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Il Caso.it, Sez. Articoli e Saggi - Data pubblicazione 23/02/2024 Scarica PDF

"Impugnazione della sentenza penale ai soli effetti civili" [1] alla luce della c.d. legge Cartabia: aspetti fiscali degli atti del giudizio

Gaetano Walter Caglioti, Dirigente Ministero della Giustizia


Le nuove disposizioni normative e, in particolare, quelle in materia processuale spesso non tengono nelle giuste considerazioni le “ricadute” che hanno, o possono avere, sul servizio, garantito all’utenza e alla giurisdizione, svolto giornalmente negli uffici giudiziari.

Gli interventi della giurisprudenza e gli indirizzi ministeriali [2] che, in tali ipotesi, si susseguono hanno, il più delle volte, come immediata ricaduta pratica, quella di appesantire ulteriormente le complesse attività delle Cancellerie e Segreterie giudiziarie [3] in particolare in materia di spese di giustizia [4] e pagamento e recupero delle stesse. [5]

I decreti legislativi numero 149 e numero 150 del 10 ottobre 2022 [6] c.d. “riforma Cartabia” non ne sono stati una eccezione.

Non ne è stata, tra l’altro, una eccezione la nuova disposizione di cui al comma 1-bis dell’articolo 573 codice di procedura penale.

Novità relativa alla competenza a conoscere dell’impugnazione del capo della sentenza penale per i soli interessi civili a seguito di richiesta risarcimento danni o restituzione presentata, nel giudizio penale, dalla parte civile [7].

Impugnazione che ne comporta la prosecuzione del giudizio innanzi al giudice/sezione civilenel caso in cui l’impugnazione stessa non sia dichiarata inammissibile dalla sezione penale della Corte di Appello o della Corte di Cassazione.

La riforma in esame nell’intenzione, dichiarata, del Legislatore [8] mira “… a ridurre il carico di lavoro del giudice penale nella fase delle impugnazioni assicurando il diritto della parte civile a una decisione sull’azione risarcitoria in tempi non irragionevoli…”.

Difficile da capire come si assicuri il diritto della parte civile a una decisione sull’azione risarcitoria in tempi non irragionevoli… facendo “proseguire” il giudizio, già incamerato innanzi ai magistrati penali, innanzi ai giudici civili.

Prosecuzione che comporta, e non potrebbe essere altrimenti, un logico e consequenziale “appesantimento nei tempi” della procedura, andando, inoltre, ad appesantire, ulteriormente, un carico di lavoro, quello civile, di per se già “critico”. [9]

Le tematiche relative al “proseguimento” del giudizio innanzi alla rispettiva, per Corte di Appello e di Cassazione, sezione/giudice civile sono state oggetto della sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 38481 del 21 settembre 2023.

I Giudici di Legittimità hanno chiarito la portata e il (nuovo) rapporto tra impugnazioni penali e azione e statuizioni civili.

Gli aspetti pratici del proseguimento relativamente alla posizione delle parti processuali (parte civile e imputato) e del relativo regime fiscale [10] degli atti nel giudizio civile sono stati, inoltre, oggetto di specifica direttiva ministeriale giustizia.

Con l’introduzione del comma 1-bis all’articolo 573 codice di procedura penale [11] “la competenza a conoscere l’impugnativa della sentenza penale che abbia ad oggetto i soli interessi civili è stata assegnata al giudice o alla sezione civile competente della Corte d’appello o della Corte di cassazione”.

L’articolo 573, comma 1-bis,codice di procedura penale “diventa applicabile dopo che il giudice penale dell’impugnazione abbia verificato l’assenza d’impugnazione anche agli effetti penali…” [12].

L’impugnativa del capo della sentenza penale che statuisce sulla richiesta risarcitoria e/ o restituiva avanzata dalla parte civile viene, comunque, promossa davanti al giudice/sezione penale della Corte di appello o della Corte di cassazione, che ne deve, come visto, valutare l’ammissibilità.

