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Il Caso.it, Sez. Articoli e Saggi - Data pubblicazione 03/10/2019 Scarica PDF

Consulenti tecnici d'ufficio e di parte liquidazione dell'onorario nel patrocinio a spese a carico dello Stato: definitivo intervento della Corte Costituzionale

Gaetano Walter Caglioti, Dirigente Ministero della Giustizia


La Corte Costituzionale :

dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 131, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante: «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)», nella parte in cui prevede che gli onorari e le indennità dovuti ai soggetti ivi indicati siano «prenotati a debito, a domanda», «se non è possibile la ripetizione», anziché direttamente anticipati dall’erario”.

Per il d.P.R. 340 maggio 2002 n 115 [nel prosieguo = Testo Unico spese di giustizia] art. 3 lettera t) d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115/02 anticipazione:

è il pagamento di una voce di  spesa che, ricorrendo i presupposti previsti dalla legge, è recuperabile .

Con la pronuncia in commento [1] la Consulta mette la parola fine alla “querelle” che ha, per anni, interessato, loro malgrado, i consulenti tecnici d’ufficio (C.T.U) e i consulenti di parte (C.T.P.) in giudizi civili con ammissione al gratuito patrocinio che, in applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 13 , punto 3, Testo Unico spese di giustizia non vedevano soddisfatto il proprio diritto al pagamento degli onorari.

Nel processo civile con parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato la liquidazione dei compensi spettanti ai C.T.U e ai C.T.P.,  per la disciplina incorporata oggi nel testo unico spese di giustizia [2] è uguale a quella dei Periti e dei C.T.P. del processo penale relativamente alle sole spese  che sono anticipate, quindi, a carico dell’Erario,  mentre è diversa per gli onorari [3].

La normativa del Testo Unico spese di giustizia, infatti, opera, nel processo civile, con l’ articolo 131 Testo Unico spese di giustizia opera, ai fini del pagamento [4], una distinzione in relazione al quantum dovuto.

Relativamente agli onorari [5]:

dovuti al consulente tecnico di parte e all’ausiliario del magistrato  sono prenotati a debito  anche nel caso di transazione della lite, se non è possibile la ripetizione dalla parte a carico della quale sono poste le spese processuali o dalla stessa parte ammessa, per vittoria della causa o per revoca dell’ammissione.”

Sono,  invece,  [6]anticipate dall’erario :

“le indennità e le spese di viaggio spettanti a testimoni, a notai, a consulenti tecnici di parte e ausiliari del magistrato, nonché le spese sostenute per l’adempimento dell’incarico da parte di questi ultimi”.

La norma, alla luce della testuale definizione di spesa prenotata a debito , lettera s) articolo 3 Testo Unico spese di giustizia per come concepita :

prenotazione a debito è l’annotazione a futura memoria  di una voce di spesa, per la quale non vi è pagamento,ai fini dell’ eventuale successivo recupero”” si traduceva in una sostanziale gratuità della prestazione specie quando condannato alle spese processuali è la parte ammessa al patrocinio[7].

Nel caso di condanna dell’ammesso, infatti, neppure l’Ufficio giudiziario è legittimato al recupero di quanto eventualmente “prenotato a debito “ e/o “anticipato” [8] .

 L’impossibilità di ripetizione dalle parti processuali  nei casi considerati aveva sollevato non poche perplessità circa la conformità del 3° comma dell’articolo 131 Testo Unico spese di giustizia ai precetti costituzionali [9].

La Corte Costituzionale [10] investita della questione, ne aveva dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionali statuendo che :

il procedimento di liquidazione previsto dall'art.131 del D.P.R. n. 115 del 2002, da un lato, consente al consulente tecnico  d'ufficio, mediante il rimedio residuale della prenotazione a debito, di ottenere il pagamento delle somme a lui dovute  ; dall'altro, non pone in essere alcuna disparità di trattamento rispetto ai differenti modi di liquidazione dei compensi previsti per gli altri professionisti che intervengono nei procedimenti civili o penali, stante la eterogeneità delle figure processuali e la diversità dei giudizi messi a confronto”,

Inoltre, la Corte Costituzionale , nella propria ordinanza n 408/2008 nello:

“osservare che questa Corte, con la sentenza n. 287 del 2008, ha affermato che l’art. 131, comma 3, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel disciplinare il procedimento di liquidazione degli onorari dell’ausiliario, prevede il rimedio residuale della prenotazione a debito (con conseguente pagamento da parte dell’Erario), proprio al fine di evitare che il diritto alla loro percezione venga pregiudicato dall’impossibile ripetizione dalle parti processuali”

