Diritto Bancario e Finanziario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 5578 - pubb. 20/06/2011

Prelievi illegittimi e tardiva richiesta di blocco della carta

ABF Milano, 02 Marzo 2010, n. 71. Est. Anna Bartolini.


Carta di credito - Utilizzo per prelievo da parte di terzo non legittimato - Mediante digitazione del PIN - Prima della comunicazione di furto - Tardività della stessa - Mancanza di microchip nella carta - Irresponsabilità della banca.



Il titolare della carta di credito sopporta le perdite derivanti dai prelievi di contante mediante utilizzo della carta da parte di terzo non legittimato quando l’utilizzo sia avvenuto tramite digitazione del PIN e prima della comunicazione di furto della carta, in quanto non ha adempiuto agli obblighi di diligenza nella custodia della carta separatamente dal PIN e tale circostanza - aggravata dalla tardiva richiesta di blocco della carta - toglie ogni giuridica rilevanza al difetto di microchip nella carta. (Gianluca Mucciarone) (riproduzione riservata)


Il contratto «prevedeva espressamente la responsabilità del correntista per ogni conseguenza dannosa che potesse derivare dall’uso illecito o dall’abuso della carta e del PIN, ... salva la responsabilità dell’intermediario per ... fatti allo stesso imputabili». Riguardo a tale clausola la decisione incidenter nota: «qualche perplessità solleva la scelta di ... di non adeguarsi alle condizioni generali di contratto elaborate dall’ABI sulla base dell[a] Raccomandazione 97/489/CE» che «prevedono ... che il cliente sia responsabile entro il limite di euro 150,00 ...; tale limitazione di responsabilità non si applica qualora il cliente abbia agito con dolo o colpa grave oppure in caso di inosservanza degli obblighi di diligente custodia della carta».


Il testo integrale


 


Testo Integrale