Civile


Il Caso.it, Sez. Articoli e Saggi - Data pubblicazione 08/03/2023 Scarica PDF

Riduzione degli onorari al difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello stato. Criticità e possibili soluzioni

Gaetano Walter Caglioti, Dirigente Ministero della Giustizia


Abstract

Per l’articolo 130 tusg[1], nel processo civile, «gli importi spettanti al difensore, all’ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono ridotti della metà».

Per l’articolo 106-bis tusg, nel processo penale, «gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all'investigatore privato autorizzato sono ridotti di un terzo. » 

L’istituto del patrocinio a spese dello Stato nella sua applicazione pratica comporta vantaggi per la parte non abbiente ammessa al patrocinio a spese dello Stato, per la parte processuale abbiente anche se soccombente nel giudizio e per il suo difensore e solo svantaggi, nella forma delle riduzione degli onorari, al difensore di parte ammessa anche nelle ipotesi di non soccombenza nel giudizio del proprio assistito.

Una norma come quella ex articolo 106-bis e 130 tusg che decurti significativamente la remunerazione di un’attività professionale svolta nell’interesse della giustizia, può ritenersi ragionevole solo se la misura del sacrificio inflitto al professionista sia correttamente calibrata rispetto al fine di riduzione della spesa erariale. [ cfr. Corte Costituzionale sentenza n. 166 anno 2022]

Quella che appare come una palese discriminazione può [potrebbe] essere superata con una corretta applicazione della normativa vigente e dei diversi principi che sottendono agli interessi, privati e pubblici, che sottendono al diritto di cui al comma 2 dell’articolo 24 della Costituzione della Repubblica Italiana e paragrafo 4 articolo 47 della Carta fondamentale dell’Unione Europea (c.d. Carta di Nizza del 7/12/2000) .

Evitandosi che l’esigenza di contenimento della spesa pubblica porti ad un irragionevole “svilimento” dell’opera professionale resa dal difensore di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato e alla “devalorizzazione” di prestazioni per il sol fatto che siano prestate in favore di persona ammessa al detto beneficio, scaricando, di fatto, sul difensore il costo di tale servizio di giustizia.


* * *


La riduzione sui compensi operata, nel processo civile [2] e nel processo penale [3] a scapito dei professionisti (difensori , Consulenti di Parte) che, nel giudizio, prestano la propria attività a favore di parte ammessa al patrocinio o agli ausiliari del magistrato (Periti, Consulenti d’Ufficio) in procedimenti con parti ammesse al patrocinio, porta ad una, più volte manifestata, insofferenza da parte dei professionisti interessati nel giudizio.

Insofferenza, in particolare, nelle ipotesi di vittoria nel giudizio della parte patrocinata in cui, spesso e da più parti, viene evidenziato come la misura del compenso non appare adeguata all’importanza dell’attività prestata e del decoro della professione [4].

La giurisprudenza di merito ha evidenziato come nella liquidazione degli onorari in procedimenti in cui parte è ammessa al patrocinio a spese dello Stato vi sarebbe una disparità di remunerazione tra quanto spettante al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato e quanto dovuto, secondo la tariffa professionale, ai difensori delle altre parti [5] .

In particolare “ ..il principio di eguaglianza sarebbe violato in ragione del deteriore criterio di determinazione dei compensi spettanti ai professionisti che difendono i soggetti non abbienti..”[6].

Ricordiamo che, per consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione [7], in tema di patrocinio a spese dello Stato, “…il riferimento ad importo non superiore ai valori medi delle tariffe professionali contenuto nell'art. 82 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, significa che la media dei valori tariffari funge da limite massimo (e non che la liquidazione debba avvenire necessariamente secondo la media delle tariffe), potendo il compenso essere liquidato anche in misura inferiore ad essa, purché non al di sotto delle tariffe minime .”

In materia civile la riduzione degli importi degli onorari difensivi previsti dall’art. 130 tusg “produrrebbe il solo effetto concreto di avvantaggiare il debitore inadempiente che godrebbe di un dimezzamento di quanto dovuto a titolo di onorario al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato mentre, quest’ultima potrà essere condannata [in caso di soccombenza nel giudizio] a pagare gli onorari per intero alla controparte”.[8]

Alla differenziazione degli onorari si aggiunge cheil difensore di parte ammesso al patrocinio a spese dello Stato, in base al divieto stabilito dall’art. 85 del d.P.R. n. 115 del 2002, non può chiedere e percepire compensi o rimborsi, a qualunque titolo, dal proprio assistito [9], incorrendo altrimenti in un grave illecito disciplinare. [10]

Non da ultimo il “dimezzamento [nel processo civile, ma vale anche per la riduzione di un terzo nel processo penale] degli onorari non sarebbe indispensabile per tutelare l’interesse pubblico al contenimento della spesa [11], dal momento che, di regola, l’erario potrebbe recuperare quanto anticipato… “.[12]

La criticità in esame e il, possibile, superamento della stessa, sino ad oggi, è stata incentrata erroneamente, a parere dello scrivente [13], esclusivamente sulla possibile illegittimità costituzionale della prevista , articolo 106-bis e 130 tusg, riduzione e nella diversa, in percentuale di abbattimento dell’onorario [14], regolamentazione normativa operata nel processo civile e nel processo penale.

Le sopra indicate censure sono state sempre rigettate dalla Corte Costituzionale [15].

Per i Giudici della Legge [16] “ con riguardo alla disparità di trattamento fra avvocati, i quali subiscono la riduzione della metà dei compensi nell’ipotesi in cui la liquidazione giudiziale concerna difese apprestate nei confronti di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, questa Corte ha già affermato che la specifica disciplina applicabile al patrocinio dei non abbienti è connotata da «peculiari connotati pubblicistici» ( ordinanza n. 387 del 2004) che rendono le fattispecie disomogenee “.

Inoltre per la Corte [17] la diversità degli interessi in giuoco nel processo penale ed in quello civile giustifica la diversa disciplina della liquidazione degli onorari spettanti agli avvocati che si siano impegnati in essi [18] .

