ProcCivile
Il Caso.it, Sez. Articoli e Saggi - Data pubblicazione 24/09/2026 Scarica PDF
Liquidazione delle spese di giustizia alla luce dei recenti orientamenti giurisprudenziali e ministeriali: criticità e soluzioni operative
Gaetano Walter Caglioti, Dirigente Ministero della GiustiziaSommario: 1. Premessa; 2. Opposizioni ex articolo 170 tusg: quadro normativo; 3. Termine per l'opposizione; 4. Momento della decorrenza del termine per l'opposizione a seguito della riforma Cartabia; 5. Criticità operative per gli Uffici giudiziari; 6. Criticità operative in relazione alla natura esecutiva del titolo; 7. Attività e oneri a carico dei beneficiari i provvedimenti di liquidazione.
L’art. 84 del decreto Presidente della Repubblica n. 115 del
30 maggio 2002 (di
seguito indicato con l’acronimo tusg) opposizione al decreto
di pagamento emesso dal magistrato in favore del difensore, dell’ausiliario del
magistrato e del consulente tecnico di parte, rinvia all’art 170 tusg ai sensi
del quale l’opposizione è disciplinata dall’art. 15 del decreto legislativo n.
150 del 1° settembre
Con direttiva ministeriale giustizia del 25 luglio 2026 [2], comunicata agli Uffici giudiziari il 28 luglio, il Ministero è intervenuto in relazione allo strumento di conoscenza da parte dei legittimati ad eventuale opposizione dei provvedimenti di liquidazione, prevedendone la decorrenza degli effetti, alla luce della normativa introdotta dalla c.d. Riforma Cartabia, espressamente dalla notifica [3].
Notifica dalla quale decorrerebbero i termini brevi (30 giorni) ai fini dell’esecutività del provvedimento di liquidazione delle spese ex articoli 82,83,168,168 bis, 169 tusg per il pagamento da parte degli uffici giudiziari.
La più evidente contraddizione operativa che deriva dalla ministeriale in esame è relativa, come vedremo nel prosieguo, ai decreti di liquidazione spese che per legge sono provvisoriamente esecutivi, quindi, non soggetti nella loro esecuzione a termini sospensivi per eventuali opposizioni.
2. Opposizioni cui all’articolo 170 tusg: quadro normativo
In vigenza della precedente normativa, le opposizioni di cui al richiamato articolo 170 tusg, erano regolamentate dal rito sommario di cognizione, disciplinato dagli articoli 702-bis e seguenti del c.p.c.
Il decreto legislativo 10 ottobre 2026 n. 149 (c.d. riforma Cartabia) per le procedure in oggetto ha[4], con gli articoli l’art. 281-decies e seguenticodice di procedura civile, abrogato il rito sommario di cognizione introducendo il rito semplificato di cognizione [5].
Precisando, il Ministero della Giustizia [6], che “il rito semplificato di cognizione di cui agli artt.281-decies e ss. c.p.c. trova applicazione ai giudizi di opposizione avverso i decreti di pagamento, ai sensi dell’art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, iscritti a ruolo a partire dal 28 febbraio 2023, indipendentemente dalla data di pronuncia del decreto di pagamento impugnato (se anteriore o meno alla riforma c.d. Cartabia), in quanto le disposizioni del d.lgs. n.149/2022 hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data (v. art.35, comma 1, del d.lgs. n.149/2022)”.
Trattasi di una disciplina unitaria di carattere generale applicabile sia alle opposizioni avverso i decreti di pagamento emessi dal giudice civile sia a quelle avverso i decreti di pagamento emessi dal giudice penale.
