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Il Caso.it, Sez. Articoli e Saggi - Data pubblicazione 02/10/2019 Scarica PDF
Revoca del Patrocinio a spese dello Stato ed effetti sul decreto di liquidazione onorario e spese del difensore di parte ammessa
Gaetano Walter Caglioti, Dirigente Ministero della GiustiziaAbstract
L’ammissione della parte privata al patrocinio a spese dello Stato [1] produce, nei confronti dell’ammesso, degli effetti, anticipazione [2] e prenotazione a debito [3], sia nel processo civile [4] sia nel processo penale [5].
Effetti che vengono meno nei casi, ex tunc ed ex nunc ,di revoca del patrocinio [6].
La revoca del patrocinio produce effetti nei confronti del decreto di liquidazione del difensore emesso in data anteriore al provvedimento di revoca [7] ?
In materia si segnala, al momento, due orientamenti : quello ministeriale, basato su pronunce della giurisprudenza di legittimità [8] e quello relativo al recente indirizzo della Corte di Cassazione [9].
Premessa
Tra gli effetti dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato sia nel processo penale che civile vi è l’anticipazione di “onorari e le spese dovute al difensore “.[10]
Ai sensi dell’articolo 85 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 [ di seguito indicato con: Testo Unico spese di giustizia ] nel caso di ammissione a patrocinio a spese dello Stato il difensore non può chiedere e percepire dal proprio assistito compensi o rimborsi a qualunque titolo, diversi da quelli previsti dal Testo Unico spese di giustizia.
Ogni accordo tra assistito e Avvocato contrario al divieto è nullo.
La violazione al richiamato divieto costituisce grave illecito disciplinare da parte dell'avvocato. [11]
All’anticipazione, di quanto dovuto al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato a titolo di onorario e rimborso spese, provvede con decreto l’autorità giudiziaria [12].
Al pagamento di quanto disposto con l’emissione del decreto di liquidazione provvede il Funzionario Delegato [13] da cui dipende, funzionalmente relativamente alle spese di giustizia, l’ufficio giudiziario davanti al quale pende, o pendeva, il giudizio.
In materia di pagamento delle spese di giustizia infatti “il soggetto [ ndr = magistrato o funzionario giudiziario addetto all’Ufficio nei casi in cui la liquidazione avviene su ordine di quest’ultimo] che liquida la spesa, e che,quindi, se ne assume la responsabilità, è diverso dal soggetto [ ndr = Funzionario Delegato ] che esegue il pagamento.” [14]
Le spese di giustizia del processo civile e penale[15] sono gestite attraverso aperture di credito a favore dei Funzionari Delegati e sono disposte, anche occorrendo più volte nel corso dell'anno, con decreto dirigenziale della direzione della giustizia civile.[16]
I Funzionari Delegati ricevuta la documentazione, ed eseguiti i necessari riscontri, provvedono alla emissione degli ordinativi di pagamento mod. 31 CG inviando ai beneficiari, come prescritto, l'avviso di pagamento [17].
“ Nella gestione dei fondi disponibili, e nel rispetto del principio di annualità e di competenza della legge di bilancio,il Funzionario delegato, dopo aver eseguito i necessari riscontri, è tenuto ad eseguire i pagamenti rispettando “scrupolosamente” l’ordine cronologico con cui la documentazione di spesa perviene al suo Ufficio.
Il Funzionario Delegato potrà derogare al suddetto criterio cronologico soltanto per eccezionali, motivate ragioni, da valutarsi caso per caso in relazione alla necessità di assicurare lo svolgimento di particolari attività processuali “.[18]
Per la direttiva ministeriale giustizia del 21 dicembre 2009 [19]“la liquidazione delle spese di giustizia deve essere effettuata senza ritardo non appena ne sussistono i presupposti e si sia in possesso della completa documentazione di spesa”.
Ai sensi delladirettiva ministeriale del 19 novembre 1990 [20] “i pagamenti non possono avvenire se non alla definitività dei procedimenti di liquidazione (che consegue alle comunicazioni e mancata impugnazione).
L'impugnazione ha effetto sospensivo del provvedimento di liquidazione.”
