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Il Caso.it, Sez. Articoli e Saggi - Data pubblicazione 15/11/2019 Scarica PDF
Compensi ai Consulenti tecnici d'ufficio e di parte nel processo civile con patrocinio a spese Stato: ulteriori criticità a seguito della pronuncia della Consulta n. 217/2019
Gaetano Walter Caglioti, Dirigente Ministero della GiustiziaAbstract
La pronuncia della Consulta n 217/2019 in materia di liquidazione onorari Consulenti (oltre che Notai e Custodi di beni sottoposti a sequestro) ha dato origine a non pochi dubbi.
Al dubbio sull’estensione della pronuncia ai decreti emessi in data precedente alla decisione si aggiunge quello dell’individuazione del soggetto a cui rivolgere l’istanza ( Magistrato o Funzionario dell’Ufficio ?); alla portata della pronuncia si affianca il problema dell’azionabilità, del titolo nei confronti dell’Erario stante la provvisoria esecuzione dello stesso ai sensi dell’articolo 168 dpr 115/2002, provvisoria esecuzione che mal si concilia con il pagamento secondo le modalità disciplinate dallo stesso testo unico.
* * *
La pronuncia della Consulta del 15 giugno 2019 pubblicata il 1° ottobre 2019 [2], nel riconoscere il diritto dei consulenti tecnici d’ufficio (C.T.U) e dei consulenti tecnici di parte (C.T.P.) nei giudizi civili, con ammissione di parte [o più parti] processuali al patrocinio a spese dello Stato, a vedersi anticipare, dall’Erario , oltre che le spese [3], anche gli onorari,[4] ha dato origine a nuove criticità.
Va subito sgombrato il campo dal dubbio, ingenerato in molti, che la pronuncia in esame abbia modificato l’impianto del Testo Unico spese di giustizia [5]relativamente al principio dell’anticipazione, delle parti processuali, delle spese nel processo civile.
Il principio fondamentale che delinea il rapporto tra soggetti interessati e l’esercizio della funzione giurisdizionale è , nel processo civile [6], quello dell’iniziativa di parte , c.d. principio della domanda [7].
Collegato al principio della domanda, e strettamente connesso a questo, l’onere, a carico della parte processuale, dell’anticipazione delle speseex articolo 8 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 [nel prosieguo indicato con Testo Unico spese di giustizia].[8]
Ai sensi del richiamato articolo 8, primo comma : “ciascuna parte provvede alle spese degli atti processuali che compie e di quelli che chiede e le anticipa per gli atti necessari al processo quando l’anticipazione è posta a suo carico dalla legge o dal magistrato...”.
La regola dell’anticipazione, da parte dei privati, delle spese occorrenti nei procedimenti che li riguardano conosce una importante eccezione, nel secondo comma del richiamato articolo 8, “ se la parte è ammessa al patrocinio dello Stato, le spese sono anticipate dall’erario o prenotate a debito.”
Ai sensi dell’articolo 131 Testo Unico spese di giustizia ”per effetto dell’ammissione al patrocinio e relativamente alle spese a carico della parte ammessa alcune sono prenotate a debito altre sono anticipate dall’erario” .
Orbene l’ anticipazione [9] delle spese a carico dell’Erario e la prenotazione a debito [10] delle stesse operano solo, ed esclusivamente, nei processi civili in cui una o più parti siano state ammesse al patrocinio a spese dello Stato o una delle parti sia una pubblica amministrazione.[11]
Principio espressamente previsto dalla normativa vigente e non modificato dalla pronuncia della Consulta in esame.
Quando il legislatore ha voluto estendere il principio dell’anticipazione, anche a favore di soggetti non ammessi al patrocinio a spese dello Stato, l’ha, espressamente, previsto [12] .
Il terzo comma dell’articolo 131 Testo Unico spese di giustizia in esame rappresentava, e rappresenta, una, parziale, deroga al principio dell’onere dell’anticipazione delle spese a carico delle parti non ammesse al patrocinio, relativamente all’onorario del consulente tecnico d’ufficio.
