Diritto Societario e Registro Imprese
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6429 - pubb. 01/08/2010
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Cassazione civile, sez. I, 26 Marzo 1996, n. 2690. Est. Carbone.
Società - Di capitali - Società cooperative - Capitale sociale - Partecipazione dei soci - Esclusione del socio - Da parte degli altri soci e degli amministratori - Impugnazioni - Gravi inadempienze alle obbligazioni derivanti per il socio dalla legge e dal contratto sociale - Accertamento.
La fattispecie tipica del procedimento di opposizione all'esclusione, previsto in tema di società cooperative dall'art. 2527 cod. civ., ma modellato in base allo scioglimento del rapporto sociale previsto per le società in genere dagli artt. 2286 e 2287 cod. civ., tende all'accertamento della sussistenza o meno delle "gravi inadempienze" alle obbligazioni derivanti per il socio dalla legge o dal contratto sociale, sicché è incentrata sulla singola posizione del socio illegittimamente escluso, per il quale costituisce l'unico rimedio, ed è del tutto distinta dall'ipotesi di delibere nulle per impossibilità o illiceità dell'oggetto (art. 2379 cod. civ.), che tutelano l'interesse generale dei soci o della società in quanto dirette ad impedire una deviazione dallo scopo perseguito dal rapporto societario. (massima ufficiale)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE I
Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:
Dott. Michele CANTILLO Presidente
" Vincenzo CARBONE Rel. Consigliere
" Luigi ROVELLI "
" Giuseppe MARZIALE "
" Renato RORDORF "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto
da
NUOVA INFORMAZIONE SOC. COOPERATIVA a r.l., in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in ROMA VIA ALBERICO II 33, presso l'Avvocato BRUNO COSSU, che la rappresenta e difende unitamente all'Avvocato GIAN PAOLO ZANCAN, giusta delega in atti;
Ricorrente
contro
VINEIS MANLIO;
Intimato
e sul 2 ricorso n. 03100-94 proposto
da:
VINEIS MANLIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA S. CLAUDIO 61, presso di lui, rappresentato e difeso anche dagli Avvocati BENITO MAGRI e SAVINO PENÈ, giusta delega in atti;
Controricorrente e ricorrente incidentale
nonché contro
NUOVA INFORMAZIONE SOC. COOPERATIVA a r.l.;
Intimato
avverso la sentenza n. 506-93 della Corte d'Appello di TORINO, depositata il 23-04-93;
udita la relazlone della causa svolta nella pubblica udienza del 17-11-95 dal Consigliere Relatore Dott. Vincenzo CARBONE;
udito per il ricorrente, l'Avv. Cossu, che chiede l'accoglimento del ricorso;
udito ii P.M. in persona del Procuratore Generale Dott. Eduardo DI SALVO che ha concluso per il rigetto di ambedue i ricorsi. FATTO
Il consiglio di amministrazione della soc. coop. a r.l. Nuova informazione ha disposto con delibera del 21.4.1988 l'esclusione del socio avv. Manlio Vineis, ai sensi dell'art. 7 lett. a) dello statuto per aver il predetto danneggiato la cooperativa proponendo querela per diffamazione a mezzo stampa nei confronti di Fausto Lamberti direttore del giornale "La pagina" e presidente della cooperativa medesima.
Si oppone alla predetta delibera il socio escluso, convenendo la cooperativa innanzi al Tribunale di Saluzzo, con atto del 18.5.1988, sul rilevo che la proposizione della querela per diffamazione a tutela del proprio onore personale professionale costituisce un diritto irrinunciabile ai sensi dell'art. 24 cost.
L'adito giudice di primo grado accoglie l'opposizione dichiarando la nullità dell'impugnata delibera di esclusione, con conseguente immediata reintegrazione dell'escluso nella qualifica e posizione di socio della cooperativa convenuta.
