Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6512 - pubb. 05/09/2011

Divieto di intraprendere o iniziare azioni esecutive nei confronti delle aziende sanitarie e ospedaliere delle regioni in disavanzo sanitario, compatibilità della sospensione con la normativa europea

Tribunale Napoli-Pozzuoli, 11 Luglio 2011. Est. Lepre.


Regioni sottoposte ai piani di rientro dai disavanzi sanitari - Art. 1 L. 220/2010 - Divieto di intraprendere o proseguire azioni esecutive nei confronti delle aziende sanitarie e ospedaliere fino al 31 dicembre 2011 - Finalità - Agevolazione del pagamento delle posizioni creditorie.

Regioni sottoposte ai piani di rientro dai disavanzi sanitari - Art. 1 L. 220/2010 - Divieto di intraprendere o proseguire azioni esecutive nei confronti delle aziende sanitarie e ospedaliere fino al 31 dicembre 2011 - Procedura di ricognizione dei debiti e predisposizione di un piano di rientro - Necessità.

Regioni sottoposte ai piani di rientro dai disavanzi sanitari - Art. 1 L. 220/2010 - Divieto di intraprendere o proseguire azioni esecutive nei confronti delle aziende sanitarie e ospedaliere fino al 31 dicembre 2011 - Compatibilità della sospensione con la direttiva 2011/7/UE - Adeguamento alla direttiva dei singoli Stati.

Regioni sottoposte ai piani di rientro dai disavanzi sanitari - Art. 1 L. 220/2010 - Divieto di intraprendere o proseguire azioni esecutive nei confronti delle aziende sanitarie e ospedaliere fino al 31 dicembre 2011 - Compatibilità della sospensione con il principio della libera circolazione dei capitali e quello della libertà di stabilimento - Sussistenza.

Regioni sottoposte ai piani di rientro dai disavanzi sanitari - Art. 1 L. 220/2010 - Divieto di intraprendere o proseguire azioni esecutive nei confronti delle aziende sanitarie e ospedaliere fino al 31 dicembre 2011 - Diritto del creditore al pagamento degli interessi legali, al rimborso del maggior costo del finanziamento - Sussistenza.



L'art. 1, comma 51, L. 13.12.2010, n. 220 (secondo cui "al fine di assicurare il regolare svolgimento dei pagamenti dei debiti oggetto della ricognizione di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per le regioni gia' sottoposte ai piani di rientro dai disavanzi sanitari, sottoscritti ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e gia' commissariate alla data di entrata in vigore della presente legge, non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti delle aziende sanitarie locali e ospedaliere delle regioni medesime, fino al 31 dicembre 2011. I pignoramenti e le prenotazioni a debito sulle rimesse finanziarie trasferite dalle regioni di cui al presente comma alle aziende sanitarie locali e ospedaliere delle regioni medesime, effettuati prima della data di entrata in vigore del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, non producono effetti dalla suddetta data fino al 31 dicembre 2011 e non vincolano gli enti del servizio sanitario regionale e i tesorieri, i quali possono disporre, per le finalità' istituzionali dei predetti enti, delle somme agli stessi trasferite durante il suddetto periodo") non ha lo scopo di consentire alle ASL di non pagare, atteso che di certo non cancella nè estingue i crediti costituenti oramai diritti quesiti; la sospensione delle azioni esecutive ha, invece, lo scopo opposto di agevolare gli adempimenti, consentendo alle aziende sanitarie di riorganizzarsi a fronte delle numerose azioni giudiziarie intraprese nei loro confronti in questi anni, riorganizzazione funzionale evidentemente proprio al pagamento dei debiti residui. (Francesco Dialti) (riproduzione riservata)