Per il Ministero della Giustizia i provvedimenti di liquidazione spese ai difensori di parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato (di seguito indicato con l’acronimo pss) sono da emanarsi nella forma del decreto ex articoli 82 e 83 Testo Unico spese di giustizia: “l’onorario e le spese spettanti al difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello stato devono essere liquidati dall’autorità giudiziaria con separato decreto di pagamento ai sensi dell’art. 82 DPR 115/02”.[7]
Indicazione che vale per tutte le spese che lo Stato anticipa[8] nel processo civile e penale (artt.82,83,168,168bis,169 tusg) a favore di ausiliari del magistrato[9], consulenti tecnici di parte ammessa al pss, custodi, imprese per demolizione e la riduzione in pristino dei luoghi e per il pagamento delle prestazioni di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259 e di quelle funzionali all’utilizzo delle medesime (= intercettazioni ambientali e telefoniche).
Ai sensi dell’articolo 171 tusg (effetti del decreto di pagamento) 1. Il decreto di pagamento emesso dal magistrato costituisce titolo di pagamento della spesa in tutte le fattispecie previste dal presente testo unico.
3. Termine per l'opposizione
Il Ministero della Giustizia, dipartimento per gli Affari di Giustizia, Direzione Generale della Giustizia Civile [10] riscontrando i quesiti di alcuni uffici giudiziari in merito all’individuazione di un termine perentorio per la proposizione dell’opposizione in esame, in assenza di espressa previsione normativa[11], aveva stabilito che tale termine dovesse essere quello stabilito dal rito sommario di cognizione all’art. 702-quater c.p.c. per il riesame dei provvedimenti adottati in prima istanza nella procedura con rito sommario, ovvero “30 giorni dalla comunicazione o notificazione” del provvedimento.
Quindi il provvedimento emesso diveniva esecutivo, passava in giudicato (art 2909 c.c.), ai fini del pagamento a carico degli uffici giudiziari, se non appellato entro 30 giorni dalla sua comunicazione o notificazione.
Tale interpretazione trovava conferma nei successivi orientamenti della giurisprudenza Costituzionale [12] e di legittimità [13] per la quale “Il termine applicabile è dunque di trenta giorni dalla notificazione del decreto, secondo la previsione originaria dell’art. 702 quater c.p.c. e tenuto conto del rinvio, operato dall’art. 170, comma 1, d.P.R. n. 115 del 2002, al rito sommario di cognizione: il termine non è più pertanto quello speciale di 20 giorni (dell’originario T.U. spese) bensì quello di 30 giorni posto in via generale per il riesame dei provvedimenti assunti in prima istanza nelle procedure riconducibili allo schema del rito sommario, con riferimento tuttavia sia all’opposizione sia all’appello avverso l’ordinanza emessa ex art. 702 ter c.p.c.”.
Per il Ministero della Giustizia [14] la riforma c.d. Cartabia “non ha inciso sulla portata generale dei principi appena esposti, per cui, anche nell’attuale quadro normativo, l'attrazione dell'opposizione in esame al modello del rito semplificato di cognizione comporta l’applicazione al giudizio di opposizione del termine [NdR = di 30 giorni] stabilito in linea generale per l’impugnazione del provvedimento pronunciato nel giudizio svolto con tale rito”.
4. Momento della decorrenza del termine per l’opposizione a seguito della riforma Cartabia
Ma dove la riforma Cartabia ha inciso, per recente giurisprudenza di legittimità [15], pronunciatosi in materia di opposizione alla revoca all’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, e indirizzo ministeriale giustizia [16] che estende il principio di cui alla richiamata giurisprudenza di legittimità a tutte le tipologie di opposizioni ex art. 170 tusg, è sullo strumento, comunicazione e/o notifica, dal quale fare decorrere i termini per l’impugnazione breve [NdR = 30 giorni] e di conseguenza il determinarsi temporale dell’esecutività del provvedimento di liquidazione ai fini del pagamento dello stesso.
Le considerazioni in esame riguardano sia i provvedimenti di liquidazione spese di giustizia emessi nel processo civile che nel processo penale trattandosi, la materia delle liquidazioni spese di giustizia, di una disciplina unitaria di carattere generale applicabile sia alle opposizioni avverso i decreti di pagamento emessi dal giudice civile, sia a quelle avverso i decreti di pagamento emessi dal giudice penale [17].