Attualmente il sistema dei pagamenti è gestito per tramite il sistema SICOGE ( sistema informativo di contabilità integrata delle pubbliche Amministrazioni) del Ministero dell’Economia e Finanze.
Revoca del patrocinio e decreto di liquidazione onorari e spese
a) aspetti generali
L’ammissione della parte privata al patrocinio a spese dello Stato [21] produce, nei confronti dell’ammesso, degli effetti sia nel processo civile [22] sia nel processo penale [23].
Effetti che vengono meno, ex tunc ed ex nunc, nei casi di revoca del patrocinio [24].
Per la ministeriale Giustizia “ secondo la Relazione al Testo Unico sulle spese di giustizia la disciplina del recupero in caso di revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio è costruita come ‘sanzione’ e quindi prescinde dal recupero subordinato alla condanna per le spese ordinariamente anticipate e ripetibili...” [25]
La revoca del patrocinio produce effetti nei confronti del decreto di liquidazione del difensore emesso in data anteriore al provvedimento di revoca [26]
In materia ravvisiamo, al momento, due orientamenti, quello ministeriale e quello relativo al recente indirizzo della Corte di Cassazione .
b) l’indirizzo ministeriale
Per il Ministero della Giustizia [27] " è da considerarsi corretto il comportamento del funzionario delegato che a seguito di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, disposta dal magistrato su segnalazione dell’Agenzia delle entrate, non ha posto in esecuzione il provvedimento di liquidazione degli onorari in favore dell’avvocato della parte inizialmente ammessa al beneficio.
Tale comportamento è da avallare sia in considerazione della efficacia “ex tunc” del provvedimento di revoca, sia “in considerazione di quanto stabilito dall’art. 172 del d.P.R. n. 115 del 2002, che individua i funzionari amministrativi quali “responsabili ... dei pagamenti da loro ordinati” e li obbliga al risarcimento del danno [28] subito dall’erario a causa di eventuali errori o irregolarità delle loro disposizioni”.
La sopra richiamata direttiva ministeriale riportata, in verità succintamente, nel Foglio Informazioni del Ministero della Giustizia [29] n. 3/1018 ha trovato, ulteriore, conferma nella ministeriale del 14 giugno 2018 [30] .
In quest’ultima nota gli Uffici di via Arenula nell’evidenziare che:
“..il diritto a percepire i compensi professionali è precluso dalla inesistenza dei presupposti per l’ammissione al beneficio , anche se l’accertamento è successivo…
…il difensore ,quindi,è consapevole che il provvedimento di ammissione è suscettibile di revoca ove si accerti la mancanza originaria o sopravvenuta delle condizioni di reddito”.
La nota conclude “ tenuto conto delle norme del d.P.R. n. 115 del 2002, della costante giurisprudenza della Corte di Cassazione [31] e dell’efficacia ex tunc del provvedimento di revoca dell’ammissione al patrocinio a carico dello Stato , si deve affermare che, in caso di revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio a carico dello Stato , non si possa procedere al pagamento degli onorari in favore dell’avvocato difensore della parte originariamente ammessa al beneficio , anche ove il relativo decreto di liquidazione fosse divenuto oramai definitivo”.
c) recente indirizzo della Corte di Cassazione
Con sentenza del 14 febbraio 2019 depositata e pubblicata il 29 aprile 2019 [32]la Corte di Cassazione ha affermato il seguente principio di diritto:
“alla revoca ai sensi dell'art.112 comma I lett. d) del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato non consegue altresì la inefficacia del decreto di liquidazione del compenso al difensore che l'autorità giudiziaria abbia emesso ai sensi dell'art. 82 dPR 115/2002 in costanza del provvedimento di ammissione, successivamente revocato”.
Per i giudici di legittimità , che di fatto sembrerebbero sconfessare le precedenti pronunce in materia sulle quali si è fondato il richiamato indirizzo del Ministero della Giustizia :
“è' innanzi tutto il caso di chiarire che il provvedimento di ammissione del cittadino al patrocinio dei non abbienti e il decreto di liquidazione compensi al difensore del soggetto ammesso, sebbene disciplinati nello stesso testo normativo, operino su due piani diversi e siano soggetti ad una disciplina del tutto autonoma, tali da escluderne presunzioni di interdipendenza ovvero di necessaria derivazione.”
