Diritto Societario e Registro Imprese
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6292 - pubb. 01/08/2010
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Cassazione civile, sez. III, 03 Ottobre 1996, n. 8655. Est. Varrone.
Contratti agrari - Impresa familiare coltivatrice - In genere - Rappresentanza sostanziale e processuale della famiglia - Mancata designazione del rappresentante - Amministrazione disgiuntiva dei singoli componenti - Risoluzione del contratto - Azione del concedente nei confronti di uno solo dei componenti - Integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri - Esclusione.
Procedimento civile - Litisconsorzio - In genere - Impresa familiare coltivatrice - Rappresentanza sostanziale e processuale - Mancata designazione del rappresentante - Amministrazione disgiuntiva dei singoli componenti - Risoluzione del contratto - Azione del concedente nei confronti di uno solo dei componenti - Integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri - Esclusione.
Alla famiglia coltivatrice, equiparabile alla società semplice, si applica il principio della amministrazione disgiuntiva da parte di tutti i partecipanti, con la conseguenza che quando non vi sia stata la nomina del rappresentante, ai sensi dell'art. 48 legge 3 maggio 1982 n. 203, ciascuno dei suoi componenti può agire anche sul piano processuale in nome e per conto della famiglia nei confronti del concedente, con effetti per gli altri familiari ed il concedente può agire nei confronti di uno solo dei componenti per la risoluzione del contratto senza necessità, nell'uno come nell'altro caso, di integrazione del contraddittorio nei confronti dei componenti della famiglia rimasti estranei al giudizio. (massima ufficiale)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE III
Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:
Dott. Antonio IANNOTTA Presidente
" Ugo DE ALOYSIO Consigliere
" Guido MARLETTA "
" Francesco SABATINI "
" Michele VARRONE Rel. "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto
da
NOVELLO ANGELO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LIVIO ANDRONICO 24, presso lo studio dell'avvocato LOIACONO ROMAGNOLI MARIA TERESA, che lo difende anche disgiuntamente all'avvocato NATALINO MANENTE, giusta delega in atti;
Ricorrente
GIUSTO CARLA, GIUSTO ENNIO, GIUSTO LUCIANA, GIUSTO PAOLA, GIUSTO TIZIANO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA G. B. VICO 1, presso lo studio dell'avvocato PROSPERI MANGILI FRANCO, che li difende anche disgiuntamente all'avvocato FRANCESCO BOLDON, giusta delega in atti;
Controricorrenti
avverso la sentenza n. 387-94 della Corte d'Appello di VENEZIA Sezione Specializzata Agraria, emessa il 19-01-93 e depositata il 18-04-94 (R.G. 985-33);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27-05-96 dal Relatore Consigliere Dott. Michele VARRONE;
udito l'Avvocato Franco PROSPERI MANGILI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per il rigetto del ricorso. FATTO
Con ricorso del 25-3-92 ENNIO, CARLA, LUCIANA, PAOLA e TIZIANO GIUSTO, premesso di essere proprietari in Scorzè Frattina di un fondo rustico di ha. 2.25.40, condotto in affitto da prima del 1939 dalla famiglia coltivatrice di NOVELLO ANGELO, chiedevano alla Sezione Specializzata Agraria del Tribunale di Treviso che, stante la tempestiva disdetta del 22-2-91, fosse dichiarata la risoluzione del contratto al 10-11-92 ex art. 2 L. n. 203 del 1982, con conseguente condanna al rilascio del fondo.
Nell'opposizione del resistente che aveva eccepito l'improponibilità della domanda, l'adito Tribunale l'accoglieva in toto, con sentenza 7 giugno 1993, confermata dalla Corte di Appello veneta con la pronuncia di cui in epigrafe, la quale rigettava il gravame proposto dal NOVELLO ribadendo, con il primo giudice, che la disdetta ben era stata intimata al solo capo della famiglia coltivatrice e che in sede di tentativo di conciliazione davanti all'I.P.A. era stato richiesto anche il rilascio del fondo. Ha proposto ricorso per cassazione il NOVELLO affidandolo a due motivi. Hanno resistito i GIUSTO con controricorso. DIRITTO
Con il primo meno il ricorrente, denunciando la violazione e la falsa applicazione dell'art. 48, 1 co., L. n. 203 del 1982, nonché l'insufficienza della motivazione sul punto decisivo della controversia (il tutto in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), critica il giudice del gravame per avere affermato la regolarità della disdetta comunicata al solo capo famiglia invece che a tutti i componenti della famiglia coltivatrice.
La censura è infondata, essendosi il suddetto giudice uniformato al pacifico indirizzo giurisprudenziale, secondo il quale alla famiglia coltivatrice, equiparabile alla società semplice, si applica il principio della amministrazione disgiuntiva da parte di tutti i partecipanti, con la conseguenza che quando non vi sia stata la nomina del rappresentante, ai sensi dell'art. 48 della legge 3 maggio 1982 n. 203, ciascuno dei suoi componenti può agire, anche sul piano processuale, in nome e per conto della famiglia nei confronti del concedente, con effetti per gli altri familiari, ed il concedente può agire nei confronti di uno solo dei suoi componenti per la risoluzione del contratto senza necessità, nell'uno come nell'altro caso, di integrazione del contraddittorio nei confronti dei componenti della famiglia rimasti estranei al giudizio (Cass. 4 febbraio 1993 n. 1382 ex plurimis).
Il primo motivo va, pertanto, rigettato.
Nè migliore fortuna merita il secondo mezzo con il quale il NOVELLO, denunciando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1324 e 1362 c.c. e 46 L. n. 203 del 1982 in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., lamenta che sia stato disposto il rilascio del fondo malgrado nella richiesta di convocazione davanti all'I.P.A. fosse stata manifestata l'intenzione di agire soltanto per accertare la scadenza del contratto.
La doglianza è già stata vanificata dalla Corte veneta sottolineando, oltre al carattere prodromico della domanda di accertamento rispetto a quella di rilascio, l'esplicito richiamo - contenuto nella suddetta comunicazione - alle precedenti lettere del 22-2 e 18-11-91. nelle quali era espressamente chiesta anche la riconsegna del fondo.
Concludendo, il ricorso va rigettato, con le ovvie conseguenze in ordine alle spese di questo grado.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in L. 12.200, oltre L. 2.000.000 per onorari.
Così deciso in Roma, il 27 maggio 1996, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione. DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 3 OTTOBRE 1996