc.,1977, p. 220 ss.; DEL CORE, Il principio di non contestazione nel processo civile. Profili sistematici, riferimenti di dottrina e recenti acquisizioni giurisprudenziali, in Giustizia civile, 2004, fasc. 2, pt. 2, p. 111-141; PROTO PISANI, Lezioni di diritto processuale civile, Napoli, 2002, p. 405 ss.; RASCIO, Note brevi sul “principio di non contestazione” (a margine di una importante sentenza), in Dir. giur., 2002, p. 78 ss.; TARZIA, Manuale del processo del lavoro, Milano, 1999, p. 234 ss.; PROTO PISANI, Tutela giurisdizionale differenziata e nuovo processo del lavoro, in Foro it., 1973, V, c. 238 ss.; FABIANI, I provvedimenti a funzione prevalentemente deflativa, in Foro it., 1993, I, c. 1996 ss.; PATTI, Prove. Disposizioni generali, in Commentario al codice civile, a cura di Scialoja e Branca, Bologna – Roma, 1987, p. 68 ss.

[16] Cfr., fra le più recenti, Cass. Sez. Un. 761/2002; Cass. 13079/2008; Cass. 18202/2008; Cass. 12231/2007.

[17] La riforma dell’art. 115 c.p.c. avrebbe definitivamente risolto ogni dubbio circa: a) la generale vigenza all’interno del nostro ordinamento del principio di non contestazione; b) l’equiparabilità della contestazione generica e del mero silenzio alla non contestazione; c) l’inoperatività del principio de quo nel processo contumaciale. Rimarrebbero, di contro, tutt’ora aperte le altre questioni problematiche precedentemente sollevate dalla dottrina e dalla giurisprudenza in merito: a) all’ammissibilità della contestazione tardiva; b) all’efficacia probatoria o meramente definitoria del thema probandum della non contestazione; c) alla piena applicabilità del principio di non contestazione anche nei giudizi aventi ad oggetto diritti indisponibili (Sulla riforma dell’art. 115 c.p.c. si vedano, in dottrina, DE VITA, voce Non contestazione, cit., p. 832 ss.; CEA, La modifica dell’art. 115 c.p.c. e le nuove frontiere del principio della non contestazione, in Foro it., 2009, V, c. 2683 ss.; ID., L’evoluzione del dibattito sulla non contestazione, in Foro it., 2011, I, c. 99 ss.; PACILLI, Osservazioni sul principio di non contestazione, in Riv. trim. dir. proc., 2011, p. 299 ss.; IANNIRUBERTO, Il principio di non contestazione dopo la riforma dell’art. 115 c.p.c., in Giust. Civile; 2010, II, p. 309 ss.; TEDOLDI, La non contestazione nel nuovo art. 115 c.p.c., in Riv. dir proc., 2011, p. 76 ss.; BALENA, La nuova pseudo riforma della giustizia civile, in Il giusto processo civile, 2009, p. 776 ss.; FABIANI, Il nuovo volto della trattazione e dell’istruttoria, in Corr. Giur., 2009, p. 1170 ss.; SANTANGELI, La non contestazione come prova liberamente valutabile, in www.judicium.it, 2010, p. 1 ss.; in giurisprudenza, fra le altre, Cass. 3951/2012; Cass. 15326/2009; Cass. 14542/2009; Cass. 5356/2009; Trib. Varese 14.10.2011; Trib. Catanzaro 20.01.2011; Trib. Catanzaro 18.01.2011; Trib. Monza 29.09.2011; Trib. Piacenza 2.02.2010).

[18] CEA, L’evoluzione, cit., c. 99 ss.; ID., La modifica, cit., c. 2683 ss.; DE VITA, voce Non contestazione, cit., p. 832 ss.; IANNIRUBERTO, Il principio di non contestazione, cit., p. 309 ss.; TEDOLDI, La non contestazione, cit., p. 76 ss.; PACILLI, Osservazioni, cit., p. 299 ss.; contra, per l’efficacia probatoria della non contestazione, BALENA, La nuova pseudo-riforma, cit., p. 776 ss.; FABIANI, Il nuovo volto, cit., p. 1170 ss.; SANTANGELI, La non contestazione, cit., parr. 2-3.

