Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6328 - pubb. 01/08/2010

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Cassazione civile, sez. I, 07 Luglio 1997, n. 6105. Est. Ferro.


Società - In genere - Differenze dalla comunione - Tipi di società - Indicazione negli atti e nella corrispondenza - Costituzione di una società - Incompatibilità con l'instaurazione di rapporti obbligatori di fonte diversa tra i soci - Insussistenza - Ricognizione di debito - Fondamento sufficiente della diversa obbligazione - Configurabilità - Limiti - Fattispecie.

Obbligazioni in genere - Promesse unilaterali - Promessa di pagamento e ricognizione del debito - Costituzione di una società - Incompatibilità con l'instaurazione di rapporti obbligatori di fonte diversa tra i soci - Insussistenza - Ricognizione di debito - Fondamento sufficiente della diversa obbligazione - Configurabilità - Limiti - Fattispecie.



La costituzione di una società non è logicamente e giuridicamente incompatibile con il venire in essere di una coeva ma diversa "causa obligandi" tra i soci e la seconda obbligazione, in base ai principi in materia di ricognizione del debito, può trovare fondamento, in difetto di elementi probatori concretamente significativi di segno opposto, anche nel riconoscimento da parte di uno dei due soci, effettuato dopo l'esaurimento del rapporto sociale, di un suo debito di entità determinata verso l'altro socio. (Nella specie il creditore sosteneva che la somma gli era dovuta sulla base un finanziamento, mentre la controparte affermava che la somma stessa rappresentava un conferimento di capitale nella società e la sua restituzione era stata convenuta in attuazione di un invalido "patto leonino" escludente la partecipazione di uno dei due soci alle perdite; sulla base di riportati principi la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva dato positivo rilievo al riconoscimento di debito). (massima ufficiale)


 


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Antonio SENSALE - Presidente -
Dott. Angelo GRIECO - Consigliere -
Dott. Antonio CATALANO - Consigliere -
Dott. Vincenzo FERRO - Cons. Relatore -
Dott. Giuseppe SALMÈ - Consigliere -
ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
GESSO RINA, rappresentanta e difesa dall'avv. Franco Cesareo in virtù di procura a margine del ricorso e presso di lui elettivamente domiciliata in Roma, via Marco Polo 80,
- ricorrente -
contro
GAMBINO MARIO, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Spasari del foro di Genova e dal dott. proc. Alberto Di Natale del foro di Roma e presso quest'ultimo elettivamente domiciliato in Roma, via Prati Fiscali 158 come da procura a margine del controricorso, - controricorrente -
e nei confronti di
TRAVERSO FABIO quale erede di TRAVERSO CELESTINO,
- intimato non costituito -
avverso la sentenza della Corte d'appello di genova 20 ottobre/28 novembre 1994 n.1275.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26 febbraio 1997 dal Relatore Cons. dott. Vincenzo Ferro;
Dato atto della mancata partecipazione all'udienza dei difensori delle parti;
Udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni Giacalone, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 5 febbraio 1986 Gambino Mario chiedeva al Presidente del Tribunale di Genova autorizzazione a sequestro conservativo sui beni mobili e immobili di Gesso Rina, fino a concorrenza della somma di L. 70.000.000, esponendo: che egli era creditore nei confronti di Gesso Mauro della somma di L. 58.000.000 erogatagli a titolo di prestito; che egli era altresì creditore della stessa somma nei confronti di Gesso Rina, Zia di Gesso Mauro, la quale con atto 19 febbraio 1985 si era