L’entrata in vigore della nuova disciplina e nello specifico il “proseguimento” con “rinvio” da parte del giudice penale d’Appello o di Cassazione “al giudice o alla sezione civile competente che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile” non aveva posto, o non sembrava porre, particolari problematiche.

Si era ritenuto applicabile, anche nella nuova fattispecie normativa, procedure e modalità operative, consolidate negli anni, relativamente all’instaurazione (=introduzione) del (successivo) giudizio civile e del pagamento delle spese necessarie al processo.

Procedure e modalità operative già attuate nelle ipotesi, ex articolo 539 codice di procedura penale, di rimessione da parte del giudice penale di primo grado al giudice civile.

Procedure e modalità operative conformi ai principi generali che regolamentano il processo civile.

Per il principio della domanda [13] che nel processo civile delinea il rapporto tra soggetti interessati e l’esercizio della funzione giurisdizionale, l’iniziativa è di parte.

Per tale principio, quindi, è (sarebbe) la parte civile interessata a doversi “attivare” per la prosecuzione del giudizio [14] innanzi al magistrato civile [15].

Anche perché, a seguito dell’impugnazione, e del trasferimento del giudizio innanzi ai giudici civili, parte civile potrebbe non avere, per svariati motivi, interesse a proseguirne il giudizio.

Collegato al principio della domanda il principio dell’onere delle speseex articolo 8, primo comma, Testo Unico spese di giustizia. [16]

Ai sensi del richiamato articolo: “ciascuna parte provvede alle spese degli atti processuali che compie e di quelli che chiede e le anticipa per gli atti necessari al processo quando l’anticipazione è posta a suo carico dalla legge o dal magistrato…”

La regola dell’anticipazione, nel processo civile, da parte dei privati delle spese occorrenti nei procedimenti che li riguardano conosce una importante eccezione nell’ipotesi di cui al secondo comma del richiamato articolo 8 tusg ai sensi del quale: “Se la parte è ammessa al patrocinio dello Stato [17], le spese sono anticipate dall’erario o prenotate a debito.”

Quindi a carico della parte che prosegue il giudizio (parte civile nel processo penale = attore nel giudizio civile) le spese occorrenti al processo. [18]

Le convinzioni dei molti non avevano fatto i conti con gli Uffici ministeriali Giustizia di via Arenula. [19]

Per la giurisprudenza dei giudici di Legittimità del 21 settembre 2023 [20]il rinvio introdotto dal nuovo art. 573, comma 1-bis, cit. è funzionale alla "prosecuzione" in sede civile del medesimo giudizio iniziato in sede penale senza cesure o soluzioni di continuità

Se, dunque, di medesimo giudizio "rinviato" per la decisione al giudice o alla sezione civile competente si tratta, pare evidente come non siano in alcun modo replicabili, nel nuovo assetto, i postulati appena ricordati, ed innanzitutto quello della natura "autonoma", rispetto al giudizio penale, del giudizio da svolgersi in sede civile”.

Per il ministero della Giustizia, direttiva ministeriale 6 novembre 2023 [21], il venir meno nel nuovo assetto normativo della natura "autonoma", rispetto al giudizio penale, del giudizio da svolgersi in sede civile” e la unicità di giudizio, ne comporta, nel proseguimento davanti al giudice civile, l’applicazione dei principi dettati per il processo penale delle disposizioni del testo unico spese di giustizia.

Quindi nessun onere, ne di natura procedurale ne di natura fiscale, è a carico della parte civile (parte attrice nel procedimento civile) nella prosecuzione del giudizio innanzi al giudice civile.

Alla dichiarata ammissibilità il giudice di Appello o di Cassazione/sezione penale dispone il proseguimento che, per il Ministero della Giustizia [22], si attua mediante la materiale trasmissione d’ufficio degli gli atti, per la prosecuzione del giudizio, al rispettivo giudice/sezione civile, che deciderà sulla base delle prove acquisite sia nel processo penale che nel giudizio civile.

