Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 26880 - pubb. 11/01/2021

Oggetto delle osservazioni al piano di riparto

Cassazione civile, sez. I, 08 Agosto 1995, n. 8669. Pres. Corda. Est. Bibolini.


Fallimento - Ripartizione dell’attivo - Ordine di distribuzione - Ripartizione - Progetto - Credito indicato nel riparto in quantità inferiore a quella risultante dallo stato passivo - Osservazione al progetto di riparto da parte del creditore quale forma di tutela preventiva - Ammissibilità - Possibilità per il creditore di proporre comunque reclamo contro il decreto - Ammissibilità



In tema di fallimento, le osservazioni al progetto di riparto (art. 110 comma terzo legge fall.) devono essere limitate alla graduazione dei vari crediti ed all'ammontare della somma distribuita, con esclusione di qualsiasi questione relativa all'esistenza, qualità e quantità dei crediti e dei privilegi, atteso che tali questioni - per la correlazione esistente tra le subprocedure di accertamento del passivo e di riparto dell'attivo liquidato - devono essere proposte, a pena di preclusione, con le forme impugnative e contenziose dello stato passivo esecutivo ovvero dei provvedimenti emessi in relazione alle istanze tardive ex art. 101 legge fall.. Tuttavia, qualora sia lo stesso curatore che nel predisporre il riparto individui il credito con un'entità inferiore a quella emergente dallo stato passivo, l'osservazione al progetto di riparto costituisce il mezzo ordinario, e come tale ammissibile, per ottenere la modifica del riparto stesso, in forma di tutela preventiva, prima che lo stesso diventi esecutivo, facendo divenire incontestabile il decreto del giudice delegato, salva comunque la possibilità per il creditore, indipendentemente dalla formulazione delle osservazioni, di proporre reclamo contro il decreto che rende esecutivo il progetto di riparto. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato



 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE I

 

Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:

Dott. Mario CORDA Presidente

" Vincenzo BALDASSARRE Consigliere

" Gian Carlo BIBOLINI Rel. "

" Giuseppe MARZIALE "

" Giuseppe SALMÈ "

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

sul ricorso proposto

da

Ing. EDGARDO MALTONI, rappresentato e difeso dall'Avv. Stefano Dè Micheli, elettivamente domiciliato in Roma, via G. Borsi n. 3, presso lo studio dell'Avv. Paolo Pisano, giusta delega a margine del ricorso introduttivo;

Ricorrente

contro

FALLIMENTO DELLA S.A S. VALVERDE DI DE LORENZI MARIO E C, nonché dei soci illimitatamente responsabili, in persona del curatore;

Intimato

e contro

GUERZONI BRUNO;

Intimato

e sul ricorso n. 11035-93 proposto

da

Ing. EDGARDO MALTONI, rappresentato e difeso dall'Avv. Stefano Dè Micheli, elettivamente domiciliato in Roma, via G. Borsi n. 3, presso lo studio dell'Avv. Paolo Pisano, giusta delega a margine del ricorso introduttivo;

Ricorrente

contro

FALLIMENTO DELLA S. A S. VALVERDE DI DE LORENZO MARIO E C, nonché dei soci illimitatamente responsabili, in persona del curatore;

Intimato

e contro

GUERZONI BRUNO;

Intimato

avverso il decreto emesso in data 21 luglio 1993 dal Tribunale di Padova in sede di reclamo avverso il decreto 5 giugno 1991 del giudice delegato al fallimento in epigrafe;

udita la relazione del consigliere Gian Carlo Bibolini;

sentito il P.M. Dott. FRANCO MOROZZO DELLA ROCCA il quale ha chiesto, previa riunione dei ricorsi, l'accoglimento del primo motivo del ricorso n. 11035-93 con assorbimento del resto;

(N.D.R.: La discordanza fra i nomi delle Parti citate nell'intestazione e nel testo della sentenza è nell'originale della sentenza).

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Geom. Bruno Guerzoni era ammesso al passivo del fallimento della s. a s. Valverde per un credito privilegiato ammontante a L. 97.161.000.

