Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 26876 - pubb. 11/01/2021

Fallimento di società di persone e dei soci illimitatamente responsabili e separazione delle procedure

Cassazione civile, sez. I, 21 Giugno 1996, n. 5776. Pres. Lipari. Est. Pignataro.


Fallimento - Ripartizione dell’attivo - Fallimento di una società di persone e fallimento dei soci illimitatamente responsabili - Separazione delle procedure - Necessità - Conseguenze - Ammissione di credito privilegiato nello stato passivo del fallimento dei soci - Condizioni



Le procedure concorsuali che coinvolgono una società di persone ed i soci illimitatamente responsabili, ancorché strutturalmente coordinate dall'unicità del giudice delegato e del curatore, restano separate, essendovi una necessaria distinzione delle masse e degli stati passivi. Ne consegue che, affinché un credito verso la società possa considerarsi ammesso in via privilegiata nello stato passivo del fallimento di un socio illimitatamente responsabile, occorre che il riconoscimento del privilegio sia avvenuto in sede di formazione di detto stato passivo, atteso che il decreto di esecutività dello stato passivo emesso dal giudice delegato ai sensi dell'art. 97 legge fall., e divenuto definitivo, svolge effetti preclusivi nell'ambito della procedura fallimentare anche in relazione all'esistenza di cause di prelazione. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato



 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE I

 

Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:

Dott. Nicola LIPARI Presidente

" Mario Rosario VIGNALE Consigliere

" Alberto PIGNATARO Rel. "

" Francesco FELICETTI "

" Giuseppe SALMÈ "

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

sul ricorso proposto

da

CRED. ROMAGNOLO SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CONDOTTI 91, presso l'Avvocato BERARDINO LIBONATI che lo rappresenta e difende unitamente all'Avvocato FRANCESCO CORSI, giusta delega in atti;

Ricorrente

contro

INPS, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati CARLO DE ANGELIS, LIRONCURTI LEONARDO, giusta procura speciale per Notaio Franco Lupo di Roma rep. 20744 del 06.05.1992;

Resistente

contro

FALLIMENTO SAS SANI SPEDIZIONI del socio responsabile GHIGNOLA GRAZIELLA, LANDI GUALTIERO, METRONOTTE CITTÀ AREZZO SRL, AUTOFFICINA ARCAUTO SDF in persona del socio amm.re ROBERTO BARTOLINI, AUTOFFICINA ARCAUTO SDF in persona del socio amm.re FRANCESCO FRESCA, CENTRO AFFARI PROMOZIONI SRL, SECURPOL VIGILANTES SRL, FANFANI PAOLO, PUGI GIUSEPPE, LUCIANI PAOLO, ROSSI GIANCARLO, VELTRONI GUGLIELMO, PROSPERI FRANCESCO, FRANCESCONI MARCELLO, LUCIANI PIETRO, SALVI MARIA GIOIOSA, FARO ELETTRAUTO SNC, ELIOGRAFIE DI MARY PICHI GAMURRINI, MELEGARI FRANCO, VICIANI ALESSANDRO, PANCINI LIVIANO, SISI EMILIO E SISI PASQUALE SDF, TONINELLI GABRIELE & C. SNC, VETRERIA ARETINA SNC, FONDO NAZIONALE di PREVIDENZA IMPIEGATI IMPRESE SPEDIZIONE e AGENZIE MARITTIME, SCAVONE NICOLÒ, NUOVA TIPOGRAFIA SOCIALE SNC, TANGANELLI VASCO, ARETINA PULIZIE di GIUSEPPE MASTROPASQUA, GHINAZZI LUCIANO;

Intimati

avverso la sentenza n. 670-92 del Tribunale di AREZZO, depositata il 17-02-92;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09-01-96 dal Consigliere Relatore Dott. Alberto PIGNATARO;

udito per il ricorrente, l'Avvocato Corsi, che chiede l'accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso in via principale per cassazione senza rinvio per inammissibilità del provvedimento impugnato e in via subordinata per il rigetto del ricorso e, in ultimo, che la Corte richieda ai sensi dell'art. 373 la rimessione alle Sezioni Unite.