In considerazione della natura civilistica, in assenza di normativa e/o indirizzi ministeriali derogativi, trovano applicazione, quindi, nella formazione temporale del titolo e delle forme di opposizione inerenti i provvedimenti in esame, per altro come richiamato dallo stesso articolo 170 tusg, le regole processuali civili anche se la liquidazione avviene ad opera del giudice penale.
Applicazione della disciplina civilistica, anche se la maggior parte degli uffici cancellerie penali procedeva alla notifica e non alla, prevista espressamente dalle norme del tusg, comunicazione.
La giustificazione delle cancellerie penali interessate nell’assenza, nel processo penale, della forma della comunicazione degli atti essendone gli stessi soggetti a notificazione [18].
Il carattere civile dell'opposizione ex art. 170 tusg è pacifico [19], l’opposizione ai decreti di pagamento delle spese di giustizia ha natura di controversia civile contenziosa di tipo patrimoniale.
Da tale natura civilistica sembra doversi ricavare che anche gli adempimenti funzionali all'opposizione, compresa la comunicazione prevista dal tusg, debbano essere ricondotti alla disciplina processuale civile, pur quando il decreto sia stato pronunciato nell'ambito di un procedimento penale.
D’altronde quando il legislatore ha voluto derogare ai principi normativi civilisti degli istituti di spese nel processo lo ha fatto espressamente come, articoli 11 e 12 tusg, per il contributo unificato, la c.d. tassa di iscrizione a ruolo nei processi civili, che opera anche nel processo penale all’atto della costituzione di parte civile.
L’intera procedura, comunicazione compresa, quindi era, ed è, regolamentata dai principi civilistici come dalla formulazione dell’articolo 170 tusg che espressamente riporta “l’opposizione è disciplinata dall’articolo 15 del decreto legislativo 1° settembre 2011n. 150” ossia dal rito semplificato di cognizione civile.
La riforma Cartabia ha, avrebbe, per il Ministero della Giustizia inciso sullo strumento, comunicazione e/o notifica, dal quale fare decorrere il termine per l’impugnazione breve (30 giorni) o, in assenza di notifica, lungo (sei mesi).
Al riguardo, l’art. 281-terdecies c.p.c. (che di fatto sostituisce l’abrogato 702-quater c.p.c.) dispone che “La sentenza è impugnabile nei modi ordinari”, vale a dire secondo i termini fissati dall’art. 325 e seguenti del codice di procedura civile.
Ne discende che “il termine perentorio per proporre l’opposizione ex art.170 d.P.R. n.115/2002 avverso il decreto di pagamento emesso dal magistrato, sia nei giudizi civili che in quelli penali, è di trenta giorni (art. 325 c.p.c.) che decorrono dalla notifica del provvedimento (art. 326 c.p.c.); indipendentemente dalla notifica, l’opposizione può essere proposta entro il termine di decadenza di 6 mesi che decorrono dalla pubblicazione del provvedimento (art. 327 c.p.c.)”. [20]
Per gli Uffici giudiziari di via Arenula il richiamo ai “modi ordinari” di impugnazione comporta che, “in mancanza della notifica del decreto di pagamento, il termine per proporre opposizione è quello ordinario di sei mesi decorrenti dalla pubblicazione del decreto di pagamento, in applicazione degli artt.170 del d.P.R. n.115/2002, dell’art.15 del d.lgs. n.150/2011(come modificato dalla riforma Cartabia) e dell’attuale art.281-terdecies c.p.c. che richiama l’art.327 c.p.c.”.
È, dunque, venuto meno il regime previsto dall’art.702-quater c.p.c. che ancorava la decorrenza di tale termine di trenta giorni alla comunicazione di cancelleria del provvedimento, che oggi non è (non appare) più idonea a far decorrere i termini per proporre le opposizioni in esame.
