ABF


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 4712 - pubb. 25/05/2011

Perdita della carta di credito e/o bancomat e corresponsabilità dell'emittente per prelievi superiori ai limiti contrattuali

ABF Milano, 19 Novembre 2010, n. 1332. Est. Santoro.


Carte di credito e bancomat – Perdita – Responsabilità del titolare per difetto di cura nella custodia della carte e del Pin – Corresponsabilità dell’emittente per il caso in cui il prelievo disconosciuto sia di entità superiore a quella contrattualmente stabilita.



Il titolare di carta di credito e/o bancomat è responsabile per gli utilizzi successivi alla perdita della medesima allorché abbia custodito il Pin nello stesso luogo della carta. Tuttavia, se in concreto il prelievo disconosciuto è di entità superiore a quella stabilite come limite nel contratto, l’emittente è corresponsabile in quanto lo stesso è conseguente a un non corretto funzionamento del circuito bancomat della cui efficienza la banca resta unica responsabile. (Studio legale Dolmetta, Salomone, Schilirò – Sara Belotti) (riproduzione riservata)


Nei fatti, la clausola contrattuale poneva, contraddittoria, un limite giornaliero più alto del limite mensile. E’ da rimarcare, allora, che l’Arbitro - utilizzando l’usuale sponda normativa dell’art. 1370 c.c. - ha interpretato la clausola nel senso concretamente più favorevole al cliente: cioè, nel senso di ritenere operante, nella specie, il limite di prelievo più basso. Lo stesso ordine di ragionamento si ritrova svolto dalla decisione n. 1325.


Il testo integrale


 


Testo Integrale