Civile
Il Caso.it, Sez. Articoli e Saggi - Data pubblicazione 27/04/2021 Scarica PDF
Registrazione dei provvedimenti dell'Autorità giudiziaria: esecutività degli atti e rigetto della domanda
Gaetano Walter Caglioti, Dirigente Ministero della GiustiziaSommario: 1. Premessa; 2. Inquadramento
normativo dell’istituto della registrazione dell’atto giudiziario; 3. Carattere
esecutivo del provvedimento quale presupposto impositivo dell’atto: esclusione;
4. Provvedimenti per i quali l’esecutività è
presupposto per la registrazione: i decreti ingiuntivi; 5. Registrazione
dei provvedimenti di rigetto della domanda; 6. Registrazione dei provvedimenti
di rigetto della domanda nelle procedure di competenza del giudice di pace 1. Premessa Nel
corso degli anni si è assistito, relativamente
all’istituto della registrazione degli atti giudiziari, a sostanziali
modifiche normative [1] e a innumerevoli,
spesso contraddittorie, direttive ministeriali e indirizzi giurisprudenziali. La
tassazionedi un atto rientra nella specifica competenza degli uffici
locali dell’Agenzia delle Entrate [2] in quanto solo
detti uffici – sulla base del contenuto intrinseco dell’atto presentato per la
registrazione e, quindi , degli effetti giuridici che esso produce – sono
deputati a stabilire il criterio di tassazione da applicare e quantificare
l’imposta da versare…” [3]. Gli Uffici ministeriali giustizia di via Arenula[4] hanno evidenziato, a seguito delle continue
segnalazioni ispettive [5] , come, ad
esempio, in materia di rigetto della domanda le indicazioni fornite da
alcuni uffici territoriali dell’Agenzia delle entrate si pongano in contrasto
con le circolari o le risoluzioni adottate dalla Direzione normativa e
contenzioso della stessa Agenzia. Le
modifiche normative, gli indirizzi
giurisprudenziali [6]e ministeriali [7] hanno, e non
poteva essere altrimenti, inciso nelle [e sulle] attività delle cancellerie
giudiziarie e, in alcuni casi, nei rapporti
tra l’imposta di registro e le altre spese del giudizio .[8] 2. Inquadramento normativo dell’istituto della
registrazione dell’atto giudiziario In
materia di registrazione degli atti giudiziari trovano applicazione il Decreto Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (testo
unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro) e il Decreto Presidente
della Repubblica 30 maggio 2002 n 115 (
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese
di giustizia ) . Per individuare quali atti processuali scontano
l’imposta di registro bisogna attenersi alle previsioni di cui agli articoli 37, 38 , Testo Unico
sull’imposta di registro e dall’articolo
8 (tabella Allegata) al
citato testo unico imposta di registro [9] , nonché alle direttive Ministero
delle Finanze, delle Agenzia delle Entrate e del Ministero della Giustizia. L’
imposta di registro non riguarda indifferentemente tutti i provvedimenti degli
organi giurisdizionali ma solo quelli che, anche se parzialmente e
nel merito [10], intervengono "in materia di controversie civili" [11]. La
tassazione degli atti dell’autorità
giudiziaria in materia di controversie civili
attiene a quegli atti che, definendo anche parzialmente il giudizio ,
abbiano la concreta potenzialità di incidere sulla situazione giuridica dei
soggetti. [12] Presupposto per la registrazione dell’atto
giurisdizionale è, quindi, la definizione, anche parziale, del giudizio [13]:nell'ambito degli atti giudiziari in
materia di controversie civili, l'imposta di registro si applica ai soli atti
dotati di contenuto decisorio rispetto ad una vicenda contenziosa. Esclusi
dall’obbligo impositivo , quindi, i provvedimenti che, senza entrare nel
merito, si pronunciano sulla competenza
territoriale del magistrato adito [14] ,
dell’incompetenza per materia o per valore [15] , che dichiarino
cessata la materia del contendere [16], che dichiarino l’estinzione del
giudizio [17] o che dichiarino
l’incompetenza per ragioni di continenza [18]. 3. Carattere esecutivo del provvedimento quale
presupposto impositivo dell’atto: esclusione Non costituisce presupposto per l'assoggettamento
all’imposta in esame il carattere esecutivo del provvedimento giudiziario. Per la Corte di Cassazione [19]il
presupposto del tributo non è correlato all'efficacia esecutiva della sentenza
ma, esclusivamente , all'esistenza di un titolo giudiziale soggetto a
registrazione: in questa direzione
milita, del resto, il contenuto testuale dell'art.