Il gravame della cooperativa è fondato sul fatto che la querela per diffamazione a mezzo stampa se costituisce un diritto astrattamente legittimo, si è manifestato, in concreto, del tutto privo di fondamento (piena assoluzione del querelato Lamberti) e comunque contrastante con gli obblighi derivanti dalla partecipazione alla Cooperativa avente fine mutualistico. Investita del gravame, la Corte d'Appello di Torino, con sentenza del 23.4.1993, ha respinto l'impugnazione, confermando la decisione di primo grado. Secondo i giudici a quo l'espulsione del Vineis da socio non è giustificabile con il danno economico e morale subito dalla cooperativa a seguito della proposta querela, sia perché un diritto costituzionalmente garantito non può essere ostacolato o sanzionato in base alle eventuali conseguenze che eventualmente ne derivano, sia perché la querela fu proposta nei confronti del direttore responsabile e non del presidente della cooperativa. Avverso questa decisione la società cooperativa ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi. Resiste con controricorso il Vineis che ha altresì proposto ricorso incidentale condizionato.
DIRITTO
Preliminarmente vanno riuniti i ricorsi principale ed incidentale ai sensi dell'art. 335 c.p.c., trattandosi di impugnazioni che sebbene autonomamente proposte concernono tuttavia la stessa decisione.
Con i primi tre motivi del ricorso principale la società cooperativa censura l'impugnata decisione che nel quadro del fine mutualistico non ha tenuto conto del venir meno del rapporto fiduciario tra socio e cooperativa a seguito dell'inadempimento da parte del Vineis degli obblighi derivanti dalla sua partecipazione alla società cooperativa. In particolare l'esercizio del diritto di querela, legittimo in astratto, si è manifestato, in concreto del tutto infondato, tenendo conto che la diffamazione è stata ritenuta insussistente. Inoltre il predetto esercizio si presentava contrastante con gli obblighi di socio, tanto da ledere l'attività di libera informazione posta in essere dalla cooperativa a mezzo del giornale, anche perché ii giornalista, autore dell'intervista, rivestiva altresì sia la carica di direttore del giornale che di presidente della cooperativa che gestisce appunto l'informazione a mezzo del giornale incriminato.
Il complesso motivo non è fondato.
L'esercizio da parte del singolo di un diritto costituzionalmente garantito non può comportare come conseguenza la sanzione dell'espulsione da una cooperativa che abbia ad oggetto l'informazione con la pubblicazione prima bisettimanale ed oggi settimanale del giornale "La Pagina". L'attuale resistente ha sporto querela nei confronti del giornalista autore
dell'articolo-intervista, ritenuta diffamatoria, che all'epoca rivestiva la carica anche di direttore del giornale. L'attività del giornalista è del tutto distinta da quella di presidente di una cooperativa anche se avente ad oggetto l'informazione, per cui la persona querelata solo accidentalmente coincide, all'epoca, con il presidente della cooperativa, soggetto del tutto distinto da chi deve controllare l'attività di informazione mediante la stampa. Come hanno rilevato, in punto di fatto, i giudici del merito, il socio escluso non ha inteso minimamente coinvolgere nel giudizio penale la cooperativa quale proprietaria del giornale, tant'è che essa non è stata indicata come responsabile civile.
L'iniziativa intrapresa dal Vineis non era diretta ad ostacolare il diritto all'informazione e la pubblicazione del periodico "La Pagina"; in particolare non era diretta contro la cooperativa o i suoi organi statutari, ma contro il giornalista che intervistò il senatore Pecchioli e che rivestiva anche la qualifica di direttore del giornale, a tutela del proprio onore e reputazione, ritenuto leso dalle dichiarazione del parlamentare.
In proposito non può non rilevarsi che il Vineis oltre che socio della cooperativa Nuova informazione è e resta cittadino, personalmente coinvolto in un articolo-intervista del Lamberti con il sen. Pecchioli in cui si dava atto dell'incontro dell'esponente politico di sinistra con la vedova del Presidente della Ussl e si riporta la frase "Damiano mi disse che l'attentato veniva dall'ospedale". Questa frase incriminata e l'intero contesto dell'intervista è stata ritenuta pregiudizievole al proprio onore ed alla propria reputazione dal Vineis, che ha deciso di tutelarlo senza però coinvolgere nell'esercizio del diritto di querela la cooperativa di cui è socio. Ne si può pretendere, come fa la società ricorrente, che il cittadino, sol perché socio di una cooperativa di informazione che pubblica un giornale periodico, dovrebbe esercitare il diritto a reagire alla diffamazione "con una ponderazione superiore a quella che pur deve essere richiesta al comune cittadino". Una siffatta compressione, sol perché il giornale è di proprietà della cooperativa, che non è stata coinvolta nel giudizio penale, non ha alcuna ragion d'essere. Parimenti l'esercizio di un diritto costituzionalmente protetto non è in funzione del risultato conseguito; pertanto non rileva in alcun modo l'esito del giudizio penale iniziatosi con la querela per diffamazione e conclusosi sfavorevolmente per il Vineis, in quanto, da un lato, la Giunta delle elezioni del Parlamento ha negato all'unanimità l'autorizzazione a procedere contro il sen. Pecchioli, poiché le frasi pronunciate dallo stesso e ritenute diffamatorie costituiscono libero esercizio del diritto di critica, dall'altro lo stesso autore dell'intervista, il giornalista querelato, è stato assolto con formula piena, perché il fatto non sussiste, dal Tribunale di Cuneo con sentenza del 24.1.1990.