Deroga che operava, ed opera, espressamente quando, in un procedura con parte ammessa al patrocinio, il professionista [ nominato d’Ufficio] non vedeva soddisfatto il diritto al compenso a seguito di “ vana escussione “ esperita anche [e qui la deroga] quando le spese erano poste a carico “ del condannato alle spese non ammesso” al patrocinio a spese dello Stato[13].
La decisione, in commento, della Consulta ha comportato l’ intervenuto del Ministero della Giustizia con circolare [diretta a tutti gli uffici giudiziari] del 24 ottobre 2019 [14]in cui ha, preliminarmente ,evidenziato come, il problema del compenso del consulente tecnico sia d’Ufficio che di parte ammessa, fosse stato, nel passato, affrontato [15] , in “stretta interpretazione” della norma che ne disponeva la “ prenotazione a debito, previa vana escussione” e che “non dava possibilità di pagamento se prima la somma prenotata non veniva, dalle cancellerie, recuperata” .
Nella direttiva gli Uffici di via Arenula si sono premurati di evidenziare che , anche a seguito della pronuncia della Consulta, permane a carico degli uffici giudiziari [16], l’obbligo “..agli adempimenti relativi alla liquidazione della spesa tramite l’ufficio spese pagate dall’Erario con annotazione del relativo importo sul foglio notizie”.
Continuando a “ rimanere in vigore la disposizione dell’articolo 133 del testo unico in forza del quale il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la refusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato”.
Norma “volta a fornire lo Stato di un titolo valido attraverso il quale procedere al recupero delle spese processuali anticipate e prenotate per conto della parte ammessa al beneficio del patrocinio pubblico”
La
nota conclude che “ il recupero dovrà
avvenire secondo i criteri fissati dall’articolo 134 del DPR 115 del 2002
tenuto conto di quanto già indicato nella nota di questa Direzione generale
prot. DAG n. 16318 dell’8 febbraio
Ma quello che gli Uffici di via Arenula, nella richiamata nota, non hanno affrontato, nello specifico, sono le eventuali criticità che la decisione della Consulta poteva comportare e ha , di fatto, comportato.
Tra i primissimi commenti [17] alla decisione della Consulta si è sostenuto come, la stessa, abbia [avrebbe] riguardato l’illegittimità costituzionale del 3° comma dell’articolo 131 Testo Unico spese di giustizia anche con riferimento all’obbligo “della previa escussione “ nei confronti della parte a carico della quale è disposto il pagamento.
Abbiamo, in un precedente intervento [18], sostenuto la tesi che la declaratoria di incostituzionalità non abbia [anche] travolto l’onere della previa richiesta di pagamento nei confronti della parte, non ammessa al patrocinio a spese dello Stato, a carico della quale il magistrato ne abbia disposto il pagamento.
Confermiamo i dubbi.
La Consulta non ha, infatti, cassato l’intero comma 3 dell’articolo 131 Testo Unico spese di giustizia, ma ne ha dichiarato , come si legge nel dispositivo della sentenza, la illegittimità costituzionale “ nella parte in cui prevede che gli onorari e le indennità dovuti ai soggetti ivi indicati siano prenotati a debito , se non è possibile la ripetizione, anziché direttamente anticipati dall’erario”.
Quanto sopra ci permetterebbe di inquadrare [nei principi che sottendono al patrocinio a spese dello Stato] il direttamente anticipati, che opera, e non potrebbe essere altrimenti, esclusivamente a favore della parte processuale ammessa al patrocinio nei confronti della quale si spiegano gli effetti del patrocinio , essendo, inoltre, di ostacolo alla richiesta di pagamento nei confronti della stessa, il divieto espressamente previsto dall’articolo 85 Testo Unico spese di giustizia [19] .
Nessuna previa escussione andrà esperita nei confronti della parte ammessa al patrocinio .
Il dubbio rimane, quindi, sull’eliminazione dell’onere della previa escussione anche in capo alla parte, condannata, non ammessa al patrocinio o della parte ammessa a cui è stato revocato il patrocinio stesso.