L'Avv. Antonio Bonato, nella asserita veste di creditore del Geom. Bruno Guerzoni, pignorava, nella forma del pignoramento presso terzi, detto credito ammesso al passivo fallimentare, fino alla concorrenza di L. 13.000.000.

All'udienza fissata per il 12 aprile 1989 l'Avv. Bonato depositava un atto di intervento per l'ulteriore credito di L. 7.000.000 ed a quella udienza interveniva l'Ing. Edgardo Maltoni assumendosi portatore di un credito, nei confronti del Geom. Bruno Guerzoni, per L. 105.000.000. Alla stessa udienza il curatore fallimentare, rendeva la dichiarazione di cui all'art. 547 c.p.c. affermando che il Geom. Guerzoni era stato ammesso in via privilegiata al passivo fallimentare per l'importo di L. 97.161.000.

All'udienza del giorno 26 aprile 1989 il Giudice dell'esecuzione procedeva all'assegnazione del credito pignorato per L. 20.000.000 all'Avv. Bonato e per L. 77.161.000 all'ing. Maltoni. Il giorno 8 novembre 1989 il curatore depositava un piano di riparto con il quale il credito del Geom. Bruno Guerzoni era ridotto dalle originarie L. 97.161.000, già ammesse al passivo, a L. 46.604.220, riduzione che trovava giustificazione nella sopravvenuta compensazione con un credito del fallimento, il cui ammontare verrà successivamente chiarito in L. 50.566.780. Conseguentemente venivano ripartite L. 20.000.000 all'Avv. Bonato e residue L. 26.604.780 all'Ing. Maltoni.

A seguito di ricorso ex art. 110 comma 3 L.F. da parte, tra altri, dell'attuale ricorrente, il Giudice delegato in un primo momento disponeva l'accantonamento della somma di L. 50.500.000 oltre a L. 1.943.220 (provvedimento del 20 dicembre 1989). Su successiva istanza del curatore il G.D., dopo la fissazione dell'udienza per il dì 5 giugno 1991, con decreto in pari data autorizzava il curatore ad effettuare la richiesta compensazione dei crediti. Su reclamo ex art. 26 L.F. proposto avverso tale decreto da parte dell'Ing. Maltoni, il Tribunale di Padova provvedeva con decreto di rigetto in data 21 luglio 1993.

Nella motivazione, e con una prima puntualizzazione, il Tribunale di Padova dichiarava inammissibile il reclamo, e ciò in quanto esso, come già le osservazioni al riparto, rappresentava un inammissibile tentativo di sfruttare l'occasione offerta dall'art. 110 L.F. per proporre, non questioni relative alla graduazione, ma questioni riguardanti il credito. In secondo luogo il Tribunale riteneva infondate le ragioni del reclamo, in quanto il curatore non era stato autorizzato dal giudice delegato a rendere la dichiarazione ai sensi dell'art. 547 c.p.c. (autorizzazione che in tesi sarebbe necessaria per rendere opponibile al fallimento il pignoramento del credito di L. 77.161.000 da parte dell'Ing. Maltoni), per cui rispetto al fallimento non sussistesse pignoramento del reclamante della pretesa alla maggior somma.

Avverso detto provvedimento proponeva ricorso per cassazione lo Ing. Edgardo Maltoni sulla base di due motivi; non svolgeva attività processuale la curatela.

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

Si rileva pregiudizialmente che l'Ing. Edgardo Maltoni ha proposto due successivi ricorsi per cassazione contro lo stesso provvedimento emesso dal Tribunale di Padova il 21 luglio 1993 in sede di reclamo ex art. 26 L.F.. Il primo ricorso, contenente un unico motivo, venne notificato il 24 settembre 1993 ed il 5 ottobre 1993. Il secondo ricorso, con due motivi, venne notificato il 9 ottobre 1993 e, al sig. Guerzoni Bruno, il 3 novembre 1993.