Per gli Uffici ministeriali giustizia è il giudice/sezione penale, che, all’esito della valutazione sull’ammissibilità dell’impugnativa, trasmette gli atti, per la prosecuzione del giudizio, al giudice/sezione civile, che deciderà sulla base delle prove acquisite sia nel processo penale che nel giudizio civile.

Trasmissione da effettuarsi, quindi, senza dover attendere iniziativa dalle parti processuali.

Parti private processuali che, come già anticipato, potrebbero, addirittura, non avere, per svariati motivi, interesse a proseguirne il giudizio; giudizio civile destinato in tale ipotesi ad estinguersi per inattività delle parti.

Con, non appare superfluo sottolinearlo, consequenziale spreco di attività, tempo e risorse da parte degli uffici di cancelleria penali (= trasmissione e iscrizione procedura) e civili (= attività per/e post udienza).

Rimessa “alle prerogative di organizzazione del Capo dell’Ufficio giudiziario [23], l’individuazione di “una modalità formale di trasmissione del fascicolo dalla Cancelleria Penale a quella Civile che non sia un passaggio brevi manu”.

La direttiva in esame prevede la trasmissione del fascicolo secondo le modalità ritenute più celeri anche telematicamente ove ciò sia possibile con i sistemi informatici attualmente in uso presso gli uffici giudiziari.

Appare logico evidenziare come il livello dei sistemi informatici attualmente in uso presso gli uffici giudiziari non può essere di ostacolo all’applicazione della normativa vigente ai sensi della quale il processo civile è, oggi, interamente informatizzato (PCT).

Adeguati, onere questo a carico dell’amministrazione [24], i sistemi informatici sarà, e non può essere altrimenti, a carico delle cancellerie penali l’onere di iscrizione della causa nelle modalità informatiche [25] prescritte dalla legge.

Sarà a carico della cancelleria penale l’obbligo della predisposizione della nota di iscrizione a ruolo [26] che nel processo civile telematico deve essere contenuta nella “prima busta” inviata [27].

Sarà a carico della cancelleria penale la quantificazione, all’esito della definizione del giudizio sull’impugnazione stante l’applicazione dei principi penalistici del testo unico spese di giustizia [28], del valore della domanda per l’individuazione dello scaglione di valore ex articolo 13 comma 1, tusg [29].

Si avrà, quindi, da parte della Cancelleria civile la sostituzione, a giudizio definito, all’obbligo, a carico della parte processuale ex articolo 14 comma 2 tusg, della dichiarazione di valore del processo ai fini della determinazione del contributo unificato.

Nel processo civile telematico il fascicolo di parte (attore e convenuto) verrà formato in modalità telematiche mediante la formazione e l’invio della c.d. “busta” contenente la documentazione necessaria al processo.

Sarà/dovrà essere cura della cancelleria penale produrre la documentazione della parte civile (attore nel procedimento civile) esistente nel fascicolo processuale penale.

La direttiva ministeriale in esame è entrata nel merito delle spese (pagamento delle) occorrenti al giudizio anche se limitatamente al pagamento del contributo unificato [30].

Per gli Uffici ministeriali di via Arenula “l’esame del merito dell’impugnazione proposta per i soli interessi civili, pur essendo attribuito al giudice civile, rappresenta quindi una mera prosecuzione del processo penale; ragion per cui, il processo dovrà essere assoggettato ai medesimi principi generali che il testo unico sulle spese di giustizia riserva ai procedimenti penali che si svolgono dinanzi al giudice penale.

Quindi il contributo unificato, e le altre spese che lo Stato anticiperà [31] e/o prenoterà a debito [32] nelle ipotesi previste dalla legge, pur proseguendo l’impugnazione penale nel procedimento civile segue le regole, penali, di cui all’articoli 11 e 12 del tusg [33] per i quali il pagamento è effettuato, se dovuto, all’esito del giudizio [34].