Soggetti [ parte non ammessa al patrocinio e parte ammessa a cui è stato revocato il patrocinio] per i quali non si producono gli effetti del patrocinio a spese dello Stato e quindi anticipazione e prenotazione a debito delle spese e per i quali non appare [apparirebbe] applicabile, sic et simpliciter, il direttamente anticipati .
La decisione della Consulta non ha, inoltre, messo in discussione il principio ai sensi del quale le parti processuali sono solidamente tenute al pagamento delle spese della consulenza.[20]
Solidarietà che si applicherebbe allo Stato, che risponde per le spese di parte ammessa, solo nel caso in cui parte soccombente non ammessa risultasse inadempiente.
La prospettata tesi, si ritiene risponda pienamente ai principi di ragionevolezza ed economicità dell’azione amministrativa, esonerando le cancellerie da una (gravosa) attività derivante dall’eventuale e successivo recupero.
Evitando, inoltre, le problematiche, relative all’azionabilità [ nei confronti dell’Amministrazione Giustizia ] del titolo, a cui si farà riferimento nella parte finale del presente lavoro.
In materia è, comunque, auspicabile un chiarimento ministeriale.
Come auspicabile è l’intervento ministeriale [21] sull’efficacia della pronuncia della Consulta in rapporto alle liquidazioni già disposte e il cui diritto al pagamento del compenso non sia prescritto [22].
Abbiamo affrontato la questione in un precedente contributo [23].
Si è osservato [24] che “ la retroattività delle sentenze pronunciate dalla Corte Costituzionale recanti dichiarazioni di illegittimità costituzionale trova il suo naturale limite nella intangibilità delle situazioni e dei rapporti oramai esauriti in epoca precedente alla decisione della Corte”.
Nello specifico si è evidenziato [25] come "l'efficacia retroattiva della sentenza dichiarativa dell'illegittimità costituzionale di norma di legge non si estende ai rapporti esauriti, ossia a quei rapporti che, sorti precedentemente alla pronuncia della Corte , abbiano dato luogo a situazioni giuridiche ormai consolidate ed intangibili in virtù del passaggio in giudicato di decisioni giudiziali, della definitività di provvedimenti amministrativi non più impugnabili, del completo esaurimento degli effetti di atti negoziali, del decorso dei termini di prescrizione o decadenza, ovvero del compimento di altri atti o fatti rilevanti sul piano sostanziale o processuale “.
Effetto retroattivo della pronuncia che trova [26], quindi, unico “limite” nelle “ situazioni giuridiche "consolidate" per effetto di eventi che l'ordinamento giuridico riconosce idonei a produrre tale effetto, quali le sentenze passate in giudica, l'atto amministrativo non più impugnabile, la prescrizione e la decadenza [27]. “.
Il decreto di pagamento emesso ex articolo 83 Testo Unico spese di giustizia azionato nelle forme dichiarate incostituzionali e non ancora prescritto può, si ribadisce , e non se ne vedono motivi ostativi, essere azionato nelle nuove forme con espressa richiesta di anticipazione in luogo della richiesta di prenotazione a debito.
La richiesta di anticipazione da parte dei professionisti non deve essere inoltrata, come è avvenuto nei giorni successivi alla pubblicazione della decisione della Consulta, al magistrato ma direttamente alla cancelleria dell’ufficio giudiziario in cui si è tenuto o si tiene il processo .
In materia di liquidazioni compensi ai professionisti l’attività del magistrato è, infatti , limitata all’emissione del decreto di pagamento [28] [29] [30] e alla condanna , ex articolo 110 Testo Unico spese di giustizia, di parte soccombente, diversa dall’ammessa al patrocinio, a rifondere allo Stato quanto anticipato e/o prenotato [31] .
L’annotazione “ tra le spese anticipate ex art. 3 , co. 1lett. f) d.P.R. n. 115/2002 è di stretta competenza amministrativa della Cancelleria, non potendo il giudice disporre nulla al riguardo”. [32]
Competente ad individuare, in applicazione della normativa vigente , come la spesa debba essere imputata, se nella forma dell’anticipazione o della prenotazione a debito, è, quindi, il funzionario della cancelleria addetto al servizio.
