Diritto Bancario e Finanziario
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6806 - pubb. 11/01/2012
Conto corrente a firma congiunta e illegittimità degli addebiti effettuati da uno solo dei cointestatari
ABF Milano, 04 Novembre 2011, n. 2386. Est. Lucchini Guastalla.
Conto corrente di corrispondenza – Cointestazione – A firma congiunta – Addebiti RID autorizzati da un solo cointestatario – Obbligo della banca di rimborsare la somma all’altro cointestatario.
Avendo i clienti optato per un regime «a firma congiunta» del conto corrente, è sicuramente illegittima la condotta dell’intermediario che dia corso a una serie di addebiti RID in conto corrente sulla base di un’autorizzazione sottoscritta da uno solo dei cointestatari «a firma congiunta», dal momento che costui, in quanto tale, non potrebbe efficacemente autorizzare alcunché se non con il concorso della volontà dell’altro cointestatario. (Studio legale Dolmetta, Salomone, Schilirò) (riproduzione riservata)
Testo Integrale