Nessun sconvolgimento di regole invece per l’imputazione dell’imposta di registro [35] nei casi in cui il provvedimento definitivo del giudizio sia da assoggettare a registrazione. [36]

Pagamento, se dovuto [37], del contributo unificato, e dell’imposta di registro [38], eseguito con la prenotazione a debito dello stesso [39].

Le altre spese del processo, e nello specifico l’anticipazione forfettaria dei privati all’erario [40] e i diritti per le, eventuali, copie [41], saranno a carico della parte civile, ora parte attrice nel processo civile.

A meno che la parte civile, ora parte attore nel giudizio civile, non sia ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

Non riteniamo vi siano indicazioni contrarie a che l’ammissione della parte civile al patrocinio a spese dello Stato già riconosciutole nel processo penale estenda i suoi effetti anche nel giudizio civile.

In tal caso le spese saranno, al determinarsi delle stesse, prenotate a debito o anticipate nel caso di spese per Consulenze Tecniche d’Ufficio (CTU) e onorario e spese del Difensore e del Consulente Tecnico di Parte (CTP) ammessa al patrocinio spese dello Stato.

Come per le spese (pagamento) anche per il recupero delle stesse si ha uno “stravolgimento” delle regole previste dal testo unico spese di giustizia.

 Il recupero delle spese del giudizio civile [42] che in questa (nuova) sede lasciano il campo alle modalità di recupero proprie delle spese del giudizio penale.

Per il Ministero anche il (eventuale) recupero delle spese prenotate a debito pur se prodotte in un giudizio civile segue le regole del processo penale relativamente alla Cancelleria giudiziaria competente.

La cancelleria del giudice/sezione penale dovrà all’atto della trasmissione del fascicolo evidenziare alla cancelleria del giudice/sezione civile, la necessità di restituire la sentenza definitoria del giudizio relativo agli interessi civili, spettando al settore penale di procedere all’avvio delle attività di riscossione.

Gli Uffici giudiziari competenti al recupero delle spese processuali anticipate e/o prenotate a debito da parte dell’Erario sono espressamente individuati nell’articolo 208 tusg.

Ai sensi della richiamata normativa: Se non diversamente stabilito in modo espresso, ai fini delle norme che seguono e di quelle cui si rinvia, l'ufficio incaricato della gestione delle attività connesse alla riscossione è così individuato:

a) per il processo civile, amministrativo e tributario è quello presso il magistrato, diverso dalla Corte di cassazione, il cui provvedimento è passato in giudicato o presso il magistrato il cui provvedimento è divenuto definitivo;

b) per il processo penale è quello presso il giudice dell’esecuzione…

Nel processo civile l’Ufficio recupero crediti è lo stesso dell’Ufficio (tribunale o Corte di Appello) a cui appartiene il giudice che ne ha definito il giudizio.

Per i giudizi innanzi la Corte di Cassazione è l’Ufficio Recupero crediti dell’Ufficio giudiziario (tribunale o Corte d’Appello) a cui appartiene il giudice che ha emesso il provvedimento oggetto di ricorso.

Nel processo penale l’Ufficio recupero crediti può non essere lo stesso dell’Ufficio (tribunale o Corte di Appello) a cui appartiene il giudice che ha definito il giudizio.

Vale, infatti nel penale, ai fini dell’individuazione dell’Ufficio recupero crediti la regola, ex articolo 665 codice di procedura penale, del giudice penale competente per l’esecuzione del giudicato penale [43].

Sarà quindi competente l’Ufficio Recupero crediti della Cancelleria della Corte di Appello se ha modificato sostanzialmente la sentenza di primo grado.

Sarà invece competente l’Ufficio recupero crediti della Cancelleria di primo grado (tribunale) se la Corte d’Appello ha confermato, o non modificato sostanzialmente, la sentenza di primo grado.

Definito il procedimento civile e chiuso il Foglio delle Notizie [44], lo stesso con copia del provvedimento viene, dalla cancelleria civile trasmesso alla cancelleria penale.

