Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 31437 - pubb. 20/06/2024

Associazione in partecipazione: il contenuto del rendiconto che l'associante è tenuto a predisporre

Cassazione civile, sez. I, 30 Aprile 2024, n. 11532. Pres. De Chiara. Est. Catallozzi.


Associazione in partecipazione - Obbligo di rendiconto dell'associante - Contenuto - Criteri di redazione - Forme del bilancio civilistico - Principio di cassa - Mancato pagamento di crediti - Rilevanza - Conseguenze



In tema di associazione in partecipazione, il rendiconto che l'associante è tenuto a predisporre deve contenere l'affermazione dei fatti storici relativi all'attività svolta che abbiano prodotto entrate ed uscite di denaro, determinandone il relativo saldo, e deve essere redatto nelle forme del bilancio civilistico con applicazione del principio di cassa, sicché gli eventi successivi al sorgere di un credito, e in particolare il suo mancato incasso, devono trovare ivi rappresentazione, in quanto incidono sul risultato finale. (massima ufficiale)




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