La criticità relativa alla riduzione del compenso che lo Stato anticipa al difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, a differenza di quanto invece non avviene per il difensore di parte abbiente, nasce dalla poco convincente applicazione della normativa nei suoi aspetti pratici che [ci] appare non tenere della diversità negli interessi implicati in relazione ai soggetti destinatari e all’ autonomia [19]e al diverso piano giuridico di applicazione fra le due norme di sistema :

- quello dell’istituto del patrocinio a spese dello Stato dove le situazioni soggettive tutelate riguarderebbero solo le parti dei giudizi non anche i loro difensori;

- quello sui criteri di remunerazione degli avvocati, difensori sia di parti ammesse che di parti non ammesse, che hanno [ avrebbero] uguale diritto a vedere compensato il proprio impegno e il cui onorario soggiace , nella determinazione del dovuto, alla normativa codicistica e ai parametri professionali di riferimento.

La [sentita [20]] criticità attiene, nello specifico, al perché parte abbiente soccombente nel giudizio dovrebbe avvantaggiarsi [riduzione degli onorari del difensore parte non abbiente] della situazione di difficoltà economica di controparte.

Perché mai l’istituto del patrocinio a spese dello Stato comporti vantaggi per la parte ammessa, per la parte ricca e [soli] svantaggi, riduzione degli onorari, a carico del difensore di parte ammessa anche nelle ipotesi di vittoria, nel giudizio, del proprio assistito.

Ma e soprattutto, se esiste, e/o sia ravvisabile, nell’ordinamento vigente, principio normativo ai sensi del quale possa [debba] essere riconosciuto al difensore di parte non abbiente l’onorario che avrebbe conseguito, in relazione all’importo, nella diversa ipotesi di difesa di parte non ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

Principio normativo che non differenzi le liquidazioni ai difensori delle parti nei processi in cui è presente l’istituto del patrocinio a spese dello Stato.

Principio che esiste, e di cui [ci] sembra non essersi tenuto affatto in considerazione, ai sensi del quale “i criteri di determinazione dei compensi professionali degli avvocati sono ancorati a fattori – quali il valore della controversia, la sua complessità, la quantità dell’opera prestata, la sua qualità nonché il risultato conseguito – per i quali è indifferente se a pagare il compenso sia direttamente il cliente ovvero un terzo, che in questo caso è lo Stato a ciò tenuto dall’esigenza di adempiere ad un dovere di solidarietà sociale“[21].

La diversità degli interessi implicati nel giudizio “non giustificherebbe comunque la diversità fra i criteri di remunerazione degli avvocati interessati, in quanto la distinzione fra le situazioni soggettive tutelate riguarderebbe solo le parti dei giudizi non anche i loro difensori che hanno uguale diritto a vedere compensato il proprio impegno” [22].

Il rapporto che scaturisce dalla statuizione sulle spese di lite e che intercorre tra le parti processuali è disciplinato, nel processo di cognizione, dal principio della soccombenza e, nel processo esecutivo, dalla regola della soggezione del debitore all’esecuzione “ [23] .

In applicazione del richiamato principio della soccombenza la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato viene, ai sensi della normativa dei codici di rito, condannata al pagamento a favore di controparte non ammessa alle spese di giudizio, sulle quali spese non viene, in relazione agli onorari del difensore, effettuate alcuna riduzione.

Perché, per lo stesso principio, al difensore di parte ammessa al patrocinio in caso di soccombenza di controparte ricca non viene riconosciuto lo stesso diritto ?

La riduzione degli importi anticipati [24]a favore del difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sottende, chiaramente, a motivi di natura prettamente economici e, alla, dichiarata, necessità di non gravare troppo sulle finanze pubbliche attesa la grande percentuale delle somme che non vengono o possono essere recuperate [25] .

Riprova ne è il fatto che a partire dal gennaio 2014 anche per le anticipazioni penali , fino a quel momento corrisposte per intero [26], viene operata una riduzione del terzo [27].

 Atteso, inoltre, che nessuna riduzione opera per le c.d. spese prenotate a debito [28] occorrenti per il processo o per la parte [29] che vengono annotati nel foglio notizie [30] e, a definizione del giudizio, a cura delle cancellerie giudiziarie, recuperate per l’intero importo annotato [31].

Chiara, quindi, la finalità di contenimento della spesa pubblica che sottende alle riduzioni, previste dalla normativa del testo unico spese di giustizia, degli onorari del difensore di parte ammessa al patrocinio .

La finalità di realizzare un risparmio di spesa in favore dell’Erario, è stata ritenuta dalla Corte Europea di Strasburgo insufficiente a giustificare il sacrificio di un diritto garantito dalla Convenzione Europea [32] per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali , ma la Corte Costituzionale ha, più volte [33],evidenziato come nell’ istituto del patrocinio a spese dello Stato il legislatore gode di ampia discrezionalità, con il solo limite della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà delle scelte adottate.

Per la Corte Costituzionale [34]“la natura inviolabile del diritto ad accedere ad una tutela effettiva, ai sensi dell’articolo 24, terzo comma, Costituzione, non lo sottrae però al c.d. bilanciamento di interessi per effetto della scarsità delle risorse.” 

Atteso che l’istituto del gratuito patrocinio rientra tra le provvidenze poste a garanzia dell’effettività del diritto di difesa enunciato dall’articolo 24 Costituzione [35] è stato, però, “sottolineato che, in tema di patrocinio a spese dello Stato, è cruciale l’individuazione di un punto di equilibrio tra garanzia del diritto di difesa per i non abbienti e necessità di contenimento della spesa pubblica in materia di giustizia”. [36]

I sopra enunciati principi ci portano [porterebbero] alla conclusione che, a normativa vigente, le previste riduzioni trovano [troverebbero] giustificazione nei soli casi di necessità di contenimento della spesa pubblica e, quindi, :

a) in caso di soccombenza di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, in considerazione che “nessuna azione di recupero per le spese anticipate e/o prenotate a debito può essere effettuata nei confronti dell’ammessa al patrocinio rimasta soccombente nel giudizio” [37], rimanendo a carico dell’Erario tutte le spese anticipate e/o prenotate a debito;

b) nelle procedure per le quali non sussistono le condizioni per procedere al recupero delle spese anticipate dall’Erario [38].