Il sopra citato indirizzo veniva riaffermato dalla Corte Costituzionale nella ordinanza n 12 del  6 febbraio 2013 [11]ai sensi della quale, in relazione agli onorari del consulente tecnico :

“sono manifestamente infondati i connessi dubbi in ordine alla concreta possibilità per il consulente tecnico di vedersi corrisposti i propri compensi che, infatti, questi o graveranno sui soggetti di cui al citato articolo 131 del d.lgs n 115 del 2002 ovvero,laddove sia impossibile ripeterli da costoro, se ne potrà chiedere la prenotazione a debito, con successiva liquidazione a carico dell’Erario” 

Le richiamate decisioni della Consulta sembravano, , aver sgombrato il campo dalla [reale] possibilità per il professionista, C.T.U. [12] e/o C.T.P., di prestare gratuitamente la propria opera, nel processo civile, per l’ oggettiva impossibilità nel recupero a carico della parte tenuta al pagamento o di parte ammessa al patrocinio rimasta soccombente nel giudizio.

La maggior parte degli Uffici giudiziari si erano adeguati all’indirizzo della Corte Costituzionale, venendosi a creare però non pochi problemi in occasione delle periodiche ispezioni, agli uffici stessi, stante il contrario avviso, in materia, da parte  l’Ispettorato Generale del Ministero della Giustizia.

Più volte, quindi, il Ministero della Giustizia era stato  sollecitato [13]ad emanare una direttiva che uniformasse le attività degli Uffici e superasse le criticità  in materia.

Con circolare 8 giugno 2016 [14]il Ministero della Giustizia ha affrontato la questione relativa al pagamento degli onorari a consulenti di parte e/o ausiliari del magistrato nel processo civile in caso di concessione, alla parte, del patrocinio a spese dello Stato.

 Una direttiva che di fatto non ha superato le lamentate criticità.

Dalla lettura della ministeriale veniva evidenziato come:

pur consapevole delle criticità operative segnalate con riferimento all’applicazione dell’articolo 131 comma 3 DPR 30 maggio 2002 n 115” si “ ritiene di non dover condividere” le conclusioni a cui erano giunti gli uffici a seguito delle decisioni della Corte Costituzionale.

A fondamento della propria direttiva il Ministero della Giustizia pone sia  la chiarezza del dispositivo normativo di riferimento “ (!!!?????) sia “ della costante interpretazione dello stesso fornito dalla Corte Costituzionale...”.

Secondo la tesi ministeriale i Giudici della Legge :

“... precisando nell’ordinanza da ultimo citata (ndr= n 12 del 6 febbraio 2013) che il consulente non soddisfatto nelle sue pretese dalla parte soccombente nel processo possa chiedere la prenotazione a debito con successiva liquidazione a carico dell’Erario...”  non ha fatto altro “ che ricordare che tale liquidazione segue necessariamente la prenotazione a debito da parte del consulente”

Ma, ed è questo il punto focale dell’indirizzo ministeriale :

“non ha certo introdotto un automatismo tra prenotazione a debito e liquidazione che è ( e dunque rimane) meramente eventuale, essendo normativamente condizionata all’effettivo recupero della somma prenotata a debito da parte dell’Ufficio giudiziario”

Un ragionamento quello ministeriale certamente suffragato dal disposto letterale di cui all’articolo 3 del Testo Unico spese di giustizia ma che, di fatto, non risolveva il problema, dallo stesso Ministero evidenziato, specie nella ipotesi  in cui “condannato alle spese processuali è la parte ammessa al patrocinio  non essendo neppure l’Ufficio giudiziario in grado di recuperare nei confronti di tale soggetto”.

Con la recentissima pronuncia in commento la Corte Costituzionale ha definitivamente superato le prospettate criticità statuendo :

l’illegittimità costituzionale dell’art. 131, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante: «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)», nella parte in cui prevede che gli onorari e le indennità dovuti ai soggetti ivi indicati siano «prenotati a debito, a domanda», «se non è possibile la ripetizione», anziché direttamente anticipati dall’erario

Nella decisione la Consulta ha, preliminarmente chiarito che:

siffatta pronuncia di accoglimento si muove – fatta salva la diversa interpretazione della disciplina della prenotazione a debito precedentemente precisata – nel solco della pregressa giurisprudenza di questa Corte, la quale ha affermato il tramonto della logica del gratuito patrocinio, ormai integralmente sostituito dal principio del patrocinio a carico dell’erario”.