L’interpretazione ministeriale si è resa necessaria [21] per uniformare gli uffici giudiziari alla sentenza della Corte di Cassazione n. 7430 del 28 marzo 2026 che nell’individuare il termine per proporre opposizione alla revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato in quello previsto per le impugnazioni ordinarie ossia la notifica ne ha (avrebbe), a parere del Ministero della Giustizia, esteso l’effetto alle opposizioni ex art.170 del d.P.R. n115/2002.
5. Criticità operative per gli Uffici giudiziari
Riguardo le attività delle Cancellerie e Segreterie giudiziarie nulla è (sarebbe) mutato in relazione alle attività successive al deposito, da parte del magistrato, del decreto di liquidazione ex art. 82 e 83,168,168 bis,169 tusg se non in relazione ai tempi di pagamento, oggi subordinate, per la decorrenza dei termini brevi, alla notifica del provvedimento e alle problematiche relative ai titoli di spesa provvisoriamente esecutivi.
Permane, infatti, a carico degli uffici giudiziari, l’obbligo normativo della comunicazione per come espressamente previsto dagli articoli di riferimento nel tusg.
Comunicazione ridotta al (nuovo) rango di semplice avviso dell’emissione del decreto di pagamento.
E che, quindi, non avrà più effetto, ai fini della decorrenza dei termini brevi per l’opposizione, per come aveva previsto il Legislatore del tusg.
Nella prima formulazione dell’articolo 170, prima della modifica operata dal dall’art. 34 c. 17 lett. a) del d.lvo n.150/2011, infatti si disponeva “c.1 Avverso il decreto di pagamento emesso a favore dell’ausiliario del magistrato, del custode e delle imprese private cui è affidato l’incarico di demolizione e riduzione in pristino, il beneficiario e le parti processuali, compreso il pubblico ministero, possono proporre opposizione entro venti giorni dall’avvenuta comunicazione, al presidente dell’ufficio giudiziario competente”.
Modalità di opposizione prevista anche per i decreti di liquidazione dei difensori state l’espresso rinvio all’articolo 170 tusg operato dall’articolo 84 tusg.
Gli uffici giudiziari, alla luce della nuova direttiva ministeriale, dovranno attendere, in assenza di notifica a cura degli interessati, il termine lungo di sei mesi, dal deposito del decreto di liquidazione spese, per dare corso ai pagamenti, o per meglio dire, alla procedura di pagamento [22].
Criticità si avranno relativamente alla gestione da parte degli Uffici di Segreteria delle Procure della Repubblica delle notifiche, di cui saranno destinatari di atti (copie decreti di liquidazione spese), effettuate dagli interessati per far decorrere i termini brevi per l’eventuale opposizione, atti (copie del decreto di liquidazione spese) di cui, tra l’altro, sarebbero già conoscenza stante le comunicazioni effettuate allo stesso Pubblico Ministero dalle Cancellerie del giudice che ha emesso il provvedimento.
6. Criticità operative in relazione alla natura esecutiva del titolo
Criticità, e di maggiore impatto, invece, si avranno per le Cancellerie giudiziarie in relazione alla discrasia che si è venuta a creare tra i titoli che per legge sono provvisoriamente esecutivi e l’obbligo di attesa dei tempi di notifica del provvedimento per il pagamento.
Nel presente lavoro si è usato l’espressione esecutività ai fini del pagamento da parte degli uffici giudiziari.
Precisazione resa necessaria dal fatto che, ai sensi della normativa in vigore, in materia di spese liquidate e anticipate dallo Stato non sono provvisoriamente esecutivi il decreto di pagamento ex articoli 82 e 83 tusg, a favore degli avvocati e, art. 169 tusg, il decreto di pagamento a favore delle imprese private per le opere di demolizione e ripristino dei luoghi.
