Diritto Bancario e Finanziario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 691 - pubb. 01/07/2007

Prelievi bancomat e responsabilità della banca

Tribunale Mantova, 31 Agosto 2004. Est. Bernardi.


Contratti bancari - Tessera bancomat - Prova della avvenuta emissione e consegna - Prelievi effettuati da terzi non legittimati - Responsabilità dell'istituto di credito.



Le registrazioni contabili effettuate dalla banca e tratte dal proprio archivio informatico non sono idonee a fondare la prova che la tessera bancomat sia stata emessa e consegnata agli aventi diritto, prova che può essere desunta unicamente dai modelli sottoscritti dai richiedenti. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)



omissis

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 25-9-2002 gli attori assumevano a) di avere acceso presso la filiale di X della banca convenuta due distinti rapporti di conto corrente l’uno contrassegnato dal numero 12/2370/3 intestato ad entrambi e chiuso il 22-5-2001 e l’altro dal numero 12/2396/7 intestato al solo sig. R. e che, sino al dicembre 1997 essi erano in possesso di una tessera bancomat n. 12019744 abilitata ad operare sul primo dei due conti; b) che, nel dicembre del 1997, tale tessera era stata sostituita con altra recante il numero 12307208 per la cui utilizzazione rimaneva valido il medesimo codice PIN della precedente, tessera abilitata ad operare sul c/c n. 2370/3; c) che, nel gennaio del 1998, la sig.a G. recatasi in banca al fine di verificare la regolarità di alcune operazioni era venuta a sapere che un prelievo contabilmente annotato alcuni giorni prima era stato effettuato con tessera bancomat n. 12107211 mai stata rilasciata ad alcuno degli attori; d) che, effettuati alla luce di ciò una serie di controlli, era emerso che nel periodo dal 1997 al 2002 erano stati effettuati n. 58 prelievi (analiticamente indicati in citazione) con la tessera n. 1210721 e ciò su entrambi i conti sopra menzionati per un totale di £ 32.013.138; e) che, falliti i tentativi per una definizione amichevole della vertenza, essi erano stati costretti ad agire giudizialmente onde ottenere il risarcimento dei danni subiti sul presupposto dell’esistenza di una responsabilità dell’istituto di credito ex art. 1176 II co. c.c..

La banca, costituitasi, sosteneva a) che tutti i prelievi contestati erano stati annotati negli estratti conto regolarmente inviati agli attori i quali non avevano mai sollevato alcuna doglianza; b) che dall’archivio informatico della banca risultava che la tessera bancomat n. 107211 era stata emessa e consegnata agli attori il 1-12-1997 ed era operante sul conto n. 2370/3; c) che, a seguito della contestazione da parte dei correntisti, l’operatività della predetta tessera era stata bloccata e nessun altro prelievo era stato effettuato.

Alla luce di quanto sopra esposto la convenuta chiedeva il rigetto della domanda anche per l’intervenuta decadenza dal diritto di sollevare contestazioni ex art. 1832 c.c. e, comunque, ex art. 1227 c.c..

Esperita l'istruttoria orale e prodotti gli atti del procedimento penale aperto a seguito di denuncia-querela proposta dagli attori ex art. 12 l. 197/91 (poi archiviato per essere rimasto ignoto l’autore del reato), la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti in epigrafe riportate.

Motivi

La domanda è fondata e, nei limiti che seguono, va accolta.

Premesso che dagli estratti conto prodotti e dagli allegati al rapporto di P.G. del 17-7-2003 si evince che i prelievi oggetto di contestazione sono stati effettuati sui conti degli attori tramite la tessera n. 12107211, occorre evidenziare che, in tema di onere della prova nelle obbligazioni contrattuali, vige il principio secondo cui al creditore che agisce per l’inesatto adempimento è sufficiente allegare la mera inesattezza dell’adempimento (nel caso di specie per violazione del dovere di diligenza costituito dall’illegittimo rilascio a terzi di tessera bancomat operante sui conti degli attori), gravando sul debitore l’onere di dimostrare l’avvenuto esatto adempimento (cfr. Cass.  S.U. 30-10-2001 n. 13533).

In proposito va affermata l’inidoneità delle mere registrazioni contabili effettuate dalla banca e tratte dal proprio archivio informatico a fondare la prova che la tessera bancomat in questione sia stata emessa e consegnata agli attori, prova che può essere desunta unicamente dai modelli (sottoscritti dagli aventi diritto) contenenti la richiesta di rilascio della tessera e l’attestazione della sua consegna, documenti che la banca non ha prodotto neppure a seguito di ordine impartito ex art. 210 c.p.c. e che non sono stati reperiti neanche nel corso dell’indagine penale.