La cancelleria penale ricevuta la documentazione trasmetterà il tutto per le ulteriori fasi dell’attività di recupero all’Ufficio recupero crediti competente.

Come si vede anche la fase del recupero comporta un, non indifferente appesantimento, delle procedure tendente a incidere sensibilmente sulle attività delle cancellerie, penali e civili, con un andirivieni di atti e competenze.

Anche con le riforme degli ultimi anni, al di là delle dichiarazioni e intendimenti che le accompagnano, continuano ad essere ignorate le esigenze di semplificazione [45] ed efficacia, quest’ultima nell’oculato uso di risorse anche umane, dell’attività amministrativa della pubblica amministrazione e, nello specifico, di quella giudiziaria.

 



N.B.

- nel presente lavoro il Decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115 c.d. Testo Unico spese di giustizia sarà indicato con l’acronimo tusg.

- Filo diretto – gli Uffici giudiziari chiedono il Ministero risponda – è lo strumento presente nel sito ufficiale del Ministero della Giustizia nel quale vengono pubblicate le risposte a quesiti degli Uffici giudiziari

[1] Articolo 74 codice di procedura penale “l'azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno di cui all'articolo 185 del codice penale può essere esercitata nel processo penale dal soggetto al quale il reato ha recato danno ovvero dai suoi successori universali, nei confronti dell'imputato e del responsabile civile“.

[2] Spesso il Ministero della Giustizia si adegua agli indirizzi giurisprudenziali “vincolando” gli uffici giudiziari all’applicazione degli stessi pur se non parti nei giudizi in deroga al principio ex articolo 2909 codice civile ai sensi del quale “l’accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa”.

[3] I momenti di maggior criticità, e che incidono sensibilmente nei rapporti con l’utenza privata, si riscontrano nei casi in cui il Ministero della Giustizia non concorda con le decisioni giurisprudenziali. Tra le tante: in materia di pagamento del decreto di liquidazione onorari e spese a cui segue revoca del patrocinio a spese dello stato titolo che è esigibile per la Corte di Cassazione (sezione IV Penale sentenza n. 17668 del 14 febbraio 2019 pubblicata il 29 aprile 2019) ma non lo è per il Ministero della Giustizia (Nota 29 maggio 2018 e DAG.14/06/2018.0121979.U); nel caso delle c.d. “formule di stile” nella determinazione del valore della causa per le quali va riscosso il maggior importo, rispetto a quanto già pagato, del contributo unificato di iscrizione del procedimento  per la Corte di Cassazione (sentenza n 6053 del 28 novembre 2012 pubblicata in data 11 marzo 2013) mentre per il ministero della Giustizia le formule in questione non incidono sull’importo del contributo unificato di iscrizione della causa sul ruolo (circolari Ministero della Giustizia DAG.29/10/2015.0162465.U, DAG.09/11/2015.0167802.U e DAG.21/08/2019.0164515.U)

[4] Regolamentate dal Decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115 (Testo Unico spese di giustizia)

[5] Il personale che lavora nelle cancellerie giudiziarie si trova ad affrontare difficoltà e, inutile, aumento del carico di lavoro a seguito di, spesso opinabili, indirizzi della giurisdizione di Legittimità ripresi da direttive Ministero Giustizia e Agenzia delle Entrate. Tra le tante: la decisione della  Cassazione civile Sez. III, n. 1023 del 2013  ripresa ben 5 anni dopo (!!??) dall’Agenzia delle Entrate (risoluzione 9/E del 7 maggio 2018), a che il Consulente tecnico d’ufficio liquidato con pagamento a carico della parte processuale privata sia tenuto ad intestare ed inviare la fattura agli uffici giudiziari, lo stesso Ministero della Giustizia – Direzione Generale della Giustizia Civile – Ufficio I – Affari civili interni – DAG.30/05/2018.0109392.U e DAG.26/09/2018.0168994.U ha comunicato agli uffici giudiziari di “aver avviato al riguardo un’interlocuzione con l’Agenzia delle Entrate al fine di verificare la possibilità di individuare soluzioni operative in grado di non aggravare ulteriormente le complesse attività degli uffici giudiziari in tema di pagamento delle spese di giustizia; o ai problemi che ha creato, e continua a creare, l’indirizzo dei giudici di legittimità, ripreso dal Ministero della Giustizia (nota DAG.17/10/2014.0138763.U e circolare DAG.14/07/2015.013148.U), che ha indicato, in violazione della normativa e dei principi del testo unico spese di giustizia, nello specifico articolo 131 del d.p.r. 115/2002, la decorrenza degli effetti dell’ammissione al patrocinio nel giudizio civile alla domanda equiparandolo al giudizio penale dove però esiste uno specifico articolo, 109 tusg, che lo prevede.