[19] CEA, L’evoluzione, cit., c. 99 ss.; PACILLI, Osservazioni; cit., p. 299 ss.

[20] CEA, L’evoluzione, cit., c. 99 ss.; PACILLI, Osservazioni, cit., p. 299 ss..

[21] CEA, La modifica, cit., c. 2683 ss.; IANNIRUBERTO, Il principio, cit., p. 310

[22] Cfr. Cass. 6156/1984; Cass. 2716/1984; Cass. 607/1984; Cass. 3111/1981; Cass. 3553/1978; Cass. 4452/1977; Cass. 1540/1975

[23] Cfr. Cass. 1462/1988; Cass. 4659/1982.

[24] Cfr., fra le più recenti, Cass. Sez. Un. 761/2002; Cass. 13079/2008; Cass. 18202/2008; Cass. 12231/2007.

[25] Cfr. Cass. 2819/1994.

[26] Cfr. Cass. 3482/1985.

[27] Cfr. Cass. 6881/1991; Cass. 4021/1983.

[28] Cfr. Cass. 12439/1997; Cass. 6304/1995.

[29] Cfr. Cass. 8979/1990.

[30] DE STEFANO, La cessazione della materia del contendere, Milano, 1972; PANZAROLA, voce Cessazione della materia (dir. proc. civ.), in Enc. Dir., Agg.VI, Milano, 2002, p. 224 ss.; GARBAGNATI, Cessazione della materia del contendere e giudizio di cassazione, in Riv. dir. proc., 1982, p. 601 ss.; SASSANI, voce Cessazione della materia del contendere (diritto processuale civile), in Enc. Giur., Roma, 1988, p. 1 ss.; VIANELLO, voce Cessazione della materia del contendere, in Dig. Civ., Agg., Torino, 2000, p. 129 ss.; GIORDANO, La cessazione della materia del contendere nel processo civile, in Giur. Merito, 2009, I, p. 7 ss.; CIRULLI, Cessazione della materia del contendere, in Giur. Merito, 1994, p. 846 ss..

[31] Cfr. Cass. 1558/1986.

[32] IRULLI, op. cit., p. 850 ss..

[33] Cfr. Cass. 417/1980; Cass. Sez. Un. 1048/2000; Cass. 2180/2000.

[34] Si pensi all’art. 666 c.p.c., ove si stabilisce che se è intimato lo sfratto per mancato pagamento del canone e il convenuto nega la propria morosità contestando l’ammontare della somma pretesa, il giudice può disporre con ordinanza il pagamento della somma non contestata: in sostanza, a fronte di un riconoscimento parziale, non seguito dall’effettivo adempimento, non si giunge alla cessazione della materia del contendere, ma all’accoglimento della domanda nel merito.

[35] SANTANGELI, Il nuovo fallimento, Milano, 2006, p. 307; TARZIA, Le azioni revocatorie nelle procedure concorsuali, Milano, 2003, p. 36; TEDESCHI, Manuale di diritto fallimentare, Padova, 2001, p. 359; ROMANO, Natura costitutiva dell’azione revocatoria fallimentare e clausola di reviviscenza della fideiussione, in Banca, borsa, tit. cred., 2001, II,p. 167; FABIANI, Le condanne anticipate nei processi di cognizione a sfondo concorsuale, in Riv. dir. proc., 1997, p. 76; GUGLIELMUCCI, Effetti sugli atti pregiudizievoli ai creditori, in AA.VV., Diritto fallimentare, Milano, 1996, p. 648; TERRANOVA, Effetti del fallimento sugli atti pregiudizievoli, in Commentario Scialoja-Branca, Legge fallimentare, Bologna-Roma, 1993, 192; contra, per la tesi della natura dichiarativa, BREGOLI, Effetti e natura della revocatoria, Milano, 2001, p. 69; JORIO, Le crisi d’impresa. Il fallimento, Milano, 2000, p. 423; RICCI, Sulla natura dichiarativa della revocatoria fallimentare, in Riv. dir. proc., 2000, p. 19) e giurisprudenza (Cfr., fra le altre, Cass. 11097/ 2004; Cass. 16905/2003; Cass. 18156/2002; Cass. 11594/2001; Cass., sez. un. 437/2000; Cass., sez. un. 6225/1996; Cass., sez. un. 5443/1996),