accollata il debito del nipote obbligandosi contestualmente a trasferire al Gambino l'immobile di sua proprietà sito in Genova Rivarolo via Rasori 8/13 per il corrispettivo di L. 60.000.000 per tal modo estinguendo in via di compensazione il debito verso esso Gambino, il quale all'atto della stipulazione aveva versato alla promittente venditrice la differenza di L. 2.000.000; che Gesso Rina si era resa inadempiente all'obbligo di trasferire l'immobile libero da vincoli, iscrivendo sullo stesso due ipoteche con conseguente pericolo per il Gambino di perdere ogni garanzia del proprio credito. Il Presidente del Tribunale di Genova con decreto 6 febbraio 1986 autorizzava il sequestro fino a concorrenza della minor somma di L. 65.000.000. Il provvedimento cautelare veniva eseguito sull'appartamento suindicato nonché sulla quota di comproprietà del 50% di una casa sita in Mignanego appartenente in comunione indivisa a Gesso Rina e al di lei marito Traverso celestino. Con citazione notificata il 25 febbraio 1986 Gambino Mario conveniva in giudizio Gesso Rina davanti al Tribunale di Genova per sentir convalidare il sequestro come sopra autorizzato ed eseguito. Alla domanda resisteva la Gesso la quale eccepiva la nullità e l'inefficacia della misura cautelare assumendo in particolare: che il nipote Gesso Mauro si era reso autore di reiterati raggiri ai suoi danni facendosi più volte consegnare somme di danaro al dichiarato scopo di saldare il debito verso il Gambino; che comunque il preteso credito del Gambino rappresentava in realtà il conferimento dal medesimo effettuato nella società di fatto da lui costituita con Gesso Mauro il 14 luglio 1983; che inoltre il credito del Gambino era stato da lei parzialmente soddisfatto con la dazione di un gioiello del valore di L. 38.000.000. Replicava il Gambino con formale disconoscimento ai sensi dell'art. 214 c.p.c. del documento datato 8 ottobre 1984 relativo alla consegna del gioiello.
Con successiva citazione notificata il 28 dicembre 1987 Gambino Mario conveniva in giudizio Gesso Rina e Traverso celestino per sentir dichiarare ai sensi dell'art. 2901 c.c. l'inefficacia della vendita, di cui all'atto rogato dal notaio l'errando il 23 dicembre 1985, dalla Gesso al Traverso della quota di comproprietà a lei spettante sulla casa di Mignanego. Si costituivano in giudizio Gesso Rina e Traverso celestino contestando la sussistenza delle condizioni per l'esercizio dell'azione revocatoria e in particolare la qualità di creditore del Gambino.
Un terzo giudizio veniva promosso da Gesso Rina con citazione notificata il 2 marzo 1988 col quale l'attrice chiedeva, nel contraddittorio di Gambino Mario e di Gesso Mauro, declaratoria di nullità o pronuncia di annullamento (per dolo ai suoi danni da parte dei convenuti) del contratto preliminare di vendita 19 febbraio 1985, pronuncia di annullamento o declaratoria di inefficacia nei suoi confronti della ricognizione di debito sottoscritta da Gesso Mauro il 13 marzo 1984 (sul presupposto della simulazione del contenuto di essa), e condanna di Gambino Mario e di Gesso Mauro al risarcimento dei danni. Si costituiva in giudizio il solo Gambino per contraddire alle domande di Gesso Rina, mentre Gesso Mauro restava contumace.
Il Tribunale di Genova, previa riunione dei procedimenti, con sentenza 11 giugno/6 agosto 1991 n. 2577, convalidava il sequestro conservativo autorizzato ed eseguito a carico di Gesso Rina, dichiarava inefficace e inopponibile a Gambino Mario la cessione da Gesso Rina a Traverso Celestino della quota di comproprietà immobiliare di cui all'atto 23 dicembre 1985, respingeva tutte le domande proposte dalla Gesso e condannava la medesima alle spese di lite.