[6]  In Gazzetta Ufficiale – Serie Generale Supplemento ordinario n. 243 del 17 ottobre 2022

[7] Ai sensi dell’articolo 576 codice di procedura penale la parte civile può proporre impugnazione: a) contro i capi della sentenza di condanna che riguardano l’azione civile; b) ai soli effetti della responsabilità civile, contro la sentenza di proscioglimento dell’imputato pronunciata nel giudizio; c) contro la sentenza di primo grado che abbia dichiarato l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione.

[8] Cfr. Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150: «Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari» in Supplemento straordinario n. 5 alla Gazzetta Ufficiale Serie Generale - n. 245 del 19-10-2022

[9] Sull’eccessiva durata dei processi civili in Italia è più volte intervenuta la Corte Europea dei diritti dell’Uomo.

[10] Anche se limitatamente al contributo unificato ma la direttiva trova applicazione in relazione a tutte le altre spese.

[11] “...per attuare la seconda parte della direttiva di cui alla lett. d), è stata conseguentemente disciplinata l’ipotesi dell’impugnazione per i soli interessi civili, introducendo nel nuovo comma 1-bis dell’art. 573 c.p.p. l’innovativa regola del trasferimento della decisione al giudice civile, dopo la verifica imprescindibile sulla non inammissibilità dell’atto svolta dal giudice penale…” cfr. vedi Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150: in nota n. 8.

[12] Cfr. Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 vedi nota n. 8.

[13] Articolo 99 codice procedura civile.

[14] La parte civile riassume il giudizio innanzi al giudice civile con un atto introduttivo accompagnato da nota di iscrizione a ruolo e dalla dichiarazione di valore della causa, le richieste istruttorie e l’allegazione delle prove acquisite nel processo penale.

[15] Per la giurisprudenza di legittimità “nel giudizio rescissorio di “rinvio” dinanzi al giudice civile, avente in realtà natura di autonomo giudizio civile (non vincolato dal principio di diritto eventualmente enunciato dal giudice penale di legittimità in sede rescindente), trovano applicazione le regole processuali e probatorie proprie del processo civile e che l’accertamento richiesto al giudice del “rinvio” ha ad oggetto gli elementi costitutivi dell’illecito civile, prescindendosi da ogni apprezzamento, sia pure incidentale, sulla responsabilità penale dell’imputato”. [Cassazione sezioni unite sentenza del 28 gennaio 2021, n. 22065]

[16] Che ha ripresol’articolo 90 (onere delle spese) del codice di procedura civile, abrogandolo ex articolo 299 del DPR 115/2002 riformulandolo in modo da esplicitare il raccordo con le norme sul patrocinio a spese dello stato.

[17] Il patrocinio a spese dello Stato è regolamentato dalla Parte terza del Decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n 115, Testo Unico spese di giustizia, articoli da 74 a 145.