In conclusione, un eventuale pregiudizio subito indirettamente dalla cooperativa, tutto da dimostrare, sarebbe in ipotesi non la conseguenza finale dell'iniziativa intrapresa dal Vineis che non ha coinvolto in alcun modo la cooperativa, ma della stessa attività del giornalista-direttore-presidente con il suo comportamento ritenuto diffamatorio. Inoltre l'esercizio del diritto di querela che non abbia sconfinato nella persecuzione, o sia stato esercitato al di fuori di ogni ragionevolezza, non può considerarsi antisociale, e quindi tale da far venir meno il vincolo fiduciario tra il socio e la cooperativa che produce il giornale.
Con il quarto ed ultimo motivo del proposto ricorso si censura la decisione impugnata per aver ritenuta nulla la delibera della società cooperativa al di fuori della previsione normativa dell'art. 2379 c.c. che limita la nullità delle delibere delle società alle sole ipotesi di oggetto impossibile o illecito.
Anche quest'ultima censura non ha pregio anzi si colora di inammissibilità, perché relativa ad una questione non trattata nella fase di merito, non essendo stata impugnata in sede di gravame la nullità dichiarata dal Tribunale, ed essendosi limitata la decisione di secondo grado a confermare quella di primo. In particolare l'impugnativa della delibera di esclusione del socio da un'impresa cooperativa o da una mutua assicurativa, regolato dall'art. 2527 c.c. costituisce l'unico rimedio accordato al socio escluso, nell'ambito di una fattispecie appositamente prevista dall'ordinamento e quindi del tutto distinta dalle delibere nulle per impossibilità o illiceità dell'oggetto a tutela dell'interesse generale dei soci e della società in quanto dirette ad impedire una deviazione dallo scopo perseguito dal rapporto societario. Come questa stessa corte ha avuto modo di rilevare, l'opposizione è l'unico mezzo di tutela contro l'illegittimità della delibera tanto per la contestazione dei presupposti che per l'irragionevolezza del procedimento, senza doversi ricercare l'alternativa con i normali mezzi di impugnazione delle delibere assembleari (Cass. 17.4.1982 n. 2339). Basti pensare anche al termine breve di opposizione di appena trenta giorni che la giurisprudenza ha però ritenuto di natura processuale e quindi sospeso durante il periodo feriale (Cass. 28.5.1991 n. 6041).
In conclusione, la fattispecie tipica del procedimento di opposizione all'esclusione, previsto in tema di società cooperative dall'art. 2527, ma modellato in base allo scioglimento del rapporto sociale previsto per le società in genere dagli artt. 2286 e 2287 c.c. tende all'accertamento della sussistenza o meno delle "gravi inadempienze" alle obbligazioni derivanti per il socio dalla legge o dal contratto sociale ed è quindi tutta incentrata sulla singola posizione del socio illegittimamente escluso che chiede di poter riassumere la posizione e la qualifica di socio, del tutto diversa dalle fattispecie relative alla vita stessa della società che perseguono ben altri obbiettivi mediante la tipica disposizione dell'art. 2729 c.c.
Il ricorso principale va pertanto respinto. Il rigetto del ricorso della società cooperativa comporta l'assorbimento del ricorso incidentale condizionato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il principale e dichiara assorbito quello incidentale. Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese processuali in L. 170.450 oltre lire 3 milioni per onorario difensivo.
Così deciso in Roma addì 17.11.1995.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 26 MARZO 1996