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Il Caso.it, Sez. Articoli e Saggi - Data pubblicazione 26/05/2019 Scarica PDF

Mediazione civile: recupero della sanzione per mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento

Gaetano Walter Caglioti, Dirigente Ministero della Giustizia


Con il decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 è stata data attuazione all’articolo 60 della legge 18 giugno 2009 n. 69 in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.

L’articolo 84, comma 1, lettera i) del decreto legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013 n. 98, ha inseriti nell’articolo 8 del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 il comma 4-bis. [1]

 Comma 4-bis che, tra l’altro, dispone “…il giudice condanna la parte costituita che nei casi previsti dall’articolo 5 [2] , non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio”.

Nell’ipotesi considerata non si tratta del pagamento di un ulteriore contributo unificato [3], come ad esempio nella ipotesi di cui al punto 1-quater articolo 13 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 [4], ma di una sanzione, di natura processuale, il cui importo è corrispondente a quanto è stato pagato , come contributo unificato, all’atto dell’iscrizione della causa a ruolo a seguito della mancata partecipazione alla fase di mediazione propedeutica alla causa di merito.

Statuita, da parte del giudice di merito, la condanna al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio si pone il problema sulle modalità di versamento di tale somma e, principalmente, di chi sia tenuto a garantire che tale versamento abbia seguito.

Va, inizialmente , ribadito che, trattandosi di “importo corrispondente al contributo unificato”, la somma dovuta non è un nuovo contributo unificato e, in quanto tale, non ha “natura di entrata tributaria“.

Per la Corte Costituzionale, “ la natura di “entrata tributaria erariale” del contributo unificato si desume “ indipendentemente dal nomen iuris utilizzato dalla normativa che lo disciplina”.[5]

Anche per la giurisprudenza di legittimità “ il contributo unificato ha natura di entrata tributaria“. [6]

L’importo versato in oggetto è una sanzione [7] ,quindi, non soggetta alle regole del contributo unificato, se non limitatamente alla sua quantificazione nell’importo.

La specificazione di cui sopra riveste particolare importanza nelle ipotesi in cui ad essere condannata fosse una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato[8] nei confronti della quale la somma, se nella forma di contributo unificato, non sarebbe recuperabile.

Nessuna azione di recupero “può essere esperita nei confronti della parte ammessa al patrocinio soccombente”[9], è, questo, uno dei principi basilari del patrocinio a spese dello Stato.

In virtù del sopra citato principio non è, come detto, ad esempio recuperabile nei confronti dell’ammesso al patrocinio il contributo unificato di cui al comma 1-quater articolo 13 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 inammissibilità, improcedibilità, rigetto dell’impugnazione, anche incidentale.

Nei procedimenti in cui l’impugnazione, anche incidentale, è proposta da parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato per la giurisprudenza della Corte di Cassazione [10]“l'ammissione della ricorrente al gratuito patrocinio determina l'insussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 1 quater dell' art. 13 del D.P.R. n. 115 del 2002 inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.”

Inoltre, sempre per i giudici di legittimità, [11]nel caso di ammissione dell’appellante al patrocinio a spese dello Stato, il rigetto dell’impugnazione preclude l’applicazione del contributo unificato a titolo sanzionatorio, poiché la parte ammessa a tale beneficio non è tenuta a monte al pagamento del contributo unificato, stante la prenotazione a debito di cui gode, e di conseguenza neppure all’importo di cui al contributo aggiuntivo”

Anche per la dottrina[12] “nel caso di ammissione dell’appellante al patrocinio a spese dello Stato, il rigetto dell’impugnazione preclude l’applicazione del contributo unificato a titolo sanzionatorio”.

Logicamente il sopra citato principio non trova applicazione nei casi di condanna a sanzioni amministrative e/o processuali.

L’istituto in esame, condanna ai sensi del comma 4-bis articolo 8 decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, avendo, invece, chiaramente natura sanzionatoria sarà, quindi, recuperabile nei confronti della parte anche se questa nel giudizio di merito è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

Ma come si procede al versamento della somma dovuta a seguito della condanna nel giudizio di merito che è seguito alla fase di mediazione ?

E quale è l’ufficio , giudiziario o finanziario, competente al recupero?

Trattandosi di provvedimento giurisdizionale, competente al recupero è la cancelleria del giudice “ il cui provvedimento “ contenente la condanna “ è passato in giudicato o presso il magistrato il cui provvedimento è divenuto esecutivo”[13] .

Relativamente al (materiale ) recupero errata, appare, anche se “di pronta e facile soluzione”, la prassi, adottata da parte di alcuni uffici giudiziari, di permetterne il versamento con le modalità di pagamento tipiche del contributo unificato [14].

Il versamento in questione è l’adempimento di una sanzione processuale e come tale deve essere gestita e recuperata.

Il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia e successive modifiche ed integrazioni [15]disciplina le voci e le procedure di spesa dei processi, il pagamento da parte dell’erario, il pagamento da parte dei privati, l’annotazione e la riscossione , nonché il patrocinio a spese dello Stato e la riscossione delle spese di mantenimento in carcere, delle pene pecuniarie, delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni pecuniarie processuali.