Né tale efficacia privilegiata può desumersi dalla clausola n. 20 delle norme bancarie che regolano il servizio bancomat/pos la quale (a prescindere da ogni considerazione in ordine alla sua validità ex art. 2698 c.c.) si occupa unicamente dell’efficacia probatoria delle registrazioni dei prelievi documentate nel giornale di fondo ma non contiene una disciplina di analogo tenore per quanto concerne il rilascio della tessera bancomat sicché l’inesatto adempimento da parte dell’istituto di credito deve ritenersi provato: inoltre  la negligenza della convenuta ancor più si apprezza ove si consideri che, prima della vertenza insorta con gli istanti (vedasi dichiarazioni rese dai dipendenti della banca S. e B.), essa non aveva provveduto a posizionare una telecamera sulla propria posizione bancomat in tal modo rendendo impossibile (anche in sede penale) l’identificazione del soggetto autore degli illeciti prelievi.

Non merita poi condivisione la tesi della convenuta secondo cui gli attori sarebbero decaduti dal diritto di contestare le risultanze del conto ex art. 1832 c.c. atteso che l’incontestabilità delle risultanze del conto conseguente all’approvazione tacita dell’estratto conto, si riferisce ad addebiti e accrediti considerati nella loro realtà effettuale, ma non impedisce la contestazione della validità e dell’efficacia dei rapporti obbligatori da cui essi derivino, né l’approvazione o la mancata impugnazione del conto comportano che il debito fondato su di un negozio nullo, annullabile, inefficace (o, comunque, su una situazione illecita) resti definitivamente incontestabile (così Cass. 26-7-2001 n. 10186 e, nello stesso senso, vedasi Cass. 25-7-2001 n. 10129; Cass. 11-5-2001 n. 6548; Cass. 11-9-1997 n. 8989).

In ordine poi all’eccezione sollevata dalla banca ex art. 1227 co. c.c. secondo cui nessuna responsabilità potrebbe esserle addebitata atteso che tutte le illegittime operazioni erano state riportate negli estratti conto regolarmente ricevuti dagli attori, va detto che la stessa è fondata ma in relazione ad un arco temporale che, tenuto conto del numero delle registrazioni figuranti su ogni estratto conto (all’incirca 25 su ciascuno di essi), dell’entità degli importi movimentati, del numero delle operazioni illegittimamente addebitate, del plausibile affidamento sulla correttezza delle registrazioni, dell’insidiosità dell’illecito perpetrato anche in considerazione che gli attori utilizzavano in concomitanza un’altra tessera bancomat, stimasi ragionevole limitare a quello che intercorre fra il 15-12-1997 (data del primo addebito non dovuto) ed il 29-9-2000 (momento in cui erano stati effettuati complessivamente 47 addebiti con la tessera n. 12107211).

Successivamente al rilascio dell’estratto conto datato 30-9-2000 deve invece ritenersi che un soggetto mediamente diligente avrebbe dovuto accorgersi di quanto stava accadendo e, stante l’obbligo di comportarsi secondo le regole della correttezza nell’esecuzione del contratto, avrebbe dovuto segnalare l’anomalia alla banca (attività questa non certo gravosa o comportante spese: cfr. Cass. 14-7-2003 n. 10995; Cass. 8-4-2003 n. 5511), la quale, come poi è successo, avrebbe immediatamente bloccato l’operatività della tessera bancomat non regolarmente emessa. 

Alla luce di quanto sopra detto il danno subito dagli attori viene determinato in £ 23.000.000 per indebiti prelievi oltre a £ 45.000 per le spese di commissione (pari ad euro 11.901,75), somma cui debbono aggiungersi gli interessi legali a far data dai singoli addebiti (come elencati in dispositivo) sino al saldo definitivo.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale di Mantova, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione reietta, così provvede:

condanna la banca convenuta a pagare agli attori la somma di euro 11.901,75, somma cui debbono aggiungersi gli interessi, al tasso legale, a far data dai singoli illegittimi addebiti in conto (così elencati ed in relazione alle somme a fianco indicate: 15-9-1997 (€ 258,23); 2-1-1998 (€ 7,75); 7-1, 30-1, 26-2, 30-3, 24-4, 13-5, 24-6, 14-8, 26-8, 18-9, 9-10, 28-10, 7-12 dell’anno 1998 (€ 258,23 per ciascuna data); 4-1-1999 (€ 7,75); 23-2, 11-3, 18-5, 27-5, 16-6, 23-6, 29-6, 27-7, 3-8, 27-8, 4-10, 19-10, 9-11, 7-12, 31-12 dell’anno 1999 (€ 258,23 per ciascuna data); 3-1-2000 (€ 7.75); 19-1, 24-1, 8-2, 24-2, 3-3, 16-3, 8-5, 12-5, 19-5, 26-5, 27-6, 3-7, 7-7, 18-7, 1-8, 24-8, 18-9, 29-9 dell’anno 2000 (€ 258,23 per ciascuna data) sino al saldo definitivo;

condanna la convenuta a rifondere agli attori le spese di lite liquidandole in complessivi euro 3.237,57 di cui € 166,16 per spese, €  1.187,65 per diritti ed € 1.610,00 per onorari, € 279,86 per spese generali oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Così deciso in Mantova, lì 31-8-2004.