[36] SCALA, La cessazione, cit. p. 278 ss.. Ad esempio potrebbero nascere nel caso di giudizio promosso per l’accertamento dell’intervenuta usucapione su un determinato bene immobile: ove il convenuto riconoscesse, in corso di causa, la fondatezza della domanda attorea e si pervenisse ad una pronuncia di cessazione della materia del contendere (invece che all’accoglimento nel merito della domanda medesima), detta pronuncia non sarebbe in alcun modo idonea alla trascrizione nei registri immobiliari dell’acquisto della proprietà ai sensi dell’art. 2651 c.c., con gravissimo pregiudizio per la parte attrice, soprattutto ove si concordasse con l’orientamento giurisprudenziale (Cfr., fra le altre, Cass. 9884/1996; Trib. Catania 24.02.2012; Trib. Palermo 30.12.2011; Trib. Varese 20.12.2011; contra, di recente, Cass. 2485/2007) e dottrinale volto ad attribuire all’accertamento giudiziale dell’usucapione carattere di stretta necessarietà ai fini dell’opponibilità ai terzi dell’acquisto medesimo, non potendo le parti sostituire il contenuto della sentenza medesima con un negozio di accertamento con effetti retroattivi, considerato inammissibile a livello sistematico e, comunque, non trascrivibile

[37] SCALA, op. cit. p. 278 ss..

[38] Cass. 28405/2008: L'interesse ad agire richiede non solo l'accertamento di una situazione guridica ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per l'attore senza che siano ammissibili questioni di interpretazioni di norme, se non in via incidentale e strumentale alla pronuncia sulla domanda principale di tutela del diritto ed alla prospettazione del risultato utile e concreto che la parte in tal modo intende perseguire. Cass. 8200/2003; Cass. 2721/2002.

[39] Cass. 8236/2003.

[40] Cass. 13906/2002.

[41] Cons. St. 4.2.2003, n. 560; Cons. St. 20.12.2002, n. 7255; T.A.R. Piemonte 4.10.2003, n. 1220

[42] Cass. 12548/2002.

[43] Cass. civ. Sez. II 18.04.2002 n. 5635,

[44] Cass. civ. Sez. lavoro 10.07.2002 n. 10039E' inammissibile, per difetto di interesse ad agire, l'azione tesa ad accertare, in vista di eventuali postumi indennizzabili, il nesso di causalità tra infortunio e prestazione di lavoro, atteso che il processo può essere utilizzato solo a tutela di diritti sostanziali e deve concludersi (salvo casi eccezionali) con il raggiungimento dell'effetto giuridico tipico, cioè con l'affermazione o la negazione del diritto dedotto in giudizio, onde i fatti possono essere accertati dal giudice solo come fondamento del diritto fatto valere in giudizio e non di per sé e per gli effetti possibili e futuri che da tale accertamento si vorrebbero ricavare, dovendosi rilevare che la natura lavorativa dell'infortunio non costituisce una questione pregiudiziale al diritto alla rendita (come, ad esempio, l'esistenza del rapporto assicurativo con un determinato soggetto, è possibile chiedere un accertamento con efficacia di giudicato), bensì uno degli elementi costitutivi del diritto medesimo.

[45] Cass. 2721/2002.

[46] Cass. civ. Sez. II 04.03.2002 n. 3060; Cass. 10708/1993; Cass. 7319/1993.

[47] Cass. civ. Sez. II 30.06.2006 n. 15084: In applicazione del succitato principio di diritto la S.C., pur in presenza di provvedimento, avente già efficacia di titolo esecutivo, di liquidazione del compenso a un consulente tecnico d'ufficio, ha ritenuto proponibile la richiesta di emissione di decreto ingiuntivo per il pagamento del medesimo compenso, non costituendo il primo provvedimento titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale e così sussistendo un interesse del creditore a precostituirsi un titolo che offrisse maggiori garanzie, in quanto spiegante effetto anche al di fuori del processo esecutivo e nei confronti di eventuali terzi. Cass. 3330/2002; Cass. 3429/1994.

[48] Trib. Bologna 1.10.2003.