Nelle sopra elencate ipotesi il fatto che lo Stato non abbia diritto a recuperare le spese anticipate, a meno di revoca del patrocinio a spese dello Stato, giustificherebbe la riduzione degli importi anticipati [39].

Individuandosi, quindi, nella soccombenza di parte ammessa e nelle ipotesi di impossibilità normativa dell’Erario di procedere per espressa normativa al recupero, il richiesto, dalla Corte Costituzionale, “punto di equilibrio tra garanzia del diritto di difesa per i non abbienti e necessità di contenimento della spesa pubblica in materia di giustizia”[40], soddisfacendo, nel contempo,“l’esigenza di contenere le spese giudiziali” [41].

La finalità di contenimento della spesa pubblica a giustificazione delle riduzioni non può [potrebbe] , quindi, valere nei casi in cui a soccombere nel giudizio è [fosse] parte abbiente.

Ipotesi in cui lo Stato ha titolo per il recupero, nei confronti del soccombente parte abbiente non ammessa al patrocinio spese dello Stato, di quanto anticipato e/o prenotato a debito nel corso del giudizio.

Come nessuna giustificazione di contenimento della spesa pubblica vi è nei casi in cui il difensore di parte ammessa al patrocinio chieda, ed ottenga, la distrazione dei suoi onorari ai sensi dell’articolo 93 c.p.c. .[42]

Nelle richiamate situazioni è [sarebbe] chiaramente, “…privo di ragionevole giustificazione lo “svilimento” dell’opera professionale resa dal difensore di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato e la “devalorizzazione” delle identiche prestazioni in funzione del fatto che siano prestate o meno in favore di persona ammessa al detto beneficio”[43].

Nel caso di vittoria nel giudizio di parte ammessa al patrocinio, o di distrazione ex art. 93 c.p.c. ,a favore del difensore, “.. non sarebbero, comunque, interessate le finanze dello Stato”.[44]

In tale situazione la riduzione degli onorari “non sarebbe indispensabile per tutelare l’interesse pubblico al contenimento della spesa, dal momento che, di regola, l’erario potrebbe recuperare quanto anticipato” [45].

Quindi “in caso di effettiva possibilità di recupero integrale delle spese di lite a carico del soccombente, gli onorari spettanti al difensore per l’attività prestata vadano [andrebbero] determinati in base alla tariffa forense senza dimidiazione”[46] .

Con Ordinanza n. 122/2016 [47] la Corte Costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 130 del d.P.R. n. 115 del 2002 sollevata, in via subordinata, in riferimento agli artt. 1, 3, 24, 35, 36 e 111 Cost., dal Tribunale ordinario di Viterbo, in funzione di giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 18 giugno 2014.

Per il Tribunale di Viterbo andava, nel promosso giudizio di legittimità di normativa del tusg, in via subordinata, dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 130 del d.P.R. n. 115 del 2002 nella parte in cui non prevederebbe che – in caso di effettiva possibilità di recupero integrale delle spese di lite a carico del soccombente – gli onorari spettanti al difensore per l’attività prestata vadano determinati in base alla tariffa forense senza dimidiazione.

Per la Corte Costituzionale la questione sollevata avrebbe comportato, da parte della Corte stessa, una pronuncia additiva.

Tipo di pronuncia che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, presuppone l’impossibilità di superare la “norma negativa”, affetta da incostituzionalità, per via d’interpretazione, nonché l’esistenza di un’unica soluzione costituzionalmente obbligata (cosiddetta a “rime obbligate”; ex plurimis, sentenze n. 241, n.81 e n. 30 del 2014), in particolare quando «“il petitum formulato si connota per un cospicuo tasso di manipolatività, derivante anche dalla ‘natura creativa’ e ‘non costituzionalmente obbligata’ della soluzione evocata ( sentenza sentenze n. 241, n.81 e n. 30 del 2014; ordinanza n. 190 del 2013)”(sentenza n. 241 del 2014), tanto più in materie rispetto alle quali è stata riconosciuta ampia discrezionalità del legislatore (sentenza n. 277 del 2014» ( sentenza n. 23 del 2016).

Al di là “dell’ermetica“ giustificazione data dalla Corte Costituzionale nel dichiarare manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 130 del d.P.R. n. 115 del 2002 sollevata, in via subordinata, [48] la criticità relativa alla riduzione delle remunerazione degli avvocati di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, e il superamento della stessa, non attiene, a parere di chi scrive, alla legittimità costituzionale o meno, nello specifico, degli articoli 106 bis e 130 tusg.

La materia in esame va [andrebbe] analizzata e risolta nelle sue criticità tenendo conto che la liquidazione degli onorari del difensore patrocinante non ha alcuna incidenza rispetto al governo delle spese di lite, in quanto l’ammissione al gratuito patrocinio determina l’insorgenza di un rapporto che si instaura direttamente tra il difensore e lo Stato (cfr. Cass. n. 1539/2015) ed al quale le parti rimangono totalmente estranee”.[49]

Tenendo, soprattutto, conto che nell’applicazione pratica dell’istituto del patrocinio a spese dello Stato in relazione alle spese “entrano in gioco” due autonome, nella forma e nelle finalità, liquidazioni relative ai compensi spettanti ai difensori delle parti [50].

