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Il Caso.it, Sez. Articoli e Saggi - Data pubblicazione 08/06/2024 Scarica PDF

Effetti sul contenzioso di Cassazione, sez. un. civ., 29 maggio 2024, n. 15130

Andrea D'Agosto, Avvocato del Foro di Bari


I mutui a tasso variabile con allegato un piano di ammortamento, che indica solo la quota capitale a scadenza di ogni rata e che non contengono menzione del regime di capitalizzazione infrannuale mancano di accordo e sono nulli per indeterminatezza.

I mutui a cui non è stato allegato alcun piano di ammortamento sono nulli per indeterminatezza.

 

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La Suprema Corte, in ragione di rinvio pregiudiziale, con la sentenza in commento ha messo fine alla vexata questio di quali siano le condizioni giuridiche e contrattuali che rendono valido il piano di ammortamento standardizzato di un contratto di mutuo a tasso fisso.

Si potrà essere concordi o meno con le argomentazioni utilizzate dai Giudici di ultima istanza, ma è opportuno, invece, di polemizzare, utilizzare questo precedente per comprendere quali effetti produce sul contenzioso in atto, ovvero in che modo può essere presupposto per ottenere una declaratoria di nullità parziale di tutti i contratti di mutuo o finanziamento, esclusi dall'applicazione del principio di diritto espresso, ovvero che non si configurino avere le certe caratteristiche individuate.

Si deve premettere, allora, un presupposto decisivo al fine indicato, ovvero che la decisione della Suprema Corte, per esprimere il contenuto della sentenza e il principio di diritto in commento, ha dovuto escludere l'applicazione dello stesso contenuto e dello stesso principio ai muti a tasso variabile o a quelli a cui non è stato allegato un piano di ammortamento, ciò di certo proprio per le argomentazioni riferite, che non ne consentono l'impiego a tali categorie di mutui.

Invero, avendo il decisum individuato le caratteristiche che devono avere i piani di ammortamento standardizzati, allegati ai mutui a tasso fisso, per essere validi, ovvero frutto di accordo, con la conseguenza della loro determinatezza, la Corte ha dovuto considerare implicitamente che tali caratteristiche siano assolutamente carenti negli ammortamenti dei mutui a tasso variabile, a cui sia allegato un piano di ammortamento, che riporta solo la quota capitale di ogni rata e non individua, invece, anche la quota interessi di ogni singola rata (così come a quei contratti a cui non sia stato allegato alcun piano di ammortamento) e, quindi, escludere l'applicazione a tali categorie del principio di diritto espresso

A ciò, sempre secondo le argomentazioni offerte nella sentenza, consegue in modo logico e direttamente applicabile che tale tipo di piano, ovvero quello in cui è individuata solo la quota capitale in scadenza per ogni rata, affinché possa essere valido debbano essere indicati in contratto i criteri di calcolo per la maturazione e la composizione della stessa rata di interessi, ovvero il regime finanziario applicato, ovvero la capitalizzazione infrannuale applicata, invece, esclusa e non necessaria per i primi.

È ora, infatti, principio inattaccabile, dopo l'arresto in parola, che il regime finanziario per calcolare la rata di interessi può essere semplice o composto e solo nell'ipotesi di un piano allegato con l'individuazione della quota interessi e della quota capitale non è necessario indicare il ridetto regime finanziario per affermare la sua determinatezza o determinabilità.

Infatti, afferma la Corte (pag. 22) che: riguardo all'an e al quantum degli interessi (non legali) essi devono essere pattuiti sulla base di criteri oggettivi e insuscettibili di dare luogo a margini di incertezza e non sulla base di elementi indefiniti o rimessi alla discrezionalità di uno dei contraenti.

Quindi, nel caso in cui la quota interessi e quella del capitale a scadenza di ogni singola rata sia stata individuata esattamente il piano è valido, nel caso contrario, ovvero in assenza di tale indicazione, è necessario indicare il metodo che preside al calcolo della rata per interessi, mancando il quale il piano è indeterminato/indeterminabile, poiché manca di accordo che lo possa rendere determinabile, ovvero la successiva predisposizione del piano è lasciata alla mera discrezionalità della banca, cosa assolutamente vietata sia dalla disciplina codicistica, che da quella sulla trasparenza.

La Corte, infatti, ha individuato precisamente le caratteristiche necessarie che impediscono di affermare la nullità parziale di un piano di ammortamento in carenza dell'indicazione del regime finanziario (pag. 22) e sono: nel piano di ammortamento allegato al contratto devono essere indicati il numero e la composizione delle rate costanti di rimborso con la ripartizione delle quote per capitale e per interessi, quindi, così soddisfare la possibilità per il mutuatario di ricavare agevolmente l'importo totale del rimborso con una semplice sommatoria.

Solo in ragione di quanto precede le Sezioni Unite (pag. 25) hanno potuto affermare il seguente principio di diritto: "…deve escludersi che la mancata indicazione nel contratto di mutuo bancario, a tasso fisso, della modalità di ammortamento c.d. alla francese e del regime di capitalizzazione composto degli interessi incida negativamente sui requisiti di determinatezza e determinabilità dell'oggetto del contratto causandone la nullità parziale…" .

In definitiva, la Suprema Corte ha stabilito che l'allegazione ad un contratto di mutuo di un piano di ammortamento in cui sia individuato il numero di rate e la composizione di ogni singola rata per quota interessi e quota capitale, consente di attribuire piena validità al piano e al contratto stesso senza necessità di indicare quale metodo di ammortamento e quale sistema di capitalizzazione infrannuale siano stati applicati, stante che il cliente può rendersi conto del costo dell'operazione con una semplice sommatoria delle rate individuate nell'ammortamento.

Se questa è la regola fondamentale che rende valido un piano di ammortamento sarà lampante che quanto detto è del tutto carente nel caso in cui ad un contratto di mutuo a tasso variabile sia allegato un piano di ammortamento che individui per ogni rata sola la quota di capitale a scadenza, vieppiù in caso di mancanza assoluta del piano.

In questi casi, mancando completamente l'individuazione del metodo finanziario di maturazione degli interessi, per il cliente è impossibile calcolare il costo dell'operazione, ovvero essere informato della stessa, cosa che sarebbe stata astrattamente possibile sono nel caso in cui nel contratto fosse stato quanto meno menzionato, appunto, il regime finanziario applicato ai fini del calcolo della quota interessi di ogni rata.

Tali argomentazioni consentono di affermare che i Giudici dovranno accogliere la domanda di nullità proposta per indeterminatezza con l'applicazione della sanzione ex art. 117 TUB per i mutui a tasso variabili a cui sia stato allegato un piano di ammortamento, che indichi solo la quota di capitale a scadenza senza menzione del regime finanziario che presiede al calcolo per la maturazione della quota interessi, o per i mutui sprovvisti di piano di ammortamento.


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