Non da ultimo occorre ricordare che il decreto di liquidazione dei consulenti è, ai sensi dell’articolo 168 Testo Unico spese di giustizia, nel processo civile, titolo provvisoriamente esecutivo [33] a differenza dei compensi dei difensori delle parti ammesse al patrocinio.[34]
L’anticipazione direttamente a carico dell’Erario, se riconosciuta [anche] per i gli onorari a carico di parte non ammessa risultata soccombente nel giudizio e per le quali le anticipazioni delle spese non siano giustificate dall’ammissione al patrocinio, comporta [comporterà] problematiche similari a quelle che, nel passato, avevano investito l’azionabilità esecutiva nei confronti dell’Erario del titolo dei difensori, prima dei chiarimenti ministeriali [35].
Essendo, infatti, il titolo provvisoriamente esecutivo e, soprattutto, anticipato dall’Erario il professionista (consulente d’Ufficio e/o di parte ammessa al patrocinio) potrà [decidere di] non attendere i tempi ( lunghi) di liquidazione previsti dal testo unico spese di giustizia ma agire per via esecutiva nei confronti dell’Erario [con aumento del contenzioso] cosa che fino a prima della sentenza della Consulta era, pressoché, impossibile stante l’istituto della prenotazione a debito che subordinava il pagamento al previo recupero da parte della cancelleria.[36]
Problematiche che, a parere dello scrivente, stante i tempi biblici di liquidazione da parte degli uffici, non tarderanno a manifestarsi e per la cui soluzione si ritiene indispensabile l’intervento del Legislatore anche in relazione ad una, auspicabile e parziale, modifica dell’articolo 168 Testo Unico spese di giustizia relativamente alla esecutività provvisoria del titolo di pagamento nei confronti dello Stato.
Intervento del Legislatore che, inoltre, ferma l’ipotesi di anticipazione diretta quando la spesa è a carico della parte ammessa, in osservanza ai principi che sottendono la materia del patrocinio, dovrebbe, per equità sociale, prevederne la “ previa escussione” quando il compenso è posto a carico della “parte ricca” nei termini e con le modalità di cui si addiviene ad esempio al pagamento, da parte dello Stato, degli onorari del difensore d’ufficio nelle ipotesi di cui al primo comma dell’articolo 116 Testo Unico spese di giustizia.
[1] il presente lavoro fa seguito a Caglioti Gaetano Walter “Consulenti tecnici d’ufficio e di parte liquidazione dell’onorario nel patrocinio a spese a carico dello Stato definitivo intervento della Corte Costituzionale” in www.ilcaso 3 ottobre 2019 e a Caglioti Gaetano Walter “Modalità di liquidazione dei compensi ai Consulenti tecnici d’ufficio e di parte nel processo civile con patrocinio a spese Stato alla luce della recente sentenza della Corte Costituzionale n. 217/2019” in www.ilcaso 23 ottobre 2019
[2] la sentenza in oggetto, n. 217/2019, “dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 131, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante: «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)», nella parte in cui prevede che gli onorari e le indennità dovuti ai soggetti ivi indicati siano «prenotati a debito , a domanda», «se non è possibile la ripetizione», anziché direttamente anticipati dall’erario”
[3] articolo 131 , comma 4 lettera c) d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
[4] che nella parte dell’ articolo 131 , comma 3 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 prima dell’intervento della Corte Costituzionale erano invece prenotati a debito
[5] Decreto Presidente della repubblica 30 maggio 2002 n. 115
[6] a differenza del processo penale, articolo 4 Testo
Unico spese di giustizia, dove vige il principio opposto: “Le spese del processo penale sono anticipate
dall'erario, ad eccezione di quelle relative agli atti chiesti dalle parti
private e di quelle relative alla pubblicazione della sentenza, ai sensi
dell'articolo 694, comma 1, del codice di procedura penale e dell'articolo 76,
del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.