Nella specifica ipotesi di soccombenza di parte ricca e condanna della stessa alle spese a favore del difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato nei due provvedimenti di liquidazione [51]:

- le spese professionali [compensi dei difensori] liquidate, nel processo penale artt. 541 o 542 c.p.p. e nel processo civile art. 91 e, su richiesta del difensore interessato, art. 93c.p.c., che trovano la loro regolamentazione nei codici di rito e nei parametri ministeriali relativi agli onorari [52], e il recupero, nei confronti di parte soccombente o condannata, rientra [è regolamentato da e] nell’ambito dei rapporti giuridici tra privati [53] ;

- le spese professionali [compensi dei difensori] liquidate, nel processo civile e penale, ai sensi degli articoli 82 e 83 tusg : “l’onorario e le spese spettanti al difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato devono essere liquidati dall’autorità giudiziaria con separato decreto di pagamento ai sensi dell’art. 82 DPR 115/02” [54] , che trovano la loro regolamentazione, nella specificazione del quantum [ridotto] anticipato e da recuperare [55], nella normativa specifica del testo unico spese di giustizia;

La liquidazione dei compensi del difensore che lo Stato anticipa avviene [56] con apposito decreto [57], senza che quindi possa essere effettuata in sentenza ( Cass. n. 7504/2011) trasformando tale decreto in una atto essenzialmente endoprocessuale.

Dal momento “ ..in cui il giudice riceve comunicazione dell’ammissione di una delle parti al patrocinio a spese dello Stato si viene ad instaurare nel processo in corso un sub-procedimento collaterale e secondario finalizzato all’emissione del decreto di pagamento dell’onorario e delle spese in favore del difensore di parte ammessa..”[58].

Liquidazione il cui decreto viene emesso, ex articolo 82 e 83 tusg, anche nel caso di soccombenza di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato [59].

Ma solo nel caso di soccombenza di parte ricca sussiste collegamento funzionale tra la liquidazione contenuta nel provvedimento che definisce la fase o il grado del giudizio e il decreto che liquida, anticipandone, nelle riduzioni di legge, i compensi dovuti al difensore di parte ammessa al gratuito patrocinio.

I due provvedimenti di liquidazione dei compensi dei difensori hanno, ai sensi della normativa vigente, contenuti, nell’importo e nelle finalità, differenti [60]:

- nelle spese liquidate, nel processo penale artt. 541 o 542 c.p.p. e nel processo civile art. 91 c.p.c., l’attività prestata dall’avvocato, liquidata dal giudice [61], corrisponde alla somma determinata in base ai parametri in vigore [62] e le spese soggiacciono al principio della soccombenza,

- nelle spese liquidate, nel processo civile e penale artt. 82,83 tusg [63] , l’ importo a favore del difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, per come determinato nel dispositivo che definisce il grado o fase del giudizio viene dimezzato (articolo 130 tusg nel processo civile) o ridotto di un terzo (articolo 106 bis tusg nel processo penale), anticipato dallo Stato [64], e soggiace alle esigenze di contenimento della spesa pubblica e alle regole normative sul recupero.

Il diritto agli onorari pieni a favore del difensore di parte ammessa al gratuito patrocinio nel caso di vittoria della causa e condanna alle spese di parte ricca trova, quindi, il suo fondamento, e giustificazione normativa, nel principio della soccombenza.

Le riduzioni, previste dal testo unico spese di giustizia, sono finalizzate e giustificate dalle esigenze di contenimento della spesa pubblica, e trovano pratica applicazione nella corresponsione [anticipazione] di una [sola] parte dei compensi liquidati nel provvedimento che definisce la fase processuale.

Parte [ sola parte ] dei compensi che è quella che lo Stato anticipa, senza che, a parere di scrive e in assenza di espressa norma a contrario, per questo venga meno il diritto di azione, da parte del difensore, per la rimanente somma liquidata nel dispositivo che definisce il giudizio, nei confronti di parte abbiente soccombente in giudizio.

Troverebbe, piena applicazione, se riferito espressamente, e limitatamente, al quantum che lo Stato deve anticipare, il principio , più volte ribadito [65] , dalla Corte Costituzionale a che la diversità di modalità di determinazione del compenso medesimo è giustificato dalla considerazione dell’interesse generale che il legislatore ha inteso perseguire, nell’ambito di una disciplina, mirante ad assicurare al non abbiente l’effettività del diritto di difesa in ogni stato e grado del processo.

La liquidazione operata dal giudice che procede, al culmine delle singole fasi processuali, soddisfa il diritto del difensore ad essere retribuito delle proprie spettanze ed è , come più volte sottolineato, soggetto alle norme codicistiche e ai parametri professionali.

Nell’emissione del decreto ex normativa del tusg si è in ben altro piano normativo.

In tale piano normativo il giudice nel liquidare i compensi da anticiparsi al difensore deve, rispetto a quanto statuito nel provvedimento definitorio della fase processuale, operare le riduzioni previste dalla normativa del testo unico spese di giustizia, nell’ottica sia della finalità del risparmio sulla spesa pubblica e sia della somma che anticipata vada, effettivamente [66], a recuperarsi a favore dell’Erario.

La prospettata ipotesi di diverso nelle finalità contenuto nel decreto emesso ex normativa del testo unico, relativamente al quantum liquidato, nel provvedimento che definisce il giudizio, non [ci] appare in contrasto con l’architettura normativa dei codici di rito, del testo unico spese di giustizia e dei principi, più volte sottolineati, dalla Corte Costituzionale

E, per quanto di interesse, garantisce non solo le aspettative remunerative del professionista ma anche, e in particolare, il diritto/dovere di recuperare, nel caso di soccombenza di parte ricca e nei confronti di questa, quanto lo Stato abbia effettivamente anticipato e/o prenotato a debito nel giudizio [67].

Non [ci] appare, quindi, in contrasto con nessuna norma vigente a che i compensi, liquidati ex articoli 91 c.p.c. o 541 e 542 c.p.p., del difensore di parte ammessa vincitrice del giudizio :

a) in parte [ = nella misura ridotta di cui agli articoli 106-bis tusg, per il processo penale, e 130 tusg, per il processo civile] vengano anticipate da un organo terzo al giudizio [Erario]

b) in parte [ = la differenza di quanto liquidato nel provvedimento definitivo del grado o fase del giudizio e quanto liquidato e anticipato dallo Stato ex articoli 82 e 83 tusg in applicazione dell’articolo 171 stesso testo unico] vengano corrisposte/richieste direttamente dalla/alla parte [ricca] soccombente [68] fermo restando a carico di quest’ultima l’onere del rimborso di quanto anticipato dallo Stato in esecuzione al decreto ex articolo 83 tusg [69].

