Bancario


Il Caso.it, Sez. Articoli e Saggi - Data pubblicazione 15/06/2024 Scarica PDF

Ulteriori considerazioni sugli effetti derivanti dall’arresto di Cassazione, Sez. Un. Civ., 29 maggio 2024, n. 15130

Andrea D'Agosto, Avvocato del Foro di Bari


In altro intervento, pubblicato su IL CASO.it l'8 giugno 2024, ho avuto modo di affermare che dalla sentenza in commento si ricava a contrario che: I mutui a tasso variabile con allegato un piano di ammortamento, che indica solo la quota capitale a scadenza di ogni rata e che non contengono menzione del regime di capitalizzazione infrannuale mancano di accordo e sono nulli per indeterminatezza. I mutui a cui non è stato allegato alcun piano di ammortamento sono nulli per indeterminatezza.

Infatti, la Suprema Corte per affermare il relativo principio di diritto per i mutui a tasso fisso, ovvero: "…deve escludersi che la mancata indicazione nel contratto di mutuo bancario, a tasso fisso, della modalità di ammortamento c.d. alla francese e del regime di capitalizzazione composto degli interessi incida negativamente sui requisiti di determinatezza e determinabilità dell'oggetto del contratto causandone la nullità parziale…", si è sostanzialmente interrogata se nel contratto e nel piano di ammortamento di un mutuo a tasso fisso i dati forniti al cliente siano idonei a consentire un calcolo adeguatamente trasparente sui costi dell'operazione economica, essendo espresse in ben modo definito le modalità di rimborso del finanziamento, con la precisazione tanto della quota interessi quanto di quella capitale a scadenza per ogni rata prevista nell'ammortamento.

Del resto, il senso della funzione della trasparenza non è più declinato in modo da introdurre il principio della concorrenza all'interno del settore bancario, bensì alla stregua di un valore che merita di essere in sé e per sé considerato per la sua idoneità ad incidere sull'equilibrio delle relazioni contrattuali, tanto da imporre il sindacato ex lege (si veda Cassazione, Sez. III, 13.05.2021, n. 12889).

Infatti, in altro precedente (Cassazione, Sez. III, 17.10.2023, n. 28824) la Corte ha precisato che la declinabilità in senso economico della trasparenza poggia sul convincimento che il contratto trasparente sia quello che lascia intuire o prevedere il livello di rischio o di spesa del contratto di durata e questo ricavandone il principio generale, come norma di rango di ordine pubblico, dalla sentenza della Corte di Giustizia Europea del 21.12.2016 (cause riunite C-154/15, C-307/15, C-308/15), che ha affermato che trasparente è solo il contratto corredato di clausole la cui giustificazione economica risulti comprensibile, di tal ché senza tale trasparenza a risultare opaco è il costo totale del credito, donde una rilevanza di rimbalzo della trasparenza sull'equilibrio economico del contratto.

In altri termini, tale principio generale sovraordinato che si sovrappone e prevale a quelli del diritto interno, la cui imperatività di fatto sostituisce all'equilibrio formale, che il contratto determina fra i diritti e gli obblighi delle parti contraenti, un equilibrio reale, finalizzato a ristabilire l'eguaglianza tra queste ultime.

La Corte in altro precedente sulla determinabilità del tasso di interesse (n. 8028 del 30.03.2018; id., 2606.2019, n. 17110) in tema di contratto di mutuo, utilizzando il medesimo principio generale sovraordinato, come riferito sopra, ora norma di rango di ordine pubblico, ha affermato che per essere valida una clausola di determinazione degli interessi corrispettivi sulle rate di ammortamento scadute sia validamente stipulata, ai sensi dell'art. 1346 c.c., è sufficiente che la stessa contenga un richiamo a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, purché obiettivamente individuabili, funzionali alla concreta determinazione del tasso di interesse.

A tal fine è sufficiente che il dato  sia desumibile dal contratto con l'ordinaria diligenza, senza alcun margine di incertezza o di discrezionalità in capo all'istituto mutuante, non rilevando la difficoltà del calcolo necessario per pervenire al risultato finale, né la perizia richiesta per la sua esecuzione.

Allora, il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati devono porre il cliente nelle condizioni di conoscere e apprezzare con chiarezza i termini economici dei costi, dei servizi e delle remunerazioni che il contratto programma: ed è evidente, allora, che tale finalità possa essere perseguita, con riguardo alla determinazione dell'interesse, non solo attraverso l'indicazione numerica del tasso, ma anche col rinvio a elementi esterni obiettivamente individuabili, la cui materiale identificazione  sia cioè suscettibile di attuarsi in modo inequivoco.

In definitiva, allora, sarà chiarissimo che le condizioni individuate nel principio generale espresso in modo inequivoco consentono di affermare categoricamente che un contratto di mutuo a tasso variabile a cui è allegato un piano di ammortamento che non individua le quote interessi, ovvero, quindi, come sono calcolati e calcolabili nel corso del rapporto o un mutuo a cui non è allegato un piano di ammortamento, rendono il contratto nullo per violazione dell'art. 1346 cod. civ. con l'applicazione della sanzione stabilita nell'art. 117 TUB.

Infatti, la mancata indicazione dell'importo della rata per interessi nello sviluppo del piano di ammortamento, anche solo utilizzando il tasso di ingresso, impedisce di individuare obiettivamente le modalità e i criteri di calcolo della quota interessi di ogni rata, quando poi nel contratto non è stata neanche individuata l'incidenza della capitalizzazione infrannuale, e rende, quindi, indeterminabile lo stesso criterio di calcolo ovvero il livello di rischio o di spesa del contratto di durata, in aperta violazione del principio della trasparenza, così come individuato sopra, lasciando alla Banca un'assoluta illegale discrezionalità, che rende il patto integralmente nullo con le conseguenze indicate.


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