L’operatività della sospensiva della esecuzione ai sensi dell'art. 1, comma 51, 1. 13.12.2010, n. 220 presuppone la conclusione di una procedura di ricognizione dei debiti relativi ai piani di rientro sanitari con contestuale predisposizione di un piano di individuazione delle modalità e tempi di pagamento. In assenza di tale ricognizione di debiti, infatti, manca la finalità per cui è prevista la sospensiva, che, in tanto opera, in quanto sia funzionale ad assicurare il regolare svolgimento dei debiti oggetto della procedura di accertamento. In assenza di tale elemento la norma non può, quindi, trovare applicazione per la semplice ragione che essa sarebbe del tutto inutile e dannosa e, quindi, irragionevole. Tale opzione ermeneutica si impone attesa la assoluta peculiarità della normativa in questione che si pone in forte attrito con principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale e comunitario, contrasto che, in qualche misura, il legislatore tende ad attenuare e a rendere giuridicamente tollerabile nella misura in cui impone al debitore di porre in essere una pianificazione dei debiti e tempi di pagamento che servano a ristabilire quanto meno certezza sul conseguimento del credito e razionalità nell'ordine degli adempimenti. (Francesco Dialti) (riproduzione riservata)

La normativa di cui all’ art. 1, comma 51, 1. 13.12.2010, n. 220, ove fosse confermata andrebbe, probabilmente, in contrasto con la direttiva 2011/7/UE, entrata in vigore in epoca successiva. Se, infatti, fermo restando il principio di irretroattività, gli Stati membri dovranno adeguare di conseguenza la propria normativa interna entro il 16 marzo 2013, è, altresì, vero che, in base ai principi comunitari, nelle more gli Stati membri non possono adottare atti e/o provvedimenti che vadano contro la ratio della direttiva. (Francesco Dialti) (riproduzione riservata)

Vi sono ragionevoli dubbi circa la piena compatibilità della sospensione delle azioni esecutive con due dei principali corollari che presidiano la concreta attuazione della concorrenza: il principio della libera circolazione dei capitali e quello della libertà di stabilimento, principi la cui effettività è anche strettamente connessa alla sussistenza di una giurisdizione equa e realmente idonea ad assicurare tutela effettiva alle posizioni creditorie e, in generale, al conseguimento del bene della vita perseguito con la tutela giurisdizionale. (Francesco Dialti) (riproduzione riservata)

La norma di cui all’ art. 1, comma 51, 1. 13.12.2010, n. 220 si limita a privare - per un periodo determinato - il creditore dell'azione esecutiva, ma ciò di certo non vale a rendere lecito ciò che resta un illecito a tutti gli effetti, vale a dire la perdurante violazione del rapporto obbligatorio. L'inadempimento dell'obbligazione pecuniaria determina l'obbligo risarcitorio nella misura dell'interesse legale ai sensi dell'art. 1224, 1° comma, salva la prova del maggior danno riconosciuta dal secondo comma. Nel caso di transazioni commerciali, invece, si applicherà la disciplina più rigorosa prevista dal decreto legislativo 231/2002.
In particolare, il creditore insoddisfatto potrà chiedere alla ASL ex art. 1224, 2° comma c.c. quel maggiore costo sopportato per il finanziamento a titolo di danno tutte le volte in cui potrà provare il nesso causale (il che è manifestamente agevole), vale a dire che il ricorso al finanziamento da parte del creditore insoddisfatto è stato determinato dal perdurante inadempimento dell'azienda sanitaria debitrice. In questo caso, quindi, il debitore dovrà restituire non solo il capitale, ma anche il maggior costo eventualmente sopportato dal creditore che in ipotesi abbia dovuto far ricorso al finanziamento.
In definitiva:
- in presenza di contratto (id est, transazioni commerciali), la perdurante mora dell'ASL espone quest'ultima ad un pagamento di interessi ai sensi del decreto legislativo 231/2002, maggiori di quelli che avrebbe ottenuto ricorrendo al finanziamento c.d. su piazza;
- in assenza di contratto, l'ASL - nella migliore delle ipotesi - dovrà comunque restituire il capitale più gli interessi sopportati dal creditore come costo dei finanziamenti a cui presumibilmente avrà fatto ricorso per sopperire al mancato soddisfacimento del suo credito; nella peggiore delle ipotesi, l'ASL debitrice dovrà molto di più, ove il creditore (come accade sempre più sovente nel settore sanitario) abbia dovuto far ricorso a quelle operazioni di finanziamento parabancario quali il factoring e operazioni similari che notoriamente comportano costi notevoli e superiori rispetto ai tassi di interessi praticati su piazza. (Francesco Dialti) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell’Avv. Francesco Dialti


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