Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21526 - pubb. 12/04/2019
Vendita internazionale di beni mobili, azione promossa dal fallimento e giurisdizione del giudice del luogo di residenza del consumatore
Tribunale Mantova, 26 Marzo 2019. Est. Bernardi.
Vendita internazionale di beni mobili – Azione di recupero del corrispettivo della cessione formulata dalla curatela fallimentare nei confronti di soggetto residente in altro paese della Unione Europea – Applicabilità del disposto di cui all’art. 6 del regolamento UE n. 848/2015 – Esclusione – Giurisdizione del giudice dello stato di apertura della procedura fallimentare – Esclusione
Vendita internazionale di beni mobili – Azione di recupero del corrispettivo della cessione formulata dalla curatela fallimentare nei confronti di consumatore residente in altro paese della Unione Europea – Giurisdizione del giudice del luogo di residenza del consumatore ai sensi dell’art. 18 del regolamento UE n. 1215/2012 – Sussistenza
L’azione di recupero del corrispettivo della vendita di bene mobile proposta dalla curatela fallimentare nei confronti di soggetto residente in altro paese della Unione Europea non comporta la sussistenza della giurisdizione del tribunale del luogo in cui il fallimento è stato dichiarato, posto che l’azione in questione, ai sensi dell’art. 6 del regolamento UE n. 848/2015, non deriva direttamente dalla procedura in quanto la stessa già esisteva nel patrimonio del fallito e con il fallimento si trova in una situazione di mera occasionalità. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
L’azione di recupero del corrispettivo della vendita di bene mobile proposta dalla curatela fallimentare nei confronti di consumatore residente in altro paese della Unione Europea è riservata alla giurisdizione del giudice del luogo di residenza del consumatore ai sensi dell’art. 18 del regolamento UE n. 1215/2012. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
N. R.G. 3647/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Mantova
Sezione Seconda
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mauro Pietro Bernardi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
omissis
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 7-10-2017 C. L. proponeva tempestiva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1104/17 emesso il 29-6-2017 dal Tribunale di Mantova con il quale gli era stato ingiunto di pagare, in favore del Fallimento S. C. s.r.l. in liquidazione la somma di € 28.000,00 oltre ad interessi legali ex art. 5 d. lgs. 231/02, spese del procedimento ed accessori, in relazione alla vendita dell’auto Porsche targata … e di cui alla fattura n. 71/14 datata 4-8-2014.
L’opponente deduceva 1) di essere residente e domiciliato in R. -Germania- e che la domanda di ingiunzione riguardava il mancato pagamento di un’autovettura Porsche modello 911 venduta in Germania e consegnata in tale Stato dalla società S. C. s.r.l., in bonis, ad esso, privato – consumatore; 2) che, alla stregua degli artt. 1 e 16 del reg. CE n. 44/2001, il giudice italiano doveva ritenersi carente di giurisdizione a favore del giudice tedesco; 3) di avere interamente pagato il prezzo della vendita (stipulata in data 1-7-2014) in contanti (modalità consentita in Germania senza limiti), come poteva desumersi dal testo del contratto: alla stregua di tali considerazioni l’opponente chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo deducendo il difetto di giurisdizione del giudice adito deducendo, nel merito, l’infondatezza della domanda di ingiunzione; chiedeva inoltre la condanna del fallimento al pagamento dell’importo di € 5.000,00 a titolo di danno da stress nonché ai sensi dell’art. 96 c.p.c..
Si costituiva tempestivamente il Fallimento S. C. s.r.l. in liquidazione (ammesso al patrocinio a spese dello stato) il quale deduceva 4) che il regolamento menzionato dall’opponente era stato sostituito da quello n. 1215/2012 che, però, all’art. 1 co. 2 lett. b), escludeva dall’ambito di applicazione del regolamento i fallimenti e che, comunque, alla stregua di quanto previsto dagli artt. 5 e 7 del predetto regolamento, doveva ritenersi sussistente la giurisdizione del giudice italiano; 5) che, al caso di specie, non troverebbe applicazione la disciplina sui contratti conclusi da consumatori; 6) che, nel merito, disconosceva la sottoscrizione apposta in calce al contratto di vendita allegato dalla controparte di cui assumeva la simulazione; 7) che non era provato né comunque verosimile che il prezzo della compravendita fosse stato corrisposto dall’opponente in contanti e che la quietanza figurante nel contratto allegato da controparte non gli era comunque opponibile per mancanza di data certa: alla luce di tali considerazioni la difesa del fallimento instava per il rigetto dell’opposizione e delle ulteriori domande risarcitorie formulate.
Respinta l’istanza ex art. 648 c.p.c. e rigettate le istanze istruttorie formulate, la causa veniva rimessa in decisione sulle conclusioni in epigrafe riportate.
L’opposizione è fondata e merita accoglimento.
In primo luogo, va osservato che la controversia concerne la vendita dell’auto Porsche targata … (al riguardo la prospettazione delle parti è concorde) e che, alla luce di quanto asserito dal C., sul punto non contraddetto dalla difesa della società fallita, deve dedursi che il contratto sia stato stipulato in Germania, in data da collocarsi temporalmente fra luglio e agosto 2014.
Ne consegue che alla fattispecie trova applicazione, ratione temporis, la disciplina di cui al regolamento UE n. 1215/2012 (v. art. 66 I co. reg. UE n. 1215/2012) atteso che la presente azione giudiziaria è stata proposta in data successiva al 10-1-2015.
