EsecuzioneForzata
Il Caso.it, Sez. Articoli e Saggi - Data pubblicazione 29/05/2024 Scarica PDF
Un portafoglio digitale per le aste telematiche
Massimiliano Blasone, Avvocato in TriesteSommario: 1. L’alba ed il crepuscolo dell’asta con modalità di vendita sincrona mista. - 2. Dalla digitalizzazione delle aste giudiziarie a quella dell’offerente. - 3. Il nuovo portafoglio digitale europeo.
1. Quando si affronta il tema della diffusione delle aste telematiche di beni immobili pignorati ci si sofferma spesso a considerare le difficoltà pratiche che l’offerente continua ad incontrare nella presentazione dell’offerta ed in particolare nel munirsi, laddove sfornito, di una firma digitale e di una casella di posta elettronica certificata.
Per poter partecipare ad una vendita telematica, infatti, è necessario presentare l’offerta tramite un apposito modulo ministeriale del Portale delle Vendite Pubbliche da sottoscrivere digitalmente ed utilizzare un indirizzo p.e.c. per inviare il file offerta al Ministero della Giustizia, sul quale ricevere in seguito, dal gestore della vendita, le credenziali per poter prendere parte all’asta da remoto.
Come è noto, il nostro sistema normativo consente al giudice dell’esecuzione di stabilire che la vendita avvenga nelle forme dell’asta telematica pura – sincrona o asincrona – oppure in quella sincrona mista, in cui la presentazione delle offerte può essere effettuata tanto con modalità cartacea quanto in forma telematica. Questa seconda tipologia di vendita veniva introdotta – oramai sei anni fa – per consentire la partecipazione anche a chi fosse sfornito dei sopra citati strumenti per l’invio elettronico dell’offerta, sebbene agevolmente acquistabili, e non si sentisse in un primo momento a suo agio con la nuova modalità telematica. Un tanto al fine di massimizzare le partecipazioni all’asta, il numero dei rilanci in sede di gara e, di conseguenza, il prezzo di aggiudicazione del bene.
La tendenza di molti Tribunali a continuare a ricorrere alla forma mista ed a non passare definitivamente – ed esclusivamente – a quella pura non può che essere motivata dal timore che l’interessato all’acquisto, laddove sfornito di p.e.c. e di firma digitale, preferisca desistere dalla partecipazione alla vendita giudiziaria. Il potenziale offerente, infatti, continua in molti casi ad essere ritenuto legato alla forma tradizionale di presentazione dell’offerta con una particolare predilezione per la partecipazione all’asta in presenza piuttosto che da remoto. Di fronte al ritenuto rischio di una perdita di partecipanti, e quindi di una riduzione dell’efficienza delle procedure esecutive, molti Tribunali, pertanto, preferiscono continuare a disporre la vendita in forma sincrona mista.
Nulla quaestio sull’importanza di tale tipologia di vendita che ha indubbiamente favorito la transazione delle aste giudiziarie dall’analogico al digitale. Proprio per tale ragione, infatti, è stata addirittura riconosciuta nel 2023 dalla Commissione europea per l’efficienza della giustizia del Consiglio d’Europa (CEPEJ) una buona prassi da adottarsi in tutti gli Stati membri durante l’iniziale periodo di introduzione in un ordinamento dell’asta telematica. Attualmente sono 28, su 46, gli Stati membri del Consiglio d’Europa che hanno adottato le aste telematiche ma la tipologia di vendita in forma mista è prevista ed utilizzata solamente in Italia.
Ci si domanda, pertanto, se ed in che limiti sia opportuno, decorsi sei anni dall’introduzione delle aste telematiche in Italia, continuare a disporre tale forma di vendita, il cui impiego è ancor’oggi largamente diffuso.
2. Nel 2023, infatti – secondo i dati pubblicati da Reviva – le vendite telematiche pure dei beni immobili pignorati corrispondevano al 41 % del totale – in aumento rispetto al 38 % dell’anno precedente – mentre il 32 % delle aste si svolgevano in modalità mista, con un residuo 27 % gestito ancora in modalità esclusivamente analogica. Tali dati destano non poca sorpresa se si considera che il giudice dell’esecuzione dovrebbe disporre sempre la vendita con modalità telematica salvo in casi, del tutto eccezionali, in cui questa sia ritenuta pregiudizievole per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura.
Ad ogni modo, aspettare – ed auspicarsi – che a mezzo del reiterato utilizzo dell’asta sincrona mista gli interessati acquistino col tempo dimestichezza con la modalità di partecipazione telematica, vuol dire non tener conto che la posta elettronica certificata e l’identificazione digitale non sono più degli strumenti nuovi e nemmeno poco utilizzati.
Attualmente, infatti, sono attive in Italia oltre 16 milioni di caselle p.e.c. con più di 850.000,00 messaggi inviati all’anno. Vi è, inoltre, un’oramai ampia diffusione dello SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) che conta oltre 37 milioni di sistemi attivi con una copertura di circa il 75 % delle persone maggiorenni, per oltre un miliardo di accessi totali all’anno. Più di 40 milioni di cittadini, inoltre, possiedono una Carta di Identità Elettronica (CIE). E i numeri sono in continua crescita.