[7] articolo 99 codice procedura civile
[8] che ha ripreso l’articolo 90 ( onere delle spese) del codice di procedura civile, abrogandolo ex articolo 299 del DPR 115/2002 riformulandolo in modo da esplicitare il raccordo con le norme sul patrocinio a spese dello stato
[9] art. 3 lettera t) d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115/02 anticipazione : è il pagamento di una voce di spesa che, ricorrendo i presupposti previsti dalla legge, è recuperabile “
[10] art. 3 lettera s) d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 prenotazione a debito “ è l’annotazione a futura memoria di una voce di spesa, per la quale non vi è pagamento,ai fini dell’ eventuale successivo recupero”
[11] articolo 158 Testo Unico spese di giustizia
[12] esempio: processo in cui è parte un fallimento ,art. 144 t.u. spese di giustizia , nella procedura fallimentare, art. 146 t.u. spese di giustizia, nella procedura relativa all’eredità giacente art. 148 t.u. spese di giustizia, nelle procedure esecutive di vendita di beni sequestrati e di beni confiscati art4. 155 e 156 t.u. spese di giustizia, nelle procedure esecutive attivate dal concessionario per la riscossione delle entrate iscritte a ruolo art. 157 t.u. spese di giustizia.
[13] commento all’articolo
[14] Ministero della Giustizia DAG.24/10/2019.0204540.U
[15] Ministero della Giustizia DAG.08/06/2016.0107514.U
[16] come se questo non fosse di per in ogni caso chiaro e dovuto per legge.
[17] F. Caroleo “Onorario del Consulente tecnico e patrocinio a spese dello Stato: la provvidenziale metamorfosi in spesa anticipata” in Il Caso.it del 19 ottobre 2019
[18] Caglioti Gaetano Walter “ CTU e CTP , liquidazione dell’onorario nel patrocinio a carico dello Stato: un approfondimento” in www.ilcaso.it del 3 ottobre 2019
[19] all’articolo 85 Testo Unico spese di giustizia ai sensi del quale “ 1. Il difensore, l’ausiliario del magistrato e il consulente tecnico di parte non possono chiedere e percepire dal proprio assistito compensi o rimborsi a qualunque titolo, diversi da quelli previsti dalla presente parte del testo unico. 2. Ogni patto contrario è nullo.3. La violazione del divieto costituisce grave illecito disciplinare professionale.”
[20] la Consulta richiama espressamente Cassazione sesta sezione ordinanza 9 febbraio 2018 n. 3239 e Cassazione sezione seconda 12 novembre 2015 n. 23133
[21] la Corte di Appello di Catanzaro sta predisponendo specifico quesito al Ministero della Giustizia.
[22] nota Ministero della Giustizia DAG.27/11/2013.0159106.U che “ ritiene l’inapplicabilità dell’istituto della prescrizione presuntiva alla materia dei crediti di giustizia”.
[23] Caglioti Gaetano Walter “Modalità di liquidazione dei compensi ai Consulenti tecnici d’ufficio e di parte nel processo civile con patrocinio a spese Stato alla luce della recente sentenza della Corte Costituzionale n. 217/2019” in www.ilcaso.it 23 ottobre 2019
[24] da ultimo Corte di Appello di Catanzaro – sez. II civ. – ordinanza del 30 ottobre 2019 depositata il 6 novembre 2019
[25] Tribunale Roma 14 febbraio 1995
[26] Cass. civ. sez. III 28 luglio 1997 n. 7057
[27] in materia di decadenza per i consulenti tecnici d’ufficio (C.T.U.) trova applicazione l’articolo 71 del testo Unico spese di giustizia che, al comma 2, prevede il termine di decadenza di 100 giorni dall’espletamento dell’incarico, o 200 giorni per l’espletamento di atti fuori dalla sede in cui si svolge il processo; nessun termine di decadenza è invece previsto per i consulenti tecnici di parte (C.T.P).