Ancora successivamente, con atto notificato il 19 novembre 1991, Gambino Mario citava Gesso Rina davanti al Tribunale di Genova, al fine di ottenere, previa pronuncia di risoluzione della promessa di vendita in data 19 febbraio 1985, per inadempimento della promittente, la condanna della convenuta al pagamento della somma capitale di L. 60.000.000 oltre interessi e rivalutazione dalla data della stipulazione a quella del pagamento. In questo ulteriore giudizio Gesso Rina eccepiva: che il sottostante rapporto societario costituitosi tra il di lei nipote e il Gambino era viziato dalla stipulazione di un "patto leonino" a favore di quest'ultimo e che tale invalidità si rifletteva sul rapporto poi instauratosi tra lei e il Gambino; che comunque su questo ulteriore rapporto incideva l'invalidità derivante dal fatto che ella era stata indotta a prestare il suo consenso dagli artifizi e dai raggiri posti in essere, se non dal Gambino, quanto meno dal nipote (dei quali aveva, tra l'altro, conosciuto i magistrato penale). La Gesso chiedeva perciò in via riconvenzionale l'annullamento dell'atto di assunzione del debito di Gesso Mauro in data 19 febbraio 1985, e l'annullamento del preliminare di vendita stipulato nella stessa data. Con sentenza 10/15 dicembre 1992 n. 3618 il Tribunale di Genova in accoglimento della domanda del Gambino dichiarava la risoluzione per inadempimento di Gesso Rina del preliminare di vendita avente ad oggetto l'immobile di Genova via Rasori, condannava la Gesso al pagamento in favore del Gambino della somma di L. 60.000.000 maggiorata di rivalutazione e interessi, respingeva le domande riconvenzionali della Gesso e condannava quest'ultima al rimborso delle spese alla controparte.
Entrambe le suindicate sentenze venivano impugnate, la prima da Gesso Rina e Traverso Celestino con atto di appello in data 15 ottobre 1991 e la seconda dalla sola Gesso Rina con appello del 2 marzo 1993. Riuniti gli appelli, la Corte di Genova con sentenza 20 ottobre/28 novembre 1994 n. 1275 ha confermato l'una e l'altra sentenza di primo grado.
Ricorre per cassazione Gesso Rina deducendo i quattro motivi di gravame che saranno particolarmente esaminati.
Gambino Mario resiste con controricorso, illustrato da memoria depositata ai sensi dell'art. 378 c.p.c.
Con ordinanza 12 aprile 1996 la Corte di cassazione ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di Traverso celestino, contraddittore necessario in ordine all'azione revocatoria, al quale non era stato notificato il ricorso di Gesso Rina. Con atto ritualmente notificato nel termine all'uopo stabilito, Gesso Rina ha chiamato nel presente giudizio Traverso Fabio in qualità di unico avente causa dal defunto Traverso celestino.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Il primo motivo del ricorso di Gesso Rina, avente ad oggetto "1 a: violazione e/o falsa applicazione degli art. 2247, 2253, 2255, 1267, 2262, 2263, 2265 cod. civ. (art. 360 n. 3 c.p.c.); 1 b:
motivazione omessa, insufficiente e/o contraddittoria sul punto (art. 360 n. 5 c.p.c.)", si rivolge contro quella parte della motivazione della decisione della Corte genovese nella quale, sulla triplice premessa del comprovato versamento iniziale effettuato da Gambino Mario a Gesso Mauro in concomitanza con la costituzione di una società per il commercio di oreficeria di durata prevista fino al 31 dicembre 1983, della dichiarazione formulata dalle stesse parti nella scrittura 22 dicembre 1983 nel senso che la società non aveva svolto attività alcuna e pertanto ne veniva deliberato lo scioglimento, e del riconoscimento di debito da parte del Gesso verso il Gambino in data 13 marzo 1984 (e quindi dopo l'avvenuto scioglimento della società) per L. 48.500.000, è stato disatteso l'assunto delle parti allora appellanti secondo cui la erogazione pecuniaria effettuata dal Gambino al Gesso avrebbe rappresentato conferimento di capitale in una società che non aveva prodotto utili, con la conseguenza che, stante la illegittimità - derivante dal disposto dell'art. 2265 c.c. - della pattuizione con cui il Gambino si cautelava contro il rischio dell'incidenza di eventuali perdite, nulla potrebbe considerarsi a lui dovuto. Contro tale ipotesi ricostruttiva, i giudici del merito hanno valorizzato, da un lato, la considerazione che il riconoscimento del Gesso, in assenza di attivo societario e quindi in assenza di utili, non poteva non implicare che non già di utili si trattasse bensì di restituzione di un capitale o di corresponsione di interessi su un capitale, e, dall'altro, la circostanza che