È ben vero, tuttavia, che il potenziale offerente, laddove fosse ancora oggi sfornito di p.e.c. e di firma digitale, dovrebbe dotarsi per l’occasione di tali strumenti acquistandoli o avvalendosi di terzi presentatori dell’offerta. Un tanto potrebbe indurre il giudice dell’esecuzione a continuare a rendere la partecipazione accessibile a tutti, in maniera gratuita e sicura, permettendo la presentazione delle offerte anche in forma cartacea.
Tali remore, tuttavia, potranno essere presto superate dalla prossima distribuzione da parte dello Stato di un nuovo strumento digitale che sarà messo disposizione di tutti i privati gratuitamente e che determinerà un definitivo cambiamento culturale nei confronti del digitale.
3. Il 20 maggio 2024, infatti, è entrato in vigore il regolamento europeo n. 1183/2024 (c.d. eIDAS 2) dell’11 aprile 2024 che modifica il regolamento europeo n. 910/2014 in merito all’istituzione di un’identità digitale europea. Tra le principali novità del regolamento vi è l’attivazione del portafoglio europeo di identità digitale – European Digital Identity Wallet, c.d. EuDIWallet – che introduce l’identità digitale unica e interoperabile a livello dell’Unione Europea e che gli Stati membri dovranno realizzare entro i prossimi 24 mesi.
Con il nuovo wallet chiunque potrà accedere ad un’identità digitale emessa in uno Stato UE, ma valida in tutti gli altri, al fine di poter utilizzare agevolmente molteplici servizi identificandosi online in modo sicuro ed avrà anche la possibilità di firmare documenti in modalità elettronica. All’interno del wallet, inoltre, potranno essere associati uno o più dati di identità personale nonché attestati elettronici di attributi (quali, l’indirizzo, l’età, il genere, lo stato civile, la composizione del nucleo familiare, la nazionalità o la cittadinanza, i titoli e le licenze di studio, le qualifiche e le licenze professionali, i poteri ed i mandati di rappresentanza di persone fisiche o giuridiche, i dati societari e finanziari) ed il titolare potrà decidere di utilizzarli o meno, in rete o fuori rete – si pensi alle connessioni bluetooth – per accedere a servizi pubblici e privati.
Il suo uso sarà facoltativo e dovrà essere rilasciato senza costi ai richiedenti per uso non professionale. Gli Stati membri, infatti, tramite il nuovo portafoglio digitale, dovranno offrire la possibilità a tutte le persone fisiche che volessero utilizzarlo per fini personali di poter sottoscrivere documenti con firma elettronica qualificata gratuitamente.
La possibilità di accedere in maniera facile e gratuita ad un’identità digitale di portata europea, con facoltà di identificarsi online in modo sicuro e di firmare documenti in modalità digitale, non può non essere ritenuta rilevante anche per un prossimo impiego del wallet in occasione della presentazione di un’offerta telematica. L’offerente, infatti, non solo potrebbe utilizzarlo per la sottoscrizione digitale del file offerta ma anche per condividere alcuni degli attributi contenuti nel wallet quali lo stato civile, la residenza, i poteri rappresentanza e tutte le altre informazioni personali ed i documenti richiesti in sede di presentazione di un’offerta telematica.
Gli effetti del nuovo portafoglio digitale europeo sulle aste telematiche saranno inevitabilmente molteplici e, si ritiene, tutti positivi.
Gli offerenti, anche laddove verrà ancora concesso loro di scegliere, opteranno sempre più spesso per il comodo, sicuro e gratuito metodo telematico di presentazione delle offerte. Si ridurranno le possibilità di turbative d’asta in sede di gara vista la partecipazione da remoto ed in forma anonima. L’offerente sarà portato a presentare personalmente l’offerta senza avvalersi di terzi presentatori, evitando così il rischio di inammissibilità per mancanza della sottoscrizione digitale dell’offerente o per specifiche disposizioni di alcuni Tribunali secondo i quali il presentatore deve necessariamente coincidere con l’offerente. La diffusione del wallet con validità europea aumenterà inoltre la presentazione delle offerte – telematiche – transfrontaliere, che saranno altresì agevolate dalla prossima transizione della p.e.c. italiana alla r.e.m. (registered electronic mail), un sistema utilizzabile per lo scambio sicuro di comunicazioni elettroniche con pieno valore legale in tutto il territorio dell’Unione Europea.
Le aste sincrone miste, pertanto, non potranno che esaurirsi progressivamente e nel prossimo breve periodo senza che vi sia la necessità di ricorrere a modifiche legislative o a linee guida per ridurne l’impiego. Basterà, infatti, soffermarsi a considerare il numero delle offerte cartacee che andranno sempre più a ridursi e, acquisendo una definitiva fiducia nel digitale, passare in via esclusiva alle aste telematiche pure.
Il conto alla rovescia per l’archiviazione delle aste sincrone miste è già iniziato, Portale delle Vendite Pubbliche permettendo.
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