 

FATTO

Il tribunale di Arezzo dichiarò il fallimento della s.a.s. Sani spedizioni di Ghignola Graziella e della Ghignola in proprio quale socia accomandataria illimitatamente responsabile. Il giudice delegato, con decreto del 28 novembre 1991, approvava e rendeva esecutivo il progetto di riparto parziale predisposto dal curatore, nel quale era previsto, in particolare, che le somme ricavate dalla vendita di un immobile di proprietà della Ghignola fossero attribuite ad alcuni creditori della società muniti del privilegio generale di cui all'art. 2751-bis nn. 2 e 5 ed all'art.2753 c.c.. Contro tale decreto il credito romagnolo s.p.a., ammesso al passivo in via chirografaria, proponeva reclamo ai sensi dell'art. 26 l. fall., richiamando le proprie osservazioni al progetto di ripartizione disattese dal giudice delegato e sostenendo che i crediti verso una società di persone muniti di privilegio generale non possono essere considerati come privilegiati anche in relazione ai beni costituenti oggetto del patrimonio personale dei soci illimitatamente responsabili.

Con decreto del 17 febbraio 1992 il tribunale di Arezzo rigettava il reclamo, osservando:

- che ai soci accomandatari si estende la responsabilità solidale ed illimitata per le obbligazioni sociali prevista dall'art. 2304 c.c. per i soci della società in nome collettivo;

- che la sussidiarietà di detta responsabilità fuori del fallimento non comporta che un credito, privilegiato per legge in ragione della causa che l'ha prodotto, "decada a mero chirografo";

- che la responsabilità dei soci illimitatamente responsabili non deriva da un'obbligazione autonomamente assunta ma dalla partecipazione dei soci stessi alla vita sociale e che, quindi, i debiti contratti dalla società di persone verso i terzi per tale gestione sono anche debiti propri dei soci;

- che l'art. 148 l. fall., nel disporre che il credito dichiarato dai creditori sociali nel fallimento della società si intende dichiarato per l'intero anche nel fallimento dei soci illimitatamente responsabili, induce ad escludere che lo stesso credito, oggetto di una dichiarazione unitariamente considerata ai fini dell'ammissione nei distinti stati passivi, possa degradare "a chirografo nei confronti dei soci illimitatamente responsabili". Contro tale decreto il credito romagnolo s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., deducendo un solo articolato motivo illustrato da memoria.

Si è costituito con procura speciale soltanto l'I.N.P.S.. Il ricorrente ha provveduto ritualmente all'integrazione del contraddittorio, disposta con ordinanza emessa nell'udienza del 28 giugno 1995, nei confronti delle parti citate nella precedente fase processuale.

 

DIRITTO

1 - Il ricorso per cassazione proposto ai sensi dell'art. 111 Cost. è ammissibile perché diretto contro un provvedimento decisorio del tribunale fallimentare adottato in sede di reclamo avverso decreto del giudice delegato in tema di ripartizione dell'attivo (v. tra le altre, Cass. 8 maggio 1995 n. 5020; Cass. 21 ottobre 1993 n. 10421). 2 - Con l'unico articolato motivo la banca ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 148 l. fall., 2745, 2746, 2740 e 2741, 2 comma c c. e sostiene l'erroneità del provvedimento impugnato per avere ritenuto che i creditori sociali muniti di privilegio generale nei confronti della società di persone dichiarata fallita abbiano automaticamente la stessa posizione preferenziale agli effetti del concorso nel passivo del fallimento personale del socio illimitatamente responsabile (nella specie in via sussidiaria ex art. 2776 c.c. sul ricavato della vendita di un immobile di proprietà del socio accomandatario Graziella Ghignola). - Al riguardo il credito romagnolo osserva: a) che il privilegio generale può farsi valere solo sul patrimonio del debitore diretto, cioè dell'immediato contraente che ha effettuato la prestazione con causa privilegiata; b) che le società di persone, in quanto fornite di autonomia patrimoniale, sono considerate dall'ordinamento giuridico come autonomi centri di imputazione di situazioni giuridiche e, quindi, come soggetti distinti dai soci illimitatamente responsabili i quali rispondono solo per legge ed in via sussidiaria dei debiti sociali, ma non come titolari delle obbligazioni della società sicché la causa dei crediti è sostanzialmente diversa; c) che l'automatismo introdotto dall'art. 148, 3 comma l. fall. (secondo il quale il credito dichiaravo dai creditori sociali nel fallimento della società si intende dichiarato per l'intero anche nel fallimento dei singoli soci) va riferito alla sola domanda ma non anche al provvedimento di ammissione del credito, di modo che l'ammissione in privilegio di crediti nello stato passivo della società non comporta di per sè l'ammissione in via preferenziale nello stato passivo del fallimento del socio illimitatamente responsabile.