il Gesso avesse, a fronte della dazione di danaro, consegnato al Gambino delle cambiali (poi non onorate). Questo primo profilo di censura appare privo di pregio e come tale va disatteso. Al di là del margine di oscurità che - almeno sulla scorta degli atti di cui questo collegio può prendere diretta cognizione - caratterizza, nelle stesse prospettazioni delle parti, la vicenda in esame, la conclusione a cui è pervenuta la Corte di merito non può considerarsi inficiata ne' da errata applicazione di principi giuridici ne' da carenza motivazionale. La qualificazione della erogazione finanziaria iniziale di uno dei soci alla stregua di finanziamento e non di conferimento operata dalla Corte, pur in presenza della volontà delle parti di dar vita ad una società, sul rilievo del riconoscimento, effettuato dai due soci dopo l'esaurimento del rapporto sociale, di un suo debito di entità determinata verso l'altro socio, e in difetto di elementi probatori concretamente significativi di segno opposto, rappresenta uno sbocco decisionale coincidente con quella che sarebbe stata l'applicazione - che, non espressa come tale nella ratio decidendi della Corte di merito, si può peraltro individuare come ad essa sottostante - del principio enunciato nell'art. 1988 c.c. secondo cui "la ricognizione di un debito dispensa colui a favore dal quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale" e "l'esistenza di questo si presume fino a prova contraria". Il riferimento della ricorrente alla natura e al contenuto del rapporto societario, in ciò che hanno di necessario e indefettibile, in contrapposizione al rapporto obbligatorio, resta irrilevante, dappoiché la costituzione di una società non può considerarsi logicamente e giuridicamente incompatibile col venire in essere di una coeva ma diversa e distinta causa obligandi tra i soci. Ed esclusa dai giudici del merito, con giudizio non sindacabile nel suo contenuto di apprezzamento valutativo, la riferibilità diretta al rapporto sociale del debito del Gesso verso il Gambino, resta esclusa conseguentemente la configurabilità, nel debito stesso, di una situazione confliggente, nella sua fonte e nel suo sviluppo, con il divieto del patto leonino. L'assunto secondo cui "i beni apportati da ciascuno di essi (danaro da parte del Gambino, effetti cambiari da parte di Gesso Mauro) non potevano che assumere il valore di conferimenti diretti quindi a formare un fondo comune vincolato all'esercizio di attività economica da questi intrapresa", pur non essendo in se stesso assolutamente inverosimile, non può essere (come nel ricorso) affidato ad una - affermata ma insussistente - necessità logica, ed esigerebbe invece di essere fondato su una prova di fatto specifica ed esauriente, il cui difetto, al quale la ricorrente tenta di sopperire mediante argomentazioni meramente induttive, non può non ridondare a sfavore li questa. Resta così priva di determinante rilevanza anche la critica concernente in particolare la considerazione del rilascio degli effetti cambiari, essendo stata ritenuta tale circostanza "non risolutiva" ma soltanto "di certo significativa". E l'affermazione della pretesa nullità della ricognizione di debito si risolve, nella sua correlazione con la contestata clausola societaria di patto leonino, in una petizione di principio, già smentita dalle osservazioni sopra svolte. 2) Il secondo, il terzo e il quarto motivo investono la ratio decidendi in base alla quale la Corte genovese ha disatteso l'ulteriore assunto della Gesso circa la allegata invalidità, autonomamente rilevante, dell'accordo da lei stipulato col Gambino, per essere stata la stessa a ciò indotta dall'inganno posto in essere, se non anche dal Gambino, quanto meno dal nipote. Al riguardo, la ricorrente denuncia anzitutto, col secondo motivo, "violazione e/o falsa applicazione degli art. 228, 229, 671, 672 c.p.c., 1272, 1373 e 1439 secondo comma c.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.);