[18] Relativamente alle spese occorrenti al processo e a carico delle parti private distinguiamo: a) quelle che nascono dall’attività delle parti stesse: per iscrizione causa (contributo unificato e anticipazioni forfettarie), intervento o chiamata in causa (contributo unificato autonomo o integrativo), domande riconvenzionali (contributo unificato autonomo o integrativo), citazione testi (rimborsi),copie, certificati (diritti), consulenza di parte (onorari e spese); b) quelle necessarie al processo e disposte dal magistrato: Consulenti Tecnici d’Ufficio (onorari e spese); c) quelle consequenziali al processo: imposta di registro ( nel caso in esame da prenotarsi a debito ex art. 59 lett. d) DPR 131/1986 a prescindere dalla eventuale ammissione di parte privata al patrocinio a spese dello Stato), tassa di trascrizione.

[19] Trova conferma il convincimento che tra i compiti della “burocrazia ministeriale” vi sia quello, non scritto ma costantemente applicato, di “complicare le cose semplici”.

[20] Corte di Cassazione Sez. Unite sentenza n. n. 38481 del 21 settembre 2023.

[21] Pubblicata in Filo diretto il 15 dicembre 2023.

[22] Cfr. Ministero della Giustizia Provvedimento del 6 novembre 2023 in Filo diretto.

[23] Più che il Capo dell’Ufficio con il quale nel gergo ministeriale si indica il magistrato (Presidente) essendo attività organizzativa amministrativa la competenza dovrebbe essere (è) nelle competenze del Dirigente Amministrativo al quale per legge è attribuita l’organizzazione dei servizi di cancelleria.

[24] Con l’indirizzo ministeriale in commento trovano conferma le contraddizioni nel servizio giustizia in cui ad una evoluzione dei sistemi informatici non ha corrisposto, e non corrisponde, un adeguamento, nell’uso degli stessi, al passo con le modifiche e/o novità normative.

[25] L’iscrizione telematica tra l’altro pone il problema di quale codice presente sul SICID (applicativo informatico in uso nel processo civile) utilizzare per l'iscrizione a ruolo delle impugnazioni ex art. 573, comma 1-bis, c.p.p.. La Corte di Appello che ha posto il quesito al Ministero ha indicato di utilizzare il codice 145999 (altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale), similmente a come avviene per le riassunzioni dalla Cassazione. A tale quesito il Ministero si rimanda alle determinazioni che vorrà adottare il Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l’analisi statistica e le politiche di coesione a cui la presente nota viene inviata per i profili di competenza (!!!).

[26] Articolo 168 codice di procedura civile.

[27] Cfr. Provvedimento 16 aprile 2014 del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero (specifiche tecniche).

[28] Articoli 11 e 12 tusg.

[29] Nel processo penale il contributo unificato è commisurato allo scaglione di valore del risarcimento quantificato dal magistrato nel provvedimento che definisce il grado del giudizio.

[30] Artt. 9 e ss d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (testo unico spese di giustizia).

[31] Art. 3 lett. r) tusg “anticipazione” è l'attività su supporto cartaceo o informatico per riportare il dato nei registri.

[32] Art. 3 lett. s) tusg "prenotazione a debito" è l'annotazione a futura memoria di una voce di spesa, per la quale non vi è pagamento, ai fini dell'eventuale successivo recupero.

[33] L'art. 11 tusg in materia di contributo unificato prevede il diritto della parte civile, a non effettuare alcun pagamento in quanto l'importo è prenotato a debito. Prenotazione che ha lo scopo di annotazione a futura memoria, articolo 3 lettera s) del d.P.R. n. 115 del 2002, finalizzata al successivo recupero nei confronti della parte condannata al risarcimento del danno. L'articolo 12 del d.P.R. n. 115 del 2002 prevede che la quantificazione dell'importo dovuto a titolo di contributo unificato avvenga non in ragione della domanda come nel processo civile, ma in base a quanto disposto in sentenza. 

[34] Nel processo civile il contributo unificato nasce e si determina all’atto dell’introduzione della causa, c. 1 art. 14 tusg, e, in aggiunta, nelle ipotesi di cui al comma 3 articolo 14 tusg, durante il processo ed è dovuto anche se il valore è indeterminato. Nel processo penale il contributo unificato: a) nasce con la costituzione della parte civile e si determina alla definizione del processo; b) non è dovuto se il provvedimento con il quale si definisce il giudizio non assegna alla parte civile una somma determinata; c) è sempre a carico della parte obbligata al risarcimento del danno.