3 - Per ragioni di priorità logico-giuridica va esaminata per prima l'ultima censura.

Essa involge, infatti, la questione di carattere processuale (ed assorbente) consistente nello stabilire se in sede di ripartizione dell'attivo relativo a beni personali del socio di società di persone sia possibile oppure non effettuare l'accertamento dell'esistenza di un privilegio su tali beni a favore dei creditori della società.

La questione deve essere risolta in senso negativo.

È principio consolidato nella giurisprudenza di questa suprema corte (v. "ex plurimis", sentenze n. 2302-95, n. 5073-94, n. 6228-93, n. 404-93) che il decreto di esecutività dello stato passivo emesso dal giudice delegato ai sensi dell'art. 97 l. fall. e divenuto definitivo svolge effetti preclusivi nell'ambito della procedura fallimentare anche in relazione all'esistenza di cause di prelazione e che in sede di ripartizione dell'attivo non possono essere esaminate questioni tendenti al riconoscimento di un privilegio non accertato in sede di formazione dello stato passivo. Non può ugualmente revocarsi in dubbio che le procedure che coinvolgono una società di persone ed i soci illimitatamente responsabili, ancorché strutturalmente coordinate dall'unicità del giudice delegato e del curatore, restano separate essendovi una necessaria distinzione delle masse e degli stati passivi (art. 148, 2 comma l. fall.).

Da tali premesse discende che, affinché un credito possa considerarsi ammesso in via privilegiata nello stato passivo del fallimento di un socio illimitatamente responsabile, occorre che il riconoscimento del privilegio sia avvenuto in sede di formazione di detto stato passivo.

Nella specie, come emerge dal provvedimento impugnato e come risulta dallo stato passivo del fallimento del socio accomandatario Graziella Ghignola dichiarato esecutivo con decreto del 20 novembre 1989 e divenuto definitivo, il giudice delegato non effettuò alcun riconoscimento di privilegio a favore di (alcuni) creditori sociali nello stesso stato passivo.

Non essendo avvenuto l'accertamento di tale privilegio nella sede propria della formazione dello stato passivo del fallimento del socio illimitatamente responsabile, la questione (di merito) concernente l'estensibilità sui beni di detto socio del privilegio riconosciuto a favore di alcuni creditori - ai sensi dell'art. 2751 bis nn. 2 e 5, 2753 c.c. - nello stato passivo del fallimento della società, non poteva essere esaminata e risolta (prima dal giudice delegato e poi dal tribunale) in sede di ripartizione dell'attivo, stante l'efficacia preclusiva sul punto del decreto di approvazione dello stato passivo del fallimento personale del socio.

Il rilievo di tale preclusione impedisce l'esame della questione (di merito) sopra indicata e comporta la cassazione senza rinvio del provvedimento impugnato.

Ai sensi dell'art. 92 c.p.c. si ritiene di compensare interamente tra le parti le spese del giudizio di merito e di cassazione.

 

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e cassa senza rinvio il provvedimento impugnato. Compensa interamente le spese del giudizio.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 21 GIUGNO 1996