Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7107 - pubb. 18/04/2012

Unificazione delle categorie di danno e danno esistenziale; natura non patrimoniale dell'interesse dedotto in obbligazione

Tribunale Tivoli, 14 Marzo 2012. Est. Liberati.


Danno non patrimoniale da inadempimento – Danno esistenziale – Sussiste.



Giova rammentare che il lungo percorso giurisprudenziale che ha portato alla unificazione dei danni non patrimoniali, superando via via le più rigide limitazioni della più datata giurisprudenza, non ha affatto eliminato il danno esistenziale dai danni risarcibili, ma ne ha semplicemente unificato la “categoria” ermeneutica. Ciò non esclude, tuttavia, che al proprio interno le singole voci di danni siano diversificate, aspetto che si riflette sul regime probatorio e quantificatorio. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Una interpretazione costituzionalmente orientata delle norme sul danno porta ad individuare con certezza la fonte del danno non patrimoniale anche nell’art. 1218 c.c. (oltre che nell’art. 2058 c.c.). Del resto, se l’art. 1321 c.c. prevede che il contratto è il negozio giuridico con il quale le parti costituiscono, regolano o estinguono tra di loro rapporti giuridici patrimoniali, è altrettanto vero che l'art. 1174 c. c. sottolinea che l'interesse che il creditore deduce in obbligazione può essere di natura non patrimoniale. Ciò vuol dire che la mancata corrispondenza tra quanto il debitore fa (o non fa) e quanto il debitore avrebbe dovuto fare (o non fare), in base al contratto, può riverberarsi su momenti della vita del creditore non suscettibili di valutazione economica. Ne consegue che una volta individuato il riferimento normativo all’art. 1218 c.c. si palesa sufficiente provare – ai fini del nesso causale – l’avvenuto colposo inadempimento all’impegno preso con il contratto preliminare ex art. 1351 c.c.. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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