Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 27231 - pubb. 04/05/2022

Le valutazioni del Tribunale chiamato, nella fase iniziale, a decidere sulla conferma o revoca delle misure protettive

Tribunale Rieti, 02 Aprile 2022. Est. Sbarra.


Composizione negoziata crisi d'impresa – Misure protettive – Valutazione del tribunale – Automatic stay – Fumus e periculum – Natura sommaria e non “definitiva” della valutazione



Il sindacato del tribunale, in punto di conferma, revoca o modifica delle misure protettive e cautelari già riconosciute ope legis per effetto della presentazione e pubblicazione dell’istanza ex art. 6 d.l. n. 118 del 2021, deve essere parametrato alle finalità della disciplina ed alla fase iniziale delle trattative nella quale l’incidente giurisdizionale si esplica.

La finalità della disciplina è quella di assicurare il buon fine delle trattative, tenendo presente che le misure possono essere revocate o ne può essere abbreviata la durata quando non soddisfano l’obiettivo di assicurare il buon esito delle trattative o appaiono sproporzionate rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori.

Alla esigenza primaria di assicurare il buon fine delle trattative si affianca altresì l’obiettivo, come chiarito dalla relazione illustrativa al decreto legge, di mettere il patrimonio dell’imprenditore al riparo da iniziative che possono pregiudicare il risanamento dell’impresa.

Tra le misure protettive rientrano:
- quelle caratteristiche perimetrate dall’effetto di automatic stay (i creditori non possono acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore ne' possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l’attività d'impresa);
- l’impossibilità di dichiarare il fallimento o di accertare lo stato d’insolvenza fino alla conclusione delle trattative o all’archiviazione dell’istanza di composizione negoziata della crisi;
- il divieto fatto ai creditori interessati dalle misure protettive di rifiutare unilateralmente l’adempimento dei contratti pendenti o provocarne la risoluzione, o di anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell’imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento dei loro crediti anteriori alla presentazione dell’istanza di nomina dell’esperto.

Quanto al rilascio dei provvedimenti cautelari – posti anch’essi a presidio della “serenità” delle trattative – sarà imprescindibile una valutazione dei presupposti “sistemici” del fumus e del periculum, inteso, quest’ultimo, come idoneità della misura richiesta ad assicurare provvisoriamente il buon esito delle trattative.

Occorre, infine, tenere conto della natura necessariamente sommaria e certamente non “definitiva” della valutazione svolta in ragione della fase meramente iniziale della procedura di composizione negoziata, ferma, in costanza di trattative, la previsione che l’esperto (così come uno o più creditori), monitorando via via l’evolversi della procedura stragiudiziale e l’affinarsi del contenuto del piano, possa(no) in ogni caso chiedere la revoca delle misure al ricorrere di circostanze negative meritevoli di segnalazione. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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