In ordine a detta situazione processuale si deve:

a) disporre la riunione dei ricorsi in quanto coinvolgenti un unico provvedimento giudiziale;

b) constatare che entrambi i ricorsi vennero notificati nel termine dell'art. 325 comma 2 c.p.c. decorrente dalla notifica del provvedimento impugnato avvenuta il 26 luglio 1993, tenuto conto della sospensione dei termini in periodo feriale;

c) accertare se nella specie il primo ricorso individui, oppure no, un'impugnazione parziale con conseguente acquiescenza delle parti del provvedimento non impugnato, in base al principio dell'art. 329 comma 2 c.p.c.. Sul punto appare evidente che il primo ricorso, non cogliendo il punto della decisione impugnata inerente all'ammissibilità del reclamo (che peraltro non trovava riflesso nel dispositivo espresso in termini di rigetto), era a sua volta inammissibile, ancorché detta inammissibilità del ricorso non sia stata prima rilevata e sanzionata con provvedimento. Uniformandoci all'indirizzo espresso da questa Corte (Cass. S.U. 11 novembre 1994 n. 9409) secondo cui è possibile la proposizione di un nuovo ricorso nei termini in sostituzione, non ad integrazione ne' a correzione, di un ricorso viziato ma non ancora dichiarato inammissibile, deve ritenersi nella specie validamente ammissibile il secondo ricorso con i due mezzi di cassazione esposti, in quanto sostitutivo del primo di per sè inammissibile.

I )

Con il primo mezzo il ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione dell'art. 26 L.F., cogliendo il punto della motivazione del decreto del Tribunale di Padova in cui estendeva le limitazioni delle osservazioni al progetto di riparto di cui all'art. 110 L.F. (situazioni di graduazione) al reclamo ex art. 26 L.F. Sostiene nella specie il ricorrente che l'esclusione dal riparto di una parte del suo credito, era l'effetto del progetto di riparto, effetto che comportava una vera e propria lesione del diritto soggettivo del ricorrente, senza alcuna attinenza con questioni di graduazione.

II )

Con il secondo mezzo il ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 547 e 553 c.p.c. in relazione all'art. 35 L.F. con cui ci si duole della parte del decreto del Tribunale nel quale si asserisce che, la mancata autorizzazione al curatore per rendere la dichiarazione di terzo ex art. 547 c.p.c., renderebbe il pignoramento presso terzi non opponibile al fallimento. Sostiene, al fine, il ricorrente che una dichiarazione di terzo, sia pure viziata secondo la disciplina della legge fallimentare, non può invalidare, e rendere inopponibile al fallimento, un'esecuzione presso terzi che si sia perfezionata con l'emissione dell'ordinanza di assegnazione del credito.

In particolare afferma il ricorrente che la natura del provvedimento di assegnazione è quella di un atto esecutivo che, se non impugnato con l'opposizione agli atti esecutivi, comporta per il debitore espropriato il dovere di sottostare gli effetti che esso è idoneo a provocare. Il principale di tali effetti è la cessio pro solvendo in favore dell'assegnatario, con il conseguente trasferimento della titolarità del credito del debitore esecutato al terzo pignorate.

In secondo luogo, allorché sulla base della dichiarazione positiva ex art. 547 c.p.c. (e non contestata), del terzo sia stato emesso il provvedimento di assegnazione, è preclusa ogni possibilità per il terzo a reagire, anche deducendo un vizio della dichiarazione resa. Ininfluente è, così, l'omessa autorizzazione al curatore, una volta che la dichiarazione stessa non sia stata contestata prima dell'emissione del provvedimento di assegnazione. In particolare, poi, in ordine all'eccezione di compensazione, il ricorrente sostiene che la compensazione legale può essere dal terzo creditore pignorato opposta al creditore procedente, solo fino al momento della dichiarazione di terzo o sempre che la coesistenza dei due debiti-crediti si sia realizzata prima della notificazione del pignoramento.

