Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 20165 - pubb. 13/07/2018
Accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento: continuazione dell'attività di impresa e moratoria ultrannuale nel pagamento dei creditori privilegiati
Tribunale Mantova, 29 Maggio 2018. Est. Gibelli.
Accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento - Continuazione dell'attività di impresa - Moratoria ultrannuale nel pagamento dei creditori privilegiati - Applicazione analogica dei principi elaborati in tema di concordato con continuità aziendale ex art. 186-bis l.f. - Corresponsione degli interessi e riconoscimento del diritto di voto
In tema di accordo in continuazione dell’attività di impresa, può ritenersi valido l’orientamento giurisprudenziale (Cass. Civ., sez. I, 9 maggio 2014, n. 10112) che nel concordato in continuità ai sensi dell’art. 186-bis, comma 2, legge fall. ammette la moratoria ultrannuale del pagamento dei creditori muniti di diritto di prelazione su beni non liquidati ma utilizzati per la continuazione dell’impresa, moratoria compensata, sul piano economico, dalla corresponsione degli interessi, e, sul piano giuridico, dall’esercizio del diritto di voto; ciò in considerazione del fatto che, come è stato condivisibilmente affermato (Trib. Rovigo 13 dicembre 2016), la legge n. 3/12 e succ. mod. ha introdotto istituti «implicitamente ispirati a quelli della gestione della crisi e dell’insolvenza dell’imprenditore “fallibile” ai sensi dell’art. 1, comma 2, legge fall.», con la conseguente «necessità di usufruire dell’interpretazione dottrinale e giurisprudenziale formatasi sulle norme della predetta legge, nell’intento di ricostruzione degli istituti della l. n. 3/12, pur sempre riconoscendone l’inapplicabilità diretta». (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Tribunale di Mantova
Il Giudice Delegato
nel procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento ex lege n. 3/12 e succ. mod. proposto da G. S., nata a Bozzolo il *, , titolare dell’omonima azienda agricola con sede in Commessaggio * rappresentata e difesa dall’Avv. Giuseppe Angiolillo, giusta procura in calce al ricorso 8/5/17;
vista la proposta di accordo depositata in data 8/5/17 e il successivo atto in data 24/10/17 integrativo del ricorso;
visto il decreto in data 22/12/17, dep. il 11/1/18 , di fissazione dell’udienza ex art. 10 L. n. 3/12 e succ. mod.;
visto il verbale di udienza del 11/4/18 in cui si è dato atto del raggiungimento delle maggioranze di cui all’art. 11 della legge citata;
rilevato che l’OCC ha provveduto, a norma dell’art. 12 della legge citata, a trasmettere a tutti i creditori la relazione sulle maggioranze e copia della proposta di accordo;
considerato che non è stata sollevata alcuna contestazione nei termini previsti;
considerato che l’OCC ha depositato in data 7/5/18 l’attestazione definitiva sulla fattibilità del piano;
rilevato che non è stata contestata la convenienza dell’accordo, di tal che non si rende necessario procedere alla valutazione di cui all’art. 12 comma terzo legge citata, prevista per l’ipotesi in cui tale contestazione sia stata sollevata;
considerato che, alla luce della documentazione in atti, nulla osta all’omologazione dell’accordo;
osservato in particolare che, in relazione alla prevista falcidia di alcuni creditori privilegiati, risulta osservato il disposto di cui all’art. 7 comma primo della legge n. 3/12 e succ. mod., essendo stata prodotta l’attestazione, a firma dell’OCC, che la soddisfazione dei creditori privilegiati non è inferiore a quella ritraibile dal bene sul quale insiste la prelazione in ipotesi di liquidazione (doc. 17 di parte ricorrente);
rilevato inoltre che il piano prevede il pagamento di alcuni creditori privilegiati oltre l’anno di cui all’art. 8 comma quarto della legge n. 3/12 e succ. mod., compensato dalla corresponsione di interessi e dal diritto di voto;
ritenuto al riguardo che, per l’accordo in continuazione dell’attività di impresa, come nel caso di specie, debba valere l’orientamento giurisprudenziale (Cass. Civ. Sez. I, 9/5/14 n. 10112) che ammette, nel concordato in continuità, la moratoria ultrannuale ai sensi dell’art. 186 bis comma secondo L.F. del pagamento dei creditori muniti di diritto di prelazione su beni non liquidati, ma utilizzati per la continuazione dell’impresa, compensata, sul piano economico, dalla corresponsione degli interessi, e, sul piano giuridico, dall’esercizio del diritto di voto; ciò in considerazione del fatto che, come è stato condivisibilmente affermato, la legge n. 3/12 e succ. mod ha introdotto istituti “implicitamente ispirati a quelli della gestione della crisi e dell’insolvenza dell’imprenditore “fallibile” ai sensi dell’art. 1, II comma della l. fallimentare”, con la conseguente “necessità di usufruire dell’interpretazione dottrinale e giurisprudenziale formatasi sulle norme della predetta legge, nell’intento di ricostruzione degli istituti della l. n. 3/12, pur sempre riconoscendone l’inapplicabilità diretta” (v. Trib. Rovigo 13/12/16);
a scioglimento della riserva di cui all’udienza del 9/5/18 e visto l’art. 12 L n. 3/12 e succ. mod;
OMOLOGA l’accordo di cui al ricorso per l’ammissione al procedimento di composizione delle crisi da sovraindebitamento in data 8/5/17, come integrato con atto integrativo in data 24/10/17, proposto da G. S., nata a Bozzolo il 13/7/77 e residente in Commessaggio, Viale Indipendenza n. 28, , titolare dell’omonima azienda agricola con sede in Commessaggio, Viale Indipendenza n. 8, P. Iva 02222140200;
DISPONE la pubblicazione dell’accordo, in forma sintetica, in modo tale da metterne comunque in evidenza le parti essenziali, sul quotidiano “Voce di Mantova”, per una volta a cura dell’OCC e a spese della ricorrente;
DISPONE la pubblicazione nel Registro delle Imprese a cura dell’OCC;
ORDINA la trascrizione del presente decreto a cura dell’O.C.C. presso gli Uffici competenti.
Si comunichi.
Mantova 29/5/18.
IL GIUDICE DELEGATO
Dott. Andrea Gibelli