[49] Attardi, Interesse ad agire, in Digesto civ., X, Torino, 1993, 521; Id., L'interesse ad agire, Padova, 1955, 206; Chiovenda, Istituzioni di diritto processuale civile, Napoli, 1962, 178; Lombardi, Interesse ad agire, 743; Verde, Profili del processo civile, Parte generale, Napoli, 1988, 100.

[50] Lombardi, Interesse ad agire, in Comm. Verde, Vaccarella, Torino, 2001, 743.

[51] Sassani, Interesse ad agire, I, Diritto processuale civile, in EG, XVII, Roma, 1989, 2.

[52] Sassani, Interesse ad agire, I, Diritto processuale civile, in EG, XVII, Roma, 1989, 3.

[53] Attardi, Interesse ad agire, in Digesto civ., X, Torino, 1993, 524. Attardi, L'interesse ad agire, Padova, 1955, 205.

[54] Cass. civ. Sez. I 10.09.2004 n. 18248.

[55] In applicazione del succitato principio di diritto la S.C. ha dichiarato improponibile, per difetto di interesse ad agire, la domanda di condanna all'adempimento del credito derivante dall'assegno di mantenimento stabilito in sede di separazione consensuale, dato che il relativo decreto di omologazione, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 1988, costituisce un titolo esecutivo, in forza del quale è anche possibile iscrivere ipoteca giudiziale.

[56] Cass. civ. Sez. I 21.07.2004 n. 13518Il principio secondo il quale il creditore che abbia ottenuto una pronuncia di condanna nei confronti del debitore ha esaurito il suo diritto di azione e non può, per difetto di interesse, richiedere ex novo una pronuncia di condanna contro il medesimo debitore per lo stesso titolo e lo stesso oggetto trova deroga tutte le volte in cui la domanda di condanna rivolta al giudice, pur nella preesistenza di altro ed analogo titolo giudiziale, non risulti diretta alla duplicazione del titolo già conseguito, ma faccia, per converso, valere una situazione giuridica (che non abbia già trovato esaustiva tutela) suscettibile di conseguimento di un risultato ulteriore rispetto alla lesione denunciata ( nell'affermare il principio di diritto la S.C. ha confermato la sentenza del giudice di merito sulla premessa che il provvedimento di liquidazione degli onorari al c.t.u., benché titolo esecutivo, non fosse idoneo ad ottenere l'iscrizione di ipoteca giudiziale; di qui l'esistenza dell'interesse a promuovere un giudizio contenzioso). Cass. civ. Sez. lavoro 17.04.2004 n. 7354: Il creditore che abbia già ottenuto un titolo esecutivo nei confronti del debitore in relazione ad una determinata obbligazione non può ottenere una nuova pronuncia di condanna per la stessa obbligazione, salvo casi eccezionali, come quando faccia valere la inidoneità del primo titolo (Nella specie, il decreto di liquidazione di compenso al c.t.u. ai sensi dell'art. 11 della legge n. 319 del 1980) alla iscrizione di ipoteca giudiziale.

[57] Attardi, Interesse ad agire, 522; Id., L'interesse ad agire, 166; Liebman, Manuale di diritto processuale civile, I, Milano, 1992, 147.

[58] Cass. civ. Sez. lavoro 26.03.2003 n. 4516:  È inammissibile, per difetto di interesse ad agire, la domanda giudiziale proposta da un lavoratore dipendente delle FF.SS. volta al mero accertamento del suo stato di malattia dipendente da una causa di servizio, proposta sulla base degli artt. 4 e 5 del D.M. 2 luglio 1983, n. 1622, contenente la previsione di una valutazione ricognitiva finalizzata alla verificazione del nesso causale tra la malattia denunciata e la causa di servizio, atteso che il processo può essere utilizzato solo a tutela di diritti sostanziali e deve concludersi, salvo casi eccezionali, con il raggiungimento dell'effetto giuridico tipico, cioè con l'affermazione o la negazione del diritto dedotto in giudizio; ciò premesso, le azioni di mero accertamento sono proponibili, non contrastando con il principio della necessità dell'interesse ad agire, dettato dall'art. 100 c.p.c., qualora esse tendano all'accertamento della sussistenza di un diritto o di altra posizione soggettiva, nonché quando mirano all'accertamento di uno "status", inteso come sintesi di un insieme normativo applicabile ad una determinata persona, dal cui riconoscimento derivi, sulla base di una norma di diritto, l'attribuzione al soggetto di determinati diritti, e non quando sono volte, come nel caso di specie, soltanto all'accertamento o alla contestazione di un fatto.