Trattando unitariamente i due motivi per la loro evidente connessione, non par dubbio che il ricorrente riproponga oggi, come propose in sede di reclamo, la lesione di un proprio diritto soggettivo; il diritto di partecipare al riparto per l'intera entità della somma assegnatagli dal giudice dell'esecuzione, sulla base della dichiarazione ex art. 547 c.p.c. resa dal curatore, e di ottenere capienza nella liquidazione fallimentare negli stessi limiti in cui avrebbe dovuto trovare soddisfazione l'intero credito privilegiato del Geom. Bruno Guerzoni, così come ammesso al passivo fallimentare. D'altronde l'Ufficio Fallimentare ha ben riconosciuto l'efficacia di detto provvedimento extra fallimentare nella procedura concorsuale, eseguendo il riparto a favore di entrambi i creditori del creditore del fallimento, sia pure per entità minore all'attuale ricorrente. Basti rilevare sul punto che ne' l'Avv. Antonio bonato, nè l'Ing. Edgardo Maltoni fruivano di un titolo endofallimentare per partecipare al riparto in luogo del creditore ammesso al passivo Geom. Bruno Guerzoni; l'unico titolo in cui essi godevano al fine era il provvedimento di assegnazione del credito del giudice dell'esecuzione cui la curatela, con il progetto di riparto approvato, aveva dato esecuzione, sia pure nell'ambito del minore importo riconosciuto. L'opponibilità del provvedimento in esame al debitore fallito e, per esso, alla curatela, di conseguenza, non è situazione che può più proporsi in sede contenziosa ed in linea di principio, volta che lo stesso ufficio fallimentare a quel titolo ha dato ordinaria esecuzione ponendo in riparto il credito del Geom. B. Guerzoni in favore di entrambi gli assegnatari e, tra essi, dell'Ing. Edgardo Maltoni. L'assegnazione di cui all'art. 553 comma 2 c.p.c. attribuisce all'assegnatario la titolarità del credito trasferito, ponendolo nella medesima posizione soggettiva in cui era il debitore esecutato, per cui l'assegnatario si sostituisce all'assegnante nel diritto di credito e, quindi, nel diritto di esigere dal terzo assegnato il pagamento dell'obbligazione. Solo in virtù della titolarità del credito, ammesso al passivo del fallimento su istanza del Geom. Bruno Guerzoni, l'Ing. Edgardo Maltoni potè essere considerato soggetto destinatario del riparto.

L'attuale ricorrente, di conseguenza, ed in base a quel titolo che l'ufficio fallimentare aveva riconosciuto efficace, aveva interesse a proporre, prima sul piano delle osservazioni al progetto di riparto ex art. 110 comma 3 L.F., quindi in base all'art. 26 L.F. che garantisce il reclamo a "chiunque vi abbia interesse", tutte le questioni che avrebbe potuto proporre lo stesso creditore ammesso Geom. Guerzoni, oltre a quelle derivanti dalla sua posizione di cessionario pro solvendo del credito ammesso al passivo. Nè è fondata l'applicazione al caso di specie della restrizione interpretativa dell'art. 110 comma 3 e dell'art. 26 L.F. accolta dal giudice del reclamo. È indubbio che l'ambito delle osservazioni al progetto del riparto deve essere limitato alla graduazione dei vari crediti ed all'ammontare della somma distribuita, con esclusione di qualsiasi questione relativa all'esistenza, alla qualità ed alla quantità dei crediti e dei privilegi. L'opinione, peraltro, che detta limitazione sostiene, si basa sulla distinzione e sulla conseguente correlazione, delle subprocedure di accertamento del passivo e di riparto dell'attivo liquidato, regolate come cadenze successive ed interconnesse, nel caso che le risultanze della prima costituiscono il titolo per la partecipazione alla seconda fase, per cui quest'ultima deve riflettere i dati della prima. Sul presupposto che al riparto partecipino i crediti per le entità e con le prelazioni con cui sono stati ammessi al passivo, in sede di riparto non può proporsi ogni questione relativa all'entità del credito che avrebbe dovuto essere proposta, a pena di preclusione, con le forme impugnative e contenziose dello stato passivo esecutivo ovvero dei provvedimenti emessi in relazione alle istanze tardive ex art. 101 L.F..