motivazione omessa, insufficiente e/o contraddittoria sul punto (art. 360 n. 5 c.p.c.)" per essere stato in particolare ritenuto che l'interrogatorio libero delle parti non abbia fornito elementi probatori utili circa la corresponsabilità del Gambino nella induzione in errore della Gesso, e per essere stata esclusa la rilevanza di confessione giudiziale spontanea nelle dichiarazioni in quella sede rese da Gesso Mauro e in quelle contenute nella comparsa di risposta da lui personalmente sottoscritta, sotto il profilo della consapevolezza da parte del Gambino della fraudolenta opera di convincimento posta in essere da Gesso Mauro nei confronti di Gesso Rina. Conviene ricordare in proposito: che, a differenza dell'interrogatorio formale, esperibile soltanto ad iniziativa di parte e tendente a provocare la confessione della controparte in ordine a fatti a questa sfavorevoli e quindi ad ottenere una prova piena in favore del soggetto deducente, l'interrogatorio libero soddisfa una funzione precipuamente conoscitiva, sostanzialmente nell'interesse della parte rispondente alla quale consente di chiarire le proprie allegazioni esponendo al giudice i fatti di causa affinché possano essere più compiutamente valutati; che, correlativamente, a norma dell'art. 229 c.p.c., contrariamente a quanto avviene nell'interrogatorio formale, le dichiarazioni scaturenti dall'interrogatorio libero non possono assumere valenza confessoria; che questo principio trova tuttavia temperamento nel riconoscimento da parte della giurisprudenza (Cass. 1519/1990) della configurabilità di una confessione in sede di interrogatorio libero se ed in quanto le dichiarazioni della parte siano assolutamente spontanee (cioè non provocate dalle domande del giudice) e caratterizzate da animus confitendi, e il relativo verbale sia sottoscritto personalmente dalla parte. Ed appunto a questa ultima ipotesi la ricorrente fa specifico riferimento. È vero è che, a norma dell'art. 229 c.p.c., la confessione può trovare sede in qualsivoglia atto processuale, non esclusa la comparsa di risposta, che sia sottoscritto personalmente dalla parte (cass. 2465/1994), restando invece circoscritto il valore delle enunciazioni di fatto provenienti dal difensore a quello di mera ammissione. Osservasi tuttavia che nella motivazione della denunziata sentenza non si rinviene alcuna affermazione che si ponga in contrasto con i suindicati principi generali. La Corte di merito, infatti, ha proceduto a una valutazione, ancora una volta insindacabile in questa sede, del contenuto delle dichiarazioni del Gesso, escludendo che dalle stesse potessero trarsi elementi di prova a carico del Gambino. Ma devesi osservare - e il rilievo riveste carattere pregiudiziale - che alle dichiarazioni provenienti dal Gesso, sia a quelle rese in sede di interrogatorio libero sia a quelle espresse nella comparsa di risposta da lui sottoscritta, resta estranea ogni rilevanza confessoria, essendo qualificabile come confessione solo "la dichiarazione che una parte fa della verità di fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli all'altra parte", ed essendosi nella specie il Gesso limitato a esporre circostanze di fatto idonee astrattamente a escludere o quanto meno a limitare la propria responsabilità e a sottolineare e accentuare quella del Gambino, rispetto al quale egli non si poneva in posizione di contraddittorio processuale. E poiché, d'altro canto, il Gesso non versava nella condizione di terzietà necessaria affinché alle sue dichiarazioni potesse essere attribuita efficacia di testimonianza contro il Gambino, non può in definitiva la ricorrente dolersi del mancato rinvenimento in tali dichiarazioni della prova, nei confronti dell'uno e dell'altro, Congiuntamente o disgiuntamente, dell'inganno che asserisce di avere subito: tutto ciò a prescindere, per il momento, dalla problematica, qui accennata dalla ricorrente, relativa all'applicabilità del secondo comma dell'art. 1439 c.c., che sarà più specificamente esaminata in relazione al quarto motivo. 3) La ricorrente denuncia inoltre, col terzo motivo, "insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa la irrilevanza probatoria dei contenuti della sentenza istruttoria emessa dal giudice penale in data 25 luglio 1988". Anche tale censura si rivela priva di fondamento. La Corte territoriale ha correttamente escluso che il rinvio a giudizio, disposto a norma dell'art. 374 del codice di procedura penale precedentemente vigente, rientrasse nel novero degli atti processuali penali il cui contenuto potesse dar vita ad un accertamento dotato di efficacia di giudicato nel correlativo giudizio civile; e, accedendo a una valutazione complessiva delle risultanze della vicenda penale nella ricerca di una eventuale fonte di prova atipica utilizzabile a norma dell'art. 116 c.p.c., ha dato atto dell'esito negativo di tale indagine, anche sulla base di una tutt'altro che irragionevole indicazione dei verosimili moventi della condotta di Gesso Mauro nel processo penale. Di tale giudizio la ricorrente richiede, inammissibilmente, il capovolgimento in base ad un diverso apprezzamento dei fatti, precluso al giudice di legittimità.