Dalla lettura della normativa del tusg che riguarda gli altri soggetti (ausiliari, consulenti tecnici di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, custodi e imprese per intercettazioni ambientali e telefoniche) destinatari di provvedimenti di liquidazione gli stessi sono, per legge, provvisoriamente esecutivi.
Ai sensi dell’articolo 168 tusg (Decreto di pagamento delle spettanze agli ausiliari del magistrato e dell'indennità di custodia)
1. La liquidazione delle spettanze agli ausiliari del magistrato e dell'indennità di custodia è effettuata con decreto di pagamento, motivato, del magistrato che procede.
2. Il decreto è comunicato al beneficiario e alle parti, compreso il pubblico ministero, ed è titolo provvisoriamente esecutivo.
3. Nel processo penale il decreto è titolo provvisoriamente esecutivo solo se sussiste il segreto sugli atti di indagine o sulla iscrizione della notizia di reato ed è comunicato al beneficiario; alla cessazione del segreto è comunicato alle parti, compreso il pubblico ministero, nonché nuovamente al beneficiario ai fini dell'opposizione.
Art. 168-bis tusg (Decreto di pagamento delle spese di cui all'articolo 96 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e di quelle funzionali all'utilizzo delle prestazioni medesime)
1. La liquidazione delle spese relative alle prestazioni di cui all'articolo 96 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e di quelle funzionali all'utilizzo delle prestazioni medesime è effettuata senza ritardo con decreto di pagamento del pubblico ministero che ha richiesto o eseguito l'autorizzazione a disporre le operazioni di intercettazione.
2. Quando sussiste il segreto sugli atti di indagine o sulla iscrizione della notizia di reato, il decreto di pagamento è titolo provvisoriamente esecutivo ed è comunicato alle parti e al beneficiario in conformità a quanto previsto dalla disposizione di cui all'articolo 168, comma 3.
3. Avverso il decreto di pagamento è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 170.
3-bis. L'importo delle spese relative alle operazioni di intercettazione è specificamente annotato nel foglio delle notizie di cui all'articolo 280.
Al decreto di liquidazione ex articolo 82 tusg a favore dell’avvocato non è apponibile la formula esecutiva oggi copia per gli effetti di cui ex art. 474 c.p.c.
Per la Ministeriale Giustizia, indirizzo del 20 ottobre 2009 [23] “... il citato articolo 82 stabilisce infatti, che l’onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall’autorità giudiziaria con decreto di pagamento e l’articolo 171 del medesimo T.U. relativo agli effetti del decreto di pagamento, definisce tale provvedimento come titolo di pagamento della spesa in tutte le fattispecie previste dal testo unico.
La portata di tale definizione coordinata con le altre norme contenute nel testo unico sulle spese di giustizia ed in particolare con quelle dettate dall’articolo 168 che conferisce efficacia di titolo provvisoriamente esecutivo soltanto ai decreti di pagamento delle spettanze degli ausiliari del magistrato (perito, consulente, traduttore ed ogni altro esperto nominato dal magistrato) e dei custodi va inteso nel senso che il decreto di liquidazione del compenso al difensore costituisce titolo per ottenere il pagamento secondo le modalità disciplinate dallo stesso testo unico, e non anche titolo esecutivo....
L’efficacia di titolo esecutivo ex articolo 474 c.p.c. è, peraltro, conferita dall’articolo 53 delle disposizioni di attuazione al c.p.c. ai decreti di liquidazione dei compensi degli ausiliari del magistrato e dei custodi ed anche in tale disposizione non fa riferimento al decreto di liquidazione del compenso spettante al difensore”.