[59] Nella specie, la Corte ha ritenuto carente l'interesse ad agire del coerede in ordine alla domanda di accertamento dell'esatta consistenza della dote conferita, all'atto del matrimonio, dalla propria madre, non essendo configurabile, nel caso di specie, un diritto alla restituzione dei beni dotali per omesso esercizio del diritto alla restituzione dopo la morte del coniuge. Cass. civ. Sent. Sez. II 26.05.2008 n. 13556. Ex multis: Cass. civ. Sent. Sez. lavoro 21.02.2008 n. 4496In tema di interesse ad agire con un'azione di mero accertamento, non è necessaria l'attualità della lesione di un diritto, essendo sufficiente uno stato di incertezza oggettiva, anche non preesistente rispetto al processo, sull'esistenza di un rapporto giuridico o sull'esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti, non superabile se con l'intervento del giudice. Ne consegue, in materia di lavoro subordinato, che l'azione di accertamento può riguardare l'esatta determinazione dei compensi spettanti, anche laddove non siano ancora maturati i presupposti di fatto di tutte le voci della retribuzione ed il lavoratore non chieda alcuna condanna a carico del datore di lavoro; Cass. civ. Sez. lavoro 04.06.2004 n. 10661 Nell'azione di accertamento della qualifica superiore, il risultato utile, giuridicamente rilevante e non conseguibile senza l'intervento del giudice, richiesto per la sussistenza dell'interesse ad agire, è costituito dalla rimozione di uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto giuridico e sulla esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti, che possono essere successivamente accertati. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva rigettato, per difetto di interesse ad agire, la domanda di una lavoratrice - il cui rapporto di lavoro era già cessato - volta all'accertamento dello svolgimento di mansioni superiori a quelle di inquadramento e alla condanna del datore di lavoro al riconoscimento della superiore qualifica e alla ricostituzione di carriera, con riserva di agire in giudizio per le eventuali differenze retributive); Cass. civ. Sez. lavoro 07.06.2003 n. 9172 L'interesse ad agire con l'azione di accertamento per il riconoscimento di una superiore qualifica non implica necessariamente l'attuale verificarsi della lesione di un diritto, essendo sufficiente uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto giuridico e sulla esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti, che possono essere successivamente accertati, costituendo la rimozione della detta incertezza un risultato utile, giuridicamente rilevante e non conseguibile senza l'intervento del giudice, che stabilisca la sussistenza o meno del diritto alla qualifica pretesa per il periodo di prestazione dell'attività lavorativa, ancorché cessata; l'accertamento della sussistenza dell'interesse ad agire deve in ogni caso compiersi con riguardo all'utilità del provvedimento giudiziale richiesto rispetto alla lesione denunziata, prescindendo da ogni indagine di merito concernente l'esistenza dell'interesse sostanziale tutelato. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che aveva dichiarato inammissibile, per carenza di interesse ad agire, l'appello di un lavoratore che, benché cessato dal servizio, aveva chiesto il riconoscimento della qualifica di quadro, con espressa riserva, formulata sin dal ricorso introduttivo di primo grado - contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata - e reiterata nel ricorso in appello, di far valere in separato giudizio ogni altro diritto violato e non azionato e in particolare ogni diritto di natura economica conseguente all'illegittimo inquadramento); Cass. civ. Sez. II 14.11.2002 n. 16022 L'interesse ad agire con un'azione di mero accertamento non implica necessariamente l'attuale verificarsi della lesione d'un diritto, essendo sufficiente uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza d'un rapporto giuridico e sull'esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti, costituendo la rimozione della detta incertezza un risultato utile e giuridicamente rilevante e non conseguibile senza l'intervento del giudice. (Nel caso di specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva negato ai ricorrenti condomini l'interesse all'accertamento in astratto della natura condominiale o meno d'una parte dell'edificio e/o della soggezione di essa al vincolo di destinazione a parcheggio, con conseguenti diritti suscettibile di onere fatti valere ai sensi degli art. 1117 ss. c.c. e 18 l. 6 agosto 1967 n. 765); Cass. civ. Sez. Unite 05.08.1994 n. 7264Nella controversia avente ad oggetto l'accertamento della demanialità di un bene, la preesistenza di un provvedimento dell'amministrazione, che presupponga la sussistenza di tale qualità, non toglie interesse alla proposizione della domanda giudiziale, né rispetto al privato, che intenda porsi al riparo dal possibile annullamento dell'atto, in via di autotutela, da parte dell'amministrazione stessa, nè rispetto a quest'ultima, che, a sua volta, voglia conseguire, in vista dell'esigenza di certezza dei rapporti giuridici, l'accertamento di una situazione giuridica confliggente con quella invocata dal privato.