37 DPR n. 131/1986 [20] secondo il quale "gli atti
dell'autorità giudiziaria in materia di controversie civili, che definiscono
anche parzialmente il giudizio, i decreti ingiuntivi esecutivi, i provvedimenti
che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali e le sentenze che dichiarano efficaci
nello Stato sentenze straniere, sono soggetti all'imposta anche se al momento
della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili, salvo
conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato" Per la richiamata giurisprudenza di
Legittimità neanche il provvedimento di sospensione della provvisoria
esecuzione della sentenza di primo grado fa venir meno il presupposto
dell'imposta di registro sugli atti giudiziari, presupposto , come visto, costituito, ai sensi dell'art. 37 del d.P.R. n. 131 del 1986, non già
dall'efficacia esecutiva, quanto dall'esistenza di un titolo giudiziale
soggetto a registrazione. Provvedimento di sospensione della provvisoria
esecuzione non idoneo, inoltre, ad incidere sull’eventuale avviso di
liquidazione del imposta , stante la
perdurante esistenza della sentenza di condanna che ne rappresenta il
fondamento, con salvaguardia dell'eventuale diritto al rimborso spettante al
contribuente 4. Provvedimenti per i quali l’esecutività è presupposto per la registrazione: i decreti
ingiuntivi Il carattere esecutivo del provvedimento giudiziario
è, invece, presupposto per la registrazione dei provvedimenti relativi ai
procedimenti sommari. Per
l’articolo art.
37 DPR n. 131/1986 "… i decreti ingiuntivi esecutivi sono soggetti all'imposta..” Si ha, quindi, l’obbligo di registrazione nei casi
di: a) decreti ingiuntivi immediatamente esecutivi ex articolo
642 codice di procedura civile; b) decreti ingiuntivi dichiarati esecutori ex articolo 647
codice di procedura civile; c) a seguito di concessione della provvisoria esecuzione nel
giudizio di opposizione ex articolo 648 codice di procedura civile; d) a seguito di rigetto [21]
o accoglimento parziale dell’opposizione [22]
ex articolo 653 codice di procedura civile ; e) a seguito della dichiarazione di
esecutorietà ex articolo 654 codice di procedura civile. 5. Registrazione dei provvedimenti di rigetto della
domanda Non tutti i
provvedimenti dell’autorità giudiziaria devono essere assoggettati a
registrazione in termine fisso o proporzionale ma solo quelli che intervengono nel merito del giudizio a conclusione
di una controversia che è instaurata e che il giudice è chiamato a risolvere. [23] Il
rigetto della domanda è chiaro che definisca una controversia che è
instaurata e che il giudice è chiamato a risolvere. Il rigetto
della domanda e l’impossibilità di assegnare un valore, quantificabile
economicamente, al provvedimento ha dato, in particolar modo per i giudizi
innanzi al giudice di pace, adito ad indirizzi, condizionati da [non
condivisibili] indirizzi di alcune
Agenzie delle Entrate, di esenzione dalla registrazione dell’atto. Per
gli uffici ministeriali giustizia di via Arenula [24], che richiamano
espressamente risoluzione del Ministero delle Finanze in materia [25], …è stato chiesto se vadano sottoposte alla
formalità del la registrazione le sentenze, cui non è possibile assegnare un
valore come ad esempio le sentenze di rigetto. In merito si osserva ,per
quel che concerne le sentenze di rigetto che il presupposto per l’applicazione
dell’imposta di registro sugli atti giudiziari ed il conseguente obbligo di
registrazione in termine fisso va ricercato nel combinato disposto di cui agli
artt. 37 dpr 131/1986 e 8, parte prima , tariffa, allegato A, dello stesso
decreto. Dall’esame esegetico di tali
disposizioni si evince che, in via del tutto prioritaria, il legislatore
tributario ha inteso riferirsi , per l’individuazione del presupposto
impositivo, agli atti dell’autorità giudiziaria ordinaria o speciale in materia di controversie che il giudice è
chiamato a risolvere o sulla quale in ogni caso deve emettere una pronuncia
giurisdizionale. Peraltro si sottolinea che
lo stesso ministero delle finanze con nota prot. IV-8-688/95 ha, tra l’altro, affermato che sono ugualmente assoggettate
all’imposizione tributaria di cui al secondo comma del più volte citato art.
