Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8275 - pubb. 07/01/2013

Mediazione, incostituzionalità e principio di non incertezza del diritto - defaut de securite' juridique

Tribunale Tivoli, 27 Giugno 2012. Est. Liberati.


Procedimento civile - Disciplina della mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali - Obbligo di esperire preliminarmente il procedimento di mediazione, a pena di inammissibilità della domanda giudiziale - Previsione per le azioni relative a controversie in materia di diritti reali - Mancanza di una "formulazione normativa che sia di comprensione univoca e chiara del proprio significato" - Violazione del "principio di non incertezza del diritto (default de securite' juridique)", enunciato dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo (CEDU), come interpretata dalla Corte di Strasburgo, e recepito dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE) - Contrasto con il principio di eguaglianza, con la garanzia di tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi, nonchè con la regola del giusto processo nella sua accezione più lata - Decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, art. 5 - Costituzione, artt. 11, 24, 111 e 117; Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali [resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848], artt. 6 e 13; Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, artt. 47, 52 e 53. In via subordinata: Procedimento civile - Possibilità per ogni giudice di qualsiasi ordine e grado di richiedere una interpretazione pregiudiziale alle Sezioni unite della Corte di Cassazione, in funzione nomofilattica, "analogamente a quanto previsto dal'art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea in relazione alle pronunce pregiudiziali della Corte di Giustizia Europea in merito ai dubbi interpretativi di norme comunitarie" - Mancata previsione - Violazione del "principio di non incertezza del diritto (default de securite' juridique)", enunciato dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo (CEDU), come interpretata dalla Corte di Strasburgo, e recepito dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE) - Contrasto con il principio di eguaglianza, con la garanzia di tutela giurisdizionale dei diritti ed interessi legittimi, nonchè con la regola del giusto processo nella sua accezione più lata. - Cod. proc. civ., art. 372, commi secondo e terzo - Costituzione, artt. 11, 24, 111 e 117; Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali [resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848], art. 6; Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, artt. 47, 52 e 53 (GU n.48 del 5-12-2012).  



Il Tribunale solleva d'ufficio questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, attuazione dell'art. 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia  di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali (Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5 marzo 2010) con riferimento agli articoli 11, 24, 111, 117 della Costituzione nonchè degli articoli 6 e 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e degli articoli 47, 52 e 53  della Carte dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nella parte in cui viola il principio di non incertezza del diritto («defaut de securite' juridique») non prevedendo una formulazione della normativa  che  di comprensione univoca e chiara del proprio significato. Il principio implica che chi è sottoposto ad una normativa debba sapere cosa è permesso e cosa no, cosa è obbligatorio e cosa non lo è, in base a norme chiare e di costante applicazione. Solo in tal modo è rispettata l'aspettativa in un diritto certo ed univoco, senza quale si perde il concetto stesso di diritto inteso quale regola generale da seguire. In sostanza la norma perde la sua stessa ragion d'essere. Detto in altre parole, l'affermazione del principio di non incertezza del diritto risponde alla esigenza di far fronte alla crescente complessità del diritto, di fronte alla quale la certezza giuridica appare come un baluardo al quale appigliarsi per mantenere una unità e, in definitiva, il senso ultimo della regola giuridica, idoneo ad evitare l'arbitrio. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Il Tribunale solleva d'ufficio questione di legittimità costituzionale dell'art. 372, commi 2 e 3 del codice di procedura civile con riferimento agli articoli 11, 24, 111, 117 della Costituzione nonchè dell'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e degli articoli 47, 52 e 53 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nella parte in cui non consente  ad ogni giudice di qualsiasi ordine e grado di richiedere una interpretazione pregiudiziale alle sezioni unite della Corte di cassazione, analogamente a quanto previsto dall'art. 267 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea in relazione alle  pronunce pregiudiziali della Corte di giustizia europea in merito ai  dubbi interpretativi di norme comunitarie. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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