ABF
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 4700 - pubb. 24/05/2011
Contraffazione di assegno inviato mediante posta ordinaria e colpa del cliente
ABF Napoli, 01 Dicembre 2010, n. 1392. Est. Auletta.
Assegno bancario – Contraffazione – Pagamento – Invio dal traente al beneficiario a mezzo posta ordinaria – Responsabilità della banca negoziatrice e/o di quella trattaria – Esclusione.
La circostanza che un assegno bancario venga inviato dal traente al beneficiario mediante posta ordinaria – e non per posta assicurata, come raccomanda Poste italiane – viola una regola di diligenza elementare e comporta che il danno conseguente al pagamento dell’assegno presentato contraffatto sia per intero imputabile a tale fatto colposo del cliente, comunque senza alcun concorso della banca negoziatrice ovvero di quella trattaria. (Studio Dolmetta, Salomone, Schilirò – Francesca Conte) (riproduzione riservata)
Il Fatto
L’assegno era stato contraffatto nell’importo, passato da 100 euro a 9.100, ed era stato riscosso da soggetto diverso da quello cui era stato indirizzato con la posta ordinaria. Questi, se ben si è inteso, i punti non in discussione. Controverso, invece, se l’assegno fosse stato rilasciato dal traente compilato in tutte le sue parti ovvero incompleto per data e/o per destinatario. Controversa, altresì, la rilevabilità della contraffazione: con prospettazioni molto lontane tra le parti anche in punto di evidenze materiali (copia PDF e fotostatica della cartula era comunque agli atti). L’Arbitro ha peraltro ritenuto tutto ciò non rilevante: la scelta del traente dell’invio del titolo per posta ordinaria essendo stata ritenuta circostanza in sé sufficiente a escludere la stessa eventualità di una (partecipazione in) responsabilità da parte di altri.
Il testo integrale
Testo Integrale