Diritto Bancario e Finanziario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 5848 - pubb. 01/07/2011

Diritto del garante ad ottenere documentazione relativa al debito garantito

ABF Napoli, 07 Dicembre 2010, n. 1447. Est. Lucia Picardi.


Terzo garante - Diritto a copia della documentazione inerente a operazioni del debitore principale - Sussistenza - Limiti.



Il garante ha diritto ad ottenere, ex art. 119, co. 4, T.U.B., copia della documentazione inerente, oltre che al proprio rapporto, ad operazioni costitutive del debito garantito o a sue modifiche, mentre non può richiedere genericamente tutta la documentazione riguardante i rapporti intercorsi tra la banca e il debitore principale. (Gianluca Mucciarone) (riproduzione riservata)


Il datore di pegno per debiti altrui aveva richiesto «ogni certificazione e documentazione riguardante i versamenti in denaro, i titoli e tutte le altre garanzie, date» al debitore garantito. La decisione nega che il garante ne avesse il potere, immediatamente applicando la soluzione massimata.


Il testo integrale


 


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