Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 30597 - pubb. 09/02/2024

Composizione negoziata della crisi d'impresa e misure protettive: il sindacato giudiziale

Tribunale Avellino, 30 Ottobre 2023. Est. Russolillo.


Composizione negoziata della crisi d'impresa – Misure protettive – Valutazione del tribunale



Il sindacato giudiziale in ordine alle misure protettive nell’ambito della composizione negoziata della crisi d'impresa, da compiersi in via sommaria tenuto conto delle caratteristiche dell'accertamento cautelare, deve basarsi:


a) sugli esiti del test pratico, finalizzato a valutare in via preliminare la complessità del risanamento sulla base di un indice di riferimento dato dal rapporto 'fra il debito che deve essere ristrutturato e l'ammontare annuo dei flussi a servizio del debito", nonché a stabilire, di conseguenza, la tipologia degli interventi da compiere per raggiungere nuovamente l'equilibrio finanziario, economico e patrimoniale;


b) sul piano di risanamento predisposto dall'imprenditore in base alla lista di controllo messa a sua disposizione, la cui produzione in giudizio, sia pure sotto forma di mero progetto, è oggi prevista sin dall'avvio della procedura;


c) sull'analisi di coerenza effettuata dall'esperto, consistente nella vaglio critico delle premesse e degli obiettivi del progetto di risanamento, attraverso adeguati riscontri ed eventuali proposte di modifica, ovvero in ultima analisi in un'attestazione di veridicità dei dati contabili forniti dall'imprenditore e di fattibilità del piano.


Le strategie indicate dall'imprenditore devono essere non solo coerenti con i risultati del test pratico, salvo discostarsene motivatamente alla luce di soluzioni alternative che siano ben chiarite nel piano di risanamento, ma altresì verificabili, sulla scorta di elementi concreti, quali possono essere, ad esempio, i risultati della gestione o gli impegni e le garanzie eventualmente assunti da terze parti interessate.


È stato poi posto poi in evidenza che, in caso di imprese in stato di insolvenza, la reversibilità di tale condizione impone una verifica particolarmente rigorosa, dovendo il professionista tener conto, (Sezione III punto 2.4 del decreto direttoriale 28 settembre 2021) - oltre che della disponibilità dei creditori all'avvio delle trattative e della possibilità di ricavare dalla prosecuzione, anche indiretta, dell'attività d'impresa, una qualche utilità destinata alla ristrutturazione del debito - anche delle seguenti situazioni che dovrebbero condurre all'immediata archiviazione dell'istanza:


a) una continuità aziendale che distrugge risorse;


b) l'indisponibilità dell'imprenditore ad immettere nuove risorse;


c) l'assenza di valore del compendio aziendale. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)



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