Per la giurisprudenza di legittimità [70] “..l’ammissione al patrocinio consente l’espansione del diritto del cittadino , che assume di trovarsi in condizioni di non abbienza , al contributo economico dello Stato ( mediante il meccanismo dell’anticipazione delle spese).

La liquidazione operata dal giudice che procede, al culmine delle singole fasi processuali, soddisfa il diritto del difensore di essere corrisposto da parte di chi , al momento in cui la liquidazione viene eseguita , era tenuto ad adempiere la prestazione.

Non sussiste alcuna immedesimazione concettuale e collegamento funzionale tra i due momenti.

L’uno attiene alla legittimazione a ricevere una prestazione da parte dello Stato in presenza di certi requisiti, mentre il secondo investe un meccanismo meramente liquidatorio (mandato di pagamento di una prestazione professionale eseguita a favore di soggetto ammesso al patrocinio)..” .

Non ci appare, inoltre e da ultimo, di ostacolo, all’agibilità della tesi esposta, la specifica disposizione di cui articoli 110 , per il processo penale , e 133 , nel processo civile, ai sensi dei quali in caso di soccombenza di parte non ammessa quest’ultima è tenuta al pagamento delle spese direttamente a favore dello Stato.

La disposizione a che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato attiene, e non potrebbe essere altrimenti, a quanto effettivamente lo Stato abbia pagato. [71]

La “…mancanza di una norma espressa che regoli il rapporto tra la quantificazione delle spese contenuta nel provvedimento conclusivo della fase del giudizio innanzi al giudice adito e la liquidazione a favore del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato…” [72] ci appare di supporto alla [avanzata] presente tesi della “diversificazione” degli importi.

Diversificazione degli importi, nei due momenti della liquidazione, che garantisca al difensore di percepire quanto, nel totale, anche se da soggetti diversi [73], liquidato a suo favore secondo le regole codicistiche processuali.

E’ [sarebbe], infatti, compito della magistratura di merito e legittimità[74], operare la diversificazione nella determinazione di quanto dovuto al difensore di parte ammessa nei due provvedimenti di liquidazione:

a) quello [ sentenza, decreto, ordinanza] che definisce il grado o fase del giudizio, liquidato ex articoli 91 c.p.c. o 535, 541 e 542 c.p.p. , importo complessivo di quanto dovuto a titolo di spese processuali che tiene conto, riguardo agli onorari del difensore, dei parametri professionali,

b) il decreto, ex articoli 82 e 83 in applicazione della disposizione di cui all’articolo 171 tusg, importo, ridotto rispetto a quanto liquidato punto a) in applicazione degli articoli 106-bis e 130 tusg, a favore del difensore di parte ammessa al patrocinio statale [75] a definizione del, già evidenziato, “sub-procedimento collaterale e secondario finalizzato all’emissione del decreto di pagamento dell’onorario e delle spese in favore del difensore di parte ammessa..”[76].

Riepilogando nel caso di soccombenza di parte abbiente si avrebbe:

- con la liquidazione nel provvedimento definitivo della fase o del grado del giudizio il giudice provvede [provvederebbe] alla liquidazione delle spese di giudizio comprensive dei compensi al difensore nel rispetto dei parametri previsti dal D.M. n. 55/2014, ed ora del D.M. 8 marzo 2018, n. 37 [77] senza riduzioni [78]e con espressa condanna di parte soccombente non ammessa al pagamento delle spese processuali a favore dell’Erario , ex articoli 110 e 133 tusg, da questi anticipate a favore di parte ammessa nella misura corrispondente alle spese prenotate a debito e agli per onorari e spese di difesa per come ridotti ex normativa del testo unico spese di giustizia [79],

- con la liquidazione ex articoli 82 e 83 tusg il giudice provvede [provvederà] alla determinazione a favore del difensore di parte ammessa dei suoi onorari per come determinati nel provvedimento definitivo di fase o grado del giudizio ridotti nell’importo ai sensi degli articoli 106 bis o 130 tusg a seconda se si opera nel processo civile o penale.

L’applicazione pratica di quanto esposto porterebbe inoltre che, per il principio della soccombenza, il difensore di parte ammessa al patrocinio potrebbe, e qui entrano valutazioni soggettive del professionista [80] , azionare il titolo del provvedimento definitivo della fase o grado del giudizio in toto nei confronti di parte ricca soccombente con distrazione ,ex articolo 93 c.p.c., di quanto allo stesso dovuto rinunciando, quindi, a richiederne la quota ridotta allo Stato, non avendosi in questo caso alcuna anticipazione da parte dell’Erario.

La sopra esposta teoria [81]nei casi di soccombenza di parte non ammessa, nel pieno rispetto dell’attuale normativa [82], senza necessità di sollevare questioni di legittimità costituzionale di normativa in vigore ma con la semplice attività del magistrato, consente [consentirebbe] al difensore di parte ammessa di vedere soddisfatto per intero il proprio onorario, azionando il titolo giudiziario definitivo del grado o fase del giudizio nei confronti di parte soccombente o condannata nel giudizio per il pagamento della quota/parte di onorario non anticipata, con decreto ex testo unico spese di giustizia, dallo Stato.

Garantendosi nel contempo, le, da più parti paventate, esigenze, di contenimento della spesa pubblica, essendo a carico dell’Erario il solo pagamento [anticipazione] dell’importo [ridotto] stabilito nel decreto emesso ex articolo 82 e 83 tusg , importo soggetto alle regole di recupero per come disposte dallo stesso testo unico spese di giustizia [83].

Nei casi di soccombenza di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, dove l’intero onere delle spese gravano , con l’anticipazione, a carico dello Stato la liquidazione dei compensi con l’emissione del decreto di pagamento [ex articoli 82 e 83 tusg] avverrà, invece, in osservanza delle riduzioni per come previste dagli articoli 106-bis e 130 tusg sull’importo determinato applicando i parametri sulle liquidazioni delle attività professionali forensi [84] in considerazione che “nessuna azione di recupero per le spese anticipate e/o prenotate a debito può essere effettuata nei confronti dell’ammessa al patrocinio rimasta soccombente nel giudizio” e a garanzia dell’esigenza di contenimento della spesa pubblica.