Qualora, peraltro, sia lo stesso curatore che nel predisporre il riparto individui il credito con un'entità inferiore a quella emergente dallo stato passivo, e quindi, non rispetti, i dati dello stato passivo (a torto o a ragione non assume ora rilievo, rilevando la questione in linea di principio), l'osservazione al progetto costituisce il mezzo ordinario, e come tale ammissibile, per ottenere la modifica del riparto, in una forma di tutela preventiva, prima che lo stesso diventi esecutivo determinando la preclusione ad ogni ulteriore questione, e rendendo incontestabile il decreto del giudice delegato.

Il provvedimento del giudice delegato che rende esecutivo il piano di riparto, nulla deve apportare che non sia già acquisito al processo concorsuale, dovendo fondarsi sullo stato passivo del quale è, in un certo senso, un atto di esecuzione. Se, peraltro, l'atto derivato non rifletta i dati dell'atto di cui deve costituire esecuzione, si pone in essere una questione che si riflette sulle modalità del riparto, che attiene ai diritti dei soggetti che la riparto possono partecipare e che non può trovare un diverso mezzo preventivo di soluzione, per cui trova legittimamente tutela, in via prioritaria, nelle osservazioni al riparto.

Nella specie l'attuale ricorrente si dolse proprio del fatto che l'intero credito di cui era stato portatore il Geom. Bruno Guerzoni, e di cui esso Ing. E. Maltoni era assegnatario, non era stato posto in riparto nella stessa entità risultante dallo stato passivo, con conseguente pregiudizio di parziale incapienza per l'assegnatario stesso.

Il ricorrente individua, quindi, una situazione che, in base alla fattispecie speciale sopra individuata, ben poteva costituire oggetto di osservazioni al riparto.

Quand'anche, quindi, si ritenesse che il reclamo avverso il progetto di riparto esecutivo non possa avere maggiore estensione di quella delle osservazioni al progetto di riparto, dovrebbe nella specie sostenersi che la legittimità delle osservazioni si riflette sull'ammissibilità del reclamo avente quello stesso oggetto. Qualora poi si consideri che le osservazioni disciplinate dall'art. 110 comma 3 L.F. non hanno natura di impugnazione, ne' costituiscono un onere per il creditore e non ne condizionano la legittimazione al reclamo, deve puntualizzarsi che la correlazione, sul piano dell'oggetto e del contenuto, tra osservazioni al progetto di ripartizione ed il reclamo avverso il decreto che rende esecutivo il progetto stesso (come ritenuto dal Tribunale di Padova), deve intendersi sul piano dei principi, non già sulla necessaria correlazione in fatto tra la proposizione delle osservazioni e la proposizione del reclamo, e tra la necessaria coincidenza in concreto del contenuto dell'uno e dell'altro atto di parte.

La questione, in definitiva, della non coincidenza tra l'entità del credito del Geom. Bruno Guerzoni quale risultante dallo stato passivo definitivo e quale ammesso in riparto con progetto reso esecutivo, a parte la deducibilità in sede di osservazioni al riparto, era comunque deducibile in sede di reclamo, alla cui proposizione il ricorrente attuale si legittimava come soggetto interessato nelle veste di assegnatario (ed in tale veste cessionario) del credito del Geom. Guerzoni, senza che alcuna preclusione derivasse dall'ammissibilità, o non, delle osservazioni al progetto di riparto.

Si tratta ora di valutare se il reclamo ammissibile in linea di principio, aveva anche il carattere della fondatezza, nei limiti delle questioni affrontate dal Tribunale con la svolta duplice motivazione.

Nella specie, come sopra rilevato in fatto, il Tribunale ritenne non opponibile l'assegnazione al fallimento, in quanto il curatore rese la dichiarazione di cui all'art. 547 c.p.c. senza la preventiva autorizzazione.