46, tutti gli atti e i provvedimenti concernenti le cause attribuite alla
competenza del giudice di pace il cui
valore non è determinato o determinabile . Detti provvedimenti dovranno essere sottoposti alla formalità
della registrazione con l’assolvimento dell’imposta fissa di registro, di cui
all’art. 8 ,lettera d), della tariffa allegata al vigente testo unico sull’imposta di registro
approvato con dpr 26 aprile 1986 n. 131.. Gli
Uffici ministeriali Giustizia [26] , da ultimo, hanno evidenziato, in materia di rigetto
della domanda, come le indicazioni fornite da alcuni uffici territoriali
dell’Agenzia delle entrate si pongano in contrasto con le circolari o le
risoluzioni adottate dalla Direzione normativa e contenzioso della stessa
Agenzia. Gli
uffici ispettivi del Ministero della Giustizia, negli anni e con varie note [27], avevano
evidenziato come nel corso dell’attività ispettiva è stato riscontrato che
alcuni uffici del giudice di pace non trasmettono all’Agenzia delle Entrate ,
per la relativa registrazione, le sentenze di rigetto…la mancata registrazione
dei provvedimenti di rigetto si baserebbe su indicazioni fornite da alcuni
uffici territoriali dell’Agenzia delle entrate. Le
indicazioni date dagli uffici territoriali dell’Agenzie delle Entrate nascono ,
a parere dello scrivente [28] , da una errata
interpretazione della circolare dell’Agenzia delle Entrate , la n. 34/E del 30
maggio Il
Dipartimento per gli Affari di Giustizia del Ministero di via Arenula in
considerazione del fatto che la materia dell’imposta di registro rientra
nella competenza funzionale dell’Agenzia delle entrate e considerato, peraltro,
che la problematica in esame scaturisce da contrasto di posizioni tra uffici
diversi della stessa Agenzia con nota prot. DAG 212943.U del 30.12.2020 ha
proposto formale interpello alla Divisione contributi dell’Agenzia dell’entrate
volto a chiarire se siano da sottoporre ad imposta di registro i provvedimenti
di rigetto dell’autorità giudiziaria , ivi compresi quelli che dispongono il
rigetto di una opposizione a decreto ingiuntivo. All’interpello
l’Agenzia delle entrate ha risposto con nota prot. 75690 del 22.03.2021
confermando la tesi, già dalla stessa sostenuta nella risoluzione n. 255/E del
14 settembre 2007, di come l’obbligo di registrazione sussiste tutte le
volte in cui il giudice si pronuncia in merito a questioni di diritto
sostanziale portato alla sua attenzione..con riferimento ai provvedimenti di
rigetto occorre osservare che gli stessi configurano pronunce in merito in
quanto il giudice, rigettando la pretesa fatta valere in giudizio, dispone in
ordine alle questioni di diritto sostanziale.. Riguardo,
nello specifico, al provvedimento di
rigetto dell’opposizione a decreto ingiuntivo, l’Agenzia delle Entrate
evidenzia come costituisca un ordinario giudizio di cognizione al termine
del quale il giudice pronuncia sentenza di accoglimento o di rigetto ai sensi
dell’articolo 653 c.p.c.. Il rigetto
dell’opposizione può seguire a fatti di merito o processuali. Il provvedimento di
rigetto per ragioni di merito dovrà
essere registrato in termine fisso ai sensi del combinato disposto 37 del TUR e
8 della tariffa allegata al TUR. Diversamente il
provvedimento di rigetto per ragioni di rito, al pari dei provvedimenti di
estinzione ed incompetenza, non è da sottoporre alle formalità di
registrazione. Per l’Agenzia dell’Agenzia delle Entrate
direzione provinciale di Trento [29] “ la
sentenza di rigetto non si sostituisce al decreto ingiuntivo e non si configura
come una sentenza di condanna da assoggettare ad imposta di registro in misura
proporzionale..stante il principio di tassabilità degli atti giudiziaria
scrivente ritiene che anche la sentenza di rigetto sia da assoggettare ad