Quindi, relativamente ai decreti di liquidazione a favore di ausiliari del magistrato, consulenti tecnici di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, custodi e imprese per intercettazioni ambientali e telefoniche, le cancellerie giudiziarie si troveranno nella non tanto gradevole posizione di essere:
- da una parte tenute per legge a rilasciare, se richiesta e previa pagamento dei relativi diritti di copia [24], la eventuale copia provvisoriamente esecutiva (attestandone, praticamente, il rilascio copia per gli effetti di cui all’articolo 475 c.p.c.), con l’interessato munito, quindi, di titolo per poter dare corso ad un, eventuale certamente non scontato ma neanche da escludersi, procedimento di esecuzione civile nei confronti degli Uffici stessi[25],
- d’altra, per indirizzo ministeriale [26], di non poter dare ulteriore corso al pagamento, di un titolo per legge, anche se provvisoriamente, esecutivo nei 30 giorni, in assenza della prova da parte del beneficiario dell’avvenuta notifica ed attendere, quindi, 6 mesi dal deposito del provvedimento benché lo stesso sia, per legge, provvisoriamente esecutivo.
Ricordiamo che “i pagamenti non possono avvenire se non alla definitività dei procedimenti di liquidazione (che consegue alle comunicazioni e mancata impugnazione)[27].
L'impugnazione ha effetto sospensivo del provvedimento di liquidazione.”
Criticità dovute al Ministero della Giustizia che ha da subito, senza attendere eventuali nuove pronunce anche della Corte a sezioni Unite, dato corso all’indirizzo giurisprudenziale [28] senza tenere conto che lo stesso era pur sempre riferito ai termini di opposizione alla revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Ministero che non ha, a parere di chi scrive, tenuto conto della particolare finalità della comunicazione relativamente alle spese liquidate dalla normativa del testo unico spese di giustizia e della funzione data dallo stesso Legislatore del tusg alla comunicazione del provvedimento.
Criticità logica conseguenza, a parere di chi scrive, anche e soprattutto del difetto di coordinamento determinatosi con l'intervento Legislatore del 2011 che nel far rientrare l’opposizione nei nuovi riti processuali e nelle nuove competenze del relativo giudizio, eliminò non solo i termini per l’opposizione (i 20 giorni) ma anche gli effetti, ai fini della decorrenza dei termini per l’opposizione, della comunicazione [29].
Con l’effetto difficilmente conciliabile con le esigenze di celerità e semplificazione dell'azione amministrativa, di un significativo allungamento dei tempi di pagamento.
7. Attività e oneri a carico dei beneficiari i provvedimenti di liquidazione
Come si è avuto modo di scrivere in precedente lavoro [30] il nuovo orientamento ministeriale ha comportato, e comporta, particolari criticità in relazione a costi e individuazione dei soggetti tenuti a sopportare gli stessi e a procedere alle notifiche del provvedimento di liquidazione al fine della decorrenza dei termini per il pagamento da parte degli uffici giudiziari.
Saranno a carico dei privati (difensori, ausiliari, consulenti tecnici di parte ammessa al pss, custodi e imprese di demolizioni e intercettazioni), se interessati ai termini brevi per accelerare le operazioni di pagamento, i costi di notifica e le relative problematiche inerenti alla notifica stessa [31].
Si pensi ad esempio agli irreperibili per le quali dovranno essere azionate le attività di cui all’articolo 143 c.p.c. con il termine dei trenta giorni che decorrerà, giusto comma 3 del richiamato articolo, dal ventesimo giorno in cui sono compiute le formalità prescritte.
Nessun onere fiscale dovrebbe gravare a carico dei privati in relazione ad eventuali costi di copia del provvedimento da notificare.
Stante la natura civilistica della procedura trova, in materia, piena applicazione il disposto di cui all’articolo 196-octies (potere di certificazione di conformità delle copie degli atti e dei provvedimenti contenuti nel fascicolo informatico o allegati alle comunicazioni e notificazioni di cancelleria) disposizione di attuazione del codice di procedura civile.
Nel settore civile totalmente informatizzato l’interessato potrà estrarre dal fascicolo il provvedimento e attestarne la conformità ai fini della notifica.