[35] Trova applicazione sia nel processo civile che nel processo penale l’articolo 59, lettera d), DPR n. 131/1986 (testo unico imposta di registro) ai sensi del quale per le “sentenze che condannano al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato” (lett. d) si deve procedere alla “registrazione a debito” dell’imposta di registro.

[36] Articolo 73 tusg e articolo 73 bis e ter tusg.

[37] Come già evidenziato in nota n. 29 nel processo penale il contributo unificato è commisurato allo scaglione di valore del risarcimento quantificato dal magistrato nel provvedimento che definisce il grado del giudizio.

[38] Articolo 60 DPR n. 131/1986 (testo unico imposta di registro) ai sensi del quale nelle sentenze di cui alla lettera d) dell'articolo precedente deve, sempre, essere indicata la parte obbligata al risarcimento del danno, nei cui confronti va recuperata l'imposta prenotata a debito.

[39] La disposizione di favore contenuta nell’articolo 46 della legge n. 374 del 1991 … deve applicarsi a tutti gli atti e i provvedimenti relative a controversie il cui valore non eccede la somma indicata di euro 1.033,00 indipendentemente dal grado di giudizio o dall’Ufficio giudiziario adito… Ministero della Giustizia DAG.22/04/2022.0088930.U

[40] Articolo 30 tusg.

[41] Artt. 268 e ss tusg.

[42] Venuta meno la natura "autonoma", rispetto al giudizio penale, del giudizio da svolgersi in sede civile cfr. Corte di Cassazione Sez. Unite sentenza n. n. 38481 del 21 settembre 2023.

[43] Per i giudizi penali di competenza del giudice di pace, anche se non interesserebbero ai fini del presente lavoro, le regole del giudice dell’esecuzione sono regolamentate dall’articolo 40 decreto legislativo 28 agosto 2000 n. 274.

[44] Art 280 tusg1. Nel fascicolo processuale è tenuto un foglio delle notizie ai fini del recupero del credito. 2. L'ufficio che procede all'annotazione sul registro delle spese pagate dall'erario o delle spese prenotate a debito riporta nel foglio delle notizie solo i pagamenti delle spese ripetibili e le spese prenotate a debito…

[45] Da anni e da più parti si era auspicato l’abolizione della spedizione del titolo in forma esecutiva. Per copia esecutiva si intende la copia autentica alla cui spedizione è tenuto, nelle ipotesi previste dalla legge, il funzionario addetto all’Ufficio (attualmente DM Giustizia 9 novembre 2017 funzionario giudiziario, direttore amministrativo) che oltre alla certificazione di conformità, portano la speciale formula del “comandiamo” prevista dal terzo comma dell’art. 475 c.p.c. Il titolo esecutivo è posto a base della procedura esecutiva. Inutile e dispendiosa, per le parti e le cancellerie, una attività, retaggio di arcaiche prassi burocratiche, che non ha (avrebbe) senso di esistere stante il fatto che l’esecutività di un provvedimento è disposto dalla legge e non necessiterebbe di certificazione da parte di personale amministrativo giudiziario. Con la riforma Cartabia (decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 in G.U. n. 243 del 17-10-2022 - suppl. ordinario n. 38) con la modifica dell’articolo 475 c.p.c. sembrava finalmente abolita, a far data del 30 giugno 2023, la formula esecutiva dal 30 giugno 2023. Sembrava perché, praticamente la riforma ha abolito il rilascio di copia spedita in formula esecutiva con il famoso “comandiamo”. Di fatto non è cambiato nulla. Infatti se con la normativa modificata la parte doveva farsi rilasciare copia esecutiva con il “comandiamo” ora in vigenza della nuova normativa deve sempre farsi rilasciare dalla cancelleria copia attestata conforme all’originale.


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