imposta di registro in misura fissa, in quanto sentenza non recante
trasferimento,condanna o accertamento di diritti a contenuto patrimoniale ai
sensi dell’articolo 8 lettera c) della
tariffa parte I allegata al DPR
131/1986” . La stessa Agenzia di
Trento, in data successiva [30] sconfessa il suo
precedente indirizzo affermando l’esenzione dalla registrazione …nel caso in cui il giudice nella causa di
opposizione a decreto ingiuntivo accolga l’opposizione e conseguentemente
annulli il decreto ingiuntivo… Di diverso
avviso l’ Agenzia Entrate
Firenze [31]“
Le sentenze di rigetto dell’opposizione a decreto ingiuntivo scontano in
generale l’imposta di registro se il giudice nel pronunciarsi sull’opposizione
definisce nel merito la controversia.. l’obbligo
di registrazione è da escludersi nei casi in cui il giudice accoglie o rigetta
l’opposizione per motivi di rito e dunque nell’ipotesi di sentenza che dichiara
la nullità del decreto per motivi di incompetenza per materia , valore o
territorio oppure sentenza di rigetto dell’opposizione per inammissibilità
della stessa per mancato rispetto dei termini di 40 gg.. 6. Registrazione dei provvedimenti di rigetto della
domanda nelle procedure di competenza del giudice di pace Presupposto per la registrazione dell’atto
giurisdizionale è la definizione, anche parziale, del giudizio [32]:nell'ambito degli atti giudiziari in
materia di controversie civili, l'imposta di registro si applica ai soli atti
dotati di contenuto decisorio rispetto ad una vicenda contenziosa. Come
visto nel paragrafo che precede alla richiesta di chiarimenti avanzate dagli
uffici ministeriali giustiziacirca l’obbligo o meno di
registrazione delle sentenze di rigetto
[…la mancata registrazione dei provvedimenti di rigetto si baserebbe su
indicazioni fornite da alcuni uffici territoriali dell’Agenzia delle entrate
], avuto riguardo all’opposizione a decreto ingiuntivo l’Agenzia delle
Entrate ha risposto evidenziando come
l’opposizione a decreto ingiuntivo… costituisca un ordinario giudizio di cognizione
al termine del quale il giudice pronuncia sentenza di accoglimento o di rigetto
ai sensi dell’articolo 653 c.p.c.. e di come .. il
rigetto dell’opposizione può seguire a fatti di merito o processuali… confermando che … il provvedimento di rigetto per ragioni di
merito dovrà essere registrato in
termine fisso ai sensi del combinato disposto 37 del TUR e 8 della tariffa
allegata al TUR… diversamente …il provvedimento di rigetto per ragioni di rito, al
pari dei provvedimenti di estinzione ed incompetenza, non è da sottoporre alle
formalità di registrazione. A
prescindere, quindi, del giudizio, ordinario o di opposizione a decreto
ingiuntivo, l’Agenzia delle entrate ha, con nota prot. 75690 del 22.03.2021,
confermato la tesi [33], di come l’obbligo
di registrazione sussiste tutte le volte in cui il giudice si pronuncia in
merito a questioni di diritto sostanziale portato alla sua attenzione..con
riferimento ai provvedimenti di rigetto occorre osservare che gli stessi
configurano pronunce in merito in quanto il giudice, rigettando la pretesa
fatta valere in giudizio, dispone in ordine alle questioni di diritto
sostanziale.. Assodata
la definitiva pronuncia in merito alla questione relativa ai provvedimenti di
rigetto una precisazione, a parere dello scrivente e nello specifico per i
giudizi dinnanzi al giudice di pace, va fatta. Relativamente
ai provvedimenti definitivi dei giudizi innanzi al Giudice di Pace ….l’imposta di registro è imposta d’atto…la
sentenza e il verbale di conciliazione del Giudice di Pace sono soggetti ad imposta di registro in
relazione al loro effettivo contenuto a prescindere da quale sia stato il regime
fiscale dell’atto …[34] Quanto sopra,
