Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 2052 - pubb. 04/03/2010

Danno morale, danno biologico e sofferenza emotiva

Appello Reggio Calabria, 04 Dicembre 2009. Est. Iannello.


Concorso del fatto colposo del danneggiato – Interruzione del nesso di causalità – Idoneità – Insussistenza.

Danno morale e sofferenze morali – Autonoma considerazione ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale – Necessità.

Danno morale – Dolore fisico a base organica e sofferenza emotiva – Distinzioni.

Danno morale – Mezzi di prova – Tipologia – Gravità del pregiudizio – Parametri di riferimento.

Danno morale – Liquidazione – Utilizzazione delle c.d. tabelle milanesi – Limiti.



Il primo comma dell’art. 1227 codice civile pone una deroga al generale principio di equivalenza causale sancito dagli artt. 40 e 41 codice penale per l’ipotesi in cui alla produzione dell’evento abbia contribuito il danneggiato con la propria condotta colposa nel senso che quest’ultima non può interpretarsi come idonea a consentire un radicale azzeramento della responsabilità dell’autore del fatto dannoso, posto che altrimenti verrebbe ad essere obliterato sul piano naturalistico il legame, pur sempre esistente, fra di essa ed il comportamento illecito laddove siffatta condotta si inserisce nella sequenza causale senza tuttavia eliderla del tutto con la sovrapposizione di una serie nuova e autosufficiente (fattispecie in tema di sinistro stradale in cui un motociclista, privo di casco protettivo riportava un trauma cranico, a seguito dell’investimento da parte di un’autovettura). (Mauro Bernardi) (riproduzione riservata)

Anche a seguito delle pronunce a Sezioni Unite del 2008 deve ritenersi che, in presenza di una domanda di risarcimento per danno biologico, rimanga suscettibile di separata considerazione, quanto meno al momento della liquidazione, quella diretta ad ottenere il ristoro della sofferenza morale del danneggiato, dovendosi in proposito distinguere fra danno morale quale tipo di danno non patrimoniale discendente dalla lesione del diritto inviolabile alla dignità ed integrità morale della persona (cfr. art. 2 Cost.) e sofferenze morali che costituiscono possibili manifestazioni di quello come di altro tipo di danno non patrimoniale, compreso il danno alla salute. (Mauro Bernardi) (riproduzione riservata)

Nell’ambito del c.d. danno morale occorre distinguere il dolore fisico a base organica causato dalla lesione e dalle cure (c.d. dolor), suscettibile di accertamento e valutazione ad opera della medicina legale quale componente del danno biologico, e la sofferenza emotiva che sussiste a prescindere da una base organica (c.d. aegritudo) che non è obiettivabile sotto un profilo medico-legale e corrisponde allo spavento, all’indignazione, al senso dell’offesa, all’ansia derivante per le proprie condizioni di salute, alla perduta stima di sé, al rimpianto per il perduto benessere. (Mauro Bernardi) (riproduzione riservata)

Al fine di accertare la sussistenza di un danno morale è possibile fare ricorso sia a prove dirette che presuntive nonché alle nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza mentre, al fine di determinare la gravità del pregiudizio, occorre postulare parametri di riferimento quali l’entità oggettiva del danno, le condizioni personali della vittima, le circostanze di fatto con cui si è verificato l’impatto lesivo, i profili soggettivi dell’illecito. (Mauro Bernardi) (riproduzione riservata)

Nella liquidazione del danno morale è possibile utilizzare le c.d. tabelle milanesi, con l’avvertenza che le percentuali ivi indicate vanno considerate non quali indici medi ma tendenzialmente massimi da cui è doveroso discostarsi non tanto in aumento (tuttavia consentito) bensì in diminuzione fino all’azzeramento in relazione a fattispecie di danno particolarmente tenui o nelle quali se ne possa presumere l’insussistenza e ciò in quanto quei valori appaiono correlati solamente all’entità delle lesioni. (Mauro Bernardi) (riproduzione riservata)


Il testo integrale


 


Testo Integrale