[60] Cass. civ. Sez. lavoro 09.09.2003 n. 13186.

[61] Cass. civ. Sez. lavoro 17.03.2003 n. 3905.

[62] Cass. civ. Sez. III 17.10.1994 n. 8457.

[63] Cass. 4933/1989; Cass. 498/1988; Cass. 2059/1983.

[64] Carnelutti, Istituzioni del nuovo processo civile italiano, I, Roma, 1956, 132; Chiovenda, Principi di diritto processuale civile, Napoli, 1980, 98; Liebman, Manuale, II, 263; Morani, Sull'interesse ad impugnare la motivazione di provvedimento del tribunale per minorenni favorevole alla parte reclamante e sui poteri di controllo del giudice del gravame, in GM, 1998, I, 243; Redenti, 318; Satta, Punzi, Diritto processuale civile, Padova, 1992, 249.

[65] Sassani, Interesse, 2; Lombardi, Sulla carenza dell'interesse ad agire (impugnare, in GI, 1995, 668

[66] Salvaneschi, L'interesse ad impugnare, Milano, 1990, 384.

[67] Cass. civ. Sez. lavoro 13.07.2009 n. 16341La produzione, nel corso del giudizio di cassazione, del verbale di conciliazione tra le parti, dimostra che è venuto meno l'interesse del ricorrente all'impugnazione, con la conseguenza che il ricorso va dichiarato inammissibile per essere cessata la materia del contendere, dovendosi valutare la sussistenza dell'interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, avuto riguardo non solo al momento in cui è proposta l'azione o l'impugnazione, ma anche a quello della decisione.

[68] Cass. civ. Sez. III 06.08.2002 n. 11778.

[69] Cass. civ. Sez. III 20.05.2002 n. 7342.

[70] Nella specie, la suprema corte ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto insussistente l'interesse ad impugnare la declaratoria d'inammissibilità di una domanda riconvenzionale, sul presupposto che alla caducazione di tale statuizione non sarebbe conseguito automaticamente il rigetto, bensì l'esame nel merito di tale domanda, che avrebbe potuto condurre anche all'accoglimento della stessa, ponendo quindi il ricorrente nella medesima posizione processuale in cui si era venuto a trovare per effetto della riproposizione di tale domanda in un successivo giudizio.

[71] Cass. civ. Sez. lavoro 25.02.1994 n. 1925.

[72] Cass. civ. Sez. III 13.02.1993 n. 1826: Nella specie, si è riconosciuto l'interesse della parte che aveva rinunciato agli atti del processo esecutivo ad impugnare la sentenza che ha accolto il reclamo contro l'ordinanza di estinzione pronunciata dal giudice dell'esecuzione in seguito alla predetta rinuncia, rilevandosi che solo in seguito alla estinzione avrebbe acquistato pratica utilità un successivo pignoramento eseguito dal rinunciante sui medesimi beni.

[73] Cass. civ. Sez. I 26.06.1992 n. 8025.

[74] Cass. civ. Sez. lavoro 24.03.1987 n. 2847: Nella specie: il giudice di primo grado aveva in base alla stessa prospettazione dell'atto introduttivo della lite respinto per carenza d'interesse ad agire la domanda del datore di lavoro tendente all'accertamento del carattere definitivo del licenziamento intimato al lavoratore per mancata tempestiva impugnazione nel termine di cui all'art. 6 l. n. 604 del 1966; la suprema corte ha confermato la pronuncia del giudice d'appello che aveva ritenuto la carenza dell'interesse ad impugnare la sentenza nel lavoratore, il quale lamentava che la motivazione della stessa implicava l'affermazione della definitivtà del licenziamento, essendo quest'ultima non suscettibile di passare in giudicato.