per evidenti ragioni di equità fiscali, deve e specificatamente nella ipotesi di rigetto della domanda, pur sempre tenere conto del regime fiscale
del procedimento. Se la
procedura nasce in esenzione in relazione al valore della domanda, inferiore ai
1.033 €, essendo l’imposta
di registro quale imposta d’atto [35], la pronuncia di
accoglimento superiore ai 1.033 € è soggetta alla registrazione. Non
è, viceversa, soggetto a registrazione il provvedimento definitivo di una
procedura superiore ad € 1.033, ma in cui il giudice si pronuncia riconoscendo
dovuta una somma inferiore ad € 1.033. L’applicazione
del principio imposta di registro
come imposta d’atto nei giudizi
dinnanzi al giudice di pace che si
definiscono con il rigetto della domanda, deve tenere conto del regime fiscale del procedimento. Così,
a titolo di esempio esplicativo, nella procedura con domanda superiore ai 1.033
€ il provvedimento di rigetto sconta sempre l’imposta di registrazione,
viceversa se la procedura era inferiore agli € 1.033 il provvedimento di
rigetto, per evidenti ragioni [ = nelle
procedure esenti si avrebbe infatti il paradosso che la domanda accolta non
sarebbe registrabile, viceversa il rigetto si]non
è soggetta a registrazione. [1] e in
particolare della modifica normativa operata dal decreto legislativo 24
settembre 2015 n [2]
questo ha dato, e da, adito a interpretazioni a volte “differenziate” da parte
delle varie Direzioni provinciali dell’Agenzia delle Entrate [3] cfr Risoluzione n. 206 del 6 agosto 2009
Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa e Contenzioso da ultimo
risoluzione Agenzia delle entrate prot. 75690 del 22 marzo 2021 e circolare
Ministero della Giustizia DAG.14/04/2021.0078541.U [4] Dipartimento per gli Affari di Giustizia
–Direzione generale degli affari interni- Ufficio I – Reparto I – servizi
relativi alla giustizia civile prot.76541 del 14 aprile 2021 [5] DAG.
n. 162258.E del 13.08.2019,prot.212943.U del 30.12.2020 e prot. 60160.E del
22.03.2021 [6] ad opera dei giudici di legittimità che non
sempre hanno trovato puntuale applicazione nelle direttive ministeriali [7] degli
Uffici del Ministero della Giustizia e
delle Agenzie delle Entrate spesso
contraddittorie e a loro volta soggette al ulteriori interpretazioni .
Il Dipartimento per gli Affari di
Giustizia –Direzione generale degli affari interni- Ufficio I – Reparto I –
servizi relativi alla giustizia civile ha evidenziato da ultimo, prot.76541 del
14 aprile 2021. [8]
contributo unificato ( artt. 9 e ss dpr 30 maggio 2020 n. 115), anticipazioni
forfettarie dei privati all’Erario(art.30 dpr 30 maggio 2020 n. 115) , diritti
di copie ( artt. 266 e ss dpr 30 maggio 2020 n. 115) [9] cfr Risoluzione n. 206 del 6 agosto 2009
Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa e Contenzioso [10] La
provvisionale accordata ai sensi del decreto legislativo 209/2005 deve
ritenersi soggetta a registrazione autonoma...
(Agenzia Entrate Firenze 11/10/2011 prot.179367/2011) [11] "quelle in cui si invochi la tutela
giurisdizionale verso una pretesa violazione di un diritto soggettivo e che
quindi attengano alla esistenza, alla attuazione, alla modificazione e alla
estinzione di un diritto soggettivo"A. Uricchio in attività giudiziarie e imposizioni tributarie
tra imposte di registro e contributo unificato per l’iscrizione a ruolo in
Bollettino Tributario d’informazione n. 5 pag. 378 anno 2005 [12] risoluzione prot. n. 310106 del 3 giugno
1991, circolare n. 45/E del 9 maggio 2001, risoluzione n. 263 del 21 settembre
2009 [13] rif.
= art. 37 dpr 131/1986 e art. 8 Tabella Allegata dpr 131/1986 [14]
Agenzia delle Entrate risoluzione n. 45/E del 09.05.2001 [15]Agenzia delle Entrate Contenzioso Calabria prot.
