Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 31710 - pubb. 23/07/2024

Quando l'ente impositore decida di notificare la cartella di pagamento al solo curatore non può poi giovarsi della notificazione nei confronti del fallito tornato in bonis

Cassazione civile, sez. V, tributaria, 22 Aprile 2024, n. 10760. Pres. Stalla. Est. Candia.


Crediti tributari - Fallimento - Cartella di pagamento notificata al solo curatore - Opponibilità al fallito rientrato in "bonis" - Esclusione - Conseguenze - Prescrizione - Fattispecie



In tema di contenzioso tributario, l'ente impositore che decida discrezionalmente di notificare la cartella di pagamento al solo curatore fallimentare non può, poi, giovarsi di tale notificazione nei confronti del fallito tornato in bonis, il quale, ove abbia ricevuto la notificazione di un atto successivo che abbia in tale cartella il presupposto, può contestare la validità e la fondatezza anche dell'atto prodromico, inidoneo ad interrompere la prescrizione del credito tributario nei suoi confronti. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata annullando l'intimazione di pagamento opposta dal fallito tornato in bonis, in quanto fondata su cartelle notificate al curatore con conseguente fondatezza dell'eccezione di prescrizione dei tributi oggetto delle stesse). (massima ufficiale)




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