Deve poi ritenersi che C. L. -il quale ha operato come persona fisica- sia consumatore non essendo stato asserito nemmeno dal fallimento opposto che l’acquirente abbia agito in veste di imprenditore e non essendo comunque stati allegati atti da cui possa emergere siffatta qualifica in capo all’opponente, rilevandosi che ricorre la fattispecie dei contratti conclusi da consumatori ove essi siano conclusi al di fuori e indipendentemente da qualsiasi attività o finalità di natura professionale, all’unico scopo di soddisfare le proprie necessità di consumo privato di un individuo (v., in tal senso, Corte di Giustizia della Unione Europea sentenza del 25 gennaio 2018 n. 598/16; sentenza Costea C-110/14; sentenza del 20 gennaio 2005, C-464/01; cfr. anche Cass. 7-4-2017 n. 9070) come appunto nel caso in esame. Al riguardo va notato, per un verso, che il contratto aveva ad oggetto la vendita di un’auto Porsche modello 911 usata, tipologia di veicolo -auto sportiva di grossa cilindrata- che fa ragionevolmente presumere che tale bene fosse destinato a soddisfare unicamente esigenze di tipo personale dell’acquirente e, per un altro, che la fattura di vendita n. 71/14 è stata emessa a suo tempo dalla S. C. s.r.l. ai sensi dell’art. 38 quater del d.p.r. 633/1972 e cioè in esenzione di imposta, ciò che è consentito solo se si tratta di cessione operata in favore di persona residente o domiciliata in altro stato membro della Unione Europea e purché su tratti di bene destinato all’uso personale o familiare, elementi questi che fanno univocamente ritenere che l’acquisto fosse finalizzato a soddisfare unicamente le necessità di consumo privato del C..
Nessun dubbio sussiste in ordine alla qualità di professionista dell’ingiungente posto che si tratta di società a responsabilità limitata (ora fallita) il cui oggetto sociale era l’attività di commercio di autovetture (come si desume dall’estratto della sentenza di fallimento) sicché l’affare in questione rientrava nella sua ordinaria attività imprenditoriale e che, infatti, per l’operazione in esame provvide a emettere una fattura di vendita.
Da quanto precede deriva che la fattispecie risulta disciplinata dall’art. 18 del predetto regolamento ai sensi del quale “L’azione dell’altra parte del contratto contro il consumatore può essere proposta solo davanti alle autorità giurisdizionali dello Stato membro nel cui territorio è domiciliato il consumatore”.
Orbene non essendo dubbio che il C. risieda in Germania, la giurisdizione spetta unicamente al competente giudice di tale Stato.
Né vale affermare che il regolamento in questione non si applica ai fallimenti atteso che l’eccezione prevista dall’art. 1 co. 2 di tale normativa si riferisce alla procedura concorsuale e non alle ordinarie azioni che già esistevano nel patrimonio del soggetto fallito.
Neppure è fondato, onde ritenere la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano, il richiamo operato dalla difesa del fallimento al disposto di cui all’art. 6 del regolamento UE n. 848/2015 (secondo cui “I giudici dello Stato membro nel cui territorio è aperta una procedura d’insolvenza ai sensi dell’art. 3 sono competenti a conoscere delle azioni che derivino direttamente dalla procedura e che vi si inseriscono, come le azioni revocatorie”) atteso che debbono ritenersi escluse dalla sfera di competenza del tribunale fallimentare le azioni (come quella del tipo in esame avente natura del tutto diversa rispetto alla revocatoria fallimentare) che già esistevano nel patrimonio del fallito e che con il fallimento si trovano in una situazione di mera occasionalità (potendo cioè essere esercitate anche prima dell’apertura della procedura concorsuale e non dipendendo da questa) e tanto a prescindere da ogni considerazione in ordine al fatto che il recupero di eventuali somme possa poi concorrere a formare l'attivo del fallimento (per riferimenti cfr. Corte Giustizia della Unione Europea sentenza C 641-16 del 9-11-2017; Corte Giustizia della Unione Europea sentenza C 157-13 del 4-9-2014; per il diritto interno in relazione alla analoga formulazione contenuta nell’art. 24 l.f. v. Cass. 9-11-2005 n. 21708; Cass. 26-8-2004 n. 17057; Cass. 19-8-2004 n. 16256).
In considerazione del fatto che la domanda risarcitoria azionata dall’opponente in via riconvenzionale è inscindibilmente connessa con quella oggetto della ingiunzione, occorrendo previamente accertare se l’opponente sia stato inadempiente nell’esecuzione del contratto, anche siffatta richiesta deve essere esaminata dal giudice della domanda principale.
Ne consegue che il decreto ingiuntivo n. 1104/17 emesso il 29-6-2017 dal Tribunale di Mantova va revocato perché emesso da giudice carente di giurisdizione.
Ogni altra questione dedotta deve ritenersi assorbita.
Da ultimo va osservato che non sussistono i presupposti per una condanna del fallimento ai sensi dell’art. 96 c.p.c. non potendo ritenersi che lo stesso abbia agito con dolo o colpa grave.
In considerazione della natura processuale della decisione e della scarsa chiarezza dei comportamenti negoziali delle parti nonché della parziale reciproca soccombenza, sussistono giustificati motivi per disporre la integrale compensazione fra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara il difetto di giurisdizione del giudice italiano a conoscere della domanda principale e di quella riconvenzionale, spettando la cognizione della presente controversia al giudice dello Stato della Germania territorialmente competente;
- revoca il decreto ingiuntivo n. 1104/17 emesso il 29-6-2017 dal Tribunale di Mantova;
- rigetta la domanda proposta ex art. 96 c.p.c..
Spese integralmente compensate fra le parti.
Il Giudice
dott. Mauro Pietro Bernardi