919-1516/2010 del 11 maggio 2010 e circolare Ministero Giustizia
DAG.22/10/2013.0139929.U [16] Agenzia
delle Entrate Contenzioso Calabria prot. 919-1516/2010 del 11 maggio 2010 e
circolare Ministero Giustizia DAG.22/10/2013.0139929.U [17] Agenzia delle Entrate risoluzione n. 263/E del
21.09.2007 anche se
viene contestualmente disposta la
cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale effettuata ai sensi
dell’articolo 2668 ovvero della trascrizione del pignoramento immobiliare in
considerazione de carattere processuale e non decisorio di tali provvedimenti -
risoluzione ministero delle Finanze n 310106 del 3-6-1991 e note ministero
giustizia n 8/3512/9 del 9.11.1990 e n 2491/98 del 8.10.1998 [18] la sentenza del Giudice di pace relativa ad
opposizione a decreto ingiuntivo con la quale vienedichiarata l’incompetenza per ragioni di continenza ( giudizio già
pendente dinnanzi al tribunale) avendo la sentenza carattere meramente
processuale non è soggetta a registrazione (risoluzione Agenzia delle Entrate
n. 332/E del 16 novembre 2007) [19] cfr. Cass. Civ.,
sez. VI – V, ord. n. 12480/2018. [20] sulla
cui legittimità costituzionale si è più volte pronunziata la Corte
costituzionale da ultimo sentenza n.
13/2008 [21] decreti ingiuntivi esecutivi revocati “..se
interviene la sentenza definitiva di revoca del decreto ingiuntivo prima della
notifica di pagamento dell’imposta proporzionale quest’ultima non è più dovuta;
tuttavia considerato che decreto ingiuntivo e sentenza sono entrambi atti
giudiziari soggetti distintamente all’obbligo di registrazione in termine fisso
per ciascuno di essi deve essere corrisposta l’imposta in misura fissa..” (
Agenzia delle Entrate risoluzione 122 del 7/11/2006) [22] Le sentenze di
rigetto dell’opposizione a decreto ingiuntivo scontano in generale l’imposta di
registro se il giudice nel pronunciarsi sull’opposizione definisce nel merito
la controversia..l’obbligo di registrazione è da escludersi nei casi in cui il
giudice accoglie o rigetta l’opposizione per motivi di rito e dunque
nell’ipotesi di sentenza che dichiara la nullità del decreto per motivi di
incompetenza per materia , valore o territorio oppure sentenza di rigetto
dell’opposizione per inammissibilità della stessa per mancato rispetto dei
termini di 40 gg (Agenzia Entrate Firenze
11/10/2011 prot.179367/2011) [23] cfr circolare 22 gennaio 1986 n. 8 del
ministero delle Finanze , risoluzione n. 45/E Agenzia delle Entrate 9 maggio 2001, risoluzione n. 257/E Agenzia
delle Entrate 20 settembre 2007 [24] nota Ministero Giustizia n.1325/99/U del 12 maggio
1999 . [25] risoluzione
Ministero delle Finanze prot.
IV-8-688/95 del 9 luglio 1996 [26] Dipartimento per gli Affari di Giustizia
–Direzione generale degli affari interni- Ufficio I – Reparto I – servizi
relativi alla giustizia civile - prot.76541 del 14 aprile 2021 [27] DAG.
n. 162258.E del 13.08.2019,prot.212943.U del 30.12.2020 e prot. 60160.E del
22.03.2021 [28]
negli anni, e in vari corsi di aggiornamento tenuti per gli uffici giudiziari
ho più volte evidenziato il contrasto degli indirizzi in questione con il
dettato letterale degli articoli 37 dpr 131/1986 e art. 8 Allegato A dpr
131/1986 [29] nota
prot. 906-19827/2007 del 4/12/2007 in
risposta ad interpello dell’Ufficio del Giudice di Pace di Rovereto (TN) [30] nota
protocollo 906-1342/2009 del 6 febbraio 2009 [31] nota prot.179367/2011 dell’11 ottobre 2011 [32] rif.
= art. 37 dpr 131/1986 e art. 8 Tabella Allegata dpr 131/1986 [33] già dalla stessa Agenzia delle entrate sostenuta nella risoluzione n. 255/E del 14
settembre 2007 [34] circolare n. 7 del 5 luglio 1997 e nota senza numero
del 26 gennaio 1998 Ministero Giustizia [35]
sulla natura dell’imposta di registro quale “imposta d’atto” vedasi da ultimo Cassazione Civile sez. V ordinanza n.
23549 del 02.07.2019.
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