Trovano, quindi, per l’istituto in esame, applicazione le disposizioni di cui al Titolo II-bis “disposizioni generali per spese di mantenimento in carcere, spese processuali,pene pecuniarie, sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni pecuniarie processuali nel processo civile e penale” del richiamato d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 .

Per il (materiale) recupero trova applicazione la convenzione prevista dall’articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 e successive modificazioni tra il Ministero della Giustizia e Equitalia Giustizia S.p.A.

E, nello specifico, la convenzione 23 settembre 2010 , modificata, con integrazioni, dalla convenzione 28 dicembre 2017 [16].

Come detto in quanto sanzione la cancelleria agisce per il recupero anche se la parte condannata è ammessa al patrocinio a spese dello Stato e, anche nel caso in cui il giudice abbia disposto il “nulla per le spese” dovute ai sensi dell’articolo 91 c. p. c. [17]

Relativamente a tale ipotesi infatti il “nulla per le spese” [18] impedisce alla cancelleria di recuperare le c.d. spese di giustizia [19]ma non le somme dovute per sanzioni di natura processuale.



[1] per l’applicabilità di tale disposizione vedasi il comma 2 dell’articolo 84 del medesimo decreto legge n-69/2013

[2]che contempla i casi di mediazione obbligatoria

[3]c.d. tassa di iscrizione a ruolo nei processi civili regolamentata articolo 9 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

[4] Contributo unificato, pari a quello pagato per l’impugnazione, in caso in cui l’impugnazione stessa, anche incidentale, è stata respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile.

[5]sentenza 11 febbraio 2005 n. 73

[6] Corte Cassazione sentenza 17 aprile 2012, n. 5994, anche Cass., Sezioni Unite n. 3007/08 e n. 3008/08.

[7] Cfr = Tribunale di Cassino ordinanza dell’8 ottobre 2014

[8] Il patrocinio a spese dello Stato è regolamentato dalla Parte terza del Decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n 115 articoli da 74 a 145.

[9] circolare ministeriale giustizia DAG.08/02/2011.0016318.U

[10] Cassazione sezione lavoro sentenza n 18532/2014 del 01/06/2014 pubblicata il 2 settembre 2014

[11] Cass. Civ. 8 febbraio 2014, n. 3860, Cass. civ. 22 marzo 2017, n. 7368, Cass. civ.12 aprile 2017, n. 9538

[12] C. Trapuzzano corso organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura “ tutto quello che c’è da sapere in tema di spese di lite” Scandicci (FI) 11-13 settembre 23-25 ottobre 2017

[13] Articolo 208 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

[14] Ai sensi dell’articolo 192 DPR 115/2002 : Il contributo unificato può essere pagato: 1) mediante modello F23 (codice tributo 941T cfr=nota n 118188 del 21 giugno 2001 Ministero Finanze -Agenzia delle Entrate); 2) mediante apposito bollettino conto corrente postale (conto n°57152043 intesto a “tesoreria provinciale di Viterbo –versamento contributo unificato spese atti giudiziari decreto del presidente della repubblica n°126/2001”); 3) presso le rivendite di generi di monopolio e valori bollati; 4) telematicamente con le modalità di cui all’articolo 4, comma 9, decreto legge 22 febbraio 2009 n 193 convertito con legge 22 febbraio 2010 n 24.

[15] D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

[16] Con il decreto legge 22 ottobre 2016 n 193 , convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2016 n 225 è stato disposto, a decorrere dalla data del 1° luglio 2017, lo scioglimento delle società del Gruppo Equitalia con la sola esclusione di Equitalia Giustizia SpA Dalla data del 1° luglio 2017 la situazione è ,quindi, la seguente: a)Equitalia Giustizia s.p.a. prosegue l’attività di gestione dei crediti secondo le previsioni della convenzione,b) L’attività di riscossione, in precedenza effettuata dall’Agente Unico Equitalia s.p.a, è ora effettuata dal nuovo ente pubblico economico Agenzia entrate- Riscossione che, dalla predetta data, è subentrato, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia. (cfr = DOG.10/08/2017.0151207.U)

[17] Ministero Giustizia Direzione Generale Giustizia Civile prot. n. 16318 8.2.2011 “i provvedimenti giurisdizionali tengano in adeguato conto il particolare regime delle spese nei processi in cui una delle parti gode del beneficio dell’istituto dell’ammissione al patrocinio a spese dell’erario, in quanto tali atti costituiscono il titolo della riscossione”.

[18] “L'attività di recupero delle spese processuali, per essere azionata dalla cancelleria dell'ufficio giudiziario, deve trovare fondamento in un titolo rappresentato dal provvedimento giurisdizionale di condanna alle spese processuali. Peraltro, con riferimento al recupero delle spese processuali nei casi previsti dagli artt. 133 e 134 del D.P.R. 115/2002, questa Direzione Generale con la circolare dell’08/02/2011, prot. n.0016318, ha evidenziato che i provvedimenti giurisdizionali costituiscono il titolo della riscossione.” circolare ministeriale giustizia DAG 14/04/2015.009943.U

[19] Spese regolamentate dal Testo unico spese di giustizia (d.P.R. 115/02) occorrenti per il processo e anticipate e/o prenotate a debito dall’Erario



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