Nel processo penale in assenza di una completa informatizzazione del fascicolo processuale l’interessato potrà ai fini della notifica attestare, ai sensi del richiamato art. 196-octies disp. att. c.p.c., la conformità al provvedimento che gli è stato comunicato dalla cancelleria.
Le stesse modalità del penale potranno se ritenute più convenienti dall’interessato essere utilizzate per i provvedimenti di pagamento nel processo civile.
Ove gli interessati ritenessero invece di chiedere il rilascio di copia conforme alla cancelleria saranno dovuti i relativi diritti di copie [32] secondo gli importi di cui alle tabelle allegate agli articoli 268,269 e 269 bis tusg.
[1] Il presente intervento fa seguito ed integra il precedente lavoro “si allungano i tempi di liquidazione dei compensi ai professionisti nelle procedure con parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato” pubblicato in data 31 luglio 2026
[2] DAG.25/07/2026.0153182.U
[3] Con la comunicazione si porta a conoscenza gli interessati dell’emanazione di un provvedimento (articolo 136 c.p.c. Il cancelliere da notizia.) con la notifica si porta a conoscenza degli interessati dell’intero provvedimento. provvedimento (articolo 137 c.p.c. “le notificazioni sono eseguite dall’ufficiale giudiziario su istanza di parte o su richiesta del pubblico ministero o del cancelliere. L’ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante consegna al destinatario di copia conforme dell’originale dell’atto da notificarsi.)
[4] L’articolo 3, comma 48 decreto legislativo 10 ottobre 2022 n 149 ha abrogato il capo III bis del codice di procedura civile.
[5] “Alla luce del combinato disposto di cui agli artt. 15 d.lgs. n.150 del 2011 e 170 d.P.R. n.115 del 2002, a seguito dell’abrogazione del rito sommario e dell’introduzione del rito semplificato di cognizione” cfr. DAG.25/07/2026.0153282.U
[6] Ministero della Giustizia DAG.25/07/2026.0153182.U
[7] Circolare Giustizia DAG.13/10/2009.0124745.U conforme Cass. civ. 31 marzo 2011, n. 7504 e Cassazione Penale sez. IV 17-11-2008 n. 42844
[8] Art. 3 lett. t) tusg "anticipazione è il pagamento di una voce di spesa che, ricorrendo i presupposti previsti dalla legge, è recuperabile”.
[9] Art. 3 lett. n) tusg "ausiliario del magistrato" è il perito, il consulente tecnico, l'interprete, il traduttore e qualunque altro soggetto competente, in una determinata arte o professione o comunque idoneo al compimento di atti, che il magistrato o il funzionario addetto all'ufficio può nominare a norma di legge.
[10] Con nota dag 148412.u del 9.11.2012 confermata DAG.21/12/2023.0255604.U
[11] Ricordiamo che la modifica all’articolo 170 tusg operata dall’art. 34 c. 17 lett. a) del d.lvo n.150/2011 aveva eliminato la previsione dell’opposizione entro venti giorni dall’avvenuta comunicazione.
[12] Corte Cost. n. 106 del 12 maggio 2016
[13] Cassazione Civile, Sez. I, 27 settembre 2023, n. 27478
[14] DAG.25/07/2026.0153182.U
[15] Cass. n. 7430 del 28 marzo 2026.
[16] Il Ministero della Giustizia nella circolare in esame trae dalla pronuncia della Cassazione n. 7430 del 28 marzo 2026, riguardante l'opposizione alla revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, un principio generale e lo estende alle opposizioni ex artt. 84 e 170 TUSG contro i decreti di pagamento.