La Corte ha riesaminato, specie riguardo all’istituto della prenotazione a debito che di fatto erano di ostacolo al pagamento degli onorari, le proprie  precedenti decisioni.

Non può, infatti, si specifica nella sentenza :

… la locuzione «prenotazione a debito» essere letta come anticipazione degli onorari a carico dello Stato, a ciò ostando l’insormontabile ostacolo della testuale definizione legislativa della prenotazione a debito, secondo cui detta prenotazione si risolve in una annotazione a futura memoria ai fini dell’eventuale successivo recupero.”

La disposizione di cui al punto 3 dell’articolo 13 Testo Unico spese di giustizia risulta :

“viziata sotto il profilo della ragionevolezza proprio perché, in luogo dell’anticipazione da parte dell’erario, prevede, a carico dei soggetti che hanno prestato l’attività di assistenza, l’onere della previa intimazione di pagamento e l’eventuale successiva prenotazione a debito del relativo importo («se non è possibile la ripetizione»).

Infatti, tale meccanismo procedimentale, unitamente all’applicazione dell’istituto della prenotazione a debito, impedisce il rispetto della coerenza interna del nuovo sistema normativo incentrato sulla regola dell’assunzione, a carico dello Stato, degli oneri afferenti al patrocinio del non abbiente.

L’art. 131, comma 3, del d.P.R. n. 115 del 2002, dunque, deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui prevede che gli onorari e le indennità dovuti ai soggetti ivi indicati siano previamente oggetto di intimazione di pagamento e successivamente eventualmente prenotati a debito (in caso di impossibilità di «ripetizione»), anziché direttamente anticipati dall’erario.

Inquadrati, oggi , correttamente, e definitivamente,  ai principi costituzionali gli articoli 3 e 131 Testo Unico spese di giustizia , quello che deriva, praticamente,  dalla richiamata pronuncia è che il professionista, sia esso consulente di parte ammessa o ausiliario del giudice, esperito infruttuosamente il recupero  nei confronti della parte, ha diritto alla liquidazione ( pagamento), anche del suo onorario, a carico dell’Erario con onorari, da parte delle cancellerie giudiziarie, anticipati e non più prenotati a debito.


[1] Sentenza n. 217 del 15 giugno 2019 pubblicata il 1 ottobre 2019

[2] DPR 30 maggio 2002 n 115 (testo unico spese di giustizia)

[3] DPR 30 maggio 2002 n 115 articolo  131, punto 3 per il processo  civile articolo 107  per il processo penale

[4] A differenza di quanto avviene ad esempio nelle liquidazioni dell’onorario del difensore.

[5] Articolo 131 punto 3  T.U. spese di giustizia

[6] Articolo 131 punto 4  lett. c)  T.U. spese di giustizia

[7] Dalla relazione illustrativa del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia relativamente all’articolo 131 “ in generale l’ipotesi della prenotazione a debito successivamente all’infruttuosa esecuzione da parte del professionista, appare una ipotesi di scuola piuttosto che una concreta possibilità…”

[8]  Per tutte circolare DAG.08/02/2011.0015318.U

[9]  Tra le altre ordinanze: tribunale di Trapani, 20/12/2006, tribunale di Torino,12/11/2007,tribunale di Catania, 9/1/2008 e tribunale di Palermo 27/5/2008.

[10] Con ordinanze n. 408 del 3/12/2008 e n 195 del 26/6/2009 e sentenza n 287 del 18/7/2008

[11] Giudizio di legittimità costituzionale sollevato dal tribunale ordinario di Caltanissetta

[12] Da ricordare che il consulente tecnico d’ufficio non può rifiutare  l’incarico: ai sensi dell’articolo 63 codice di procedura civile : “il consulente scelto tra gli iscritti in un albo ha l’obbligo di prestare il suo ufficio tranne che il giudice riconosca che ricorre un giusto motivo di astensione” e che l’articolo 366 del codice penale ( che richiama espressamente l’articolo 61 c.p.c.) punisce il rifiuto di uffici legalmente dovuti  , con la reclusione fino a 6 mesi o con la multa da e € 30 ad € 516, tra i quali il rifiuto da parte di CTU con l’ulteriore aggravante che per il consulente ( e anche il perito) la condanna importa l’interdizione dalla professione …

[13] Da ultimo dallo scrivente nella funzione di Dirigente Procura Generale di Catanzaro prot. 9219 del 23.11.2015

[14] DAG 08/06/2016.0107514.U.



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