[1] Nel presente lavoro il Decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115 c.d. Testo Unico spese di giustizia sarà indicato con l’acronimo tusg.

[2] Articolo 130 tusg: «gli importi spettanti al difensore, all’ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono ridotti della metà»

[3] Articolo 106-bis tusg, «gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all'investigatore privato autorizzato sono ridotti di un terzo »

[4] All’insofferenza per “ il drastico abbattimento” dell’onorario si accompagna anche il dover attendere periodi lunghissimi per il pagamento dello stesso. Abbattimento dell’onorario che appare, ai più, inadeguato all’attuale valore economico e sociale dell’attività svolta, alla complessità dell’incarico e alla stessa dignità della professione esercitata che non trova ragionevole giustificazione nell’interesse pubblico che permea la disciplina del patrocinio a spese dello Stato.

[5] cfr. Tribunale di Viterbo, in funzione di giudice dell’esecuzione ordinanza del 18 giugno 2014

[6] Tribunale di Roma ordinanza del 21 settembre 2011.

[7] Corte Cass. n. 2664372011, n. 31404/2019, n. 24552/2022

[8] Tribunale di Treviso ordinanza del 18 giugno 2014

[9] Nel processo esecutivo il difensore del creditore non ammesso al patrocinio per i non abbienti, in caso di infruttuosità dell’esecuzione, può comunque pretendere il pagamento del compenso dalla parte patrocinata, mentre al difensore del creditore ammesso al beneficio è vietato, in forza dell’art. 85 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)», richiedere somme, a qualunque titolo, al proprio assistito” cfr . Giudice dell’esecuzione presso il Tribunale ordinario di Pavia, ordinanza del 17 novembre 2020

[10] Avvocato chiede compenso a cliente ammesso a gratuito patrocinio va sospeso Cass. Civile, SS.UU., sentenza 19 aprile 2013, n. 9529” da ultimo anche Corte Costituzionale sentenza n. 109 anno 2022

[11] come vedremo nel prosieguo la finalità di realizzare un risparmio di spesa in favore dell’Erario, è una finalità che, più volte, la Corte di Strasburgo ha ritenuto insufficiente a giustificare il sacrificio di un diritto garantito dalla Costituzione cfr= in Ordinanza Corte Costituzionale 270/2012.

[12] cfr. Tribunale di Viterbo, in funzione di giudice dell’esecuzione ordinanza del 18 giugno 2014

[13] vedi anche Caglioti Gaetano Walter “ liquidazione onorari e spese del difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato” marzo 2023 reperibile in rete

[14] dimezzamento nel civile riduzione di un terzo nel penale

[15] vedi paragrafo sub2.a inCaglioti Gaetano Walter “ liquidazione onorari e spese del difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato” marzo 2023 reperibile in rete

[16] Corte Costituzionale ordinanza n. 122 del 30 maggio 2016

[17] cfr= Corte Costituzionale ordinanza n. 270 del 2012.

[18] vedi in materia Caglioti Gaetano Walter “ liquidazione onorari e spese del difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato” paragrafo 2.a - marzo 2023 reperibile in rete

[19] in relazione al sistema della doppia pronuncia sulle spese vedi Caglioti Gaetano Walter “liquidazione onorari e spese del difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato” , nello specifico cap. 2. ,reperibile in rete

[20] non solo dagli avvocati ma anche, come visto, da parte della giurisprudenza di merito

[21] cfr= Tribunale di Roma ordinanze 21 settembre 2011 rimessione atti alla Corte Costituzionale

[22] Tribunale di Roma ordinanza del 21 settembre 2011

[23] cfr Corte di cassazione, sezione terza civile, sentenza 5 ottobre 2018, n. 24571 Corte Costituzionale Sentenza N. 109 del 24 marzo 2022

[24] articolo 3 lettera t) tusg "anticipazione è il pagamento di una voce di spesa che, ricorrendo i presupposti previsti dalla legge, è recuperabile

[25] si porterebbe cosi, a dirla con la giurisprudenza di legittimità “ a compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto in generale e contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità” ( Cass.civ. sentenze n. 22017/2018, n. 19/2020 e n. 136/2020) facendo di fatto gravare il tutto sugli onorari del difensore al quale non possono essere certamente contestate le situazioni in cui lo Stato, per le svariate motivazioni, non possa recuperare quanto anticipato nei giudizi.

[26] Con legge 30 luglio 1990 n. 217 in occasione dell’entrata in vigore della riforma del codice di procedura penale il gratuito patrocinio con le spese a totale carico dello Stato sino a quel momento previsto solo per le controversie individuali di lavoro e previdenza e assistenza obbligatoria e il risarcimento danni cagionati nell’esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati, veniva esteso ai procedimenti penali cfr in Corte Costituzionale sentenza n 80/2020

[27] anche in regime di testo unico spese di giustizia e fino alla data del 2 gennaio 2014 nel processo penale nessuna forma di riduzione gravava sugli onorari dei difensori di parte ammessa al pss.E’ con l’articolo 1comma 416 lettera b) legge 27 dicembre 2013 n. 147 che , con l’introduzione dell’articolo 106 bis al tusg si è previosta la riduzione, anche nei procedimenti penali, degli onorari in misura di un terzo.con la legge 27 dicembre 2013 ( legge di stabilità anno 2014)

[28] articolo 3 lett s) tusg "prenotazione a debito" è l'annotazione a futura memoria di una voce di spesa, per la quale non vi è pagamento, ai fini dell'eventuale successivo recupero

[29] = contributo unificato,anticipazione forfettaria, diritti di copia, imposta di registro

[30] Art 280 tusg (Foglio notizie e rubrica alfabetica)1.Nel fascicolo processuale è tenuto un foglio delle notizie ai fini del recupero del credito.2.L'ufficio che procede all'annotazione sul registro delle spese pagate dall'erario o delle spese prenotate a debito riporta nel foglio delle notizie solo i pagamenti delle spese ripetibili e le spese prenotate a debito.