[75] Cons. St. 20.12.2002, n. 7255.

[76] Cass. S.U., ord. 6057/2009.

[77] Cass. civ. Sez. I 06.12.2006 n. 26171.

[78] Cass. civ. Sez. III 19.07.2002 n. 10558.

[79] Cass. civ. Sent. Sez. III 04.06.2007 n. 12952: Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso con il quale si era censurata la sentenza di appello per non aver pronunciato sull'eccezione di nullità per violazione del principio del contraddittorio nel giudizio di primo grado verificatasi in apposita udienza, avendo lo stesso ricorrente ammesso di aver partecipato a quella immediatamente successiva nella quale non aveva formulato alcuna eccezione, così producendo la sanatoria della presunta nullità ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 157 cod. proc. civ..

[80] Nella specie, il ricorrente si era limitato a denunciare la violazione e falsa applicazione dell'art. 1341 c.c. in relazione ad una clausola vessatoria, ma non aveva specificamente dedotto che la clausola in questione fosse priva di specifica approvazione per iscritto, impedendo, così, alla suprema corte di individuare il suo interesse ad impugnare.

[81] Cass. civ. Sez. III 28.11.2002 n. 16865; ex mulits Cass. 7342/2002; A. Perugia 25.2.1998.

[82] Cass. civ. Sez. lavoro 08.02.2003 n. 1915.

[83] Cass. civ. Sez. lavoro 04.07.2002 n. 9710.

[84] Nella specie, in applicazione del riferito principio, è stata confermata la sentenza del giudice di merito che aveva affermato il difetto di interesse della parte attrice a impugnare alcune delibere del commissario straordinario di una comunità agraria altoatesina, che aveva attivato il procedimento di rettifica e riduzione dell'estensione dell'uso di legnatico e di sgrammatico di cui l'interessenza agraria era gravata in favore del fondo del ricorrente, per non essere stati impugnati i successivi atti della sequenza procedimentale e, cioè, la deliberazione della giunta provinciale di Bolzano e il decreto del presidente della stessa giunta; atti con i quali era stato deliberato di presentire domanda di rettifica e, quindi, il decreto di rettifica del giudice tavolare di Vipiteno, il reclamo avverso il quale era stato dichiarato inammissibile perché intempestivo, atteso che tutti tali atti non avevano carattere meramente esecutivo delle delibere del commissario straordinario e non fanno parte di un unico procedimento amministrativo.

[85] Cass. civ. Sez. II 21.04.2004 n. 7646: Nella specie, è stata confermata la sentenza di merito che aveva affermato il difetto di interesse del ricorrente nell'impugnazione delle delibere del Commissario Straordinario di una Comunità Agraria Altoatesina che avevano attivato il procedimento di rettifica, e riduzione, dell'estensione dell'uso di legnatico e distrammatico di cui l'interessenza agraria era gravata in favore del fondo del ricorrente, in quanto i successivi atti della sequenza procedimentale, non impugnati, e cioè la deliberazione della Giunta Prov. di Bolzano ed il decreto del Presidente della stessa Giunta, atti con i quali l'Amministrazione deliberò di presentare domanda di rettifica, e quindi il decreto di rettifica del Giudice Tavolare di Vipiteno - il reclamo avverso il quale era stato dichiarato inammissibile perché intempestivo con decreto del Tribunale di Bolzano, anch'esso non impugnato - non hanno carattere meramente esecutivo delle delibere del Commissario Straordinario, non fanno parte di un unico procedimento amministrativo - avendo peraltro gli atti del Giudice Tavolare e del Tribunale natura giurisdizionale - e non essendo la clausola di stile contenuta nell'atto di impugnazione delle delibere del Commissario idonea ad includere nell'impugnazione tutti gli atti ed effetti consequenziali all'annullamento degli atti specificamente impugnati, in quanto detti atti consequenziali sono dotati di loro autonomia sotto il profilo soggettivo, oggettivo e degli effetti che ne sono derivati.


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