[17] Espressamente in DAG.25/07/2026.0153182.U
[18] Codice di procedura penale Parte Prima Libro secondo Atti Titolo V Notificazioni artt. 148 e ss
[19] Le sezioni Unite Cassazione sezioni unite n.19161/2009 e n. 8516/2012
[20] Ministero della Giustizia DAG.25/07/2026.0153182.U
[21] Più volte il Ministero della Giustizia non ha tenuto in nessun conto della giurisprudenza della Cassazione, specie se non a sezioni unite, ad esempio nelle “formule di stile” in materia di conclusioni in cui l’avvocato alla richiesta di condanna somma di denaro aggiunge o “nella minore o maggiore somma che il giudice riterrà di giustizia” formule che per la Cassazione sentenza n 6053 del 28 novembre 2012 pubblicata in data 11 marzo 2013 determinerebbero, ai fini della quantificazione dell’importo del contributo unificato, l’indeterminatezza della domanda mentre per il Ministero giustizia di tali formule non bisogna tenere conto DAG.29/10/2015.0162465.U, DAG.09/11/2015.0167802.U,
[22] Il pagamento viene, infatti, posto in essere dal Funzionario Delegato, che spesso corrisponde al Dirigente Amministrativo della Corte di Appello o della Procura Generale al quale gli uffici giudiziari trasmettono, decorsi i termini per l’impugnazione, il decreto di pagamento con allegato il modello previsto dall’articolo 177 tusg e tutta la documentazione giustificativa della spesa.
[23] DAG.20.10.2009.0127998.U
[24] “Le cancellerie devono astenersi dall’apporre la formula esecutiva su copie di provvedimenti giudiziari autenticate ai sensi dell’articolo 16-bis comma 9bis dl n.179/2012 dovendo apporre tale formula sulle copie dalle stesse rilasciate previa percezione dei relativi diritti di cui all’art. 268 del dpr n. 115 del 2002” DAG.24/07/2018.0149064.U
[25] Ricordiamo che nelle esecuzioni civili nei confronti delle Pubbliche amministrazioni ai sensi dell’articolo 14 decreto legge n. 669/1996 convertito con legge 28 febbraio 1997 n. 30, il termine per il pagamento da indicare nell’atto di precetto notificato alla pubblica amministrazione è di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, quindi in caso venga richiesto ed azionato il titolo provvisoriamente esecutivo la parte risparmierebbe due mesi oltre al diritto a danno dell’amministrazione di spese della procedura-
[26] Circolari e note che vincolano gli uffici giudiziari essendo “atti di un’autorità superiore che stabiliscono in via generale ed astratta regole di condotta di autorità inferiori nel disbrigo di affari d’ufficio” (cfr F. Cammeo A proposito di circolari e istruzioni in Giurisprudenza Italiana 1920, III, 1.) Per il Consiglio di Stato (sez. III, 26 ottobre 2016 n. 4478) “la circolare ministeriale, interpretativa di una disposizione di legge, è, in linea di principio, un atto interno finalizzato ad indirizzare uniformemente l'azione degli organi amministrativi, privo di effetti esterni". Sempre per il Consiglio di Stato le circolari costituiscono “atti interni a un pubblico ufficio, diretti agli organi di tale ufficio e ai loro dipendenti; esse vincolano solo i comportamenti degli organi operativi sottordinati dell’ufficio” (Consiglio di Stato, sentenze numero 3457/2012 e 567/2017)
[27] Circolare ministeriale giustizia 19 novembre 1990, n. 8/3621/7(90)
[28] Vedi nota n. 12
[29] Anche se il ministero nella direttiva con la quale indicava i 30 giorni per l’opposizione ne riconosceva la decorrenza dalla comunicazione.
[30] Vedi nota 1.
[31] Notifica da effettuarsi nei confronti dei soggetti, Pubblico Ministero compreso, legittimati per legge ad opporsi al decreto di liquidazione, tra questi soggetti ricordiamo NON è compreso l’assistito del difensore cfr.Ministero della Giustizia nota del 12 maggio 2016 prot. n. 0087917/U.
[32] Vedi nota n. 24.
Scarica Articolo PDF