[31] nessuna riduzione opera per le c.d. spese prenotate a debito occorrenti per il processo o per la parte ( = contributo unificato,anticipazione forfettaria, diritti di copia, imposta di registro) che vengono annotati nel foglio notizie e , a definizione del giudizio, vengono recuperati per l’intero.

[32] Convenzione firmata a Roma il 4 novembre 1950

[33] cfr = sentenze nn. 270/2012, 81/2017, 97/2019, 47/2020, 80/2020, 1/2021,; ordinanze n 270/2012, 122/2016, 3/2020

[34] Sentenza 20 luglio 2021, n. 157 

[35] Cassazione sezione lavoro 21 novembre 2019 n. 2785

[36] sentenza n. 16 del 2018 , n. 47 del 2020, n. 157 del 2021 e n. 10 del 20 22.

[37] Ministero Giustizia DAG.08/02/2011.0015318.U

[38] tutti i procedimenti in cui non è prevista condanna alle spese : volontaria giurisdizione, accertamenti tecnici preventivi, separazione consensuale coniugi.

[39] “..in caso di rinuncia o estinzione della causa per comportamento dell’ammesso al patrocinio a spese dello Stato c’e’ titolo nei confronti dell’ammesso per il recupero di spese anticipate e prenotate a debito” Ministero della Giustizia DAG prot.128178.U dell’11 agosto 2020

[40] Corte Costituzionale sentenza n. 16 del 2018 e n. 47 del 2020.

[41] Corte Costituzionale sentenza n. 178 del 2017 e n 35 del 2019

[42] in questo caso lo Stato non anticiperebbe alcuna somma mantenendo il diritto a recuperare , nei confronti di parte non ammessa al patrocio spese dello Stato, quanto eventualmente prenotato a debito nel corso del giudizio.

[43] Tribunale ordinario di Roma ordinanza del 21 settembre 2011

[44] Tribunale di Roma ordinanze del 21 settembre 2011di rimessione atti alla Corte Costituzionale

[45] Tribunale Treviso ordinanza del 18 giugno 2014 di remissione atti alla Corte Costituzionale

[46] cfr Tribunale Treviso ordinanza del 18 giugno 2014 di remissione atti alla Corte Costituzionale

[47] Corte Costituzionale ordinanza n. 122 del 20 aprile 2016 depositata il 30 maggio 2016

[48] illegittimità che sarebbe stata de plano estesa anche all’articolo 106 bis tusg

[49] Corte di Cassazione seconda sezione civile sentenza 22448 del 4 aprile 2019 depositata il 9 settembre 2019.

[50] in relazione al sistema della doppia pronuncia sulle spese vedi Caglioti Gaetano Walter “liquidazione onorari e spese del difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato” , nello specifico cap. 2. , reperibile in rete

[51] in relazione al sistema della doppia pronuncia sulle spese vedi Caglioti Gaetano Walter “liquidazione onorari e spese del difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato” , nello specifico cap. 2. ,reperibile in rete

[52] Decreto Ministero Giustizia 10 marzo 2014 n. 55 aggiornati dal Decreto Ministero Giustizia 13 agosto 2022 n. 147

[53] Il rapporto che intercorre tra le parti del giudizio è disciplinato, nel processo di cognizione, dal principio della soccombenza e, nel processo esecutivo, dalla regola della soggezione del debitore all’esecuzione (Corte di cassazione, sezione terza civile, sentenza 5 ottobre 2018, n. 24571, Corte Costituzionale sentenza N. 109 del 24/03/2022.)

[54] circolare giustizia DAG.13/10/2009.0124745.U conforme la giurisprudenza della Corte di Cassazione : Cass. civ. 31 marzo 2011, n. 7504, Cass. pen. sez. IV 17-11-2008 n. 42844

[55] per un eventuale approfondimento in materia di recupero rinvio a Caglioti Gaetano Walter “Guida al recupero delle spese nel patrocinio a spese dello Stato nel processo civile e penale” reperibile in rete

[56] Corte di Cassazione seconda sezione civile sentenza 22448 del 4 aprile 2019 depositata il 9 settembre 2019.

[57] ricordiamo che il decreto che accoglie la richiesta di liquidazione del compenso del difensore di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato ha natura decisoria e giurisprudenziale ( cfr = Cassazione Penale, Sez. IV, Sentenza n. 44564 del 28/11/08, Cassazione Penale, Sez. IV, Sentenza n. 17668 del 14/02/2019; Cassazione Civile, I Sez., Sent. n. 22010 del 19/10/07, Cassazione Civi, VI Sez., Ordinanza n. 20640 del 31/08/17, Corte Costituzionale 24.9.2015 n.192

per la natura giurisdizionale del decreto di liquidazione : nota Ministero della Giustizia prot. n. 1819/2001/U del 23/05/2001, Consiglio Superiore della Magistratura – risposta a quesito del 14/10/2009, circolare Ministero Economia e Finanze n. 19 del 22/05/18)

[58] Cassazione Sezioni Unite sentenza n. 434/2000

[59] in relazione vedi Caglioti Gaetano Walter “liquidazione onorari e spese del difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato” , nello specifico cap. 2. , par. sub 2.a) , reperibile in rete

[60] vedi Caglioti Gaetano Walter “liquidazione onorari e spese del difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato” reperibile in rete

[61] Il giudice è tenuto ad effettuare la liquidazione giudiziale dei compensi al difensore nel rispetto dei parametri previsti dal D.M. n. 55/2014, ed ora del D.M. 8 marzo 2018, n. 37 Cass. 19 gennaio 2018 n. 1357. I richiamati decreti ministeriali sono stati da ultimo aggiornati dal Decreto Ministero Giustizia n. 147 del 13 agosto 2022.