Per la Corte :
“nel caso in cui intervenga la revoca del beneficio su istanza dell'Agenzia delle Entrate per la mancanza originaria delle condizioni di reddito, la revoca del beneficio può avere effetto retroattivo anche sui diritti del patrocinatore o del consulente tecnico”
Il soggetto ammesso al patrocinioin conseguenza della revoca “smarrisce le facoltà e le prerogative collegate a siffatta ammissione e pertanto anche il diritto all'accollo da parte dell'erario delle spese processuali (ivi comprese quelle concernenti gli onorari del difensore), in ragione della riconosciuta efficacia retroattiva del provvedimento di revoca”
Nella situazione di cui sopra “anche il difensore che ha già svolto la prestazione professionale non potrà più esercitare nei confronti dell'Erario il proprio diritto, che appunto trae scaturigine dal provvedimento di ammissione, di riscuotere i compensi professionali, ma sarà tenuto a rivolgersi direttamente al proprio officiante”.
Ma per la Corte:
“ciò attiene al piano pubblicistico della ammissione del beneficio, la cui revoca esplica effetti anche sul rapporto negoziale privatistico tra il soggetto ammesso al beneficio e il proprio difensore il quale, privato di riflesso del diritto di ottenere la liquidazione dei compensi da parte dello Stato (ai sensi degli art.82 e 107 comma III lett.f T.U. spese di giustizia), non potrà che rivolgersi al proprio cliente, che lo ha officiato, per ottenerne il pagamento, restando immutato il rapporto di rappresentanza e difesa nel processo che si fonda sulla designazione del difensore da parte del soggetto precedentemente ammesso al patrocinio a spese dello Stato (Cass.civ. sez.I, 11.1.2011 Rv.620417).
Quanto sopra, come si legge nella pronuncia in esame, è relativo a regime normativo e all’interpretazione giurisprudenziale che attengono ai riflessi della revoca del beneficio dell'ammissione “ prima che sia stata operata la liquidazione del compenso da parte dell'Erario ai sensi dell'art.82 L.115/2002”.
Ma da essinon “deriva affatto che la revoca dell'ammissione, oltre a elidere il diritto del soggetto ammesso al beneficio e, di conseguenza del suo difensore a vedersi il primo sollevato, il secondo corrisposto dall'Erario, travolga automaticamente il provvedimento giudiziale di liquidazione che sia stato pronunciato prima della intervenuta revoca.”
Diversi sono i piani e distinte sono le caratteristiche e le finalità dei due provvedimenti: quello di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e quello, decreto, con il quale vengono liquidate le spettanze del difensore.
Tra i due momenti, per la Corte di Cassazione “ non sussiste alcuna immedesimazione concettuale e collegamento funzionale… L'uno attiene alla legittimazione a ricevere una prestazione da parte dello Stato in presenza di certi requisiti, mentre il secondo investe un meccanismo meramente liquidatorio (mandato di pagamento di una prestazione professionale eseguita a favore di soggetto ammesso al patrocinio).
Ne deriva che “ la liquidazione operata dal giudice che procede, al culmine delle singole fasi processuali, soddisfa il diritto del difensore di essere corrisposto da parte di chi, al momento in cui la liquidazione viene eseguita, era tenuto ad adempiere la prestazione “.
La revoca del patrocinio consente all'Erario di opporre al beneficiario già ammesso “ e, pertanto al difensore di questi, la propria carenza di legittimazione a procedere alla liquidazione “.
Ma una volta che la liquidazione sia intervenuta a favore di soggetto legittimato a riceverla sulla base di un titolo esecutivo inoppugnabile “questa risulta consolidata e non più suscettibile di revoca o di modifica”
Partendo, inoltre, la Corte dalla natura giurisdizionale del decreto di liquidazione conclude che : “ dalla giurisprudenza del giudice di legittimità civile e della Corte Costituzionale risulta evidente che, in assenza di un procedimento oppositivo il giudice che procede, chiamato dall'Ufficio finanziario a rivalutare la sussistenza delle condizioni che avevano determinato l'ammissione dell'interessato al patrocinio a spese dello stato, non possa ufficiosamente elidere anche il provvedimento di liquidazione delle competenze del difensore da questi nominato che ha una propria genesi, un beneficiario diverso da colui che risulta ammesso al patrocinio, un fondamento giurisdizionale ed uno specifico strumento di impugnazione che non ammette l'esercizio di forme di autotutela.”
