RistrutturazioniAziendali


Il Caso.it, Sez. Articoli e Saggi - Data pubblicazione 22/07/2024

I doveri degli amministratori per prevenire e gestire la crisi o l'insolvenza

Marco Arato, Professore ordinario di Diritto commerciale nell'Università di Genova


Da circa venti anni l’art. 2381 c.c. impone al consiglio di amministrazione di valutare “sulla base delle informazioni ricevute, l’adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società” (c. 3) realizzato dagli organi delegati secondo “la natura e le dimensioni dell'impresa” (c. 5). Tale norma, dovuta alla penna di Franco Bonelli, era stata opportunamente inserita nella riforma societaria del 2003 e andava strettamente letta con il successivo art. 2392 c.c. relativo alla responsabilità degli amministratori che al c. 2 ribadisce la responsabilità solidale degli amministratori, “fermo quanto disposto dal terzo comma dell'art. 2381 c.c.”. Il combinato disposto delle due norme chiarisce che ogni amministratore ha propri doveri a seconda del ruolo ricoperto in società (esecutivo o non esecutivo) e propria responsabilità. E la solidarietà nella responsabilità, fermo restando i doveri di ciascun amministratore la cui violazione genera una responsabilità individuale, si verifica quando gli amministratori “essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminare o attenuare le conseguenze dannose”. Detto in altre parole, sono gli organi delegati i soggetti che devono plasmare l'organizzazione della società e che devono informare il consiglio del lavoro svolto (nella costruzione degli assetti, ma non solo). Il consiglio, sulla base delle informazioni ricevute, valuta l’adeguatezza del lavoro degli organi delegati. L’eventuale reticenza, inadeguatezza o falsità dell’informazione da parte degli organi delegati esonera da responsabilità gli amministratori deleganti (e non esecutivi) i quali però sono comunque “tenuti ad agire in modo informato; ciascun amministratore può chiedere agli organi delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società” (art. 2381 c. 6 c.c.). Si è quindi passati da una (anacronistica e spesso ingiusta) culpa in vigilando a una culpa per fatto proprio. L’amministratore delegante risponde in via solidale con i delegati se non ha svolto con la diligenza professionale i propri compiti. Tutto ciò rileva anche ai fini del riparto interno di responsabilità ed è confermato dall'art. 2392 c. 1 che afferma che gli amministratori sono “solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall’inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di attribuzioni proprie del comitato esecutivo o di funzioni in concreto attribuite a uno o più amministratori”.



Leggi l'articolo sulla Rivista Ristrutturazioni aziendali >