4) Infine, nel quarto motivo la ricorrente denuncia "omessa e/o insufficiente motivazione circa l'irrilevanza della prova per testi nella persona di Gesso Mauro dedotta in sede istruttoria da Gesso Rina" da ritenersi invece, secondo l'assunto della ricorrente, rilevante quanto meno nei limiti della riferibilità alla previsione del secondo comma dell'art. 1439 c.c. La censurata motivazione sI presenta, effettivamente, inficiata dall'errore di diritto segnalato dalla ricorrente, essendo stato affermato dalla Corte territoriale che "l'induzione in errore potrebbe generare un qualche effetto solo se provenisse dal Gambino, e questo i capitoli di cui la Gesso chiede l'ammissione non riuscirebbero a provarlo", ed essendo stato per tal modo del tutto ignorato dai giudici del merito il disposto del secondo comma dell'art. 1439 c.c. il quale stabilisce, nell'ambito della disciplina dell'annullamento per dolo, che anche i raggiri sono stati posti in essere da un terzo sono rilevanti ai fini dell'annullamento del contratto "se essi erano noti al contraente che ne ha tratto vantaggio". La negazione dell'ammissibilità della prova testimoniale proposta dalla Gesso non può quindi essere fondata sulla sola affermazione della inidoneità di essa alla dimostrazione di una condotta dolosa riferibile al Gambino e alla inutilità della eventuale dimostrazione di una condotta dolosa di Gesso Mauro, sul presupposto - che, tra l'altro, esigerebbe più esauriente dimostrazione sulla base di una chiara qualificazione giuridica della fattispecie, della quale i giudici del merito non si sono dati carico e della quale del resto non si avverte a questo punto la necessità - dell'attribuzione a Gesso Mauro di una posizione di terzietà rispetto alla convenzione intervenuta tra Gesso Rina e Gambino Mario. Osservasi, tuttavia, che la odierna ricorrente ha chiesto (vedansi le conclusioni trascritte nell'epigrafe della sentenza della Corte di appello) di provare:
"che Mauro Gesso ha sempre affermato di aver consegnato a Mario Gambino, a richiesta di quest'ultimo, una pietra preziosa del valore di circa L. 40.000.000 a garanzia del suo conferimento", "che Gambino provvide personalmente a redigere le scritture che regolavano i suoi rapporti con Mauro Gesso e con Rina Gesso", "che Mauro Gesso ha affermato più volte che nella costituzione di una società con Gambino questi conferì in essa una somma già versatagli inizialmente a titolo di prestito", e "che nel periodo luglio-dicembre 1983 Mauro Gesso prosegui la sua attività di vendita di preziosi". Ora, al di fuori della revisione del giudizio di ammissibilità che resta in se stesso riservato al giudice del merito e non può essere sostituito da un nuovo autonomo apprezzamento da parte del giudice di legittimità, il rilievo - che emerge con carattere di evidenza dal tenore della riferita capitolazione - della radicale irrilevanza delle circostanze di fatto allegate in funzione della ipotetica induzione in errore della ricorrente ad opera del nipote, rende sterile, e come tale non sorretta da adeguato interesse, in vista dell'auspicato risultato decisionale, la censura come sopra formulata, e fa apparire il rilevato errore di diritto suscettibile non della invocata cassazione ma soltanto di rettificazione motivazionale nel senso suindicato. 5) Il ricorso di Gesso Rina riceve, pertanto, totale reiezione. Le peculiarità della vicenda conducono a ravvisare giusti motivi equitativi per la integrale compensazione delle spese del giudizio di legittimità tra le parti costituite.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso proposto da Gesso Rina per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Genova 20 ottobre/28 novembre 1994 n. 1275; compensa interamente tra le parti costituite le spese del presente giudizio.
Roma, 26 febbraio 1997.