[1] articolo 74 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
[2] art. 3 lettera t) d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115/02 anticipazione : è il pagamento di una voce di spesa che, ricorrendo i presupposti previsti dalla legge, è recuperabile “
[3] art. 3 lettera s) d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115/02 prenotazione a debito : è l’annotazione a futura memoria di una voce di spesa, per la quale non vi è pagamento,ai fini dell’eventuale futuro recupero “
[4] articolo 131 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
[5] articoli 107 e 108 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
[6] articoli 112 e 136 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
[7] articoli 82 e 83 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
[8] Corte di Cassazione sezione III sentenza n. 33899 del 21 aprile 2010, Corte di Cassazione penale sezione III sentenza n. 20872 del 23 marzo 2005 e Corte di Cassazione sezione IV sentenza n. 39522 del 15 giugno 2016.
[9] Cassazione Penale sezione IV sentenza n. 17668 del 14 febbraio 2019 pubblicata il 29 aprile 2019.
[10] lettera comma
[11] “Avvocato chiede compenso a cliente ammesso a
gratuito patrocinio: va sospeso, Cass. Civile, SS.UU., sentenza 19
aprile 2013, n.
[12] Ai sensi dell’articolo 165 TU d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 la liquidazione delle spese è disposta con ordine di pagamento effettuata dal funzionario addetto all’ufficio “se non espressamente attribuita al magistrato”
[13] Il Funzionario delegato – art. 183 T.U. – è ordinatore secondario di spesa, incaricato all’emissione degli ordinativi di pagamento, è il soggetto che conclude l’iter procedurale delle spese di Giustizia (Nota Min. Giustizia DAG n. 184111.U. del 15/12/2010.)
[14] nota ministeriale giustizia DAG.13/12/2006.0132195.U
[15] come previsto dall’art. 185 del D.P.R. 115/2002
[16] dagli esercizi successivi al 2019 entrano in vigore le nuove disposizioni di Contabilità pubblica.
[17] i provvedimenti di liquidazione corredati della completa documentazione giustificativa della spesa, andranno trasmessi tempestivamente al Funzionario Delegato che, nella gestione dei fondi disponibili e nel rispetto del principio di annualità e di competenza della legge di bilancio e dopo aver eseguito i necessari risconti provvede all'effettivo pagamento con l'emissione degli ordinativi secondari di pagamento ( mod. 31 CG).
[18] circolare ministeriale giustizia DAG.06/05/2009.0062708.U
[19] prot. 0159237.U del 21 dicembre 2009
[20] circolare 19 novembre 1990, n. 8/3621/7(90) del Min. G.G., Aff. Civ..
[21] articolo 74 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
[22] articolo 131 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
[23] articoli 107 e 108 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
[24] articoli 112 e 136 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
[25] nota Ministero della Giustizia prot. 128-1-3/2003 (4) del 21 gennaio 2005
[26] articoli 82 e 83 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
[27] in Foglio Informativo n. 3/2018 -Funzionario delegato al pagamento - Revoca del patrocinio a spese dello Stato - rifiuto di pagamento - Legittimità – Sussiste provvedimento 29 maggio 2018
[28] ndr = in materia di responsabilità contabile nota ministero della Giustizia DAG n. 206562 del 3.11.2017.
[29] i contenuti dei Fogli di Informazione sono disponibili sul sito web del Ministero della Giustizia www.giustizia.it cliccando, a fondo pagina, sull’icola “risposte per la giustizia civile”
[30] nota Ministero della Giustizia DAG.14/06/2018.0121979.U
[31] ndr = Corte di Cassazione sezione III sentenza n. 33899 del 21 aprile 2010, Corte di Cassazione penale sezione III sentenza n. 20872 del 23 marzo 2005 e Corte di Cassazione sezione IV sentenza n. 39522 del 15 giugno 2016.
[32] Cassazione Penale sezione IV sentenza n. 17668 del 14 febbraio 2019 pubblicata il 29 aprile 2019
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