Sia che si riconosca alla dichiarazione del terzo natura confessoria (Cass. 30 maggio 1963 n. 1426), eventualmente stragiudiziale, secondo l'indicazione della dominante dottrina, sia che la dichiarazione positiva del terzo comporti il riconoscimento dell'esistenza del credito ed integri un accertamento costitutivo che precluda definitivamente al terzo di eccepire la non assoggettabilità del credito ad esecuzione (Cass. sent. n. 4970-79), appare indubbio che il curatore, il quale non ha la libera disponibilità ne' dell'attivo, ne' del passivo, fallimentare, debba munirsi della preventiva autorizzazione per rendere validamente la dichiarazione stessa. La mancata autorizzazione ex art. 35 L.F. in linea di principio, comporta l'annullabilità dell'atto che può essere fatta valere, od essere eccepita, solo dal fallimento (Cass.20 maggio 1963 n. 1303; 21 aprile 1966 n. 1018; 9 dicembre 1971 n. 3563; 12 ottobre 1981 n. 5334). Si tratta peraltro di valutare se i vizi della dichiarazione possano essere fatti valere dopo il provvedimento di assegnazione del credito, al quale, come già rilevato, l'Ufficio fallimentare stesso ha dato esecuzione ponendo in riparto il credito a nome dell'Ing. Edgardo Maltoni, divenuto cessionario pro solvendo con funzione satisfattiva del credito insinuato da altri nel fallimento, solo in virtù di quel provvedimento.

La risposta al questio deve essere negativa.

Ed invero, il provvedimento di assegnazione del credito, pur assumendo la forma dell'ordinanza, costituisce tuttavia un atto dell'esecuzione che deve essere eseguito dal terzo, in quanto obbligato ad obbedire agli ordini del giudice dell'esecuzione, e nei cui confronti costituisce titolo esecutivo (Cass. 24 novembre 1980 n. 6245). Inoltre l'ordinanza di assegnazione, in quanto ultimo atto, conclusivo del processo di esecuzione per espropriazione presso terzi, è di norma soggetto all'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., ovvero, secondo diversa posizione di dottrina, all'opposizione ex art. 619 c.p.c., analogicamente interpretato. Nell'un caso e nell'altro, peraltro, i vizi del procedimento che si riflettano sul provvedimento finale di assegnazione debbono, salvo effetto preclusivo, essere fatti valere nelle forme proprie del tipo procedimentale in cui l'atto inficiato di annullabilità si inserisce e nei termini concessi per la proposizione delle necessarie impugnazioni. In difetto, l'atto finale del processo di esecuzione rimane munito della sua efficacia esecutiva, e rimane opponibile al terzo debitore dichiarante, ancorché in persona dei soggetti che, in via sostitutiva, integrano la sua capacità nella procedura concorsuale.

Le uniche due proposizioni, pertanto, in cui si è espresso il provvedimento emesso dal Tribunale in sede di reclamo (l'ammissibilità del reclamo stesso e la non opponibilità del provvedimento di assegnazione al fallimento), inquanto specifico oggetto del ricorso per cassazione che merita accoglimento, debbono essere cassate ed il tribunale di Padova, quale giudice di rinvio dovrà valutare il merito del reclamo da ritenersi ammissibile in relazione ad un provvedimento di assegnazione di credito opponibile alla curatela fallimentare.

Il ricorrente affronta, inoltre, un ulteriore argomento, che era l'oggetto sostanziale del reclamo proposto, attinente alla non opponibilità al creditore assegnatario di fatti estintivi, e tra essi della compensazione, non rilevato nel corso del procedimento di pignoramento presso terzi.

Non essendovi, peraltro, pronuncia del giudice del merito sul punto, che ha limitato la sua decisione a questioni pregiudiziali di rito e preliminari di merito, la questione deve rimanere aperta alla decisione del giudice del merito, quale giudice del rinvio non potendo essere affrontata per la prima volta davanti al giudice di legittimità.

L'accoglimento del ricorso, di conseguenza, deve avvenire per quanto di ragione.

 

P.Q.M.

La Corte, riunisce i ricorsi; accoglie il ricorso p.q.r.; cassa e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Padova.

Roma 14 marzo 1995.