[62] “la disposizione dell’art. 541 c.p.p., comma 1, è intesa a regolare le spese processuali tra imputato e parte civile, e la condanna concernente il primo in favore esclusivamente del secondo “ Corte di Cassazione sentenza del 2 luglio 2008 n. 26663. La richiamata giurisprudenza trova, e non se ne vedono motivi a contrario, piena applicazione anche riguardo le procedure civili

[63] “l’onorario e le spese di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 82 afferiscono invece al rapporto tra il difensore e la parte difesa ammessa al patrocinio e vanno liquidati dal magistrato competente ai sensi del precitato testo normativo, con i criteri indicati dal cit. art. 82 e quindi con valutazione autonoma di tale giudice rispetto a quella che afferisce al diverso rapporto tra imputato e parte civile.” sentenza di Cassazione del 2 luglio 2008 n. 26663

[64] ai sensi del c. 3 art. 82 e c. 3 art. 83 “ Il decreto di pagamento è comunicato al difensore e alle parti, compreso il pubblico ministero.”

[65] Corte Costituzionale sentt. nn. 394 del 2000, 86 del 2008, 298, 329 del 2009, 247 del 2011, 157 del 2012, 243 del 2014; ordd. nn. 299 del 2002, 387 del 2004, 350 del 2005, 201 del 2006, 123, 376, 446 del 2007, 26, 270 del 2012, 112 del 2013, 122 del 2016).

[66] in relazione vedi Caglioti Gaetano Walter “liquidazione onorari e spese del difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato” , nello specifico cap. 3. , par. 3.b) , - marzo 2023- reperibile in rete

[67] d’altronde il dogma della ineluttabilità della riduzione ex artt. 106-bis e 130 tusg è stato, anche se riguardo agli ausiliari del magistrato e consulenti di parte superato dalla Corte Costituzionale che ha dichiarato illegittima la “drastica” riduzione per la remunerazione di una attività professionale se “la misura del sacrificio inflitto sia correttamente calibrata al fine del contenimento della spesa pubblica ma sia anche tale da preservare la elementare consistenza della tariffa in relazione alle variazioni del costo della vita” Corte Costituzionale sentenze n. 192 del 2015, n. 178 del 2017 e n. 166 del 2022

[68] ricordiamo che il decreto di liquidazione messo a favore del difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato va, articoli 82 e 83 tusg, notificato a parte non ammessa soccombente che può, ai sensi dell’artico170 tusg ,m proporre opposizione alla liquidazione

[69] Ai sensi dell’articolo 171 tusg Il decreto di pagamento emesso dal magistrato costituisce titolo di pagamento della spesa in tutte le fattispecie previste dal presente testo unico”.

[70] Cassazione Penale sez. 4 sentenza n. 17668/2019

[71] vedi Caglioti Gaetano Walter “liquidazione onorari e spese del difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato” , nello specifico cap. 3. , par.3.b) – marzo 2023 reperibile in rete

[72] cfr. Tribunale di Livorno ordinanza 14 ottobre 2014, n. 14436

[73] lo Stato per la quota anticipata e la parte non ammessa e soccombente per il resto della somma liquidata

[74] In materia di testo unico vari sono stati i momenti di intervento chiarificatori da parte della giurisprudenza di legittimità. Ricordiamo, ad esempio,che la decorrenza degli effetti dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel processo civile dal momento in cui è depositata istanza al consiglio ordine avvocati parificandone il momento alla presentazione dell’istanza di ammissione in materia civile a quanto già disposto, per norma art. 109 tusg,è di derivazione giurisprudenziale [Corte di Cassazione con sentenza n 24729 del 23 novembre 2011] ripresa dalle ministeriali giustiziaDAG.17/10/2014.0138763.U e DAG.14/07/2015.013148.U

[75] Ai sensi dell’articolo 83 comma 3 bis tusg “il decreto di pagamento è emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta” sulla effettiva portata dell’avverbio contestualmente vedi Cassazione Civile, II sezione, sentenza n. 22448 del 4 aprile 2019

[76] Cassazione Sezioni Unite sentenza n. 434/2000

[77] Il giudice è tenuto ad effettuare la liquidazione giudiziale dei compensi al difensore nel rispetto dei parametri previsti dal D.M. n. 55/2014, ed ora del D.M. 8 marzo 2018, n. 37 Cass. 19 gennaio 2018 n. 1357

[78] Il giudice, quando condanna l’imputato alla refusione delle spese processuali sostenute dalla parte civile, liquida gli onorari spettanti al difensore di quest’ultima senza essere vincolato ai criteri previsti per la liquidazione dei medesimi onorari dalla disciplina del patrocinio a spese dello Stato.Cass. pen. sez. IV, sentenza 17/11/2008, n. 42844

[79] ricordiamo che ai sensi del c. 3 art. 82 e c. 3 art. 83 “ Il decreto di pagamento è comunicato al difensore e alle parti, compreso il pubblico ministero.”

[80] la natura e solvibilità di parte soccombente ( es. società assicurative o bancarie) e il non volere aspettare i tempi lunghi di liquidazione da parte dello Stato.

[81] teoria che parafrasando la Corte Costituzionale , tutto è, ci appare, tranne che di ‘natura creativa’ e non porta soluzione ‘non costituzionalmente obbligata’

[82] quello che scaturisce dalla statuizione sulle spese di lite è disciplinato, nel processo di cognizione, dal principio della soccombenza e, nel processo esecutivo, dalla regola della soggezione del debitore all’esecuzione Cass.civ. III sez. sentenza 5 ottobre 2018, n. 24571, CORTE Costituzionale Sentenza n.109 del 24 marzo 2022

[83] Il testo unico D.P.R.n. 115/2002 ha riformulato in maniera organica tutta la materia della riscossione, dedicandole l’intera parte VII del provvedimento normativo (artt 200-248) in cui sono state distinte alcune disposizioni generali, valide per crediti di qualsiasi natura e provenienza, da quelle applicabili specificamente ad alcuni ambiti.

[84] D.M. n. 55/2014, ed ora del D.M. 8 marzo 2018, n. 37



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