[28] perché venga azionato quanto disposto dal richiamato articolo 131 Testo Unico spese di giustizia si necessita, un provvedimento[decreto] ex articolo 83 testo unico spese di giustizia a firma del magistrato che quantifichi il compenso dovuto al consulente tecnico d’ufficio o di parte sia a titolo di onorario che a titolo di spese .
[29] Corte Costituzionale sentenza 24.9.2015 n.192 “il procedimento di liquidazione dei compensi, in caso di patrocinio a spese dello Stato, presenta carattere giurisdizionale “. Proprio per la sua natura giurisdizionale “ il decreto non è suscettibile di revoca o di modifica d’ufficio “ posto “ che l’autorità giudiziaria che lo emette, salvo i casi espressamente previsti, ha consumato il proprio potere decisionale “ [cfr = nota Ministero della Giustizia prot. n. 1819/2001/U del 23/05/2001, Consiglio Superiore della Magistratura – risposta a quesito del 14/10/2009, circolare Ministero Economia e Finanze n. 19 del 22/05/18[29] Cassazione Civile, Sez. VI Ordinanza n. 25127 del 07/11/13; Cassazione Civile I Sez., Sentenza n. 22010 del 19/10/07 .] Per i Giudici di Legittimità da ultimo: Cassazione Penale sez. IV sentenza n. 17668 del 14 febbraio 2019 “del resto un potere di revoca o modifica appare del tutto incompatibile con la previsione di un termine perentorio concesso alle parti per opporsi al decreto: insomma, il conferimento del generale potere dell’autotutela, tipico dell’azione amministrativa, è estraneo all’assetto del DPR 115/02 “.
[30] Il decreto di pagamento costituisce titolo (unico) per di pagamento della spesa ai sensi dell’articolo 171 Testo Unico spese di Giustizia; per la circolare Giustizia DAG.13/10/2009.0124745.U “i provvedimenti di liquidazione spese ai professionisti (difensori, ausiliari del magistrato e/o consulenti di parte ammessa al patrocinio) sono da emanarsi nella forma del decreto ex articoli 82 e 83 Testo Unico spese di giustizia” conforme la giurisprudenza della Corte di Cassazione : Cass. civ. 31 marzo 2011, n. 7504, Cass. pen. sez. IV 17-11-2008 n. 42844
[31] La nota Ministero Giustizia dell’ 8 febbraio 2011
Direzione Generale Giustizia Civile prot. n.
[32] Tribunale di Paola Ordinanza del 30 ottobre 2019 depositata il 31 ottobre 2019.
[33] Circolare ministeriale giustizia prot. n. 0127998 del 20.10.2009 “…l’efficacia di titolo esecutivo ex articolo 474 c.p.c. è, peraltro, conferita dall’articolo 53 delle disposizioni di attuazione al c.p.c. ai decreti di liquidazione dei compensi degli ausiliari del magistrato e dei custodi....”
[34] Circolare ministeriale giustizia prot. n. 0127998 del 20.10.2009“... il citato articolo 82 stabilisce infatti, che l’onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall’autorità giudiziaria con decreto di pagamento e l’articolo 171 del medesimo T.U. relativo agli effetti del decreto di pagamento, definisce tale provvedimento come titolo di pagamento della spesa in tutte le fattispecie previste dal testo unico”. La portata di tale definizione coordinata con le altre norme contenute nel testo unico sulle spese di giustizia ed in particolare con quelle dettate dall’articolo 168 che conferisce efficacia di titolo provvisoriamente esecutivo soltanto ai decreti di pagamento delle spettanze degli ausiliari del magistrato (perito,consulente, traduttore ed ogni altro esperto nominato dal magistrato) e dei custodi va inteso nel senso che il decreto di liquidazione del compenso al difensore costituisce titolo per ottenere il pagamento secondo le modalità disciplinate dallo stesso testo unico, e non anche titolo esecutivo”
[35] vedi nota che precede
[36] DAG.08/06/2016.0107514.U nota richiamata dalla stessa Corte Costituzionale nella sentenza in commento
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